(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 7 dicembre 2021)
Vigente al: 07-12-2021
Capo I
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive
e ricreative
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … ))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua ubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l’accesso agli spettacoli ((aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto)) e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e’ pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorita’ competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche’ delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorita’ comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all’((articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo’ invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanita’ pubblica, al fine di acquisire un parere circa l’idoneita’ delle predette misure. Le misure sono comunicate altresi’ al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche’, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. In zona bianca le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non puo’ comunque essere superiore ((al 75 per cento all’aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)). Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attivita’ deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ((ricircolo dell’aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell’aria del virus SARS-CoV-2)), e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non puo’ essere superiore ((al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)). In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non puo’ essere superiore ((al 75 per cento all’aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)). Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, puo’ essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.»;
b) all’articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono inserite le seguenti: «nonche’ attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,»;
c) all’articolo 13, comma 1, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.».
2. All’articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ottobre 2021.
((Art. 1 bis
Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori
1. All’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «danza e circo contemporaneo» sono inserite le seguenti: «, nonche’ le manifestazioni carnevalesche, i corsi ma-scherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».))
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. All’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’11 ottobre 2021.
((Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per l’accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto dall’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita e’ pari a quella massima di riempimento.))
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-septies e’ inserito il seguente:
«Art. 9-octies (Modalita’ di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.».
((Art. 3 bis
Interventi connessi con l’emergenza sanitaria
1. Le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuita’ degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche
amministrazioni e di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato
Art. 4
Riorganizzazione del Ministero della salute
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e’ incrementata di due unita’, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, ((complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario)) e di un corrispondente ammontare di facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. All’articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale.
Il numero degli uffici dirigenziali generali, ((incluso quello del segretario generale,)) e’ pari a 15.».
3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((Art. 4 bis
Accesso all’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita’ acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l’accesso all’elenco nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e’ elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.))
Art. 5
Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di ((referendum)) presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell’indicazione delle generalita’ dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche’ per le operazioni di conteggio delle firme, l’Ufficio centrale per il ((referendum)) si avvale di personale della segreteria di cui all’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unita’, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale per il ((referendum)), il primo presidente della Corte di cassazione puo’ avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel ((numero massimo di 100 unita’, di cui 40)) competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, ((e 60 con mansioni esecutive)) di supporto e in particolare per l’inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.
3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l’amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilita’ alla assegnazione all’ufficio centrale per il ((referendum)) della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 e’ riservata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonche’, qualora in possesso delle professionalita’ richieste e secondo l’equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015)), ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche’ al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell’ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le ((amministrazioni pubbliche di provenienza)) dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilita’ sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell’amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l’amministrazione giudiziaria puo’ procedere all’assegnazione, dandone comunicazione all’interessato e all’((amministrazione di provenienza)). Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuera’ ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.
5. In ragione delle eccezionali finalita’ di cui al comma 1, al personale assegnato all’Ufficio centrale per il ((referendum)) della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, e’ corrisposto l’onorario giornaliero di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita’ con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e’ ridotto di n quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell’Ufficio centrale per il ((referendum)), e’ responsabile verso l’Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non e’ dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l’indennita’ giudiziaria.
6. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e’ autorizzata la spesa di ((euro 409.648)) per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemio-logica da COVID-19
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, e’ disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2021 ((sono fornite le indicazioni)) relative alla data di inizio delle prove, alle modalita’ di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicita’ delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche’ alle modalita’ di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresi’ disciplinate le modalita’ di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta’ di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche’ la possibilita’ di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. L’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall’esame.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneita’ e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza
e integrazione, nonche’ per la tutela della minoranza linguistica
slovena
Art. 7
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, ((provenienti dall’ Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti)) l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e’ incrementata di 11.335.320 euro per l’anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri ((derivanti dal comma 1 si provvede)) mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative ((all’attivazione, alla locazione e alla gestione)) dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.
Art. 8
Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. All’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La casa di cultura “Narodni Dom” di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta’ della Regione Friuli-Venezia Giulia, e’ utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita’ di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell’edificio di Corso Verdi, gia’ “Trgovski dom”, di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell’economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia’ “Narodni Dom” di proprieta’ dell’Universita’ degli studi di Trieste, e’ trasferito in proprieta’, a titolo gratuito, alla “Fondazione – Fundacjia Narodni Dom”, costituita dall’Unione culturale economica slovena – Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene – Svet Slovenskih Organizacij.
1-ter. L’immobile denominato “ex Ospedale militare”, sito in Trieste, e’ concesso in uso gratuito e perpetuo all’Universita’ degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L’edificio denominato “Gregoretti 2”, sito in Trieste, e’ concesso in uso gratuito e perpetuo all’Universita’ degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.»;
c) il comma 2 e’ abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Universita’ degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e di due milioni di euro annui ((per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031)). Agli oneri ((previsti dal presente comma si provvede)) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca.
