Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 31 ottobre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 553)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

ORDINANZA 31 ottobre 2018

 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 553).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 in data 10 novembre 2018)

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26  gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la  n.  535 del 26 luglio 2018, nonche’ la n. 538 del  10  agosto  2018,  recanti ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45;

  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, che ai sensi dell’art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 gennaio 2017

  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all’art.  1  ha stabilito che lo stato d’emergenza e’ prorogato fino al  31  dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di € 300 milioni;

  Vista la nota prot. n.  14652  del  7  luglio  2017  del  Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio,  con  cui  si concede all’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini un finanziamento per la riattivazione dei sentieri di immediata fattibilita’;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire

la continuita’ del servizio pubblico ospedaliero

 

  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  funzionalita’  del  servizio ospedaliero, il Comune di Cascia e’ autorizzato a  porre  in  essere, per un importo massimo di € 750.691,66, i lavori per la realizzazione di una strada di accesso al Monastero di Santa Rita, presso il  quale sono  delocalizzati   i   reparti   specialistici   della   struttura ospedaliera comunale dichiarata inagibile, al fine di  consentire  il trasferimento, presso i locali del medesimo Monastero,  del  servizio di  Pronto  soccorso  al  momento  temporaneamente  delocalizzato  in strutture modulari site in altra localita’.

  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’  subordinata  alla  previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione  economica da parte della Regione Umbria,  la  quale  ne  da’  comunicazione  al Dipartimento della protezione civile.

Art. 2

 

Disposizioni per  la  demolizione  ovvero  rottamazione  dei  veicoli

distrutti ed abbandonati in conseguenza degli eventi sismici.

 

  1. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei veicoli distrutti  in  conseguenza  degli eventi  sismici  di  cui  alla  presente  ordinanza,   saranno   resi disponibili sul sito istituzionale  dell’Unita’  territoriale  ACI  e dell’Automobile Club competenti per territorio,  entro  dieci  giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli elenchi dei veicoli in deposito temporaneo presso i centri di raccolta autorizzati.

  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  di  ciascun elenco, il proprietario o avente titolo di uno dei  veicoli  compresi negli elenchi di cui al comma 1, potra’ esprimere  espressa  volonta’ al rientro in possesso all’Unita’  territoriale  ACI  competente  per territorio, anche  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  invio  di  P.E.C. all’Unita’ territoriale stessa, impegnandosi a procedere al materiale ritiro del veicolo entro i successivi trenta giorni.

  3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, i  veicoli per i quali non sia stata espressa volonta’ al rientro in possesso  e quelli per i quali, nonostante tale volonta’ sia stata manifestata ma non  si  sia  proceduto  al  materiale  ritiro  verranno  considerati definitivamente  «abbandonati»,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del regolamento del Ministero dell’interno del 22 ottobre 1999, n. 460, e avviati alla demolizione con relativa presentazione di formalita’  di radiazione al pubblico registro automobilistico da parte  dell’Unita’ ACI territorialmente competente.

  4.  Per  i  veicoli  in  deposito  temporaneo  l’annotazione  della formalita’ di radiazione e’ esente da imposta di bollo.  Ai  relativi oneri si provvede a valere sulle risorse  di  cui  all’art.  10,  nel limite di € 1.632,00, mediante versamento  all’entrata  del  bilancio dello Stato dell’importo corrispondente.

  5. Per i medesimi veicoli in deposito  temporaneo  si  provvede  al rimborso degli emolumenti ACI nel limite di € 459,00, a valere  sulle risorse di cui all’art. 10.

Art. 3

 

Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare

la prosecuzione delle attivita’ degli enti parco nazionali

 

  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di continuita’, delle attivita’ istituzionali, nonche’ per garantire  la conservazione e valorizzazione del  patrimonio  naturale,  storico  e culturale, la promozione e lo sviluppo  di  attivita’  integrative  e turistiche compatibili,  dichiarate  inagibili,  l’Ente  parco  Monti Sibillini e’ autorizzato  a  realizzare  delle  strutture  temporanee sostitutive dei rifugi danneggiati dal sisma.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il predetto  Ente  provvede, d’intesa   con   la   regione   territorialmente   competente,   alla realizzazione   delle   opere   di   urbanizzazione   nonche’    alla installazione delle strutture temporanee di cui al comma  1.  Per  le medesime  finalita’  i  comuni   provvedono   all’individuazione   ed eventuale acquisizione delle aree  e  le  regioni  alla  verifica  di idoneita’  delle  medesime  nonche’  di  congruita’  economica  delle soluzioni adottate.

  3. I soggetti di cui al presente articolo operano con i  poteri  di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.

  4. Agli oneri conseguenti  all’attuazione  del  presente  articolo, quantificati in complessivi € 389.174,20, si provvede  per  l’importo pari ad € 300.000,00  a  valere  sul  capitolo  11130  «Progetti  per immediata riattivazione del sistema di fruizione del Parco»  iscritto nell’ambito del bilancio dell’Ente parco nazionale Monti Sibillini, e per i  restanti    89.174,20  a  carico  delle  risorse  di  cui  al successivo art. 10.

Art. 4

 

Ulteriori disposizioni finalizzate

a garantire l’assistenza abitativa

 

  1. Al fine di garantire il superamento dell’emergenza abitativa, il Comune  di  Monte  Rinaldo   e’   autorizzato   a   provvedere   alla realizzazione di interventi edilizi funzionali  a  rendere  abitabile l’immobile di  proprieta’  comunale  denominato  Palazzo  Fossi,  nel limite di €  460.000,00,  in  luogo  delle  SAE  di  cui  all’art.  1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 394/2016,  purche’  i  costi  di  realizzazione  di  tali   strutture abitative risultino economicamente piu’ vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE.

