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Ordinanza 4 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.” (Ordinanza n. 22)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 4 maggio 2017

Seconde linee direttive per  la  ripartizione  e  l’assegnazione  del personale   con   professionalita’   di   tipo   tecnico,   di   tipo tecnico-ingegneristico e di tipo  amministrativo-contabile  destinato ad operare presso la Struttura  commissariale  centrale,  presso  gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189. (Ordinanza n. 22).

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24  agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 e 50-bis;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  in forza del quale:  a)  nell’ambito  delle  risorse  disponibili  sulla contabilita’ speciale di cui all’art.  4,  comma  3,  possono  essere destinate ulteriori risorse, fino ad un  massimo  di  complessivi  16 milioni di euro per gli  anni  2017  e  2018,  per  i  comandi  ed  i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai  comuni  ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali  o  locali  interessate, per  assicurare  la  funzionalita’  degli  uffici  speciali  per   la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle  regioni,  delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata  massima  di  due  anni,  con  profilo professionale   di    tipo    tecnico-ingegneristico    a    supporto dell’attivita’ del Commissario straordinario,  delle  regioni,  delle province e dei comuni interessati; b) gli enti  parco  nazionali,  il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei  Comuni  di  cui agli allegati al medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono procedere all’effettuazione di comandi o distacchi per assicurare  la funzionalita’ degli uffici speciali per la  ricostruzione  ovvero  ad assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo  determinato della durata massima di due anni;

  Visto l’art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell’art.  2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione  del personale destinato ad operare presso  gli  uffici  speciali  per  la ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale;

  Visto l’art. 50-bis, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge  n.  189 del 2016, in base al quale: a) i Comuni  di  cui  agli  allegati  del medesimo decreto-legge possono assumere con  contratti  di  lavoro  a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento  della  spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’art. 1,  commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di  spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016, di 14,5 milioni di  euro  per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unita’ di   personale   con   professionalita’    di    tipo    tecnico    o amministrativo-contabile,  fino   a   complessive   trecentocinquanta unita’, per l’anno 2017, e fino a complessive settecento unita’,  per l’anno 2018; b) nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dal comma 1 e delle unita’ di  personale  assegnate,  i  medesimi  comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e  2018,  incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia’ in  essere  con  professionalita’  di  tipo  tecnico  o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di personale di cui all’art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e di cui all’art. 1, commi 557 e 562,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296;  c)  con  provvedimento   del   Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile e previa deliberazione della  cabina  di  coordinamento  della ricostruzione,  istituita  dall’art.  1,  comma  5,   devono   essere determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita’ di personale che ciascun comune e’ autorizzato ad assumere;

  Visto l’art. 50-bis, commi 3-bis, 3-ter,  3-quater  e  3-quinquies, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nelle  more dell’espletamento delle procedure di reclutamento  del  personale  da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del  2016,  limitatamente  allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa  strettamente connessi  ai  servizi  sociali,   all’attivita’   di   progettazione, all’attivita’  di  affidamento  dei  lavori,  dei  servizi  e   delle forniture, all’attivita’ di  direzione  dei  lavori  e  di  controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a  tal  fine previste, in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di personale di cui all’art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e di cui all’art. 1, commi 557 e 562,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  possono  sottoscrivere,  entro  il  limite complessivo di trecentocinquanta, contratti  di  lavoro  autonomo  di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili; b)  i contratti  di  lavoro  autonomo  di   collaborazione   coordinata   e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione  dei  titoli ed  apprezzamento  della  sussistenza   di   un’adeguata   esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini  e  collegi  professionali  ovvero abilitati all’esercizio della professione relativamente a  competenze di tipo tecnico nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche; c) le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,  necessarie   per   la sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal   comma   3-ter,   sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d’intesa con i Presidenti delle regioni    Vice  commissari,  assicurando  la possibilita’ per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata;

