Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 5 ottobre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita’” (Ordinanza n. 68).

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 5 ottobre 2018

 

Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso  agricolo e  zootecnico  distrutti   o   danneggiati   dagli   eventi   sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto  2016  e  per  la  ripresa  delle  relative  attivita’. (Ordinanza n. 68).

 

 

 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  e  successivamente dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare:

  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  l’art. 2,  comma  5,  il  quale  prevede  che  i  Presidenti  delle Regioni – Vice commissari, fra l’altro, assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto  2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal medesimo decreto, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto  delle  norme europee e nazionali in materia di aiuti  di  Stato  (lettera  e-bis), introdotta dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);

  l’art. 4-bis, il quale ai commi 8 e 9 detta  disposizioni  volte  a fronteggiare il fabbisogno di tecnostrutture  per  stalle  e  fienili destinate al ricovero invernale del bestiame  nei  territori  colpiti dagli eventi sismici;

  l’art. 5, comma 2, come modificato dall’art. 37, comma  1,  lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla  base  dei  danni effettivamente verificatisi, i contributi,  fino  al  100  per  cento delle spese occorrenti, sono erogati per  far  fronte,  tra  l’altro, agli interventi di  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in  relazione  al danno effettivamente subito  (lettera  a)  ed  alla  delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche  o  produttive  e  dei  servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la  continuita’, e che, allo scopo di favorire la ripresa  dell’attivita’  agricola  e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a cio’ destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee  delle  attivita’ agricole e zootecniche che,  per  le  loro  caratteristiche,  possono essere utilizzate in via definitiva e’ assentita,  su  richiesta  del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente (lettera g);

  l’art. 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;

  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e in particolare:

 l’art. 2, il quale prevedeva: a) al comma 8, che  per  fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative  rurali  ed  il  fabbisogno  di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al  ricovero  invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici  verificatisi a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  in  ragione  della  oggettiva imprevedibilita’ degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti, gia’ stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli necessari allo scopo,  potesse  essere  richiesto  un  aumento  delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di  cui  all’art.  106,  comma  12,  del  decreto legislativo n. 50 del 2016; b) al comma 9,  che  qualora  il  ricorso alle procedure di cui al comma 8 non avesse  consentito  comunque  di soddisfare i fabbisogni di assistenza  in  corso  di  quantificazione speditiva, in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  potessero  essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che avevano partecipato alla  procedura  di  gara  per  addivenire  a  nuove   ed   ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto  delle  gare  espletate,  alle medesime condizioni alle quali era stata effettuata  l’aggiudicazione originaria;

  l’art. 3, comma 6, il quale consentiva alle  imprese  che  avessero subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare  o  acquisire in locazione macchinari, nonche’ effettuare gli ulteriori  interventi urgenti  necessari  a  garantire  la   prosecuzione   della   propria attivita’;

  Visto l’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n.  229,  il quale,  dopo  aver  stabilito  l’abrogazione  del  decreto-legge   11 novembre 2016, n. 205, prevede  che  restano  validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base di esso;

  Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, e in particolare  l’art.  7,  il  quale  detta disposizioni per gli interventi urgenti finalizzati al  trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte  degli  operatori del settore zootecnico colpiti dall’evento sismico, autorizzando  tra l’altro le aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti  a operare in deroga ad una serie  di  norme  (comma  1)  e  le  Regioni interessate a provvedere, nel quadro delle misure di cui all’art.  3, comma 2, dell’ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione  e  messa  in opera  di  ricoveri  e  impianti  temporanei  per  la   stabulazione, l’alimentazione  e  la  mungitura  degli  animali,  nonche’  per   la conservazione e trasformazione  del  latte  e  degli  altri  prodotti agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita’ produttiva delle  aziende interessate (comma 3);

  Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22  settembre  2016,  e  in  particolare  l’art.  5,  concernente l’autorizzazione alla deroga a disposizioni del  decreto  legislativo n. 50 del 2016 per particolari interventi urgenti;

  Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n. 396 del 23 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016, e in particolare l’art. 6, il quale  prevede  che per l’attuazione degli interventi temporanei a supporto  del  settore zootecnico di cui all’art. 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, si puo’ procedere entro i limiti e con le modalita’ stabilite  dall’art. 5 dell’ordinanza n. 394/2016;

  Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  280 del 30 novembre 2016, e in particolare l’art.  1,  recante  ulteriori interventi urgenti per la continuita’ del settore zootecnico;

  Vista  l’ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  5  del  28 novembre 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  5 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata  e  temporanea  di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26  e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», e in particolare:

    l’art. 2, comma 4, il quale, per  quanto  riguarda  la  tipologia degli impianti e i materiali  da  impiegare,  fa  richiamo  a  quelli previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle anzidette ordinanze  del  Capo  Dipartimento  della  protezione civile, ed in cui  vengono  anche  definite  le  superfici  per  capo necessarie a garantire il  rispetto  delle  condizioni  di  benessere degli animali;

    l’art. 4, commi 1 e 2, secondo  cui  le  strutture  delocalizzate hanno  carattere  temporaneo  e  dovranno  essere  rimosse   a   cura dell’operatore interessato entro trenta giorni  dall’ultimazione  dei lavori  di  ripristino  o  ricostruzione  delle  stalle,  fienili   o depositi, salvo il rimborso delle spese sostenute;

  Vista l’ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 30  dell’8  settembre  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, dall’ordinanza  n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino  e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso   produttivo   distrutti   o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e  produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,  26  e  30 ottobre 2016» e dall’ordinanza n.  62  del  3  agosto  2018,  recante «Semplificazione  dell’attivita’   istruttoria   per   l’accesso   ai contributi per gli interventi  di  ricostruzione  privata.  Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre  2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7  aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018», e in particolare:

    l’art. 2, comma 2, il quale prevede che i contributi di cui  alla medesima ordinanza possono  essere  concessi  anche  per  l’acquisto, nello  stesso  comune,   di   interi   immobili   ove   delocalizzare definitivamente l’attivita’ produttiva (lettera d);

    l’art. 6, il quale prevede che, nei casi di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), il contributo puo’ essere  destinato  all’acquisto  di altro  edificio  esistente  agibile,  non  abusivo,   conforme   alla normativa  urbanistica,   edilizia   e   sismica,   equivalente   per caratteristiche tipologiche  a  quello  preesistente,  ubicato  nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad  ospitare  l’attivita’  produttiva  come  attestato  con   perizia asseverata dal tecnico  incaricato  (comma  1),  per  poi,  ai  commi successivi, dettare i criteri e le modalita’  di  determinazione  dei contributi per tali fattispecie;

    l’art. 11, il quale  stabilisce  le  modalita’  di  presentazione della  domanda  di  accesso  ai  contributi   per   le   ipotesi   di delocalizzazione definitiva di cui al precedente art. 2, comma 2;  

  Vista  l’ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  65  del  6 settembre 2018, recante «Procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di attuazione della ricostruzione pubblica e privata», e in  particolare l’art. 5, il quale prevede che ai fini del monitoraggio su  eventuali sovra-compensazioni il commissario straordinario e  i  Presidenti  di Regione – Vice commissari si avvalgono del registro  nazionale  degli aiuti di  Stato  istituito  presso  la  direzione  generale  per  gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (DGIAI) ai sensi dell’art. 52 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  come sostituito dall’art. 14 della legge 29 luglio 2015,  n.  115,  e  dei Registri dell’Agricoltura  e  della  Pesca  (comma  1),  e  che  agli adempimenti relativi alla comunicazione dei  contributi  assegnati  e del  restante  corredo  informativo  verso  i  Registri  di  cui   al precedente comma 1 provvedono i soggetti istituzionali competenti per la concessione dei contributi, utilizzando ove possibile i servizi di interoperabilita’ messi a disposizione dalla piattaforma  informatica del Ministero dello sviluppo economico (comma 2);

  Preso atto delle informazioni ricevute dagli uffici speciali per la ricostruzione in ordine allo  stato  di  attuazione  delle  ordinanze suindicate;

  Considerato, alla luce delle predette informazioni, che  tutti  gli allevatori che operavano in strutture produttive risultate  inagibili dispongono, all’attualita’, di tensostrutture moderne ed  efficienti, realizzate nel rispetto della vigente normativa sul  benessere  degli animali;

