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Ordinanza 7 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 19)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 7 aprile 2017 

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 19).

 

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017)

 

 

  Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016:

 

    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

  l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione degli immobili privati di cui al  Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo decreto,  sovraintendendo  all’attivita’  dei  Vice   Commissari   di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli stessi;

  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  l’art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede  che  ai  fini  del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei  territori  interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

  l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per  la ricostruzione, fra l’altro,  curano  l’istruttoria  per  il  rilascio delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

  l’art. 5, comma 1, lettera a), n.  2),  il  quale  prevede  che  il Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e attivita’ produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni gravi;

  l’art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il  Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel  decreto  stesso, provvede  all’erogazione  dei  contributi,  sulla  base   dei   danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione  degli  immobili   ad   uso   abitativo   distrutti   o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

  l’art. 6, comma 1, il quale stabilisce l’entita’ dei contributi che possono essere previsti per gli  interventi  di  ricostruzione  o  di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi sismica;

  l’art.  6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che   il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i  Vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi allegati alle domande di contributo;

  l’art.  12,  comma  6,  il  quale  prevede  fra  l’altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi;

  l’art.  13,  il  quale  demanda  ad  appositi   provvedimenti   del Commissario straordinario la definizione delle modalita’ e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori  danni  causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  agli immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge gia’ danneggiati da precedenti eventi sismici;

  l’art. 30, comma 6, il quale prevede per  gli  operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione l’obbligo  di  iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita presso il Ministero dell’interno a norma del  comma  1  del  medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

  l’art. 34, comma 7, il quale prevede che,  per  gli  interventi  di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell’art. 2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, con  la  quale  e’  stata  dettata  la  disciplina  di dettaglio per l’avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare l’art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e modalita’ di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti interventi;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi parametrici per l’erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

  Vista l’ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e’ stato approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189 del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

  Vista l’ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e’ stato approvato il Protocollo  d’intesa  sottoscritto  fra  il  Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’art. 34  del  decreto-legge  n.  189  del 2016;

  Considerato che, una volta adottate le  prime  misure  urgenti  per l’immediata attivazione  delle  misure  suindicate,  occorre  dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei  contributi  per  gli interventi di ricostruzione e ripristino  con  miglioramento  sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati  dagli  eventi sismici;

  Ritenuto che a tanto puo’ provvedersi con  ordinanza  commissariale nell’esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1, lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di disposizioni volte a indirizzare sia  l’attivita’  dei  soggetti  che intendono avviare gli interventi suindicati  e  chiedere  i  relativi contributi,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici  speciali   per   la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge;

  Rilevato che e’ in via di istituzione  la  piattaforma  informatica che, ai sensi del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  dovra’  essere impiegata per  il  deposito  delle  domande  di  contributo  e  della relativa documentazione, nonche’ per l’istruttoria e  l’adozione  dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei  Vice Commissari, e che, fino all’entrata a regime della detta piattaforma, la modalita’ informatica da seguire per le  attivita’  suindicate  e’ l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nelle  cabine  di coordinamento del 16 marzo 2017 e del 28 marzo 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei Conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n.  229  (d’ora  innanzi   «decreto-legge»),   sono   finalizzate   a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione  degli  edifici  ad   uso   prevalentemente   abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge.

  2. Le Regioni e i Comuni possono, d’intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosita’ sismica e  idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati  fino  alla approvazione  della  perimetrazione  delle  aree  soggette  a   piano attuativo  ai  sensi   dell’art.   5,   comma   1,   lettera   e),del decreto-legge, per le quali  saranno  adottate  specifiche  norme  di intervento.

  3. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i  titolari  di  diritti reali  di  garanzia  che  si  sostituiscano  ai   proprietari   delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte,  comprese  in  edifici dichiarati inagibili  con  ordinanza  sindacale,  utilizzate  per  le finalita’ di cui all’art. 6, comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del decreto-legge.

  4. Limitatamente ai casi di cui all’art. 6, comma  2,  lettera  c), del  decreto-legge,  possono  beneficiare  del  contributo  anche   i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini  del  presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini  fino  al  primo grado ed il coniuge e le persone legate  da  rapporti  giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

  5. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente ordinanza anche i titolari di attivita’ produttive ovvero i  soggetti di cui all’art.  6,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  che svolgevano, alla data del sisma, l’attivita’  in  unita’  immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1  e  2.  In  tal caso i  requisiti  di  ammissibilita’  al  contributo  sono  elencati nell’Allegato 1 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni  mobili  strumentali all’attivita’ produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalita’ stabilite dalla stessa ordinanza.

Art. 2

 

 

Tipologia degli interventi finanziabili

 

  1. I contributi di  cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere concessi per  il  ripristino  con  miglioramento  sismico  di  interi edifici gravemente danneggiati  o  per  la  ricostruzione  di  quelli distrutti,  aventi  destinazione  d’uso  abitativo  ed  eventualmente comprendenti  anche  unita’  immobiliari  a  destinazione  produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola,  uffici,  servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

  2. L’ordinanza di inagibilita’ e’ emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilita’ dell’edificio effettuata con schede  AeDES  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilita’  sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10  novembre  2016,  a  cui  ha  fatto  seguito  la compilazione  della  scheda  AeDES  ai   sensi   dell’ordinanza   del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

  3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilita’  emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano  subito  danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici  successivi alla compilazione della scheda medesima, o che  comunque  necessitino di rivalutazione dell’esito di  agibilita’,  i  soggetti  legittimati possono  chiedere  la  revisione  della  scheda,  allegando   perizia asseverata  attestante  la  diversa  natura  ed  entita’  dei   danni riportati  dall’immobile.  La  domanda  e’   presentata   all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente  il  quale, esperite le verifiche ritenute necessarie,  provvede  alla  eventuale modifica dell’esito di agibilita’.

  4. Nel caso di edifici interessati  da  ordinanze  di  inagibilita’ emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in  base  alla perizia asseverata dal tecnico incaricato,  risultino  aver  comunque subito danni gravi  come  definiti  dalla  Tabella  1  allegata  alla presente ordinanza, l’Ufficio speciale provvede alla  verifica  dello stato  di  danno   prima   dell’autorizzazione   alla   progettazione dell’intervento di miglioramento sismico.

  5. La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  che riguardino  edifici   comprendenti   piu’   unita’   immobiliari   di proprietari  diversi,  destinate  ad  abitazione   e   ad   attivita’ produttive, e’ affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all’amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto  o  all’amministratore  dell’eventuale  consorzio appositamente costituito.

  6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall’art. 6, comma  11,  del  decreto-legge.  Agli  effetti  di  tale disposizione, per valore dell’edificio si intende  quello  risultante dalla rendita catastale.

  7. Per gli interventi sulle  unita’  immobiliari  a  uso  abitativo ubicate all’interno di edifici a prevalente  destinazione  produttiva, resta   ferma   l’applicazione   dell’ordinanza    del    Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, come stabilito  dall’art.  1, comma 4, della medesima ordinanza.

