Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 37)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 8 settembre 2017
 

Approvazione del primo programma degli interventi  di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.(Ordinanza n. 37).

 


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 47)

 

 

 

  Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e s.m.i. e, in particolare:

  a) l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

  b) l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina  di  coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  c) l’art. 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale  prevede  che, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  e’ disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per  gli  interventi  sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  devono  prevedere  anche  opere  di  miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’ di  resistenza  delle  strutture,  nei  comuni  di  cui  all’art.  1, attraverso la  concessione  di  contributi  a  favore  degli  edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della  difesa  e degli immobili  demaniali  o  di  proprieta’  di  enti  ecclesiastici civilmente  riconosciuti,   formalmente   dichiarati   di   interesse storico-artistico ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e successive modificazioni, e degli immobili  di  proprieta’  pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

  d) l’art. 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al  comma 1, con provvedimenti adottati ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  si provvede a predisporre e approvare un piano  delle  opere  pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il finanziamento in base alla risorse disponibili;

  e) l’art. 15, comma 1, lettera a), il quale  prevede  che,  per  la riparazione,  il  ripristino   con   miglioramento   sismico   o   la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all’art. 14,  comma  1,  i soggetti  attuatori  degli  interventi   sono,   oltre   alle   altre amministrazioni ivi  indicate,  le  regioni,  attraverso  gli  uffici speciali  per  la  ricostruzione,  per  i  territori  di   rispettiva competenza;

  f) l’art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di committenza e’ individuata nell’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e  che  i  rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica  di  committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;

  g) l’art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1  che,  ai  fini  dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’  organizzata  nell’affidamento  e  nell’esecuzione   dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, e’ istituita,  nell’ambito  del  Ministero  dell’interno,  una  apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all’uopo  a disposizione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

  g) l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  che,  al  fine  di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile di destinazione abitativa»;

  Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed integrazioni  all’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante “Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229″, all’ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016″  ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  “Assegnazione  dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017″»;

  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;

disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  Missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27  luglio  2017 nel  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita’   di formulazione da parte dei presidenti delle regioni –  vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i  territori  interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed e’ stata individuato il riparto  delle  risorse  disponibili  tra  le regioni interessate;

  Vista la nota prot. n. 0203849 del 1°  agosto  2017,  pervenuta  in pari data a mezzo PEC, con cui il presidente della  Regione  Abruzzo, in qualita’ di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Abruzzo;

  Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in  data 2 agosto 2017 con numero di protocollo  CGRST  0017486,  con  cui  il presidente della Regione Lazio, in qualita’  di  Vicecommissario,  ha provveduto  ad  individuare  il  primo  stralcio   degli   interventi afferenti le opere pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della Regione Lazio;

  Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data  2  agosto  2017 con numero di protocollo CGRST 0017501, con cui il  presidente  della Regione Marche, in qualita’  di  Vicecommissario,  ha  provveduto  ad individuare il primo stralcio degli  interventi  afferenti  le  opere pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della  Regione   Marche, integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187;

  Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data  2  agosto  2017 con numero di protocollo CGRST 0017485, con cui il  presidente  della Regione Umbria, in qualita’  di  Vicecommissario,  ha  provveduto  ad individuare il primo stralcio degli  interventi  afferenti  le  opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Umbria;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nelle riunioni della cabina  di  coordinamento  del  3 agosto 2017 e del 10 agosto 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i., in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci decorso il termine di trenta giorni  per  l’esercizio  del  controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Primo programma degli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e

ripristino  delle  opere  pubbliche  nei  territori  delle  Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli  eventi  sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

  1.  E’  approvato  il   primo   programma   degli   interventi   di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016, cosi’ come indicate nell’Allegato n. 1 alla  presente  ordinanza  che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di interventi  cui  al  comma  1,  nell’Allegato  n.  1  alla   presente ordinanza, sono indicati, sulla base  delle  segnalazioni  effettuate dai  presidenti  delle  regioni      vicecommissari,   i   territori interessati  dagli  interventi  previsti,   con   la   specificazione dell’ubicazione, della denominazione, della  natura  e  tipologia  di intervento (riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione  o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati  al  conseguimento del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le  concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identita’ culturale del  bene stesso) e  degli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli afferenti l’attivita’ di progettazione, delle altre spese tecniche  e delle prestazioni specialistiche di  cui  all’art.  5  dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  derivanti  dall’effettuazione  degli   interventi   in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.

