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Ordinanza 4 luglio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalita’ e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.” (Ordinanza n. 57)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 4 luglio 2018

 

Disciplina della costituzione e  quantificazione  del  fondo  di  cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,  e regolamentazione delle modalita’ e dei criteri di ripartizione  delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che  il  Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni statali, anche in  raccordo  con  i  presidenti delle regioni  e  i  sindaci  interessati,  nonche’  con  l’Autorita’ nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani,  dei  programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.  56,  e,  in  particolare, l’art. 113 che prevede testualmente:  «1.  Gli  oneri  inerenti  alla progettazione,  alla  direzione  dei  lavori  ovvero   al   direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita’, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9  aprile 2008,  n.  81,  alle  prestazioni  professionali   e   specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in  ogni dettaglio fanno carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i  singoli appalti di lavori, servizi e  forniture  negli  stati  di  previsione della spesa o nei bilanci delle  stazioni  appaltanti.  2.  A  valere sugli  stanziamenti  di  cui   al   comma   1,   le   amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie  in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita’ di programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e  di  collaudo tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita’,   di collaudatore statico ove necessario per consentire  l’esecuzione  del contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e’ previsto  da  parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita’  diverse  per  la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri  dipendenti. Gli enti  che  costituiscono  o  si  avvalgono  di  una  centrale  di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai  dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e’ nominato il direttore dell’esecuzione. 3. L’ottanta per  cento  delle risorse finanziarie del fondo costituito ai  sensi  del  comma  2  e’ ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,  fornitura  con  le modalita’ e i criteri previsti in sede di  contrattazione  decentrata integrativa  del  personale,  sulla  base  di  apposito   regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,  tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che  svolgono  le funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2   nonche’   tra   i   loro collaboratori.  Gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli   oneri previdenziali  e   assistenziali   a   carico   dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce  i criteri e le modalita’ per la  riduzione  delle  risorse  finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del  presente  decreto. La corresponsione dell’incentivo e’  disposta  dal  dirigente  o  dal responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo accertamento  delle  specifiche   attivita’   svolte   dai   predetti dipendenti. Gli  incentivi  complessivamente  corrisposti  nel  corso dell’anno al singolo dipendente, anche  da  diverse  amministrazioni, non possono superare l’importo  del  50  per  cento  del  trattamento economico complessivo annuo  lordo.  Le  quote  parti  dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del  predetto  accertamento,  incrementano  la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non  si  applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per  cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2  ad  esclusione di  risorse  derivanti  da   finanziamenti   europei   o   da   altri finanziamenti a destinazione vincolata e’ destinato  all’acquisto  da parte dell’ente di beni, strumentazioni  e  tecnologie  funzionali  a progetti di innovazione anche per il  progressivo  uso  di  metodi  e strumenti   elettronici   specifici   di   modellazione   elettronica informativa per l’edilizia e le  infrastrutture,  di  implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di  spesa  e  di   efficientamento   informatico,   con   particolare riferimento alle metodologie  e  strumentazioni  elettroniche  per  i controlli.  Una  parte  delle  risorse  puo’  essere  utilizzato  per l’attivazione presso le amministrazioni  aggiudicatrici  di  tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24  giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di  ricerca  di  alta qualificazione   nel   settore   dei   contratti   pubblici    previa sottoscrizione di apposite  convenzioni  con  le  Universita’  e  gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal  personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento  di  procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di  altri enti, puo’ essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica  di committenza,  una  quota  parte,  non   superiore   ad   un   quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di  cui  al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

    l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

    l’art.  2,  comma  2,  in  forza   del   quale   il   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i presidenti delle regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

    l’art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che  «ferma  restando  la dotazione di personale gia’ prevista  dall’art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo’ avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di duecentoventicinque unita’ di personale, destinate a  operare  presso gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all’art.  3,  a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2»;

    l’art. 50, comma 3, lettera  a),  il  quale  stabilisce  che  «le duecentoventicinque unita’ di  personale  di  cui  al  comma  2  sono individuate […] nella  misura  massima  di  cento  unita’,  tra  il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  delle  quali  dieci unita’ sono individuate tra il personale in servizio presso l’ufficio speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito dall’art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Il personale  di  cui  alla  presente  lettera  e  collocato,  ai  sensi dell’art. 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto dai rispettivi ordinamenti;

