Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 9 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il riprstino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui al’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.” (Ordinanza n. 28)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 9 giugno 2017
 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per il  ripristino  con  miglioramento  sismico  e  la  ricostruzione  di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati  o  distrutti  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del  decreto-legge  n.  189  del 2016,  modifiche  all’ordinanza  commissariale  n.  14  del  2016   e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di  cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del  16  gennaio 2017. (Ordinanza n. 28).

 


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:

    a) l’art. 2, comma 1, il quale prevede: alla lettera b),  che  il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II,  capo  I  del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei  vice  commissari di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando sulla  fase  attuativa  degli  stessi;  alla  lettera  c),   che   il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai  sensi dell’art. 14;

    b) l’art. 2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    c) l’art. 2, comma 5, il quale prevede  che  i  presidenti  delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  in  qualita’  di  vice commissari nell’ambito dei territori interessati:

      presiedono il comitato istituzionale di cui all’art.  1,  comma 6, del medesimo decreto-legge;

      esercitano  le  funzioni  di  propria  competenza  al  fine  di favorire il superamento dell’emergenza  e  l’avvio  degli  interventi immediati di ricostruzione;

      sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche  e ai beni culturali di competenza delle regioni;

      sono responsabili dei procedimenti  relativi  alla  concessione dei contributi per gli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione degli immobili privati, con  le  modalita’  di  cui  all’art.  6  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

      esercitano le funzioni di propria competenza in relazione  alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto-legge n.  189  del 2016;

    d) l’art. 3, comma 3, il quale prevede che  gli  uffici  speciali per la  ricostruzione,  fra  l’altro,  curano  l’istruttoria  per  il rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

    e) l’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che  il commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e attivita’ produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni gravi;

    f) l’art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede  che  ai  fini del  riconoscimento  dei   contributi   nell’ambito   dei   territori interessati dagli eventi sismici il  commissario  straordinario,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art.  2,  comma  2,  provvede  a stabilire  i  parametri  per  la  determinazione  del   costo   degli interventi ed i costi parametrici;

    g) l’art. 5, comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che  il commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei  contributi,  sulla  base dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l’altro,  agli   interventi   di riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso abitativo  distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al   danno effettivamente subito;  

    h)  l’art.  6,  comma  1,  il  quale  stabilisce  l’entita’   dei contributi  che  possono  essere  previsti  per  gli  interventi   di ricostruzione o  di  recupero  degli  immobili  privati  distrutti  o danneggiati dalla crisi sismica;

    i) l’art. 6, comma 7, il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che  il commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i  vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi allegati alle domande di contributo;

    j) l’art. 12, comma 6, il quale  prevede  fra  l’altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi;

    k) l’art. 13, il quale  demanda  ad  appositi  provvedimenti  del commissario straordinario la definizione delle modalita’ e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli immobili siti nei comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge gia’ danneggiati da precedenti eventi sismici;

    l) l’art. 30,  comma  6,  il  quale  prevede  per  gli  operatori economici  interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per qualsiasi attivita’, agli interventi di  ricostruzione  l’obbligo  di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di  missione istituita presso il Ministero dell’interno a norma del  comma  1  del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

    m) l’art. 34, comma 7, il quale prevede che, per  gli  interventi di  ricostruzione  privata,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84;

  Visto l’art. 84 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, recante la disciplina del  «Sistema  unico  di  qualificazione  degli esecutori di lavori  pubblici»,  come  modificato  dall’art.  53  del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

  Visto  il  comunicato  del  presidente   dell’Autorita’   nazionale anticorruzione del 29 marzo  2017,  relativo  a  «Qualificazione  per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche  nell’espletamento  dell’attivita’   di   attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi    Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con  specifico  riguardo  alle  imprese  che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n.  2-bis  al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito  lavori  in  detti comuni e che intendano ottenere  l’attestato  di  qualificazione,  e’ stata  individuata  una  disciplina   semplificata   e   transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 2, 4, 5 e 9;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,  recante  «Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;

