Studio Legale
Rossignoli e Associati

Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.277 del 20 novembre 2021)

Vigente al: 20-11-2021

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi  qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si  procedera’  alla ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle relative note.

 

Art. 1

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

ambito lavorativo pubblico

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-quater e’ inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19 nel settore pubblico). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione dell’infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle Autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese la  ((Commissione nazionale per le societa’ e la borsa)) e la Commissione di  vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonche’ degli enti pubblici economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini dell’accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell’ambito   del   territorio nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l’attivita’ lavorativa, e’ fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di  cui  all’articolo  9,  comma  2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita’ lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  ai ((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))  sulla  base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la  ((verifica  del  rispetto))  delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita’  operative  per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  e  della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2. ((I datori di lavoro forniscono idonea informativa  ai  lavoratori  e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione  delle  nuove modalita’ organizzative adottate per le verifiche  di  cui  al  comma 4.)) Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  10.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei  Ministri  per la pubblica amministrazione e della salute, puo’ adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita’ organizzative di  cui  al primo periodo. Per le regioni, ((le province autonome))  e  gli  enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite  d’intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  ((Al  fine  di  semplificare  e razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i  lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della relativa  validita’,  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei rispettivi datori di lavoro.))

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione  verde  COVID-19  o  qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, e’ considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla  conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ((ai commi 1 e 2)) e’ punito con la sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4,  di mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui  al  comma  7,  si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge  25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.))

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono  irrogate  dal  Prefetto.  I  soggetti incaricati dell’accertamento  e  della  contestazione  delle violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli atti relativi alla violazione.

10. Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell’articolo  9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3,fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente articolo.

11. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della  propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di  cui  ((al  comma  1))  provvedono  alle attivita’  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati

negli uffici giudiziari

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-quinquies,  come  introdotto  dall’articolo  1,  e’   inserito   il seguente:

«Art.9-sexies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). – 1.  Dal  15  ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari, amministrativi, contabili e ((militari nonche’)) i  componenti  delle commissioni tributarie non possono accedere  agli  uffici  giudiziari ove svolgono la loro attivita’ lavorativa se  non  possiedono  e,  su richiesta, non esibiscono la certificazione  verde  COVID-19  di  cui all’articolo 9, comma 2.

2. L’assenza dall’ufficio conseguente ((al  mancato  possesso))  o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da  parte  dei soggetti di cui al comma 1 e’ considerata assenza  ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. ((Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non  sono  dovuti)) la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L’accesso dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  ((del  presente articolo)) agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui  al  medesimo  comma  1  integra  illecito  disciplinare  ed   e’ sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli  altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo  secondo  i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il  verbale  di  accertamento della violazione e’ trasmesso senza ritardo al  titolare  dell’azione disciplinare.

4. Le disposizioni di  cui  ai  ((commi  1  e  6))  e,  in  quanto compatibili, quelle di cui ai ((commi 2 e 3)) si applicano  anche  al magistrato onorario ((e ai giudici popolari)).

5. ((Il responsabile)) della sicurezza delle strutture in  cui  si svolge  l’attivita’  giudiziaria,  individuato  per  la  magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di  appello,  ((e’  tenuto)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche  delle  certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ di cui al ((comma 5)) dell’articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite ulteriori modalita’ di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,  l’accesso  agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-quinquies

7. Si applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13 dell’articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del processo.».

Art. 3

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

ambito lavorativo privato

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, e’ inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione  dell’infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita’  e’ svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile  2021,  n  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita’ lavorativa o di formazione, ((anche in qualita’ di discenti)),  o  di volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  ai ((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))  sulla  base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i  lavoratori di cui al comma 2 la ((verifica del rispetto)) delle prescrizioni  di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al  primo  periodo,  e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. ((Per i  lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto  delle  prescrizioni  di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; e’ onere del somministratore informare  i  lavoratori  circa   la   sussistenza   delle   predette prescrizioni)).

5. I datori di lavoro di cui ((al comma 1 definiscono)), entro  il 15 ottobre 2021, le modalita’ operative  per  l’organizzazione  delle verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita’ indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  10.   ((Al   fine   di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al  proprio  datore  di lavoro  copia  della  propria  certificazione   verde   COVID-19.   I lavoratori che consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la durata della relativa validita’,  sono  esonerati  dai  controlli  da parte dei rispettivi datori di lavoro)).

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino  di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata ((di cui al primo periodo)) non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il  quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a  dieci  giorni  ((lavorativi, rinnovabili fino al)) predetto termine del 31 dicembre 2021,  ((senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione  del  posto di lavoro per il lavoratore sospeso)).

8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai ((commi 1 e 2)) e’ punito con la sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui  al  comma  8,  si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del ((2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500)).

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate  dal  Prefetto.  I soggetti incaricati dell’accertamento  e  della  contestazione  delle violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli atti relativi alla violazione.».

((Art. 3 bis

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di  prestazione

                             lavorativa

 1. Dopo l’articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile  2021,  n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e’ inserito il seguente:

  «Art. 9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19  in corso di prestazione lavorativa) – 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita’  della  certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da’ luogo  alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e  9.  Nei  casi  di  cui  al  precedente periodo  la  permanenza  del  lavoratore  sul  luogo  di  lavoro   e’ consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»)).

