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Rossignoli e Associati

Ordinanza 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina delle modalita’ di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attivita’ di ricostruzione. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell’articolo 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45” (Ordinanza n. 36)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 8 settembre 2017
 

Disciplina delle modalita’ di partecipazione  delle  popolazioni  dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal  24  agosto  2016  all’attivita’  di   ricostruzione.   Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n.  9  del  14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017,  all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n.  27  del  9  giugno  2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30  del  21 giugno   2017.   Misure   attuative   dell’articolo   18-decies   del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. (Ordinanza n. 36).  


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)

 

 

  Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante «l’estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante «l’ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in particolare:

    l’art. 1, comma 6, il quale  prevede  che  in  ogni  regione  sia costituito un comitato istituzionale, composto dal  Presidente  della regione, che  lo  presiede  in  qualita’  di  vice  commissario,  dai Presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell’ambito dei quali sono discusse e  condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede  nell’ambito  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di  concessione  ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione  e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai  sensi dell’art. 14;

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  i),  il  quale  prevede  che   il Commissario  straordinario  eserciti  il  controllo  su  ogni   altra attivita’ prevista dal medesimo decreto-legge nei territori colpiti;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme  dell’ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art.  1,  comma  5,  e  sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

    l’art.  2,  comma  3,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario realizzi i compiti di  cui  al  medesimo  decreto-legge attraverso  l’analisi  delle  potenzialita’  dei  territori  e  delle singole filiere produttive esistenti anche  attraverso  modalita’  di ascolto e consultazione,  nei  comuni  interessati,  degli  operatori economici e della cittadinanza;

    l’art. 2, comma 5,  il  quale  prevede  che  i  Presidenti  delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   ed   Umbria,   in   qualita’   di Vicecommissari nell’ambito dei territori interessati:  presiedono  il comitato istituzionale di cui  all’art.  1,  comma  6,  del  medesimo decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza  al  fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli  interventi immediati di ricostruzione; sovraintendono agli  interventi  relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni; sono responsabili dei  procedimenti  relativi  alla  concessione  dei contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli immobili privati, con le modalita’ di cui  all’art.  6  del  medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;  esercitano  le  funzioni  di  propria competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II,  Capo  II,  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

    l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici  speciali  per la ricostruzione curino la pianificazione urbanistica  connessa  alla ricostruzione, l’istruttoria per il  rilascio  delle  concessioni  di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla  ricostruzione privata,  e  provvedano,  altresi’,  alla  diretta  attuazione  degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni culturali, nonche’  alla  realizzazione  degli  interventi  di  prima emergenza di cui all’art. 42 del medesimo decreto legge,  esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza  degli enti locali;

    l’art. 5, comma 1, lettera  b),  il  quale  stabilisce  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il  Commissario straordinario  provveda  a  definire  criteri  di  indirizzo  per  la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli  interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli  edifici  danneggiati,  in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela degli aspetti architettonici, storici e  ambientali,  anche  mediante specifiche  indicazioni  dirette  ad  assicurare   una   architettura ecosostenibile e  l’efficientamento  energetico.  Tali  criteri  sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  nel processo di ricostruzione;

    l’art. 5, comma 1, lettera  e),  il  quale  stabilisce  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il  Commissario straordinario provveda a definire i  criteri  in  base  ai  quali  le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  delle  disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei  di particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti urbanistici attuativi;

    l’art. 5, comma 2, lettera  i),  il  quale  stabilisce  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il  Commissario straordinario provveda ad individuare gli interventi per  far  fronte ad   interruzioni   di   attivita’   sociali,    socio-sanitarie    e socio-educative  di  soggetti  pubblici,  ivi  comprese  le   aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche’ di soggetti privati, senza fine di lucro;

    l’art. 11, comma 1, il quale prevede  che,  entro  centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi dell’art. 5, comma  1,  lettera  e)  del  medesimo  decreto-legge,  i comuni,  anche  con  il  supporto  degli  uffici  speciali   per   la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle  popolazioni interessate,  curano  la  pianificazione  urbanistica  connessa  alla ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 3, predisponendo  strumenti urbanistici attuativi, completi dei  relativi  piani  finanziari,  al fine di programmare  in  maniera  integrata  gli  interventi  di:  a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con  miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con  priorita’  per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici  e  degli  enti religiosi, dell’edilizia residenziale  pubblica  e  privata  e  delle opere di  urbanizzazione  secondaria,  distrutti  o  danneggiati  dal sisma; b) ricostruzione con  adeguamento  sismico  o  ripristino  con miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli immobili  utilizzati  per  le  attivita’   produttive   distrutti   o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle  opere  di urbanizzazione  primaria  connesse  agli  interventi  da   realizzare nell’area interessata  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi compresa la rete di connessione dati;

    l’art.  11,  comma  2,  il  quale  prevede  che   gli   strumenti urbanistici attuativi di cui al comma  1  rispettino  i  principi  di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti  adottati ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2.   Mediante   apposita   ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita’  di  partecipazione  e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

    l’art. 11, comma 4, il quale prevede che i  comuni  adottino  con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui  al  comma 1, e che tali strumenti siano pubblicati nell’albo  pretorio  per  un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione e che  i  soggetti interessati possano presentare osservazioni e  opposizioni  entro  il termine di trenta giorni dalla data di  pubblicazione.  Decorso  tale termine, i comuni trasmettono  gli  strumenti  urbanistici  adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute,  al  Commissario straordinario per l’acquisizione del parere  espresso  attraverso  la Conferenza permanente di cui all’art. 16, comma 2;

    l’art. 14, comma 3-sexies, il quale prevede che: a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell’art.  2,  comma 2, del medesimo decreto legge, devono essere  definite  le  procedure per la presentazione e  l’approvazione  dei  progetti  relativi  agli immobili di proprieta’  pubblica,  ripristinabili  con  miglioramento sismico  entro  il  31  dicembre  2018,  per  essere  destinati  alla soddisfazione  delle  esigenze  abitative   delle   popolazioni   dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016,  come  individuati  da  ciascuno  Presidente   di   Regione   – Vicecommissario secondo le modalita’ stabilite dal  comma  3-ter  del medesimo  art.  14;  b)  una  volta  effettuati  gli  interventi   di riparazione con miglioramento sismico,  gli  immobili  devono  essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

