Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 9 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”, all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’ post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016″ ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»” (Ordinanza n. 29)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 9 giugno 2017
 
Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12  del  9  gennaio  2017, recante «Attuazione dell’articolo 34  del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante «Disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita’  post  sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24 agosto 2016» ed all’ordinanza n.  24  del  12  maggio  2017,  recante «Assegnazione dei  finanziamenti  per  gli  studi  di  microzonazione sismica di III livello ai Comuni  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga  di  termini  di cui all’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017».  (Ordinanza  n.  29).
 


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  il  9  febbraio  2017,  n.  33,  recante  «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici del 2016 e 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile 2017;
  Visto l’art. 2 del citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come integrato  e  modificato  dal  decreto-legge n.  8/2017,   convertito in legge  n. 45/2017,  recante  la  disciplina  delle  «Funzioni  del Commissario straordinario e dei vice commissari» e, in particolare:
    a)  il  primo  comma  che,  alla  lettera  g),   attribuisce   al Commissario straordinario il compito di adottare e  gestire  l’elenco speciale di cui all’art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorita’ preposte  per  lo  svolgimento  delle  attivita’  di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita’  organizzata negli interventi di ricostruzione;
    b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni  di  cui al  comma  1,  consente  al  Commissario  straordinario  di   emanare ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti  delle  Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5,  e  sono  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;
  Visto l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n.  189  del 2016 che prevede:
    a)  la  perdita  totale  del  contributo  erogato  nel  caso   di inadempimento dell’obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente nel mancato utilizzo di banche o di  Poste  italiane  s.p.a.  per  il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34 per gli  incarichi  di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo di contributo pubblico per la ricostruzione;
    b) la revoca parziale del contributo,  in  misura  corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della  legge 13 agosto 2010, n. 136;
  Visto l’art. 34 del citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  come integrato e modificato dal decreto-legge  n.  8/2017,  convertito  in legge n. 45/2017, che, al fine di assicurare la  massima  trasparenza nel conferimento degli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale  dei  professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi’:
    a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli  immobili danneggiati dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a  professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1»;
    b) al comma 4, che «il direttore dei lavori  non  deve  avere  in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni  rapporti  non  episodici quali quelli di legale  rappresentante,  titolare,  socio,  direttore tecnico con le imprese invitate  a  partecipare  alla  selezione  per l’affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in subappalto, ne’ rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita’ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare  o  con chi riveste cariche societarie nella stessa»;
    c) al comma 7 che sono escluse dal  conteggio  del  numero  degli incarichi gli interventi di cui all’art. 8 del decreto-legge  n.  189 del 2016;
  Considerato che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,  comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:
    a) individua  i  criteri  generali  ed  i  requisiti  minimi  per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1);
    b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo previsto, con riguardo a tutte le attivita’ tecniche poste in  essere per la ricostruzione pubblica e privata,  nella  misura  massima  del 12,5 per cento, nonche’ dell’ulteriore  contributo  (c.d.  contributo aggiuntivo)  previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle   indagini   o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5);
    c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i  beni  culturali di competenza  delle  diocesi  e  del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo, stabilisce la  soglia  massima  di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6);
    d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all’art. 8 del decreto-legge n.  189  del   2016,   elabora   criteri   finalizzati   ad   evitare concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);
  Rilevato che l’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, come  integrato  e  modificato  dal  decreto-legge  n.  8  del  2017, convertito  dalla  legge  n.  45  del  2017,  stabilisce  un   limite all’entita’ del contributo pubblico che puo’ essere riconosciuto  per le prestazioni necessarie nello  svolgimento  dell’attivita’  tecnica prevedibile per interventi di riparazione con  rafforzamento  locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto  2016, ma non anche criteri per la determinazione  dei  compensi  dovuti  al professionista incaricato;
  Considerato  che,  nel  caso  di  interventi  di  riparazione   con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli  immobili  privati,  danneggiati  dagli  eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia  stato  accertato il    nesso    di    causalita’,    appare    necessario    procedere all’individuazione del limite massimo  ammissibile  al  finanziamento per il contributo relativo alle  spese  tecniche  dei  professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri:
    a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse;
    b) qualificazione della  percentuale  del  12,5  %,  come  valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo  minimo erogabile, indicate al comma 5 dell’art. 34 del decreto-legge n.  189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessita’ della prestazione tecnica richiesta al professionista;
    c) individuazione di un contributo minimo, pari ad euro 6.000,00, indipendentemente dall’importo dei lavori,  in  considerazione  della necessita’ di riconoscere al  professionista  incaricato  un’adeguata remunerazione per la complessiva attivita’ svolta anche in  relazione agli interventi di modesta entita’;