  3. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari  degli immobili non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l’impiego per altre finalita’ di  interesse  pubblico  e l’eventuale collocazione sul mercato.

  4.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi indicati nell’Allegato n. 1  della  presente  ordinanza,  stimati  in complessivi Euro 208.323.273,00 si provvede con le risorse del  Fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2

 

Attivita’ di progettazione

 

  1. In ragione della necessita’  di  procedere  all’immediato  avvio dell’attivita’ di ricostruzione  e  di  riparazione  con  adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all’art. 1,  le  regioni,  le province, le  unioni  di  comuni,  le  unioni  montane  ed  i  comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  attraverso  gli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione,  provvedono  all’elaborazione   dei   progetti   degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1  alla  presente  ordinanza  da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma  1,  gli  enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche ed Umbria,  attraverso  gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione possono  provvedere  anche  mediante  il  conferimento  di   appositi incarichi:

  a) per importi inferiori a quelli di cui all’art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita’  previste dall’art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di concorrenza;

  b) per importi superiori a quelli di cui all’art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

  3. L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attivita’ di progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016  e’ determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli  4 e  5  dell’ordinanza  commissariale  n.  33  dell’11  luglio  2017  e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi inseriti nell’Allegato 1 della  presente  ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016  in  favore  delle  contabilita’ speciali intestate ai  presidenti  delle  regioni    vicecommissari, della somma di Euro 10.500.000,00, cosi’ ripartita:

  per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

  per il 14%, in favore della Regione Lazio;

  per il 62%, in favore della Regione Marche;

  per il 14%, in favore della Regione Umbria.

  5. L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato  ai  sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla  contabilita’  della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei  limiti  di  seguito indicati:

  a) una  somma  pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

  b) il saldo,  entro  sette  giorni  dalla  ricezione  dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge n. 189 del 2016.

  6. La  stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all’Ufficio speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le risorse  trasferite,  ai   sensi   del   precedente   quinto   comma, trasmettendo, entro sette giorni  dall’effettuazione  del  pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

  7. Restano ferme le previsioni di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5 dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017  e  successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

 

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

 

  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in  vigore  della  presente ordinanza, i soggetti di  cui  all’art.  2,  comma  1,  provvedono  a presentare al Commissario straordinario  del  Governo,  per  la  loro approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti  esecutivi  relativi  agli  interventi  inseriti nell’Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto  sia elaborato dalle regioni, dalle  province,  dalle  unioni  di  comuni, dalle unioni montane o dai  comuni  proprietari  degli  immobili,  lo stesso  viene   presentato   presso   l’Ufficio   speciale   per   la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede,  entro trenta giorni dalla sua presentazione, a  verificare  la  completezza dello stesso, esprimendo altresi’  un  parere  sulla  sua  congruita’ economica.

  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto-legge  n. 189 del 2016,  approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il decreto  di  concessione   del   contributo.   Entro   sette   giorni dall’adozione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  si provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita’  speciale, intestata dal presidente di regione – vicecommissario, di  una  somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto  delle  somme  gia’ corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro  sette  giorni  dal ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente   di   regione   – vicecommissario  relativa  all’avvenuta  stipulazione  del  contratto dell’appalto, si provvede al trasferimento dell’importo  residuo  del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo del presente comma.

  3. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla  centrale  unica  di  committenza  di  cui   all’art.   18   del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi  secondo  le  modalita’  e  nei  termini  previsti   dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.

  4. Restano ferme le previsioni  dell’Accordo  per  l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   Governo, l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e  l’Agenzia  nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.A.  – Invitalia in data 28 dicembre 2016.

  5.  Con  cadenza   trimestrale,   i   presidenti   di   regione   – vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario  straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del precedente comma 2, gli appalti gia’ aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche’ a  fornire  l’aggiornamento  dello  stato  di attuazione degli interventi, inserititi nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 4

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 8 settembre 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti l’8 settembre 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1828

 

pdfAllegato

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Ordinanza 19 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 986).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

Leggi tutto »

Ordinanza 7 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 979).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 17 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

Leggi tutto »

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.