  Visto l’art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n. 172, che,  al  fine  di  consentire  la  rapida  realizzazione  degli interventi  inseriti  nei  programmi   di   cui   all’art.   14   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il  Commissario straordinario adotti  apposita  ordinanza  con  cui  disciplinare  la costituzione del fondo previsto dall’art. 113 del codice  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle relative risorse;

  Considerato che la previsione di cui all’art. 2-bis, comma 18,  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini  di  parziale specialita’ rispetto alla regola di  cui  all’art.  113  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  s.m.i.,  in  particolare  nella parte in cui: a) affida l’istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un’apposita  ordinanza  commissariale  in  luogo  del  regolamento definito in sede di contrattazione decentrata; b)  impone  l’adozione dell’ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di  trenta giorni dall’entrata in vigore della legge con  finalita’  chiaramente speditive, giustificate dalla necessita’ di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione  degli  immobili  danneggiati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  e  dalla natura straordinaria della gestione commissariale la  cui  durata  e’ fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018;

  Visto l’art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del  2017,  che  consente  anche  al  personale  assunto  secondo  le modalita’ previste dagli articoli 3 e 50-bis del  piu’  volte  citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere  le  attivita’  di progettazione,   direzione   lavori,    direzione    dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita’ di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento,  in deroga a quanto previsto dall’art. 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto dall’art. 113 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, e s.m.i.,  e  alla  disciplina  delle  modalita’  e  dei criteri di ripartizione  delle  risorse  finanziarie  destinate  agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti  per  appalti  di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei  territori  dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016, finanziati  con  le  risorse  di  cui  all’art.  4,  comma   3,   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

  Vista la nota del 13 dicembre 2017, prot. n. 21708, con la quale il Commissario  straordinario   ha   chiesto   al   Ministero   per   la semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilita’  di  procedere  all’emanazione  di un’ordinanza che istituisca il fondo di cui al citato art. 113 e  che regoli la  ripartizione  delle  relative  risorse,  senza  il  previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;

  Vista la nota del 29 gennaio 2018, prot. n. 291, con  la  quale  il Ministero per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  ha ritenuto di accedere alla soluzione  interpretativa  prospettata  dal Commissario straordinario;

  Ritenuto  che,  per  le  considerazioni   sopra   espresse,   debba procedersi all’emanazione di un’ordinanza che istituisca il fondo  di cui all’art. 113 del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e che disciplini la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso  alla  procedura  di  contrattazione decentrata;

  Vista   l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle    regioni – vicecommissari nelle riunioni delle Cabine  di  coordinamento  del  7 marzo 2018 e del 7 giugno 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, e 27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Costituzione del Fondo

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la costituzione  del  Fondo  di cui all’art. 113, comma 2, del  decreto  legislativo  del  18  aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile  2017, n. 56, e regolamenta le modalita’ ed i criteri di ripartizione  delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti,  a  valere sugli stanziamenti per appalti di  lavori,  nonche’  per  appalti  di servizi e forniture nel solo caso in cui  e’  nominato  il  direttore dell’esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all’art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189.

  2. Il Fondo e’ costituito da una aliquota in misura  non  superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara degli  appalti  di cui al precedente comma 1, ed e’ destinato al personale in  servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi  e per gli effetti dell’art. 50, comma 2, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, ovvero al personale, anche non di  ruolo,  assunto  con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis  del citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  ovvero,  nel  rispetto  di apposite convenzioni, al personale in servizio delle  amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali o  assegnato  ai  soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge  24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche  di cui al citato art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1.  L’aliquota del due per cento e’ comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’amministrazione.

  3. Al Fondo affluiscono anche le risorse  finanziarie  relative  ad appalti misti di  lavori,  servizi  e  forniture;  in  tali  casi  si applicano le disposizioni  relative  all’oggetto  principale  cui  e’ destinato l’appalto.

  4. Ai sensi dell’art. 113, comma  3,  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo  sono  ripartite tra il  personale  indicato  nel  precedente  comma  2  nella  misura dell’ottanta per cento.

