Studio Legale
Rossignoli e Associati

Testo del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.».

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 7 dicembre 2021)

Vigente al: 07-12-2021

Capo I
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive
e ricreative

 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … ))

    A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua ubblicazione.

 

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  di eventi e competizioni sportivi e di discoteche

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,   locali   di intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche all’aperto,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l’accesso e’ consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9,  comma  2. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l’accesso agli spettacoli ((aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto))  e’  consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita  e’ pari a quella massima autorizzata. In caso di  spettacoli  aperti  al pubblico che si svolgono  in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni  di cui  al  comma  2  relative  alla  capienza  consentita  negli  spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli  spettacoli  all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte,  vi  accede  senza  posti  a sedere preassegnati e senza limiti massimi di  capienza  autorizzati, gli organizzatori producono all’autorita’ competente  ad  autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure  adottate  per la prevenzione della diffusione  del  contagio  da  Covid-19,  tenuto conto delle dimensioni,  dello  stato  e  delle  caratteristiche  dei luoghi, nonche’ delle indicazioni stabilite in apposite  linee  guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio  2020,  n.  74.  La  predetta  autorita’  comunica  le  misure individuate   dagli   organizzatori   alla   Commissione    di    cui all’((articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza, di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, la quale  ne  tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel  corso  di sedute  alle  quali  puo’  invitare  rappresentanti   delle   aziende sanitarie locali, specificamente competenti  in  materia  di  sanita’ pubblica, al fine di acquisire  un  parere  circa  l’idoneita’  delle predette misure. Le misure sono comunicate altresi’  al  Prefetto  ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine  e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione  del  parere  del Comitato provinciale di cui all’articolo 20  della  legge  1°  aprile 1981, n. 121. Restano  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto  delle  condizioni  di cui al presente articolo, nonche’, salvo quanto  previsto  dal  comma 1-bis per la zona bianca, le attivita’ che abbiano luogo in  sale  da ballo, discoteche e locali assimilati.»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. In zona bianca le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1,  comma 14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74.  L’accesso  e’ consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo  9,  comma  2,  con tracciamento  dell’accesso  alle  strutture.  La  capienza  non  puo’ comunque essere superiore ((al 75 per cento all’aperto e  al  50  per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)).  Nei  locali al chiuso ove si svolgono le predette attivita’ deve essere garantita la presenza di impianti di  aereazione  senza  ((ricircolo  dell’aria oppure di sistemi  di  filtrazione  ad  elevata  efficienza  mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell’aria del virus SARS-CoV-2)),  e  restano  fermi  gli  obblighi   di   indossare   il dispositivo di  protezione  delle  vie  respiratorie  previsti  dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;

3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo  del comma 1 si applicano anche per la  partecipazione  del  pubblico  sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra, organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da organismi  sportivi  internazionali,   sia   agli   eventi   e   alle competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.  In  zona gialla, la capienza consentita non puo’ essere superiore ((al 50  per cento all’aperto e al 35  per  cento  al  chiuso  rispetto  a  quella massima autorizzata)). In zona bianca, l’accesso agli eventi  e  alle competizioni di cui al primo periodo e’ consentito esclusivamente  ai soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza  consentita  non  puo’  essere superiore ((al 75 per cento all’aperto e al 60 per  cento  al  chiuso rispetto a quella massima autorizzata)). Le  percentuali  massime  di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di  svolgimento  degli eventi e competizioni sportivi. Le  attivita’  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare  il  rispetto delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli eventi, puo’ essere stabilita  una  diversa  percentuale  massima  di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati  dal  Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma  1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,  per  gli eventi e le competizioni di cui al comma 2,  dal  Sottosegretario  di Stato con delega in materia di sport.»;

b) all’articolo 9-bis, comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono inserite le seguenti: «nonche’ attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,»;

c) all’articolo 13, comma 1, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Ferma restando l’applicazione  delle  eventuali  sanzioni previste  dall’ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applica, a partire  dalla seconda  violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la   sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.».

2. All’articolo  4  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ottobre 2021.

((Art. 1 bis

Disposizioni in materia di  accesso  a  spettacoli  in  impianti  con capienza superiore a 5.000 spettatori

 

1. All’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «danza e circo contemporaneo» sono  inserite  le seguenti:  «,  nonche’  le  manifestazioni  carnevalesche,  i   corsi ma-scherati,  le  rievocazioni  storiche,  giostre  e  manifestazioni similari».))

