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Ordinanza 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 39)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 8 settembre 2017
Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa  connessa  agli interventi di  ricostruzione  nei  centri  storici  e  nuclei  urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39)
 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)

 

 

      Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016.
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: 
  l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione degli immobili privati di cui al  Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo decreto,  sovraintendendo  all’attivita’  dei  vice   commissari   di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli stessi;
  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;
  l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per  la ricostruzione, fra  l’altro,  curano  la  pianificazione  urbanistica connessa alla ricostruzione;
  l’art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il  Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a  definire  i  criteri  in  base  ai  quali  le  regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni commissariali, i centri e  nuclei  di  particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici attuativi;
  l’art. 11, comma 1, il  quale  prevede  che,  entro  centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), i comuni,  anche  con  il  supporto degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  assicurando  un  ampio coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi dell’art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici  attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al  fine  di  programmare  in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita’ per gli edifici scolastici, compresi i  beni  ecclesiastici  e   degli   enti   religiosi,   dell’edilizia residenziale pubblica e  privata  e  delle  opere  di  urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b)  ricostruzione  con adeguamento sismico o  ripristino  con  miglioramento  sismico  degli edifici privati residenziali  e  degli  immobili  utilizzati  per  le attivita’ produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse  agli interventi  da  realizzare  nell’area  interessata  dagli   strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;
  l’art. 11,  comma  2,  il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che  gli strumenti urbanistici attuativi  di  cui  al  comma  1  rispettano  i principi  di  indirizzo   per   la   pianificazione   stabiliti   con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2;
  l’art.  14,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede fra l’altro a predisporre e approvare un  piano  delle  opere  pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il finanziamento in base alle risorse disponibili;
  l’art. 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che la  Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante  sugli  strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata  di  edifici  e unita’ immobiliari ad uso abitativo e  produttivo  danneggiati  dagli eventi sismici  del  24  agosto  2016  e  successivi  temporaneamente inagibili;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, recante istituzione e funzionamento del Comitato tecnico  scientifico della Struttura del Commissario  straordinario  del  Governo  per  la ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, recante misure per la riparazione, il ripristino e  la  ricostruzione di immobili ad uso  produttivo  distrutti  o  danneggiati  e  per  la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del  3  marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2017, recante disciplina delle modalita’ di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e  delle  Conferenze  regionali  previste dall’art.  16  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, con la quale sono state dettate  le  misure  per  il  ripristino  con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno  2017, con la quale sono stati dettati i criteri per la  perimetrazione  dei centri e nuclei di particolare interesse che  risultano  maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto 2016;
  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  36  dell’8 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, sono state disciplinate le modalita’ di  partecipazione  e  coinvolgimento  dei  cittadini  alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;
  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell’8 settembre 2017, con la quale e’ stato approvato  il  programma  delle opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione;
  Ritenuta la necessita’ di dettare  i  principi  di  indirizzo  e  i criteri generali sulla base  dei  quali  i  comuni,  all’esito  della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti  di  essi, maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata  dalle  regioni, dovranno  provvedere  alla  predisposizione  e  redazione  dei  piani attuativi alla cui approvazione sono subordinati  gli  interventi  di ricostruzione all’interno delle aree perimetrate;
  Visto il documento  del  27  luglio  2017  approvato  dal  comitato tecnico  scientifico,  denominato  «Criteri  di  indirizzo   per   la pianificazione finalizzata alla progettazione e  realizzazione  degli interventi di ricostruzione», in allegato 1 alla presente  ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 31 agosto 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
 

Dispone:

