Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 7 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017.” (Ordinanza n. 20)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 7 aprile 2017 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 9  del  14  dicembre  2016  ed all’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017.  (Ordinanza  n.   20).

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017)
 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24  agosto  2016,  Vasco Errani

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regione  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre 2016;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017»;

  Vista l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari  ad  uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e  successivi  temporaneamente  inagibili»  e,  in  particolare, l’art. 1, commi 1 e 4, l’art. 2, commi 4, 5 e 6, l’art. 4,  comma  2, l’art. 5, comma 1, l’art. 6 e l’allegato alla medesima ordinanza;

  Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per  gli  interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi» e, in particolare, l’art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, l’art. 4, l’art. 5, comma 1, l’art. 6, commi 2 e 3, l’art. 7, comma 1 e  l’art. 9;

  Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30 ottobre 2016» e, in particolare, l’art. 1, commi 1, 2 e 3, l’art.  2, commi 1, 2 e 5, l’art. 3, comma, l’art. 4, comma 1, l’art.  5,  commi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, l’art. 8, commi 1, 2 e  5,  l’art. 9, commi 2 e 3;

  Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2,dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016» e, in particolare,  l’art. 7;

  Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la  disciplina della  «Organizzazione  della  struttura  centrale  del   commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, l’art. 2, commi 4 e 5, l’art. 3, comma 1, e l’art. 10, comma 6;

  Considerata la  necessita’  di  procedere  all’aggiornamento  della ordinanza n. 4 del 17 novembre  2016,  dell’ordinanza  n.  8  del  14 dicembre  2016,  dell’ordinanza  n.  9  del  14   dicembre   2016   e dell’ordinanza n. 15  del  27  gennaio  2017  in  considerazione:  a) dell’avvenuta costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 189  del  2016,  dell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del  decreto-legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al decreto-legge n. 189 del 2016;  c)  delle  ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  al decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito; d)  della  necessita’ di procedere ad  una  modifica  dell’organizzazione  della  struttura centrale del commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita’ e l’efficienza;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   regioni   – Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017  e  del 28 marzo 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e   successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

 

  1. All’art. 1  dell’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di  cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016,  convertito, con  modificazione,  dalla  legge   15   dicembre   2016,   n.   229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o  ad  attivita’ produttiva che risultano danneggiati a seguito degli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  con  danni  lievi  cosi’ come definiti dall’allegato 1 e  dichiarati  inagibili  dalle  schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17 maggio 2011, ovvero dichiarati  non  utilizzabili  sulla  base  delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile  n. 405 del 10 novembre 2016, a cui  ha  fatto  seguito  la  compilazione delle schede AeDES con le modalita’ previste dall’ordinanza n. 10 del 19  dicembre  2016,   come   modificata   dall’art.   7,   comma   8, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di  ordinanza  di inagibilita’ emessa dalla competente autorita’»;

    b) il quarto comma e’ integralmente sostituito dal seguente:  «La comunicazione di  cui  all’art.  2  puo’  essere  presentata  purche’ all’interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilita’ come specificato al comma 1, sia  presente  almeno  un’unita’  immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attivita’  produttiva.  Qualora,  per uno  stesso  edificio,  siano  state   emesse   piu’   ordinanze   di inagibilita’ relative a  diverse  unita’  immobiliari  con  esiti  di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del  progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede una rivalutazione dell’esito di agibilita’ con le  modalita’ stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile».

  2. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il quarto comma e’ integralmente sostituito dal seguente:  «La domanda di iscrizione all’Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  dove essere presentata esclusivamente  in  via  telematica  attraverso  la compilazione  dell’apposito  modulo  accessibile  all’indirizzo   web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario  straordinario  per la ricostruzione»;

    b) al quinto comma:

      la  disposizione  di  cui  alla  lettera  a)  e’  integralmente sostituita dalla seguente: «perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione  che  attesti  il nesso di causalita’  tra  i  danni  rilevati  e  gli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con espresso  riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione  di  non  utilizzabilita’ emessa per  l’edificio  in  questione  a  cui  ha  fatto  seguito  la compilazione  della  scheda   Aedes   con   le   modalita’   previste dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata  dall’art. 7, comma 8, dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»;

      la  disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  e’  integralmente sostituita dalla seguente: «dichiarazione  autocertificativa  con  la quale   il   richiedente   attesti   che    l’immobile    interessato dall’intervento non e’ totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato  da  ordini  di  demolizione,  anche   se   sospesi   con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito  di  altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

    c) il sesto  comma  e’  integralmente  sostituito  dal  seguente: «Qualora il richiedente, in relazione  ad  edifici  per  i  quali  la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito  indicato  come  E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma  4,  lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all’art.  1 della presente ordinanza, richiede una  rivalutazione  dell’esito  di agibilita’ con le modalita’ stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

