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Ordinanza 4 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita’, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita’ avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.” (Ordinanza n. 444)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 
ORDINANZA 4 aprile 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare  il  subentro, senza soluzione di continuita’, delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche e Umbria nelle attivita’ avviate durante la fase di prima  emergenza, disciplinate con le ordinanze  adottate  ai  sensi  dell’articolo  5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Ordinanza n. 444).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017)

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:  «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20  dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n. 436,  nonche’  n.  438  del  16  febbraio  2017,  recanti   ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli  eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre  2016  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici del 2016 e del 2017»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio  2017, recante la proroga dello stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016,  il  18  gennaio  2017,  nonche’  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese  di  gennaio 2017», con la quale lo stato di emergenza dichiarato con la  delibera del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto  2016  e’  prorogato  di centottanta giorni;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  10  marzo  2017, recante l’integrazione dello stanziamento  di  risorse  di  cui  alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017,  di  70  milioni  di  euro,  a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5,  comma 5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatesi a  seguito  degli  eventi  sismici  in rassegna;

  Visto in particolare  l’art.  42  del  sopra  citato  decreto-legge convertito n.  189/2016,  che  demanda  al  capo  Dipartimento  della protezione civile, sentito il commissario  straordinario,  l’adozione di ordinanze finalizzate a garantire omogeneita’  operativa  tra  gli interventi di prima emergenza e  quelli  funzionali  alla  successiva ricostruzione per il subentro, senza soluzione di continuita’,  delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria  nelle  attivita’  avviate durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Sentito  il  commissario   straordinario   del   Governo   per   la ricostruzione;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Proseguimento dell’attivita’ del Dipartimento della Protezione civile

nei territori interessati dagli eventi sismici fino  alla  scadenza

dello stato di emergenza

  1.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   prosegue   nel coordinamento,  senza  soluzione  di  continuita’,   delle   seguenti attivita’:

    a)  monitoraggio  dell’attuazione  degli  appalti  specifici  per l’allestimento delle Strutture abitative d’emergenza (S.A.E.) di  cui all’art.  1  dell’ordinanza  n.  394/2016,  oltre  che  delle  misure alternative previste dall’art. 14 del decreto-legge n.  8/2017,  fino al soddisfacimento dei relativi fabbisogni e, comunque, non oltre  la scadenza dello stato di emergenza, avvalendosi del soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 394/2016, dott. Marco Guardabassi;

    b) coordinamento dello svolgimento delle verifiche di  agibilita’ degli  edifici  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  3,  comma   1, dell’ordinanza n. 392/2016, come  integrato  dall’art.  1,  comma  5, dell’ordinanza n. 422/2016, nonche’  dall’art.  1  dell’ordinanza  n. 405/2016, fino al soddisfacimento delle esigenze legate alla gestione dell’emergenza;

    c) coordinamento della gestione delle  risorse  finanziarie  rese disponibili  per  la  gestione  della  situazione  di  emergenza   in rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei  ministri  del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio  2017  e del 10 marzo 2017 citate in  premessa,  allocate  sul  cap.  766  del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  fino alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello  stato di  emergenza,  sulla  base  delle  rendicontazioni  presentate   dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed  enti  interessati  per l’attuazione delle misure attivate con  le  ordinanze  di  protezione civile  richiamate  in  premessa,  ivi  compresa,   ove   necessario, l’eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1,  penultimo  periodo,  della  legge  n. 225/1992 e successive modifiche  ed  integrazioni;  il  coordinamento dell’impiego e della rendicontazione delle  risorse  rinvenienti  dai trasferimenti del Fondo di solidarieta’  dell’Unione  europea  (FSUE) secondo le modalita’ stabilite dal regolamento (UE) n.  661/2014  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15  maggio   2014,   che confluiranno sul  medesimo  cap.  766  del  bilancio  autonomo  della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    d) coordinamento degli interventi del volontariato di  protezione civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonche’ della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  e  dei  datori  di  lavoro  dei volontari ai sensi di quanto previsto  dagli  articoli  9  e  10  del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  e successive disposizioni attuative;

    e)  coordinamento  dell’intervento  delle  risorse   dei   comuni intervenuti   a   seguito   degli   eventi    sismici,    organizzato dall’Associazione  nazionale  dei  comuni  d’Italia,   ai   fini   di supportare gli enti locali interessati  dagli  eventi  calamitosi  in premessa, ivi compreso  il  coordinamento  relativo  all’applicazione delle connesse disposizioni in  materia  organizzativa  ed  operativa contenute nelle ordinanze di protezione civile,  fino  alla  scadenza dello stato di emergenza;

    f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall’art. 4, comma  3, dell’ordinanza n. 408/2016 relativamente  agli  interventi  approvati entro il termine di cui al  comma  2  nell’ambito  del  programma  di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale;

    g) gestione delle attivita’  contrattuali  direttamente  attivate dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle  iniziative connesse con la gestione emergenziale  fino  alla  conclusione  degli effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

  2. Il capo del Dipartimento della protezione civile  provvede  alla progressiva   rimodulazione    dell’articolazione    operativa    del Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione  dell’attivita’ della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di  cui  all’art.  2 dell’ordinanza n. 388/2016 entro il termine  del  7  aprile  2017.  A decorrere da tale  data,  il  Dipartimento  della  protezione  civile assicura,  senza  soluzione  di  continuita’,  lo  svolgimento  delle attivita’ di cui al  comma  1  mediante  una  struttura  di  missione appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono  posti  a carico delle risorse finanziarie rese  disponibili  per  la  gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.  In  ragione  degli specifici ambiti di attivita’,  la  predetta  struttura  di  missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti  e  strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile  impegnate nelle attivita’ di cui al comma 1, anche al  fine  di  continuare  ad assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui  territori interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di missione  si  applica  quanto  previsto   dall’art.   7,   comma   2, dell’ordinanza  n.  400/2016  e,  ove  necessario,  quanto   previsto dall’art.  2  dell’ordinanza  n.  405/2016.   Nuclei   di   personale appartenente  alla  struttura  di  missione   possono   operare   sul territorio, se necessario, anche con  continuita’.  La  struttura  si avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni gia’ a  disposizione della Dicomac.