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di musei e altri  istituti  e  luoghi della cultura

 

1. All’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile  2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87, le parole «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ottobre 2021.

((Art. 2 bis

Disposizioni urgenti per l’accesso agli autobus adibiti a servizi  di noleggio con conducente

 

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti  a  servizi di noleggio con conducente, ad esclusione  di  quelli  impiegati  nei servizi aggiuntivi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  e’ consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto  dall’articolo  9-quater del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  e  la  capienza consentita e’ pari a quella massima di riempimento.))

Art. 3

Disposizioni urgenti  in  materia  di  verifica  del  possesso  delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-septies e’ inserito il seguente:

    «Art.  9-octies  (Modalita’  di  verifica  del   possesso   delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai  fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da  parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze  organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i  lavoratori sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui   al   comma   6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze organizzative.».

((Art. 3 bis

Interventi connessi con l’emergenza sanitaria

 

1. Le risorse  disponibili  sulla  contabilita’  speciale  di  cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, affluite ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 22  marzo  2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni  di  euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui  all’articolo  1  del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la  continuita’ degli interventi di competenza del Commissario straordinario  di  cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al  31 dicembre  2021,  in  via  eccezionale,  limitatamente  alle  elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021  e  in  deroga  a  quanto previsto dai commi  62,  secondo  periodo,  e  74,  secondo  periodo, dell’articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al  fine  di rispettare  le  disposizioni  sul  distanziamento  sociale   per   il contrasto del COVID-19, possono  essere  individuate  ulteriori  sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto,  nell’ambito  delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche
amministrazioni e di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato

Art. 4

             Riorganizzazione del Ministero della salute

 

1. La dotazione organica della dirigenza di livello  generale  del Ministero della salute e’ incrementata di due unita’, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente  sanitario,  ((complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario))  e  di  un  corrispondente ammontare  di  facolta’  assunzionali  disponibili   a   legislazione vigente.

2. All’articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.  Il  Ministero  si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale.

Il numero degli uffici dirigenziali generali,  ((incluso  quello  del segretario generale,)) e’ pari a 15.».

3. All’attuazione del presente articolo  si  provvede  nei  limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a legislazione vigente.

((Art. 4 bis

 

Accesso all’elenco nazionale degli idonei  alla  nomina  a  direttore generale  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio   sanitario  nazionale

 1. In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla  situazione epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere   le   competenze   e   le professionalita’ acquisite dal  personale  sanitario  nel  corso  del servizio prestato presso le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere e gli altri enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  il limite  anagrafico  per  l’accesso  all’elenco   nazionale   di   cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n. 171, e’ elevato  a  sessantotto  anni.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di emergenza connesso al COVID-19.))

Art. 5

Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell’Ufficio   centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

 