    l’art. 16, comma 2, il quale, nel disciplinare l’attivita’  della Conferenza permanente, prevede che siano assicurate adeguate forme di partecipazione   delle   popolazioni   interessate,   definite    dal Commissario straordinario nell’atto di disciplina  del  funzionamento della Conferenza permanente;

    l’art. 30, comma 1, il quale  prevede  l’istituzione  nell’ambito del Ministero dell’interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita’  finalizzate  alla prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita’ organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,  aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1  del  medesimo  decreto legge, di un’apposita Struttura di missione, diretta da  un  prefetto collocato all’uopo a  disposizione,  ai  sensi  dell’art.  3-bis  del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

    l’art. 30, comma 6,  il  quale,  per  le  medesime  finalita’  di prevenzione  e  contrasto  delle  infiltrazioni  della   criminalita’ organizzata  nell’affidamento   e   nell’esecuzione   dei   contratti pubblici,  prevede  che  «gli  operatori  economici   interessati   a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori  […].  Ai  fini  dell’iscrizione  e’  necessario  che  le verifiche di cui agli articoli  90  e  seguenti  del  citato  decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche  per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o  subcontratto, si  siano  concluse  con  esito  liberatorio.  Tutti  gli   operatori economici  interessati  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi   di   ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la  presentazione  della  domanda  di iscrizione  all’Anagrafe.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando  di  gara  o  dalla  lettera  di  invito.  Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

    l’art.  32,  che  prevede  l’applicazione,  con   riguardo   agli interventi previsti dall’art. 14 del medesimo  decreto  legge,  della disciplina contenuta nell’art. 30 del decreto-legge 24  giugno  2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 114;

    l’art. 34 che, al fine di assicurare la massima  trasparenza  nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

  Visto l’art. 18-decies del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n.  33,  recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli eventi sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n.  84,  che,  ai  fini  della  ricostruzione,  anche mediante delocalizzazione, degli edifici  interessati  dai  movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui  al  presente  decreto,  l’applicazione delle procedure previste dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari  ad  uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

  Vista  l’ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita’  economiche danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalita’  di  funzionamento  e  di  convocazione  della   Conferenza permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall’art.  16  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni»;

  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile di destinazione abitativa»;

  Vista l’ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016»,  misure  di attuazione dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;

  Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed integrazioni  all’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017»»;

  Vista l’ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  «Misure  per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all’ordinanza  n.  9  del  14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017, recante «Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»»;

  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa  S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  «Norme  di semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  28  luglio  1997,  n. 174, e successive modifiche ed integrazioni  e,  in  particolare,  le disposizioni di cui al Capo V;

  Visto il decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  «Riordino della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

  Visto l’art. 8 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti   locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre  2000,  e successive modifiche ed integrazioni;

  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152,  «Nuova  disciplina  per  gli istituti di patronato e  di  assistenza  sociale»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e  successive  modifiche ed integrazioni;

  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in  materia  di professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26 gennaio 2013, n. 22;

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;

  Visto il decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  112,  «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art.  2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.  106»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;

  Considerata l’opportunita’ di assicurare  un  ampio  coinvolgimento delle popolazioni interessate per la  realizzazione  delle  attivita’ della ricostruzione al fine di adottare decisioni condivise ed idonee alla realizzazione delle esigenze dei cittadini, operando,  altresi’, l’analisi delle potenzialita’ dei territori e delle  singole  filiere produttive esistenti attraverso modalita’ di ascolto e consultazione, nei  comuni  interessati,   degli   operatori   economici   e   della cittadinanza;

  Ritenuto necessario procedere alla disciplina  di  principio  delle modalita’ di partecipazione delle popolazioni dei comuni  interessati dagli eventi sismici del 2016 nell’ambito dell’attivita’ dei Comitati istituzionali di cui all’art. 1, comma 6, del  decreto-legge  n.  189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

  Ritenuto necessario disciplinare  le  modalita’  di  partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  del 2016  al  fine  di   garantire   un   adeguato   confronto   con   le amministrazioni nell’ambito dei processi  decisionali  relativi  alle attivita’ di perimetrazione, pianificazione, e di ricostruzione,  sia pubblica che privata;

  Ritenuto necessario integrare la disciplina  dell’ordinanza  n.  16 del 3  marzo  2017,  prevedendo  le  forme  di  partecipazione  delle popolazioni interessate, come previsto  dall’art.  9  della  medesima ordinanza, e in attuazione di quanto disposto dall’art. 16, comma  2, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e  successive   modifiche   e integrazioni;

  Ritenuto opportuno regolare le modalita’  di  partecipazioni  delle popolazione dei comuni interessati dagli  eventi  sismici  del  2016, tenendo conto, altresi’, nella  necessita’  di  assicurare,  in  ogni caso, la massima celerita’, efficacia ed efficienza degli  interventi e delle iniziative previste dal  decreto-legge  n.  189  del  2016  e successive modifiche e integrazioni;

  Ritenuto necessario esplicitare l’applicazione  delle  disposizioni contenute nell’ordinanza n. 4 del 14 dicembre  2016  anche:  a)  alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112; b) alle associazioni, ai comitati,  alle  fondazioni,  alle  societa’ cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza personalita’ giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e integrazioni; c) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e successive modifiche e integrazioni; d) agli istituti di patronato  e di assistenza sociale di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.  152  e successive modifiche ed integrazioni; e) alle confederazioni ed  alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;

  Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuita’  di  tutte le attivita’ economiche o produttive esercitate nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessate  dagli  eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute  nell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: a) alle imprese sociali di cui al  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa’ cooperative  ed  agli  altri  enti  di carattere  privato,  con  o  senza  personalita’  giuridica,   aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460 e  successive  modifiche  e  integrazioni;  c)  ai  centri  di assistenza fiscale di cui agli articoli 32  e  seguenti  del  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e  successive   modifiche   e integrazioni; d) agli istituti di patronato e di  assistenza  sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152  e  successive  modifiche  ed integrazioni; e) alle confederazioni ed alle  associazioni  nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;