    d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili  di contribuzione c.d. integrativa ai  sensi  del  medesimo  comma  5,  e previsione  di  una  graduazione  dell’entita’  del  contributo  c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga  conto  della  diversa natura, importanza e complessita’ della prestazione tecnica richiesta al professionista;
  Ravvisata l’opportunita’ di individuare, all’esito di un  confronto di  tipo  collaborativo  con  la  Rete  nazionale  delle  professioni dell’area tecnica e  scientifica  e  del  Consiglio  nazionale  degli agrotecnici  e  degli  agrotecnici  laureati  riunito  nel   Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali  finalizzato ad assicurare la massima condivisione del  contenuto  della  presente ordinanza  e  prevenire  possibili   contestazioni   da   parte   dei professionisti:
    a) i criteri generali ed  i  requisiti  minimi  per  l’iscrizione nello «elenco speciale»;
    b)  la  disciplina  analitica  e  di  dettaglio  del   contributo previsto, con riguardo  alla  ricostruzione  privata,  dall’art.  34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura massima del 12,5 %, nonche’  dell’ulteriore  contributo   (c.d   contributo   aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle prestazioni specialistiche,  ad esclusione  delle  indagini  e   dei   prelievi   per   valutare   le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione  della  relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e  le  prove  di laboratorio connesse, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti;
    c) in attuazione delle previsioni contenute nell’art.  34,  comma 7, del  medesimo  decreto-legge,  con  riguardo  agli  interventi  di ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni  dell’area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot.  n. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;
  Visto il  verbale  sottoscritto  a  seguito  dell’incontro  del  1° dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti  della  Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica;
  Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»  e,  in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
  Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della  Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica;
  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
  Visto  il  verbale  dell’incontro  del  10  maggio  2017   tra   il Commissario  straordinario  ed  i  rappresentanti  della  Rete  delle professioni dell’area tecnica e scientifica e del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito  nel  Comitato unitario permanente degli ordini e collegi  professionali  nel  quale sia i rappresentanti della rete che del Consiglio  degli  agrotecnici hanno espresso il loro parere  favorevole  sulla  proposta  di  nuovo protocollo d’intesa ma si e’  constatato  il  mancato  accordo  sulla modalita’ di nomina dei componenti dell’Osservatorio nazionale  sulla ricostruzione;
  Vista la nota della presidente  del  Comitato  unitario  permanente degli ordini e collegi professionali dott.ssa Marina E. Calderone del 10 maggio 2017 prot. n. 140/U/17  con  la  quale  si  esprime  parere favorevole al nuovo schema di  protocollo  d’intesa  e  si  formulano proposte in ordine alla nomina ed alla composizione dell’Osservatorio nazionale sulla ricostruzione;
  Vista la nota della Rete  delle  professioni  dell’11  maggio  2017 prot. n. 258 con la quale  si  esprime  parere  favorevole  al  nuovo schema  di  protocollo  d’intesa  e  si  manifesta  la  volonta’   di sottoscrivere lo stesso solo  come  ordini  e  collegi  professionali aderenti alla rete;
  Ravvisata l’opportunita’ di procedere all’aggiornamento delle sopra richiamate ordinanze attraverso:
    a) la sottoscrizione di separati protocolli d’intesa sia  con  la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica  che con il Consiglio nazionale  degli  agrotecnici  e  degli  agrotecnici laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e collegi professionali, integralmente sostitutivo  di  quello  di  cui all’allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;
    b) l’elaborazione di uno schema di contratto –  tipo,  contenente una  disciplina  dei  rapporti  tra  committente  e   professionista, conforme alle previsioni contenute nell’art. 34 del sopra  menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza,  integralmente  sostitutivo di quello di cui all’allegato B all’ordinanza n.  12  del  9  gennaio 2017;
  Visto  gli  schemi  di  protocollo  d’intesa  tra  il   Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (allegato A) e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti «i Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34,  commi  1,  2,  5  e  7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto  tipo, censimento  dei  danni   ed   istituzione   dell’Osservatorio   della ricostruzione»;
  Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera  intellettuale  in  favore  di  committenti  privati  per  la ricostruzione  post-sisma  2016,  (allegato  C)  tra  il  Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale  degli  agrotecnici  e  degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario  permanente  degli ordini e collegi professionali;
  Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle  disposizioni contenute  nell’ordinanza  n.  10  del  19  dicembre  2016,   nonche’ nell’ordinanza  n.  12  del  2017,  alla  luce  delle  modifiche   ed integrazioni  al  decreto-legge  n.  189  del  2016  introdotte   dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017;
  Vista la proposta del riconoscimento del compenso per la  redazione della scheda AeDES e perizia giurata (allegato D)  che  nel  caso  di esiti «B», «C», «E» sara’ liquidato a  valere  sulle  spese  tecniche dell’intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione  mentre per l’esito «A» verra’ liquidato dai competenti uffici  speciali  per la ricostruzione;
  Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza:
    a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  con riguardo a  tutte  le  attivita’  tecniche,  indagini  o  prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica;
    b) la soglia massima di assunzione degli incarichi  afferenti  le opere pubbliche,  compresi  i  beni  culturali  di  competenza  delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del turismo,   tenendo   conto   dell’organizzazione    dimostrata    dai professionisti nella qualificazione, nonche’ nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare  riferimento  ai  criteri  di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;
  Vista l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017,  recante  «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi  di  microzonazione  sismica  di  III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza  n. 13 del 9 gennaio 2017»;
  Vista   l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle    regioni – vicecommissari nella cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in generale;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
 
