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Ordinanza 4 luglio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita’ contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata” (Ordinanza n. 58)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 4 luglio 2018

 

Attuazione dell’articolo 1, comma  2,  dell’ordinanza  n.  41  del  2 novembre  2017:  misure  dirette   ad   assicurare   la   regolarita’ contributiva delle imprese operanti nella  ricostruzione  pubblica  e privata. (Ordinanza n. 58). 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, come modificato ed integrato  dal  decreto-legge  9  febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi  in  favore  delle  popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  e  2017»  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e segnatamente:

    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  titolo II, capo I, sovraintendendo  all’attivita’  dei  vice  commissari  di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    b)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

    c) l’art. 2, comma 5, lettera d), il quale  prevede  che  i  vice Commissari, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza,  sono responsabili  dei  procedimenti   relativi   alla   concessione   dei contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli immobili privati, con le modalita’ di cui all’art. 6;

    d) l’art. 3, comma 3, primo periodo, il  quale  prevede  che  gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  curano  la   pianificazione urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,  l’istruttoria   per   il rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

    e)  l’art.  5  il  quale  prevede:  al  comma  1  che,  ai   fini dell’applicazione dei benefici e del  riconoscimento  dei  contributi nell’ambito dei  territori  di  cui  all’art.  1,  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario provvede, tra  l’altro,  a  definire  criteri  di  indirizzo  per  la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli  interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli  edifici  danneggiati,  in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela degli aspetti architettonici, storici e  ambientali,  anche  mediante specifiche  indicazioni  dirette  ad  assicurare   una   architettura ecosostenibile e  l’efficientamento  energetico.  Tali  criteri  sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  nel processo di ricostruzione; al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con  i  criteri  stabiliti nel  decreto-legge  189  del  2016  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, sulla base dei  danni  effettivamente  verificatisi,  i contributi, fino al  100  per  cento  delle  spese  occorrenti,  sono erogati per far fronte, tra gli altri,  alle  seguenti  tipologie  di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’art. 1: riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita’  produttive,  industriali,   agricole,   zootecniche, commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi  comprese quelle relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti  pubblici  e alle organizzazioni, fondazioni o  associazioni  con  esclusivo  fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali, socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia asseverata;  danni  alle  strutture  private  adibite  ad   attivita’ sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative, sportive  e  religiose;  danni  agli  edifici  privati  di  interesse storico-artistico; oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita’, per  l’autonoma  sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi  temporanei;

al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e)  e g) del comma 2 sono  erogati,  con  le  modalita’  del  finanziamento agevolato,  sulla  base  di  stati  di  avanzamento  lavori  relativi all’esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di  servizi  e  alle acquisizioni  di  beni  necessari  all’esecuzione  degli   interventi ammessi a contributo; al comma 7  che  il  Commissario  straordinario definisce,  con  propri  provvedimenti  adottati  d’intesa   con   il Ministero dell’economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita’ attuative del presente articolo, anche per garantire  uniformita’  di trattamento e un efficace monitoraggio  sull’utilizzo  delle  risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo  scopo autorizzati;

    f) l’art. 6, il quale detta criteri e modalita’ generali  per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell’impresa  esecutrice  da parte del beneficiario dei contributi e’  compiuta mediante  procedura concorrenziale  intesa  all’affidamento  dei  lavori  alla   migliore offerta. Alla selezione  possono  partecipare  solo  le  imprese  che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’art.  30,  comma  6,  in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;

    g) l’art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando ricorrano  le  condizioni  per  la  concessione  del  beneficio,   a: riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi  pubblici  e  privati,  compresi  quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dall’evento  sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,  per  tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile  in  termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile,  asseverata  da  un tecnico abilitato; la capacita’ massima o minima di  resistenza  alle azioni sismiche, diversificata  in  base  alle  zone  sismiche,  alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, e’ individuata  con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su proposta del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici;  riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre   2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  29  ottobre  2003  e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42,  e  successive  modificazioni,  danneggiati  dall’evento sismico. Per tali immobili,  l’intervento  di  miglioramento  sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza  compatibile  con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell’identita’ culturale del bene stesso;