  Visto l’art. 50-bis, commi 3-sexies, del decreto-legge n.  189  del 2016, in forza del quale a) le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del  medesimo  art.  50-bis  si  applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016; b) nel limite del dieci per cento  delle risorse finanziarie e  delle  unita’  di  personale  complessivamente previste  dai  sopra  citati  commi  e’  consentito   alle   Province interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di  nuovo  personale  a  tempo determinato, alle rimodulazioni  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale gia’ in essere  secondo  le  modalita’  previste  dal  comma 1-bis, nonche’ per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di coordinamento della ricostruzione, istituita dall’art.  1,  comma  5, sono determinati i profili professionali ed il numero  massimo  delle unita’  di  personale  che  ciascuna  Provincia  e’  autorizzata   ad assumere,  nonche’  assegnate   le   risorse   finanziarie   per   la sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter;

  Vista  l’ordinanza  n.  2  del  10  novembre   2016,   recante   la «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna  S.p.a  e  con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per l’individuazione  del  personale  da adibire alle attivita’ di supporto tecnico-ingegneristico e  di  tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2016;

  Vista l’ordinanza  n.  6  del  28  novembre  2016,  recante  «Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale  tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei  comuni  danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24  agosto  2016»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dicembre 2016, n.  284,  e,  in  particolare, l’art. 1, comma 3;

  Visto  l’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio   2017,   recante   la «Organizzazione   della   struttura    centrale    del    Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;

  Vista l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017,  recante  la  «Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n.  8  del  14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016  ed  all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017;

  Visto l’avviso del 7 dicembre 2016, con cui e’  stata  indetta  una procedura per la selezione di n. 40 unita’ di personale  appartenente alle amministrazioni pubbliche, di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  da  impiegare  per  lo svolgimento   delle   attivita’   di   competenza   della   struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto previsto  dagli  ordinamenti  delle  rispettive  amministrazioni   di appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite  dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza  come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti  in  caso  di appartenenza ad altro comparto, con profilo  tecnico  o  con  profilo amministrativo e/o contabile;

  Vista la determinazione  n.  1  del  16  marzo  2017,  con  cui  il Commissario straordinario del Governo, nell’approvare le  graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all’esito della  procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilita’ di cui all’avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto  ad  individuare  le unita’  di  personale  da  assegnare  alla  struttura   commissariale centrale,  nonche’  a  ciascuno  degli   uffici   speciali   per   la ricostruzione;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84;

  Visto l’art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge  n.  8  del 2017 con cui e’ stato elevato a cento il numero del  personale  delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  assegnato   alla   struttura commissariale;

  Visto  quanto  deliberato  dalla  cabina  di  coordinamento   della ricostruzione  post-sisma  2016  nel  corso  della  riunione  dell’11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale  del  personale della struttura commissariale, come individuato dall’art.  50,  comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli uffici speciali per  la ricostruzione;

  Ritenuta la necessita’ di  procedere,  alla  luce  delle  modifiche apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo al  numero  dei comuni  inseriti  nell’area  del  c.d.  cratere  ed   alle   facolta’ assunzionali esercitabili dalle regioni, delle province o dei  comuni interessati, nonche’ dagli enti parco nazionali il cui territorio  e’ compreso, in tutto o in parte, nei comuni di  cui  agli  allegati  al medesimo  decreto-legge,  ad  un   aggiornamento   dei   criteri   di ripartizione contenuti nell’ordinanza n. 6 del 2016 relativamente  al personale di cui agli articoli 3 e 50-bis del  decreto-legge  n.  189 del 2016;

  Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il  quale, chiamato a partecipare alla riunione della  cabina  di  coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 20 aprile 2017  ha  condiviso la  ripartizione  del  personale  previsto   dall’art.   50-bis   del decreto-legge n. 189 del  2016  secondo  i  criteri  contenuti  nella presenta ordinanza;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  20 aprile 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell’urgente   indifferibile necessita’ di  rendere  immediatamente  operativo  il  meccanismo  di raccolta delle richieste di nuove assunzione da parte delle  regioni, delle province,  dei  comuni  e  degli  enti  parco  nazionale  e  di assicurare,  atteso  il   rilevantissimo   numero   di   procedimenti amministrativi connessi  all’attivita’  di  ricostruzione,  la  piena funzionalita’  di  dette  amministrazioni,  nonche’  della  struttura commissariale centrale e degli uffici speciali per la ricostruzione;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Ripartizione del personale assegnato

alla struttura commissariale

 