  Visto  l’avviso  esplorativo  per  la  formazione  dell’elenco   di esecutori  interessati  alla  realizzazione  di  opere  di   edilizia scolastica di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera b)  dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;

  Considerata la necessita’ di procedere all’aggiornamento:

    a) dell’ordinanza n. 19 del  7  aprile  2017,  in  ragione  delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45;

    b) dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e  dell’ordinanza  n. 18 del 3 aprile 2017, in considerazione delle modifiche apportate  al decreto legislativo n. 50 del 2016 dal decreto legislativo 19  aprile 2017, n. 56;

  Considerato che, oltre alla scuola materna  «Giacomo  Leopardi»  di Sarnano (Macerata) ed  alla  scuola  primaria  e  dell’infanzia  «San Giovanni Battista De La Salle» di Crognaleto (Teramo)  gia’  indicate nell’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del  2017  come «scuole donate», anche  l’attivita’  di  ricostruzione  dell’istituto comprensivo «Simone De  Magistris»  di  Caldarola  (Macerata)  verra’ finanziata con fondi  privati  ed  effettuata  in  esecuzione  di  un contratto di donazione sottoscritto direttamente con l’ente  pubblico proprietario dell’immobili, e che, pertanto, occorre procedere, anche ai  fini  della  determinazione  degli  oneri  economici  complessivi derivanti dall’attuazione  dell’ordinanza  commissariale  n.  14  del 2017, ad un aggiornamento dell’allegato n. 1  alla  sopra  richiamata ordinanza;

  Considerato che sono scaduti i termini per la  presentazione  delle manifestazioni di interesse da parte  degli  operatori  economici  in risposta al sopramenzionato avviso esplorativo  e  che,  al  fine  di procedere  all’avvio  delle  procedure  di  gara  come   disciplinate dall’art. 14,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e successive modificazioni  ed  integrazioni,   e   dall’art.   5   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e’ necessario procedere alla determinazione degli  oneri  economici  complessivi  derivanti  dagli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi,  in sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere   oggetto   di adeguamento sismico secondo la disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero dell’eccessiva onerosita’ degli interventi a tal fine  necessari,  da realizzarsi,  per  l’inizio  dell’anno  scolastico   2017-2018,   con tecnologia a secco (strutture lignee,  acciaio,  cassero  a  perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina  di settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni per gli edifici strategici di classe  d’uso  IV,  alla  normativa  in materia di risparmio energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  come individuati nell’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 2017;

  Ravvisata  l’opportunita’,  in  funzione  del  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui all’art.  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   di   recepire integralmente   il   contenuto   del   comunicato   del    presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione  per  l’esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo superiore  a   150.000   euro      Problematiche   nell’espletamento dell’attivita’ di attestazione, conseguenti al sisma  del  24  agosto 2016 e  successivi    Segnalazione  di  UNIONSOA»,  nel  quale,  con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori  in  detti  comuni  e  che  intendano  ottenere l’attestato di qualificazione, e’ stata  individuata  una  disciplina semplificata e transitoria, applicabile non  oltre  la  data  del  31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA;

  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in generale;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni    vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

 

  1. All’art. 2, ultimo comma, dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile 2017, le parole «come stabilito dall’art. 1, comma 4, della  medesima ordinanza» sono soppresse.

  2. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le parole «di cui all’art. 21, comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 22, comma 1».

  3. All’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le parole «ai sensi del precedente art. 4» sono sostituite dalle  parole «ai sensi del successivo art. 5».

  4. All’art.  5,  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2 ultimo comma: le parole «al successivo art. 7» sono sostituite dalle parole «al successivo art. 8»;

    b)  all’ultimo  comma:  le  parole  «di  cui  all’art.     sono sostituite dalle seguenti «di cui alla tabella 6 dell’allegato n. 1».