 
Dispone:

Art. 1

Modifiche all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

 
  1. All’ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) l’art. 1 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «1.  La presente  ordinanza,  in  attuazione   delle   previsioni   contenute nell’art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e  7,  del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni  dalla  legge  15  dicembre 2016 n.  229,  come  modificate  ed  integrate  dal  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate  ad  assicurare  la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato “elenco  speciale”,  con  la definizione dei criteri  finalizzati  ad  evitare  concentrazioni  di incarichi   che   non   trovano   giustificazione   in   ragioni   di organizzazione  tecnico-professionale.   2.   Le   disposizioni   del decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificate  ed  integrate  dal decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente  ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell’elenco  speciale previsto dall’art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n.  189  del 2016»;
    b)  l’art.  2  e’  integralmente  sostituito  dall’art.  2  della presente ordinanza;
    c)  l’art.  3  e’  integralmente  sostituito  dall’art.  3  della presente ordinanza;
    d) all’art. 4: dopo le parole «convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», sono inserite le  seguenti  «e  come modificato dall’art. 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,»; dopo il primo comma, sono aggiunti i  seguenti  commi: «2. Ai fini dell’iscrizione di cui al primo  comma,  le  societa’  di ingegneria devono altresi’ possedere i requisiti  previsti  dall’art. 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 3 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.»;
    e) all’art. 5, comma 1: dopo le parole «previsto dall’art. 34 del decreto-legge  n.  189  del  2016»,  sono   inserite   le   seguenti: «convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016  n.  229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,».
Art. 2

Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra  il  Commissario
straordinario e  la  Rete  nazionale  delle  professioni  dell’area
tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d’intesa tra  il
Commissario  straordinario  ed   il   Consiglio   nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  riunito  nel  Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi professionali