Art. 1

Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi


 
  1. La presente ordinanza definisce i  principi  di  indirizzo  e  i criteri generali per la redazione  dei  piani  urbanistici  attuativi previsti dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall’art. 5,  comma  2, dell’ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del  Commissario  straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli  interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, di particolare interesse e che risultano maggiormente  colpiti  dagli eventi sismici suindicati.
  2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al  comma 1 sono contenuti nell’allegato 1 alla presente ordinanza  dal  titolo «Criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione   finalizzata   alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione»,  di seguito denominato  «Documento»,  predisposto  dal  comitato  tecnico scientifico  costituito  ai  sensi  dell’art.  50,   comma   5,   del decreto-legge e dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  11 del 9 gennaio 2017.
  3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi di indirizzo ed i criteri generali di cui al  comma  2  costituiscono riferimento necessario per  la  redazione  dei  piani,  da  applicare comunque   nel   rispetto   dei   principi   di   ragionevolezza    e proporzionalita’ in rapporto alla dimensione del comune e della  zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e  territoriale in cui la zona stessa e’ collocata, al valore storico e paesaggistico del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessita’ delle problematiche  da  affrontare  per  la  riduzione  del  rischio sismico sia dell’edificato che del sistema urbano.

 

Art. 2

Finalita’ dei piani attuativi


 
  1. I piani attuativi sono predisposti dai  comuni  all’interno  dei perimetri approvati dalle regioni ai  sensi  dell’art.  5,  comma  1, lettera e), del decreto-legge e dell’art. 2 dell’ordinanza n. 25  del 2017, in conformita’ a quanto stabilito  dall’art.  11  del  medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza.
  2. I piani disciplinano la ricostruzione dei  centri  e  nuclei  di particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente colpiti e che necessitano,  per  l’esecuzione  degli  interventi,  di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresi’ la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento  delle attivita’ produttive e dei servizi pubblici e privati  e  il  rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.
  3. I piani costituiscono supporto determinante per la ricostruzione integrata finalizzata ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi  su  edifici  pubblici  o  di  uso  pubblico,   sui   beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che puo’ derivare dall’elevato numero dei soggetti incaricati dell’esecuzione delle opere e  dallo  sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse. Il  comune, d’intesa col vice commissario  e  con  gli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione, assicura il coordinamento delle attivita’  preliminari all’esecuzione degli interventi fin dalla fase di  avanzamento  delle proposte al Commissario straordinario per la formazione dei programmi previsti dall’art. 14 del decreto-legge.
  4. Il piano delle opere pubbliche di cui al comma  2,  lettera  a), dell’art. 14 del decreto-legge comprende le opere  di  urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi nonche’ la riparazione o la ricostruzione delle opere  di  urbanizzazione  primaria  esterne alle zone perimetrate,  danneggiate  dagli  eventi  sismici  o  dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di  detti  eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo  o  colpa degli  operatori  economici,  qualora  cio’  sia  necessario  per  il ripristino della funzionalita’ dell’intero centro.

 

Art. 3

Interventi diretti


 
  1. Fino all’approvazione dei piani  attuativi  resta  fermo  quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, dell’ordinanza n. 25 del 2017 per gli interventi diretti su edifici singoli,  aggregati  od  urbanizzazioni ricompresi all’interno del perimetro del piano.
  2. Al fine  di  favorire  comunque  la  realizzazione  unitaria  di interventi diretti conformi allo strumento  urbanistico  vigente,  il comune  puo’,  in  sede  di   partecipazione   al   procedimento   di approvazione del perimetro di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 25 del 2017, fornire alla regione indicazioni utili per individuare  edifici singoli  od  aggregati  edilizi  che  possono  essere  esclusi  dalla perimetrazione in quanto non  richiedono  modifiche  alla  disciplina urbanistica  per   essere   riparati,   migliorati   sismicamente   o ricostruiti. La regione,  prima  dell’approvazione  definitiva  della perimetrazione  con  decreto  del  presidente  –  vice   commissario, recepisce le indicazioni del comune e adegua il perimetro  escludendo gli interventi direttamente attuabili.
  3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2 i  presidenti  delle regioni – vice commissari, promuovono ogni iniziativa,  ivi  compresa l’adozione di misure di carattere  legislativo  ove  necessarie,  per consentire nei centri e nuclei  di  valore  storico  il  recupero  di edifici  crollati,  in  tutto  o  in   parte,   mediante   interventi riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia  di  cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cosi’ come  indicato  anche  nel  § B.2.3 del Documento.
  4. Gli  interventi  diretti  possono  riguardare  singoli  edifici, aggregati edilizi, UMI o interi isolati, come definiti al §  B.3  del Documento, in coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministero dei  lavori  pubblici  14 gennaio 2008 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
  5.  In  presenza  di  piu’  edifici,   tra   loro   strutturalmente interconnessi,  costituenti  una  UMI  o   un   aggregato   edilizio, l’intervento diretto di regolari comprende l’intera  UMI  o  l’intero aggregato. L’intervento unitario e’ obbligatorio qualora  l’aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017. In assenza di  tale  provvedimento  o  dell’accordo  tra tutti i proprietari di costituire il consorzio  volontario  ai  sensi dell’art.  15  della  citata  ordinanza,   e’   comunque   consentito l’intervento sul singolo edificio, cosi’ come definito  dall’art.  1, comma 3, lettera a), dell’ordinanza n. 4 del 2017 e  dal  §  B.3  del Documento, tenendo conto degli effetti di interazione con  gli  altri edifici strutturalmente connessi.