Art. 3

 

 

Definizioni

 

  1.  Agli  effetti  della  presente  ordinanza,  ferme  restando  le definizioni di cui  all’art.  1,  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c), dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del  17  novembre 2016 e quelle di cui all’art.  1,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c) dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:

    a) per «edificio» (formato da  una  o  piu’  unita’  immobiliari) l’unita’ strutturale caratterizzata da continuita’ da cielo  a  terra per quanto riguarda il flusso dei carichi  verticali,  delimitata  da spazi aperti o da giunti strutturali  o  da  edifici  strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

  – fabbricati costruiti in epoche diverse;

  – fabbricati costruiti con materiali diversi;

  – fabbricati con solai posti a quota diversi;

  – fabbricati aderenti solo in minima parte;

    b) per «aggregato edilizio» si intende un insieme di  almeno  tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da  progressivi  accrescimenti edilizi,  che  possono  interagire  sotto  un’azione   sismica.   Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

    c)  per  interventi  «di  miglioramento   sismico»   quelli   che riguardano edifici appartenenti alla Classe d’uso II  e  classificati con «livello operativo» L1, L2 ed L3, come definito nella  Tabella  6 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al  §  8.4.2  delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  14  gennaio   2008   e finalizzati a raggiungere una capacita’  di  resistenza  alle  azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi  del  decreto  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di  interesse  culturale,  ai  sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22  gennaio  2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»),  fermo  restando l’obiettivo  del  conseguimento  della  massima  sicurezza  possibile compatibilmente   con   l’interesse   culturale   dell’edificio,   il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha  valore cogente, potendo per essi riferirsi alle  indicazioni  contenute  nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 («Valutazione  e  riduzione  del  rischio  sismico   del   patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le  costruzioni  di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»);

    d)  per  interventi  «di  ricostruzione»  quelli  che  riguardano edifici classificati con «livello operativo» L4, come definito  nella Tabella 6 dell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati  o,  nei  casi  di  effettiva necessita’, nella  demolizione  completa  e  nella  ricostruzione  di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell’adeguamento sismico ai  sensi  della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.

  2. Qualora il sito su cui e’ ubicato l’edificio ricada  tra  quelli di cui all’art. 21, comma 1, la ricostruzione puo’  avvenire  secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo.

  3.  Qualora   l’edificio   gravemente   danneggiato   o   distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme  vigenti  in materia igienico-sanitaria in modo da rendere  necessarie  misure  di adeguamento,  e  qualora  necessiti  di   rilevanti   interventi   di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno  da fonti tradizionali, per adeguarli  a  disposizioni  vincolanti  della vigente  legislazione   in   materia,   la   superficie   complessiva preesistente puo’ essere  aumentata  fino  al  10%fermo  restando  il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 4

 

 

Determinazione dei contributi

 

  1. Nei Comuni di cui all’art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  il contributo previsto per gli interventi indicati all’art. 2, comma  1, della presente ordinanza, concesso a favore dei  beneficiari  di  cui all’art.  6,  comma  2,  lettere  a),  b),  d)  ed  e)  dello  stesso decreto-legge,  e’  pari  al  100%  del   costo   ammissibile,   come determinato ai sensi dell’art. 6,  per  ciascuna  unita’  immobiliare destinata ad abitazione o ad attivita’ produttiva.

  2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all’art.  1,  comma  1,  del decreto-legge il contributo  previsto  per  gli  interventi  indicati all’art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore  dei beneficiari di cui all’art. 6, comma  2,  lettera  c),  dello  stesso decreto-legge, che dimostrino il nesso di causalita’  diretto  tra  i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, e’ pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del precedente  art. 4, per ciascuna  unita’  immobiliare  destinata  ad  abitazione.  Nei medesimi Comuni il contributo e’ altresi’  pari  al  100%  del  costo ammissibile qualora sia concesso a  favore  dei  beneficiari  di  cui all’art. 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate  dagli  strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi  dell’art.  2  del  d.m.  2 aprile 1968, n.  1444,  nei  borghi  tipici  per  motivi  ambientali, culturali, storici, architettonici, come  riconosciuti  da  strumenti regionali   o   provinciali   di   pianificazione   territoriale    o paesaggistica.

  3. Il contributo e’ concesso al netto dell’indennizzo  assicurativo ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto-legge.

Art. 5

 

 

Determinazione dei costi ammissibili a contributo

 

  1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, il contributo e’ determinato sulla  base  del  confronto  tra  il  costo dell’intervento  e  il  costo  convenzionale  individuato  secondo  i parametri indicati nelle  Tabelle  di  cui  all’Allegato  n.  1  alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2,  L3  od L4 attribuiti agli edifici interessati.

  2. Il costo dell’intervento di cui al comma  1  comprende  i  costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in  sicurezza, per  le  indagini  e  le  prove  di  laboratorio,  per  le  opere  di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle  relative  alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle  strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice  civile,  per gli impianti interni e comuni  e  per  le  opere  di  efficientamento energetico, nonche’ le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra  proprietari  costituiti  per  gestire interventi unitari, cosi’ come determinati al successivo art.  7.  Il costo dell’intervento puo’ includere, qualora comprese  nel  progetto esecutivo  e  previste  nel  contratto  di  appalto,  le  spese   per l’esecuzione,  da  parte  dell’impresa  affidataria,  di  lavori   in economia, ai sensi dell’art. 179 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non  danno  luogo  a  valutazioni  a  misura  e  non  possono  essere rappresentate da prezzi  in  elenco,  comunque  per  un  importo  non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

  3. Il costo dell’intervento comprende anche:

    a) nel caso di ripristino con  miglioramento  sismico,  le  opere necessarie per assicurare  l’adeguamento  delle  abitazioni  e  delle unita’ immobiliari destinate ad  attivita’  produttiva  alle  vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonche’ le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7dell’Allegato n. 1;

    b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle  opere  di demolizione  completa  dell’edificio,  anche  quelle  necessarie  per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente  lettera  a), nonche’ le spese per le  indagini  di  laboratorio  e  per  le  prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto  7.1  della  Tabella  7 dell’Allegato n. 1;

    c)  in  tutti  i  casi,  le  spese  eventualmente  sostenute  dal beneficiario nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  dei  servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle  utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.

  4. Il contributo e’ destinato per  almeno  il  45%  alle  opere  di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e  per la restante quota alle opere di finitura  interne  ed  esterne,  agli impianti interni e comuni ed  all’efficientamento  energetico,  fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli  articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  per  i quali la quota destinata alle strutture deve essere  almeno  pari  al 40%. Nel caso di demolizione  e  ricostruzione  la  quota  minima  di contributo destinata alla realizzazione delle strutture  e’  pari  al 25%.

  5. Le  opere  ammesse  a  contributo  riguardano  le  parti  comuni dell’edificio, le unita’ immobiliari che lo compongono e le  relative pertinenze  ricomprese  nell’edificio.  Sono   comunque   ammesse   a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di  ordinanza  di inagibilita’,  esterne   allo   stesso   edificio,   quali   cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali  all’abitazione o all’attivita’ produttiva, dei  titolari  delle  unita’  immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attivita’ produttiva, che  non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

  6. Non sono ammissibili a  contributo,  ancorche’  danneggiate,  le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili.

  7. Le  pertinenze  esterne  di  cui  al  comma  5  sono  ammesse  a contributo  nel  limite  massimo  del  70%  della  superficie   utile dell’abitazione o  dell’unita’  immobiliare  destinata  ad  attivita’ produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito  all’edificio che  contiene  l’abitazione  o  l’unita’  immobiliare  destinata   ad attivita’ produttiva. Il contributo puo’ essere riconosciuto anche in presenza di piu’ pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo  del  70%  della  superficie  utile   dell’abitazione   o dell’unita’ immobiliare destinata ad attivita’ produttiva.

  8. Ai fini della determinazione del costo dell’intervento, le opere di finitura interne alle unita’ immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio  delle  opere  tipiche dell’edilizia ordinaria comunemente  diffusa  nel  territorio,  e  le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie  al ripristino delle condizioni preesistenti  al  sisma,  per  restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario.  Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unita’ immobiliari  ed  alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario,  facendo riferimento  a  quelli  tipici  dell’edilizia  ordinaria  comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in  materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

  9. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che  si  rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei  lavori  purche’  presentate nel rispetto della presente  ordinanza,  motivate  dall’insorgere  di situazioni  imprevedibili  al  momento  della  progettazione   o   da prescrizioni    delle    amministrazioni    competenti    intervenute successivamente alla stessa ed approvate dall’Ufficio speciale. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono  ammesse  se compatibili con la vigente disciplina urbanistica.