1. Al  fine  di  consentire  il  tempestivo   espletamento   delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge  25  maggio 1970, n. 352, relative alle richieste  di  ((referendum))  presentate entro il  31  ottobre  2021,  in  deroga  alla  disposizione  di  cui all’articolo 2 del decreto-legge 9  marzo  1995,  n.  67,  convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159,  per  le  operazioni  di  verifica delle  sottoscrizioni,   dell’indicazione   delle   generalita’   dei sottoscrittori, delle vidimazioni  dei  fogli,  delle  autenticazioni delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche’  per  le operazioni di  conteggio  delle  firme,  l’Ufficio  centrale  per  il ((referendum))  si  avvale  di  personale  della  segreteria  di  cui all’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unita’, appartenente alla seconda  area  professionale  con  la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale  per  il  ((referendum)),  il  primo presidente della Corte di cassazione puo’ avvalersi, per  un  periodo non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte,  nel  ((numero massimo di 100 unita’, di cui 40))  competenti  per  le  funzioni  di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla  seconda area professionale con  la  qualifica  di  assistente  giudiziario  o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati,  ((e  60 con  mansioni  esecutive))  di  supporto   e   in   particolare   per l’inserimento dei dati nei  sistemi  informatici,  appartenenti  alla seconda area professionale con la qualifica di operatore  giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della  Corte  di  cassazione, l’amministrazione giudiziaria indice  interpello,  per  soli  titoli, finalizzato alla acquisizione  di  manifestazioni  di  disponibilita’ alla assegnazione all’ufficio centrale per  il  ((referendum))  della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al  comma  3  e’ riservata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria  che abbia maturato  un  minimo  di  tre  anni  di  servizio  nel  profilo professionale di appartenenza, nonche’,  qualora  in  possesso  delle professionalita’ richieste e  secondo  l’equiparazione  prevista  dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno  2015, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015)), ai  dipendenti  di  ruolo  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche’ al  personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’articolo 3  del medesimo  decreto  legislativo  secondo  i  rispettivi   ordinamenti. Nell’ambito della procedura di interpello  di  cui  al  comma  3,  le ((amministrazioni  pubbliche  di  provenienza))  dei  dipendenti  che abbiano manifestato la propria disponibilita’ sono tenute ad adottare il provvedimento di  comando  entro  cinque  giorni  dalla  richiesta dell’amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non  sia adottato nel termine suddetto, il  nulla  osta  si  ha  comunque  per rilasciato   e   l’amministrazione   giudiziaria    puo’    procedere all’assegnazione,    dandone    comunicazione    all’interessato    e all’((amministrazione  di  provenienza)).  Il  trattamento  economico fondamentale e accessorio da  corrispondere  durante  il  periodo  di assegnazione  temporanea  continuera’   ad   essere   erogato   dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalita’ di cui al  comma  1,  al personale assegnato all’Ufficio centrale per il ((referendum))  della Corte di cassazione, anche se distaccato o  comandato  ai  sensi  del comma 4, e’ corrisposto l’onorario giornaliero di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita’ con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e’ ridotto  di n quinto. Detto  personale,  delegato  dal  presidente  dell’Ufficio centrale per  il  ((referendum)),  e’  responsabile  verso  l’Ufficio centrale delle  operazioni  compiute.  Resta  fermo  quanto  previsto dall’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.  Non  e’  dovuta, per il  personale  comandato  ai  sensi  del  comma  4,  l’indennita’ giudiziaria.

6. Per l’attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente articolo e’ autorizzata la spesa di ((euro 409.648)) per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Misure  urgenti  in  materia  di  svolgimento  della  sessione   2021 dell’esame  di  Stato  per   l’abilitazione   all’esercizio   della professione di  avvocato  durante  l’emergenza  epidemio-logica  da COVID-19

 

1. L’esame  di  Stato  per  l’abilitazione   all’esercizio   della professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per l’anno  2021,  e’  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la sessione d’esame per il 2021 ((sono fornite le indicazioni)) relative alla data di inizio delle prove,  alle  modalita’  di  sorteggio  per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicita’  delle  sedute  di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni  imposte  ai  fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da  COVID-19, nonche’ alle modalita’ di  comunicazione  delle  materie  scelte  dal candidato per la prima e la seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo decreto vengono altresi’ disciplinate le  modalita’  di  utilizzo  di strumenti compensativi per le difficolta’ di lettura, di scrittura  e di calcolo, nonche’ la possibilita’ di usufruire di un  prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove,  da  parte  dei candidati con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA).  Non  si applicano le  disposizioni  di  cui  all’articolo  3,  comma  2,  del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L’accesso ai  locali  deputati  allo  svolgimento  delle  prove d’esame e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo  9,  comma  2  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle  certificazioni  di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall’esame.

4. In deroga a  quanto  previsto  dall’articolo  4,  comma  6  del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l’omogeneita’  e  la coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l’anno  2022,  cui  si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito ((del programma  «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi  da  ripartire»  dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per l’anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza
e integrazione, nonche’ per la tutela della minoranza linguistica
slovena

Art. 7

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche  e  i servizi dell’asilo

 

1. Per far fronte alle eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei richiedenti asilo, ((provenienti  dall’  Afghanistan  in  conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire  per  i  medesimi richiedenti)) l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel  Sistema  di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione  del  Fondo  nazionale per le politiche e per  i  servizi  dell’asilo  di  cui  all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e’  incrementata di 11.335.320 euro per l’anno 2021 e di 44.971.650 euro per  ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri ((derivanti  dal  comma  1  si  provvede))  mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi  anni, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell’interno,  relative ((all’attivazione, alla locazione e alla  gestione))  dei  centri  di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8

