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Ordinanza 6 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni -Vice commissari” (Ordinanza n. 63)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 6 settembre 2018

 

 

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8  settembre  2017.  Delega  di  funzioni  ai Presidenti  delle  regioni  -Vice  commissari.  (Ordinanza  n.   63).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018)

 

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in particolare:

    l’art. 1, comma 5, il quale prevede fra l’altro che i  presidenti delle regioni interessate operano in qualita’ di vice commissari  per gli  interventi  di  ricostruzione,  in  stretto  raccordo   con   il Commissario straordinario, che puo’  delegare  loro  funzioni  a  lui attribuite dal decreto medesimo;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 14, il quale disciplina gli  interventi  di  ricostruzione pubblica,  prevedendo  in  particolare:  a)  che  con   provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  e’   disciplinato   il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’  dei  servizi pubblici,  nonche’  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore  degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche’   degli   edifici municipali, delle caserme in uso  all’amministrazione  della  difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta’ pubblica e delle chiese e degli  edifici  di  culto  di proprieta’  di  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi  dell’art.  12  del medesimo codice e utilizzati per  le  esigenze  di  culto  (comma  1, lettera a), ed inoltre degli archivi, dei musei e delle  biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto  previsto  dalla  lettera  a)  in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprieta’ di  enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (comma 1, lettera b);  b)  che, al fine di dare attuazione alla programmazione  degli  interventi  di cui al comma 1, con provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’art.  2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano  delle  opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di  ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili  a  contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa  degli  operatori  economici, articolato per le quattro  regioni  interessate,  che  quantifica  il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse  disponibili (comma 2, lettera  a),  nonche’  a  predisporre  ed  approvare  piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare  svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni  necessarie  per  la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita’ scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma  1,  nonche’  comma  2 limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici distrutti o danneggiati  a  causa  degli  eventi  sismici  (comma  2, lettera a-bis), e infine a predisporre e approvare un piano dei  beni culturali,  articolato  per  le  quattro  regioni  interessate,   che quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alle risorse disponibili (comma 2,  lettera  b);  c)  che  il  Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai  soggetti  di cui al comma 4 e verifica della congruita’  economica  degli  stessi, acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente   ovvero   della Conferenza regionale, nei casi previsti dal  comma  4  dell’art.  16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto  di concessione del contributo;

    l’art. 15, comma 1, in base al  quale  «per  la  riparazione,  il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all’art.  14,  comma  1,  i soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli uffici speciali  per  la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i comuni,  limitatamente  agli interventi sugli immobili in loro proprieta’ di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 14 e di importo  inferiore  alla  soglia  di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    l’art. 15, comma 3, secondo cui «relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di  importo  superiore  alla  soglia europea di cui all’art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o per le quali non si siano proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal Ministero dei beni  e delle attivita’ culturali e  del  turismo»  o  degli  altri  soggetti attuatori di cui primo comma, lettere a), c) e d);