    h) l’art. 14 il quale stabilisce:  al  comma  4-bis,  che,  ferme restando le previsioni dell’art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli  atti  di  pianificazione  e  programmazione  urbanistica,   in conformita’ agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario  ai sensi dell’art. 5, comma 1,  lettera  b),  del  medesimo  decreto,  i soggetti di cui al comma 4 dello stesso  art.  14  possono  procedere all’affidamento di incarichi ad uno o piu’ degli operatori  economici indicati all’art. 46 del citato decreto legislativo n. 50  del  2016, purche’  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  34   del decreto-legge, e che in tale ipotesi l’affidamento degli incarichi e’ consentito esclusivamente in caso di indisponibilita’  di  personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita’ previste  dai  commi 3-bis e seguenti dell’art.  50-bis  del  medesimo  decreto-legge,  in possesso della necessaria professionalita’ e, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50,  e’  attuato  mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame  dei  progetti  presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruita’  economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente  i  progetti  esecutivi  ed  adotta  il  decreto   di concessione del contributo;

    i) l’art. 16, comma 4, il quale prevede che  per  gli  interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni  ai  sensi  dell’art.  15, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  e  dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2,  che  necessitano  di pareri ambientali, paesaggistici, di  tutela  dei  beni  culturali  o ricompresi in  aree  dei  parchi  nazionali  o  delle  aree  protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali,  presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;

    l) l’art. 30 il quale prevede: al comma  1  che,  ai  fini  dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’  organizzata  nell’affidamento  e  nell’esecuzione   dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’art. 1, e’ istituita,  nell’ambito  del  Ministero  dell’interno,  una  apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all’uopo  a disposizione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori  economici  interessati  a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  Comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

    m) l’art. 31 il quale prevede: al comma 1 che, nei contratti  per le  opere  di  ricostruzione  stipulati   tra   privati   e’   sempre obbligatorio   l’inserimento   della   clausola   di   tracciabilita’ finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341,  secondo  comma,  del  codice  civile.   Con   detta   clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13  agosto  2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche’ quello di dare  immediata comunicazione  alla  Struttura  di  cui  all’art.  30  dell’eventuale inottemperanza  dei  propri  subappaltatori  o   subaffidatari   agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi  finanziari;  al  comma  2  che l’eventuale inadempimento dell’obbligo  di  tracciamento  finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34  per  gli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme percepite a titolo  di  contributo  pubblico  per  la  ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; al comma  3  che, nel caso in cui sia accertato l’inadempimento ad uno degli  ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13 agosto  2010,  n. 136, e’  disposta  la  revoca  parziale  del  contributo,  in  misura corrispondente all’importo della transazione effettuata; al  comma  4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto e’ risolto di  diritto. A carico dell’operatore economico interessato,   oltre  alle  sanzioni indicate all’art. 6 della citata legge n. 136 del 2010,  e’  altresi’ disposta la sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a  sei  mesi.  In  caso  di reiterazione, e’ disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile  della Struttura di cui all’art. 30; al  comma  5,  che  nei  contratti  tra privati di cui al comma 1, si applicano,  in  caso  di  cancellazione dall’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6,  dell’operatore  economico interessato  a  qualunque  titolo  ai  lavori  di  ricostruzione,  le disposizioni  di  cui  all’art.  94,  comma  2,  del  citato  decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i  contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e’ apposta una clausola risolutiva espressa, di cui  all’art.  1456  del  codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita’ del contratto, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile; al comma  6 che, nei contratti fra privati, e’ possibile subappaltare lavorazioni speciali,  previa  autorizzazione   del   committente,   nei   limiti consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e  dell’identita’  dei  subappaltatori,  i quali devono a  loro  volta  essere  iscritti  nell’Anagrafe  di  cui all’art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono  il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati; al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti  legali  dei consorzi obbligatori, ai fini  dello  svolgimento  delle  prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi  per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 del codice penale;