Disposizioni a  tutela  della  minoranza  linguistica  slovena  della Regione Friuli-Venezia Giulia

 

1. All’articolo 19 della legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. La casa di cultura “Narodni Dom” di  Trieste  –  rione  San Giovanni, costituita da edificio e  accessori,  di  proprieta’  della Regione Friuli-Venezia Giulia, e’ utilizzata, a titolo gratuito,  per le attivita’  di  istituzioni  culturali  e  scientifiche  di  lingua slovena. Nell’edificio  di  Corso  Verdi,  gia’  “Trgovski  dom”,  di Gorizia trovano sede istituzioni  culturali  e  scientifiche  sia  di lingua slovena (a partire dalla  Narodna  in  studijska  Knjiznica  – Biblioteca  degli  studi  di  Trieste)  sia   di   lingua   italiana, compatibilmente con le funzioni  attualmente  ospitate  nei  medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell’economia  e delle finanze.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L’edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia’ “Narodni Dom” di  proprieta’  dell’Universita’  degli  studi  di  Trieste,  e’ trasferito in proprieta’,  a  titolo  gratuito,  alla  “Fondazione  – Fundacjia Narodni Dom”, costituita  dall’Unione  culturale  economica slovena   –   Slovenska   Kulturno-   Gospodarska   Zveza   e   dalla Confederazione  delle  organizzazioni  slovene  –   Svet   Slovenskih Organizacij.

1-ter. L’immobile denominato  “ex  Ospedale  militare”,  sito  in Trieste, e’ concesso in uso gratuito e perpetuo all’Universita’ degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L’edificio denominato “Gregoretti 2”, sito in  Trieste, e’ concesso in uso gratuito e perpetuo all’Universita’ degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni  di  trasferimento  di  cui  ai  commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.»;

c) il comma 2 e’ abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero  di manutenzione  straordinaria  degli  immobili  dell’Universita’  degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso  perpetuo  e  gratuito per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita’   istituzionali,   e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022  e  di  due milioni di euro annui ((per ciascuno degli anni dal 2023  al  2031)). Agli oneri ((previsti  dal  presente  comma  si  provvede))  mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito ((del programma «Fondi di riserva  e speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca.

3. Per  la  rifunzionalizzazione  dell’immobile   denominato   «ex Ospedale militare» e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per l’anno 2021 e 7,054 milioni di euro  per  l’anno  2022  da  destinare all’Universita’ degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2021-2023,  nell’ambito  ((del  programma   «Fondi   di   riserva   e speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla «Fondazione – Fundacjia Narodni Dom» la progressiva  immissione  nel  possesso  dell’edificio  ubicato  in Trieste, Via  Filzi,  gia’  «Narodni  Dom»  di  cui  al  comma  1-bis dell’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo,  con  intesa  tra  la  medesima  Fondazione  e l’Universita’ degli studi di  Trieste,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ del trasferimento della Scuola di  Studi  in  lingue  moderne  per  interpreti  e  traduttori dell’Universita’ degli studi  di  Trieste,  nonche’  l’individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all’Universita’  degli  studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilita’ della Fondazione.

((4-bis.  Gli  interventi  di  cui  al   presente   articolo   sono identificati  dal  Codice  unico   di   progetto   (CUP)   ai   sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.))

Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali

Art. 9

((Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole: «esclusivamente» e: «, nei casi  previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento»  sono aggiunte le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal  Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte  di un’amministrazione pubblica di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le  autorita’ indipendenti  e  le  amministrazioni  inserite  nell’elenco  di   cui all’articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196, nonche’ da parte di una societa’  a  controllo  pubblico  statale  o, limitatamente  ai  gestori  di  servizi  pubblici,  locale,  di   cui all’articolo  16  del  testo  unico  in   materia   di   societa’   a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa’ a  controllo  pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita’ svolte  in  regime  di  libero mercato, e’ anche consentito se necessario per  l’adempimento  di  un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio  di  pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e  concreto  alla  tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati,  le  disposizioni  di cui al presente comma sono esercitate nel  rispetto  dell’articolo  6 del Regolamento»;

