(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:
l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
l’art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
l’art. 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), i comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita’ per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita’ produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;
l’art. 11, comma 2, il quale prevede, fra l’altro, che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2;
l’art. 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede fra l’altro a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
l’art. 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, recante disciplina delle modalita’ di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con la quale sono stati dettati i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 36 dell’8 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, sono state disciplinate le modalita’ di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017, con la quale e’ stato approvato il programma delle opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione;
Ritenuta la necessita’ di dettare i principi di indirizzo e i criteri generali sulla base dei quali i comuni, all’esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata dalle regioni, dovranno provvedere alla predisposizione e redazione dei piani attuativi alla cui approvazione sono subordinati gli interventi di ricostruzione all’interno delle aree perimetrate;
Visto il documento del 27 luglio 2017 approvato dal comitato tecnico scientifico, denominato «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», in allegato 1 alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 agosto 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
Dispone:
Art. 1
Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi
1. La presente ordinanza definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani urbanistici attuativi previsti dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall’art. 5, comma 2, dell’ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici suindicati.
2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al comma 1 sono contenuti nell’allegato 1 alla presente ordinanza dal titolo «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», di seguito denominato «Documento», predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell’art. 50, comma 5, del decreto-legge e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017.
3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi di indirizzo ed i criteri generali di cui al comma 2 costituiscono riferimento necessario per la redazione dei piani, da applicare comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita’ in rapporto alla dimensione del comune e della zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e territoriale in cui la zona stessa e’ collocata, al valore storico e paesaggistico del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessita’ delle problematiche da affrontare per la riduzione del rischio sismico sia dell’edificato che del sistema urbano.
Art. 2
Finalita’ dei piani attuativi
1. I piani attuativi sono predisposti dai comuni all’interno dei perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge e dell’art. 2 dell’ordinanza n. 25 del 2017, in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 11 del medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza.
2. I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l’esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresi’ la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attivita’ produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.
3. I piani costituiscono supporto determinante per la ricostruzione integrata finalizzata ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi su edifici pubblici o di uso pubblico, sui beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che puo’ derivare dall’elevato numero dei soggetti incaricati dell’esecuzione delle opere e dallo sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse. Il comune, d’intesa col vice commissario e con gli Uffici speciali per la ricostruzione, assicura il coordinamento delle attivita’ preliminari all’esecuzione degli interventi fin dalla fase di avanzamento delle proposte al Commissario straordinario per la formazione dei programmi previsti dall’art. 14 del decreto-legge.
4. Il piano delle opere pubbliche di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 14 del decreto-legge comprende le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi nonche’ la riparazione o la ricostruzione delle opere di urbanizzazione primaria esterne alle zone perimetrate, danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, qualora cio’ sia necessario per il ripristino della funzionalita’ dell’intero centro.
Art. 3
Interventi diretti
1. Fino all’approvazione dei piani attuativi resta fermo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, dell’ordinanza n. 25 del 2017 per gli interventi diretti su edifici singoli, aggregati od urbanizzazioni ricompresi all’interno del perimetro del piano.
2. Al fine di favorire comunque la realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il comune puo’, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del perimetro di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 25 del 2017, fornire alla regione indicazioni utili per individuare edifici singoli od aggregati edilizi che possono essere esclusi dalla perimetrazione in quanto non richiedono modifiche alla disciplina urbanistica per essere riparati, migliorati sismicamente o ricostruiti. La regione, prima dell’approvazione definitiva della perimetrazione con decreto del presidente – vice commissario, recepisce le indicazioni del comune e adegua il perimetro escludendo gli interventi direttamente attuabili.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2 i presidenti delle regioni – vice commissari, promuovono ogni iniziativa, ivi compresa l’adozione di misure di carattere legislativo ove necessarie, per consentire nei centri e nuclei di valore storico il recupero di edifici crollati, in tutto o in parte, mediante interventi riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cosi’ come indicato anche nel § B.2.3 del Documento.