  1. In considerazione dell’entita’ dei danni subiti  dal  territorio di ciascuna Regione, della varieta’ e della complessita’ dei  compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del  governo ed  agli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,   nonche’   della composizione dei medesimi uffici:

    a) le cento unita’ di personale di  cui  all’art.  50,  comma  3, lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  sono  ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per  la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

      trenta  unita’  di  personale  alla   struttura   commissariale centrale;

      otto  unita’  di  personale   all’ufficio   speciale   per   la ricostruzione dell’Abruzzo;

      undici  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale   per   la ricostruzione del Lazio;

      quaranta  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale  per  la ricostruzione delle Marche;

      undici  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale   per   la ricostruzione dell’Umbria;

    b) le ottanta unita’ di personale di cui all’art.  50,  comma  3, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  sono  ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per  la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

      dieci  unita’  di  personale   alla   struttura   commissariale centrale;

      quattro  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale  per   la ricostruzione dell’Abruzzo;

      undici  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale   per   la ricostruzione del Lazio;

      quarantaquattro unita’ di personale all’ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

      undici  unita’  di  personale  all’ufficio  speciale   per   la ricostruzione dell’Umbria;

    c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario  sono distribuite le quarantacinque unita’ di personale di cui all’art. 50, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso  gli uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:

      il 6% all’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;

      il 16% all’ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;

      il 62% all’ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;

      il 16% all’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria.

Art. 2

 

 

Ripartizione del personale di cui all’art. 3, comma 1,

del decreto-legge n. 189 del 2016

 

  1. Ferme le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato  dall’art.  18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3)  e  3-bis)  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unita’  di  personale con profilo tecnico-ingegneristico previste  dal  sesto  periodo  del comma 1 del citato art. 3 sono ripartite come segue  fra  le  regioni interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016:

    a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

    b) per il 14% alla Regione Lazio;

    c) per il 62% alla Regione Marche;

    d) per il 14% alla Regione Umbria.

  2. Sulla  base  delle  richieste  pervenute  dalle  regioni,  delle province e dai comuni e nel rispetto  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, i Presidenti delle regioni, in qualita’ di Vice  commissari, stabiliscono  il  numero  delle  unita’  di  personale  che  ciascuna regione, provincia  e  comune  e’  autorizzato  ad  assumere  con  le modalita’ previste dal primo comma dell’art. 3 del  decreto-legge  n. 189   del   2016,   con   l’individuazione   dei   relativi   profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario  ai soli  fini  della  verifica  del  rispetto  dei  limiti   percentuali individuati nel comma 1.

  3. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, gli enti parco nazionale, il cui territorio  e’  compreso, in tutto o in parte, nei comuni di  cui  agli  allegati  al  medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell’unita’ di personale da assumere  per  le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.

  4. Fermo il  limite  delle  quindici  unita’  complessive  previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 3 del decreto-legge  n. 189 del 2016, attraverso apposita  convenzione  vengono  determinati, sulla base  delle  esigenze  rappresentate  nel  termine  di  cui  al precedente comma 3, il  numero  ed  il  profilo  professionale  delle unita’  di  personale  che  ciascun  ente  parco  e’  autorizzato  ad assumere,  nonche’  le  modalita’  di   finanziamento   delle   nuove assunzioni.

Art. 3

 

Ripartizione del personale di cui all’art. 50-bis  del  decreto-legge

n. 189 del 2016 tra  le  province  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,

Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

 

  1.  Le  unita’  di  personale,  previste  dall’art.  50-bis,  comma 3-sexies  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   come   modificato dall’articolo dall’art. 18, comma 5,  del  decreto-legge  9  febbraio 2017, n. 8, vengono  suddivise  tra  le  province  interessate  dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  nella misura di seguito indicata:

    a) otto unita’ per le province della Regione Abruzzo;

    b) dieci unita’ per le province della Regione Lazio;

    c) quarantadue unita’ per le province della Regione Marche;

    d) dieci unita’ per le province della Regione Umbria.