 

Art. 4

Contenuto dei piani


 
  1.  I  piani  sono  redatti,  nel  rispetto  delle   modalita’   di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con  l’ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformita’ a quanto stabilito dalla  legislazione  regionale  e  contengono,  oltre  alla definizione   dell’assetto   planivolumetrico   degli    insediamenti interessati e la stima  del  costo  degli  interventi  previsti,  gli ulteriori  elementi  indicati   al   comma   3   dell’art.   11   del decreto-legge, nonche’ al § B.2.2 del Documento.
  2. La redazione dei piani e’ preceduta dalla predisposizione di  un quadro conoscitivo  delle  informazioni  territoriali  utili  per  la ricostruzione del centro o  del  nucleo  perimetrato,  come  indicate all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili  presso  lo stesso comune o presso altre pubbliche amministrazioni.  I  contenuti del quadro conoscitivo sono comunque  proporzionati  alle  dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla complessita’ dei problemi da affrontare con la pianificazione  e  possono  riguardare  tutti  o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del  Documento  allegato,  con particolare  riferimento  a  quelli  connessi  alla  sicurezza  degli edifici ed alla prevenzione sismica.
  3. Ai fini di una prima valutazione del costo  della  ricostruzione delle aree perimetrate, come richiesta dal comma 3 dell’art.  11  del decreto-legge, il comune puo’ avvalersi dei valori parametrici di cui alla Tabella 6 dell’ordinanza n.  19  del  2017,  da  applicare  agli edifici danneggiati in relazione all’esito  di  agibilita’  stabilito con  le  schede  AeDES.  La  stima  sommaria  dei  costi  si  ottiene moltiplicando la  superficie  dell’impronta  a  terra  dell’edificio, aumentata di 2,5 volte, per il  costo  parametrico  previsto  per  il livello operativo L0 nel caso di edifici con esito di agibilita’ B  o C ovvero per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L3 ed L4 nel caso di edifici con esiti di  agibilita’  E.  In  presenza  di schede FAST non ancora convertite in schede AeDES, la stima  sommaria dei costi si ottiene  moltiplicando  la  superficie  dell’impronta  a terra dell’edificio aumentata di 2,5 volte per il  costo  parametrico medio tra i livelli operativi L2  ed  L3.  Il  costo  sommario  degli interventi sugli edifici pubblici, in mancanza di progetti almeno  di fattibilita’ tecnico-economica gia’ predisposti, e’  determinato  con le  stesse  modalita’  previste  per  gli  edifici  privati,  qualora tipologicamente assimilabili, utilizzando i costi parametrici di  cui all’ordinanza  n.  19  del  2017.  Per  le  opere  di  urbanizzazione primaria, il costo parametrico per una  prima  stima  dei  costi  del piano e’ invece stabilito in 150 €/mq con riferimento alla superficie dell’infrastruttura  stradale  da  ripristinare  insieme  alle   reti tecnologiche sottostanti.
  4. I costi di cui al comma 3 hanno valore  esclusivamente  ai  fini statistici, sono funzionali alla stima sintetica  e  complessiva  dei costi della ricostruzione dell’intero centro e non determinano  alcun diritto in capo ai proprietari dei singoli edifici.