    l’art. 15, comma 3-ter secondo cui «Fermo restando il  Protocollo d’intesa,  firmato  il  21  dicembre   2016,   tra   il   Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del  turismo  e  il  presidente  della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli  interventi  di  competenza delle Diocesi, di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  di  importo  non superiore a 500.000  euro  per  singolo  intervento,  ai  fini  della selezione dell’impresa esecutrice, seguono le procedure previste  per la ricostruzione privata  dal  comma  13  dell’art.  6  del  presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’art. 2,  comma  2, sentiti il presidente della CEI  e  il  Ministro  dei  beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo, sono  stabiliti  le  modalita’  di attuazione del presente comma, dirette ad  assicurare  il  controllo, l’economicita’  e  la   trasparenza   nell’utilizzo   delle   risorse pubbliche, nonche’ le priorita’ di intervento e il metodo di  calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata in vigore della presente disposizione, e’ istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure  adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art.  35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    l’art. 15-bis, comma 3-bis, il quale  prevede  che,  al  fine  di assicurare la continuita’ del  culto,  i  proprietari,  possessori  o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’art. 1,  ovvero  le competenti Diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di  messa  in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono  effettuare,  secondo le modalita’ stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi dell’art.  2,  comma  2,  ulteriori  interventi  che  consentano   la riapertura al pubblico delle  chiese  medesime;  che  ove  nel  corso dell’esecuzione  di  tali  interventi,  per  il  perseguimento  delle medesime finalita’ di messa in sicurezza e  riapertura  al  pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di  natura  definitiva complessivamente piu’ convenienti,  dal  punto  di  vista  economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui  al  precedente periodo,  comunque  nei  limiti  di  importi  massimi  stabiliti  con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle  necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero  dei  beni  e delle attivita’ culturali  e  del  turismo  e  della  valutazione  di congruita’ dei costi previsti dell’intervento  complessivo  da  parte del competente ufficio speciale per la  ricostruzione;  che  l’elenco delle chiese, non classificate agibili  secondo  la  procedura  della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle  attivita’  culturali  e  del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati  tali  interventi,  e’ individuato dal Commissario straordinario  con  ordinanza  emessa  ai sensi dell’art. 2, comma 2, tenuto conto  degli  interventi  ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi definiti  secondo  le  modalita’ previste dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge; che,  per  i  beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio  dei  lavori  e’ comunque subordinato al parere positivo rilasciato  dalla  Conferenza regionale  costituita  ai   sensi   dell’art.   16,   comma   4   del decreto-legge;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  14  del  16 gennaio 2017, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24 gennaio 2017, modificata dall’ordinanza n.  18  del  3  aprile  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  86  del  12  aprile  2017,  e dall’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n.  183  del  7  agosto  2017,  recante  «Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 5  maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2017, recante «Messa in sicurezza delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a garantire  la  continuita’  dell’esercizio  del  culto.  Approvazione criteri e primo programma interventi immediati»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4  luglio  2017, recante «Messa in sicurezza delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a garantire  la  continuita’  dell’esercizio  del  culto.  Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017,  recante  «Approvazione  del  programma  straordinario  per  la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far data  dal  24  agosto  2016;  disciplina  della  qualificazione   dei professionisti, dei  criteri  per  evitare  la  concentrazione  degli incarichi nelle  opere  pubbliche  e  determinazione  del  contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4  e  5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali  costituenti  il valore massimo del contributo erogato dal  Commissario  straordinario per le attivita’  tecniche  poste  in  essere  per  la  ricostruzione pubblica;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi sui beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2018, recante «Approvazione  del  secondo  programma  degli  interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e  n.  38  dell’8 settembre  2017.  Individuazione  degli  interventi   che   rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»;

  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’  culturali e  del  turismo  22  agosto  2017,  n.  154,   recante   «Regolamento concernente  gli  appalti  pubblici  di  lavori  riguardanti  i  beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  27  ottobre 2017, n. 252;

  Visto il protocollo d’intesa per l’attuazione delle  previsioni  di cui all’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 189/2016  sottoscritto in  data  21  dicembre  2016  dal  Commissario   straordinario,   dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana  e  dal  Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo;

  Visto il contenuto dei verbali  in  data  20  dicembre  2017  e  31 gennaio 2018 elaborato  dal  gruppo  di  lavoro  istituito  ai  sensi dell’art. 3 del protocollo di cui  al  punto  che  precede,  relativo all’eliminazione di interventi previsti nelle ordinanze n. 23  del  5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017;

  Vista la nota prot. n.  125/2018  del  25  gennaio  2018,  con  cui l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  dal  sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’  culturali e per  il  turismo  ha  chiesto:  a)  l’espunzione  degli  interventi relativi alla chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti ed alla  chiesa di S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di  Spoleto  (PG) dall’elenco  di  quelli  finanziati  ed  attuati  nei  modi  previsti dall’ordinanza n.  32  del  21  giugno  2017;  b)  l’inserimento  dei medesimi interventi in uno dei programmi  approvati  dal  Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14  del  decreto-legge  n.  189  del 2016;