  10. Nei casi di cui al comma 9, qualora  l’intervento  in  variante sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non  richieda l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio, ne’ modifichi il progetto delle strutture, la  rideterminazione  eventuale  del  contributo  da parte dell’Ufficio speciale potra’ avvenire con l’atto di  erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori.

  11.  Nel  pieno  rispetto  degli   strumenti   urbanistici,   della pianificazione di settore e della legislazione vigente,  gli  edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, che rientrano nei livelli operativi L1,L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 e che, a giudizio del Comune appositamente consultato  dall’Ufficio speciale, non  rivestono  alcun  valore  funzionale,  architettonico, storico e  paesaggistico  possono,  previa  acquisizione  del  titolo abilitativo, essere demoliti e  ricostruiti  anche  in  altro  sedime edificabile nello stesso comune.

  12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile  a  contributo e’ pari al minore importo  tra  il  costo  dell’intervento  di  nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al  livello  operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto  di  demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

  13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4  di  cui all’art. 6, fermo restando il rispetto degli  strumenti  urbanistici, della pianificazione di settore  e  della  legislazione  vigente,  la ricostruzione  puo’  avvenire,   previa   acquisizione   del   titolo abilitativo, anche in altro  sedime  edificabile  sito  nello  stesso Comune. In ogni caso, la superficie  complessiva  da  considerare  ai fini del costo convenzionale e’ calcolata con le modalita’ di cui  al comma 12.

Art. 6

 

 

Modalita’ di calcolo del contributo

 

  1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente  art. 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

      il  costo  dell’intervento,   al   lordo   dell’IVA   se   non recuperabile,  determinato  secondo  il  computo   metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto,  desunti  dal  Prezziario unico approvato con l’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  7 del 14 dicembre 2016, al  netto  dei  ribassi  ottenuti  mediante  la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto  conto delle voci  non  previste  valutate  attraverso  il  procedimento  di analisi specifica dei prezzi di cui all’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010  

e

    – il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unita’ immobiliare il costo parametrico di cui  alla Tabella 6 dell’Allegato n. 1, articolato per classi di  superficie  e riferito al «livello operativo» attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile.

  2. Il «livello operativo» dell’edificio e’ determinato  sulla  base della  combinazione  degli  «stati  di  danno»  e   dei   «gradi   di vulnerabilita’» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato n.  1.Nel caso di unita’ immobiliari destinate ad attivita’ produttiva  non  si applicano  le  riduzioni  del  costo  convenzionale  per  classi   di superficie, prevista dal comma 1.

  3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA  da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa  a  lavori  e  quota  relativa  ad  altre   spese   comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente  nel  costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi  attribuita  l’aliquota IVA di competenza.

  4. I costi parametrici  sono  incrementati,  per  tenere  conto  di particolari condizioni dell’intervento, nella misura  prevista  nella Tabella 7 dell’Allegato n. 1.

Art. 7

 

 

Disciplina delle spese tecniche

 

  1. Le  spese  tecniche,  al  netto  dell’IVA  se  detraibile,  sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo  previsto dalla presente ordinanza,  secondo  le  percentuali  stabilite  nelle intese  sottoscritte  dal  Commissario  straordinario  e  dalla  Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a  norma dell’art. 34 del decreto-legge, come modificato e integrato dall’art. 9 del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8.  Le  spese  tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle  perizie  giurate relative alle schede  Aedes  di  cui  all’ordinanza  del  Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche  a professionisti diversi dai progettisti.

  2. Le spese  tecniche  per  la  progettazione  e  per  le  indagini preliminari al  progetto  possono  essere  ammesse  a  contributo  ed erogate con il primo stato  di  avanzamento  lavori  (SAL  0),  nella misura massima del 80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse spese.  L’importo  rimanente,  destinato  a   compensare   le   altre prestazioni  professionali,  e’   proporzionalmente   ripartito   nei successivi SAL.

Art. 8

 

 

Disciplina  delle  spese  per  le   attivita’   professionali   degli

amministratori di condominio o dei consorzi

 

  1. Le spese per le  attivita’  professionali  di  competenza  degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente  costituiti tra  proprietari  per  gestire  interventi  unitari  sono  ammesse  a contributo limite del:

  a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 Euro;

  b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 Euro e  fino  a 500.000 Euro;

  c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000  Euro  e  fino  a 3.000.000 di Euro,

  d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 Euro.

Art. 9

 

 

Domanda di accesso ai contributi.

 

  1. Le domande di contributo per gli interventi di cui  all’art.  2, comma  1,  sono  presentate  dai  soggetti  legittimati  agli  Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017  mediante  la procedura  informatica  a  tal  fine  predisposta   dal   Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC.

  2. La domanda di contributo, resa nelle forme  della  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unita’ immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:

  a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;

  b. la superficie complessiva utile  destinata  alle  abitazioni  ed all’attivita’ produttiva nonche’ alle pertinenze interne ed a  quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;

  c. la destinazione d’uso;

  d. il numero e la  data  dell’ordinanza  comunale  di  inagibilita’ conseguente alla schede  AeDES,  ovvero  alla  dichiarazione  di  non utilizzabilita’ sulla base delle schede FAST a cui ha  fatto  seguito la compilazione della  scheda  AeDES,  ai  sensi  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

  e. il nominativo dei proprietari delle unita’ immobiliari  presenti nell’edificio;

  f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

  3. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

  a) i tecnici incaricati della progettazione,  della  direzione  dei lavori  e  del  coordinamento  della  sicurezza   e   gli   eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell’ordinanza n.  10 del 2016;

  b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo  conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco  tra  almeno tre ditte mediante procedura  concorrenziale  intesa  all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

  – risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge come integrato dall’art. 8 del decreto-legge n.  8  del 2017 e che, fermo restando quanto  previsto  dallo  stesso  articolo, abbiano altresi’ prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive modificazioni;

  – non abbiano commesso  violazioni  agli  obblighi  contributivi  e previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;

  – siano in possesso, per lavori di  importo  superiore  ai  150.000 euro, della qualificazione ai  sensi  dell’art.  84  del  Codice  dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    c)  l’istituto  di  credito  prescelto   per   l’erogazione   del contributo.

  4. Alla domanda di contributo  devono  essere  allegati,  ai  sensi delle disposizioni del decreto-legge:

  a) perizia asseverata dal tecnico incaricato  della  progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita’ tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento  alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilita’  emessa per l’edificio in questione con la scheda  FAST  ed  alla  successiva scheda  AeDES  redatta  ai  sensi  dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

  b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

      i. descrizione puntuale dei danni rilevati e  degli  interventi necessari  per  rimuovere  lo  stato  di   inagibilita’   certificato dall’ordinanza comunale;

      ii.  rappresentazione  degli  interventi  edilizi  da  eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria  a  conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma  della  vigente  legislazione, ivi compresa ogni  documentazione  attestante  lo  stato  dei  luoghi preesistente e la sua conformita’ agli strumenti urbanistici  e  alla normativa vigente;

      iii.  indicazione  degli  interventi  strutturali  da  eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione  richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14  gennaio 2008,  e  necessaria  ai   fini   del   deposito   o   dell’eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

      iv.  indicazione  degli  eventuali  interventi  di  adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi  carenze  presenti nell’edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui  alla precedente lettera a);

      v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego  di  fonti  energetiche  rinnovabili, di  riduzione  dei  consumi  da  fonti  tradizionali  in conformita’ alla vigente legislazione;

      vi. computo metrico  estimativo  dei  lavori  di  miglioramento sismico o di demolizione e  ricostruzione  nonche’  di  realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di  efficientamento  energetico,  redatto  sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall’Elenco  prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7  del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e l’indicazione separata dei  costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

      vii. documentazione attestante il rispetto  degli  obblighi  in materia di sicurezza e prevenzione di cui al  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81;

      viii. esauriente documentazione fotografica  dei  danni  subiti dall’edificio;

    c) dichiarazione autocertificativa con la  quale  il  richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non e’  totalmente abusivo e  che  lo  stesso  non  risulta  interessato  da  ordini  di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;

    d) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per l’individuazione  dell’impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito verbale dal quale  risultino  i  criteri  di  carattere  economico  e tecnico adottati e le modalita’ seguite per la scelta della  migliore offerta, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge;

    e)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l’impresa incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge;

    f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma  2, del decreto-legge e di non essere titolare,  amministratore  o  socio dell’impresa appaltatrice ne’ di avere rapporti di parentela  con  il titolare o con chi riveste cariche societarie;

    g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data  del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti  all’evento  sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