4. Gli interventi diretti possono riguardare singoli edifici, aggregati edilizi, UMI o interi isolati, come definiti al § B.3 del Documento, in coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 gennaio 2008 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
5. In presenza di piu’ edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una UMI o un aggregato edilizio, l’intervento diretto di regolari comprende l’intera UMI o l’intero aggregato. L’intervento unitario e’ obbligatorio qualora l’aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017. In assenza di tale provvedimento o dell’accordo tra tutti i proprietari di costituire il consorzio volontario ai sensi dell’art. 15 della citata ordinanza, e’ comunque consentito l’intervento sul singolo edificio, cosi’ come definito dall’art. 1, comma 3, lettera a), dell’ordinanza n. 4 del 2017 e dal § B.3 del Documento, tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.
Art. 4
Contenuto dei piani
1. I piani sono redatti, nel rispetto delle modalita’ di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformita’ a quanto stabilito dalla legislazione regionale e contengono, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti, gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell’art. 11 del decreto-legge, nonche’ al § B.2.2 del Documento.
2. La redazione dei piani e’ preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili per la ricostruzione del centro o del nucleo perimetrato, come indicate all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili presso lo stesso comune o presso altre pubbliche amministrazioni. I contenuti del quadro conoscitivo sono comunque proporzionati alle dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla complessita’ dei problemi da affrontare con la pianificazione e possono riguardare tutti o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del Documento allegato, con particolare riferimento a quelli connessi alla sicurezza degli edifici ed alla prevenzione sismica.
3. Ai fini di una prima valutazione del costo della ricostruzione delle aree perimetrate, come richiesta dal comma 3 dell’art. 11 del decreto-legge, il comune puo’ avvalersi dei valori parametrici di cui alla Tabella 6 dell’ordinanza n. 19 del 2017, da applicare agli edifici danneggiati in relazione all’esito di agibilita’ stabilito con le schede AeDES. La stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell’impronta a terra dell’edificio, aumentata di 2,5 volte, per il costo parametrico previsto per il livello operativo L0 nel caso di edifici con esito di agibilita’ B o C ovvero per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L3 ed L4 nel caso di edifici con esiti di agibilita’ E. In presenza di schede FAST non ancora convertite in schede AeDES, la stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell’impronta a terra dell’edificio aumentata di 2,5 volte per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L2 ed L3. Il costo sommario degli interventi sugli edifici pubblici, in mancanza di progetti almeno di fattibilita’ tecnico-economica gia’ predisposti, e’ determinato con le stesse modalita’ previste per gli edifici privati, qualora tipologicamente assimilabili, utilizzando i costi parametrici di cui all’ordinanza n. 19 del 2017. Per le opere di urbanizzazione primaria, il costo parametrico per una prima stima dei costi del piano e’ invece stabilito in 150 €/mq con riferimento alla superficie dell’infrastruttura stradale da ripristinare insieme alle reti tecnologiche sottostanti.
4. I costi di cui al comma 3 hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell’intero centro e non determinano alcun diritto in capo ai proprietari dei singoli edifici.
Art. 5
Conservazione dei valori storici
1. La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti nei centri e nuclei interessati dai piani attuativi avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo.
2. Gli interventi sono eseguiti in conformita’ alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 27 dicembre 2016 nel caso di miglioramento o adeguamento sismico. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di miglioramento sismico sono eseguiti nel rispetto delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale» approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, assicurando comunque il massimo livello di sicurezza possibile.
3. I piani attuativi possono individuare, per specifici ambiti, le parti di tessuto edilizio storico non sottoposto a tutela e le strutture murarie lungo i fronti stradali che devono essere conservati in quanto dichiarati di valore da specifiche disposizioni o atti della regione, della provincia o del comune.
Art. 6
Trasferimento di abitati
1. Qualora i perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilita’ dinamica in fase sismica come individuate all’art. 22, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorita’ competenti come zone non piu’ utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumita’, i piani attuativi sono predisposti con la finalita’ di:
a) definire l’assetto urbanistico delle aree stabili interne ai perimetri approvati dalla regione;
b) definire l’assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, i quali conservano, in generale, la destinazione d’uso e le dimensioni originarie;
c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.
