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Ordinanza 6 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 64)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 6 settembre 2018

 

 

Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016. (Ordinanza n. 64)

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018)

 

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare:

  a) l’art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera  una  ricognizione  e  determina,  di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario, definendo altresi’ la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di quelle assegnate;

  b) l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui  al  titolo  II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

  c) l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina  di  coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  d) l’art. 5, comma 1, il quale prevede tra  l’altro  che,  ai  fini dell’applicazione dei benefici e del  riconoscimento  dei  contributi nell’ambito dei  territori  di  cui  all’art.  1,  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario provvede a «definire i criteri  in  base  ai  quali  le  Regioni,  su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti urbanistici attuativi» (lettera e);

  e) l’art. 11, comma 1, il quale prevede  che  entro  centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), i comuni,  anche  con  il  supporto degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  assicurando  un  ampio coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi dell’art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici  attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al  fine  di  programmare  in maniera integrata, tra  l’altro,  gli  interventi  di  «ripristino  e realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria  connesse  agli interventi  da  realizzare  nell’area  interessata  dagli   strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa  la  rete  di  connessione  dati» (lettera c);

  f) l’art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ disciplinato il finanziamento,  nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all’art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) delle opere di difesa  del  suolo  e  delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica  per  la  difesa idraulica e per l’irrigazione» (lettera b);

  g) l’art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla  programmazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,   con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  si  provvede», tra l’altro, a «predisporre ed approvare un piano di  interventi  sui dissesti idrogeologici, comprensivo di  quelli  previsti  sulle  aree suscettibili di instabilita’ dinamica in fase sismica ricomprese  nei centri e nuclei interessati  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi come individuate ai sensi dell’art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con priorita’ per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati ed infrastrutture» (lettera c);

  h) l’art. 14, comma 3-bis.1,  il  quale  prevede  che  in  sede  di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d)  e  f)  del comma 2 del  medesimo  articolo  ovvero  con  apposito  provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario puo’ individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini  della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  e  che  per  la  realizzazione  degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla  scadenza della gestione commissariale  ed  entro  i  limiti  della  soglia  di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure  previste  dal  comma 3-bis del medesimo art. 14;

  i) l’art. 15, comma 1, in base al quale  «Per  la  riparazione,  il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all’art.  14,  comma  1,  i soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi sugli immobili in loro proprieta’ di cui alle lettere  a)  e  c)  del comma 1 dell’art. 14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

  l) l’art. 15, comma 2, il  quale  prevede  che  relativamente  agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1,  il  presidente  della Regione – Vice Commissario con apposito provvedimento  puo’  delegare lo  svolgimento   di   tutta   l’attivita’   necessaria   alla   loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali  interessati,  anche in deroga alle previsioni contenute nell’art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  m) l’art.  18,  comma  2,  che  individua  le  centrali  uniche  di committenza  di  cui  si  avvalgono  i  soggetti  attuatori  per   la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;

  n) l’art.  30,  il  quale  prevede  l’istituzione  nell’ambito  del Ministero dell’interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita’   organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all’art.   1   del   medesimo decreto-legge, di un’apposita Struttura di missione,  diretta  da  un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art.  3-bis del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  30  dicembre  1991,  n.  410  (comma  1), nonche’, per le medesime finalita’ di prevenzione e  contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita’  organizzata  nell’affidamento   e nell’esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata,  nei comuni di cui all’art. 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e  denominato   Anagrafe antimafia  degli  esecutori  (…).  Ai   fini   dell’iscrizione   e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

  o) l’art. 32, il quale  prevede  che  per  gli  interventi  di  cui all’art. 14, si applica l’articolo 30  del  decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita’ e gli interventi  oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con  accordi  tra il presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i presidenti delle regioni    vice  commissari  e  le centrali uniche di committenza di cui all’art. 18.  Resta  ferma,  in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l’Autorita’  nazionale  anticorruzione,  da  attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma  informatica  per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della  documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di  cui  al comma 1. Con i  provvedimenti  di  cui  all’art.  2,  comma  2,  sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente  comma,  nonche’ le modalita’ per  il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  e privata, attraverso la banca dati di cui all’art. 13 della  legge  31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi  alle attivita’ di ricostruzione» (comma 2);

  p) l’art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza  nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede  l’istituzione  di  un  elenco  speciale  dei  professionisti abilitati;

