Studio Legale
Rossignoli e Associati

Provvedimento 2 aprile 2019 della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche’ dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019 (Documento n. 6)”

 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

 

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2019

 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione  relative  alla  campagna  per  l’elezione  diretta  dei sindaci   e   dei   consigli   comunali,   nonche’    dei    consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019 (Documento n. 6). 

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2019)

 

La Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

 

Premesso che:

    con decreto del Ministro dell’interno  del  20  marzo  2019  sono state fissate per il giorno  26  maggio  2019  le  consultazioni  per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle  regioni a  statuto   ordinario,   nonche’   per   l’elezione   dei   consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;

    con decreto del Presidente della Regione autonoma  Trentino  Alto Adige n. 20 del 22 marzo 2019, sono state fissate per  il  giorno  26 maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in cinque comuni della Provincia di  Trento  e  in due comuni della Provincia di Bolzano e per il giorno 9  giugno  2019 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco;

    con decreto n. 842/AAL del 26 marzo  2019  l’assessore  regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha fissato per il giorno 26 maggio 2019 la  data  per  le  elezioni  dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di  ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;

  Visti:

    a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla  RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e  4  della legge 14 aprile 1975, n. 103;

    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della  apertura  alle  diverse forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche’  alla  tutela delle  pari  opportunita’  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni televisive, l’art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n. 177; l’art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive modifiche; l’art. 1,  comma  3,  della  vigente  Convenzione  tra  il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli  atti  di  indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e l’11 marzo 2003;

    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

    d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  «Disposizioni  per promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

    e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

    f) la legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e circoscrizionali»;

    g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione  diretta  del sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

    h) il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  recante  il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

    i) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il «Testo unico delle  leggi regionali  sulla  composizione  ed  elezione   degli   organi   delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del  Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;

    j) la legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell’art.  13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia  Giulia,  di  cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

    k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche  e integrazioni;

    l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,  n. 14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche’  modificazioni  alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

    m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21  aprile  1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali, nonche’ modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

    n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10  maggio  1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli organi degli enti locali, nonche’ disposizioni sugli  adempimenti  in materia elettorale»;

    o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di  elezioni  comunali  e provinciali, nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

    p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre  2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

  Consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa’ concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione

e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell’imparzialita’, dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del  sistema radiotelevisivo, nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio, fissate per le  date  di  cui  in  premessa,  e  si  applicano  negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all’art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale, sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  giornalistica regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2

Tipologia della programmazione RAI

in periodo elettorale

  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in  comuni  che  siano  capoluogo  di provincia ha luogo esclusivamente nelle  forme  e  con  le  modalita’ indicate di seguito:

    a) la comunicazione politica, di cui all’art. 4, comma  1,  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo’  effettuarsi  mediante  forme  di contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il raffronto in condizioni di parita’ tra  i  soggetti  politici  aventi diritto ai sensi dell’art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all’art. 6 disposte dalla Commissione e  le  eventuali  ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla RAI, di cui all’art. 3. Le trasmissioni possono  prevedere  anche  la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande  ai partecipanti;

    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’art. 4,  comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita’ previste all’art. 7;

    c) l’informazione  e’  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita’ previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi approfondimenti e ogni altro programma  di contenuto  informativo  a rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi dell’attualita’ e della cronaca, purche’ la loro responsabilita’  sia ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 44;

    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  regionale della RAI non e’ ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o  fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in politica e di garantire, ai sensi dell’art.  1,  comma  2-bis,  della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e’ sempre assicurata la piu’ ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del  principio  delle pari opportunita’ di genere in tutte le trasmissioni  indicate  nella presente delibera.

Art. 3

Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale

autonomamente disposte dalla RAI

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle   regioni   interessate   dalle    consultazioni    elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo e’ garantito l’accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un  autonomo gruppo o una componente del gruppo misto  nei  consigli  comunali  di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente  articolo,  il tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla consistenza dei rispettivi  gruppi  nei  consigli  comunali  o  delle singole componenti del gruppo misto.

  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e’  garantito l’accesso:

    a) ai candidati alla carica di sindaco  di  comuni  capoluogo  di provincia;

    b) alle liste  o  alle  coalizioni  di  liste  di  candidati  per l’elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve essere ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di  cui alla lettera a) e per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica  di  sindaco di cui al comma 4,  lettera  a),  le  trasmissioni  di  comunicazione politica garantiscono  spazi,  in  maniera  paritaria,  ai  candidati ammessi ai ballottaggi.

  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi disponibili, il principio delle  pari  opportunita’  tra  gli  aventi diritto, anche con riferimento all’equilibrata presenza di genere  ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28, puo’  essere  realizzato,  oltre  che  nell’ambito   della   medesima trasmissione, anche nell’ambito di un  ciclo  di  piu’  trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. In ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l’applicazione   dei principi di  equita’  e  di  parita’  di  trattamento,  e  procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.

  9.  La  responsabilita’  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.

  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto previsto dall’art. 5  della  legge  n.  28  del  2000,  dei  soggetti politici di cui all’art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del  pluralismo,  della completezza,     della     imparzialita’,     della     obiettivita’, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parita’ di trattamento tra le  diverse  forze  politiche,  evitando  di  determinare,  anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per  determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari  sono  tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio  del  pluralismo relativi  alla  testata  diretta  dall’istituto  cui  fa  riferimento l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell’ultimo  anno,  ma anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale. Essi curano che l’organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle istituzioni nell’ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di effettiva parita’, in assenza del quale non possono  essere  trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o fatti personali di personaggi politici.