2. I piani attuativi di cui al comma 1, lettera a), delimitano in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire. Gli edifici che vi insistono, qualora di proprieta’ privata, sono acquisiti al patrimonio comunale a seguito di cessione gratuita o di esproprio. Possono essere acquisite al patrimonio comunale anche aree di pertinenza degli edifici che siano strettamente funzionali agli interventi di stabilizzazione.
3. I piani attuativi stabiliscono altresi’ la futura destinazione delle aree dichiarate instabili, le demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilita’ e l’eventuale utilizzo pubblico che ne puo’ essere fatto entro limiti di sicurezza.
4. La manutenzione delle aree dichiarate instabili e’ di competenza del comune, che vi provvede con la periodicita’ richiesta, in relazione all’utilizzo delle stesse.
5. Gli edifici privati danneggiati dal sisma, ubicati nelle aree dichiarate instabili ed oggetto di trasferimento secondo i piani attuativi di cui al comma 1, lettera b), beneficiano del contributo stabilito dall’ordinanza n. 19 del 2017. Il contributo e’ pari al minore importo tra il costo dell’intervento di costruzione del nuovo edificio, cosi’ come previsto nel piano attuativo, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo L4 ed alla superficie complessiva dell’edificio originario ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore.
6. Al comune che abbia acquisito mediante esproprio le aree della zona instabile sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti con appositi finanziamenti disposti dal piano delle opere pubbliche di cui all’art. 14 del decreto-legge.
7. Le risorse per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dai piani attuativi nonche’ quelle previste per l’acquisizione delle aree necessarie per i nuovi insediamenti sono assegnate attraverso i piani per le opere pubbliche di cui all’art. 14 del decreto-legge.
Art. 7
Approvazione dei piani
1. I Piani attuativi sono predisposti dal comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall’approvazione della perimetrazione da parte della regione ai sensi dell’ordinanza n. 25 del 2017.
2. Nella predisposizione dei piani attuativi i comuni assicurano l’informazione e l’ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalita’ di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 36 del 2017.
3. I comuni adottano i piani attuativi e li pubblicano nell’Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito dall’art. 3, comma 6, dell’ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni come stabilito dal medesimo comma.
4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei comuni, per l’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge. Della trasmissione degli atti al Commissario straordinario il comune da’ notizia mediante avviso pubblicato sull’Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione.
5. La Conferenza permanente opera in conformita’ a quanto stabilito dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e la sua determinazione conclusiva tiene luogo di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.
6. Nell’ambito del procedimento di predisposizione, adozione e approvazione dei piani attuativi si procede sempre a verifica di assoggettabilita’ a VAS a norma della legislazione nazionale e regionale in materia. Qualora dalla verifica risulti che il piano attuativo non comporta impatti significativi sull’ambiente, l’autorita’ competente ne da’ atto in sede di Conferenza permanente; in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessita’ che venga svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il parere sul piano attuativo fino alla conclusione della procedura stessa.
7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati dai comuni, previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai commi 4 e 5 dell’art. 11 del decreto-legge.
8. L’approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma dell’art. 11, comma 6, del decreto-legge.
Art. 8
Linee guida per la pianificazione generale
1. I comuni fortemente colpiti dalla crisi sismica, e nei quali insistono numerosi centri e nuclei interessati da piani attuativi di cui alla presente ordinanza, i quali ritengono, alla luce delle criticita’ emerse sulla vulnerabilita’ del tessuto edilizio e sul funzionamento del sistema urbano in emergenza, sull’accessibilita’ e sulla dotazione ed ubicazione di servizi essenziali alla popolazione, di dover compiere una verifica sulla strategia generale da adottare per la ricostruzione e sul nuovo assetto territoriale che ne conseguira’, possono predisporre linee guida e di riferimento per eventuali nuovi piani urbanistici ed altri atti di programmazione economica e territoriale secondo quanto previsto al § A.2 del Documento.