  Visto l’art. 1, comma 362, lettera  b),  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, con il quale e’ autorizzata la spesa di 200 milioni  di euro per l’anno 2017, di 300 milioni di euro per l’anno 2018, di  350 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro  per  l’anno 2020 per la concessione dei contributi di  cui  all’articolo  14  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

  a) l’art. 41,  comma  2,  con  il  quale,  al  fine  di  permettere l’accelerazione delle attivita’  di  ricostruzione  a  seguito  degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell’economia e delle finanze e’ stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l’anno 2017, 687,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 669,7  milioni  di  euro  per l’anno 2019;

  b) l’art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all’art. 4  del decreto-legge n. 189/2016 e’ stato incrementato di 63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e 2019;

  c) l’art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire  l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e  privata  nelle aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui  all’articolo  1   del decreto-legge n. 189 del 2016, e’ stata autorizzata la spesa  di  150 milioni di euro per l’anno 2017;

  Visto l’art. 10 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24  luglio  2018,  n.  89,  che  ha introdotto nell’art. 1 del decreto-legge n. 189  del  2016  il  comma 4-bis, il quale ha stabilito che lo stato di emergenza prorogato  con deliberazione del Consiglio dei ministri del  22  febbraio  2018,  ai sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  16-sexies,   comma   2,   del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e’ prorogato fino al  31  dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di  euro 300  milioni,  mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla contabilita’ speciale di  cui  all’art.  4,  comma  3,  del  medesimo decreto-legge n. 189/2016, intestata  al  Commissario  straordinario, che a tal fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di  tesoreria centrale n.  22330,  intestato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, per  essere  assegnate  al  Dipartimento  della  protezione civile;

  Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del  16 novembre 2017, con il quale, tra l’altro, e’ stata recepita  l’intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia  della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  ordine  alla  ripartizione delle  risorse  di  cui  al  suindicato  art.  41,   comma   2,   del decreto-legge n. 50/2017 e  sono  state  disposte  le  consequenziali variazioni di bilancio;

  Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie  teste’ richiamate, risulta ad oggi,  e  salvo  futuri  ulteriori  interventi legislativi, uno stanziamento complessivo di  risorse  a  favore  del Fondo per la ricostruzione di euro 128.027.651,68 fino al 31 dicembre 2019, di cui euro 55.515.763,78 per l’esercizio 2018;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza  n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno  2017, recante «Criteri  per  la  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  39  dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la  pianificazione attuativa  connessa  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  centri storici e nuclei urbani maggiormente  colpiti  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e  n.  38  dell’8 settembre  2017.  Individuazione  degli  interventi   che   rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione», nella quale  sono stati inseriti tra l’altro, su richiesta di  alcune  regioni  che  ne hanno evidenziato l’indispensabilita’  ai  fini  della  ricostruzione delle  infrastrutture  dei  centri  interessati,  alcuni   interventi relativi a dissesti idrogeologici  a  valere  quale  anticipazione  o stralcio del piu’ generale Piano di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  63  del  6 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5  maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8  settembre  2017. Delega di funzioni ai presidenti delle regioni – vice commissari»  da cui risulta, a seguito del definanziamento, risorse  disponibili  per circa 52 milioni di euro;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Vista la nota  a  firma  del  presidente  dell’Autorita’  nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del  10  gennaio  2018,  e  l’assenso manifestato dai presidenti delle regioni    vice  commissari,  nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni  con  le  centrali  di committenza  regionali,  all’estensione   anche   a   queste   ultime dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Viste le note con le quali sono  stati  formalmente  trasmessi  gli elenchi degli interventi essenziali, e segnatamente, la nota in  data 24 maggio 2018 dell’Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  Abruzzo (prot.  RA/0148354/18),  la  nota  dell’Ufficio   speciale   per   la ricostruzione  Lazio  (prot.  n.  323467/18),  la  nota  dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche (prot.  n.  46826/18),  la  nota dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (prot n. 8895/18);

