Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca.» (art. 4).
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2013)
Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE
(omissis)
Art. 4
Tutela della salute nelle scuole
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione».
1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non puo’ rifiutare l’incarico. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita’ di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche’ presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita’ formative finalizzate all’educazione alla salute.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell’ambito di iniziative gia’ avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita’ per l’attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
5-ter. Dall’attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Per le medesime finalita’ di cui al comma 5, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di eta’, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonche’ l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonche’ pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi’ un’adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per quanto riguarda le attivita’ da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative gia’ avviate.
5-sexies. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 10-bis e’ soppresso;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-ter. La pubblicita’ di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e’ consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalita’ e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. E’ vietata la pubblicita’ di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E’ vietata la pubblicita’ diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. E’ vietata la pubblicita’ radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E’ vietata in qualsiasi forma la pubblicita’ di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies e’ punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000.
La sanzione e’ raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresi’ alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche’ ai proprietari delle sale cinematografiche».
(omissis)
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.