  5. All’art. 6, secondo comma, dell’ordinanza n.  19  del  7  aprile 2017: le parole «nelle  tabelle  2  e  3  dell’allegato  n.    sono sostituite dalle parole «nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato n. 1».

  6. All’art. 8 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ integralmente sostituito dal seguente:

  «1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell’incarico  di amministratore di condominio, le spese per le attivita’ professionali di competenza degli  amministratori  di  condominio  o  dei  consorzi appositamente  costituiti  tra  proprietari  per  gestire  interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:

    a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 euro;

    b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;

    c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 euro e  fino  a 3.000.000 di euro;

    d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 euro.»;

    b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

  «2. L’attivita’ di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire  interventi  unitari,  e’  incompatibile  con   l’assunzione, relativamente  all’intervento   da   effettuare,   dell’incarico   di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione  lavori) o  di  collaudatore,  nonche’  con  l’effettuazione  di  ogni   altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi  del  decreto-legge n. 189 del 2016.

  3. L’inosservanza del divieto previsto dal secondo  comma  comporta la cancellazione  del  professionista  dall’elenco  speciale  di  cui all’art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  convertito  con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  ed  e’  escluso  il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo  per  l’attivita’ svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma  del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell’art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come  modificato  dall’art.  9  del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove gia’ corrisposto in  tutto o in parte, deve essere restituito.».

  7. All’art. 9, comma 4, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017:  le parole «di non essere titolare, amministratore o  socio  dell’impresa appaltatrice ne’ di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie»  di  cui  alla  lettera  f)   sono integralmente sostituite dalle seguenti «di non avere  in  corso  ne’ avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,  quali quelli di legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,  socio, direttore   tecnico,   dipendente,   collaboratore    coordinato    e continuativo o  consulente,  con  l’impresa  appaltatrice  e  con  le eventuali imprese subappaltatrici, ne’ di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita’ ovvero rapporti  giuridicamente  rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o  con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle stesse.».

  8. L’art. 10 dell’ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e’  cosi’ integralmente sostituito:

  «1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’art. 9, comma 4, lettera  b),  punto  ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio  attivita’  (SCIA)  ai sensi dell’art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.

  2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art.  9,  comma 4,  lettera  b),  punto  iii),  costituisce  deposito  del   progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai  sensi  della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

  3. L’ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del  comma  1, trasmette  copia  degli  elaborati  e  dei  documenti  relativi  alla  segnalazione certificata  di  inizio  attivita’  o  alla  domanda  di permesso a costruire al comune  territorialmente  competente  con  le modalita’  informatiche  di  cui  all’art.  9,  comma  1  e  verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo  edilizio  ai sensi dello strumento urbanistico e  delle  vigenti  disposizioni  di legge.  A  tal  fine,  e’  acquisita  dal   comune   territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione  dell’immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina  in  vigore  ovvero  sia  totalmente  o  parzialmente abusivo.

  4. Entro sessanta giorni dalla entrata  in  vigore  della  presente ordinanza,  i  comuni  possono  comunicare   agli   uffici   speciali l’intenzione  a  procedere  direttamente  all’attivita’   istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con  il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune  procede  alla  verifica delle condizioni per il rilascio del  titolo  edilizio  entro  trenta giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.

  5. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e’ sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all’art. 16, comma 4,  del  decreto-legge  come  modificato  dall’art.  6  del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente  di  regione  – vice commissario competente provvede a convocare la conferenza  entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformita’ di  cui al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune,  qualora questo si sia avvalso della facolta’ di cui al comma 4.

  6. Il comune, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della  proposta dell’ufficio  speciale  di  cui  al  successivo  art.  12,  comma  2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi di  cui  al  comma  4,  ovvero   dalla   conclusione   dell’attivita’ istruttoria condotta direttamente,  rilascia  il  titolo  edilizio  a norma dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge.