3) al comma 2, al primo periodo, dopo  le  parole:  «ai  sensi  del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se  necessaria  ai  sensi  del comma 1-bis» e il secondo periodo e’ soppresso;  

4) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessarie ai  sensi  del  comma  1-bis.  In  tale ultimo caso, ne viene data notizia al  Garante  almeno  dieci  giorni prima dell’inizio della comunicazione o diffusione»;

b) all’articolo 2-sexies:

1) al comma 1, le parole: «, nei casi  previsti  dalla  legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento»  sono  inserite  le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. I dati personali relativi alla salute,  privi  di  elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto  delle  finalita’ istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute,  dall’Istituto superiore di sanita’, dall’Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti  e  per il contrasto delle malattie della poverta’ e,  relativamente  ai  propri assistiti, dalle regioni anche mediante l’interconnessione a  livello nazionale dei sistemi informativi su base  individuale  del  Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo  sanitario  elettronico (FSE),  aventi  finalita’   compatibili   con   quelle   sottese   al trattamento, con le modalita’ e per le finalita’ fissate con  decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1,  previo  parere  del Garante,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento,  dal presente codice, dal codice dell’amministrazione digitale, di cui  al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  dalle  linee  guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilita’ »;

c) l’articolo 2-quinquiesdecies e’ abrogato;

d) all’articolo 58:

1) al comma 1, dopo le parole: «o  regolamento»  sono  inserite  le seguenti: «o previste da atti amministrativi generali»;

2) al comma 2, le  parole:  «ad  espresse»  sono  sostituite  dalla seguente: «a» e dopo le parole: «di legge» sono inserite le seguenti: «o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,»;

e) all’articolo 132, comma 5, le parole: «secondo le modalita’  di cui all’articolo 2-quinquiesdecies» sono sostituite  dalle  seguenti: «con provvedimento di carattere generale»;

f) all’articolo 137,  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «e  ai provvedimenti generali di cui  all’articolo  2-quinquiesdecies»  sono soppresse;

g) dopo l’articolo 144 e’ inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Revenge porn). –  1.  Chiunque,  compresi  i  minori ultraquattordicenni,   abbia   fondato   motivo   di   ritenere   che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente  esplicito  che  lo  riguardano,  destinati  a rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di   invio,   consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme  digitali senza il suo  consenso  ha  facolta’  di  segnalare  il  pericolo  al Garante, il  quale,  nelle  quarantotto  ore  dal  ricevimento  della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144  del  presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al  Garante puo’ essere effettuata  anche  dai  genitori  o  dagli  esercenti  la responsabilita’ genitoriale o la tutela.ù

3. Per le finalita’ di cui al  comma  1,  l’invio  al  Garante  di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto  sessualmente   esplicito   riguardanti   soggetti   terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale.

4. I  gestori   delle   piattaforme   digitali   destinatari   dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a  soli  fini  probatori  e  con  misure  indicate  dal Garante, anche  nell’ambito  dei  medesimi  provvedimenti,  idonee  a impedire la diretta identificabilita’ degli interessati,  per  dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il  Garante,  con  proprio  provvedimento,  puo’   disciplinare specifiche modalita’ di svolgimento dei procedimenti di cui al  comma 1 e  le  misure  per  impedire  la  diretta  identificabilita’  degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti,  che  erogano  servizi  accessibili  in   Italia, indicano senza ritardo al  Garante  o  pubblicano  nel  proprio  sito internet  un  recapito  al  quale   possono   essere   comunicati   i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al periodo  precedente,  il  Garante  diffida  il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In  caso  di inottemperanza alla diffida si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1,  acquisisce  notizia  della  consumazione   del   reato   di   cui all’articolo 612-ter del codice penale, anche in forma  tentata,  nel caso di procedibilita’ d’ufficio trasmette al pubblico  ministero  la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita»;

h) all’articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «Al presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’indennita’ di funzione di cui al primo periodo e’ da ritenere  onnicomprensiva  ad  esclusione  del rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  in occasione di attivita’ istituzionali»;

i) all’articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis.  Il  parere  di  cui  all’articolo  36,  paragrafo  4,  del Regolamento e’ reso dal Garante nei soli casi in cui la  legge  o  il regolamento  in  corso  di  adozione  disciplina   espressamente   le modalita’ del trattamento descrivendo una o piu’ operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e  applicate  a  dati personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,   la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la  consultazione,  l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi  altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,  la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche’ nei  casi  in cui la norma di legge o di  regolamento  autorizza  espressamente  un trattamento di dati personali da  parte  di  soggetti  privati  senza rinviare la  disciplina  delle  modalita’  del  trattamento  a  fonti sottoordinate.

