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Ordinanza 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” (Ordinanza n. 38)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 8 settembre 2017
 

Approvazione del primo programma degli interventi  sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Ordinanza n. 38).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)

 

 

    Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante «l’estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante «l’ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Richiamato l’art. 1, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e s.m.i. e, in particolare:
    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il Commissario  straordinario  del  Governo  svolge   le   funzioni   di coordinamento degli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14  del medesimo decreto-legge;
    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
    c) l’art. 14, comma 1, lettere a) e c), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo,  per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per gli interventi sui beni del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore, tra  l’altro,  degli  immobili  demaniali  o  di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  e  degli  edifici privati  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  strutture   sanitarie   e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e  chiese,  che  a  tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
    d) l’art. 14, comma 2, lettera b), il quale prevede che, al  fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi  di  cui  al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali, articolato per le quattro  regioni  interessate,  che  quantifica  il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
    e) l’art. 14, comma 9, il quale prevede che, per  quanto  attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o  delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un protocollo di intesa tra il Commissario  straordinario,  il  Ministro dei  beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del   turismo   ed   il rappresentante  delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie   dei   beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita’, modalita’  e  termini per il recupero dei beni  danneggiati.  Il  protocollo  definisce  le modalita’  attraverso  cui  rendere   stabile   e   continuativa   la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di ricostruzione;
    f)  l’art.  15-bis  comma  6  lettera  b-bis)  il  quale  prevede l’apertura di specifica contabilita’ speciale da  parte  dell’ufficio del Soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del turismo;
    g) l’art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale  unica di committenza e’ individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e  che  i  rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica  di  committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;
    h) l’art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai  fini  dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’  organizzata  nell’affidamento  e  nell’esecuzione   dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, e’ istituita,  nell’ambito  del  Ministero  dell’interno,  una  apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all’uopo  a disposizione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
    i) l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al  fine  di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione  dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed integrazioni  all’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017»»;
  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;
  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno   2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa  S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
  Visto l’art. 1 comma 4 lettera b) del decreto 24 ottobre  2016  del Ministro dei beni e delle  attivita’  culturali  e  del  turismo  che affida le funzioni di  stazione  appaltante  per  gli  interventi  di ricostruzione post-sisma all’Ufficio del Soprintendente Speciale  per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
  Visto  il  Protocollo  di  intesa  del  21  dicembre  2016  tra  il Commissario straordinario, il Ministro dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, stipulato in attuazione dell’art. 14, comma 9, del  decreto-legge  n. 189 del 2016 e s.m.i.
  Visti i verbali del Gruppo di lavoro di cui art. 3  del  Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la  ricostruzione,  il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo  e  la Conferenza episcopale italiana, e, in particolare, il  verbale  n.  5 del 26 luglio 2017 nel quale sono indicati i seguenti criteri volti a definire il nuovo elenco delle chiese da  inserire  nel  primo  piano stralcio dei beni culturali: «1) rappresentativita’: in tale criterio sara’ tenuta in conto l’importanza sociale e di culto che  l’immobile ha nel contesto socio-economico e diocesano. Ad  esempio  sara’  data priorita’ a cattedrali, concattedrali, santuari, chiese matrici, sedi istituzionali,  …;  2)  rilevanza   culturale:   sia   in   termini architettonici che di patrimonio  culturale  in  essi  contenuto;  3) presenza di interventi di messa in sicurezza: verra’  data  priorita’ agli edifici su cui e’ gia’ stato effettuato un investimento pubblico con opere di messa  in  sicurezza  provvisionali;  cio’  al  fine  di ottimizzare in forma complessiva gli investimenti pubblici; 4) titolo di proprieta’: si terra’ conto se l’immobile su cui si interviene sia di proprieta’ pubblica,  di  enti  ecclesiastici,  istituti  di  vita consacrata;  5)  compartecipazione  alla  spesa:  si   terra’   conto dell’eventuale  intervento   finanziario   di   altri   (proprietari, donatori,  …).   Tale   contributo   potra’   riguardare   sia   il cofinanziamento dei lavori, sia un impegno formale  di  restauro  dei beni  culturali  mobili  presenti  nell’edificio  o   le   opere   di funzionalizzazione sino alla completa riapertura pubblica del bene»;
  Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano dei  beni culturali, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con  le quantificazioni dei danni subiti e il  finanziamento  alle  opere  di ricostruzione e riparazione e ripristino degli immobili  demaniali  o di  proprieta’  di  enti   ecclesiastici   civilmente   riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico  ai  sensi  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive  modificazioni,  e degli  edifici  privati  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei,  biblioteche  e  chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili  di  cui  all’art.  14, comma 1, lettera a) del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i., individuati dal Gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del Protocollo  di intesa  tra  il  Commissario  straordinario  del   Governo   per   la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo ed  il rappresentante delle Diocesi coinvolte;
  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  10 agosto 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;


 
Dispone:

Art. 1

Primo  piano  degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione   e
ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni  Abruzzo,
Lazio,  Marche  ed  Umbria   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 