Art. 10

 

 

Titolo edilizio

 

  1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati  progettuali e dei documenti di cui all’art. 9, comma 4, lettera  b),  punto  ii), costituisce segnalazione certificata di inizio  attivita’  (SCIA)  ai sensi dell’art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.

  2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art.  9,  comma 4,  lettera  b),  punto  iii),  costituisce  deposito  del   progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai  sensi  della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

  3. L’Ufficio speciale che riceve la domanda a norma del comma 1  ne informa  il  Comune  territorialmente  competente  con  le  modalita’ informatiche di cui all’art. 9, comma 1, e verifica l’esistenza delle condizioni per  il  rilascio  del  titolo  edilizio  ai  sensi  dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge.

  4. Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e’ sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all’art. 16, comma 4,  del  decreto-legge  come  modificato  dall’art.  6  del decreto-legge n.  8  del  2017.  A  tal  fine,  il  Vice  Commissario competente provvede a convocare la  conferenza  entro  cinque  giorni dalla conclusione della verifica di conformita’ di cui al  successivo art. 9, comma 3.

  5. Il comune, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della  proposta dell’Ufficio  speciale  di  cui  al  successivo  art.  11,  comma  2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi di cui al comma 4, rilascia il titolo edilizio a norma dell’art.  12, comma 2, del decreto-legge.

  6. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di  cui  al  comma  3,  si accerti che l’immobile  oggetto  dell’intervento  e’  interessato  da abusi parziali o totali, ancorche’ per gli  stessi  non  siano  stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne  informa  il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il  soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere  la  sanatoria  ai  sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di  inutile decorso del predetto termine, il Comune  informa  l’Ufficio  speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilita’.

Art. 11

 

 

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

 

  1. Per le unita’ immobiliari ammesse a contributo non e’ consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al  momento  del  sisma prima di due anni dalla data di  completamento  degli  interventi  di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a  pena  di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli  interessi  legali.  Ai  soli   fini   dell’ammissibilita’   al contributo  e  limitatamente  agli  ambiti  che   la   pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio  urbanizzato,  non  e’ considerato mutamento  di  destinazione  d’uso  quello  tra  gli  usi produttivi elencati all’art. 2, comma 1, gia’ dichiarati  compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell’uso agricolo.

  2. Il proprietario che aliena l’unita’  immobiliare  per  la  quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza  prima  di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche  nel  caso di unita’ immobiliare locata a terzi, perde il diritto al  contributo ed e’ tenuto al rimborso  delle  somme  percepite,  maggiorate  degli interessi  legali.  Il  presente  comma  non   si   applica   qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o  affini  fino  al  quarto grado, del coniuge, di  presone  legate  da  rapporti  giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76,  o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.

  3. Qualora il proprietario dell’unita’ immobiliare danneggiata  sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo e’ trasferito agli eredi o  legatari  con  le  medesime condizioni e  nel  rispetto  degli  stessi  obblighi  previsti  dalla presente ordinanza.

  4. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli  eventi sismici, e’ riconosciuto a favore degli  eredi  e  dei  legatari  dei diritti  di  proprieta’  e  usufrutto  sull’immobile  il   contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi  di  ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici  classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn.  4  ed  8 del 2016 per gli interventi di riparazione con  rafforzamento  locale su edifici classificati con livello L0, purche’ dimostrino la propria qualita’ in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

  5. Possono chiedere il contributo  anche  i  nuclei  familiari  che abbiano acquisito la proprieta’ dell’immobile danneggiato  dal  sisma per effetto di aggiudicazione o  assegnazione  in  una  procedura  di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555  del  codice  di procedura civile, purche’ l’atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2693 del codice  civile  prima  della  data  degli eventi sismici. In tal caso  le  unita’  immobiliari  a  destinazione abitativa  sono  utilizzate  come  residenza  del  nucleo   familiare acquirente o destinate alla locazione  secondo  quanto  stabilito  in apposita convenzione col Comune ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  6.  Nei  casi  di  cui  all’art.  6,  comma  2,  lettera  b),   del decreto-legge  la   concessione   del   contributo   e’   subordinata all’assunzione   dell’impegno,    da    parte    del    proprietario, dell’usufruttuario o  del  titolare  del  diritto  di  garanzia  alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per  un  periodo  non  inferiore  a  due  anni,  del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli  eventi sismici.

  7. La dichiarazione di assunzione dell’impegno di cui al comma 6 e’ presentata  all’Ufficio  speciale  in  allegato   alla   domanda   di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro  tre  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori l’unita’ immobiliare deve essere ceduta in locazione o  comodato,  ai sensi dell’art. 6, comma 3,  del  decreto-legge,  ad  altro  soggetto individuato  tra  quelli  temporaneamente  privi  di  abitazione  per effetto  degli  eventi  sismici,  come   individuati   dallo   stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il  proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo  di  abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma,  lo stesso proprietario puo’ cedere  l’immobile  in  locazione  ad  altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col  Comune  ai sensi della legge n. 431/1998.

  8. Nei casi di  cui  al  comma  6,  il  proprietario  e’  esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario  qualora  quest’ultimo,  alla  data  del   sisma,   fosse destinatario di procedura di sfratto per  morosita’  ovvero  qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse  stato  convenuto  in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.

  9. Resta fermo, per le unita’ immobiliari  destinate  ad  attivita’ produttiva, quanto previsto dall’art. 19, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Art. 12

 

 

Concessione del contributo

 

  1. Entro venti  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  l’Ufficio speciale  procede  all’accertamento  della  sussistenza  in  capo  al richiedente dei requisiti per la fruizione  del  contributo  e  della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell’accertamento di cui al periodo precedente  ovvero di  incompletezza  della  domanda  o  della  documentazione  ad  essa allegata,  l’Ufficio  speciale  provvede  alla  notificazione   della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n. 241, assegnando all’istante un termine non superiore a  dieci  giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei  documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al  Vice  Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

  2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformita’ dell’intervento alla normativa  urbanistica,  richiede l’effettuazione dell’eventuale  controllo  a  campione  sul  progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalita’ di cui al comma 4 del precedente art. 10,  propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica  l’ammissibilita’ al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile  e provvede a richiedere contestualmente il  Codice  Unico  di  Progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il codice CIG dandone comunicazione  al  Vice  Commissario  mediante  la procedura informatica a tal fine predisposta.