  Ritenuto che risulta vantaggioso, sotto il  profilo  sia  sanitario che ambientale che economico, consentire agli  operatori  interessati di  procedere   a   delocalizzazione   definitiva   delle   strutture zootecniche  inagibili  in  quelle   provvisorie,   quale   modalita’ alternativa della delocalizzazione  disciplinata  dagli  articoli  2, comma 2, lettera d), e 6 dell’ordinanza n. 13 del 2017;

  Ritenuto, altresi’,  che  l’opzione  in  esame  comporta  anche  un evidente risparmio per le finanze pubbliche, atteso che,  in  assenza di essa, gli allevatori interessati a  procedere  a  delocalizzazione definitiva dovrebbero necessariamente provvedervi con le modalita’ di cui alla norme citate dell’ordinanza n. 13 del 2017 (a tanto  essendo certamente  legittimati,  trattandosi  di   titolari   di   attivita’ produttive  e  segnatamente  di  imprese  zootecniche,  espressamente comprese fra i possibili  beneficiari  dei  contributi  dall’art.  1, comma 2, di detta ordinanza), di modo  che  a  carico  delle  risorse commissariali graverebbero, anziche’  i  soli  costi  di  adeguamento delle  strutture  provvisorie  esistenti,  il  costo  integrale   per l’acquisto del nuovo edificio e i costi sostenuti dall’impresa per il suo adeguamento, nonche’ i costi per la demolizione e lo  smaltimento degli impianti esistenti;

  Precisato   che   al    monitoraggio    finalizzato    a    evitare sovracompensazioni si provvedera’, anche in relazione  ai  contributi di cui alla presente ordinanza cosi’ come per tutte le  altre  misure agevolative connesse agli eventi sismici,  secondo  le  previsioni  e competenze  di  cui  all’art.  2,  comma  5,  lettera   e-bis),   del decreto-legge n. 189/2016 ed all’art.  5  dell’ordinanza  n.  65  del 2018;

  Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare con apposita ordinanza le modalita’, le condizioni e le procedure con le quali gli  interessati potranno  procedere  alla  delocalizzazione  definitiva  nei  termini suindicati, merce’ i necessari  interventi  di  trasformazione  delle strutture realizzate in esecuzione  delle  suindicate  ordinanze,  in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera  g),  secondo  periodo,  del decreto-legge n. 189/2016 e in  alternativa  alle  procedure  di  cui all’ordinanza n. 13 del 2017;

  Ritenuto  che  l’adeguamento  delle   predette   strutture   appare indispensabile, al fine di  garantire  la  durata  dei  manufatti  in coerenza  con  l’intento  della  delocalizzazione  definitiva,  ferma restando  la  necessita’  del  rispetto,  in  termini  di  superficie disponibile, della normativa sul benessere  animale  rapportata  alla consistenza zootecnica esistente alla data del  sisma,  da  accertare attraverso i dati ufficiali dell’anagrafe zootecnica, nonche’ in ogni caso delle vigenti disposizioni  urbanistiche,  paesaggistiche  e  in materia sismica;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nelle  cabine  di coordinamento del 24 maggio e del 5 settembre 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) c) e  g)  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e  integrazioni  (d’ora innanzi denominato «decreto-legge»), disciplinano gli  interventi  di adeguamento funzionale ed edilizio  volti  a  rendere  definitive  le delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle  ordinanze  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell’ordinanza  del  commissario straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre  2016,  degli immobili a uso produttivo destinati alle attivita’ di cui al comma 2, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili  e in relazione ai  quali  sia  stato  accertato  un  livello  operativo superiore a L0.

  2. Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dalla  presente ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014,  i  quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi  delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393,  394 e 396  del  2016,  ovvero  abbiano  proceduto  alla  delocalizzazione temporanea delle proprie attivita’ ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre  2016,  n.  205  e  dell’ordinanza  del commissario straordinario n. 5 del 2016.