    n)  l’art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di  elenco  speciale  dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma 5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e’ stabilito nella misura, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento, incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad euro 2 milioni il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento, e  che con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  sono individuati i criteri e le modalita’  di  erogazione  del  contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con  i medesimi  provvedimenti  puo’  essere  riconosciuto   un   contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA  e  dei  versamenti previdenziali;

    o) l’art. 35 il quale prevede: al comma 1  che  la  realizzazione degli interventi relativi alla  riparazione,  al  ripristino  o  alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e’ concesso un contributo ai sensi  dell’art.  6 del presente decreto, e’ assoggettata alle disposizioni previste  per le  stazioni  appaltanti  pubbliche  relativamente  alla   osservanza integrale  del  trattamento  economico  e  normativo  stabilito   dai Contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche’  con  riguardo al possesso del documento unico di regolarita’  contributiva  (DURC); al comma 2 che la richiesta del DURC, per le  imprese  affidatarie  o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all’art.   3   con riferimento ai lavori eseguiti  e  al  periodo  di  esecuzione  degli stessi; al comma 3 che le  imprese  affidatarie  o  esecutrici  delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l’obbligo di iscrizione e  di  versamento  degli   oneri   contributivi   presso   le   Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali  riconosciute  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  regolarmente  operanti  nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo,  Macerata,  Perugia,  Terni, L’Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma  3  sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa  dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai  Sindaci  dei  Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai  lavori  ed  ai  comitati paritetici territoriali per  la  prevenzione  infortuni,  l’igiene  e l’ambiente di lavoro (CPT) le modalita’ di sistemazione  alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e  quant’altro ritenuto  utile;  al  comma  5  che  le  organizzazioni  datoriali  e sindacali presenti  sul  territorio  possono  definire  gli  standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4;  al  comma  6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresi’ tenute  a  fornire  ai propri dipendenti un  badge,  con  un  ologramma  non  riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in  particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81, e dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7  che, presso i centri  per  l’impiego  e  le  casse  edili  delle  Province interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per l’accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati dagli eventi sismici e un’altra per  i  lavoratori  residenti  al  di fuori;  al  comma  8  che,  presso  le  prefetture  interessate  sono stipulati appositi protocolli di legalita’, al fine  di  definire  in dettaglio le procedure  per  l’assunzione  dei  lavoratori  edili  da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi’  l’istituzione  di un tavolo permanente;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo  19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:

    a) l’art. 23, comma  16,  in  base  al  quale  «per  i  contratti relativi a lavori, servizi  e  forniture,  il  costo  del  lavoro  e’ determinato annualmente,  in  apposite  tabelle,  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  sulla  base  dei  valori  economici definiti   dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra   le organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro comparativamente  piu’  rappresentativi,  delle  norme   in   materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e’  determinato  in relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu’ vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle  lavorazioni e’  determinato  sulla  base  dei   prezzari   regionali   aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita’ il 31  dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al  30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base  di  gara  la  cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono  aggiornati,  entro   i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione  delle  tabelle  di  cui  al  presente comma, si applica l’art. 216, comma 4.  Nei  contratti  di  lavori  e servizi la stazione appaltante,  al  fine  di  determinare  l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso»;

    b) l’art. 24, comma 8,  in  base  al  quale  «Il  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita’ di cui al presente articolo e  all’art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle  stazioni appaltanti  quale  criterio   o   base   di   riferimento   ai   fini dell’individuazione  dell’importo   da   porre   a   base   di   gara dell’affidamento»;

    c) l’art. 30, comma 4, in base al quale «al  personale  impiegato nei lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti  pubblici  e concessioni  e’  applicato  il  Contratto  collettivo   nazionale   e territoriale in vigore per il settore e per la zona  nella  quale  si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  dalle  associazioni  dei datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu’ rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attivita’   oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente»;