  2. Sulla base delle medesime proporzioni  previste  dal  precedente comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna provincia  interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria e’ autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti  dei  commi 3-bis,  3-ter  e  3-sexies  del  citato  art.  50-bis,   nel   limiti percentuali ivi previsti.

  3. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, ciascuna delle  province  indicate  dai  precedenti  commi provvede a comunicare ai Presidenti delle  regioni,  in  qualita’  di Vice commissari, le unita’ di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e  continuativo,  con la specificazione del relativo profilo professionale.

  4. Scaduto il termine di cui al precedente  periodo,  i  Presidenti delle regioni, in qualita’ di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unita’ di personale che ciascuna provincia  e’  autorizzata  ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di  lavoro  autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei  relativi profili   professionali,   dandone   comunicazione   al   Commissario straordinario ai soli fini della verifica  del  rispetto  dei  limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

  5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per  l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono  considerati  equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Art. 4

 

Ripartizione del personale di cui all’art. 50-bis  del  decreto-legge

n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche

ed Umbria interessate dagli eventi sismici

 

  1. Ferme le previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 6  del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle  province,  le  ulteriori unita’  di  personale  previste  dall’art.  50-bis,   comma   1   del decreto-legge  n.  189  del  2016,  come   modificato   dall’articolo dall’art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

    a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

    b) per il 14% alla Regione Lazio;

    c) per il 62% alla Regione Marche;

    d) per il 14% alla Regione Umbria.

  2. Sulla base delle medesime percentuali  previste  dal  precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro  autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun comune e’ autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-bis e 3-ter  del citato art. 50-bis.

  3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi  1  e  2 non  si  applica  il  divieto  previsto   dall’art.   2,   comma   2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

  4. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, ciascun comune provvede a comunicare ai  Presidenti  delle regioni, in qualita’ di Vice commissari, le unita’ di  personale  che intende assumere mediante contratti di  lavoro  a  tempo  determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro  autonomo  di  tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale.

  5. Scaduto il termine di cui al precedente  periodo,  i  Presidenti delle regioni, in qualita’ di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unita’ di  personale  che  ciascun  comune  e’  autorizzato  ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di  lavoro  autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei  relativi profili   professionali,   dandone   comunicazione   al   Commissario straordinario ai soli fini della verifica  del  rispetto  dei  limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2.

  6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per  l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono  considerati  equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Art. 5

 

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Ferme le previsioni di cui ai commi  3-bis,  3-ter,  3-quater  e 3-quinquies dell’art. 50 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  agli oneri relativi al  personale  di  cui  all’art.  2  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  nonche’  a  quelli derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della  presente  ordinanza,  si provvede, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall’art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo  le  modalita’  e  nei  limiti  di  spesa  ivi indicati.

  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, commi 1  e  2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si  provvede, in applicazione delle previsioni  contenute  nell’art.  3,  comma  1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189  del  2016,  nel  limite  di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall’art. 52 del  decreto-legge  n.  189  del 2016 e trasferite nella contabilita’  speciale  di  cui  all’art.  4, comma 3, del medesimo decreto-legge

  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2 della  presente ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute nell’art. 3, comma 1, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilita’  speciale  di  cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad  un  massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3 della  presente ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute nell’art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge  n.  189  del 2016:

    a) per l’anno 2017, con le  risorse  previste  dall’art.  52  del decreto-legge n. 189  del  2016,  nel  limite  di  euro  1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse  disponibili sulla  contabilita’  speciale  di  cui  all’art.  4,  comma  3,   del decreto-legge  n.  189  del  2016,  nel  limite  di  euro  950.000,00 (novecentocinquantamila/00);

    b) con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di  cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l’anno 2018.

  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 4 della  presente ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute nell’art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge  n.  189  del 2016:

    a) per l’anno 2017, con le  risorse  previste  dall’art.  52  del decreto-legge n. 189 del  2016,  nel  limite  di  euro  13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse  disponibili  sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3,  del  decreto-legge n.   189   del   2016,    nel    limite    di    euro    8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00);

    b) con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di  cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l’anno 2018.