 
  1.  Sono  approvati  gli  schemi  di  Protocollo  d’intesa  tra  il Commissario straordinario  e  la  Rete  nazionale  delle  professioni dell’area tecnica e scientifica (allegato A)  e  tra  il  Commissario straordinario e il Consiglio  nazionale  degli  agrotecnici  e  degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario  permanente  degli ordini  e  collegi  professionali  (allegato  B),  recanti   «Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34,  commi  1,  2,  5  e  7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto  tipo, censimento  dei  danni   ed   istituzione   dell’Osservatorio   della ricostruzione», che sostituisce  il  precedente  Protocollo  d’intesa approvato dall’art. 2 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
  2. Gli schemi di Protocollo d’intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti  gli  allegati  «A»  e  «B»,  sono  parte  integrante   e sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono:
    a) i criteri generali ed  i  requisiti  minimi  per  l’iscrizione nello «elenco speciale»;
    b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’art. 34, comma 5, del medesimo  decreto-legge,  come  sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9  febbraio  2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45, con riguardo a tutte le attivita’ tecniche poste  in  essere  per  la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al  netto  dell’IVA  e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000, e pari, nel massimo, al  7.5  per  cento  per  i  lavori  di  importo superiore ad euro 2 milioni, nonche’ dell’ulteriore contributo  (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad  esclusione  delle  indagini  e  dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni  ai  fini  della redazione della relazione geologica/geotecnica, per  i  materiali  da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura  massima del 2 per cento;
    c) in attuazione delle previsioni contenute nell’art.  34,  comma 7, del  medesimo  decreto-legge,  con  riguardo  agli  interventi  di ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
    d) la disciplina dello svolgimento da  parte  dei  professionisti dell’attivita’ prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
    e) la disciplina relativa  alla  composizione  ed  alle  funzioni dell’Osservatorio  nazionale   previsto   dall’art.   2,   comma   5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
  3. Al fine di tenere  conto  della  diversa  natura,  importanza  e complessita’ della prestazione tecnica richiesta  al  professionista, l’entita’ del contributo, riconosciuto secondo  i  criteri  stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’allegato  «A»  e  dell’allegato  «B»  della presente  ordinanza,  e’  di   tipo   «regressivo   per   scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell’importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale  stabilita  per  ciascuno  degli scaglioni individuati dagli articoli  8  e  9  dei  sopra  menzionati allegati «A» e «B».
 
Art. 3

Approvazione dello schema di contratto tipo  per  lo  svolgimento  di
prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti  privati
per la ricostruzione post-sisma 2016

 
  1. E’ approvato lo schema di contratto tipo per lo  svolgimento  di prestazioni d’opera intellettuale in favore  di  committenti  privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce  il  precedente schema di contratto tipo approvato dall’art. 3 dell’ordinanza  n.  12 del 9 gennaio 2017.
  2.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   1, costituente l’allegato «C», e’ parte integrante e  sostanziale  della presente ordinanza.
  3. Tutti i professionisti, iscritti nell’elenco  speciale  previsto dall’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito  con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.  8,  convertito  con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  in  relazione  alle attivita’ disciplinate dal sopra  menzionato  decreto-legge  e  dalla presente ordinanza:
    a) non possono accettare incarichi, ne’ svolgere  prestazioni  se non mediante la sottoscrizione di contratti  redatti  in  conformita’ allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza;
    b) non possono cedere a terzi  i  contratti  sottoscritti  con  i committenti;
    c)   ai   fini   dell’esecuzione   delle   prestazioni    d’opera intellettuale previste  dal  contratto  non  possono  avvalersi,  ne’ direttamente, ne’ indirettamente, dell’attivita’  di  terzi,  diversi dal  proprio  personale  dipendente,  dai  collaboratori   in   forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati,  per  le societa’ di professionisti, per le  societa’  di  ingegneria,  per  i consorzi, per i GEIE ed i  raggruppamenti  temporanei  come  definiti dall’art. 5, comma 1, lettera g) dell’allegato  «A»  e  dell’allegato «B» alla presente  ordinanza,  dagli  appartenenti  all’associazione, alla  societa’,  al  consorzio,  al  GEIE  ovvero  al  raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l’applicazione  della specifica disciplina di settore.
  4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali quelli di legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,  socio, direttore   tecnico,   dipendente,   collaboratore    coordinato    e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione   per   l’affidamento   dei   lavori   di   riparazione   o ricostruzione, anche in subappalto,  ne’  rapporti  di  coniugio,  di parentela, di affinita’ ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20  maggio  2016,  n. 76, con il titolare  o  con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle stesse.   A   tale   fine,   il   professionista   produce   apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato.
  5. L’inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta  la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  e  il  non  riconoscimento  del contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero  la  decadenza  dallo stesso, con conseguente obbligo  di  restituzione  delle  somme  gia’ percepite.
  6. L’inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed e’ escluso il riconoscimento  al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo  per  l’attivita’ svolta, anche sotto forma di contributo ai  sensi  del  quinto  comma dell’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito  con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.  8,  convertito  con modificazioni dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45  che,  ove  gia’ corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.
 