  3. Il termine di cui al precedente comma 2 puo’ essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, qualora:

    a)  sia  necessaria   l’acquisizione   di   informazioni   o   di certificazioni relative a fatti, stati o qualita’  non  attestati  in documenti gia’ in possesso dell’Ufficio speciale o  non  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

    b)  l’Ufficio  ritenga  indispensabile   richiedere   chiarimenti all’istante, che  fornisce  gli  stessi  entro  trenta  giorni  dalla richiesta.

  4. Qualora l’interessato ometta  di  far  pervenire  i  chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del  precedente  comma  3,  la  domanda  di  contributo  si   intende rinunciata e lo stesso  Ufficio  trasmette  al  Vice  Commissario  la proposta di rigetto.

  5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della comunicazione  di  cui  al  comma  2,  emette  il  provvedimento   di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante  la  procedura  informatica.

Con la stessa modalita’ e’ comunicato  l’eventuale  provvedimento  di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle  ragioni del mancato accoglimento della stessa.

  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo’ in  ogni caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  Comune  non  ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’art.  12,  comma  2,  del decreto-legge.

Art. 13

 

 

Esecuzione dei lavori

 

  1.  I  lavori  di  ripristino  con  miglioramento  sismico   o   di ricostruzione devono essere ultimati entro  24  mesi  dalla  data  di concessione del contributo di cui all’art. 11, comma 5.

  2. A richiesta dei proprietari  interessati,  gli  Uffici  speciali possono autorizzare, per giustificati  motivi  e  sentito  il  Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non piu’  di sei mesi.

  3. Nel caso in cui  si  verifichi  la  sospensione  dei  lavori  in dipendenza di  provvedimenti  emanati  da  autorita’  competenti,  il periodo di  sospensione,  accertato  dall’Ufficio  speciale,  non  e’ calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.

  4. Ad ultimazione dei  lavori  il  soggetto  beneficiario  comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione  delle  opere  finanziate, allegando  apposita  certificazione.   L’Ufficio   speciale   dispone verifiche in loco per accertare quanto dichiarato  sulla  base  degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.

  5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui  ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone  la  revoca  del  contributo concesso  previa  diffida   ad   adempiere,   rivolta   al   soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In  caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la  restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Art. 14

 

 

Erogazione del contributo

 

  1. Il contributo e’ erogato dall’istituto di credito prescelto  dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori  ed  ai  professionisti che hanno curato  la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori,  il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei  tempi e nei modi di seguito indicati:

    a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori,  redatto con  riferimento  all’art.  194  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei  lavori  utilizzando  i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione  di  almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento  non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima  quota di contributo;

    b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori,  redatto con  riferimento  all’art.  194  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore  dei  lavori  utilizzando  i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione  di  almeno il  40%  dei  lavori  ammessi  e  della  dichiarazione   del   legale rappresentante   dell’impresa   esecutrice   attestante    l’avvenuto rispetto,   nei   confronti   dei   fornitori   e    delle    imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta  giorni dalla data di  erogazione  del  contributo  di  cui  alla  precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di erogazione della seconda quota di contributo;

    c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori,  redatto con  riferimento  all’art.  194  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore  dei  lavori  utilizzando  i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione  di  almeno il  70%  dei  lavori  ammessi  e  della  dichiarazione   del   legale rappresentante   dell’impresa   esecutrice   attestante    l’avvenuto rispetto,   nei   confronti   dei   fornitori   e    delle    imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta  giorni dalla data di  erogazione  del  contributo  di  cui  alla  precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di erogazione della terza quota di contributo;

    d) il restante 30% a saldo del contributo,  entro  trenta  giorni dalla presentazione  all’Ufficio  speciale  del  quadro  economico  a consuntivo  dei  lavori,  redatto  con  riferimento  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei  lavori utilizzando  i  prezzi  del  contratto  di   appalto,   che   attesti l’esecuzione di tutti i lavori  ammessi  a  contributo  e  di  quelli necessari  per  la  completa   agibilita’   dell’edificio   e   della dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’impresa   esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori  e  delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla  data  di erogazione del saldo.

  2. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui  alla  lettera  d)  del precedente comma 1, il direttore  dei  lavori  trasmette  all’Ufficio speciale la seguente documentazione:

    a)  dichiarazione  attestante  la  raggiunta   piena   agibilita’ dell’edificio nonche’ la sussistenza delle  condizioni  necessarie  a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la ripresa delle attivita’ produttive che ivi si svolgevano anche a  seguito  di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura  tecnica  competente,  nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

    b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico e di  ricostruzione,  come  previsto  dalle  Norme  tecniche   per   le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

    c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi  del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera,  di un quadro di raffronto tra le quantita’ di progetto  e  le  quantita’ finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori,  unitamente  alle  spese tecniche previste, e’ comparato con il  costo  convenzionale  di  cui all’art. 6, comma 1, per la determinazione finale del contributo  che va calcolato sul minore dei due importi;  

    d)  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  da documentarsi a  mezzo  fatture  che  debbono  essere  conservate  dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta  sia  superiore  al  contributo concesso dovranno essere emesse  distinte  fatture  per  gli  importi relativi al contributo erogato dall’Istituto  di  credito  e  per  le spese sostenute dal richiedente;

    e) documentazione fotografica comprovante le diverse  fasi  degli interventi eseguiti.

  3. Al richiedente  puo’  essere  riconosciuto,  a  sua  istanza  da formulare inderogabilmente  in  sede  di  domanda  di  ammissione  al contributo, un  anticipo  fino  al  20%  dell’importo  ammissibile  a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione  del provvedimento di  concessione  del  contributo,  inoltra  all’Ufficio speciale tramite la procedura informatica la  richiesta  di  anticipo (cosiddetto SAL 0), allegando  la  fattura  e  copia  digitale  della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a  prima  richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del  Vice Commissario,  di  importo  pari  all’anticipo  richiesto.   L’impresa provvede  contestualmente  ad  inviare  l’originale  analogico  della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli  usi  consentiti in caso di necessita’ e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La  fideiussione  puo’  essere  bancaria  o  assicurativa  o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.  106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e  che  sono sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  societa’  di revisione iscritta  nell’albo  previsto  dall’art.  161  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  4. Alla compensazione dell’eventuale anticipo  percepito  ai  sensi del comma 3 si procede in occasione  dell’erogazione  a  saldo,  come disciplinata al comma 1, lettera c).

  5. In  sede  di  presentazione  della  domanda  di  contributo,  il beneficiario  puo’  richiedere  che,  a  seguito  dell’emissione  del provvedimento di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione  un  importo  non superiore all’80%  della  quota  parte  del  contributo  agli  stessi destinato al fine di remunerare le attivita’ gia’ svolte. A tal  fine i tecnici interessati, nel termine di cinque giorni  dalla  ricezione del  provvedimento  di  concessione  del  contributo  da  parte   del richiedente, inoltrano tramite procedura informatica la richiesta  di anticipo all’ufficio speciale (cosiddetto SAL 0), fattura o nota  pro forma di importo pari all’anticipazione. L’importo rimanente relativo alle  spese  per  prestazioni  professionali   e’   proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

  6. L’Ufficio speciale,  entro  20  giorni  dall’accettazione  degli stati di avanzamento e del quadro economico a consuntivo  di  cui  al comma  1,  che  devono  avvenire  entro  cinque   giorni   lavorativi dall’inoltro,  trasmette  all’istituto  di  credito   segnalato   dal richiedente l’atto di determinazione del contributo  e  ne  autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi  previa  verifica  della  regolarita’   contributiva   tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

  7. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo  puo’ avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 15

 

 

Aggregati edilizi

 

  1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e  con  stato  di  danno  e grado di vulnerabilita’ riconducibili ai livelli operativi L1, L2  ed L3puo’  procedersi  a   intervento   unitario   di   ripristino   con miglioramento sismico,  previa  presentazione  di  unica  domanda  di contributo. In tal caso,  fermo  restando  il  livello  di  sicurezza uniforme  che  va  raggiunto   per   l’aggregato,   ai   fini   della determinazione  del  contributo  il  costo  parametrico   e’   quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6  dell’Allegato  1  in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del  10%.  Il costo parametrico e’  maggiorato  del  15%  qualora  l’aggregato  sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico e’ incrementato per ciascun edificio del 17%.