  Ritenuto  opportuno,  al  fine   di   eliminare   possibili   dubbi interpretativi  in  ordine  alle  modalita’  di  effettuazione  della delocalizzazione  come  disciplinata  dall’ordinanza  n.  9  del   14 dicembre 2016: a) chiarire  l’esatto  ambito  di  applicazione  delle previsioni contenute nel  primo  comma  dell’art.  2  della  medesima ordinanza; b) prevedere, in caso di indisponibilita’  del  libro  dei beni ammortizzabili o del libro  inventario  o,  per  le  imprese  in esenzione da tali obblighi, presenti dei documenti contabili o  degli altri registri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  quanto  custoditi  all’interno  di  un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi  simici,  la possibilita’ che l’individuazione del numero e delle  caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate  in  modo irreversibile dagli eventi sismici, venga effettuata sulla  base  dei apposita certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione  o di apposito sopralluogo  effettuato  dagli  uffici  speciali  per  la ricostruzione in presenza dell’interessato; c)  equiparare,  ai  fini dell’acquisito  o  del  noleggio,  i  macchinari  e  le  attrezzature distrutti o danneggiati in modo irreversibile  dagli  eventi  sismici quelli  inamovibili   dall’edificio   dichiarato   inagibile   ovvero strutturalmente connessi al medesimo;

  Ritenuto  necessario   dettare   una   disciplina   specifica   per l’attivita’ di rimozione delle  strutture  temporanee  realizzate  in attuazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza n.  9  del  14 dicembre 2016, in coerenza con quanto gia’ previsto nell’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, relativamente alla delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati  dagli  eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili;

  Ritenuto necessario integrare le previsioni di cui all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n.  29  del  9  giugno  2017  ed all’ordinanza  n.  33  dell’11  luglio  2017:  a)   prevedendo   come obbligatoria  l’iscrizione  nell’Elenco  dei  professionisti  di  cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189  del  2016  di  tutti  coloro  i quali, nell’ambito dell’attivita’ di ricostruzione sia  pubblica  che privata,  siano  chiamati  a  svolgere  prestazioni   specialistiche, connesse o comunque  afferenti  l’attivita’  di  progettazione  o  di direzione lavori, la cui effettuazione richiede  l’iscrizione  in  un ordine professionale, in  un  collegio  professionale  ovvero  in  un elenco tenuto da una pubblica amministrazione; b) individuando  anche con riguardo ai professionisti di cui alla precedente lettera  a)  un limite  massimo  per   l’assunzione   degli   incarichi   nell’ambito dell’attivita’ di ricostruzione pubblica;  c)  coordinando  il  testo dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 con le  previsioni  contenute nell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017;

  Ritenuto  necessario  estendere  l’ambito  di  applicazione   delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017:  a) alle  associazioni,  ai  comitati,  alle  fondazioni,  alle  societa’ cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza personalita’ giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e integrazioni; b) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e successive modifiche e integrazioni; c) agli istituti di patronato  e di assistenza sociale di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.  152  e successive modifiche ed integrazioni; d) alle confederazioni ed  alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;  

  Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento  dell’ordinanza  n. 13 del 9 gennaio 2017, alla luce dell’entrata in vigore  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

  Ritenuto necessario, al  fine  di  assicurare  l’avvio  dei  lavori relativi agli interventi inseriti nell’allegato n.  1  dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 ed  in  considerazione  degli  esiti  delle procedure gia’ espletate, tutte caratterizzate dalla presentazione di un numero assai esiguo di offerte,  procedere  ad  una  rimodulazione della procedura di selezione degli operatori economici  aggiudicatari sulla base dei seguenti criteri:  a)  presentazione  da  parte  degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza  strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma;  b)  predisposizione  del progetto   esecutivo   da   parte   del   solo   aggiudicatario;   c) sottoscrizione   del   contratto   d’appalto   esclusivamente    dopo l’approvazione del  progetto  esecutivo  da  parte  della  Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Ritenuto necessario integrare l’ordinanza n. 27 del 9 giugno  2017, al  fine  di  assicurare,  anche   con   riguardo   agli   interventi disciplinate da detta ordinanza, l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Ritenuto, infine, necessario estendere  alla  ricostruzione,  anche mediante delocalizzazione, degli edifici  interessati  dai  movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016 nelle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  la  disciplina contenuta nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi  e  per  gli effetti dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  n.  8  del  2017, procedendo ad effettuare parziali modifiche della disciplina  vigente in  ragione  dell’impossibilita’  di  distinguere  i  danni   causati direttamente dagli eventi simici e  quelli  derivanti  dai  movimenti franosi originati dai medesimi eventi sismici;

  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  13 luglio 2017 e del 27 luglio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di 30 giorni per  l’esercizio  del  controllo  preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Principi generali in  materia  di  partecipazione  delle  popolazioni

nell’attivita’ di ricostruzione pubblica e  privati  nei  territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

  1. Alle popolazioni dei  comuni  interessati  agli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi e’ assicurata la partecipazione  e il coinvolgimento  nelle  attivita’  finalizzate  alla  ricostruzione secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

  2. Le attivita’  delle  ricostruzione  sono  realizzate  attraverso l’analisi delle potenzialita’ dei territori e delle  singole  filiere produttive esistenti attraverso modalita’ di ascolto e  consultazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 2

 

Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli  eventi

sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  nel  Comitato

istituzionale di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del

2016 e successive modifiche e integrazioni

 

  1.   I   Comitati   istituzionali   disciplinano    con    apposito provvedimento, da adottarsi  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dall’entrata in vigore della  presente  ordinanza,  le  modalita’  di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli  eventi sismici del 2016 nell’ambito delle scelte strategiche  di  competenza dei Presidenti relative a:

    a) superamento dell’emergenza ed avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

    b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai  beni  culturali di competenza delle regioni;

    c) funzioni delegate ai Presidenti  delle  Regioni  in  relazioni alle  quali  sia  prevista  la   partecipazione   delle   popolazioni interessate.