    d) l’art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di  inadempienza contributiva  risultante   dal   documento   unico   di   regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario  o  del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del  contratto,  la  stazione appaltante  trattiene  dal   certificato   di   pagamento   l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento  diretto agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la cassa edile»;

    e) l’art. 30, comma  5-bis,  in  base  al  quale  «in  ogni  caso sull’importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e’  operata  una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica di conformita’, previo rilascio del documento  unico  di  regolarita’ contributiva.»;

    f) l’art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di  ritardo  nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  comma  5, il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario,  a  provvedervi entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche  in  corso d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le   retribuzioni   arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario  del contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi  dell’art. 105.»;

    g) l’art. 95, comma 10, in base al quale «nell’offerta  economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi  di  natura  intellettuale  e  degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a).  Le  stazioni appaltanti,  relativamente   ai   costi   della   manodopera,   prima dell’aggiudicazione procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d)»;

    h) l’art. 97, comma 5, in base al quale «la  stazione  appaltante richiede per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine  non inferiore a quindici giorni, la presentazione,  per  iscritto,  delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo  se  la  prova  fornita  non giustifica sufficientemente il basso livello di  prezzi  o  di  costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al  comma  4  o  se  ha accertato, con le modalita’ di cui al primo periodo, che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta  gli  obblighi  di  cui all’art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all’art. 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali  della  sicurezza  di  cui all’art. 95, comma 10 rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del  personale  e’ inferiore ai minimi salariali  retributivi  indicati  nelle  apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16»;

    i) l’art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico  di regolarita’  contributiva  e’  comprensivo   della   verifica   della congruita’ della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita’, per i lavori edili e’ verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le  parti  sociali  firmatarie  del  Contratto  collettivo  nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore  edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  per  i  lavori non edili e’ verificata in comparazione con  lo  specifico  contratto collettivo applicato»;

    l) l’art. 216, comma 4, secondo periodo in base  al  quale  «fino all’adozione delle tabelle di cui all’art. 23, comma  16,  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti  ministeriali  gia’ emanati in materia»;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008;

  Vista con l’ordinanza  n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  “Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018″»;

  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile di destinazione abitativa»;

  Vista l’ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  “Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016″,  misure  di attuazione dell’art. 2, comma 5,  del  decreto-legge  189  del  2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;

  Vista l’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante  la  disciplina della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a garantire  la  continuita’  dell’esercizio  del  culto.  Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;

disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma 5 dell’art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

  Vista l’ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n.  18  del  7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017»;

  Vista  l’ordinanza   n.   37   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista  l’ordinanza   n.   38   dell’8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione  adottato  ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;

  Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle  condizioni  di  lavoro  e  delle  relazioni  industriali   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n.  23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a  livello provinciale, per il  personale  dipendente  da  imprese  del  settore dell’edilizia e attivita’ affini, con decorrenza maggio 2016»;

  Visto  il  «Protocollo  d’intesa  in  materia  di   regolarita’   e congruita’ negli appalti di ricostruzione post  sisma  2016»  del  22 giugno    2017,    sottoscritto    da     Confindustria     Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di  Macerata, da  Confartigianato  Imprese  Macerata,  da  ANAEPA   Confartigianato Macerata, da CNA  Macerata,  dal  Portavoce  di  Mestiere  della  CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini    FILLEA  CGIL  Macerata,  da  CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori  Costruzioni  Edili  ed Affini – FILCA  CISL  Marche,  da  UIL  Marche  e  dalla  Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno – FENEAL UIL Ancona – Macerata;