  5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo  quanto  previsto  dall’art.  113,  comma  4,   del   decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  come  modificato  dal  decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56,  rimane  nella  disponibilita’ del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessita’ della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o  per le necessita’ degli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  o  dei soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 88, e del personale loro assegnato.

Art. 2

 

 

Funzioni tecniche

 

  1. L’incentivo e’ ripartito,  secondo  le  modalita’  e  i  criteri previsti dal successivo art.  3  della  presente  ordinanza,  tra  il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all’art.  1,  comma 2,  della  presente   ordinanza,   in   possesso   della   necessaria professionalita’ secondo le vigenti disposizioni di legge, che  abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

    a) programmazione della spesa;

    b) verifica preventiva dei progetti;

    c) predisposizione, svolgimento e controllo  delle  procedure  di gara;

    d) responsabile unico del procedimento;

    e) direzione dei lavori;

    f)  direzione  dell’esecuzione  dei  contratti  di  fornitura   e servizi;

    g)  collaudo  tecnico   amministrativo,   ovvero   certificazione regolare esecuzione;

    h) collaudo statico;

    i) verifica di conformita’ nei contratti di servizi e forniture.  

  2. Alla ripartizione dell’incentivo partecipa  anche  il  personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di  cui  al comma precedente.

  3. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo accertamento  delle  specifiche   attivita’   svolte   dai   predetti dipendenti. In particolare, e’ disposta  dal  dirigente  del  settore affari  generali  e  interventi  di  ricostruzione  del   Commissario straordinario  o  dal  direttore   dell’ufficio   speciale   per   la ricostruzione  per  i  dipendenti  assegnati,  rispettivamente,  alla struttura commissariale  centrale  e  agli  uffici  speciali  per  la ricostruzione.

  4. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229,   la liquidazione e’ disposta dal dirigente del settore affari generali  e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

  5. Le parti dell’incentivo  relative  a  specifiche  attivita’  non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale  esterno   all’amministrazione   medesima,   ovvero   prive dell’accertamento di cui al precedente comma 3, incrementano la quota del fondo di cui all’art. 1, comma 5, della presente ordinanza.

  6. Ai sensi dell’art. 113, comma  3,  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, l’incentivo corrisposto  al  singolo  dipendente, nel corso dell’anno,  anche  da  diverse  amministrazioni,  non  puo’ superare  l’importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico complessivo annuo lordo. L’attribuzione degli incentivi professionali di cui alla presente ordinanza e’, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione  alle  annualita’  di esecuzione  dell’incarico.  A  tal  fine,  nella  determinazione   di erogazione dell’incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualita’, che vanno liquidate  nel  limite  di  cui  al  primo periodo.

  7. E’ escluso dalla  ripartizione  il  personale  delle  qualifiche dirigenziali e quello non appartenente alle  amministrazioni  di  cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  8. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  tecniche  previste  dalla presente ordinanza non sono dovute spese di trasferta o missione, ne’ viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Art. 3

 

 

Assegnazione delle funzioni tecniche

 

  1. Le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2 sono  assegnate dal  dirigente  del  settore  affari   generali   e   interventi   di ricostruzione  del  Commissario   straordinario   o   dal   direttore dell’ufficio speciale per  la  ricostruzione,  ovvero  dal  dirigente della struttura presso  la  quale  il  dipendente  e’  assegnato,  su proposta del responsabile del procedimento, al  dipendente  che,  per esperienza e professionalita’, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.

  2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  predette funzioni tecniche sono assegnate dal  dirigente  del  settore  affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

  3.  Tali  funzioni  sono  assegnate  con   apposito   provvedimento contenente: l’individuazione dei lavori, opere o forniture cui si  fa riferimento; l’importo  a  base  di  gara;  il  cronoprogramma  delle attivita’   relative   alla   funzione   tecnica    attribuita;    la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.