 

Art. 5

Conservazione dei valori storici


 
  1. La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti  nei  centri  e nuclei interessati dai piani attuativi  avviene  di  norma  nel  sito originario, senza consumo di altro suolo.
  2. Gli interventi sono eseguiti in conformita’ alle norme  tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14  gennaio  2008  e nel rispetto dei limiti stabiliti dal  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  e  trasporti  del  27  dicembre  2016  nel  caso   di miglioramento o adeguamento sismico. Per  gli  edifici  sottoposti  a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  gli interventi di miglioramento sismico sono eseguiti nel rispetto  delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio  sismico  del patrimonio  culturale»  approvate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, assicurando  comunque  il massimo livello di sicurezza possibile.
  3. I piani attuativi possono individuare, per specifici ambiti,  le parti di tessuto edilizio  storico  non  sottoposto  a  tutela  e  le strutture  murarie  lungo  i  fronti  stradali  che   devono   essere conservati in quanto dichiarati di valore da specifiche  disposizioni o atti della regione, della provincia o del comune.

 

Art. 6

Trasferimento di abitati


 
  1. Qualora i perimetri approvati dalle regioni ai  sensi  dell’art. 5, comma 1,  lettera  e),  del  decreto-legge  e  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 25 del 2017  contengano  zone  edificate suscettibili di grave instabilita’  dinamica  in  fase  sismica  come individuate all’art. 22, comma 1,  dell’ordinanza  n.  19  del  2017, classificate  dalle  autorita’  competenti   come   zone   non   piu’ utilizzabili per motivi di pubblica e privata  incolumita’,  i  piani attuativi sono predisposti con la finalita’ di:
  a) definire l’assetto urbanistico delle  aree  stabili  interne  ai perimetri approvati dalla regione;
  b) definire l’assetto urbanistico del nuovo  insediamento,  esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti,  i  quali conservano, in  generale,  la  destinazione  d’uso  e  le  dimensioni originarie;
  c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.
  2. I piani attuativi di cui al comma 1, lettera a),  delimitano  in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire. Gli edifici  che  vi  insistono,  qualora  di  proprieta’ privata, sono acquisiti al patrimonio comunale a seguito di  cessione gratuita o di  esproprio.  Possono  essere  acquisite  al  patrimonio comunale  anche  aree  di  pertinenza   degli   edifici   che   siano strettamente funzionali agli interventi di stabilizzazione.
  3. I piani attuativi stabiliscono altresi’ la  futura  destinazione delle aree dichiarate instabili, le demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilita’ e l’eventuale utilizzo pubblico che ne puo’ essere fatto entro limiti di sicurezza.
  4. La manutenzione delle aree dichiarate instabili e’ di competenza del comune,  che  vi  provvede  con  la  periodicita’  richiesta,  in relazione all’utilizzo delle stesse.
  5. Gli edifici privati danneggiati dal sisma,  ubicati  nelle  aree dichiarate instabili ed oggetto  di  trasferimento  secondo  i  piani attuativi di cui al comma 1, lettera b), beneficiano  del  contributo stabilito dall’ordinanza n. 19 del 2017. Il  contributo  e’  pari  al minore importo tra il costo dell’intervento di costruzione del  nuovo edificio, cosi’ come  previsto  nel  piano  attuativo,  ed  il  costo convenzionale riferito al livello operativo  L4  ed  alla  superficie complessiva dell’edificio originario ovvero a quella complessiva  del nuovo edificio, se inferiore.
  6. Al comune che abbia acquisito mediante esproprio le  aree  della zona instabile sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti con appositi finanziamenti disposti dal piano delle  opere  pubbliche  di cui all’art. 14 del decreto-legge.
  7. Le risorse per la realizzazione  delle  infrastrutture  e  delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria  previste  dai  piani attuativi nonche’  quelle  previste  per  l’acquisizione  delle  aree necessarie per i nuovi insediamenti sono assegnate attraverso i piani per le opere pubbliche di cui all’art. 14 del decreto-legge.