  3. All’art. 4  dell’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «2.  La domanda di concessione del contributo di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i  lavori  eseguiti  sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 2, e’ presentata nei termini e con  le  modalita’  di  cui  all’art.  8,  comma  4,  del  medesimo decreto-legge n. 189, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 9  febbraio 2017, n. 8.»;

    b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «3. I termini  e  le modalita’ per la presentazione della domanda di contributo di cui  al comma 2 si applicano anche agli interventi  di  rafforzamento  locale per  i  quali  non  sia  preventivamente  intervenuto  l’inizio   dei lavori.».

  4. All’art. 5  dell’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, l’espressione «i Comuni» di cui al secondo periodo e’ sostituita dalla  seguente  «gli Uffici Speciali per la ricostruzione».

  5. L’art. 6 dell’ordinanza n. 4  del  17  novembre  2016  e’  cosi’ integralmente sostituito: «Per i  beni  immobili  tutelati  ai  sensi degli articoli 10, 12 e 13 e  seguenti  e  dalla  Parte  Seconda  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio  dei  lavori  e’ comunque subordinato al parere positivo rilasciato  dalla  Conferenza regionale istituita ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  come  modificato  dall’art.  6,  comma  1, lettera d) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8».

  6. L’allegato  1  all’ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  e’ integralmente sostituito dall’allegato «A» alla presente ordinanza.  

Art. 2

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo  comma,  il  termine  «rapporto»  e’  sostituito  dal termine «confronto»;

    b) al secondo comma, il primo periodo e’ integralmente sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il  costo dell’intervento comprende i costi sostenuti  per  le  indagini  e  le prove di  laboratorio  sui  materiali  che  compongono  la  struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento  e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione  dei  danni  e  di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle  strutture  e  sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice  civile, le spese tecniche e, nei  limiti  stabiliti  con  apposita  ordinanza commissariale, eventuali compensi dell’amministratore  di  condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»;

    c) al terzo comma, l’espressione «articolo 6, comma 7» di cui  al primo periodo e’ sostituita dalla seguente: «articolo 6, comma 5»;

    d) il quarto comma e’ integralmente sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato 1, i contributi  sono destinati  per  almeno  il  50%  alla  riparazione  dei   danni,   al rafforzamento locale, all’eventuale  pronto  intervento  e  messa  in sicurezza, anche se gia’ eseguiti e quietanzati e,  per  la  restante quota, alle opere di  finitura  strettamente  connesse  ed  a  quelle eventualmente destinate all’efficientamento energetico».  

 2.  L’art.  4  dell’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016   e’ integralmente sostituito dal seguente: «Le  pertinenze  esterne  sono ammesse a contributo nel limite  massimo  del  70%  della  superficie utile  dell’abitazione  o  dell’unita’   immobiliare   destinata   ad attivita’ produttiva e con lo  stesso  livello  operativo  attribuito all’edificio  che  contiene  l’abitazione  o   l’unita’   immobiliare destinata  ad  attivita’  produttiva.  Il  contributo   puo’   essere riconosciuto anche in presenza  di  piu’  pertinenze  esterne,  fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o  dell’unita’  immobiliare  destinata  ad  attivita’ produttiva».