  2.  Il  Presidente  di  Regione      Vicecommissario   adotta   il provvedimento  di  cui  al   comma   1,   allorquando   il   Comitato istituzionale non vi abbia provveduto nel termine  ivi  previsto.  Il Presidente di Regione – Vicecommissario adotta  il  provvedimento  di cui al precedente  periodo  entro  il  termine quarantacinque  giorni dall’inutile decorso del termine previsto dal comma  1  del  presente articolo.

  3. Nell’adottare il provvedimento di cui  ai  commi  precedenti,  i Comitati istituzionali e il Presidente di Regione – Vicecommissario:

    a) garantiscono il confronto con la popolazione  secondo  criteri di  rappresentativita’  e  tenendo  conto  della  specificita’  degli interessi coinvolti in relazione alle scelte strategiche da adottare;

    b)  prevedono  modalita’  di  partecipazione  della   popolazione idonee, comunque, ad assicurare la massima  celerita’,  efficacia  ed efficienza  degli  interventi  e  delle   iniziative   previste   dal decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

    c) valorizzano il coinvolgimento  dei  cittadini  anche  mediante libere forme  associative  o  organismi  di  partecipazione  popolare comunque  denominati  rappresentativi  della  popolazione   e   degli interessi coinvolti nelle scelte strategiche da adottare.

  4. I provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  comunicati  al Commissario straordinario di  Governo  e  sono  pubblicati  sul  sito istituzionale della Regione.

Art. 3

 

Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli  eventi

sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016   alla

predisposizione   degli   strumenti   urbanistici    attuativi    e

pianificazione  urbanistica   e   alle   misure   in   materia   di

pianificazione e sviluppo territoriale

 

  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e nuclei individuati ai sensi dell’art. 5, comma  1,  lettera  e),  del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e  integrazioni,  i comuni,  anche  con  il  supporto  degli  uffici  speciali   per   la ricostruzione, curano la  pianificazione  urbanistica  connessa  alla ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 3,  del  decreto-legge  189 del  2016  e  successive  modifiche  e   integrazioni   predisponendo strumenti  urbanistici  attuativi,  completi   dei   relativi   piani finanziari,  al  fine  di  programmare  in  maniera   integrata   gli interventi di cui all’art. 11, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  del decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e integrazioni.

  2. Nella predisposizione degli strumenti urbanistici  attuativi  di cui  al  comma  1,  i  comuni  assicurano  l’informazione  e  l’ampio coinvolgimento   delle   popolazioni   interessate   e   delle   loro associazioni, secondo le disposizione del presente articolo.

  3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque denominati e costituite per la tutela di interessi  diffusi,  possono formulare proposte  per  la  redazione  degli  strumenti  urbanistici attuativi e per le misure in materia  di  pianificazione  e  sviluppo territoriale  entro  il  termine  di  quarantacinque   giorni   dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’art.  5, comma 1, lettera e), del decreto-legge  189  del  2016  e  successive modifiche e integrazioni.

  4. Le proposte di  cui  al  comma  3  sono  inviate  esclusivamente mediante modalita’ telematiche, fatte salve le diverse  modalita’  di consultazione previste negli Statuti dei Comuni interessati.

  5. I Comuni  assicurano  il  tempestivo  ed  adeguato  esame  delle proposte  di  cui  al  comma  3  nella  redazione   degli   strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei principi di indirizzo per  la pianificazione  stabiliti  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e  successive modifiche e integrazioni, e della necessita’ di garantire la  massima celerita’,  efficacia  ed  efficienza  degli   interventi   e   delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del  2016  e  successive modifiche  e  integrazioni,  indicandone  le  motivazioni  in  ordine all’accoglimento o al rigetto  di  tale  proposte  nei  provvedimenti adottati.

  6. I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti  urbanistici attuativi di cui al comma 1 della presente ordinanza. Tali  strumenti sono pubblicati nell’albo pretorio per un  periodo  pari  a  quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti indicati nel precedente  comma 3 possono presentare osservazioni e opposizioni entro il  termine  di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale  termine,  il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente  alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l’acquisizione  del  parere   espresso   attraverso   la   Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189  del  2016,  e successive modifiche e integrazioni.  Il  comune,  entro  due  giorni dall’invio al Commissario straordinario della documentazione  di  cui ai  precedenti  periodi,  provvede  a  dare   notizia   dell’avvenuta trasmissione mediante avviso pubblicato sull’albo pretorio.

Art. 4

 

Partecipazione delle popolazioni dei comuni  delle  Regioni  Abruzzo,

Lazio,  Marche  ed  Umbria,  interessati   dagli   eventi   sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  alle  attivita’  della

Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui  all’art.

16 del  decreto-legge  189  del  2016,  e  successive  modifiche  e   integrazioni

 

  1. E’  assicurata  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  con  riguardo  alle  attivita’  della conferenza permanente e  delle  conferenze  regionali  nei  limiti  e secondo le modalita’ stabiliti dal presente articolo.

  2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi  diffusi,  possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni ai sensi dell’art. 11, comma 4, del  decreto-legge n. 189 del 2016 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  entro  il termine  di dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell’avviso  di  cui all’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 3 della presente ordinanza.