  4. Il  dirigente  del  settore  affari  generali  e  interventi  di ricostruzione  del   Commissario   straordinario   o   il   direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il dirigente della struttura presso la quale il  dipendente  e’  assegnato,  nonche’  il dirigente del settore affari generali e interventi  di  ricostruzione del Commissario straordinario nel  caso  di  personale  di  cui  alle convenzioni previste dall’art. 50,  comma  9,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, puo’, con provvedimento motivato, modificare  o revocare in ogni momento la funzione tecnica  assegnata,  sentito  il Responsabile unico del procedimento. Con il  medesimo  provvedimento, viene accertata l’attivita’ svolta fino a quel momento  dal  soggetto incaricato  e  determinata  la  quota  di  incentivo  spettante,   in relazione  alle  prestazioni  espletate  e  alla   ragione   che   ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 4

 

 

Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

 

  1. Nel caso di appalti per «lavori»,  come  definiti  dall’art.  3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile  2017,  n.  56,  le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo,  sono  determinate in percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

 

 

 

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   ===============================================================
   |         Importo dei lavori          |     Percentuale %     |
   +=====================================+=======================+
   |         fino a € 2.000.000          |         2.00%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |        2.000.000 ÷ 5.548.000        |         1.80%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |       5.548.000 ÷ 20.000.000        |         1.50%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+
   |            > 20.000.000             |         1.00%         |
   +-------------------------------------+-----------------------+

 

 

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  2.  L’ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo, costituito ai sensi del comma precedente, e’ ripartito, per attivita’ e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

 

Tabella A 
 
       +---------------------------------------+-------------+
       |a) Incaricato della Programmazione     |             |
       |della spesa                            |    2,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |b) Incaricato della verifica preventiva|             |
       |e monitoraggio dei progetti            |    3,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |c) Incaricato della predisposizione,   |             |
       |svolgimento e controllo delle procedure|             |
       |di gara                                |    5,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |d) Responsabile del procedimento (RUP) |   22,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |e) Collaboratori del RUP (personale    |             |
       |amministrativo e tecnico di staff)     |    7,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |f) Direttore dei lavori                |   27,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |g) Ufficio direzione dei lavori        |             |
       |(direttore operativo-ispettori di      |             |
       |cantiere)                              |    6,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |h) Coordinatore sicurezza              |    8,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |i) Collaudo tecnico amministrativo     |   10,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+
       |j) Collaudo statico                    |   10,00%    |
       +---------------------------------------+-------------+

 

  3. L’attivita’ di collaudo sull’esecuzione dei  contratti  pubblici di lavori puo’ essere affidata ad una  commissione  composta  da  non piu’ di tre componenti, con qualificazione rapportata alla  tipologia e caratteristica del contratto, in possesso  dei  requisiti  previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel  caso di lavori di particolare complessita’, fermo restando  il  limite  di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo puo’ essere composta da cinque componenti. Nel caso  di  collaudo  tecnico  amministrativo affidato ad una commissione, l’incentivo previsto viene ripartito  in parti uguali tra  tutti  i  componenti.  Per  i  lavori  comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del  comma  8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207, e’ affidato anche il collaudo statico, purche’ lo stesso  possegga  i requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 5

 

 

Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

 

  1. Nel caso di appalti per «Servizi e  forniture»,  come  definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell’art.  3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del  fondo,  ai  sensi  dell’art.  1, comma 2, della presente ordinanza, sono  determinate  nella  seguente misura:

 

 
=====================================================================
|        Importo delle forniture e servizi         |  Percentuale   |
+==================================================+================+
|≥ € 40.001 e < € 221.000                          |     1,90%      |
+--------------------------------------------------+----------------+
|> € 221.001 e < € 1.000.000                       |     1,80%      |
+--------------------------------------------------+----------------+
|oltre € 1.000.000                                 |     1,70%      |
+--------------------------------------------------+----------------+

 

  2. L’ottanta per cento  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  e’ ripartito, per attivita’ e funzioni,  secondo  le   aliquote  indicate nella seguente tabella B:

 

 

                               Tabella B 
 
          +---------------------------------+-------------+
          |a) Incaricato della              |             |
          |Programmazione della spesa       |    5,00%    |
          +---------------------------------+-------------+
          |b) Incaricato della              |             |
          |predisposizione, svolgimento e   |             |
          |controllo delle procedure di gara|   10,00%    |
          +---------------------------------+-------------+
          |c) Responsabile del procedimento |             |
          |(RUP)                            |   35,00%    |
          +---------------------------------+-------------+
          |d) Collaboratori del RUP         |             |
          |(personale amministrativo e      |             |
          |tecnico di staff)                |   15,00%    |
          +---------------------------------+-------------+
          |e) Direttore dell'esecuzione del |             |
          |contratto - Incaricato o         |             |
          |commissione di verifica della    |             |
          |conformita' nei contratti di     |             |
          |forniture                        |   30,00%    |
          +---------------------------------+-------------+
          |f) Collaboratori del direttore   |             |
          |dell'esecuzione                  |    5,00%    |
          +---------------------------------+-------------+