  3. All’art. 5  dell’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e’  integralmente sostituito dal seguente  «Oltre  agli  interventi  di  riparazione  e rafforzamento locale necessari  per  il  ripristino  dell’agibilita’, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di  cui  alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo  convenzionale, gli interventi  che  producono  una  riduzione  della  vulnerabilita’ dell’intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate:

    a) per gli edifici in muratura:

      i. presenza di setti murati  portanti  in  laterizio  con  alta percentuale di foratura (> 55 % di vuoti);

      ii. mancanza completa di o inefficacia nelle connessioni e  nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o  tra  le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e  dei martelli;

      iii. presenza di spinte non contrastate in copertura  o  dovute ad archi o strutture voltate  o  di  murature  e/o  colonne  portanti insistenti in falso su solai o volte;

      iv. presenza di appoggi insufficienti per elementi di solaio  e di copertura;

      v. presenza  di  elementi  in  copertura  (comignoli,  torrini, sporti  di  gronda,  ecc.  …)  non  collegati  efficacemente   alle strutture portanti o di altri elementi  non  strutturali  vulnerabili quali parapetti, balconi e velette;

    b) per gli edifici in cemento armato:

      vi. evidenti e diffuse  vulnerabilita’  dei  tamponamenti  (per posizione e geometria) in termini  di  possibilita’  di  ribaltamento fuori piano;

      vii. sistematica presenza di tamponamenti  fuori  della  maglia strutturale;

    c) per gli edifici in struttura prefabbricata ed  acciaio,  oltre alle opere indicate per  gli  edifici  in  cemento  armato,  evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro,  di  collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura  con le travi su cui sono disposti.».

  4. All’art. 6 dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, il secondo, il terzo  ed  il  quarto  comma  sono  integralmente  sostituiti  dai seguenti: «2. La comunicazione di inizio lavori e  tutte  le  istanze inerenti e conseguenti  sono  inviate  all’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale   del    commissario    straordinario.    Nelle    more dell’istituzione della predetta  piattaforma  informatica  l’invio  a mezzo PEC delle comunicazioni  previste  dal  precedente  periodo  e’ effettuato   mediante   il   modulo   costituente   l’allegato    “C” dell’ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017.  L’Ufficio   speciale, utilizzando la procedura  informatica,  trasmette  immediatamente  al comune la comunicazione di  inizio  lavori  per  i  provvedimenti  di competenza. 3. Nel termine di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il  31  luglio  2017,  gli interessati  devono  presentare   agli   Uffici   speciali   per   la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del  31  luglio  2017,  possono altresi’ presentare domanda di contributo, con le medesime modalita’, anche i soggetti che non abbiano gia’ comunicato l’avvio dei  lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalita’ di cui al  presente comma determina l’inammissibilita’ della domanda  di  contributo.  4. L’Ufficio speciale  nei  sessanta  giorni  successivi  provvede  agli accertamenti  istruttori  di  cui  al  comma  2  dell’art.   12   del decreto-legge n. 189 del 2016 e determina il contributo  ammissibile, dandone  comunicazione  al  richiedente,  all’istituto   di   credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso  la  piattaforma informatica  istituita  dal  commissario   straordinario.   L’Ufficio provvede altresi’ a richiedere il Codice unico di progetto  (CUP)  di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3.  Ove  si  renda necessaria un’integrazione della domanda,  il  termine  previsto  dal presente comma e’ sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e,  in  ogni  caso,  per  un tempo non superiore a trenta giorni.».

  5. L’allegato 1  dell’ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  e’ integralmente sostituito dall’allegato «B» della presente ordinanza.

Art. 3

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’art. 1  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art.  5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  e dell’art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire,   attraverso   la   loro   temporanea   delocalizzazione, l’immediata ripresa dell’attivita’ produttiva di imprese industriali, artigianali,  commerciali,  di  servizi,   turistiche,   agricole   o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui  all’art.  1  del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  cosi’  come  modificato  dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonche’  nei  comuni di  cui  all’elenco  aggiuntivo   approvato   con   l’ordinanza   del commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283  del  3  dicembre  2016,  emessa  ai  sensi dell’art. 1 del citato decreto-legge n.  205  del  2016,  nonche’  la temporanea delocalizzazione di attivita’ economiche comunali  ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza»;    

  b)  al  secondo  comma  le  parole  «La  delocalizzazione   delle attivita’  economiche  in  essere  alla  data  degli  eventi  sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di  ordinanza  di sgombero totale a seguito di verifica di inagibilita’ tramite  schede AeDES o GL-AeDES» sono sostituite dalle seguenti «La delocalizzazione delle attivita’ economiche in essere alla data degli  eventi  sismici suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza  di inagibilita’ tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire»;

    c) il terzo comma e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati  a  norma  della presente ordinanza  sono  finalizzati  esclusivamente  ad  assicurare l’immediata ripresa  delle  attivita’  economiche  e  la  continuita’ produttiva per il tempo strettamente  necessario  alla  realizzazione dei lavori di riparazione  e  rafforzamento  locale,  ripristino  con miglioramento sismico o ricostruzione dell’edificio inagibile.».