  3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque denominati e costituiti per la tutela di  interessi  diffusi  possono formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture  ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi  sismici di cui all’art. 14, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 entro un termine congruo e comunque non oltre sette giorni dalla data  della  riunione  di  cui  all’art.  3,  comma  4,  lettera   c) dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

  4. La conferenza permanente  assicura  il  tempestivo  ed  adeguato esame delle osservazioni di cui ai commi 2 e 3 del presenta  articolo e delle opposizioni  trasmesse  dai  comuni  ai  sensi  del  comma  6 dell’art. 2  della  presente  ordinanza,  nel  rispetto  dei  termini previsti dall’art. 3 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

  5. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque denominati e costituite per la tutela di interessi  diffusi,  possono formulare osservazioni alle conferenze regionali:

    a) in relazione alle questioni  oggetto  dei  pareri  ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente  agli interventi privati e  per  quelli  attuati  dalle  regioni  ai  sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del  2016  e dalle  diocesi  ai  sensi  del  medesimo  art.  15,  comma   2,   del decreto-legge 189 del 2016, fatto salvo quanto diversamente  previsto dalle ordinanze commissariali;

    b) in relazione alle questioni oggetto  del  parere  obbligatorio previsto per tutti  i  progetti  di  fattibilita’  relativi  ai  beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e  del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e, limitatamente alle opere  pubbliche,  per  il  parere  relativo  agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi  nelle  aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

  6. Le osservazioni di cui al comma  4  devono  pervenire  entro  un termine congruo e comunque  non  oltre  7  giorni  dalla  data  della riunione di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) dell’ordinanza n.  16 del 3 marzo 2017, fatto salvo quanto diversamente previsto  da  altre ordinanze commissariali.

  7. Le conferenze regionali assicurano  il  tempestivo  ed  adeguato esame delle osservazioni di cui al comma 5, nel rispetto dei  termini previsti dall’art. 7 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

Art. 5

 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016,  sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti  i seguenti:  «3-bis.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza   si applicano anche alle imprese sociali di cui all’art.  1  del  decreto legislativo alle imprese sociali di  cui  al  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa’ cooperative ed agli altri enti  di  carattere  privato, con o senza personalita’ giuridica,  aventi  qualifica  di  Onlus  ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460  e  successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241 e successive modifiche  e  integrazioni,  nonche’  agli  istituti  di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che  fossero attivi alla data degli eventi simici ed  in  possesso  dei  requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni. 3-ter.  Le disposizioni di cui alla presente  ordinanza  si  applicano  altresi’ agli immobili adibiti a sede od ufficio di una  confederazione  o  di un’associazione nazionale di lavoratori o di  datori  di  lavoro  che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016, con  danni  lievi  cosi’  come  definiti dall’allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla  base  delle  schede  FAST  di  cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede  AeDES  con le modalita’ previste dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall’art. 7, comma 8, dell’ordinanza n. 12 del  9  gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilita’ emessa dalla competente autorita’.»;

Art. 6

 

Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1-bis,  e’  inserito  il  seguente:  «1-ter.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni,  alle  societa’ cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza personalita’ giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ agli istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale di  cui  alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152  e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali  e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»;

    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso, puo’  essere  autorizzata  la  delocalizzazione  di  attivita’,  gia’ attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente  ordinanza  e che abbia gia’  beneficiato,  in  tutto  o  in  parte,  dei  relativi contributi. 5. I contributi previsti dalla presente  ordinanza  sono, comunque, revocati qualora i lavori di  riparazione  e  rafforzamento locale,  ripristino  con  miglioramento   sismico   o   ricostruzione dell’edificio  inagibile  non  siano  ultimati,  ad  eccezione  degli edifici  ricompresi  in  aree  perimetrate  ai  sensi  dell’ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre 2018. 6. Le strutture  temporanee  di  cui  al  precedente  comma  2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono  rimosse a cura dell’interessato entro trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei lavori  di  riparazione  e  rafforzamento  locale,   ripristino   con miglioramento sismico o  ricostruzione  dell’edificio  inagibile.  Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di euro  40  al mq secondo la procedura di cui al  successivo  art.  9.  In  caso  di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione,  ferme  le previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lettera d) dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13  del  9  gennaio  2017  e  successive modifiche   e   integrazioni,   il   Presidente   della   Regione   – Vicecommissario    competente,    dopo    aver    fatto    constatare l’inadempimento ed assegnato un termine massimo  di  quindici  giorni per ottemperare a  detto  obbligo,  procede  alla  rimozione  in  via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell’operatore inadempiente.».

  2. All’art. 2, comma 1, ultimo periodo, dell’ordinanza n. 9 del  14 dicembre 2016, l’espressione «Agli effetti della presente  ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%»  si  interpreta nel senso che la possibilita’ di effettuare la delocalizzazione in un edificio  equivalente  e’   ammessa   esclusivamente   con   riguardo all’ipotesi dell’affitto di  altro  edificio  come  disciplinata  dal medesimo comma 1.

  3. All’art. 3  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e’ aggiunto  il  seguente: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente  comma  si applicano anche alle imprese sociali di cui all’art.  1  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle  associazioni,  ai  comitati, alle fondazioni, alle societa’ cooperative  ed  agli  altri  enti  di carattere  privato,  con  o  senza  personalita’  giuridica,   aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche  e  integrazioni,  nonche’ agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla  legge 30 marzo 2001, n. 152  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  a condizione che fossero attivi alla data degli  eventi  simici  ed  in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti  dalle  vigenti disposizioni.»;

    b) dopo il  comma  1,  e’  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Agli interventi di delocalizzazione di cui all’art.  1,  comma  2  possono procedere anche le confederazioni  o  le  associazioni  nazionali  di lavoratori o di datori di lavoro, i cui uffici o sedi alla data degli eventi sismici di cui all’art. 1 erano ubicati in edifici, detenuti a qualsiasi  titolo,  che  siano  risultati  gravemente  danneggiati  o distrutti ovvero in edifici  risultati  inagibili  e  danneggiati  ai sensi dell’ordinanza 4 del 17 novembre 2016.».

  4. All’art. 4 dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «In caso di indisponibilita’, documentata  attraverso  apposita  denuncia presentata  all’Autorita’  di  pubblica  sicurezza,  dei  libri,  dei registri o dei documenti di cui  al  precedente  periodo,  in  quanto custoditi, cosi’ come indicato in Anagrafe tributaria, all’interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli  eventi  simici, l’individuazione dei macchinari  e  delle  attrezzature  distrutte  o danneggiate puo’ essere effettuata sulla base delle risultanze  delle certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione  ovvero  di apposito sopralluogo effettuato dal personale  dell’ufficio  speciale per  la  ricostruzione  territorialmente   competente   in   presenza dell’interessato.»;

    b) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. In tutte  le ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, i  soggetti  legittimati  possono provvedere anche all’acquisto ovvero al  noleggio  di  macchinari  ed attrezzature   aventi   le   stesse   caratteristiche    di    quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui  l’attivita’ produttiva sara’ delocalizzata in  quanto  inamovibili  dall’edificio dichiarato  inagibile  ovvero   strutturalmente   connessi   con   il medesimo.».