  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui intervengano  su  materie  inerenti  all’esclusivo  esercizio   delle funzioni istituzionali svolte.

  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere rilevante     l’esposizione     di     opinioni     e     valutazioni politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu’  ampia  ed equilibrata  presenza  e  possibilita’  di  espressione  ai   diversi soggetti politici.

  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita’  di specifiche testate giornalistiche, non e’ ammessa, ad  alcun  titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza politica ed elettorale, ne’ che riguardino vicende o fatti  personali di personaggi politici.

  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il ripristino di eventuali squilibri accertati e’  assicurato  d’ufficio dall’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su segnalazione della parte interessata o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5

Illustrazione delle modalita’ di voto

e presentazione delle liste

  1. Nelle regioni interessate dalle  consultazioni  elettorali,  nel periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della  presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature,  la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva  e  radiofonica,  da pubblicare anche sul proprio sito web,  nonche’  una  o  piu’  pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione  delle candidature e le modalita’ e gli spazi adibiti per la  sottoscrizione delle liste.

  2. Nelle regioni interessate dalle  consultazioni  elettorali,  nel periodo compreso tra la scadenza del  termine  per  la  presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo  giorno  precedente  la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede  televisive e radiofoniche che illustrano  le  principali  caratteristiche  delle consultazioni in oggetto,  con  particolare  riferimento  ai  sistemi elettorali e alle modalita’ di espressione del voto.

  3. Nell’ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono altresi’ illustrate le speciali modalita’ di voto  previste  per  gli elettori affetti da disabilita’, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

  1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali,  nelle  fasce  orarie  di ottimo  ascolto,  preferibilmente   prima   o   dopo   i   principali telegiornali  e   notiziari   radiofonici,   comunque   evitando   la coincidenza con altri  programmi  a  contenuto  informativo,  tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di  durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate  con  la  formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti  di  lista  e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.

  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3.  

  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati all’art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 5.

  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 3, commi 7 e 9.

  5. Alle tribune di cui al  presente  articolo,  trasmesse  dopo  il primo  turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione   di ballottaggio,  partecipano  unicamente   i   candidati   ammessi   al ballottaggio per  la  carica  di  sindaco  nei  comuni  capoluogo  di provincia.

  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e per il quale  la  RAI  puo’  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  RAI  prevede appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse presentati.

  7.   L’organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni radiofoniche, nonche’ la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono conformarsi  quanto  piu’  possibile  alle  trasmissioni  televisive, tenendo conto delle relative specificita’ dei due mezzi.

  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali  della  RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la  registrazione  e’  effettuata  nelle  24  ore precedenti la messa in onda e avviene  contestualmente  per  tutti  i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta,  il  conduttore  ha  l’obbligo,  all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

  9. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta’  degli  altri  di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia o assenza.

  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da quelle indicate nella presente delibera e’ possibile con il  consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

  11. Le  ulteriori  modalita’  di  svolgimento  delle  tribune  sono delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito le disposizioni dell’art. 11.

Art. 7

Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla  consultazione  elettorale,  messaggi politici autogestiti di cui all’art.  4,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28 e all’art. 2, comma 1, lettera b), del  presente provvedimento.

  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui all’art. 3, comma 4.

  3.  La  RAI  comunica   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1, nonche’ la loro collocazione  nel  palinsesto,  in  orari  di  ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed  e’  valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui all’art. 11 della  presente delibera.

  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a seguito di loro specifica richiesta, che:

    a) e’ presentata alle sedi  regionali  della  RAI  delle  regioni interessate  dalle  consultazioni  elettorali  entro  i  due   giorni successivi allo scadere  dell’ultimo  termine  per  la  presentazione delle candidature;

    b)  e’  sottoscritta,  se  proveniente  da  una  coalizione,  dal candidato a sindaco;

    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare  ricorso  a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere  realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

  6.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con modalita’ che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non udenti.

  7. Per quanto non e’ espressamente previsto dal  presente  articolo si applicano le  disposizioni  di  cui  all’art.  4  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Programmi dell’accesso

  1. La programmazione dell’Accesso regionale e’ sospesa a  decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera fino al termine  della sua efficacia.

Art. 9

Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine di televideo recanti l’illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per la presentazione delle candidature.

Art. 10

Trasmissioni per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalita’ di fruizione delle trasmissioni  da parte  delle  persone  con  disabilita’  previste  dal  contratto  di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11

Comunicazioni e consultazione della Commissione

  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita’  di  svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla Commissione.

  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di massima delle trasmissioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere  a)  e b), pianificate fino alla  data  del  voto  oltre  che,  il  venerdi’ precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle trasmissioni programmate.

  3. La RAI pubblica quotidianamente  sul  proprio  sito  web  –  con modalita’ tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata,  i   tempi garantiti a ciascuna forza politica  nei  notiziari  della  settimana precedente, il calendario settimanale delle  trasmissioni  effettuate di cui all’art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  i  temi  trattati,  i soggetti politici invitati, nonche’ la suddivisione per genere  delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl’indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

  4. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito  l’Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate dalla presente delibera, nonche’ le ulteriori  questioni  controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12

Responsabilita’ del consiglio di amministrazione

e dell’amministratore delegato

  1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono  impegnati,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  ad assicurare l’osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal direttore competente.

  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI e’ chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.  1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13

Entrata in vigore

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 aprile 2019

                                             Il presidente: Barachini

 

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