  2.  L’autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e’   subordinata all’approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale ne da’ comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

  3. Le strutture abitative, realizzate in luogo delle SAE,  dovranno essere  realizzate  entro  e  non  oltre  8  mesi  decorrenti   dalla pubblicazione della  presente  ordinanza.  In  caso  di  ritardata  o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine,  i  comuni interessati provvederanno, con oneri a  carico  dei  propri  bilanci, all’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche’  alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri  connessi,  in  favore degli aventi diritto che avrebbero  beneficiato  della  realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

  4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di  cui  al presente articolo provvede la Regione Marche.

Art. 5

 

Disposizioni volte a garantire la continuita’

dei servizi sanitari ed ospedalieri

 

  1 Al fine di garantire la prosecuzione dell’assistenza ospedaliera, il Comune di Amandola, nelle more della realizzazione del nuovo  polo ospedaliero, e’  autorizzato  all’installazione  di  nuove  strutture prefabbricate destinate ad ospitare attrezzature ed impianti  nonche’ il reparto di medicina generale.

  2   L’autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e’   subordinata all’approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale ne da’ comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

  3 Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di  cui al comma 1, quantificati in 2,5 milioni di euro si  provvede  con  le risorse di cui all’art. 10.

Art. 6

 

Ulteriori misure  di  temporaneo  potenziamento  delle  capacita’  di

trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro, studio, sociali e

sanitarie a favore dei cittadini della Regione  Marche  interessati

dagli eventi sismici verificatisi a  partire  dal  24  agosto  2016

ospitati negli alberghi.

 

  1.  All’art.  6,  comma  1,  dell’ordinanza  n.  418/2016  dopo  la locuzione «2016/2017» e’ aggiunto il seguente periodo  «nonche’,  per un costo massimo pari ad 1.905.044,00 milioni  di  euro,  per  l’anno accademico 2018/2019».

  2.  Al  fine  garantire  la  coesione  territoriale,   sociale   ed economica, la Regione Marche e’ autorizzata  a  predisporre  tra  gli interventi di potenziamento della capacita’  del  trasporto  pubblico locale necessari a consentire  i  collegamenti  sia  extraurbani  che urbani per ragioni lavorative, di studio, sociali e  sanitarie per  i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge  n.  189/2016  la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree  SAE negli stessi realizzate,  con  particolare  riferimento  al  servizio urbano del Comune di Camerino, nel limite massimo di € 230.000,00.

Art. 7

 

Disposizioni per garantire l’assistenza

ai parenti delle vittime

 

  1. La Regione Abruzzo e’ autorizzata ad  erogare  in  favore  della prefettura di Pescara le risorse necessarie nel limite massimo  di  € 25.000,00, per il  rimborso  delle  spese  documentate  di  vitto  ed alloggio sostenute dai parenti delle persone coinvolte nell’emergenza Hotel Rigopiano, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 10.

Art. 8

 

Ulteriori disposizioni per  garantire  la  piena  operativita’  delle

strutture di protezione civile della Regione Abruzzo.

 

  1. Per le finalita’ di cui all’art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27  del  23  agosto  2016  e  successiva  modificazione  e integrazione, e al fine di garantire la piena operativita’ della Sala operativa, del Centro  funzionale  e  del  Servizio  prevenzione  dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine  di cui all’art. 3 comma 1 dell’ordinanza n. 518/2018 e’  prorogato  fino al 31 dicembre 2018.

  2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1,  con  oneri  a carico delle risorse di cui all’art. 10, nel limite  di  spesa  di  € 150.000,00.

  3. Per garantire lo  svolgimento  senza  soluzione  di  continuita’ delle attivita’  di  allertamento  e  gestione  delle  situazioni  di emergenza di protezione  civile,  con  particolare  riferimento  agli interventi in corso nei territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e’  autorizzata  a prorogare fino al 31 dicembre 2018, entro il  numero  massimo  di  27 unita’, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art.  1, comma 2, seconda alinea, dell’ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.

  4. Per le finalita’ di cui al comma 3, si provvede, nel  limite  di spesa € 370.742,87, con oneri a carico del bilancio regionale,  anche in deroga ai vincoli  di  contenimento  delle  spese  in  materia  di impiego pubblico di cui all’art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, all’art. 1, commi 557  e  562,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, ed all’art. 9, commi  1-quinquies  e  1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito  in  legge  7 agosto 2016, n.160.

Art. 9

 

Realizzazione di una struttura temporanea  nella  corte  interna  del

Convento di Santa Chiara nel Comune di Camerino.

 

  1. A seguito dell’inagibilita’, in conseguenza degli eventi sismici in rassegna, del Convento di  Santa  Chiara  ubicato  nel  Comune  di Camerino, e’ autorizzata l’installazione all’interno del  terreno  di proprieta’ del convento medesimo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, di una struttura temporanea  in  legno per  le   suore   di   clausura   del   predetto   edificio,   giusta l’autorizzazione paesaggistica n. 589 del 19 luglio 2017  del  Comune di Camerino e visto il parere favorevole del  Ministero  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle  Marche,  ai  sensi  dell’art.  146  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la deroga agli articoli 4, 7 e 9 del decreto interministeriale  2  aprile  1968,  n. 1444, all’art. 21 delle Norme  tecniche  di  attuazione  del  vigente Piano regolatore generale.

Art. 10

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n. 388/2016, si  provvede,  nel  limite  massimo  di € 6.112.000,86 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza  con  i provvedimenti di cui in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 31 ottobre 2018

 

 Il Capo del Dipartimento: Borrelli

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.