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Ordinanza 9 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa” (Ordinanza n. 27)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 9 giugno 2017
 

Misure in materia di riparazione  dei  patrimonio  edilizio  pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 27).

 


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017)

 

Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016

   Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge  23  agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni,  ai  fini  della  ricostruzione  nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14;

  Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del 2016, in forza del quale il  commissario  straordinario  del  Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84, e, in particolare, l’art. 18-octies;

  Visto l’art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall’art. 18-octies del decreto-legge n. 8 del 2017, che:

    a) alla lettera a-bis) del primo comma, prevede il finanziamento, mediante la concessione di contributi a carico delle risorse  di  cui all’art.  4  del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  degli interventi   relativi   agli   immobili   di   proprieta’   pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

    b) nei commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, contiene la disciplina delle modalita’ di realizzazione e di finanziamento  degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche  previste dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo;

  Visto il comma 3-sexies del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale:

    a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma  2,  del  medesimo  decreto-legge,  devono  essere definite le procedure  per  la  presentazione  e  l’approvazione  dei progetti   relativi   agli   immobili   di    proprieta’    pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi  dal  24  agosto  2016,  come  individuati  da   ciascun presidente  di  regione    vice  commissario  secondo  le  modalita’ stabilite dal comma 3-ter del medesimo art. 14;

    b)  una  volta  effettuati  gli  interventi  di  riparazione  con miglioramento sismico, gli  immobili  devono  essere  tempestivamente destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni    vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell’urgente   indifferibile necessita’ di consentire:

    a) ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria di procedere sulla base della ricognizione del  fabbisogno  abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con  i  comuni  interessati,  all’individuazione  degli  edifici   di proprieta’ pubblica, non classificati agibili  secondo  la  procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5 maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018;

    b)  l’immediato  avvio  degli  interventi  di   riparazione   con miglioramento sismico relativi agli immobili di proprieta’  pubblica, aventi la caratteristiche di cui alla lettera a) che precede;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Individuazione degli edifici di proprieta’ pubblica

ripristinabili con miglioramento sismico

entro il 31 dicembre 2018

 

  1. Entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  dalla  presente ordinanza, i  presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria, in qualita’ di vice commissari, sulla base della ricognizione del fabbisogno  abitativo  dei  territori  interessati  dagli  eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, procedono:

    a)  all’individuazione  di  tutti  gli  edifici   di   proprieta’ pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  113 del 17 maggio 2011, e al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243 del 18 ottobre 2014, oppure  classificati  non  utilizzabili  secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di  protezione  civile, che siano  ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il  31 dicembre 2018 per essere destinati al soddisfacimento del  fabbisogno abitativo;

    b) alla stima degli oneri  finanziari  derivanti  dall’attuazione degli interventi di riparazione con  miglioramento  sismico  previsti dalla precedente lettera a) da eseguirsi sugli edifici  pubblici  non di proprieta’ statale.

  2.  Entro  quarantacinque  giorni  dall’entrata  in  vigore   della presente ordinanza, ciascun vice commissario provvede  a  trasmettere al commissario straordinario l’elenco degli  edifici  individuati  ai sensi della lettera a) del comma  1,  con  la  specifica  indicazione delle  risorse  economiche  occorrenti  per   l’effettuazione   degli interventi.

  3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ovvero dalla ricezione dell’ultimo  degli  elenchi  trasmessi  dai vice commissari, se anteriore, il commissario  straordinario,  previa deliberazione della cabina di  coordinamento  prevista  dall’art.  1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilita’ speciali intestate ai presidenti delle  regioni  – vice commissari delle risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge  n. 189 del 2016, a titolo di anticipazione, di una somma fino al 50% del totale degli oneri economici  complessivi  stimati  da  ciascun  vice commissario  per  l’effettuazione  degli  interventi  relativi   agli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 2.

  4. Con cadenza trimestrale, ciascun  vice  commissario  provvede  a comunicare   al   commissario   straordinario,    anche    ai    fini dell’effettuazione  di  ulteriori  trasferimenti  sulle  contabilita’ speciali di cui all’art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.  189  del 2016, in caso di insufficienza delle somme disponibili:

    a) il numero degli interventi di  riparazione  con  miglioramento sismico avviati nel trimestre precedente;

    b) il numero degli interventi di  riparazione  con  miglioramento sismico ultimati nel trimestre precedente;

    c) il numero degli edifici di  proprieta’  pubblica  riparati  ed effettivamente    destinati,    nel    trimestre    precedente,    al soddisfacimento  delle  esigenze  abitative  delle  popolazioni   dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

  5. Il commissario straordinario,  sulla  base  delle  comunicazioni previste dal precedente comma 4 e previa deliberazione  della  cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016,  provvede  al  trasferimento  sulle  contabilita’  speciali intestate  ai  presidenti  delle  regioni    vice  commissari  delle ulteriori risorse occorrenti per il  finanziamento  degli  interventi afferenti gli edifici inseriti negli elenchi di cui al secondo  comma della presente disposizione.