 

 

  3.  Per  l’attivita’  di  collaudo  e   verifica   di   conformita’ sull’esecuzione dei contratti pubblici di servizi  e/o  forniture  si applica  quanto  previsto  dall’art.  4,  comma  3,  della   presente ordinanza.

Art. 6

 

 

Diniego o riduzione dell’incentivo

 

  1. Nell’ipotesi di ingiustificato ritardo  nell’espletamento  delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 2,  comma  1,  della  presente ordinanza,  imputabile  al   personale   incaricato,   l’importo   da corrispondere quale incentivo puo’ essere ridotto  con  provvedimento motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed  ai  collaboratori  dei medesimi sara’ applicata una penale settimanale  dell’uno  per  cento sull’importo  complessivo  spettante  quale  incentivo,   fino   alla concorrenza massima del trenta per cento dell’incentivo previsto. Nel caso  in  cui  l’ingiustificato  ritardo  imputabile  al   dipendente determini una riduzione dell’incentivo superiore al trenta per  cento dell’incentivo, il dirigente dispone con  provvedimento  motivato  la revoca   dell’incarico,   con   conseguente   perdita   del   diritto all’incentivo.

  2. Qualora la realizzazione dei  lavori,  servizio  e/o  forniture, successivamente alla fase di scelta del  contraente  si  arresti  per cause  non  imputabili  dal   personale   incaricato,   il   compenso incentivante  verra’  corrisposto  proporzionalmente  alle  attivita’ effettivamente  espletate   ed   attestate   dal   responsabile   del procedimento.

Art. 7

 

 

Modalita’ di liquidazione

 

  1.  La  liquidazione  dell’incentivo,  previo  accertamento   delle specifiche  attivita’  svolte,  e’  disposta  dal  dirigente  che  ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalita’ che seguono:

 

I) Nel caso di appalti per lavori:

 

  a. per le funzioni di cui alla  tabella  A,  lettere  a),  b),  c), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza,  in  misura  pari  al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

  b. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere d), e), dell’art. 4, comma 2, della  presente  ordinanza  in  misura  pari  al  40%,  a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura  pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in  misura  pari  al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

  c. per le funzioni di cui alla  tabella  A,  lettere  f),  g),  h), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza nella  misura  massima del 40% anche durante il  corso  dei  lavori,  purche’  l’avanzamento degli stessi superi la meta’ dell’importo contrattuale, nella  misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori,  in  misura  pari  al restante 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

  d. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere i), j), dell’art. 4, comma 2, della presente  ordinanza,  in  misura  pari  al  100%  a conclusione della procedura di collaudo;

 

II) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

 

  a. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere a), b), dell’art. 5, comma 2, della presente  ordinanza,  in  misura  pari  al  100%  a conclusione della procedura di scelta del contraente;

  b. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere c), d), dell’art. 5, comma 2, della  presente  ordinanza  in  misura  pari  al  40%,  a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura  pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in  misura  pari  al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

  c. per le funzioni di cui alla tabella B, lettera f), dell’art.  5, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40%  anche durante il corso  dei  lavori,  purche’  l’avanzamento  degli  stessi superi la  meta’  dell’importo  contrattuale,  nella  misura  massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura  pari  al  restante del 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo.

Art. 8

 

 

Disposizione transitoria

 

  1. La presente ordinanza trova  applicazione  anche  alle  funzioni tecniche  assegnate  prima  dell’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, purche’ a tale data:

    a) in caso di appalti di opere, non  siano  conclusi  i  relativi lavori;

    b) in caso  di  appalti  di  servizi  e/o  forniture,  non  siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Art. 9

 

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno  carico  agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di  lavori,  servizi  e/o forniture finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  all’art.  4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10

 

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 

    Roma, 4 luglio 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1465

  

 

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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