  5. All’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14  dicembre  2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

    a) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La richiesta  di delocalizzazione  e’   presentata   all’ufficio   speciale   per   la ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro trenta  giorni  dalla  notificazione  dell’ordinanza   sindacale   di inagibilita’»;

    b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto  il  seguente:  «L’ufficio speciale per la ricostruzione procede all’esame ed  alla  valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la  data  del  30 maggio  2017  e   prima   dell’entrata   in   vigore   dell’ordinanza commissariale n. 36 dell’8 settembre 2017».

  6. All’art. 8 dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma  1-bis  e’  integralmente  sostituito  dal  seguente: «1-bis. In alternativa al rimborso mensile  di  cui  al  comma  1  il beneficiario,   che    documenti    l’intervenuta    delocalizzazione dell’attivita’ e la stipula di apposito  contratto  di  locazione  di durata almeno pari  al  tempo  occorrente  per  il  ripristino  o  la ricostruzione  dell’edificio  preesistente,  puo’   optare   per   un contributo  una  tantum  determinato,  sulla  base  della  superficie dell’edificio  danneggiato  o  distrutto   indicata   nella   perizia asseverata, nell’importo omnicomprensivo di euro 350 al mq.  In  caso di delocalizzazione in edificio equivalente  ai  sensi  dell’art.  2, comma 1, della presente ordinanza, il contributo di euro  350  al  mq viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell’edificio  nel quale viene delocalizzata l’attivita’, qualora detto  edificio  abbia una  superficie  inferiore  a  quella  dell’edificio  danneggiato   o distrutto come indicata nella  perizia  asseverata;  avendo  riguardo alla superficie dell’edificio danneggiato o distrutto  come  indicata nella  perizia  asseverata,  qualora  l’edificio  nel   quale   viene delocalizzata l’attivita’ abbia una  superficie  superiore  a  quella dell’edificio danneggiato  o  distrutto.  Il  contributo  di  cui  al presente  comma  viene  erogato  in  un’unica  soluzione  e  la   sua erogazione esclude, per l’intera durata del contratto  di  locazione, la possibilita’ di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In  ogni caso, il contributo di  cui  al  presente  comma  non  puo’  eccedere l’importo complessivo dei  rimborsi  mensili  previsti  dal  comma  1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5  sono  rimborsate  anche nell’ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum»;

    b) dopo il comma 5 e’ aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Oltre  al contributo previsto dai precedenti commi, e’ dovuto, nei casi  e  nei limiti previsti dal precedente art. 1, comma  6,  il  rimborso  delle spese di rimozione delle strutture  temporanee,  installate  a  norma della presente ordinanza.».

  7. All’art. 9 dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis.  Il  rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, di cui  all’art. 8, comma 5-bis, viene effettuato in concomitanza  all’erogazione  del saldo del contributo previsto dalle ordinanze commissariali n. 4  del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017  e  successive  modifiche  e  integrazioni, previa  esibizione  della   documentazione   attestante   l’effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento  delle  relative spese.»;

    b) al comma 3-bis dopo il primo periodo e’ aggiunto il  seguente: «Le medesime modalita’ di cui  al  precedente  periodo  si  osservano anche con riguardo all’erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, comma 1-bis.».

    c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente; «5. Per  i  soggetti che  hanno  beneficiato  dei  contributi  prevista   dalla   presente ordinanza per la delocalizzazione temporanea, l’erogazione del  saldo dei contributi disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017  e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive  modifiche  e  integrazioni,  e’ comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato».

Art. 7

 

Modifiche all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

 

  1. All’ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

  a) all’art. 4, dopo il comma  2,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «3. Possono  presentare  domanda  di  iscrizione   nell’Elenco   speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e  come modificato dall’art. 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro  i  quali,  nell’ambito  dell’attivita’  di ricostruzione sia pubblica che privata,  siano  chiamati  a  svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l’attivita’ di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l’iscrizione in un elenco tenuto  da  una  pubblica amministrazione o da un ente pubblico. 4.  Ai  fini  dell’iscrizione nell’elenco speciale, i professionisti di cui al precedente  comma  3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,  il  possesso  dei  seguenti requisiti:

    a)  essere  iscritto  in  un  elenco  tenuto  da   una   pubblica amministrazione o da un ente pubblico;

    b)  non  essere  soggetto  alla   sanzione   disciplinare   della sospensione (o piu’ grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;

    c) non aver riportato condanne  con  sentenza  definitiva  ovvero decreto penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di applicazione della pena su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  non  essere  sottoposto  a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro  la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura  nei  limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte  salve le eventuali pene accessorie;

    d) non essere destinatario  di  uno  dei  provvedimenti  previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria,  accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

    f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

    g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad  una  delle  categorie  previste dall’art. 46 del decreto legislativo  n.  50  del  2016  ovvero,  con riferimento alle opere  private,  ad  una  delle  seguenti  categorie soggettive (ferma restando  l’equivalenza  per  i  professionisti  UE aventi sede o stabilizzati in  altri  stati  membri):  professionisti individuali; professionisti associati; societa’ tra professionisti di cui  al  decreto  ministeriale  8  febbraio  2013,  n.  34  attuativo dell’art. 10, comma  10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183;

societa’ di persone;  societa’  di  capitali;  societa’  cooperative;

consorzi;   raggruppamenti   temporanei   fra   operatori   economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

    h)  essere  in  possesso  di  requisiti  di  affidabilita’  e  di professionalita’,  adeguati  e  proporzionati  alla  natura  ed  alla tipologia dell’attivita’ che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione  della  struttura  organizzativa  (personale  e   risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della  domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attivita’.