3. Per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato «ex Ospedale militare» e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’Universita’ degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al fine di consentire alla «Fondazione – Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell’edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia’ «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l’Universita’ degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Universita’ degli studi di Trieste, nonche’ l’individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all’Universita’ degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilita’ della Fondazione.
((4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.))
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali
Art. 9
((Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-ter:
1) al comma 1, le parole: «esclusivamente» e: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita’ indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ da parte di una societa’ a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all’articolo 16 del testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa’ a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita’ svolte in regime di libero mercato, e’ anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento»;
3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo e’ soppresso;
4) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell’inizio della comunicazione o diffusione»;
b) all’articolo 2-sexies:
1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalita’ istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanita’, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta’ e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalita’ compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalita’ e per le finalita’ fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilita’ »;
c) l’articolo 2-quinquiesdecies e’ abrogato;
d) all’articolo 58:
1) al comma 1, dopo le parole: «o regolamento» sono inserite le seguenti: «o previste da atti amministrativi generali»;
2) al comma 2, le parole: «ad espresse» sono sostituite dalla seguente: «a» e dopo le parole: «di legge» sono inserite le seguenti: «o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,»;
e) all’articolo 132, comma 5, le parole: «secondo le modalita’ di cui all’articolo 2-quinquiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento di carattere generale»;
f) all’articolo 137, comma 2, lettera a), le parole: «e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
g) dopo l’articolo 144 e’ inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Revenge porn). – 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facolta’ di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.
2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante puo’ essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o la tutela.ù
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale.
4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell’ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilita’ degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.
5. Il Garante, con proprio provvedimento, puo’ disciplinare specifiche modalita’ di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilita’ degli interessati di cui al medesimo comma.
6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.
7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilita’ d’ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita»;
h) all’articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «Al presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’indennita’ di funzione di cui al primo periodo e’ da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attivita’ istituzionali»;
i) all’articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e’ reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita’ del trattamento descrivendo una o piu’ operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche’ nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalita’ del trattamento a fonti sottoordinate.
5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari»;
l) all’articolo 156:
1) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente e’ stabilito nel limite di duecento unita’»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «l’80 per cento del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento»;
3) al comma 4, le parole: «venti unita’» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unita’»;
4) al comma 5, le parole: «venti unita’» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unita’»;
m) all’articolo 166:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «2-quinquiesdecies» e’ soppressa;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica puo’ essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno gia’ arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l’obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell’omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l’inefficacia del provvedimento»;
3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell’ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravita’ della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione»;
n) all’articolo 167, comma 2, le parole: «ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
o) all’articolo 170, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non osservando», dopo le parole: «legge 25 ottobre 2017, n. 163» sono inserite le seguenti: «, arreca un concreto nocumento a uno o piu’ soggetti interessati al trattamento» e dopo le parole: «e’ punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».
2. All’articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 e’ abrogato.
3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o su atti amministrativi generali»;
2) al comma 2, le parole: «del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno»;
b) all’articolo 45, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: non osservando», dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «arreca un concreto nocumento a uno o piu’ interessati» e dopo le parole: «e’ punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».
4. All’articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Con le modalita’ e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute e’ autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l’effettivo perseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 e l’attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, e’ autorizzata l’interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalita’ tali da garantire che l’interessato non sia direttamente identificabile»;
b) al comma 2, le parole: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attivita’ relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili».
5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e l’articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia’ in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita’ del trattamento nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu’ regolamenti.
6. In fase di prima attuazione, l’obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall’articolo 144-bis, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e’ adempiuto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonche’ del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si puo’ procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l’impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «nonche’, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore,»;
b) all’articolo 1, comma 5, le parole: «mediante operatore con l’impiego del telefono» sono soppresse;
c) all’articolo 1, comma 12, dopo le parole: «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche» sono inserite le seguenti: «con o senza l’intervento di un operatore umano»;
d) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attivita’ di call center» sono inserite le seguenti: «, per chiamate con o senza operatore,».
9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche’ dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilita’, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalita’ previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita’ pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente.
11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.
12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorita’ competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall’autorita’ giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nonche’ di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018.
13. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e l), e’ autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per l’anno 2022, euro 11.140.661 per l’anno 2023, euro 11.458.255 per l’anno 2024, euro 11.785.121 per l’anno 2025, euro 12.121.527 per l’anno 2026, euro 12.467.754 per l’anno 2027, euro 12.824.086 per l’anno 2028, euro 13.190.820 per l’anno 2029, euro 13.568.259 per l’anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall’anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell’ambito delle autorita’ amministrative indipendenti incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
((Art. 9 bis
Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))
Art. 10
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.