  6. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario:

    a) i dati relativi ai comandi ed ai  distacchi  disposti  nonche’ alle assunzioni effettuate,  nell’anno  2016,  ai  sensi  e  per  gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1  dell’art.  3  del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri  gia’ sostenuti da ciascuna delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni interessati e dell’anticipazione delle somme occorrenti per  l’intera durata del comando o del  distacco  disposto  ovvero  dell’assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all’art. 4  del  decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto  periodo  del comma 1 del medesimo  art.  3  e  secondo  le  percentuali  stabilite nell’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28  novembre  2016. Entro i successivi  quindici  giorni,  il  Commissario  straordinario provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Presidenti delle regioni – Vicecommissari;

    b) i dati relativi ai comandi ed ai  distacchi  disposti  nonche’ alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti  del  terzo  e  del  quarto  periodo  del  comma  1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini  del  rimborso degli oneri gia’ sostenuti da ciascuna delle regioni, delle  province o dei comuni interessati e dell’anticipazione delle somme  occorrenti per l’intera durata  del  comando  o  del  distacco  disposto  ovvero dell’assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del medesimo art.  3  e  secondo  le  percentuali stabilite nell’art.  1  dell’ordinanza  commissariale  n.  6  del  28 novembre 2016. Entro i successivi  quindici  giorni,  il  Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse  occorrenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Presidenti delle  regioni  – Vicecommissari;

    c) i dati relativi ai comandi ed  i  distacchi  disposti  nonche’ alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo  del  comma  1  dell’art.  3  del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri  gia’ sostenuti e dell’anticipazione delle somme  occorrenti  per  l’intera durata del comando o del  distacco  disposto  ovvero  dell’assunzione effettuata, mediante le risorse e nei limiti di  spesa  previsti  dal precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate  dall’art.  2 della presente ordinanza. Entro  i  successivi  quindici  giorni,  il Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse occorrenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Presidenti  delle regioni – Vicecommissari;

    d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti  di lavoro autonomo di tipo coordinato  e  continuativo  sottoscritti  ai sensi e per gli effetti dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai  fini  del  rimborso  degli oneri gia’ sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti  per l’intera durata dell’assunzione effettuata ovvero  del  contratto  di lavoro autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo,  mediante  le risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e  5  e secondo le  percentuali  determinate  dagli  articoli  3  e  4  della presente  ordinanza.  Entro  i   successivi   quindici   giorni,   il Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse occorrenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Presidenti  delle regioni – Vicecommissari.

  7.  Con  cadenza  trimestrale,  ciascun  Presidente  di  regione  – Vicecommissario provvede:

    a)  ad  aggiornare  i  dati   gia’   trasmessi   al   Commissario straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonche’ nel  trimestre precedente;

    b) a comunicare i  dati  relativi  ai  comandi  ed  ai  distacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai  fini del rimborso degli oneri gia’ sostenuti  e  dell’anticipazione  delle somme occorrenti per l’intera  durata  del  comando  o  del  distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, secondo  le  modalita’  e nei limiti previsti dalle lettere b) e c) del comma  6  del  presente articolo;

    c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed  ai contratti di  lavoro  autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo sottoscritti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  50-bis  del decreto-legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente,  ai  fini  del rimborso degli oneri gia’ sostenuti e dell’anticipazione delle  somme occorrenti per l’intera durata dell’assunzione effettuata ovvero  del contratto di lavoro  autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo, secondo le modalita’ e nei limiti previsti dalla lettera d) del comma 6 del presente articolo.

Art. 6

 

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. In considerazione della necessita’ di dare urgente impulso  alle procedure prodromiche all’assunzione del  personale  da  parte  delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti parco nazionale e di assicurare,  atteso  il   rilevantissimo   numero   di   procedimenti amministrativi connessi  all’attivita’  di  ricostruzione,  la  piena funzionalita’  di  dette  amministrazioni,  nonche’  della  struttura commissariale centrale e degli uffici speciali per la  ricostruzione, la presente ordinanza e’  dichiarata  provvisoriamente  efficace.  La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 4 maggio 2017

 

 Il Commissario: Errani

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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