  5. In caso di  sopravvenuta  insussistenza  di  uno  dei  requisiti previsti dalle lettere  da  a)  ad  h)  del  precedente  comma  4  il professionista e’ automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

  6. L’iscrizione dei professionisti di cui  al  precedente  comma  4 avviene secondo le modalita’ stabilite nel successivo art. 5.

  7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

    a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell’art. 8 degli allegati A e B  dell’ordinanza  commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;

    b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9,  10 e 11 degli allegati A e B dell’ordinanza commissariale n. 29  del  29 giugno 2017. Ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art.  6 degli allegati A e B dell’ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma  4  sono equiparate a quelle indicate nella lettera e)  del  paragrafo  1  del medesimo art. 6.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017, l’art. 6 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio  2017 e’ integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza n. 29  del  29 giugno 2017.

Art. 8

 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

  1. All’art.  1  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all’art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155»  sono  sostituite  dalle seguenti «di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

    b) dopo il primo periodo del comma  2  e’  aggiunto  il  seguente «Possono altresi’ beneficiare dei contributi previsti dalla  presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991, n. 381 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  anche  non  aventi qualifica di imprese sociali  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti  dall’art.  8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni,  le societa’ cooperative e gli altri enti di  carattere  privato,  con  o senza personalita’ giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli  32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale di  cui  alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152  e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali  e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi,  dichiarati  inagibili  con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera  b), del decreto-legge n. 189  del  2016  devono  eseguire  interventi  di miglioramento sismico o di ricostruzione.».

  2. All’art. 16, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  alla  lettera  c),  le  parole  «Per  le  imprese  che  hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza  del  Commissario straordinario n. 9  del  2017  per  la  delocalizzazione  temporanea, l’erogazione del saldo e’ comunque subordinata alla  rimozione  della struttura temporanea ovvero al recesso  dal  contratto  di  locazione appositamente stipulato» sono soppresse;

    b) alla lettera d), sono aggiunte in  fine  le  parole:  «Per  le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per  la  delocalizzazione temporanea, l’erogazione  del  saldo  e’  comunque  subordinata  alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal  contratto di locazione appositamente stipulato.».

  3. All’Allegato 1 dell’ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole «n. 651/2014» di cui al punto 1  sono  inserite le seguenti «e dall’art. 1 della presente ordinanza;»;

    b) le  parole  «essere  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese presso  la  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,  fatti  salvi  i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;» di cui alla lettera a) del punto 2  sono  sostituite  dalle  seguenti  «essere  regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso  la  Camera  di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competente   per territorio, fatti salvi  i  casi  di  esonero  previsti  dalle  norme vigenti, nonche’ nei registri o negli  albi  previsti  dalle  vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di  assistenza  fiscale  ed  agli  istituti  di patronato e di assistenza sociale;».

Art. 9

 

Modifiche all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

 

  1. All’art. 2 dell’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i  seguenti: «4.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta   possono   essere utilizzate  esclusivamente  per  finanziare  le   varianti   previste dall’art. 2, comma 4-bis,  della  presente  ordinanza.  In  mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita’ del Presidente di  Regione – Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro  economico dell’intervento. 5. Qualora al momento  dell’aggiudicazione  disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, del  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n.  50,  l’operatore  economico  non  risulti  ancora  iscritto all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la stazione  appaltante  provvede  ad   informare   tempestivamente   il competente ufficio speciale per  la  ricostruzione,  trasmettendo  la graduatoria dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le  verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo  art.  30  con  priorita’  rispetto  alle  richieste  di iscrizione pervenute. L’ufficio speciale per la ricostruzione,  entro tre giorni dal ricevimento della documentazione di cui al  precedente periodo, provvede ad inviare la stessa al  Commissario  straordinario del governo che ne cura la trasmissione alla Struttura di Missione di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i controlli  e gli  adempimenti  di   competenza.   6.   Al   fine   di   assicurare l’applicazione  anche  alle  procedure  di  cui  al  comma  3   delle previsioni contenute nell’art. 32, comma 1, del decreto-legge n.  189 del  2016,  e  nell’Accordo  per  l’esercizio  dei  compiti  di  alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016,  ai  sensi  del  comma  2  del medesimo art. 32, il Commissario  straordinario  del  governo,  anche avvalendosi degli uffici speciali per la  ricostruzione,  provvede  a tutti  gli  adempimenti  di  competenza  della  Centrale   unica   di committenza,  come  specificati  nel  sopra  menzionato  Accordo.  Le stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni  all’uopo necessarie».

  2. L’art. 4 dell’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e’ integralmente sostituito dal seguente: «1. Con riguardo agli  edifici  pubblici  di proprieta’ statale inseriti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 2, della presente  ordinanza,  entro  novanta  giorni  dall’approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la  ricostruzione procede all’elaborazione, secondo le modalita’ previste dai commi 4 e 4-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del  2016,  dei  relativi progetti  ed  alla   trasmissione   degli   stessi   al   Commissario straordinario del Governo per la loro approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con miglioramento sismico relativi  agli  edifici  di  cui  al  comma  1, l’ufficio speciale per la ricostruzione  provvede  a  trasmettere  il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della  fattibilita’ dell’intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di realizzazione dello stesso ed  al  relativo  cronoprogramma,  nonche’ della sua congruita’ economica.

  3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2,  il Commissario straordinario provvede:

    a)  all’approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del contributo ed all’autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita’  speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario di risorse  pari all’intero importo del contributo concesso;

    c)  al  trasferimento  del  progetto  alla  centrale   unica   di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016  che provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli operatori economici che realizzano gli interventi.

  4. Resta ferma  l’applicazione  agli  interventi  disciplinati  dal presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell’Accordo per l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.».

