Dal 1° gennaio tutti i ricevitori radio venduti al pubblico (sia apparecchi “stand alone”, sia apparecchi installati, ad esempio, sulle autovetture) devono essere dotati di una interfaccia digitale.
Tale obbligo è stato previsto dalla legge di bilancio 2018, che all’art. 1, comma 1044 dispone: “Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.”
La successiva legge di conversione del decreto “sblocca cantieri” (legge n. 55 del 14 giugno 2019) ha modificato quanto previsto dal citato comma 1044 della legge di bilancio 2018, chiarendo che per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (autoveicoli per trasporto di persone) e N (veicoli commerciali destinati al trasporto di merci); ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.