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una  o piu’ unita’ strutturali dell’aggregato sia classificata  con  livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico  ed  ambientale dell’aggregato, le  disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti nonche’ la presenza di altre unita’ strutturali con livelli operativi inferiori, ne  impongano  la  riedificazione  in  forma  integrata  e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli stessi  materiali per  assicurare  il  ripristino  dell’aggregato  originario  con  una capacita’ di resistenza alle azioni sismiche compresa tra  i  livelli minimo e  massimo  stabiliti  per  classi  di  uso  dal  decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27  dicembre  2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

  3. All’intervento unitario, nei limiti di  cui  al  comma  2,  puo’ procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato  edilizio,  di superficie complessiva non  superiore  al  50%di  quella  complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e  siano caratterizzati da un  livello  operativo  L0.  In  tale  ipotesi,  il contributo e’ determinato applicando a tutti gli edifici i  parametri economici stabiliti per il  livello  operativo  L1  maggiorato  delle stesse percentuali di cui al comma 1.

  4. La disposizione del comma 3 si applica anche qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma non in misura tale da richiedere  un provvedimento comunale di inagibilita’ e  di  superficie  complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato  stesso.  In  tal  caso comunque   il   coinvolgimento   dell’edificio   dichiarato   agibile nell’intervento   di   miglioramento   sismico   dell’aggregato    e’ preventivamente autorizzato dall’Ufficio speciale  a  condizione  che venga dimostrato che  sia  necessario  per  il  raggiungimento  della capacita’ di resistenza di cui al comma 2 per lo stesso aggregato. Il contributo e’ determinato applicando i parametri economici  stabiliti per il livello operativo L1 maggiorati come previsto al comma 1.

  5.  L’unitarieta’  dell’intervento  sull’aggregato  edilizio  viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli  edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei  lavori  ad  un’unica  impresa appaltatrice selezionata con le modalita’ indicate all’art. 9,  comma 3, lettera b).

  6. In tutti i casi di cui al presente articolo,  il  progetto  deve essere redatto secondo i criteri  di  cui  al  §  8.7.1  delle  Norme tecniche  sulle  costruzioni,  tenendo  conto  in  particolare  delle interazioni esistenti tra le diverse unita’  strutturali/edifici.  La domanda di contributo deve  essere  unica,  comprensiva  di  tutti  i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’art. 8 e da una  scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito  web del Commissario. Il contributo e’ determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso.

  7.  Sono  esclusi  dall’applicazione  del  presente  articolo   gli aggregati edilizi perimetrati dai Comuni ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge.

Art. 16

 

 

Aggregati nei centri storici

 

  1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali  interessati  da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i  Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio  comunale  quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’art. 8, comma  8, dello stesso decreto-legge.

  2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano:

    a) centri storici le zone dei  centri  urbani  come  classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

    b) nuclei urbani e rurali  i  centri  classificati  dall’ISTAT  e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o  provinciali  che  siano  caratterizzati  da  un  tessuto edilizio  antico  e  dalla  presenza  di  edifici  aggregati  le  cui caratteristiche strutturali e tipologiche  richiedono  interventi  di recupero con miglioramento sismico  o  di  fedele  ricostruzione  con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

  3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai  Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  n.  229 del 15 dicembre 2016 di conversione del  decreto-legge  n.  189/2016, nel  caso  siano  costituiti  da  numerosi  edifici  possono   essere suddivisi,  ai  sensi   dell’art.   11,   comma   8,   dello   stesso decreto-legge, in  UMI  composte  da  almeno  tre  edifici  che  sono comunque   oggetto   di   unica    progettazione    ed    affidamento dell’esecuzione  dei  lavori   ad   un’unica   impresa   appaltatrice selezionata con le modalita’ indicate all’art. 9,  comma  3,  lettera b).Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15.

  4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici  speciali  e  invitano  i  proprietari  delle unita’ immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio  obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  9,  del decreto-legge.  Qualora  nei  30  giorni  successivi   all’invito   i proprietari che rappresentino almeno il 51%  della  superficie  utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso  art.  11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune  si  sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa  occupazione  temporanea,  in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11.

  5.  Nel  caso  di  aggregato  edilizio  articolato  in   piu’   UMI l’unitarieta’ dell’intervento ai sensi del comma 1  viene  conseguita tramite l’affidamento della progettazione e direzione dei  lavori  di tutte  le  UMI  dell’aggregato  ad  un  solo  tecnico.  Qualora   gli amministratori dei  consorzi  tra  proprietari  delle  UMI  intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l’unitarieta’ dell’intervento per  l’aggregato  viene  garantita  con l’attribuzione ad uno di questi del compito del  coordinamento  della progettazione architettonica e  strutturale  e  della  direzione  dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle  Norme  tecniche  sulle  costruzioni, tenendo conto in  particolare  delle  interazioni  esistenti  tra  le diverse UMI,  ed  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nella normativa urbanistica, ambientale e  paesaggistica  ed  eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni  che  individuano  e  perimetrano  gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attivita’ di  coordinamento  e’ ricompreso nei limiti stabiliti dall’art. 34 del decreto-legge.

  6. L’intervento su ciascuna UMI e  sull’aggregato  puo’  essere  di ripristino  con  miglioramento  sismico  qualora  le  caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma  anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e  delle  prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni.

  7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l’aggregato si applica  quanto  stabilito  dalla presente ordinanza tenendo conto del  livello  operativo  attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di  vulnerabilita’  stabiliti ai sensi delle Tabelle dell’Allegato 1, ma il  costo  parametrico  e’ maggiorato come previsto dal comma 1 dell’art. 15.

  8. Ferma restando l’unitarieta’ dell’intervento per ogni  aggregato edilizio formato da piu’ UMI, da garantire con le modalita’ di cui al comma  5,  la  domanda   di   contributo   puo’   essere   presentata dall’amministratore di ciascun consorzio costituito  tra  proprietari della UMI. La domanda di  contributo  deve  comprendere  quanto  gia’ stabilito per ciascun edificio ed essere corredata  da  una  apposita scheda informativa  riepilogativa  degli  interventi  dell’aggregato, predisposta  secondo  il  modello  reperibile  nel   sito   web   del Commissario.

Art. 17

 

 

Edilizia in zone rurali

 

  1.  Nel  territorio  rurale  gli  interventi  di   ripristino   con miglioramento   sismico   o   di    ricostruzione    sono    ammessi, indipendentemente  dalla  qualifica  del  soggetto   attuatore,   nel rispetto  della  normativa  regionale  e  dei  vincoli  ambientali  e paesaggistici vigenti, anche  con  la  modifica  della  sagoma  e  la riduzione della  volumetria  e  della  superficie  complessiva  degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attivita’ agricola. In tal caso il costo convenzionale e’ determinato, in relazione  al  livello operativo, con le modalita’ di cui all’art. 5, commi 12 e 13.

  2.  Per  migliorare  la  funzionalita’  dell’azienda  agricola,  la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all’attivita’ produttiva puo’ avvenire in  adiacenza  o  in  prossimita’  di  altri edifici  rurali  di  proprieta’  della  stessa,  con  il  contestuale ripristino del territorio  agricolo  precedentemente  occupato  dagli edifici demoliti. Il contributo e’ determinato con  le  modalita’  di cui all’art. 5, comma 13.