  2. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera  a)  del  comma  2 dell’art. 1 e’ attuata tramite l’affitto di altro edificio  esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche  tipologiche  e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello  stesso  Comune  in area  ritenuta  idonea  ad  ospitare  l’attivita’   produttiva   come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In  mancanza di edifici aventi le  predette  caratteristiche,  ovvero  qualora  il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attivita’ nell’ambito del medesimo comune e’ eccessivamente onerosa in modo  da rendere  l’intervento  oggettivamente  antieconomico  rispetto   alle esigenze   di   continuita’   e   salvaguardia   dell’attivita’,   la delocalizzazione temporanea puo’ avvenire anche  in  edificio  idoneo ubicato in altro Comune, acquisito il parere  favorevole  del  comune sede dell’attivita’ economica  ed  eventualmente  di  quello  ove  la stessa si delocalizza. Agli effetti della  presente  ordinanza,  sono considerati equivalenti gli  edifici  aventi  eguale  dimensione  per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.»;

    b) il secondo comma e’ integralmente sostituito dal seguente: «2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera  b)  del  comma  2 dell’art. 1 e’ attuata tramite la realizzazione, ovvero  il  noleggio di  strutture  temporanee  direttamente   ad   opera   del   titolare dell’attivita’ economica interessata, di  una  struttura  provvisoria realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti all’insediamento  danneggiato,  della   quale   sia   dimostrata   la disponibilita’ con apposita perizia asseverata, anche in deroga  alle  disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  comunali.  In  caso   di documentata  impossibilita’  di   delocalizzazione   sul   lotto   di pertinenza, in area adiacente o in altra  area  nella  disponibilita’ del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione puo’  essere autorizzata in area ubicata in  altro  comune,  acquisito  il  parere favorevole del Comune sede dell’attivita’ economica e di  quello  ove la stessa si delocalizza»;

    c) il quinto comma e’ soppresso.

  3. All’art. 3  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e’  integralmente sostituito dal seguente: «1. Agli interventi di  delocalizzazione  di cui all’art. 1,  comma  2,  possono  procedere  i  soggetti  privati, persone fisiche o  giuridiche,  che  risultino  titolari  di  imprese industriali,  artigianali,  commerciali,  di   servizi,   turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi  titolo,  risultati  gravemente  danneggiati  o  distrutti. Limitatamente agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, lettere  a) e b), possono procedere gli  stessi  soggetti,  titolari  di  imprese industriali,  artigianali,  commerciali,  di   servizi,   turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’art. 1, con sede ubicata, a tale data, in  edifici  risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell’ordinanza  4  del  17  novembre 2016.».

  4. All’art. 4  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e’  integralmente sostituito dal seguente: «1. In tutte le ipotesi di cui  al  comma  2 dell’art.  1,  i  soggetti  legittimati  possono   provvedere   anche all’acquisto o al noleggio di macchinari ed  attrezzature  aventi  le stesse caratteristiche di quelle  distrutte  o  danneggiate  in  modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi,  presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di  quanto  previsto dal decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, da posizionare  all’interno  dell’edificio  ove  si  delocalizza l’attivita’,  necessarie  per  assicurare   il   mantenimento   della capacita’ produttiva.».

  5. All’art. 5  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, il primo periodo e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «La  richiesta  di  delocalizzazione  e’   presentata all’Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  entro  il  30 maggio 2017.»;

    b)  al  terzo  comma:  l’espressione  «inagibilita’  totale»   e’ sostituita dall’espressione  «inagibilita’»;  l’espressione  «perizia giurata» e’ sostituita dalla seguente «perizia asseverata»;

    c) alla  lettera  a)  del  quarto  comma,  l’espressione  «eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016» e’ sostituita dalla seguente «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

    d) alla lettera b) del quinto comma, dopo  la  parola  «edificio» sono inserite le seguenti «, ove si delocalizza l’attivita’,»;