                               Art. 4
 
                    Gestione dell’elenco speciale
 
  1.  Il   Commissario   straordinario   provvede   all’aggiornamento periodico dei dati contenuti nell’elenco speciale, sulla  base  delle informazioni  fornite  dai  professionisti  e  dei   dati   emergenti dall’attivita’  di  verifica  e  controllo   effettuata   su   quanto dichiarato.
  2. Il Commissario straordinario  rifiuta  l’iscrizione  nell’elenco speciale:
    a) in caso di  accertata  insussistenza  dei  requisiti  previsti dall’art. 4 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come  modificato dall’art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della  presente  ordinanza  e dall’art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati  «A»  e «B» alla presente ordinanza;
    b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4;
    c) nelle  ipotesi  previste  dall’art.  5,  paragrafo  §2,  degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;
    d) nelle  ipotesi  previste  dall’art.  6,  paragrafo  §5,  degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;
    e) nelle ipotesi previste dall’art. 1,  comma  5,  dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall’art. 5 della presente ordinanza;
    f) nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma  5,  primo  periodo, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
  3.  Il  Commissario  straordinario  dispone  la  cancellazione  dei professionisti iscritti nell’elenco speciale:
    a) in caso di accertata insussistenza,  anche  sopravvenuta,  dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’ordinanza n.  12  del  9  gennaio 2017, come  modificato  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della presente ordinanza e dall’art. 5, paragrafo §1, lettere da A)  ad  I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;
    b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4;
    c) nelle  ipotesi  previste  dall’art.  5,  paragrafo  §2,  degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;
    d) nelle  ipotesi  previste  dall’art.  6,  paragrafo  §5,  degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;
    e) nelle ipotesi previste dall’art. 1,  comma  5,  dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall’art. 5 della presente ordinanza;
    f) nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma  5,  primo  periodo, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
  4. In tutti i casi di rifiuto dell’iscrizione nell’elenco  speciale ovvero di cancellazione del professionista  dall’elenco  speciale  e’ escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attivita’ svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell’art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45, che,  ove  gia’  corrisposto  in  tutto  o  in  parte,  deve   essere restituito.  Con  successivi  provvedimenti  commissariali   verranno disciplinate le modalita’ di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il  recupero  coattivo  del  contributo  in conformita’ alle previsioni contenute negli articoli  17  e  seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonche’  le modalita’  di  riversamento  in  apposito  capitolo  di  entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui  all’art. 4 del delle somme rimborsate o riscosse.
  5.  Il  Commissario  straordinario  dispone   la   non   iscrizione nell’elenco  speciale  ovvero  la  sospensione   del   professionista iscritto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2,  comma   5, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso  di accertata incongruita’ di piu’ di tre schede AeDES.
 
Art. 5

Modifiche all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

 
  1. All’art. 1 dell’ordinanza  n.  10  del  19  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «Ogni singolo professionista puo’ redigere al massimo n. 60  schede  AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 60  schede  comporta  la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni  dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  come  modificato  ed  integrato  dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017»;
    b) dopo il comma 5, e’ aggiunto il  seguente:  «6.  Ai  fini  del riconoscimento  del  compenso  dovuto  al   professionista   per   la compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia massima  di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6  del  medesimo  art.  34,  ne’  rilevano   i   criteri,   stabiliti dall’ordinanza commissariale n. 12  del  9  gennaio  2017  e  s.m.i., finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel  settore degli interventi di ricostruzione  privata.  Resta  fermo  il  limite massimo previsto dal precedente comma 5.».
 