 

Art. 7

Approvazione dei piani


 
  1. I Piani attuativi sono predisposti  dal  comune,  anche  con  il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall’approvazione della perimetrazione  da  parte  della  regione  ai sensi dell’ordinanza n. 25 del 2017.
  2. Nella predisposizione dei piani attuativi  i  comuni  assicurano l’informazione e l’ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalita’  di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 36 del 2017.
  3. I comuni adottano i piani attuativi e  li  pubblicano  nell’Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito  dall’art. 3, comma 6, dell’ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni  dalla pubblicazione possono essere presentate  osservazioni  e  opposizioni come stabilito dal medesimo comma.
  4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati  in variante allo strumento urbanistico  generale  o  che  richiedono  il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni  ed  alle  relative  controdeduzioni  dei   comuni,   per l’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge. Della trasmissione degli  atti  al  Commissario straordinario  il  comune  da’  notizia  mediante  avviso  pubblicato sull’Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione.
  5. La Conferenza permanente opera in conformita’ a quanto stabilito dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e la sua determinazione conclusiva  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri, intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di competenza delle amministrazioni coinvolte.
  6. Nell’ambito del  procedimento  di  predisposizione,  adozione  e approvazione dei piani attuativi si  procede  sempre  a  verifica  di assoggettabilita’ a  VAS  a  norma  della  legislazione  nazionale  e regionale in materia. Qualora dalla verifica  risulti  che  il  piano attuativo   non   comporta   impatti   significativi   sull’ambiente, l’autorita’ competente ne da’ atto in sede di Conferenza  permanente; in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessita’ che venga svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il parere sul piano attuativo  fino  alla  conclusione  della  procedura stessa.
  7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati  dai  comuni, previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai  commi 4 e 5 dell’art. 11 del decreto-legge.
  8. L’approvazione dei piani attuativi equivale a  dichiarazione  di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere  pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  s.m.i.,  costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma dell’art.  11,  comma  6, del decreto-legge.

 

Art. 8

Linee guida per la pianificazione generale


 
  1. I comuni fortemente colpiti dalla crisi  sismica,  e  nei  quali insistono numerosi centri e nuclei interessati da piani attuativi  di cui alla presente ordinanza,  i  quali  ritengono,  alla  luce  delle criticita’ emerse sulla vulnerabilita’ del  tessuto  edilizio  e  sul funzionamento del sistema urbano in emergenza, sull’accessibilita’  e sulla dotazione ed ubicazione di servizi essenziali alla popolazione, di dover compiere una verifica sulla strategia generale  da  adottare per  la  ricostruzione  e  sul  nuovo  assetto  territoriale  che  ne conseguira’, possono predisporre linee guida  e  di  riferimento  per eventuali nuovi piani urbanistici ed  altri  atti  di  programmazione economica e  territoriale  secondo  quanto  previsto  al  §  A.2  del Documento.
  2. Con le linee guida predisposte a norma del comma 1  non  possono essere operate scelte a contenuto  conformativo  o  espropriativo  su specifiche porzioni del  territorio  comunale.  Le  stesse  hanno  la funzione di disegnare  l’inquadramento  strategico  territoriale  del comune, stimolare una riflessione  sull’adeguatezza  degli  strumenti urbanistici  generali,  orientare  le   azioni   dell’amministrazione comunale nella ricostruzione e coordinare:
  l’impiego delle risorse economiche per gli  interventi  pubblici  e privati, in coerenza con  quanto  stabilito  dai  piani  delle  opere pubbliche, dei beni culturali e dei dissesti idrogeologici  approvati ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge;
  le previsioni dei piani attuativi, mettendo in relazione  le  parti delle citta’ realizzate in emergenza con quelle ripristinate dopo  la ricostruzione;
  le scelte relative all’assetto strategico complessivo  del  comune, tenendo conto  anche  delle  misure  per  lo  sviluppo  aggiuntive  e ulteriori   rispetto   a   quelle   connesse   agli   interventi   di ricostruzione.
  3. L’elaborazione delle linee guida di cui al comma 1 e’  preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo generale nelle forme e coi contenuti indicati al § A.1 del Documento.
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  essere  redatte congiuntamente da piu’ amministrazioni comunali contermini.