    e) al settimo comma: l’espressione «I fornitori e le imprese»  e’ sostituita dalla seguente «Le imprese»;

    f) l’ottavo comma e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «La domanda di iscrizione all’Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  dove essere presentata esclusivamente  in  via  telematica  attraverso  la compilazione  dell’apposito  modulo  accessibile  all’indirizzo   web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario  straordinario  per la ricostruzione”;

    g) al nono comma, dopo il primo periodo e’ inserito il  seguente: «Limitatamente  alla  stima  dei  danni  subiti   dai   beni   mobili strumentali e dalle scorte, l’incarico puo’ essere conferito anche  a professionisti non tenuti all’iscrizione in tale elenco»;

    h) al  dodicesimo  comma,  l’espressione  «strumenti  urbanistici richiesti» di cui al  primo  periodo  e’  sostituita  dalla  seguente «strumenti urbanistici»;

    i) al tredicesimo comma, al secondo periodo,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: l’espressione «Nelle ipotesi di cui  all’art. 2, comma 2» e’  sostituita  dalla  seguente  «Nelle  ipotesi  di  cui all’art. 1, comma 2, lettera b)»; l’espressione «lotto di  pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.» e’ sostituita dalla seguente «lotto  di pertinenza, nelle aree adiacenti, o in altre aree di cui all’art.  2, comma 2, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo  provvedimento autorizzativo.»;

    j)  dopo  il  quattordicesimo  comma  e’  inserito  il  seguente: «14-bis.   L’erogazione   del   saldo   del    contributo    relativo all’intervento di riparazione e rafforzamento locale,  di  ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio immobile o dell’unita’   immobiliare   preesistente,   finanziato    ai    sensi dell’ordinanza commissariale n. 13  del  2016,  e’  subordinato  alla rimozione  della  struttura  temporanea  realizzata  ai  sensi  della presente ordinanza»;

    k) al quindicesimo comma, al terzo periodo, l’espressione  «AeDES con esito B» e’ sostituito dalla seguente «AeDES con esito B/C».  

  6. All’art. 8  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e’ integralmente sostituito dal seguente:  «Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’art.  2,  comma  1,  il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata  della  locazione fino al ripristino o  ricostruzione  dell’edificio  preesistente,  e’ pari  al  canone  medio  di  locazione  nel  Comune  ove  e’  ubicato l’immobile danneggiato, indicato  nella  perizia  asseverata  di  cui all’art. 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni  di  mercato, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi  eventualmente necessari per dotare l’immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell’attivita’ economica o produttiva,  determinato  sulla base del computo metrico  estimativo  delle  opere  eseguite  redatto utilizzando  il  prezzario   unico   interregionale   approvato   dal commissario straordinario, nel limite massimo  di  100  €/mq  per  la superficie equivalente di cui all’art. 2, comma  1.  Sono  rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita  al  successivo  comma 5.»;

    b) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis.  In alternativa al rimborso mensile di cui al  comma  1  il  beneficiario puo’ optare per un contributo una tantum, che viene versato in  unica soluzione,  pari  all’importo  derivante  dal   costo   dell’edificio gravemente danneggiato  o  distrutto,  come  indicato  nella  perizia asseverata. Le spese tecniche nella misura  stabilita  al  successivo comma 5 sono rimborsate anche nell’ipotesi in  cui  si  benefici  del contributo una tantum.»;

    c) il secondo comma e’  integralmente  sostituito  dal  seguente: «Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’art. 2, commi 2  e 4,  il  rimborso  massimo  ammissibile  per  la  realizzazione  della struttura  temporanea  sul  lotto  di   pertinenza   o   nelle   aree immediatamente  adiacenti  ovvero  nelle  aree  attrezzate  poste   a disposizione dalla regione e’ pari al  minor  importo  tra  il  costo dell’intervento quale ricavabile dal computo  metrico  estimativo  di cui all’art. 5, comma 54, lettera b) a cui vanno  aggiunte  le  spese tecniche  come  stabilito  al  successivo  comma  5,  ed   il   costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella  dell’edificio  danneggiato  o  distrutto,  come indicata nella perizia asseverata»;

    d) al comma 5: l’espressione «opere eseguite» e’ sostituita dalla seguente «intervento».

