Studio Legale
Rossignoli e Associati

Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia europea in materia di regolamentazione comunale sulla localizzazione delle antenne

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2033/2019, ha disposto (nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un regolamento comunale per la localizzazione, installazione e modifica di impianti di telefonia mobile) un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

Nel proprio provvedimento il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che “sussistono dubbi di compatibilità della disciplina nazionale, con particolare riferimento all’art. 8 comma 6 legge 36\2001, laddove è consentito individuare alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) ovvero attraverso l’imposizione di specifiche e predeterminate distanze, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)”.

Secondo il Consiglio di Stato deve essere, pertanto, valutata la compatibilità della normativa italiana (legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), con il quadro normativo europeo.
Si attende, ora la decisione della Corte di Giustizia UE sulla questione.

 

 

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