  Visto  il  testo  dello  «Accordo  delle  parti  sociali   edilizia industria sul tema della congruita’ del costo della manodopera  edile per gli interventi di ricostruzione post  eventi  sismici  2016»  del 6-12   luglio   2017,   sottoscritto   dall’Associazione    Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione  Nazionale Costruttori Edili    Sezione  di  Ascoli  Piceno,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di  Perugia,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili –  Sezione  di  Terni,  dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione  di  Teramo,  dall’Associazione Nazionale  Costruttori  Edili –  Sezione   di   L’Aquila,   e   dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e  dell’edilizia  ed  Affini    FILLEA  CGIL  Ascoli  Piceno,  dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno  e dell’edilizia ed Affini –  FILLEA  CGIL  Perugia,  dalla  Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL Terni,  dalla   Federazione   Italiana   Lavoratori   del   Legno   e dell’edilizia ed Affini – FILLEA  CGIL  Teramo  e  dalla  Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed Affini – FILLEA CGIL L’Aquila, con il quale e’ stata sollecitata l’adozione da  parte  del Commissario straordinario del Governo di un’ordinanza  contenente  la disciplina della congruita’ dell’incidenza della manodopera edile sul valore  dei  contratti  di  appalto  pubblici  e   privati   inerenti all’attivita’ di ricostruzione nei territori delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto  il  verbale  dell’incontro  del  26  luglio  2017   tra   il Commissario straordinario del Governo,  i  Presidenti  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  in  qualita’  di  vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la  Federazione  Italiana Lavoratori del Legno e dell’edilizia ed  Affini    FILLEA  CGIL,  la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini    FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno –  FENEAL UIL e l’INAIL;

  Ritenuto necessario, in attuazione delle  previsioni  dell’art.  35 del decreto-legge n. 189 del 2016  ed  in  considerazione  dell’avvio degli interventi di riparazione e  di  ricostruzione  del  patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro  sommerso ed  irregolare  nell’attivita’   di   ricostruzione   nei   territori interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare:

    a) che il  documento  unico  di  regolarita’  contributiva  debba attestare  non  solo  la  regolarita’  contributiva,  ma   anche   la congruita’ dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori;

    b) che, ai  fini  dell’erogazione  dei  contributi  previsti  dal decreto-legge  n.  189  del  2016  e  disciplinati  dalle   ordinanze commissariali, l’impresa esecutrice debba essere  in  regola  con  il Documento unico attestante la regolarita’ contributiva (DURC)  ed  in possesso di certificazione relativa  alla  congruita’  dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato  dai lavori (DURC di congruita’);

    c)  l’obbligo  di  procedere  alla  verifica   della   congruita’ dell’incidenza della manodopera in occasione della  presentazione  di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di  ricostruzione  privata, al  momento  dell’adozione  del  provvedimento  di  concessione   del contributo;

    d)  che  il  calcolo  dell’incidenza  della   manodopera,   nello specifico cantiere interessato dai  lavori,  venga  effettuato  sulla base delle  percentuali  di  manodopera,  individuate  a  seguito  di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per  classi  riferite alla classificazione del prezzario unico del  cratere  approvato  con l’ordinanza n. 7 del 2016;

    e)  che  la  determinazione  dell’indice   di   incidenza   della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento,  sulla  base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in  fase  di progettazione e sulla base delle percentuali di  manodopera  rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;

    f) la qualificazione del certificato di congruita’  di  incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa  edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e  sostanziale  del certificato di regolarita’ contributiva;

    g)    l’istituzione,    ove    possibile     anche     attraverso l’implementazione  o  l’integrazione  della  piattaforma  informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo,  di un  sistema  informatizzato  e  georeferenziato   che   permetta   il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e  della loro mobilita’ sul territorio, dei controlli effettuati dagli  organi preposti e delle irregolarita’ riscontrate nonche’  dell’attuabilita’ delle normative emanate;

    h) l’uso di modalita’ telematiche di trasmissione della  notifica preliminare prevista dall’art. 99 del decreto legislativo n.  81  del 2008,   mediante   l’impiego   di   un   sistema   informatizzato   e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);