  7. All’art. 9  dell’ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2: l’espressione «Il rimborso» di cui al comma  2  e’ sostituita la seguente «Il rimborso per le  delocalizzazioni  di  cui all’art. 2, commi 2  e  4,»;  l’espressione  «articolo  5,  comma  4, lettera g)» e’  sostituita  dalla  seguente  «articolo  5,  comma  5, lettera g)»;

    b) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Il  rimborso per le delocalizzazioni di cui all’art. 2, comma  1  e’  erogato  dal Presidente della regione – Vice Commissario a valere sui fondi  della gestione speciale di cui all’art. 4, comma  4  del  decreto-legge  n. 189/2016».

Art. 4

 

 

Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017

 

  1. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al quarto comma: l’espressione «Il  trattamento  economico  di tali  ultimi  soggetti  e’  stabilito  con   decreto   del   Ministro dell’economia  e  delle   finanze   su   proposta   del   commissario straordinario, nel limite  massimo  di  quarantottomila  euro  annui, comprese le spese» di cui  all’ultimo  periodo  e’  sostituita  dalla seguente  «Il  trattamento  economico  di  tali  ultimi  soggetti  e’ stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese»;

    b) il quinto comma  e’  integralmente  sostituito  dal  seguente: «Sono uffici di staff:  a)  la  segreteria  tecnica  del  commissario straordinario;  b)  l’ufficio  per  le  relazioni  istituzionali;  c) l’ufficio  del  Consigliere  giuridico;  d)  l’ufficio   stampa;   e) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi».

  2. All’art. 3  dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e’  integralmente sostituito dal seguente: «La segreteria tecnica, in conformita’  alle direttive del  commissario,  assicura  il  supporto  tecnico  per  le attivita’ della struttura commissariale e per le determinazioni  alla base dei provvedimenti  commissariali,  nonche’,  in  relazione  alla natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli  altri  uffici  di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni,  sia  nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da  perseguire,  sia in  quella  della  predisposizione  delle  ordinanze  e  degli  altri provvedimenti del commissario e della loro successiva attuazione».

  3. Dopo l’art. 3 dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  e’ inserito il seguente: «3-bis. Ufficio per le relazioni istituzionali.

    1. L’Ufficio per le relazioni istituzionali:

      a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario straordinario e  l’attivita’  degli  Uffici  della  struttura,  anche tramite l’acquisizione di specifici pareri formali  dell’Ufficio  del Consigliere giuridico;

      b)  assicura  il  supporto  al  commissario  straordinario  nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura  generale  dello Stato  e  con  ogni  altro  organo  costituzionale   e   di   rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione  dei  provvedimenti commissariali  sia  per  lo  studio   di   tutte   le   problematiche tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;

      c)  cura  i  rapporti   del   commissario   straordinario   con l’Autorita’ nazionale anticorruzione e con la Struttura  di  missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata di cui all’art. 30 del decreto-legge;

      d)   verifica   l’applicabilita’   delle   norme,   esamina   i provvedimenti sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri  e  quelli  di iniziativa parlamentare;

      e) cura l’attivita’ di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario;

      f)  cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di  sindacato ispettivo riguardanti l’attivita’ del commissario  straordinario  del Governo ed il seguito dato agli stessi;

      g)  sovraintende  al  contenzioso  relativo   agli   atti   del Commissario straordinario.

    2. All’ufficio sono assegnati:

      a) tre esperti di cui all’art. 2,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016,  di  cui  uno  con funzioni di titolare dell’ufficio;

      b) due unita’ amministrative, di cui al medesimo art.  2  comma 3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del  Consiglio  dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli  esperti di cui alla precedente lettera a), nonche’ di cura degli  adempimenti relativi al  funzionamento  della  cabina  di  coordinamento  di  cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge e della Conferenza  permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge;

    3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,  l’Ufficio per  le  relazioni  istituzionali  e’   allocato   presso   la   sede istituzionale  della  struttura  commissariale  e  si  avvale   della segreteria  dell’Ufficio  del  Consigliere  giuridico  prevista   dal successivo art. 4, comma 4.».