Art. 6

Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES
e perizia giurata  sia  nel  caso  di  edificio  classificato  come
agibile e sia inagibile

 
  1. In caso di svolgimento di prestazione d’opera  intellettuale  in favore di committenti privati per la  ricostruzione  post-sisma  2016 consistente nella redazione di scheda AeDES e di  perizia  giurata  a seguito  di  scheda  FAST  con   esito   di   inutilizzabilita’,   e’ riconosciuto al professionista un compenso differenziato in  base  al numero   delle   unita’   immobiliari   dell’edificio    residenziale interessati  dalla  prestazione  o  alla   superficie   dell’edificio produttivo.
  2. Il compenso e’ determinato  secondo  i  criteri  e  gli  importi indicati nella  tabella  costituente  l’allegato  «D»  che  e’  parte integrante della presente ordinanza.
  3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito «B», «C» e  «E»  e  la perizia giurata  confermino  l’inagibilita’,  in  tutto  o  in  parte dell’edificio, il compenso dovuto e’ computato sulle  spese  tecniche dell’intervento  di  riparazione,  miglioramento  o  ricostruzione  e liquidato secondo le modalita’ e procedure previste  nelle  ordinanze del Commissario straordinario.
  4.  Qualora  l’edificio,  dichiarato   non   utilizzabile   secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di  protezione  civile, sia classificato come agibile secondo  la  procedura  AeDES  «A»,  al professionista e’ riconosciuto, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13, comma  3,  del  decreto-legge  n.  8  del  2017,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017,  un  contributo,  al  netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per l’attivita’ di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato  secondo  gli importi di cui all’allegato «D» alla presente ordinanza.
  5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma  1, il professionista provvede a depositare presso il competente  ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformita’ al modello,  costituente  l’allegato  «E»  alla  presente  ordinanza   e reperibile sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territorio  dei  Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24  agosto  2016,  corredata,  a  pena  di   inammissibilita’   della richiesta, dei seguenti documenti:
    a) lettera d’incarico;
    b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  attestante  la  sussistenza  di  una  delle  seguenti situazioni:
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di  garanzia  che  si  sostituiscano   ai   proprietari   di   unita’ immobiliari, che, alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,  alla data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  comuni   di   cui all’allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui  all’allegato  2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano adibite ad  abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2,  terzo,  quarto  e  quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di  garanzia  che  si  sostituiscano   ai   proprietari   di   unita’ immobiliari, che, alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,  alla data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  comuni   di   cui all’allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui  all’allegato  2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano concesse in  locazione sulla base di un  contratto  regolarmente  registrato  ai  sensi  del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131, ovvero concesse in comodato o  assegnate  a  soci  di  cooperative  a proprieta’ indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unita’ immobiliari diverse da quelle previste nella prima  e  nella  seconda alinea;
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si  sostituiscano  ai  proprietari  delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei  quali,  alla  data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di  cui  all’allegato  1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016  con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2 del decreto-legge n.  189 del 2016 ovvero alla data del 18  gennaio  2017  con  riferimento  ai comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge n. 189  del  2016, era presente un’unita’ immobiliare di cui alla prima, alla seconda  o alla terza alinea;
      essere  soggetto  mandatario  incaricato  da   proprietario   o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti  comuni degli  edifici,  nei  quali,  alla  data  del  24  agosto  2016   con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n.  189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni  di cui all’allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai  comuni  di  cui  all’allegato 2-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,  era  presente  un’unita’ immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;
      essere  titolare  di   attivita’   produttive   ovvero   essere obbligato, per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita’ immobiliari, degli  impianti e beni mobili strumentali all’attivita’ danneggiati dal sisma, e  che alla data del 24  agosto  2016  con  riferimento  ai  comuni  di  cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla  data  del  26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni  di  cui  all’allegato  2  del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del  18  gennaio  2017 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,  risultavano  adibite  all’esercizio  dell’attivita’ produttiva o ad essa strumentali;
    c) scheda AeDES;
    d)  tutta  la  documentazione  prevista  dall’art.  1,  comma  2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
  6. Entro quindici giorni dalla ricezione della  domanda,  l’ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della  sussistenza  in capo al committente  di  uno  dei  titoli  giuridici  previsti  dalla lettera b) del precedente  comma,  nonche’  della  completezza  della domanda e della documentazione alla  stessa  allegata,  procede  alla liquidazione del contributo concedibile.
  7. L’accoglimento della domanda, con  l’indicazione  specifica  del contributo  concesso,  e’  comunicato  all’istante,  a   mezzo   PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di  contributo.  Con  le  stesse modalita’ e’ comunicato l’eventuale provvedimento  di  rigetto  della domanda di contributo, con l’indicazione delle  ragioni  del  mancato accoglimento della stessa.
  8. L’ufficio speciale puo’ richiedere all’interessato  integrazioni o chiarimenti, che  devono  pervenire  entro  quindici  giorni  dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine  le  integrazioni  e  i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda  di  contributo si intende  rinunciata.  In  caso  di  richiesta  di  integrazioni  o chiarimenti, il termine di cui al comma 3 e’  sospeso  e  riprende  a decorrere  dalla  data  di  ricezione  da  parte   dell’ufficio   dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L’ufficio  speciale  puo’ in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate  gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali  da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
  9. In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  l’ufficio  speciale procede, entro venti giorni dall’invio della comunicazione di cui  al comma 7  e  dopo  aver  acquisito  copia  della  fattura  emessa  dal professionista ai sensi e per gli effetti dell’art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti del committente, al pagamento del contributo riconosciuto.
 