  Vista la nota prot. n.  194/2018  del  31  gennaio  2018,  con  cui l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  dal  sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’  culturali e per  il  turismo  ha  chiesto:  a)  l’espunzione  degli  interventi relativi alla Chiesa della  SS.  Maria  Vergine  dei  Cappuccini  nel Comune di Montorio al Vomano (TE) dall’elenco di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017; b) l’inserimento del medesimo intervento in uno dei programmi  approvati dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista la nota prot. n. 397/2018  del  23  febbraio  2018,  con  cui l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  dal  sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’  culturali e per il turismo ha chiesto, d’intesa con la  Diocesi  di  Fermo:  a) l’espunzione degli interventi relativi  alla  Chiesa  di  S.  Michele Arcangelo nel Comune di Montefalcone Appennino (FM),  dall’elenco  di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza  n.  23 del 5 maggio 2017; b) l’inserimento del medesimo  intervento  in  uno dei  programmi  approvati  dal  Commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista la nota prot. n. 450/2018  del  28  febbraio  2018,  con  cui l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  dal  sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’  culturali e per il turismo ha chiesto, d’intesa con le Diocesi  competenti:  a) l’espunzione degli interventi relativi alla Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata, dall’elenco di quelli finanziati  ed  attuati nei modi  previsti  dall’ordinanza  n.  23  del  5  maggio  2017;  b) l’espunzione degli interventi relativi alla  Chiesa  di  Santa  Maria Maddalena nel  Comune  di  L’Aquila,  alla  Chiesa  di  San  Giovanni Battista nel Comune di Appignano del Tronto (AP) ed alla Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune  di  Preci  (PG),  dall’elenco  di quelli finanziati ed attuati nei modi previsti dall’ordinanza  n.  32 del 21 giugno 2017; c) l’inserimento dei medesimi interventi  in  uno dei  programmi  approvati  dal  Commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista la nota prot. n. 1225 del 19 luglio 2018, con  cui  l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’ culturali  e  per il turismo ha chiesto, in relazione alle  chiese  di  proprieta’  del F.E.C., il loro inserimento nell’ordinanza  n.  38  dell’8  settembre 2017;

  Ritenuto necessario: a) modificare il contenuto delle ordinanze  n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32  del  21  giugno  2017  e  n.  38  dell’8 settembre 2017 nei termini richiesti dall’ufficio del  Soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016  del Ministero per i beni e le attivita’ culturali  e  per  il  turismo  e dell’ufficio speciale per  la  ricostruzione  della  Regione  Umbria, attesa la dichiarata insussistenza, emersa nel corso delle  verifiche medio tempore effettuate,  dei  presupposti  richiesti  per  il  loro finanziamento e  per  la  loro  realizzazione  secondo  le  modalita’ previste dal sopra menzionate  ordinanze;  b)  provvedere  alla  loro disciplina anche sulla base della disciplina sopravvenuta,  la  quale prevede modalita’ differenziate e peculiari per gli edifici adibiti a uso di  culto  di  proprieta’  degli  enti  ecclesiastici  civilmente riconosciuti, mentre per quelli  di  proprieta’  del  F.E.C.  restano applicabili le norme sulla ricostruzione pubblica;

  Ritenuto, pertanto, fra gli edifici di culto di cui alle suindicate note del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero per i beni e le attivita’ culturali  e  per il turismo, di dover  provvedere  soltanto  in  ordine  a  quelli  di proprieta’ del F.E.C. (Chiesa di S. Chiara in  Rieti,  Chiesa  di  S. Maria di Costantinopoli in Cerreto di Spoleto, Chiesa SS.  Annunziata di Maria Vergine dei Cappuccini in Montorio al Vomano),  disponendone per ragioni di economicita’ procedurale l’inserimento  nell’ordinanza n. 38 del  2017,  con  contestuale  modifica  dell’allegato  a  detta ordinanza e della relativa copertura finanziaria;