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza  non  consentono  la  consultazione  preventiva  e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari»;

 

l) all’articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  «A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  il  ruolo  organico  del  personale dipendente e’ stabilito nel limite di duecento unita’»;

2) al  comma  3,  lettera  d),  le  parole:  «l’80  per  cento  del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento»;

3) al comma 4, le parole:  «venti  unita’»  sono  sostituite  dalle seguenti: «trenta unita’»;

4) al comma 5, le parole:  «venti  unita’»  sono  sostituite  dalle seguenti: «trenta unita’»;

 

m) all’articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo,  la  parola:  «2-quinquiesdecies»  e’ soppressa;

2) al comma 5 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei confronti dei titolari del trattamento di cui  agli  articoli  2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all’articolo 1, comma 1,  del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica  puo’ essere omessa  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  Garante  abbia accertato che le presunte violazioni hanno gia’ arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e  rilevante  pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante  ha  l’obbligo di individuare e indicare nel provvedimento,  motivando  puntualmente le ragioni dell’omessa notifica. In assenza di tali  presupposti,  il giudice competente accerta l’inefficacia del provvedimento»;

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti parole: «o dell’ingiunzione a realizzare  campagne  di  comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del  diritto alla  protezione  dei  dati  personali,  sulla   base   di   progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della  gravita’ della  violazione.  Nella  determinazione  della  sanzione  ai  sensi dell’articolo 83, paragrafo 2,  del  Regolamento,  il  Garante  tiene conto anche di  eventuali  campagne  di  comunicazione  istituzionale volte  alla  promozione  della  consapevolezza   del   diritto   alla protezione  dei   dati   personali,   realizzate   dal   trasgressore anteriormente alla commissione della violazione»;

 

n) all’articolo 167, comma  2,  le  parole:  «ovvero  operando  in violazione   delle   misure   adottate   ai    sensi    dell’articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

o) all’articolo 170, comma 1, le parole:  «essendovi  tenuto,  non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non  osservando»,  dopo  le parole: «legge 25 ottobre 2017, n. 163» sono inserite le seguenti: «, arreca un concreto nocumento a uno o  piu’  soggetti  interessati  al trattamento» e dopo le parole: «e’ punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».

 

 2. All’articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 e’ abrogato.

 3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla  legge,»  sono soppresse e  dopo  le  parole:  «di  regolamento»  sono  inserite  le seguenti: «o su atti amministrativi generali»;

2) al  comma  2,  le  parole:  «del  Presidente  della  Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno»;

b) all’articolo 45, comma 1, le  parole:  «essendovi  tenuto,  non osserva» sono sostituite dalle seguenti:  non  osservando»,  dopo  le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «arreca  un concreto nocumento a uno o piu’ interessati» e dopo  le  parole:  «e’ punito» sono  inserite  le  seguenti:  «,  a  querela  della  persona offesa,».

4. All’articolo  7  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Con le modalita’ e nei limiti stabiliti dal decreto di  cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003,  il  Ministero  della salute e’ autorizzato a trattare anche i dati personali non  relativi alla salute necessari a  garantire  l’effettivo  perseguimento  delle finalita’ di  cui  al  comma  1  e  l’attuazione  del  corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di  ripresa  e resilienza approvato con la decisione  di  esecuzione  del  Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021.  Ai  fini  di  cui  al  primo periodo, e’ autorizzata l’interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario  nazionale,  ivi  incluso  il Fascicolo sanitario elettronico  (FSE),  con  i  sistemi  informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati  non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalita’ tali da garantire che  l’interessato  non  sia direttamente identificabile»;

b) al comma 2, le parole: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Con  decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»;

c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2,  il Ministero   della   salute   avvia   le   attivita’   relative   alla classificazione delle patologie croniche presenti  nella  popolazione italiana,  limitatamente  alla  costruzione  di   modelli   analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo  del  fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili».