  4.  L’art.  4  dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio   2017   e’ integralmente sostituito dal seguente:

    «1. L’Ufficio del Consigliere giuridico:

      a)   cura,   salvo   diversa   indicazione   del    commissario straordinario,  l’attivita’  di  redazione  delle  ordinanze  di  cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge e  degli  altri  provvedimenti commissariali,  previ  gli  opportuni  raccordi  con  la   segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi  della  regolazione,  la qualita’   del   linguaggio   normativo,    l’applicabilita’    delle disposizioni introdotte, l’analisi dell’impatto e della  fattibilita’ della  regolamentazione,  lo   snellimento   e   la   semplificazione normativa;

      b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze  e  dei provvedimenti di cui  alla  precedente  lettera  a),  coadiuvando  il commissario  straordinario  e  il  servizio  help  desk  di  cui   al successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a   quesiti   indirizzate   agli   altri   uffici   della   struttura commissariale,   alle   amministrazioni   e   agli   altri   soggetti interessati;

      c)  assicura  il  supporto  al  commissario  straordinario  nel coordinamento della propria attivita’ con  la  Segreteria  tecnica  e l’Ufficio per le relazioni istituzionali.

    2. Oltre al Consigliere giuridico,  che  lo  dirige,  all’ufficio sono assegnati:

      a) due esperti di cui all’art. 2,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016,  di  cui  uno  con funzioni di titolare dell’ufficio;

      b) un’unita’ amministrativa, di cui al medesimo art. 2 comma 3, appartenente alla categoria A  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri o equiparate, col compito di collaborazione con gli  esperti di cui alla precedente lettera a), nonche’ di cura degli  adempimenti relativi al funzionamento del  comitato  tecnico-scientifico  di  cui all’art. 50, comma 5, del  decreto-legge,  e  di  ogni  altro  organo collegiale previsto dal decreto-legge o da ordinanze commissariali.

    3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell’art. 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei Comuni dove ha sede la struttura medesima, e’ riconosciuto il  rimborso  delle  spese  di trasporto  dal  luogo  di  residenza  alla  sede  istituzionale   e/o operativa nonche’ di vitto  e  alloggio  effettivamente  sostenute  e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione  per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto e’ in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio.

    4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  1,  l’Ufficio del Consigliere giuridico e’ allocato presso  la  sede  istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria  segreteria.

Alla segreteria sono assegnate unita’ di personale di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre 2016, nel limite di tre unita’  appartenenti  alla  categoria  B  del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate».

    5. All’art. 10, sesto comma, dell’ordinanza n. 15 del 27  gennaio 2017  sono  apportate  le   seguenti   modificazioni:   l’espressione «funzionario  delegato»  e’  sostituita  dalla  seguente   «sostituto funzionario delegato».

Art. 5

 

 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  3. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 si applicano a tutti gli interventi, disciplinati dall’ordinanza commissariale n.  4 del 17 novembre 2016 o  dall’ordinanza  commissariale  n.  8  del  14 dicembre  2016  ovvero  dall’ordinanza  commissariale  n.  9  del  14 dicembre 2016, in relazione ai quali, alla data di entrata in  vigore della presente  ordinanza,  non  sia  stato  ancora  riconosciuto  il contributo.

    Roma, 7 aprile 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 762

 

Allegato A

 

Allegato 1

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE   PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE

Danno lieve per edifici in muratura

    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici dichiarati inagibili secondo  la  procedura  AeDES,  che  non  supera nessuna delle condizioni di seguito definite:

      lesioni passanti, concentrate o diffuse,  di  ampiezza  fino  a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano,  interessino fino al 30%  della  superficie  totale  prospettica  delle  strutture portanti verticali del piano medesimo;

      evidenza di schiacciamenti che interessino  fino  al  5%  delle murature portanti conteggiate come  numero  di  elementi  interessati dallo schiacciamento rispetto al numero  di  elementi  resistenti  al singolo piano;

      presenza di crolli significativi nelle strutture portanti,  nei solai o nelle scale, anche parziali;

      distacchi   ben   definiti   fra   strutture    verticali    ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;

      pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la  cui  entita’ dello spostamento residuo, valutata  come  deformazione  del  singolo piano (drift), fino  a  0,005  h  (dove  h  e’  l’altezza  del  piano interessato dal fuori piombo);

      crollo di elementi di chiusura (tamponamenti),  interposti  fra colonne  in  muratura  portanti,  per  un’estensione  in   superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

      perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno  stesso  livello, purche’ connessa con una delle condizioni di cui sopra.