  1. E’ approvato il primo piano degli interventi  di  ricostruzione, riparazione e ripristino  dei  beni  culturali  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,  cosi’  come indicati nell’allegato n. 1 alla presente ordinanza  che  costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, redatto  in  conformita’ ai criteri individuati dal  Gruppo  di  lavoro  costituito  ai  sensi dell’art. 3 del Protocollo di intesa del  21  dicembre  2016  tra  il Commissario straordinario, il Ministro dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte.
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di interventi  cui  al  comma  1,  nell’allegato  n.  1  alla   presente ordinanza, sono indicati, sulla base  delle  segnalazioni  effettuate dalla Consulta dei Vescovi di cui all’art. 2 del protocollo  d’intesa tra il  Commissario  straordinario  il  Ministro  dei  beni  e  delle attivita’  culturali  e  del  turismo  e  la  Conferenza   episcopale italiana, i territori interessati dagli interventi previsti,  con  la specificazione dell’ubicazione, della denominazione,  e  degli  oneri complessivi, comprensivi anche di  quelli  afferenti  l’attivita’  di progettazione,  delle  altre  spese  tecniche  e  delle   prestazioni specialistiche di cui all’art. 5 dell’ordinanza commissariale  n.  33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall’effettuazione  degli  interventi  in  ciascuna   delle   regioni interessate dagli eventi sismici.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi indicati nell’allegato n. 1 della presente ordinanza si provvede  con le risorse del Fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n.  189  del 2016.
  4. Gli oneri di cui al comma 3 sono  stimati  in  complessivi  euro 170.600.000,00, di cui euro 137.600.000,00 ripartiti tra  le  regioni secondo  le  percentuali  indicate  nell’allegato  1  della  presente ordinanza, ed ulteriori euro 33.000.000,00 per il finanziamento delle seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della  Chiesa di Santa Maria  Assunta),  sito  in  Amatrice  (Rieti);  2)  Castello Pallotta, sito in Caldarola (Macerata); 3) Cattedrale di Santa  Maria Assunta, sita in Teramo (Teramo); 4) Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia). L’intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia), di importo stimato complessivamente in euro 10.000.000,00  e’  finanziato  con  euro   6.000.000,00   provenienti dall’Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti  sulle  risorse di cui all’art. 3 del presente articolo.

 


Art. 2

Attivita’ di progettazione


 
  1. In ragione della necessita’  di  procedere  all’immediato  avvio dell’attivita’ di ricostruzione  e  di  riparazione  con  adeguamento sismico dei beni culturali di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del turismo, in qualita’ di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti  degli  interventi  inseriti  nell’allegato  n.  1  alla presente  ordinanza  da  sottoporre  all’approvazione  da  parte  del Commissario  straordinario  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 puo’ provvedere anche mediante il  conferimento  di appositi incarichi:
    a) per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;
    b) per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
  3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attivita’ di progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016  e’ determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli  4 e  5  dell’ordinanza  commissariale  n.  33  dell’11  luglio  2017  e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi inseriti nell’allegato 1 della  presente  ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016  in  favore  della  contabilita’ speciale intestata all’ufficio del  soprintendente  speciale  per  le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero  dei  beni  e delle  attivita’  culturali  e  del  turismo,  della  somma  di  euro 10.500.000,00.
  5. L’ufficio del soprintendente speciale per le  aree  colpite  dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo procede  alla  liquidazione  del  contributo, come  determinato  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  secondo  la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 3.
  6. Restano ferme le previsioni di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017  e  successive modifiche ed integrazioni.

 


Art. 3

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti


 
  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all’art. 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo,  per  la  loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti  esecutivi  relativi  agli  interventi  inseriti nell’allegato n. 1 della presente ordinanza.
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto-legge  n. 189 del 2016,  approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il decreto di concessione del contributo.
  3. Entro sette giorni dall’adozione del  provvedimento  di  cui  al precedente comma,  si  provvede  al  trasferimento  in  favore  della contabilita’  speciale,  intestata  all’ufficio  del   soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  delle somme corrispondenti pari al  50%  del  contributo  riconosciuto,  al netto delle somme gia’ corrisposte ai sensi del  precedente  art.  2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla  comunicazione  dell’ufficio del soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del turismo   relativa   all’avvenuta    stipulazione    del    contratto dell’appalto, si provvede al trasferimento dell’importo  residuo  del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo del presente comma.
  4. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla  centrale  unica  di  committenza  di  cui   all’art.   18   del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi  secondo  le  modalita’  e  nei  termini  previsti   dalla convenzione prevista dall’art. 18 del decreto-legge 189  del  2016  e s.m.i.
  5. Restano ferme le previsioni  dell’Accordo  per  l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   governo, l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e  l’Agenzia  nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.A.  – Invitalia in data 28 dicembre 2016
  6. Con cadenza trimestrale, all’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  del  Ministero  dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo provvede a  comunicare al Commissario straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a contributo  ai  sensi  del  precedente  comma  2,  gli  appalti  gia’ aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione,  nonche’  a  fornire l’aggiornamento  dello  stato   di   attuazione   degli   interventi, inserititi nell’allegato 1 alla presente ordinanza, per  i  territori di rispettiva competenza.

 

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie


 
  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 


Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia


 
  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
    Roma, 8 settembre 2017
 
Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1829

 

pdfAllegato
 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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