  7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di  cui  al  comma  3,  si accerti che l’immobile  oggetto  dell’intervento  e’  interessato  da abusi parziali o totali, ancorche’ per gli  stessi  non  siano  stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’ufficio speciale ne  informa  il comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il  soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere  la  sanatoria  ai  sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di  inutile decorso del predetto termine, il comune  informa  l’ufficio  speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilita’.

  8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7  anche  quando l’abusivita’ parziale o  totale  emerga  nel  corso  dell’istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4».

  9. All’art.  11  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e’ integralmente sostituito dal seguente:

  «5. Possono chiedere il contributo anche  coloro  i  quali  abbiano acquistato la proprieta’ dell’immobile danneggiato dal sisma:

    a) in esecuzione di un contratto preliminare  avente  data  certa anteriore agli eventi sismici del 24  agosto  2016,  con  riferimento agli  immobili  situati  nei  comuni  di  cui  all’allegato   1   del decreto-legge, del 26 ottobre 2016,  con  riferimento  agli  immobili situati nei comuni di cui all’allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui  all’allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;

    b) all’esito  di  una  procedura  di  esecuzione  forzata  ovvero nell’ambito  delle  procedure  concorsuali  disciplinate  dal   regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

  10. All’art. 12  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguente modificazioni:

    a) il secondo comma e’ integralmente sostituito dal seguente:

  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell’accertamento  di  cui   al precedente comma  1,  l’ufficio  speciale,  nei  successivi  sessanta giorni,  verifica  la  conformita’  dell’intervento  alla   normativa urbanistica,  richiede  l’effettuazione  dell’eventuale  controllo  a campione  sul  progetto  strutturale,  acquisisce  il  parere   della conferenza regionale nei casi e con le modalita’ di cui  al  comma  5 del precedente art. 10, propone al  comune  il  rilascio  del  titolo edilizio, verifica l’ammissibilita’ al finanziamento dell’intervento, indica  il   contributo   ammissibile   e   provvede   a   richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art.  11 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG  dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all’art. 10, comma 3, l’ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro venti  giorni  dalla ricezione degli atti da parte del  comune  all’esito  della  verifica compiuta da quest’ultimo»;

    b) al terzo comma: le parole «Il termine  di  cui  al  precedente comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Il termine di cui  al  primo periodo del precedente  comma  2»;  le  parole  «venti  giorni»  sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;

    c) dopo il sesto comma e’ aggiunto il seguente:  

  «7. La  concessione  del  contributo  e’  trascritta  nei  registri immobiliari, su richiesta  dell’ufficio  speciale,  in  esenzione  da qualsiasi tributo o diritto, sulla base  del  titolo  di  concessione senza alcuna altra formalita’».

  11. All’art. 13, primo comma, dell’ordinanza n.  19  del  7  aprile 2017: le parole «art. 11, comma 5»  sono  sostituite  dalle  seguenti «art. 12, comma 5».

  12. All’art. 15  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ cosi’ integralmente sostituito:  

 «1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art.  3,  comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di  danno  e grado di vulnerabilita’ riconducibili ai livelli operativi L1, L2  ed L3  puo’  procedersi  a  intervento  unitario   di   ripristino   con miglioramento  sismico,  previa  costituzione  dei   proprietari   in consorzio  obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11,   comma   9,   del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In  tal caso,  fermo  restando  il  livello  di  sicurezza  uniforme  che  va raggiunto  per  l’aggregato,  ai  fini   della   determinazione   del contributo il costo  parametrico  e’  quello  previsto,  per  ciascun edificio, dalla tabella 6 dell’allegato 1  in  relazione  al  livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo  parametrico  e’ maggiorato del 15%  qualora  l’aggregato  sia  costituito  da  almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto  edifici.  Qualora  l’aggregato  costituisca  un  unico  isolato composto  da  almeno  cinque  edifici,  il   costo   parametrico   e’ incrementato per  ciascun  edificio  del  17%.  La  costituzione  del consorzio tra proprietari puo’ avvenire  mediante  scrittura  privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile»;

    b) l’ultimo periodo del comma 3 e’  cosi’  sostituito:  «In  tale ipotesi, il contributo e’ determinato applicando a tutti gli  edifici con livello operativo L0  i  parametri  economici  stabiliti  per  il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;

    c) il comma 4 e’ cosi’ sostituito:

  «4. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in  misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilita’ e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella  dell’aggregato stesso,   l’ammissibilita’   a   finanziamento   e’   preventivamente autorizzata dall’ufficio speciale a condizione che  venga  dimostrato che il coinvolgimento dell’edificio agibile  sia  necessario  per  il raggiungimento della capacita’ di resistenza di cui al  comma  2  per l’intero aggregato. Il contributo per  tali  edifici  e’  determinato applicando  i  parametri  economici  stabiliti  per  il  livello   L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;

    d) al comma 6:  le  parole  «comprensiva  di  tutti  i  contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’art.    sono  sostituite  dalla parole «comprensiva  di  tutti  i  contenuti  stabiliti  per  ciascun edificio dall’art. 9».

  13. All’art. 16  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma: le parole «ai  sensi  dell’art.  8,  comma  8, dello stesso decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai  sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge»;

    b) al quarto comma:  dopo  il  secondo  periodo  e’  aggiunto  il seguente  «La  costituzione  del  consorzio  avviene  con  le  stesse modalita’ di cui all’art. 15, comma 1».

  14. All’art. 18  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  1:  le  parole  «ai   sensi   dell’art.   11   del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’art.  10 del decreto-legge»;

    b) al comma 7: le parole «la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area»  sono  sostituisce  dalla  seguenti  «la   rimozione   dei materiali, la pulizia dell’area e ogni intervento necessario su  muri e aree condivise con edifici agibili confinanti».

  15. All’art. 20  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le  seguente  modificazioni:  il  settimo  comma  e’  cosi’ integralmente sostituito:

  «7. Le disposizioni della presente  ordinanza  si  applicano  anche agli  edifici  resi  inagibili  a  seguito   degli   eventi   sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel  1997  e  nel  1998  e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi  e divenuti inagibili per effetto degli eventi  sismici  del  24  agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  13,  comma  4  del decreto-legge.».

  16. All’art. 22  dell’ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2: le parole «gli interventi di  ricostruzione»  sono sostituite dalle parole «gli interventi di ricostruzione in sito»;

    b) al comma 3: le parole «che comprendono abitazioni occupate  da residenti e sono stati dichiarati inagibili  con  danno  grave»  sono sostituite  dalle  parole  «che  comprendono  edifici  destinati   ad abitazioni o ad attivita’ produttive dichiarati inagibili  con  danno grave»; le parole «di cui  all’art.  14,  comma  3,  lettera  c)  del decreto-legge» sono sostituite dalle  parole  «di  cui  all’art.  14, comma 2, lettera c) del decreto-legge».

  17. L’allegato n. 1 dell’ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e’ integralmente sostituito dall’allegato n. 1 della presente ordinanza.

  18. L’allegato n. 2 dell’ordinanza n.  19  del  7  aprile  2017  e’ integralmente sostituito dall’allegato n. 2 della presente ordinanza.

Art. 2

 

Misure attuative dell’art. 2, comma 5,

del decreto-legge n. 189 del 2016

 

  1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita’ di vice commissari come individuati dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive  modificazioni  ed   integrazioni,   con   riguardo   agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5  e  6  del decreto-legge  n.  189  del  2016,  i  provvedimenti  relativi   alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione  del suo importo ed alla sua revoca, nonche’ i provvedimenti di  decadenza dal  contributo  sono  adottati  dal  Presidente  della  Regione,  in qualita’ di Vice commissario ovvero da un suo delegato.