Art. 7

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi  nel
caso di associazioni, societa’ di professionisti  e  raggruppamenti
temporanei tra professionisti

 
  1. I limiti previsti all’art. 6, comma 1, lettere a), b),  c),  d), e) ed f)  dagli  allegati  «A»  e  «B»  alla  presente  ordinanza  si applicano anche alle societa’ di professionisti ed alla  societa’  di ingegneria, a prescindere dal numero dei  soci,  dei  professionisti, dei dipendenti e dei collaboratori.
  2. Il rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 6, commi 1 e 2 dagli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza viene accertato  con riguardo alla singola societa’ di professionisti ovvero alla  singola societa’ di ingegneria.
  3. In caso di svolgimento  dell’attivita’  professionale  sia  come singolo, sia come componente di un’associazione, ovvero come socio di una  societa’  di  professionisti  ovvero   come   aderente   ad   un raggruppamento temporaneo, gli incarichi assunti dal  professionista, come singolo ovvero come componente di un’associazione,  ovvero  come socio di una societa’ di professionisti ovvero come  aderente  ad  un raggruppamento  temporaneo,   vengono   considerati   ai   fini   del raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 6, commi  1  e  2  dagli allegati «A» e «B»  alla  presente  ordinanza  sia  con  riguardo  al singolo professionista iscritto, sia in  relazione  all’associazione, alla societa’ di professionisti ovvero al  raggruppamento  temporaneo iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
 
Art. 8

Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016

 
  1. L’Osservatorio nazionale per la ricostruzione post  sisma  2016, previsto  dall’art.  4  del   protocollo   d’intesa   approvato   con l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e  s.m.i.  e’  composto  da  tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di  cui uno con funzioni di presidente, e  da  quattro  rappresentanti  della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica.
  2. L’Osservatorio vigila sull’attivita’ svolta  dai  professionisti nell’ambito dell’attivita’ di  ricostruzione  nei  territori  colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016  e propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso  in  cui  il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell’art. 2 comma  5  dell’ordinanza  n.  10  del  19 dicembre  2016,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo modalita’ e procedure che saranno successivamente concordate  tra  il Commissario  straordinario,  la  Rete  delle  professioni   dell’area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli  agrotecnici  e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente degli ordini e collegi professionali.
  3. I componenti effettivi e supplenti  dell’Osservatorio  nazionale per la ricostruzione post sisma 2016 sono nominati con  provvedimento del  Commissario  straordinario.  Salvi  i  casi  di  revoca   o   di dimissioni, i componenti dell’Osservatorio durano in carica  fino  al 31  dicembre  2018  in  coerenza  con  la  scadenza  della   gestione commissariale individuata dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge  n. 189 del 2016.
  4.  Per  la  partecipazione  all’Osservatorio  nazionale   per   la ricostruzione post sisma 2016 non e’ prevista  la  corresponsione  di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, ne’ il rimborso delle eventuali spese sostenute.
 