2. Con le linee guida predisposte a norma del comma 1 non possono essere operate scelte a contenuto conformativo o espropriativo su specifiche porzioni del territorio comunale. Le stesse hanno la funzione di disegnare l’inquadramento strategico territoriale del comune, stimolare una riflessione sull’adeguatezza degli strumenti urbanistici generali, orientare le azioni dell’amministrazione comunale nella ricostruzione e coordinare:
l’impiego delle risorse economiche per gli interventi pubblici e privati, in coerenza con quanto stabilito dai piani delle opere pubbliche, dei beni culturali e dei dissesti idrogeologici approvati ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge;
le previsioni dei piani attuativi, mettendo in relazione le parti delle citta’ realizzate in emergenza con quelle ripristinate dopo la ricostruzione;
le scelte relative all’assetto strategico complessivo del comune, tenendo conto anche delle misure per lo sviluppo aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle connesse agli interventi di ricostruzione.
3. L’elaborazione delle linee guida di cui al comma 1 e’ preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo generale nelle forme e coi contenuti indicati al § A.1 del Documento.
4. Le linee guida di cui al comma 1 possono essere redatte congiuntamente da piu’ amministrazioni comunali contermini.
Art. 9
Prevenzione sismica
1. I comuni di cui all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 che intendono aggiornare i propri strumenti urbanistici generali si dotano di regole, principi e indirizzi finalizzati alla riduzione del rischio sismico a scala urbana e territoriale (capoluogo e centri piu’ colpiti). A tal fine dotano il nuovo piano della Struttura Urbana Minima (SUM) come definita al § C.1 del Documento.
2. La SUM comporta la individuazione degli elementi ritenuti strategici per il mantenimento in essere delle funzioni vitali di un centro urbano e del suo sistema territoriale di riferimento, che devono essere preservati da danni gravi in caso di eventi sismici e che sono:
mobilita’ ed accessibilita’;
spazi aperti e sicuri e strutture strategiche;
reti tecnologiche principali.
3. I presidenti delle regioni – vice commissari promuovono ogni iniziativa necessaria per adeguare la strumentazione legislativa in materia, prevedendo l’inserimento della SUM tra i documenti essenziali dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.
Art. 10
Risorse per la redazione dei piani attuativi
1. Per la redazione dei piani attuativi di cui alla presente ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e di quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione.
2. In caso di accertata carenza presso i comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilita’ del personale degli Uffici speciali, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di cui all’art. 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 4 del decreto-legge.
3. Il compenso massimo che puo’ essere riconosciuto ai professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base e’ fissato l’importo a base di gara per le procedure di cui al comma 1, e’ determinato sulla base dei seguenti parametri, con le modalita’ indicate nella tabella di cui all’Allegato 2:
€ 2.000 per ha di superficie perimetrata moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione alla dimensione decrescente;
€ 1,3 per i mq di superficie di impronta a terra degli edifici danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione dimensione decrescente;
€ 2 per il numero di residenti moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione a classi decrescenti di popolazione.
4. In tutti i casi in cui i comuni si avvalgano di professionisti esterni questi dovranno essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge.
5. Unitamente al decreto di approvazione della perimetrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017, il presidente della regione – vice commissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva dei costi dell’attivita’ di pianificazione, determinata ai sensi del comma 3. La predetta comunicazione e’ inviata anche ai comuni interessati, per la determinazione dell’importo a base di gara delle procedure di affidamento di cui al comma 1.
6. Con provvedimento del Commissario straordinario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, gli importi corrispondenti sono trasferiti sulla contabilita’ speciale del vicecommissario di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge. I vicecommissari, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione degli incarichi di pianificazione, provvedono a trasferire ai comuni le somme corrispondenti agli importi di aggiudicazione al netto del ribasso operato in sede di offerta. I comuni provvedono a rendicontare all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite ai sensi del periodo precedente, trasmettendo entro sette giorni dall’effettuazione di ciascun pagamento tutta la documentazione giustificativa.
Art. 11
Efficacia
1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 8 settembre 2017
Il Commissario: Errani
Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1830
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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