(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
l’art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l’articolazione interna della struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita’ organizzative, con propri atti in relazione alle specificita’ funzionali e di competenza;
l’art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia’ prevista dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura del Commissario straordinario puo’ avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;
l’art. 50, comma 3, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che le duecentoventicinque unita’ di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento unita’ tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 50, comma 7, lettera a), il quale prevede, fra l’altro, che, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, direttamente impegnato nelle attivita’ di cui all’art. 1, puo’ essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’art. 3;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l’altro, sono state ripartite fra la Struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione le cento unita’ di personale di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle previsioni contenute nell’ art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
Viste le comunicazioni pervenute dagli uffici speciali per la ricostruzione contenenti la stima del fabbisogno di prestazioni straordinarie, nonche’ le analoghe esigenze emerse nell’ambito della Struttura commissariale centrale;
Vista la relazione illustrativa predisposta dalla struttura commissariale sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali, che viene allegata alla presente ordinanza;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 agosto 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
Art. 1
Prestazioni di lavoro straordinario
del personale non dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, e’ riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.
Modalita’ di prestazione di lavoro straordinario
1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale e’ autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e’ effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e’ autorizzato dal direttore di ciascun ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e’ effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti uffici, a valere sulle contabilita’ speciali intestate ai rispettivi Vice Commissari, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime di spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilita’, le necessarie risorse finanziarie.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 8 settembre 2017
Il Commissario: Errani
Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1831
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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