 

Art. 9

Prevenzione sismica


 
  1. I comuni di cui all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza n. 25 del  23 maggio 2017 che intendono aggiornare i propri  strumenti  urbanistici generali si dotano di regole, principi e indirizzi  finalizzati  alla riduzione  del  rischio  sismico  a  scala  urbana   e   territoriale (capoluogo e centri piu’ colpiti). A tal fine dotano il  nuovo  piano della Struttura Urbana Minima  (SUM)  come  definita  al  §  C.1  del Documento.
  2. La  SUM  comporta  la  individuazione  degli  elementi  ritenuti strategici per il mantenimento in essere delle funzioni vitali di  un centro urbano e del suo  sistema  territoriale  di  riferimento,  che devono essere preservati da danni gravi in caso di eventi  sismici  e che sono:
  mobilita’ ed accessibilita’;
  spazi aperti e sicuri e strutture strategiche;
  reti tecnologiche principali.
  3. I presidenti delle regioni –  vice  commissari  promuovono  ogni iniziativa necessaria per adeguare la strumentazione  legislativa  in materia,  prevedendo  l’inserimento  della  SUM   tra   i   documenti essenziali dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.

 

 

Art. 10

Risorse per la redazione dei piani attuativi


 
  1. Per la redazione  dei  piani  attuativi  di  cui  alla  presente ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e  di  quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione.
  2. In caso di  accertata  carenza  presso  i  comuni  di  personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilita’ del personale degli Uffici speciali,  gli  incarichi possono essere affidati a soggetti di cui  all’art.  46  del  decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di  cui  all’art. 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la  ricostruzione  di  cui all’art. 4 del decreto-legge.
  3.  Il  compenso  massimo   che   puo’   essere   riconosciuto   ai professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base  e’  fissato l’importo a base di gara per le procedure  di  cui  al  comma  1,  e’ determinato sulla base  dei  seguenti  parametri,  con  le  modalita’ indicate nella tabella di cui all’Allegato 2:
  € 2.000 per  ha  di  superficie  perimetrata  moltiplicato  per  un coefficiente variabile tra 2,5 ed  1  in  relazione  alla  dimensione decrescente;
  € 1,3 per i mq di superficie di  impronta  a  terra  degli  edifici danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5  ed  1 in relazione dimensione decrescente;
  € 2 per il numero di residenti  moltiplicato  per  un  coefficiente variabile  tra  2,5  ed  1  in  relazione  a  classi  decrescenti  di popolazione.
  4. In tutti i casi in cui i comuni si avvalgano  di  professionisti esterni questi dovranno essere iscritti nell’elenco speciale  di  cui all’art. 34 del decreto-legge.
  5. Unitamente al decreto di approvazione della  perimetrazione,  ai sensi  dell’art.  4,  comma   3,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 25 del 2017, il  presidente  della  regione  –  vice commissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva dei costi dell’attivita’ di pianificazione, determinata ai sensi  del comma 3.  La  predetta  comunicazione  e’  inviata  anche  ai  comuni interessati, per la determinazione dell’importo a base di gara  delle procedure di affidamento di cui al comma 1.
  6. Con provvedimento del Commissario  straordinario,  entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui  al  comma  5,  gli importi corrispondenti sono trasferiti  sulla  contabilita’  speciale del vicecommissario di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge.  I vicecommissari, entro trenta giorni  dal  ricevimento  da  parte  dei comuni  della  comunicazione   dell’avvenuta   aggiudicazione   degli incarichi di pianificazione, provvedono a  trasferire  ai  comuni  le somme corrispondenti agli importi  di  aggiudicazione  al  netto  del ribasso  operato  in  sede  di  offerta.  I   comuni   provvedono   a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione  competente  i pagamenti effettuati mediante le  risorse  trasferite  ai  sensi  del periodo    precedente,    trasmettendo     entro     sette     giorni dall’effettuazione  di  ciascun  pagamento  tutta  la  documentazione giustificativa.

 

Art. 11

Efficacia


 
  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
    Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1830

 

pdfAllegato 1

 

pdfAllegato 2

 

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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