  3. In particolare, per le finalita’ di cui al comma 1 sono concessi contributi:

    a) alle imprese, come definite al  comma  2,  che  alla  data  di presentazione della domanda di  cui  all’art.  3  siano  assegnatarie della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento sul terreno  in  cui  e’  collocata  la  struttura temporanea;

    b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di  godimento sugli  immobili  distrutti  o  gravemente  danneggiati  dagli  eventi sismici, i quali risultino concessi in uso ad un’impresa  agricola  o zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di  un  rapporto  di locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in  cui  la delocalizzazione  temporanea  sia  stata  realizzata  su   suoli   di proprieta’ dei medesimi proprietari. In tale  ipotesi,  l’accesso  ai contributi di cui alla presente ordinanza e’ subordinato  all’impegno al mantenimento del rapporto  negoziale  a  favore  dell’impresa  per almeno due anni nonche’ della destinazione d’uso esistente alla  data del sisma per almeno cinque anni.

  4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata  con qualsiasi modalita’ su aree di proprieta’ di soggetti  diversi  dagli originari   interessati,   questi   ultimi   possono   chiedere    la delocalizzazione definitiva a condizione  che  abbiano  acquisito  la proprieta’ o altro diritto reale di godimento sulle predette aree  in data  anteriore  alla  presentazione  della  domanda  di   contributo formulata ai sensi della presente ordinanza.

  5. I contributi di cui alla presente  ordinanza,  disposti  con  le modalita’ del finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 5, comma  3, del decreto-legge,  sono  concessi  per  gli  interventi  di  cui  al successivo art. 2, a condizione che  questi  siano  finalizzati  alla ripresa e alla piena funzionalita’ dell’attivita’ produttiva in tutte le componenti fisse.

  6.  La  presentazione  della  domanda  finalizzata  ad  ottenere  i contributi di cui alla presente ordinanza comporta la  rinuncia  alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati  dagli eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva  con  le modalita’  di  cui  all’art.   6   dell’ordinanza   del   commissario straordinario n. 13 del  9  gennaio  2017,  ed  alla  percezione  dei relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza, ovvero la decadenza della domanda di contributo  gia’  presentata  ai sensi della stessa e la  revoca  del  contributo  eventualmente  gia’ concesso. In ogni caso, l’erogazione del  contributo  e’  subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili.

Art. 2

 

Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai

contributi

 

  1. I contributi di cui alla presente ordinanza  sono  concessi  per gli  interventi  edilizi  di  adeguamento   finalizzati   a   rendere definitive le strutture temporanee  realizzate  in  attuazione  delle ordinanze di cui ai commi 1 e  2  dell’art.  1.  Sono  ammissibili  a contributo le opere necessarie per la trasformazione della  struttura temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento  aglI interventi volti al contenimento energetico, al  rafforzamento  e  al miglioramento edilizio, nonche’ ogni opera accessoria  indispensabile per la prosecuzione dell’attivita’ di allevamento.

  2. In alternativa all’adeguamento, ove lo stesso, in considerazione della  tipologia  della  struttura,  risulti  antieconomico   e   non confacente all’obiettivo di assicurare un intervento  durevole  sotto il profilo strutturale, possono essere  concessi  contributi  per  la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale  a  quella della struttura temporanea, nell’area di sedime di quest’ultima o  in aree  ad  essa  contigue,  previa  rimozione  della  medesima,  fermo restando l’importo del costo ammesso a contributo  come  disciplinato dal comma 5.

  3. Per gli interventi di cui  ai  commi  precedenti  e’  consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici  di  edificazione della  struttura  danneggiata  e  quelli  relativi   alla   struttura definitiva, ove cio’ sia consentito dagli strumenti urbanistici,  nei soli limiti in cui cio’ sia necessario  per  assicurare  il  rispetto della  normativa  sul  benessere  degli  animali.  A  tal  fine,  gli interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale  con la determinazione della conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  3 dell’art.   5,   subordinatamente   all’applicazione   del    vincolo quinquennale  di  destinazione  d’uso  e  di  non  alienazione  della struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di  cessione dell’attivita’,  in  aggiunta  agli  obblighi  di  cui  all’art.   19 dell’ordinanza n. 13 del 2017.