  3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti,  sparsi  per  il territorio rurale, non piu’ funzionali all’attivita’  agricola  e  di nessun   pregio   ambientale   e   paesaggistico,   possono    essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione  e  nei  limiti  delle capacita’ edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con  il contestuale  ripristino  del  territorio   agricolo   precedentemente occupato dagli  edifici  demoliti.  In  tal  caso  il  contributo  e’ determinato con le modalita’ di cui all’art. 5, comma 13.

  4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il  25%  del  volume  e  della  superficie complessiva  esistenti  alla  data  del  sisma,  con  il  contestuale ripristino del territorio agricolo  e  con  la  rinuncia  ai  diritti edificatori  relativi  alla   parte   non   ricostruita,   il   costo convenzionale e’ determinato sulla base della  superficie  del  nuovo edificio e il costo parametrico e’ incrementato dell’8%. Nel caso  la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico e’  incrementato del 15%.

Art. 18

 

 

Ruderi ed edifici collabenti

 

  1. Gli edifici che, ai sensi dell’art. 11  del  decreto-legge,  non avevano alla  data  del  sisma  i  requisiti  di  ordine  statico  ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti,  privi  di  anche  uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di  fognatura)  o  non allacciati alle reti di pubblico servizio, non  sono  ammissibili  ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma.

  2. La  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  viene comprovata  mediante  certificazioni  o  accertamenti  di   autorita’ pubbliche,   comunicazioni   o   dichiarazioni    dei    proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite  agli atti  di  pubbliche  amministrazioni  ovvero  tramite  documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo  stato  dei  luoghi  in  data anteriore agli eventi sismici di cui all’art. 1 del decreto-legge.

  3.  Nel  caso  di  pertinenze  rurali,  destinate  al  ricovero  di materiali  o  mezzi  agricoli,  e’  esclusa  la   sussistenza   delle condizioni di cui al comma 1, allorquando  l’istante  attesti,  sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del  sisma, del requisito della sicurezza statica.

  4. L’utilizzabilita’ degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del  26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del decreto-legge deve essere attestata dal richiedente  in  sede  di presentazione del progetto mediante  perizia  asseverata  debitamente documentata. L’Ufficio  per  la  ricostruzione  competente  verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all’art. 8, comma 1,  del decreto-legge e di ogni altro  documento  reperibile  l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  5. Nel caso di edifici dichiarati  in  data  antecedente  al  sisma parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza  di unita’ immobiliari o porzioni di esse, che versano  nelle  condizioni di cui  al  comma  1  ed  altre  utilizzabili  ai  fini  abitativi  o produttivi, e’ ammissibile a  contributo  il  ripristino  della  sola parte dell’edificio comprendente le  unita’  immobiliari  o  le  loro porzioni utilizzabili. In tal caso il  contributo  viene  determinato sulla base del minore importo tra il costo  convenzionale  calcolato, ai sensi del precedente art. 6, sulla sola superficie utilizzabile al momento del sisma ed  il  costo  dell’intervento  indispensabile,  ai sensi delle Norme  tecniche  sulle  costruzioni,  per  assicurare  la fruibilita’  e  l’agibilita’  strutturale  della  sola  porzione   di edificio comprendente le unita’ immobiliari utilizzabili.

  6. Nel caso di aggregati nei centri storici  perimetrati  ai  sensi dell’art. 16 sono ammissibili a contributo anche  gli  interventi  su edifici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e  di  superficie complessiva inferiore al 50% di quella dell’aggregato,  limitatamente alle opere indispensabili  per  assicurare  l’agibilita’  strutturale dell’intero aggregato ed il ripristino  delle  finiture  esterne.  Il contributo  viene  determinato  sul  minore  importo  tra  il   costo convenzionale  calcolato  sulla  sola  superficie  complessiva  degli edifici agibili alla data  del  sisma  ed  il  costo  dell’intervento ritenuto  indispensabile,  ai  sensi  delle  Norme   Tecniche   sulle Costruzioni,  per   garantire   il   ripristino   della   continuita’ strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per   l’intero   aggregato,   delle   finiture   e   degli   elementi architettonici esterni.

  7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1  e’  concesso  un contributo per le sole spese sostenute per  la  completa  demolizione dell’edificio, la rimozione dei materiali  e  la  pulizia  dell’area, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80  per  i  metri quadrati di superficie complessiva dell’edificio demolito.

Art. 19

 

 

Modifica del numero di unita’ immobiliari.

 

  1. Il numero di  unita’  immobiliari  che  compongono  gli  edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito  degli  interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi  a contributo.

  2.  Gli  aventi  diritto  possono  chiedere,   al   momento   della presentazione  del  progetto  e  sulla  base  delle  mutate  esigenze familiari, l’incremento del numero di unita’ immobiliari destinate ad abitazione  o  ad  attivita’  produttiva  a  parita’  di   superficie complessiva dell’edificio e  ferma  restando  la  destinazione  d’uso preesistente.  L’Ufficio  speciale,  effettuate  le  verifiche  sulla ammissibilita’ della richiesta in base alla normativa urbanistica  ed edilizia  vigente,  determina  il  contributo  comparando  il   costo convenzionale determinato sulla superficie delle  unita’  immobiliari alla data  del  sisma  con  il  costo  dell’intervento  previsto  dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

  3. Qualora il progetto preveda la riduzione del  numero  di  unita’ immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2,  per  la determinazione del contributo viene comparato il costo  convenzionale calcolato per le unita’ immobiliari di progetto con  il  costo  degli interventi previsti dal progetto depositato.

Art. 20

 

 

Interventi su edifici gia’ interessati da precedenti eventi sismici

 

  1.  Gli  edifici  ubicati  nei  Comuni  di  cui  all’art.  13   del decreto-legge, gia’ danneggiati dall’evento sismico del  2009  e  che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui  all’art.  1 del  medesimo  decreto-legge,  sono  ammessi  a  contributo  con   le modalita’ stabilite nei commi successivi.

  2. Qualora, alla data degli eventi sismici di cui  all’art.  1  del decreto-legge, era gia’ intervenuta  la  concessione  e  la  parziale erogazione del contributo ed  i  lavori  erano  ancora  in  corso  di esecuzione,  e’  ammesso  a  contributo  esclusivamente  l’intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti,  sempreche’  si  tratti  di  danni  diversi  da  quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

  3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il  costo  ammissibile  a contributo e’ determinato confrontando i seguenti dati:

    a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati  e  necessari  per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari,  assicurando  il  conseguimento  dei livelli di  resistenza  previsti  dalla  normativa  applicabile  agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;

    b)  costo   convenzionale   determinato   applicando   al   costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui  alla  Tabella  6 dell’Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari,  ma ancora da finanziare.

  4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data  degli  eventi sismici  di  cui  all’art.  1  del  decreto-legge,  non  era   ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori  di  miglioramento  sismico  o  di  ricostruzione,  le   opere ammissibili a contributo, il loro costo e  l’entita’  del  contributo sono determinati con le modalita’ stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi  sismici  di cui  al  primo  comma  e  la  conseguente  riduzione  del  contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.

  5. La presentazione della domanda, la  concessione  e  l’erogazione del contributo,  la  conclusione  dei  lavori  avvengono  secondo  le modalita’ ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.  

  6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma  4, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge e  quelle  previste  nella  presente  ordinanza  con  riguardo   alle modalita’ di selezione dell’impresa affidataria dei lavori.

  7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli  eventi  sismici  verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998, ovvero danneggiati dai detti eventi  e  divenuti  inagibili  per  effetto  degli  eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4 del decreto-legge.

