Studio Legale
Rossignoli e Associati

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese.». (Artt. 9 e 15)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 

 

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13  luglio  2018),  coordinato  con  la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa  Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la dignita’ dei lavoratori e delle imprese.». (Artt. 9 e 15)

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 in data 11 agosto 2018)

 

… omissis…

Art. 9

Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un piu’ efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo , fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del  decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in  conformita’  ai  divieti  contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015,  n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta,  relativa a giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  nonche’  al  gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque  mezzo,  incluse  le manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni televisive o radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e  periodica,  le pubblicazioni in genere, le affissioni e  i  canali  informatici, digitali e telematici, compresi i social media.  Dal  1°  gennaio 2019 il divieto di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle sponsorizzazioni di  eventi,  attivita’,  manifestazioni,  programmi, prodotti o servizi e a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti  la cui pubblicita’, ai sensi del presente  articolo,  e’  vietata.  Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali  a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6,  del  decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 agosto 2009, n.  102,  le  manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui all’art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile  dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche’  negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
  1-ter. All’art. 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  13  settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2012, n. 189, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita’ di vincita».  
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  7,  comma   6,   del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l’inosservanza delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e  dell’organizzatore  della  manifestazione,  evento  o attivita’,  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689, l’applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di importo pari al 20 per cento del valore della  sponsorizzazione  o della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni  violazione, a euro 50.000.
  3. L’Autorita’  competente  alla  contestazione  e  all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo  e’  l’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero  della salute per essere destinati  al  fondo  per  il  contrasto  al  gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma  946,  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data  di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla loro scadenza e comunque per non  oltre un anno dalla data di  entrata in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico  di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   e’   fissata, rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1°  maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento  a  decorrere  dal  1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per  cento  a  decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel  6,6  per  cento  a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Governo propone  una  riforma complessiva in materia di  giochi  pubblici  in  modo  da  assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco  d’azzardo  e contrastare il gioco illegale e  le  frodi  a  danno  dell’erario,  e comunque tale da garantire almeno l’invarianza  delle  corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori  entrate  di  cui  al comma 6.

… omissis……

Art. 15

Entrata in vigore

 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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