  4. Agli effetti della presente  ordinanza,  la  superficie  massima concedibile e’  determinata  in  base  alla  consistenza  zootecnica, ufficialmente accertata in data non successiva a  quella  dell’evento sismico che ha reso inagibile l’edificio originario, ed ai  parametri relativi alle superfici/capo previsti dalla  documentazione  relativa alla gara posta in essere dalla Regione  Lazio  in  attuazione  delle ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma  1  dell’art. 1, come indicati all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del  commissario straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa  allegata.  A tal fine, la relazione tecnica allegata alla  domanda  di  contributo attesta il calcolo della superficie assentibile.

  5. Il costo ammissibile a contributo e’ pari al minore importo  tra il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’IVA,  se  non  detraibile,  cosi’  come  risulta   dal   computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario  unico  approvato con l’ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data 10 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni,  al  netto  dei ribassi  conseguiti  a  seguito   della   procedura   selettiva   per l’individuazione dell’impresa, fatte salve le voci non  previste  per le quali si fara’ riferimento a specifiche analisi  dei  prezzi  come disciplinate dall’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente  della Repubblica n. 207 del  5  ottobre  2010,  e  il  costo  convenzionale ricavabile dai costi parametrici  della  Tabella  6  dell’allegato  2 all’ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento  al  livello  operativo L1, da calcolare con  riferimento  alla  superficie  della  struttura definitiva da realizzare, senza  l’applicazione  delle  maggiorazioni previste dall’ordinanza medesima.

Art. 3

 

Domanda di contributo

 

  1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all’art. 1, commi  2 e 3, possono presentare all’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli  interventi di cui alla presente ordinanza.

  2. La domanda, presentata utilizzando  la  piattaforma  informatica predisposta   dal   commissario   straordinario,    deve    contenere l’indicazione:

    a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta  o danneggiata  dagli  eventi  sismici,  individuate  con  gli   estremi catastali,   nonche’   dell’ordinanza   che   ne   abbia   dichiarato l’inagibilita’;

    b) della  struttura  o  delle  strutture  temporanee  di  cui  il richiedente  abbia   la   disponibilita’,   individuate   anche   con riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che ne  hanno  autorizzato  la  realizzazione,  con   la   specificazione dell’eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito  ai  sensi dell’ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016;

    c) del nominativo dei  proprietari  e  degli  eventuali  locatari degli impianti in questione;

    d) dei tecnici incaricati della  progettazione,  della  direzione dei lavori e  del  coordinamento  della  sicurezza,  individuati  fra quelli  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.   34   del decreto-legge n. 189 del 2016;

    e) dell’impresa incaricata di eseguire i lavori,  scelta  tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi  di  elenco  tra almeno   tre   ditte   mediante   procedura   concorrenziale   intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono partecipare solo le imprese che:

      risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30,  comma  6, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi’   prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;

      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000 euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell’art.  84  del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    f)  dell’istituto  di  credito  prescelto  per  l’erogazione  del contributo.

  3. Alla domanda devono essere altresi’ allegati:

    a) relazione tecnica  asseverata  dal  tecnico  incaricato  della progettazione,  che  attesti  lo  stato  dei  luoghi  degli  impianti provvisori esistenti  e  gli  eventuali  interventi  che  si  rendono necessari per renderli definitivi;

    b) progetto degli  interventi  che  si  intendono  eseguire,  con l’indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata  da elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli  interventi strutturali con annessa la documentazione necessaria ai  sensi  delle vigenti norme tecniche, anche in  materia  sismica,  degli  eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali  opere di efficientamento energetico;

    c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti;

    d)  dichiarazione   con   la   quale   il   ricorrente   rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la  ricostruzione  o  il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del  comma 2  ovvero  revoca  la  domanda  di  contributo   eventualmente   gia’ presentata a norma dell’ordinanza n.  13  del  2017,  impegnandosi  a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in  caso  di accoglimento della domanda, e  infine  rinuncia  ovvero  richiede  di trasferire  i  diritti  edificatori  sull’area  di  pertinenza  degli stessi;

    e) nei casi di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione di  impegno  al  mantenimento  del  rapporto   negoziale   a   favore dell’impresa per almeno due anni  nonche’  della  destinazione  d’uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.