((Art. 3 ter

Disposizioni urgenti sull’impiego di  certificazioni  verdi  COVID-19

     per gli operatori volontari del servizio civile universale

 1. Agli operatori del servizio civile universale che  prestano  il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai  sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  si applicano, secondo l’ambito di appartenenza, le disposizioni  di  cui all’articolo 9-quinquies, comma 6, e all’articolo 9-septies, comma 6, del  decreto  legge  22  aprile  2021,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.))

((Art. 3 quater  

          Misure urgenti in materia di personale sanitario

 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo  1 del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori delle professioni sanitarie di cui  all’articolo  1  della  legge  1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita’, al di fuori dell’orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le incompatibilita’ di cui all’articolo  4,  comma  7,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i  quali  non trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche’ di  verificare il rispetto  della  normativa  sull’orario  di  lavoro,  dal  vertice dell’amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche conseguenti all’emergenza pandemica.))

Art. 4

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

 

1. All’articolo 5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole  «fino  al  30  novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all’articolo 1,  commi  418  e  419, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi’  tenute  ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui all’articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno 2021, n. 87, secondo le modalita’ e i prezzi previsti nel  protocollo d’intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle esigenze di continuita’ del servizio di assistenza farmaceutica, puo’ disporre la chiusura dell’attivita’ per una durata  non  superiore  a cinque giorni.

1-ter. L’applicazione del ((prezzo calmierato))  e’  assicurata anche ((da tutte le  strutture  sanitarie  autorizzate  e  da  quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario  nazionale))  e autorizzate dalle regioni alla somministrazione  di  test  antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui  all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, aderenti al protocollo d’intesa di cui al comma 1.»

2. All’articolo 34, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che costituisce tetto massimo di spesa,  l’esecuzione  gratuita  di  test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui all’articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno 2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all’articolo  1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d’intesa   di   cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica, rilasciata ai sensi ((dell’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 giugno 2021, n. 87)), e secondo i criteri definiti con circolare  del Ministro della  salute,  e’  autorizzata  a  favore  del  Commissario straordinario  per  l’attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure ((occorrenti  per  il  contenimento))  e   contrasto   dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di  euro  per  l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui al  comma  1,  che  sono  per  il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni  e alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine ((del ristoro  per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall’applicazione del comma 9-quater)) secondo le medesime  modalita’ previste dai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1,  del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del  ((Fondo  di   cui all’articolo 44  del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al decreto))  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  come  incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

((Art. 4 bis  

Campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  vaccinazione

                anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

 1. Al fine di garantire  il  piu’  elevato  livello  di  copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico,  i  soggetti  a rischio, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza,  i datori di lavoro pubblici e privati possono  promuovere  campagne  di informazione e sensibilizzazione sulla necessita’  e  sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione  sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al contenimento della  diffusione  dell’infezione  da  SARS-CoV-2  negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica.

3. Per le finalita’ di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato  ai  sensi  dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81.))

Art. 5

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

 

1. All’articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (((soppressa)))

b) al comma 2, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente

«c-bis)   avvenuta   guarigione   ((da   COVID-19))   dopo   la somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casiaccertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche’ a  seguito  del prescritto ciclo, e’ rilasciata, altresi’,  la  certificazione  verde COVID-19 di cui ((al comma 2, lettera c-bis))), che ha  validita’  di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.:

Art. 6

Misure urgenti per lo sport

 

1. Le somme trasferite ((alla societa’ Sport e Salute)) s.p.a  per il pagamento delle indennita’ per i collaboratori  sportivi  connesse all’((emergenza  da  COVID-19)),   di   cui   all’articolo   44   del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate,  sono  riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del  suddetto  articolo  44, entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo  unico  a  sostegno del  potenziamento  del  movimento  sportivo  italiano   »   di   cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e per il restante 50 per cento ((al fondo di cui all’articolo 1,  comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)).

Art. 7

((Servizio   di   assistenza   tecnica   per   l’acquisizione   delle

                   certificazioni verdi COVID-19))

 

1. All’articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  1.  Identico.  a)  al primo  periodo:  1)  le  parole  «  La   competente   struttura   per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza  del Consiglio dei  ministri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Il Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge  17  giugno 2021, n. 87  »,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  quale  servizio supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita’,  di  cui all’articolo  1  dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della  protezione  civile  dell’8  marzo  2020,  n.  645,  anche   ai   fini dell’eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al secondo periodo, le parole  «  1  milione  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  lettera  b), pari a 3 milioni di  euro  per  l’anno  2021,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023, nell’ambito del programma « Fondi di  riserva  e  speciali  »,  della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero.

Art. 8

Disposizioni per lo svolgimento  di  attivita’  culturali,  sportive,

sociali e ricreative

 

1. Entro il 30 settembre 2021, il ((Comitato tecnico-scientifico)) di cui all’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in  vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto dell’andamento   dell’epidemia,   dell’estensione   dell’obbligo   di certificazione  verde  COVID-19  e  dell’evoluzione  della   campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita’  culturali, sportive, sociali e ricreative.

((Art. 8 bis

Disposizioni per lo svolgimento delle attivita’  teatrali  in  ambito

                     didattico per gli studenti

 1. Per lo svolgimento delle attivita’ teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi  COVID-19,  si applicano le disposizioni relative allo svolgimento  delle  attivita’ didattiche.))

Art. 9

Disposizioni di coordinamento

 

1. All’articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87, le parole «e 9-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Art. 10

Disposizioni finanziarie

 

Ai fini dell’immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal presente decreto,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’ autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.

((Art. 10 bis

                      Clausola di salvaguardia

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.))

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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