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Ordinanza 6 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata” (Ordinanza n. 65).

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 6 settembre 2018

 

Procedure  di  monitoraggio   sullo   stato   di   attuazione   della ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 65). 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018)

 

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, recanti l’estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la  delibera  del 25 agosto 2016 in  conseguenza  degli  ulteriori  eccezionali  eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  l),  il  quale  prevede  che   il Commissario  straordinario  assicura  il  monitoraggio  degli   aiuti previsti dal medesimo decreto al  fine  di  verificare  l’assenza  di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in materia di aiuti di  Stato,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei principi  generali   dell’ordinamento   giuridico   e   delle   norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 2, comma 2, il quale prevede  che  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario  provvede anche a mezzo di ordinanze,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei principi  generali   dell’ordinamento   giuridico   e   delle   norme dell’ordinamento europeo, e che  le  ordinanze  sono  emanate  previa intesa con i presidenti delle regioni interessate  nell’ambito  della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

    l’art.  5,  comma  7,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti  adottati  d’intesa con il Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  i  criteri  e  le modalita’  attuative  del  medesimo  articolo,  anche  per  garantire uniformita’ di trattamento e un efficace  monitoraggio  sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il  rispetto  dei  limiti  di spesa allo scopo autorizzati;

    l’art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del  medesimo  decreto,  sono definiti modalita’ e termini per la presentazione  delle  domande  di concessione  dei  contributi  e  per  l’istruttoria  delle   relative pratiche,  prevedendo  la  dematerializzazione  con   l’utilizzo   di piattaforme informatiche, e che nei  medesimi  provvedimenti  possono essere  altresi’  indicati  ulteriori  documenti  e  informazioni  da produrre in allegato all’istanza di contributo,  anche  in  relazione alle diverse tipologie degli  interventi  ricostruttivi,  nonche’  le modalita’ e le procedure per le misure  da  adottare  in  esito  alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo articolo;

    l’art. 14, comma 10, il quale prevede  che  il  monitoraggio  dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione  e  il  ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per  gli  interventi  sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea che individuano anche le categorie  di  aiuti  di Stato compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 108, paragrafo  3,  del  medesimo Trattato;

  Visto il regolamento della Commissione n. 651/2014 pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore  il    luglio  2014  che  dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno,  tra  i quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da  determinate calamita’ naturali;

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g)  della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di verifica  dell’utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e in particolare:

    l’art. 1, comma  1,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni pubbliche sono  tenute  a:  a)  detenere  ed  alimentare  un  sistema gestionale informatizzato  contenente  le  informazioni  anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali  relative  alla  pianificazione  e programmazione  delle  opere  e  dei  relativi  interventi,   nonche’ all’affidamento  ed  allo  stato  di  attuazione  di  tali  opere  ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento  delle  opere;  b)  detenere  ed  alimentare  un sistema informatizzato di  registrazione  e  conservazione  dei  dati contabili relativi a ciascuna transazione  posta  in  essere  per  la realizzazione delle opere ed  interventi,  idoneo  ad  assicurare  la relativa evidenza e tracciabilita’; c) prevedere  specifici  vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell’ambito del decreto di cui all’art. 5, per assicurare la raccolta e la  comunicazione  dei  dati finanziari e di realizzazione fisica e  procedurale  da  parte  delle stazioni appaltanti e degli enti  aggiudicatori,  come  previsto  dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e successive modificazioni, ai fini dell’inoltro all’Autorita’  per  la vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture, subordinando l’erogazione dei  finanziamenti  pubblici  all’effettivo adempimento degli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  al  presente articolo; d)  garantire  che,  nell’ambito  dei  sistemi  di  cui  al presente articolo, l’opera sia corredata,  ai  fini  dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del  Codice  unico  di  progetto (CUP) che deve figurare gia’ nella fase di presentazione ed in  tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non puo’  essere  rilasciato dall’Autorita’ per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla realizzazione di  progetti  d’investimento  pubblico  sprovvisti  del Codice unico di progetto obbligatorio ai  sensi  dell’art.  11  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

    l’art. 2, il quale dispone che  i  dati  anagrafici,  finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati  mediante i sistemi informatizzati sono resi  disponibili  con  cadenza  almeno trimestrale  alla  banca   dati   istituita   presso   il   Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello  Stato,  ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

    l’art.  5,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministero dell’economia e delle finanze    Ragioneria  generale  dello  Stato, viene definito il dettaglio delle informazioni previsto  all’art.  2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei  sistemi  di  cui all’art. 1, e che tra tali informazioni sono in  ogni  caso  incluse: data   di   avvio   della   realizzazione,   localizzazione,   scelta dell’offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa  e  varie fasi procedurali  di  attivazione  della  stessa,  valori  fisici  di realizzazione previsti e realizzati,  stato  di  avanzamento  lavori, data  di  ultimazione  delle  opere,  emissione  del  certificato  di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della  stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara;