  Ritenuto di dover provvedere, sulla base  delle  indicazioni  cosi’ raccolte: a) all’approvazione  del    Piano  degli  interventi  sui dissesti idrogeologici che sulla base  delle  segnalazioni  pervenute dalle  regioni  e  dai  comuni   interessati   rivestono   importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e  per  gli  effetti dell’art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; b)  a disciplinare, per gli interventi essenziali di  cui  alla  precedente lettera a), i tempi e le modalita’ della speciale procedura negoziata che puo’ essere utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell’art. 14, decreto-legge n. 189 del 2016; c) allo stanziamento delle risorse economiche  per  l’immediato  avvio  nel  corrente  anno  2018  degli interventi essenziali di cui alla lettera a);

  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili sul  Fondo  di  cui  all’art.  4  del   decreto-legge   n.   189/2016 rispettivamente per il corrente anno 2018, ed al fine di  evitare  di immobilizzare  inutilmente  una  quantita’   eccessiva   di   risorse economiche, di  dover  rendere  immediatamente  disponibili  per  gli interventi individuati come essenziali, e quindi da avviare entro  il corrente  anno  2018,  la  somma  di  euro  30.000.000,00  a   fronte dell’entita’  complessiva  dei  costi  stimati   sulla   base   delle indicazioni  fornite  dalle  regioni,   pari   a   complessivi   euro 100.295.160,00;

  Rilevato altresi’ che, alla stregua della vigente normativa (e,  in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  in relazione alla piu’ generale disciplina in materia di  programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), e tenuto conto  della  natura intrinsecamente pluriennale dei piani di ricostruzione  pubblica,  la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati,  spettando al Commissario straordinario, di  concerto  con  i  presidenti  delle regioni – vice commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l’attivita’ di generale programmazione degli  interventi  medesimi,  attraverso  l’inserimento   nei   Piani predisposti d’intesa con le regioni e  l’approvazione  degli  stessi, nonche’ di successivo monitoraggio della fase esecutiva  in  funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano;

  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili sul  Fondo  di  cui  all’art.  4  del  decreto-legge   n.   189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il  2019,  di  dover ripartire  le  risorse  economiche  impegnate  per   gli   interventi programmati con la presente ordinanza in misura di euro 30.000.000,00 a valere sulle disponibilita’ 2018, e di euro 70.295.160,00 a  valere sulle disponibilita’ 2019;

  Precisato, altresi’, che, in  sede  di  allocazione  delle  risorse stanziate per l’anno 2019, potra’ procedersi anche al recupero  delle eventuali risorse rivenienti da economie  realizzate  nell’esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi  diversi  allo  stato  non prevedibili  che  comportino  una  variazione  della   programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni    vice commissari nella  riunione  della  cabina  di  coordinamento  del  21 febbraio 2018, nel corso della quale  e’  stato  approvato  il  primo elenco degli interventi sul  dissesto  idrogeologico  per  una  cifra complessiva di euro 275 milioni di euro;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni    vice commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10  e  24 maggio 2018, nel corso delle quali e’ stato approvato  il  meccanismo di programmazione  pluriennale  degli  interventi  sulla  base  della essenzialita’  degli  stessi  in  considerazione   delle   specifiche esigenze evidenziate dalle regioni e dai comuni interessati;

  Vista l’informativa resa nel corso della  cabina  di  coordinamento del 5 settembre 2018 in ordine alla programmazione dei fondi  per  le annualita’ 2018 e 2019;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i., in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci decorso il termine di trenta giorni  per  l’esercizio  del  controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

1° Piano degli interventi sui dissesti  idrogeologici  nei  territori   delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli   eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016    1.  E’  approvato  il   piano   degli   interventi   sui   dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016 che rivestono  importanza  essenziale  ai  fini  della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.

  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di interventi  cui  al  comma  1,  nell’Allegato  n.  1  alla   presente ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai presidenti delle regioni –  vice  commissari,  le  opere  interessate dagli interventi previsti, con  la  specificazione  per  ciascuna  di esse,  del  soggetto  attuatore,  dell’ubicazione,  della  natura   e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi  anche di quelli afferenti l’attivita’ di progettazione, delle  altre  spese tecniche    e    delle    prestazioni    specialistiche     derivanti dall’effettuazione  degli  interventi  in  ciascuna   delle   regioni interessate dagli eventi sismici.