  Vista l’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 recante «Misure dirette ad assicurare la  regolarita’  contributiva  delle  imprese  operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  all’ordinanza  n.  21  del  28  aprile  2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza  n.  29  del  9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017  ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017»,  segnatamente  l’art.  1, secondo cui «1.  Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro sommerso ed irregolare nelle attivita’ di  ricostruzione  pubblica  e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto  2016,  il  Responsabile   unico   del   procedimento   (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli  Uffici speciali per  la  ricostruzione,  relativamente  agli  interventi  di ricostruzione privata:

    a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola con il Documento unico attestante la regolarita’  contributiva  (DURC on-line):  al  momento  dell’aggiudicazione  e   alla   stipula   del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;  al  momento dell’adozione del provvedimento  di  concessione  di  contributo,  in attuazione  di  quanto  previsto   nelle   ordinanze   adottate   dal Commissario straordinario del Governo ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  per  gli interventi di ricostruzione privata;

    b) in occasione della presentazione degli  stati  di  avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola  con  il  Documento  unico  attestante  la regolarita’ contributiva (DURC on-line)  ed  acquisisce  dalla  Cassa Edile/Edilcassa   territorialmente   competente   la   certificazione relativa alla congruita’ dell’incidenza  della  manodopera  impiegata dall’impresa  nel  cantiere   interessato   dai   lavori   (DURC   di congruita’).

  2. Mediante apposito accordo sottoscritto,  entro  sessanta  giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti  di  Regione  – Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, dalla  Struttura  di   Missione   istituita   presso   il   Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle parti  sociali  firmatarie   del   Contratto   collettivo   nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore edile, verranno definiti:

    a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli  interventi  di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’art. 6  del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;

    b) gli adempimenti, le condizioni e le modalita’ di  rilascio  da parte della Cassa  edile/Edilcassa  territorialmente  competente  del certificato di congruita’ di incidenza della manodopera nel  cantiere (DURC  di  congruita’)  le  modalita’  calcolo  dell’incidenza  della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno  indicate  nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7  del  2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

    c) le modalita’ calcolo dell’incidenza della mano  d’opera  nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate  nel  prezzario  unico del  cratere  approvato  con  l’ordinanza  n.  7  del   2016   oppure individuate, in caso  di  prezzi  mancanti,  a  seguito  di  apposita analisi;

    d) i criteri di congruita’ della  incidenza  della  mano  d’opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attivita’ di  ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016;

    e) le modalita’ di  svolgimento  dell’attivita’  di  monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli  indici  di  congruita’, anche in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dei  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

    f) le  modalita’  di  effettuazione  del  monitoraggio  di  tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonche’  di  esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

  3. I contenuti dell’accordo previsto dal comma 2 verranno  recepiti in un’ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo  ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016  entro sessanta giorni dalla data di  sottoscrizione  del  sopra  menzionato accordo, nella quale verranno altresi’  disciplinate  le  conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.

  4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  e integrazioni ed all’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.»;

  Ritenuto opportuno disciplinare  compiutamente  i  requisiti  e  le modalita’ di rilascio del c.d.  DURC  di  congruita’,  i  criteri  di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruita’  della stessa, le modalita’  di  verifica  della  congruita’  dell’incidenza della   manodopera   da    parte    della    Cassa    Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016  sulla  base  di  un  apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente ordinanza, dal  Commissario  straordinario  del Governo, dai Presidenti di Regione –  vicecommissari,  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dalla  Struttura  di  Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30  del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale  assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie  del  Contratto collettivo  nazionale  comparativamente  piu’   rappresentative   per l’ambito del settore edile;

  Visto  l’Accordo  stipulato  in  data  7  febbraio  2018,  fra   il Commissario straordinario del Governo,  Presidenti  delle  Regioni  – vice commissari, Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale  e  parti  sociali  del settore edile»;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 10 maggio 2018;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Accordo del 7 febbraio 2018

 

  1. E’ recepito il contenuto dell’Accordo sottoscritto,  in  data  7 febbraio 2018 (d’ora innanzi  denominato  Accordo),  dal  Commissario straordinario   del   Governo,   dai   Presidenti   di   Regione    – vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, dalla  Struttura  di   Missione   istituita   presso   il   Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle parti  sociali  firmatarie   del   Contratto   collettivo   nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore edile. L’accordo di cui al precedente periodo costituisce l’allegato 1 ed e’ parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 2

 

 

DURC di congruita’