Art. 21

 

 

Interventi su edifici di proprieta’ mista pubblica e privata

 

  1.  Gli  edifici  a  destinazione  abitativa,   contenenti   unita’ immobiliari di proprieta’ mista, pubblica e privata, sono  ammessi  a contributo secondo le modalita’ di cui ai commi successivi.

  2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:

    a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni  contenute nella presente ordinanza;

    b) per la parte  pubblica,  sulla  base  del  progetto  esecutivo redatto  secondo  le  modalita’  stabilite  dal  Piano  delle   opere pubbliche di cui all’art. 14 del decreto-legge.

  3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:

    a) con le procedure previste dalla presente  ordinanza,  attivate dal condominio, allorquando la proprieta’  privata  rappresenti  piu’ del 50% del valore catastale dell’edificio;

    b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per  le  opere pubbliche, allorquando la proprieta’ pubblica  rappresenti  piu’  del 50%   del   valore   catastale   dell’edificio   ovvero   il    costo dell’intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per  il  ripristino  con  miglioramento   sismico   o   ricostruzione dell’intero edificio.

  4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o  demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di  proprieta’  esclusiva dell’edificio, deve essere  unico  e  completo  della  documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.

  5. Il condomino che detiene  la  maggioranza  relativa  del  valore dell’immobile,  e’  delegato  alla  presentazione  della  domanda  di contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda  non contiene l’indicazione  dell’impresa  appaltatrice  dei  lavori,  che viene  selezionata  secondo  le  modalita’  stabilite   dal   decreto legislativo n. 50 del 2016.

  6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 12,  verifica  l’ammissibilita’ degli interventi e determina il contributo secondo  le  modalita’  di calcolo definite, per la parte  privata,  nella  presente  ordinanza.

Entro  i  medesimi  termini,  segnala  al  Commissario  straordinario l’entita’ del finanziamento pubblico necessario  per  completare  gli interventi.

  7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali ed a quelli a destinazione pubblica.

Art. 22

 

 

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici

 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli interventi di ricostruzione o ripristino  con  miglioramento  sismico eseguiti  su  edifici  che  insistono   in   aree   suscettibili   di instabilita’ dinamiche in fase sismica quali:

    a) zone in frana;

    b) zone di rispetto/suscettibilita’ per faglie  attive  e  capaci (cosi’  come  definite  nelle  «Linee  guida  per  la  gestione   del territorio in aree interessate da faglie attive e  capaci»  elaborate dalla Commissione tecnica di cui all’art. 5, comma 7,  dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 13  novembre  2010,  n. 3907);

    c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o  R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico;

    d) zone di rispetto per liquefazione (cosi’ come  definite  nelle «Linee guida» di cui alla precedente lettera b);

    e) zone con cavita’ sotterranee instabili.

  2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi  di  ricostruzione  e ripristino  con  miglioramento  sismico  sono  possibili  alle   sole condizioni previste e nei limiti stabiliti  dalla  normativa  vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state  effettuate opere di consolidamento gia’ collaudate e di cui sia stata  accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici  mediante  appositi  monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire,  contestualmente  alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto.

  3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono  stati  dichiarati  inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso  sito  o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra  quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 3, lettera c), del  decreto-legge.  In  tal caso il Vice Commissario puo’ autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di  instabilita’ dinamiche, individuati tra quelli gia’  edificabili  dallo  strumento urbanistico, di proprieta’ pubblica o privata, ovvero  a  seguito  di apposita variante.

  4.   Il   costo   parametrico   per   determinare   il   contributo dell’intervento di cui al comma 3 e’ pari  a  quello  previsto  nella Tabella 6 per il livello operativo  L4  incrementato  percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto  od esproprio dell’area e comunque  fino  al  30%.  L’area  dove  insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute  gratuitamente  al  Comune  per  essere  adibite  ad  uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita’ della zona.

Art. 23

 

 

Contratti d’appalto

 

  1. Ai fini  della  predisposizione  del  contratto  di  appalto  da stipulare con l’impresa affidataria dei lavori,  selezionata  con  le modalita’ di cui al  precedente  art.  8,  comma  2,  lettera  b),  i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.

  2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente  le  clausole relative alla tracciabilita’ dei  flussi  finanziari  come  stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto-legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del  predetto  art.  31 del decreto-legge.

  3. Nel caso di cui all’art. 31,  comma  6,  del  decreto-legge,  la volonta’ dell’impresa affidataria di subappaltare alcune  lavorazioni speciali nel limite del 30% del  costo  ammissibile  a  contributo  e l’autorizzazione del committente devono risultare  espressamente  dal contratto d’appalto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione  delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30  del  decreto-legge  e  in  possesso  di idonea qualificazione  per  le  lavorazioni  specialistiche,  nonche’ l’importo dei lavori affidati.

  4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma  3,  il  subappalto  non puo’ essere affidato sulla base  di  ribassi  maggiori  del  20%  sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto  di  subappalto  deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di provvedere, per  ogni stato di  avanzamento  e  per  lo  stato  finale,  al  pagamento  del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il  direttore  dei  lavori  vigila  sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il  rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

Art. 24

 

 

Controlli

 

  1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  5  dell’art.  12  del decreto-legge, le  procedure  e  modalita’  per  l’effettuazione  dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonche’ le sanzioni applicabili in caso  di  omissioni  o inadempimenti, saranno  disciplinate  con  successiva  ordinanza  del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del  medesimo art. 12.

  2. La stessa ordinanza stabilira’ le  modalita’  di  esercizio  dei controlli degli Uffici  speciali  sui  progetti  presentati  e  sugli interventi in  corso  di  esecuzione,  compreso  il  controllo  sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

Art. 25

 

 

Cumulabilita’ dei contributi

 

  1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono  cumulabili con altri contributi  concessi  per  le  stesse  opere  da  pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all’art. 5,  comma 2, lettera f), del decreto-legge, che e’ dovuto agli interessati fino al ripristino dell’agibilita’ dell’immobile originario. Ai  fini  del presente  articolo,  non  sono  da  intendersi  come  contributi   le detrazioni di imposta operate ai sensi dell’art. 16-bis comma  1  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

 

 

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

 

  1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente  ordinanza  gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o  totale difformita’ dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalita’ di cui al precedente art. 10, comma 6.

  2. Il mancato possesso in capo  al  richiedente  dei  requisiti  di ammissibilita’ al contributo, anche se accertato  successivamente  al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso  ai contributi.

  3. Oltre che nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  Vice Commissario  dispone  la  revoca,  anche  parziale,  dei   contributi concessi in caso di:

    a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 11 ovvero accertata falsita’ delle dichiarazioni  rese  in  ordine  agli stessi;

    b) mancata presentazione della documentazione di spesa  richiesta a norma della presente ordinanza;

    c)  carenza  o  incompletezza  insanabile  della   documentazione prodotta.

  4. In ogni caso, il Vice Commissario puo’ sospendere la concessione dei contributi qualora l’impresa appaltatrice non rispetti  l’obbligo di cui all’art. 23, comma 4, di  pagare  le  imprese  esecutrici  dei lavori  ed  i  fornitori  entro  trenta  giorni  dall’erogazione  del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.

  5. In caso di revoca anche parziale del contributo, e’ escluso ogni diritto dei beneficiari a  percepire  le  somme  residue  non  ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire,  in  tutto  o  in  parte secondo  le  determinazioni  assunte,  i   contributi   indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

  6. In caso di rinuncia al contributo  da  parte  del  beneficiario, questi e’ tenuto al rimborso  delle  eventuali  somme  gia’  riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 27

 

 

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362, della  legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 28

 

 

Efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  2. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

    Roma, 7 aprile 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 761

 

pdfAllegato 1

pdfAllegato 2

pdfAllegato A

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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