  3. Entro sessanta giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, i presidenti delle regioni – vice commissari, per  tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a  individuare gli eventuali interventi di cui al comma 1 per i quali non  intendono avvalersi  della  procedura  accelerata  di  cui  al  comma  3-bis  1 dell’art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione  la predetta procedura accelerata  si  applica  a  tutti  gli  interventi individuati a norma del precedente comma 1.

  4.  Gli  interventi  inseriti  nel  programma  sono  sottoposti  ai controlli dell’Autorita’ nazionale anticorruzione previsti  dall’art. 32 del decreto-legge, nei casi e  con  le  modalita’  determinati  ai sensi del successivo art. 3 della presente ordinanza.

Art. 2

 

Progettazione ed esecuzione degli interventi

 

  1.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente articolo,  all’attivita’  di  progettazione  e  di  esecuzione  degli interventi di cui  all’art.  1  si  applicano  gli  articoli  4  e  5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 nonche’,  per  gli  interventi  essenziali   soggetti   a   procedura accelerata ai sensi del precedente art. 2, l’art.  6  della  medesima ordinanza.

  2. Al fine di  consentire  l’esecuzione  degli  interventi  di  cui all’Allegato 1 viene disposto, secondo i tempi e le modalita’ di  cui ai successivi commi 3 e 6, il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle  contabilita’  speciali intestate ai presidenti delle regioni – vice commissari, della  somma di euro 100.295.160,00 cosi’ ripartita:

  € 15.000.000,00, in favore della Regione Abruzzo;

  € 12.838.000,00, in favore della Regione Lazio;

  € 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;

  € 10.000.000,00, in favore della Regione Umbria.

  3. Al fine di consentire l’avvio  dell’attivita’  di  progettazione degli interventi, su richiesta delle regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all’avanzamento  delle  attivita’ di progettazione, viene disposto il trasferimento dal  fondo  di  cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore  delle  contabilita’ speciali intestate ai presidenti delle  regioni    vice  commissari, della somma di euro 20.000.000,00, cosi’ ripartita:

  per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

  per il 14%, in favore della Regione Lazio;

  per il 62%, in favore della Regione Marche;

  per il 14%, in favore della Regione Umbria.

  4.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria all’approvazione  degli  atti  di  affidamento  degli  incarichi   e’ assicurata dall’inserimento dell’intervento  negli  elenchi  allegati alla presente ordinanza,  l’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per   l’attivita’   di   progettazione   mediante   accredito   sulla contabilita’ della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei limiti di seguito indicati:

  a) una  somma  pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

  b) il saldo,  entro  sette  giorni  dalla  ricezione  dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge.

  5. La  stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all’Ufficio speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le risorse trasferite, ai sensi del precedente  comma  4,  trasmettendo, entro  sette  giorni  dall’effettuazione  del  pagamento,  tutta   la documentazione ad esso relativa.

  6. L’erogazione del contributo per l’esecuzione  avviene  all’esito dell’approvazione del progetto dell’intervento,  con  i  tempi  e  le modalita’ di cui all’art. 5, comma 4, dell’ordinanza n. 56 del  2018, al netto delle somme anticipate ai sensi del precedente comma 3.

  7. Al monitoraggio sullo stato di attuazione  degli  interventi  si procede con le modalita’ di cui all’art. 5, comma  6,  dell’ordinanza n. 56 del 2018.

Art. 3

 

Controlli dell’Autorita’ nazionale anticorruzione

 

  1. Ai controlli sulle procedure  di  gara  riservati  all’Autorita’ nazionale anticorruzione  si  applica  l’art.  8  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.

Art. 4

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, pari a complessivi euro 100.295.160,00 si provvede con  le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di  cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Al fine di consentire l’immediato avvio  dei  primi  interventi, per il 2018 e’ stanziata la somma di euro 30.000.000,00; per il  2019 e’ stanziata  la  somma  di  euro  70.295.160,00.  Tali  stanziamenti saranno ripartiti fra le  regioni  interessate  secondo  gli  importi indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all’Allegato  1.  Alla scadenza del primo trimestre successivo all’entrata in  vigore  della presente  ordinanza,  gli  Uffici  speciali  per   la   ricostruzione trasmettono   al   Commissario   straordinario   apposita   relazione contenente l’indicazione degli interventi le cui procedure sono state avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.

Art. 5

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 

    Roma, 6 settembre 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

 

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753

 

pdfAllegato

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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