  Ritenuto, infine, di dover delegare i  presidenti  delle  regioni – vice commissari, a norma dell’art. 1, comma 5, del  decreto-legge  n. 189/2016, per l’approvazione dei progetti esecutivi e l’adozione  del decreto di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017,  n.  23  del  5  maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33  dell’11  luglio  2017,  n.  37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e  n.  56  del  10 maggio 2018, tenuto conto dell’assetto delle competenze e dei compiti svolti dagli uffici speciali per  la  ricostruzione  nell’istruttoria dei progetti sulla base della  disciplina  contenuta  nelle  medesime ordinanze, riservando  al  Commissario  straordinario  il  necessario controllo successivo sulle determinazioni cosi’ assunte;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 2 agosto 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche all’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del  5  maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’art. 1, comma 1, la cifra  «14.358.500,00»  e’  sostituita dalla seguente «13.392.636,00»;

    b) nell’Allegato A gli interventi di cui ai numeri progressivi 18 (Chiesa  di  S.  Michele  Arcangelo  nel   Comune   di   Montefalcone Appennino), 32 (Chiesa di S. Filippo Neri nel Comune di Macerata), 50 (Chiesa di San Pietro Apostolo nel Comune di Belvedere Ostrense) e 67 (Chiesa di S. Andrea Apostolo nel Comune di Narni) sono soppressi;

    c) nell’Allegato B:

      la voce «Fermo  (6  chiese)  1.045.000,00  (costi  interventi), 313.500,00 (somme a disposizione), 1.358.500,00 (totale  interventi)» e’ sostituita dalla seguente: «Fermo  (5  chiese)  895.000,00  (costi interventi), 268.500,00 (somme a disposizione), 1.163.500,00  (totale interventi)»;

      la voce «Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli –  Treia  (2 chiese)  530.000,00   (costi   interventi),   162.400,00   (somme   a disposizione), 692.400,00 (totale interventi)»  e’  sostituita  dalla seguente: «Macerata – Tolentino –  Recanati    Cingoli    Treia  (1 chiesa)   250.000,00   (costi   interventi)   76.604,00   (somme    a disposizione), 326.604,00 (totale interventi)»;

      la voce «Senigallia (1 chiesa) 160.000,00  (costi  interventi), 49.100,00 (somme a disposizione), 209.100,00 (totale interventi)»  e’ eliminata;

      la voce «Terni – Narni – Amelia (5  chiese)  775.000,00  (costo interventi), 237.500,00 (somme a disposizione), 1.012.500,000 (totale interventi)» e’ sostituita dalla seguente: «Terni – Narni – Amelia (4 chiese)  625.000,00   (costo   interventi),   191.532,00   (somme   a disposizione) ed euro 816.532,00 (totale interventi)»;

      l’importo totale di «14.358.500,00» (importo totale interventi) e’ sostituito dall’importo totale di «13.392.636,00».

Art. 2

 

Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 21  giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’art.1, comma 3, le parole «29.152.500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquecento/00)»           sono sostituite dalle seguenti  «26.851.500,00 (ventiseimilioniottocentocinquantunomilacinquecento/00)»;

    b) all’art. 7, comma 1, la cifra  «29.152,500,00»  e’  sostituita dalla seguente «26.851.500,00»;

    c) nell’Allegato A, gli interventi di cui ai  numeri  progressivi 13 (Chiesa di San Giovanni  Battista  nel  Comune  di  L’Aquila),  16 (Chiesa di Santa Maria Maddalena nel Comune di L’Aquila), 17  (Chiesa di Madonna del Rosario nel Comune di  Navelli),  37  (Chiesa  di  San Giovanni Battista nel Comune di Appignano  del  Tronto),  80  (Chiesa della Madonna della Peschiera nel Comune di Preci), 102 (Chiesa di S. Maria di Costantinopoli  nel  Comune  di  Cerreto  di  Spoleto),  107 (Chiesa di  S.  Chiara  nel  Comune  di  Rieti)  e  109  (Chiesa  SS. Annunziata di Maria Vergine «dei Cappuccini» di Montorio  al  Vomano) sono soppressi;

    d) nell’Allegato B:

      la  voce  «Ascoli  Piceno  (9   chiese)   1.720.000,00   (costi interventi), 516.000,00 (somme a disposizione), 2.236.000,00  (totale interventi)» e’ sostituita dalla seguente: «Ascoli Piceno (8  chiese) 1.550.000,00 (costi interventi), 465.000,00 (somme  a  disposizione), 2.015.000,00 (totale interventi)»;