 
Art. 9

Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017

 
  1. All’art.  3  dell’ordinanza  n.  24  del  12  maggio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «euro 3.796.050,00» di cui  ai  commi  1  e  2  sono   sostituite   dalle   seguenti   «euro 3.803.400,00».
  2. L’allegato n. 3 dell’ordinanza n.  24  del  12  maggio  2017  e’ integralmente sostituito dall’allegato «F» alla presente ordinanza.
 
 
Art. 10

Disposizione finanziaria

 
  1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione  degli  articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3  della  presente  ordinanza  si  fa  fronte mediante le risorse previste dall’art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n. 229.
  2. Agli oneri  finanziari  derivanti  dall’attuazione  dell’art.  6 commi 4 e seguenti della presente ordinanza si fa fronte mediante  le risorse previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n. 229.
  3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente  ordinanza, ciascun presidente di regione – vicecommissario provvede a comunicare al  Commissario  straordinario  i  dati  relativi  alle  domande   di contributo presentate ai sensi dell’art. 6 comma 5, con l’indicazione degli oneri economici  stimati  secondo  i  criteri  contenuti  nella presente  ordinanza  e  la  formulazione  di  apposita  richiesta  di anticipazione di somme a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  2. Sulla base  dei  dati  e  delle  richieste  formulate  ai  sensi  del precedente   periodo,   il    Commissario    straordinario,    previa deliberazione della cabina di  coordinamento  prevista  dall’art.  1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016,  provvede  a  determinare l’entita’ dell’anticipazione riconosciuta a  ciascun  vicecommissario ed a disciplinare  le  modalita’  di  rendicontazione  da  parte  dei presidenti delle regioni  –  vicecommissari  dei  contributi  erogati attraverso l’impiego delle somme anticipate.
  4.  Con  cadenza  trimestrale,  ciascun  presidente  di  regione  – vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario  i dati  relativi  alle  domande  di  contributo  presentate,  ai  sensi dell’art. 6 comma 5, nel trimestre precedente. Sulla base dei dati  e delle  richieste  formulate  ai  sensi  del  precedente  periodo,  il Commissario  straordinario,  previa  deliberazione  della  cabina  di coordinamento prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del  2016,  provvede  a   determinare   l’entita’   degli   ulteriori trasferimenti di risorse in favore delle contabilita’ speciali di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  5. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’art. 9,  si fa fronte mediante le risorse previste dagli  articoli  2,  comma  1, lettera l-bis) e 4, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
 
 
Art. 11

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 
  1. In considerazione della necessita’ di dare  urgente  avvio  alle operazione  di  completamento  del  censimento  dei  danni  ed   alle attivita’ tecniche necessarie per l’effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino  con  miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente  ordinanza  e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in  vigore  dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito  istituzionale  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
  2. La disposizione contenuta nell’art. 5 ha  efficacia  retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata  in  vigore dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.
  3. La disposizione contenuta nell’art. 7 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017.
  4. La disposizione contenuta nell’art. 9 ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017.
  5. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata, ai  sensi  dell’art.  12 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  nella  Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario  straordinario  del Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  Comuni  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall’evento sismico del 24 agosto 2016,  sui  siti  istituzionali  della  Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche  e  della  Regione Umbria, nonche’ sui siti istituzionali dei Comuni indicati  nell’art. 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
    Roma, 9 giugno 2017
 
                                               Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1373

pdfAllegato A

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.