Art. 2

 

Presentazione dei progetti e finanziamento

degli interventi di riparazione relativi

agli edifici pubblici non di proprieta’ statale

 

  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  ovvero  gli  enti regionali competenti in materia di  edilizia  residenziale  pubblica, nonche’ gli enti locali delle medesime regioni, ove a  tali  fini  da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese  disponibili  ai  sensi  dei commi 3 e 5 del precedente art. 1, all’espletamento  delle  procedure di gara relative agli interventi sugli immobili  di  loro  proprieta’ inseriti negli elenchi previsti  dal  comma  2  del  citato  art.  1, secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di  cui  ai  commi  4  e 4-bis dell’art. 14 del decreto-legge  n.  189  del  2016  per  quanto concerne lo svolgimento dell’attivita’ di progettazione da parte  dei comuni, delle  unioni  dei  comuni,  delle  unioni  montane  e  delle province.

  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con miglioramento sismico  relativi  agli  edifici  inseriti  nell’elenco formato ai sensi del comma 2 del precedente art. 1:

    a) gli enti di cui al primo  comma  provvedono  a  presentare  al competente  ufficio  speciale  per  la   ricostruzione   i   progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformita’ alle previsioni di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  successive modificazioni    ed    integrazioni,    entro     sessanta     giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 2 dell’art. 1;

    b) l’ufficio speciale per la ricostruzione, entro quindici giorni dalla  presentazione   del   progetto,   verifica   la   fattibilita’ dell’intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; in caso  di esito positivo della verifica di fattibilita’ del progetto,  provvede alla sua trasmissione al presidente di regione    vice  commissario, unitamente  alla  proposta  di  approvazione  del   progetto   e   di determinazione del contributo ammissibile,  a  valere  sulle  risorse della  contabilita’  speciale  di  cui  all’art.  4,  comma  4,   del decreto-legge n. 189 del 2016;

    c) il presidente di regione – vice  commissario,  entro  quindici giorni dalla ricezione della proposta formulata dall’ufficio speciale per la  ricostruzione,  provvede  all’approvazione  del  progetto  ed all’autorizzazione della spesa a valere  sulle  delle  risorse  della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 4,  del  decreto-legge n. 189 del 2016.

  3. Gli enti di cui al  comma  1  procedono  all’espletamento  delle procedure di gara relative agli edifici di loro  proprieta’  inseriti negli elenchi  previsti  dal  comma  2  dell’art.  1  della  presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del presidente di regione – vice commissario e nei limiti del  contributo concesso.

Art. 3

 

Erogazione del contributo per gli interventi

di riparazione relativi agli edifici pubblici

non di proprieta’ statale

 

  1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi  e nelle forme di cui al precedente art. 2, l’ufficio  speciale  per  la ricostruzione, territorialmente  competente,  provvede  a  verificare l’osservanza del cronoprogramma e ad  effettuare  tutti  i  necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.

  2. L’ufficio speciale per ricostruzione procede  alla  liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro  quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;

    b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro  quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa  all’avvenuta  presentazione  dell’avanzamento  lavori   non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

    c) una somma pari al 5%  del  contributo  concesso,  entro  sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del  certificato di  verifica  di  conformita’  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  3. L’ufficio speciale per la ricostruzione  procede  all’erogazione del contributo, come determinato  ai  sensi  del  comma  2,  mediante accredito sulla contabilita’ della stazione appaltante.  La  stazione appaltante  provvede  a  rendicontare  all’ufficio  speciale  per  la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite, ai sensi del primo periodo del presente  comma,  trasmettendo,  entro sette   giorni   dall’effettuazione   del   pagamento,    tutta    la documentazione ad esso relativa.

Art. 4

 

Presentazione dei progetti e finanziamento

degli interventi di riparazione relativi

agli edifici pubblici di proprieta’ statale

 

  1.  Con  riguardo  agli  edifici  pubblici  di  proprieta’  statale inseriti negli elenchi di cui all’art. 1,  comma  2,  della  presente ordinanza,  entro  novanta  giorni  dall’approvazione  degli  elenchi medesimi  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  procede all’elaborazione, secondo le modalita’ previste dai commi 4  e  4-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti definitivi e/o esecutivi ed all’espletamento delle procedure di gara, secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con miglioramento sismico relativi  agli  edifici  di  cui  al  comma  1, l’ufficio speciale per la ricostruzione  provvede  a  trasmettere  il progetto al commissario straordinario, il quale, entro trenta  giorni dalla  sua  ricezione,  procede  alla  verifica  della   fattibilita’ dell’intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di realizzazione dello stesso ed  al  relativo  cronoprogramma,  nonche’ della sua congruita’ economica.

  3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2,  il commissario straordinario provvede:

    a)  all’approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del contributo ed all’autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita’  speciale intestata al presidente di regione – vice commissario di risorse pari all’intero importo del contributo concesso.

Art. 5

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilita’  speciale  di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. In considerazione  della  necessita’  di  dare  urgente  impulso necessita’ di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria di  procedere  sulla  base  della  ricognizione  del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli  eventi  sismici effettuata in raccordo con i comuni  interessati,  all’individuazione degli  edifici  di  proprieta’  pubblica,  non  classificati  agibili secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  243  del  18  ottobre  2014, oppure classificati  non  utilizzabili  secondo  procedure  speditive disciplinate  da  ordinanza   di   protezione   civile,   che   siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018, la presente ordinanza e’  dichiarata  provvisoriamente  efficace.  La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo.  

 2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 9 giugno 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017

Ufficio di controllo sugli atti della  Presidenza  del  Consiglio  di ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1352

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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