5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e l’articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come  modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia’ in vigore stabiliscono che i tipi di dati  che  possono essere trattati, le operazioni eseguibili,  il  motivo  di  interesse pubblico rilevante, la finalita’ del trattamento  nonche’  le  misure appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i   diritti   fondamentali dell’interessato e i suoi interessi  sono  previsti  da  uno  o  piu’ regolamenti.

6. In fase di prima attuazione,  l’obbligo  di  indicazione  o  di pubblicazione del recapito previsto dall’articolo 144-bis,  comma  6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  introdotto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e’ adempiuto  nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.

7. I pareri del Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali richiesti con  riguardo  a  riforme,  misure  e  progetti  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  febbraio  2021,  del Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui   al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  nonche’  del  Piano  nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui  al  regolamento  (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell’11  dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di  trenta  giorni  dalla richiesta, decorso  il  quale  si  puo’  procedere  indipendentemente dall’acquisizione del parere.

8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l’impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «nonche’, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi  automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore,»;

b) all’articolo 1, comma 5, le  parole:  «mediante  operatore  con l’impiego del telefono» sono soppresse;

c) all’articolo 1, comma 12,  dopo  le  parole:  «o  che  compiono ricerche di mercato o  comunicazioni  commerciali  telefoniche»  sono inserite le seguenti: «con  o  senza  l’intervento  di  un  operatore umano»;

d) all’articolo  2,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole: «attivita’ di call center» sono inserite le seguenti: «, per chiamate con o senza operatore,».

9. In considerazione  di  quanto  disposto  dal  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016, nonche’ dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del  27  aprile  2016,  e  dell’esigenza  di  disciplinare conformemente i requisiti  di  ammissibilita’,  le  condizioni  e  le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento  facciale, nel rispetto del principio di proporzionalita’ previsto dall’articolo 52  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell’Unione   europea, l’installazione e l’utilizzazione di  impianti  di  videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso  dei dati biometrici  di  cui  all’articolo  4,  numero  14),  del  citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita’ pubbliche o di soggetti privati,  sono  sospese fino all’entrata  in  vigore  di  una  disciplina  legislativa  della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli  impianti di videosorveglianza  che  non  usano  i  sistemi  di  riconoscimento facciale di cui  al  medesimo  comma  9  e  che  sono  conformi  alla normativa vigente.

11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al  comma  9,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e fino al 31  dicembre  2023,  salvo che  il  fatto  costituisca   reato,   si   applicano   le   sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma  1,  del codice di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti  effettuati dalle autorita’ competenti a fini di prevenzione  e  repressione  dei reati  o  di  esecuzione  di  sanzioni  penali  di  cui  al   decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che  si  tratti di trattamenti effettuati dall’autorita’  giudiziaria  nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali  nonche’  di  quelle  giudiziarie  del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante  reso  ai  sensi dell’articolo  24,  comma  1,  lettera  b),  del   medesimo   decreto legislativo n. 51 del 2018.

13. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e l), e’ autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per  l’anno  2022, euro 11.140.661 per l’anno 2023, euro  11.458.255  per  l’anno  2024, euro 11.785.121 per l’anno 2025, euro  12.121.527  per  l’anno  2026, euro 12.467.754 per l’anno 2027, euro  12.824.086  per  l’anno  2028, euro 13.190.820 per l’anno 2029, euro 13.568.259 per l’anno  2030  ed euro 13.956.716 a decorrere dall’anno 2031, cui si provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti meccanismi  regolatori  di  armonizzazione   della   disciplina   del trattamento  economico  nell’ambito  delle  autorita’  amministrative indipendenti  incluse  nell’elenco  delle  amministrazioni  pubbliche inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica amministrazione,  individuate   annualmente   dall’ISTAT   ai   sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))

((Art. 9 bis  

Clausola di salvaguardia

 Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.))

Art. 10

Entrata in vigore

 

Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Ordinanza 19 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 986).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

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Ordinanza 7 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 979).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 17 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

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