Studio Legale
Rossignoli e Associati

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca.» (art. 4).

 

 

Testo del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  (in  Gazzetta Ufficiale  –  serie  generale  –  n.  214  del  12  settembre  2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n.  128,  (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca.» (art. 4).

 

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2013)

 

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

  

(omissis)

 

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

 

 
  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione».
 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema  educativo  di istruzione  e  di  formazione  incaricato  dal  dirigente,  a   norma dell’articolo 4, lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del  divieto  non   puo’   rifiutare   l’incarico.   Le   istituzioni scolastiche,  nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  attivano  incontri degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del territorio sull’educazione alla salute e  sui  rischi  derivanti  dal fumo.
  2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione, comprese  le sezioni di scuole operanti presso le  comunita’  di  recupero  e  gli istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche’  presso  i  centri  per l’impiego e i centri di formazione professionale.
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette elettroniche  di  cui  al  comma  2   e’   soggetto   alle   sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all’articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste dal comma 3 sono versati all’entrata del  bilancio  dello  Stato  per essere successivamente  riassegnati  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca.   I proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa, ove necessario,  con  gli altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per la realizzazione di attivita’  formative  finalizzate  all’educazione alla salute.
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali, al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e  biologici nelle  scuole, elabora appositi programmi di  educazione  alimentare,  anche  in collaborazione  con  associazioni  e   organizzazioni   di   acquisto solidale, anche  nell’ambito  di  iniziative  gia’  avviate.  Con decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della ricerca  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali sono definite le modalita’ per  l’attuazione  del  presente comma. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma si  provvede  nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5-bis. Il Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca adotta specifiche linee guida,  sentito  il  Ministero  della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans,  oli vegetali,  zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di  sodio, nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di  zuccheri semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di  teina,  caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
  5-ter. Dall’attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5-quater. Per le medesime finalita’ di cui al comma  5,  nei  bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei  servizi  di refezione  scolastica  e  di  fornitura  di   alimenti   e   prodotti agroalimentari agli  asili  nido,  alle  scuole  dell’infanzia,  alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che  abbiano  come  utenti  bambini  e giovani fino a diciotto anni di eta’, i relativi soggetti  appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un’adeguata  quota  di  prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera  corta  e biologica, nonche’ l’attribuzione di un punteggio per le  offerte  di servizi e forniture rispondenti al  modello  nutrizionale  denominato «dieta  mediterranea»,  consistente  in   un’alimentazione   in   cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di  fibre,  in  particolare  cereali integrali e semintegrali, frutta fresca  e  secca,  verdure  crude  e cotte e legumi, nonche’ pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse  e  zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi’  un’adeguata  quota  di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che  sono affetti da celiachia.
  5-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,   il Ministero della salute, d’intesa con  il  Ministero  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per quanto riguarda le attivita’  da svolgersi nelle istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la consapevolezza dei rischi  connessi  ai  disturbi  del  comportamento alimentare,  elabora  programmi  di  educazione   alimentare,   anche nell’ambito di iniziative gia’ avviate.
  5-sexies. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  come modificato, da ultimo,  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il secondo periodo del comma 10-bis e’ soppresso;
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «10-ter. La pubblicita’  di  marchi  di  liquidi  o  ricariche  per sigarette elettroniche contenenti nicotina e’ consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
  a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
  b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
  10-quater. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle modalita’ e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
  10-quinquies. E’ vietata la pubblicita’ di liquidi o ricariche  per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
  a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori  e  nei quindici minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione  degli stessi;
  b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che  non  siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
  c) rappresenti minori di  anni  diciotto  intenti  all’utilizzo  di sigarette elettroniche.
  10-sexies. E’ vietata la  pubblicita’  diretta  o  indiretta  delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
  10-septies. E’ vietata la pubblicita’ radiotelevisiva di liquidi  o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  10-octies. E’ vietata in qualsiasi forma la pubblicita’ di  liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
  a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
  b) nelle sale cinematografiche in  occasione  della  proiezione  di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
  10-novies. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da 10-ter  a  10-octies  e’  punita  con  la   sanzione   amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e’ raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  10-decies. La  sanzione  di  cui  al  comma  10-novies  si  applica altresi’ alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonche’ ai proprietari delle sale cinematografiche».
 

(omissis)

 

Art. 28

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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