Art. 10

 

Modifiche all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

 

  1. All’art. 4 dell’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera a) del comma 2, e’ integralmente  sostituita  dalla seguente «in caso di accertata insussistenza dei  requisiti  previsti dall’art. 4 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come  modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall’art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A»  e  «B»  alla presente ordinanza e dall’art. 7, comma 1, lettera a)  dell’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017;»;

    b) alla lettera c) del comma 2, dopo  le  parole  «alla  presente ordinanza» sono  inserite  le  seguenti  «e  dall’art.  4,  comma  5, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»;

    c) la lettera a) del comma 3 e’  integralmente  sostituita  dalla seguente «in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’ordinanza n.  12  del  9  gennaio 2017, come  modificato  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della presente ordinanza, dall’art. 5, paragrafo §1, lettere da  A)  ad  I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall’art. 7, comma 1, lettera a) dell’ordinanza commissariale  n.  36  dell’8  settembre 2017;»;

    d) alla lettera c) del comma 3, dopo  le  parole  «alla  presente ordinanza» sono  inserite  le  seguenti  «e  dall’art.  4,  comma  5, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;».

Art. 11

 

Modifiche all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017

 

  1. All’art.  4  dell’ordinanza  n.  30  del  21  giugno  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e’ integralmente sostituito dal seguente: «1.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della presente  ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma  362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).»;

    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente comma: «2. Agli  oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2  della  presente  ordinanza  si provvede: a) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalita’ di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1  dell’ordinanza  n.  9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all’art. 4, comma 4,  del decreto-legge n. 189 del 2016; b) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalita’ di cui alla lettere b) del comma 2  dell’art.  1 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse stanziate  a norma dell’art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232 (Legge di bilancio 2017).».

Art. 12

 

Attuazione delle previsioni di cui all’art. 18-decies

del decreto-legge n. 8 del 2017

 

  1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  nelle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria,  deve  essere  effettuata  in  conformita’  alla   disciplina contenuta nel  decreto-legge  n.  189  del  2016  e,  nei  limiti  di compatibilita’ e salvo quanto previsto nella  presente  disposizione, nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non e’ richiesta la dichiarazione  di  inagibilita’  dell’immobile secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  ne’ la  sua  classificazione  come  non  utilizzabile  secondo  procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile,  essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilita’ dell’immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi  e per gli effetti degli articoli 50 e 54  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n. 112.

  3.  Al  di  fuori   delle   ipotesi   disciplinate   dall’art.   22 dell’ordinanza  commissariale  7  aprile  2017  n.  19  e  successive modifiche ed integrazioni, gli edifici ubicati nelle zone  dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione civile o da altre autorita’ competenti,  e  da  trasferire,  sono  demoliti  e ricostruiti in aree individuate dai comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale  23  maggio 2017, n. 25, in conformita’ allo strumento urbanistico vigente od  in variante allo stesso. Il piano attuativo  assicura  la  ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere  di urbanizzazione primaria e secondaria ed e’ approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell’art. 11 del decreto-legge n.  189  del 2016.

  4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 puo’  riguardare anche  aree  di  proprieta’  del  comune  oppure  aree  acquisite   o espropriate dallo  stesso  e  cedute  ai  proprietari  degli  edifici trasferiti.

  5. Il costo ammissibile a contributo  per  la  ricostruzione  degli edifici oggetto del trasferimento e’ pari al minore  importo  tra  il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo  convenzionale determinato ai sensi dell’ordinanza commissariale 7 aprile  2017,  n. 19, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il  costo  effettivo  di  acquisto  od esproprio dell’area  e  comunque  fino  al  30%  ed  alla  superficie complessiva dell’edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se  inferiore.  L’area  dove  insiste  l’edificio  da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario,  sono  cedute gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite   ad   uso   pubblico compatibile con le condizioni di instabilita’ della zona.  Gli  oneri relativi alle  demolizioni  ed  alla  rimozione  della  macerie  sono ammessi a contributo nei  limiti  e  secondo  le  modalita’  previste dall’ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19. L’acquisto,  anche tramite esproprio, dell’area da parte del comune e’  finanziato,  nel limite di cui al  primo  periodo,  con  il  contributo  previsto  dal successivo  comma  7  ed  il  relativo  importo  viene  dedotto   dal contributo riconosciuto agli interessati ai  sensi  dell’art.  5  del decreto-legge n. 189 del 2016.

  6. Nei casi previsti dal comma 5, il comune ovvero, previa  intesa, l’ufficio  speciale  per   la   ricostruzione   competente   provvede all’elaborazione, secondo le modalita’ previste dai commi 4  e  4-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di  sosta  o  di parcheggio;   fognature;   rete   idrica;   rete   di   distribuzione dell’energia elettrica e del gas;  pubblica  illuminazione)  previste dal piano attuativo a servizio dell’area destinata  alla  costruzione dei  nuovi  edifici  e  strettamente  inerenti  gli   interventi   da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del  comma  5  del  medesimo art. 14.

  7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di  cui al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica  della fattibilita’ e della congruita’ economica dell’intervento e, in  caso di esito positivo di detta verifica, provvede:

    a)  all’approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del contributo ed all’autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle risorse della contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita’  speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario di risorse  pari all’intero importo del contributo concesso;

    c)  al  trasferimento  del  progetto  alla  centrale   unica   di committenza di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016  che provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli operatori economici che realizzano gli interventi.

  8. Resta ferma l’applicazione agli interventi di  cui  al  comma  7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell’Accordo per l’esercizio dei  compiti  di  alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.

  9.  Limitatamente  alla  fattispecie  disciplinata   dal   presente articolo  e  sempreche’  sussistano  i   presupposti   previsti   dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e  integrazioni, dal decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto n. 189  del 2016,  la  dichiarazione  di  inagibilita’   dell’immobile   disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e  per  gli effetti degli articoli 50 e 54  del  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992  n.  225  e  successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 108, comma 1,  lettera  c)  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive  modifiche  ed integrazioni, e’ condizione sufficiente per la fruizione di tutte  le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi  previsti dalle ordinanze commissariali e dai sopra menzionati decreti-legge.

Art. 13

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni  contenute nell’art. 6 della presente ordinanza, si provvede:

    a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle  forme  di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del  14  dicembre  2016, con le risorse di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge  n.  189 del 2016;

    b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso  delle spese  di  rimozione  delle  strutture  provvisorie  con  le  risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni  contenute nell’art. 8 della presente ordinanza,  si  provvede  con  le  risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 14

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 8 settembre 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1827

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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