Art. 2

 

Attivita’ dei soggetti attuatori

 

  1. A decorrere dal 7 aprile  2017  le  funzioni  svolte  dall’arch. Antonia  Pasqua  Recchia,  soggetto  attuatore  nominato   ai   sensi dell’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dal segretariato generale  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo. Il segretariato generale del  Ministero  dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo  svolge  le  eventuali attivita’ residue volte alla messa in sicurezza  dei  beni  culturali mobili e immobili di cui  all’art.  5,  comma  1,  dell’ordinanza  n. 393/2016  operando  nel  quadro  delle  attribuzioni   previste   dal decreto-legge  n.  189/2016  convertito,   mediante   l’Ufficio   del soprintendente speciale di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo del 24 ottobre 2016.

  2. A decorrere dal 7  aprile  2017  le  funzioni  svolte  dall’ing. Claudio De Angelis, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dalla  Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione  centrale  per  l’emergenza  e  il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  svolge  le eventuali attivita’ residue  volte  all’adozione  delle  contromisure tecniche urgenti su manufatti edilizi di cui  all’art.  6,  comma  1, dell’ordinanza n. 393/2016 mediante le direzioni regionali del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

  3. A decorrere dal 7 aprile 2017, l’ing. Fulvio Soccodato, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 4, comma 1,  dell’ordinanza  n. 408/2016, in attuazione  di  quanto  previsto  dall’art.  15-ter  del decreto-legge n. 189/2016 convertito, prosegue  nell’esercizio  delle sue funzioni finalizzate a quanto stabilito all’art. 4, comma 1,  per la parte di rete viaria contemplata negli stralci  del  programma  di ripristino e messa in sicurezza della rete  stradale,  nonche’  delle relative eventuali rimodulazioni, approvati entro il termine indicato all’art.  1,  comma  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti provvede all’approvazione di  eventuali  ulteriori  stralci del predetto  programma, sentito  il  Dipartimento  della  protezione civile  ai  fini  dell’assunzione  della   spesa   degli   interventi eventualmente  posti  in  essere  direttamente  dagli  enti   gestori competenti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione  dell’emergenza   assicurando,   per   questi   ultimi,   il coordinamento operativo e il monitoraggio come stabilito all’art.  4, comma 4, nonche’, in via generale, le funzioni previste dall’art.  4, comma 3, dell’ordinanza n. 408/2016.

  4. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dalla  dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore nominato ai  sensi  dell’art. 2,  comma  4,  dell’ordinanza  n.  408/2016,  sono  assicurate  dalla Direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e per   l’innovazione   digitale   del    Ministero    dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca.  Il  Ministero  dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  svolge  le  eventuali  attivita’ residue volte alla  realizzazione  e  all’allestimento  di  strutture modulari finalizzate alla continuita’  dell’attivita’  scolastica  di cui all’art. 2,  commi  da  4  a  8  dell’ordinanza  n.  408/2016,  e successive  modifiche  e  integrazioni,  limitatamente  agli  edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del commissario  straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n.  189  del  2016 convertito.

Art. 3

 

Ambiti regionali di coordinamento

 

  1. Ferme restando le funzioni mantenute  in  capo  al  Dipartimento della  protezione  civile  indicate  in  relazione  alle   iniziative espressamente  indicate  al  comma  1  dell’art.  1  della   presente ordinanza,  nella  tabella  in  allegato  1,   parte   integrante   e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attivita’  per le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria, in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  territoriali,  assicurano   il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24  agosto  2016 in  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze   di protezione civile richiamate in premessa.

  2. Gli oneri relativi alle attivita’ di cui  al  comma  1  maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza  sono  sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili  dal  Dipartimento  della protezione civile sulle contabilita’  speciali  di  cui  all’art.  4, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine,  aperte per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie  operazioni contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020.  A  tal  fine,  i presidenti delle regioni provvedono  alle  previste  rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento  della  protezione civile  che  assicura,   esperite   le   necessarie   verifiche,   il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c), della  presente  ordinanza anche, ove necessario, mediante eventuali  anticipazioni  finalizzate ad evitare soluzioni di continuita’  nelle  attivita’  di  assistenza alle popolazioni interessate.

  3. Successivamente alla scadenza dello  stato  di  emergenza,  alle future attivita’, si provvedera’ nell’ambito delle misure finalizzatealla ricostruzione e all’assistenza alle  popolazioni  dei  territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai  sensi  dell’art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  n.  189/2016,  convertito,  secondo modalita’  e  procedure  che  saranno   stabilite   dal   commissario straordinario   nominato    con decreto    del    Presidente    della Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza.

  4. Non e’ consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  2  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli disciplinati  con  le  ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della protezione civile richiamate in premessa.

  5. All’esito della liquidazione delle attivita’ di cui al  presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilita’  speciali  di cui al comma 2 sono versate all’entrata del bilancio  autonomo  della Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per   la   successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

  6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  a seguito della chiusura delle contabilita’ speciali di cui al comma 5, provvedono, altresi’, ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita’ poste in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 4 aprile 2017

 

Il Capo del Dipartimento

Curcio       

 

pdfAllegato 1

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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