Danno lieve per edifici in cemento armato

    Si intende per  danno  lieve  il  danno  conseguente  alla  crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli  edifici dichiarati  inagibili,  che  non  supera  le  condizioni  di  seguito definite:

      lesioni passanti nelle tamponature o  nei  tramezzi  principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore  a  mm. 0,5 e fino a 2 mm., che interessano, ad un solo piano, un  numero  di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;

      presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli  di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;

      perdita totale di efficacia, per danneggiamento o  per  crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno  stesso  livello, purche’ connessa con una delle condizioni di cui sopra,  prescindendo dalla entita’ fisica del danno;

      lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm  e  fino ad 1 mm, per non piu’ di due travi interessate;

      lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e  fino ad 1 mm., per non piu’ di due pilastri interessati;

      evidenti lesioni per schiacciamento del non  piu’  del  5%  dei pilastri;

      lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza  ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

Danno lieve per edifici a struttura mista

    Si  intende  per  danno  lieve  quello  sopra  descritto  per  la tipologia costruttiva  prevalente  in  relazione  alla  capacita’  di resistere alle azioni sismiche.

    Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per  tipologie costruttive  diverse  dalla  muratura  e  dal  cemento   armato,   il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri  simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione   prevalentemente produttiva

    Per edifici  a  prevalente  destinazione  ad  uffici,  commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende  agrituristiche o residenze pertinenziali delle attivita’ produttive  inserite  nello stesso edificio, realizzati con struttura portante  in  muratura,  in cemento armato tradizionale o mista, il danno  lieve  e’  individuato sulla base delle  stesse  condizioni  stabilite  per  gli  edifici  a prevalente destinazione residenziale.

    Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero  animali  od attrezzature.

    Per edifici a prevalente destinazione  commerciale,  industriale, artigianale,  residenze  pertinenziali  delle  attivita’   produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si  intende  il  danno diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici  verticali

e/o  orizzontali,  senza  crolli,  o  concentrato   sulle   strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli  elementi  di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o  in  sommita’, che richiedono, per il recupero della funzionalita’ dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale.

 

Allegato B

 

Allegato I

 

 

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE

DEI CONTRIBUTI

 

1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali

    Il costo ammissibile a contributo, per edifici a  destinazione  e tipologia prevalentemente residenziale, e’  pari  al  minore  importo tra:

      il  costo  dell’intervento,  cosi’  come  risulta  dal  computo metrico-estimativo  redatto  sulla  base   dell’elenco   dei   prezzi appositamente approvato dal commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si fara’ riferimento a  specifica  analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,  al  lordo  delle  spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile

    e

      il  costo  convenzionale  ottenuto   moltiplicando   il   costo parametrico di 400 euro/mq, piu’ IVA  se  non  recuperabile,  per  la superficie complessiva  dell’unita’  immobiliare  fino  a  130  metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e  fino  a  mq  220  il costo parametrico  si  riduce  a  330  euro/mq  e  per  le  superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce  a  300 euro/mq. Nel caso di unita’ immobiliari a destinazione produttiva  il costo parametrico e’ pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.

    I costi  parametrici  sono  incrementati  nelle  ipotesi  di  cui all’art. 3 della presente ordinanza.

2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche  tipologiche   riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc.)

    Il costo ammissibile e’ determinato come per gli edifici  di  cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti  ed  applicando gli incrementi di cui all’art. 3 dell’ordinanza.

3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva

    Il costo ammissibile a  contributo  per  edifici  a  destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale)  e’ pari al minore  importo  tra  il  costo  dell’intervento  cosi’  come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’elenco dei prezzi appositamente approvato dal commissario,  fatte  salve  le voci di spesa non previste, per  le  quali  si  fara’  riferimento  a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA  se  non  recuperabile  ed  il  costo convenzionale ottenuto moltiplicando  il  costo  parametrico  di  100 euro/mq piu’ IVA se non recuperabile, per la  superficie  complessiva dell’unita’ immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq  2000  il  costo  parametrico  si  riduce  ad  80 euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 70 euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a  60  euro/mq per le superfici eccedenti i mq. 5000.

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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