Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” (Ordinanza n. 40)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 8 settembre 2017
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  non dirigenziale  delle  pubbliche  amministrazioni  operante  presso  la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per  la ricostruzione, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  50,  comma  7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 40)
 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)

 

 

  Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante «l’estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante «l’ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del  2017»,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;
    l’art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario straordinario  disciplina  l’articolazione  interna  della  struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita’ organizzative,  con propri  atti  in  relazione  alle  specificita’   funzionali   e   di competenza;
    l’art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che,  ferma  restando  la dotazione di personale gia’ prevista  dall’art.  2  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  del Commissario straordinario puo’ avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di  personale,  destinate  a operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui all’art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  raccordo  con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;
    l’art. 50, comma 3, lettera a), il quale  prevede,  fra  l’altro, che le duecentoventicinque unita’ di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento  unita’  tra  il  personale delle amministrazioni pubbliche di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    l’art. 50, comma 7, lettera a), il quale  prevede,  fra  l’altro, che, con uno o  piu’  provvedimenti  del  Commissario  straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2, comma  2,  nei  limiti  delle  risorse disponibili,  al   personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche amministrazioni di  cui  all’art.  3,  direttamente  impegnato  nelle attivita’  di  cui  all’art.   1,   puo’   essere   riconosciuta   la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in  materia  di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
    l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che  le  disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’art. 3;
  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l’istituzione dell’ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016 n. 189»;
  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28 novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e l’assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura  centrale del commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio 2017,  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la  ripartizione   e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e  per  gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189»;
  Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale,  fra  l’altro,  sono  state   ripartite   fra   la   Struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione  le cento unita’ di personale di cui all’art. 50, comma  3,  lettera  a), del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a  seguito  di  avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;
  Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle previsioni contenute nell’ art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del  decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al  personale  non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017  e  2018, alle condizioni e nei limiti previsti  dalle  predette  disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
  Viste le comunicazioni  pervenute  dagli  uffici  speciali  per  la ricostruzione contenenti  la  stima  del  fabbisogno  di  prestazioni straordinarie, nonche’ le analoghe esigenze emerse nell’ambito  della Struttura commissariale centrale;
  Vista  la  relazione  illustrativa  predisposta   dalla   struttura commissariale sulla base  delle  informazioni  fornite  dagli  uffici speciali, che viene allegata alla presente ordinanza;
  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  28 agosto 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
 

 
Dispone:

Art. 1

Prestazioni di lavoro straordinario
del personale non dirigenziale

 
  1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge  n.  189  del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  e’  riconosciuta   la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario nella  misura  massima  di  40  ore  mensili,  oltre  a  quelle  gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017  e 2018.
 
Art. 2

Modalita’ di prestazione di lavoro straordinario

 
  1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale  centrale e’ autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base  delle  effettive  esigenze  organizzative  e  di  servizio.  La liquidazione dei relativi compensi e’  effettuata  sulla  base  delle prestazioni effettivamente svolte,  quali  attestate  dai  rispettivi dirigenti,  a  valere  sulla  contabilita’  speciale   intestata   al Commissario  straordinario,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte del  personale  in  servizio  presso  gli  uffici  speciali  per   la ricostruzione e’ autorizzato dal direttore di ciascun  ufficio  sulla base  delle  effettive  esigenze  organizzative  e  di  servizio.  La liquidazione dei relativi compensi e’  effettuata  sulla  base  delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori  dei predetti uffici, a valere sulle contabilita’  speciali  intestate  ai rispettivi Vice Commissari,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  4,  del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime  di spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilita’, le necessarie risorse finanziarie.
 
Art. 3

Disposizione finanziaria

 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla   presente   ordinanza,   stimati complessivamente in euro 750.000 per ciascuno degli esercizi  2017  e 2018, si provvede con le risorse assegnate al fondo di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

 
  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
    Roma, 8 settembre 2017
 
Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1831

 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.