 

  1. Le imprese esecutrici degli interventi di  ricostruzione  devono essere in possesso del DURC che attesti la  regolarita’  contributiva (DURC on-line) e del documento  (DURC  congruita’)  rilasciato  dalla Cassa  edile/Edilcassa  compente  per  territorio,   attestanti   che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per  l’esecuzione dell’intervento sia  congrua  rispetto  all’importo  delle  opere  da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del  DURC  congruita’  e’  richiesto  esclusivamente  per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

  2. Le modalita’ di rilascio e applicazione del DURC congruita’,  il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari,  delle  imprese  e  dei  tecnici  per  la  ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono  delineate, oltre che nell’Accordo  di  cui  all’art.  1,  nell’allegato  2  alla presente  ordinanza,  di   cui   costituisce   parte   integrante   e sostanziale,  denominato  «Modalita’   di   applicazione   del   DURC congruita’»,  i  cui  contenuti  sono  vincolanti   al   fine   della concessione ed erogazione dei contributi.

  3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruita’ entro dieci giorni dalla  richiesta  corredata  della  documentazione  attestante l’incidenza della  manodopera  impiegata.  Ove  si  renda  necessaria un’integrazione della documentazione il termine  e’  sospeso  per  il periodo compreso tra la richiesta  di  integrazione  ed  il  deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a  ulteriori dieci giorni. Nel caso di mancato  rispetto  del  termine  dei  dieci giorni e’ confermata  l’incidenza  della  manodopera  dichiarata  dal Direttore dei lavori.

  4. Le disposizioni inerenti l’obbligatorieta’ del rilascio del DURC congruita’ si applicano per gli interventi di  ricostruzione  privata ai progetti privati depositati successivamente al termine  di  trenta giorni dall’entrata in vigore della  presente  ordinanza  e  per  gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che  siano stati acquisiti dall’ente appaltante successivamente  al  termine  di trenta giorni all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3

 

 

Costi della manodopera

 

  1. E’ approvato l’Elenco prezzi allegato col  n.  3  alla  presente ordinanza,  che  sostituisce  integralmente  quello   approvato   con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.

  2. L’Elenco prezzi costituisce il riferimento per  il  calcolo  del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruita’.

  3. L’Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla  redazione  dei progetti di interventi privati depositati con  procedura  informatica dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza  e per i progetti definitivi od esecutivi  di  interventi  pubblici  che siano stati formalmente acquisiti dal  soggetto  appaltante  dopo  la stessa data.

Art. 4

 

 

Verifica e monitoraggio

 

  1. Le modalita’ di applicazione del DURC congruita’ sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come  stabilito  al punto 16 dell’Accordo. Il monitoraggio e’ svolto da gruppi di  lavoro istituiti in ciascuna Regione dal vice Commissario e composti  da  un rappresentante della  Regione  stessa,  delle  Casse  edili/Edilcasse operanti  nelle  province,   delle   organizzazioni   sindacali   dei lavoratori edili  maggiormente  rappresentative,  delle  associazioni delle imprese, dell’Ispettorato del lavoro e delle Aziende  sanitarie competenti per territorio. L’attivita’ dei  gruppi  di  lavoro  viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.

  2. I contenuti dell’Accordo sono sottoposti ad una  prima  verifica successivamente all’avvio di cento interventi pubblici e privati  che sono stati  progettati  utilizzando  l’Elenco  prezzi  approvato  col presente atto. L’individuazione  degli  interventi  da  sottoporre  a verifica e’  affidata  alla  Struttura  tecnica  del  Commissario  di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentativita’ delle  diverse  tipologie  di  ricostruzione  (rafforzamento  locale, miglioramento  sismico  o   demolizione   e   ricostruzione)   e   di distribuzione territoriale.

Art. 5

 

 

Entrata in vigore

 

  1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 4 luglio 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

                             ———-

Avvertenza:

 

    Gli allegati  1,  2  e  3  alla  presente  ordinanza  sono  stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del  Commissario  del Governo.

                             ———-

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1466

 

 

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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