    l’art. 6, il quale al comma 1 rimanda al medesimo decreto di  cui al punto che precede le modalita’ di trasmissione delle informazioni, ed al comma 2 prevede che tale obbligo di trasmissione  si  considera assolto se effettuato con le informazioni minime di cui al punto  che precede;

    l’art. 7, il quale prevede che i titolari di banche dati previste ai  sensi  dalla  normativa  vigente  e   contenenti   gli   elementi informativi di cui alla presente norma condividono le informazioni ai fini  dell’alimentazione  della  banca  dati  delle   amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il  Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e  le amministrazioni interessate;

      l’art. 8, il quale dispone che le informazioni confluite  nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle amministrazioni  pubbliche  che  concorrono  all’alimentazione  della medesima banca dati secondo protocolli  convenuti  con  il  Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello  Stato,  in conformita’ alle modalita’ di accesso definite con il decreto di  cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che  alla  Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  e’  consentito  l’accesso alle informazioni confluite nella banca  dati  delle  amministrazioni pubbliche secondo le modalita’ di cui  all’art.  6,  comma  1,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31 maggio 2017, n. 115, che disciplina, ai sensi dell’art. 52, comma  6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni,  il funzionamento del Registro nazionale  aiuti  definendo  le  modalita’ operative per la raccolta, la gestione e  il  controllo  dei  dati  e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato;

  Visto il decreto del Ministero dell’economia  e  delle  finanze  26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  concernente  la  definizione  dei  dati riguardanti le opere pubbliche,  oggetto  del  contenuto  informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a  comunicare  alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e in particolare:

    l’art. 1, comma 3, il quale prevede che costituiscono oggetto  di rilevazione ai sensi del decreto legislativo  n.  229/2011  le  opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del  21 febbraio 2012, nonche’ quelle avviate successivamente a detta data, e che  in  occasione  del  primo  invio  sono   rese   disponibili   le informazioni riguardanti  la  totalita’  degli  eventi  avvenuti  dal momento dell’avvio dell’opera;

    l’art. 2, comma 1, il quale dispone che il contenuto  informativo di cui all’art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio  del  quadro  strategico  nazionale  2007/2013  ed,   in particolare,    dal    documento    denominato     «Protocollo     di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»;

    l’art. 3, il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni e  i soggetti   aggiudicatori   rilevano   le   informazioni   individuate dall’allegato A riferite allo stato di attuazione  delle  opere  alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno,  del  31  agosto, del 31 ottobre e del  31  dicembre  di  ciascun  anno  e  le  rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  entro  i trenta giorni successivi;

    l’art. 4, comma 1, il quale dispone che le  amministrazioni  e  i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art.  6  del  decreto  legislativo  n.  229/2011,  rendono disponibili le informazioni di cui all’allegato  A  alla  banca  dati delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita’  gia’  operanti per la trasmissione dei dati al Sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013;

  Visto  il  «Protocollo  di  colloquio-descrizione   dei   dati   da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN»;

  Visto  il  «Protocollo  d’intesa  tra  la  Regione  Piemonte  e  la Struttura  del  Commissario  straordinario   del   Governo   per   la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo,  Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24  agosto  2016, per  il  riuso  dell’applicativo  informatico  “MUDE  Piemonte”,   in attuazione degli interventi previsti  dal  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229» sottoscritto in data 3 luglio 2017 dal Commissario straordinario  con la Struttura di missione istituita presso il  Ministero  dell’interno ai sensi dell’art. 28  del  decreto-legge  n.  189/2016,  la  Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte;

  Rilevato che secondo quanto disposto dall’art. 2 del  decreto-legge n.  189/2016  e  s.m.i.  e’  necessario  attivare   un   modello   di monitoraggio per garantire uniformita’ di trattamento e  un  efficace controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati,  oltre  che  per verificare l’assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle  norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, nel rispetto  della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  Rilevato che  il  monitoraggio  delle  procedure  di  ricostruzione privata e’ gia’ attivo e  si  fonda  sull’utilizzo  del  sistema  cd. «MUDE»;

  Rilevato che il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  deve seguire le linee determinate con il decreto legislativo  29  dicembre 2011,  n.  229,  il  quale  dispone  che  e’   necessario   prevedere l’implementazione di un sistema gestionale informatizzato  contenente le  informazioni  anagrafiche,  finanziarie,  fisiche  e  procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione  delle  opere  e  dei relativi  interventi,  nonche’  all’affidamento  ed  allo  stato   di attuazione di tali opere ed interventi;

  Ritenuto, pertanto, di dover definire  con  apposita  ordinanza  le regole e le modalita’  con  le  quali  deve  essere  implementato  il modello di  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica,  oltre  che dell’attivita’    volta     alla     verifica     dell’assenza     di sovra-compensazioni come sopra meglio definita;

  Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve  essere connotata  dalle  seguenti  linee  generali:  a)  coerenza   con   la disciplina  generale  di  monitoraggio  disposto   con   il   decreto legislativo n. 229/2011 e con le successive norme di  attuazione;  b) capacita’ di dialogo della piattaforma con la  banca  dati  istituita dal Ministero dell’economia e delle  finanze    Ragioneria  generale dello Stato; c) semplificazione delle comunicazioni  tra  gli  attori locali coinvolti nella ricostruzione  e  la  struttura  centrale  del Commissario straordinario; d)  tempestivita’  delle  comunicazioni  e aggiornamento continuo della banca dati;

  Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni  nella  cabina di coordinamento del 2 agosto 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Oggetto ed ambito di applicazione

 

  1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalita’ con  le quali, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera l), e 5, comma  7, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229  e  s.m.i.  (di seguito denominato «decreto-legge»), il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  (di  seguito  denominato «Commissario     straordinario»)      monitora      l’assenza      di sovra-compensazioni  in  materia  di  aiuti  di   Stato   nonche’   i finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione  e  il  ripristino degli edifici pubblici sulla base  di  quanto  disposto  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (di seguito denominato  «decreto legislativo»).

Art. 2

 

Monitoraggio della ricostruzione pubblica

 

  1.  Al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  della  ricostruzione pubblica e’ istituito un sistema  gestionale  informatizzato  la  cui gestione operativa e’ demandata alla struttura commissariale    sede operativa di Rieti, la quale comunica i dati alla struttura  centrale del Commissario straordinario ogni trenta giorni.

  2. I dati relativi alla ricostruzione pubblica saranno inviati alla banca dati  istituita  presso  il  Ministero  dell’economia  e  delle finanze – Ragioneria  generale  dello  Stato  per  il  tramite  della cooperazione applicativa tra i sistemi  informativi  di  CUP,  CIG  e BDAP.

Art. 3

 

Definizione del set informativo

 

  1. Il contenuto minimo  informativo  oggetto  di  comunicazione  e’ precisato nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

  2. Le informazioni relative alla singola opera  includono  in  ogni caso:

    a) l’indicazione del soggetto  attuatore  con  la  specificazione della procedura seguita;

    b) l’avvio dell’attivita’ di progettazione da parte del  soggetto attuatore dell’intervento;

    c)  l’indicazione  degli  oneri  a  carico  del  fondo   per   la ricostruzione per la progettazione degli interventi;

    d) il decreto di concessione  del  contributo  con  l’indicazione dell’importo del contributo;

    e) la localizzazione dell’intervento;

    f) il codice unico di progetto (CUP) e il  codice  identificativo di gara (CIG);

    g)    l’aggiudicazione    dei    lavori,    con     l’indicazione dell’aggiudicatario e dell’importo di aggiudicazione;

    h) l’indicazione dei soggetti correlati  in  fase  di  esecuzione (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza etc.);

    i) il quadro economico dell’intervento, con  l’indicazione  delle voci di spesa e delle varie fasi  procedurali  di  attivazione  della stessa;

    j) i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati;

    k) lo stato di avanzamento dei lavori;

    l) la data di ultimazione delle opere;

    m) la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e della relativa approvazione da parte della stazione appaltante;

    n) le  eventuali  segnalazioni  ostative  pervenute  dall’ANAC  o dall’Anagrafe antimafia.

Art. 4

 

Comunicazione dei dati da parte

degli Uffici speciali per la ricostruzione

 

  1.  Gli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   provvedono all’inserimento dei dati e delle informazioni di cui all’art.  3  nel sistema gestionale informatizzato al verificarsi dei singoli eventi e comunque almeno ogni trenta giorni. Tale comunicazione  si  considera comunque  assolta  se  sono  state  gia’  inserite  nel  sistema   le informazioni minime di cui al medesimo art. 3.

Art. 5

 

Monitoraggio delle sovra-compensazioni

 

  1. Ai fini del monitoraggio  su  eventuali  sovra-compensazioni  il Commissario straordinario e i presidenti di regione – vice Commissari si avvalgono del Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito presso la Direzione generale  per  gli  incentivi  alle  imprese  del Ministero dello sviluppo economico  (DGIAI)  ai  sensi  dell’art.  52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come  sostituito  dall’art.  14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e dei Registri dell’agricoltura e della pesca.

  2. Agli adempimenti  relativi  alla  comunicazione  dei  contributi assegnati e del restante corredo informativo verso i registri di  cui al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali  competenti per la  concessione  dei  contributi,  utilizzando  ove  possibile  i servizi di interoperabilita’ messi a disposizione  dalla  piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6

 

Disponibilita’ dei dati

 

  1. Le informazioni  confluite  nella  banca  dati  della  struttura commissariale sono rese disponibili ai vice commissari ed agli uffici speciali per la ricostruzione mediante accesso diretto.

Art. 7

 

Controllo campionario

 

  1. Il Commissario straordinario si  riserva  la  facolta’,  per  il tramite della propria struttura operativa,  di  effettuare  controlli sulla completezza  e  correttezza  dei  dati  inseriti  dagli  Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 8

 

Norma finanziaria.

 

  1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente  ordinanza  si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto-legge.

Art. 9

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

 

    Roma, 6 settembre 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1754

 

pdfAllegato

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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