      la voce «L’Aquila (9 chiese) 1.460.000,00  (costi  interventi), 438.000,00 (somme a disposizione), 1.898.000,00 (totale  interventi)» e’ sostituita dalla seguente «L’Aquila (6 chiese) 1.010.000,00 (costi interventi) 303.000,00 (somme a  disposizione)  1.313.000,00  (totale interventi)»;

      la voce «Spoleto    Norcia  (7  chiese),  1.310.000,00  (costi interventi), 393.000,00 (somme a disposizione), 1.703.000,00  (totale interventi)» e’  sostituita  dalle  seguenti  «Spoleto    Norcia  (6 chiese),  1.060.000,00  (costi  interventi),  318.000,00   (somme   a disposizione), 1.378.000,00 (totale interventi)»;

      l’importo  «19.450.000,00»   (totale   costi   interventi)   e’ sostituito dall’importo «18.580.000,00»;

      l’importo  «5.835.000,00»  (totale  somme  a  disposizione)  e’ sostituito dall’importo «5.574.000,00»;

      l’importo «25.285.000,00»  (totale  interventi)  e’  sostituita dall’importo «24.154.000,00»;

    e) nell’Allegato C:

      gli interventi di cui ai numeri progressivi  2  (Chiesa  di  S. Maria di Costantinopoli nel Comune di Cerreto di Spoleto), 7  (Chiesa di S. Chiara nel Comune di Rieti) e 9 (Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine «dei Cappuccini» nel  Comune  di  Montorio  al  Vomano)  sono soppressi;

      l’importo di «2.425.000,00» (divisione per  enti –  F.E.C.)  e’ sostituto dall’importo «1.525.000»;

      l’importo di «727.500,00» (somme a disposizione  30% –  F.E.C.) e’ sostituito dall’importo «457.500»;

      l’importo di «2.975.000,00» (totale assegnato  per  lavori)  e’ sostituto dall’importo «2.075.000»;

      l’importo di «2.975.000,00»  (totale  divisione  per  enti)  e’ sostituto dall’importo «2.075.000»;

      l’importo di «892.500,00» (totale somma a disposizione 30%)  e’ sostituito dall’importo «622.500»;

      l’importo di  «3.867.500,00»  (importo  lordo  dei  lavori)  e’ sostituito dall’importo «2.697.500».

Art. 3

 

Modifiche all’ordinanza n. 38

del giorno 8 settembre 2017

 

  1.  All’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38   dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’art. 1 comma 4:

      l’importo  di  «170.600.000,00»   e’   sostituto   dall’importo «121.440.000»;

      l’importo  di  «137.600.000,00»   e’   sostituto   dall’importo «115.440.000»;

      l’importo  di   «33.000.000,00»   e’   sostituto   dall’importo «6.000.000»;

      le parole «1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (RI); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (MC);» sono soppresse;

      le numerazioni «3)»  e  «4)»  sono  sostituite  rispettivamente dalle seguenti «1)» e «2)».

    b) l’Allegato n. 1 e’ sostituito dall’Allegato 1  della  presente ordinanza.

Art. 4

 

Delega di funzioni

ai presidenti delle regioni – vice commissari

 

  1. In applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge  n.  189 del 2016, i presidenti delle regioni – vice commissari sono  delegati per l’adozione delle determinazioni in  ordine  all’approvazione  dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei  contributi in  relazione  agli  interventi  ricompresi  nei  piani  e  programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno  2017,  n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre  2017,  n.  38  dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018.

  2. I provvedimenti adottati dai  presidenti  delle  regioni –  vice commissari a norma del comma  1  sono  immediatamente  comunicati  al Commissario  straordinario,   allegando   alla   comunicazione   ogni documentazione  istruttoria  utile  a  illustrare  le  determinazioni assunte.

Art. 5

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

 

    Roma, 6 settembre 2018

 

                            Il Commissario straordinario: De Micheli 

 

 

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1752

 

pdfAllegato


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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