  2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali,  emesse  ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,  comma  2,  del  sopramenzionato decreto-legge con riguardo agli interventi di  ricostruzione  privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  si interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla  concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo  importo ed  alla  sua  revoca,  nonche’  i  provvedimenti  di  decadenza  dal contributo sono adottati dal presidente della regione, in qualita’ di vice commissario ovvero da un suo delegato.

Art. 3

 

Modifica all’ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017  e

determinazione degli oneri economici relativi  agli  interventi  di

cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale  n.  14  del  16

gennaio 2017, nonche’ modifica all’ordinanza  commissariale  n.  18

del 3 aprile 2017

 

  1. All’art. 6, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 14  del  16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il  primo periodo e’ aggiunto il seguente: «A tal fine, le  economie  derivanti dai ribassi d’asta possono essere  utilizzate  esclusivamente  per  i finanziare le varianti  previste  dall’art.  2,  comma  4-bis,  della presente  ordinanza.  In  mancanza,  dette  somme   rientrano   nella disponibilita’  del   commissario   straordinario   con   conseguente rimodulazione del quadro economico  dell’intervento».

  2. L’allegato n. 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e’ integralmente sostituito dall’allegato  n.  3  alla  presente ordinanza.

  3.  Gli  oneri   economici   derivanti   dall’effettuazione   degli interventi di  cui  all’allegato  n.  3,  tenuto  conto  dell’importo presunto  dei  lavori,  comprensivi  degli  oneri  della   sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2  all’avviso  esplorativo  per  la formazione dell’elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all’art. 4, comma 1-bis,  lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017,  delle somme a diposizione della stazione appaltante anche per le  eventuali varianti  al  progetto  esecutivo  occorrenti,   sulla   base   delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente, come disciplinate dall’art. 2, comma 4-bis,  della  sopra  richiamata ordinanza  commissariale,  vengono  stimati   in   complessivi   euro 110.000.000. Agli oneri economici cosi’ stimati si provvede a  valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle  aree  terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  4. All’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile  2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 e’ integralmente sostituito dal seguente:

  «3. In caso di ritardato adempimento  delle  obbligazioni  assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera  dell’1 per   mille   dell’ammontare   netto   contrattuale,    e    comunque complessivamente non superiore al dieci per  cento,  in  ragione  dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall’art. 6, comma 6, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravita’ delle  conseguenze  derivanti  da  ciascun  giorno  di ritardo».

Art. 4

 

Espletamento dell’attivita’ di attestazione da parte  delle  Societa’

organismi di attestazione (SOA)  nei  territori  interessati  dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

  1.  Il   comunicato   del   presidente   dell’Autorita’   nazionale anticorruzione del 29 marzo  2017,  relativo  a  «Qualificazione  per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche  nell’espletamento  dell’attivita’   di   attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi    Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con  specifico  riguardo  alle  imprese  che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n.  2-bis  al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito  lavori  in  detti comuni e che intendano ottenere  l’attestato  di  qualificazione,  e’ stata  individuata  una  disciplina   semplificata   e   transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione  SOA,  costituente  l’allegato  n.  4   della   presente ordinanza, e’ parte integrante e sostanziale della stessa.

  2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle  procedure di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA in forza di  contratti  di  qualificazione  in  corso  alla  data  di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.

Art. 5

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della  presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma  dell’art.  1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (legge  di  bilancio 2017).

  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3 della  presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 3.

Art. 6

 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. Le disposizioni contenute nell’art. 1 della  presente  ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto,  si  applicano  a  decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza  commissariale  n.  19 del 7 aprile 2017.

  3. Le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4,  della  presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e,  pertanto,  si  applicano  a decorrere  dalla   data   di   entrata   in   vigore   dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.

  4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 9 giugno 2017

 

                                               Il commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministro della giustizia e del  Ministro  degli  affari esteri, n. 1372

 

pdfAllegato 1

pdfAllegato 2

pdfAllegato A

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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