    f) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per l’individuazione  dell’impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito verbale dal quale  risultino  i  criteri  di  carattere  economico  e tecnico adottati e le modalita’ seguite per la scelta della  migliore offerta, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto-legge;

    g)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l’impresa incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta nell’Anagrafe  di  cui   all’art.   30,   comma   6,   del   medesimo decreto-legge;

    h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma  2, del decreto-legge e di non avere  in  corso  ne’  avere  avuto  negli ultimi tre anni  rapporti  non  episodici,  quali  quelli  di  legale rappresentante, titolare, amministratore, socio,  direttore  tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le  eventuali  imprese  subappaltatrici, ne’ di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita’  ovvero rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli   effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;

    i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data  del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti  all’evento  sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto;

    l) fascicolo aziendale aggiornato;

    m) registro di stalla da cui risulti  la  consistenza  alla  data dell’evento sismico;

    n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.

Art. 4

 

Istruttoria sulle domande di contributo

 

  1. L’Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma  del  comma  1 dell’art. 2, la trasmette immediatamente con tutta la  documentazione allegata al Comune utilizzando la procedura  informatica  predisposta dal commissario straordinario, per l’istruttoria di sua competenza in ordine  alla  conformita’  urbanistica  ed  edilizia.  In   caso   di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa  allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all’istante  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni   per   la presentazione  di  osservazioni  e/o  la  produzione  dei   documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al  Vice  commissario la proposta di rigetto della domanda.

  2. Entro trenta giorni dalla trasmissione  degli  atti  di  cui  al comma  1,  il  Comune   procede   allo   svolgimento   dell’attivita’ istruttoria di propria competenza ed adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione.  Nei sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione  del  Comune  in ordine al titolo abilitativo edilizio,  l’Ufficio  speciale  verifica l’ammissibilita’ a  finanziamento  dell’intervento  e  la  congruita’ delle spese indicate, indica il contributo ammissibile e  provvede  a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP)  di  cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG dandone comunicazione  al  vice  commissario  mediante  la  procedura informatica a tal fine predisposta.

  3.  Qualora  l’intervento  ricada  in  area  sottoposta  a  vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, nei casi di cui al comma 3 dell’articolo ovvero nei casi in cui l’intervento  non e’ conforme alla disciplina urbanistica, il progetto e’ sottoposto al parere  della  conferenza  regionale   di   cui   all’art.   16   del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione- Vice  commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni  dal ricevimento della  comunicazione  del  Comune  di  cui  al  comma  2. Nell’ambito   della   conferenza,   il   parere   di   compatibilita’ paesaggistica puo’ essere  espresso  anche  fuori  dei  casi  di  cui all’art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n. 42, con la procedura semplificata di cui al comma 5 del medesimo art. 167. Il parere positivo  espresso  dalla  conferenza  ha  effetto  di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  4. Il Vice commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della comunicazione di cui al comma 2  ovvero  dalla  determinazione  della conferenza regionale di cui al comma  3,  autorizza  l’intervento  ed emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune  competente  mediante la procedura informatica.  Con  la  stessa  modalita’  e’  comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l’indicazione delle  ragioni  del  mancato  accoglimento  della   stessa.   Qualora l’impianto  oggetto  degli  interventi   sia   stato   assegnato   al richiedente sulla base delle  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile, il  provvedimento  di  autorizzazione  degli interventi determina il  trasferimento  definitivo  della  proprieta’ dell’immobile in capo al richiedente.

  5.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  e  di  concessione   del contributo e’  trascritto  nei  registri  immobiliari,  su  richiesta dell’ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo  o  diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalita’.

Art. 5

 

Erogazione del contributo

 

  1. Per l’erogazione del contributo, si applicano gli articoli 16  e 17 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 2017.

Art. 6

 

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente  ordinanza  si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto legge.

Art. 7

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del commissario straordinario.

 

Roma, 5 ottobre 2018

Il commissario straordinario: De Micheli

 

 

Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del  Ministero  degli  affari esteri, n. 1883

 

 

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Ordinanza 19 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 986).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

Leggi tutto »

Ordinanza 7 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 979).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 17 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

Leggi tutto »

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.