Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 31 luglio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus)” (Ordinanza n. 60)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 31 luglio 2018

 

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e  benefici  fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, e s.m.i. (sisma bonus). (Ordinanza n. 60).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di  concessione  ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    l’art.  2,  comma  2,  lettera  l),  il  quale  prevede  che   il Commissario  straordinario  assicura  il  monitoraggio  degli   aiuti previsti dal medesimo decreto al  fine  di  verificare  l’assenza  di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e  nazionali  in materia di aiuti di Stato;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 5,  comma  2,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei  danni  effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito (lettera a), ai danni alle strutture  private  adibite  ad  attivita’ sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative, sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici  privati  di interesse storico-artistico (lettera e);

    l’art. 6, che definisce i criteri e le modalita’ generali per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, e in particolare il comma 6,  il  quale  prevede  che  il  contributo concesso  e’  al  netto  dell’indennizzo  assicurativo  o  di   altri contributi  pubblici  percepiti  dall’interessato  per  le   medesime finalita’ di cui al medesimo decreto;

    l’art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione  o la ricostruzione degli immobili danneggiati o  distrutti  dall’evento sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando ricorrano le condizioni per  la  concessione  del  beneficio,  a:  a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi  pubblici  e  privati,  compresi  quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dall’evento  sismico, precisando altresi’ che, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento  o  di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia dell’immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  b)  riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre   2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  29  ottobre  2003  e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico, precisando  altresi’  che,  per  tali  immobili,  l’intervento   deve conseguire  l’adeguamento  sismico  ai  sensi  delle  vigenti   norme tecniche per le costruzioni; c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive modificazioni, danneggiati dall’evento sismico,  precisando  altresi’ che, per tali immobili, l’intervento di  miglioramento  sismico  deve conseguire  il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell’identita’ culturale del bene stesso;

    l’art. 8, che detta le regole specifiche per  gli  interventi  di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi;

    l’art. 12, che disciplina  la  procedura  per  la  concessione  e l’erogazione dei contributi;

  Visto l’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  come  modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede:

    a) che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al  31  dicembre 2021 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera  i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono  iniziate dopo la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita’ (zone  1  e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell’8  maggio  2003,  riferite  a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita’  produttive,  spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita’  immobiliare  per  ciascun  anno.  La  detrazione  e’ ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  nell’anno  di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui  gli interventi di cui  al  presente  comma  realizzati  in  ciascun  anno consistano nella mera prosecuzione di  interventi  iniziati  in  anni precedenti, ai fini  del  computo  del  limite  massimo  delle  spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese sostenute negli stessi anni per le quali  si  e’  gia’  fruito  della detrazione (comma 1-bis);

    b) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell’8 maggio 2003 (comma 1-ter);

    c) che, qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai commi 1-bis e 1-ter derivi una  riduzione  del  rischio  sismico  che determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  inferiore,  la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70  per  cento  della spesa sostenuta, e che, ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di  rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella  misura dell’80 per cento (comma 1-quater);

    d) che, qualora gli interventi di cui  al  comma  1-quater  siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le  detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e dell’85 per cento, che le predette  detrazioni  si  applicano  su  un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari di ciascun  edificio,  che  per  tali interventi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in luogo della detrazione i  soggetti  beneficiari  possono  optare   per   la   cessione   del corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta’  di successiva cessione del credito, e che rimane esclusa la cessione  ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 1-quinquies);

    e) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, tra le  spese  detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effettuate   per   la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies);

    f) che, qualora gli interventi di cui  al  comma  1-quater  siano realizzati nei comuni ricadenti nelle  zone  classificate  a  rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell’11  maggio  2006,  mediante  demolizione   e ricostruzione di interi edifici, allo scopo  di  ridurne  il  rischio sismico,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  all’edificio preesistente, ove  le  norme  urbanistiche  vigenti  consentano  tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione immobiliare, che  provvedano,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo  e  al  secondo  periodo  del medesimo  comma  1-quater  spettano   all’acquirente   delle   unita’ immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e  dell’85 per cento del prezzo della  singola  unita’  immobiliare,  risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro  un  ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita’  immobiliare, che i soggetti beneficiari  di  cui  al  periodo  precedente  possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli  interventi  ovvero  ad altri soggetti privati, con la facolta’ di  successiva  cessione  del credito, e che rimane esclusa la cessione a  istituti  di  credito  e intermediari finanziari (comma 1-septies);

  Visto l’art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il quale prevede che le detrazioni di  cui  all’art.  16,  commi  1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge  4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente  articolo,  non sono cumulabili con  agevolazioni  gia’  spettanti  per  le  medesime finalita’ sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus – Linee  guida  per  la classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche’  le modalita’ per l’attestazione, da parte di  professionisti  abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati»;

  Vista la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 27  aprile 2018, avente a oggetto «Guida alla dichiarazione  dei  redditi  delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta  2017:  spese  che  danno diritto a deduzioni dal  reddito,  a  detrazioni  d’imposta,  crediti d’imposta e  altri  elementi  rilevanti  per  la  compilazione  della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformita’»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017, dall’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall’ordinanza  10  gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita’  immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017, dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall’ordinanza  n.  44  del  15 dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18 gennaio 2018, e dall’ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante «Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 30  dell’8  settembre  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19 del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita’  economiche   e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, modificata dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall’ordinanza n.  46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data dal 24 agosto 2016»;

  Ritenuta la necessita’ di adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato art. 16, comma 1-bis, del  decreto-legge  n. 63/2013 e s.m.i., e in particolare: a) dettare le regole tecniche  in ordine alle modalita’ di predisposizione dei  progetti  in  relazione alle  varie  tipologie  di  interventi  finanziabili  sugli   edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far  data dal 24 agosto 2016; b) prevedere  meccanismi  informativi  idonei  ad assicurare il  rispetto  del  divieto  di  cumulo  tra  contributi  e benefici fiscali;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 4 luglio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Oggetto ed ambito di applicazione

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  disciplinano   le modalita’ di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire  dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma  bonus)  in  relazione  agli  interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

  2. La presente ordinanza si  applica  ai  soggetti  legittimati  ai sensi  dell’art.  6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e s.m.i. (d’ora innanzi «decreto-legge») per  le  spese  sostenute  per l’esecuzione di opere antisismiche nell’ambito degli interventi sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici  nei  Comuni  di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge, di cui alle ordinanze  del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre  2016,  n.  8  del  14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Art. 2

 

Principi generali e normativa applicabile

 

  1. In applicazione dell’art. 1, comma 3, della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo  per  le eventuali spese eccedenti  il  contributo  concesso  ai  sensi  delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017  e  n.  19 del 2017.

  2. La detrazione di cui al comma 1 e’ determinata con le  modalita’ stabilite  ai  commi  da  1-bis  a   1-sexies1   dell’art.   16   del decreto-legge n. 63 del 2016.

  3. La richiesta  di  detrazione  e’  presentata  con  le  modalita’ stabilite  nei   provvedimenti   dell’Agenzia   delle   entrate   che disciplinano le dichiarazioni dei soggetti  assoggettati  all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all’Imposta  sul  reddito delle societa’ (Ires). A tal fine, le spese sostenute per  interventi edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al  comma 1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto  a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per  i quali si intende fruire della detrazione fiscale.

  4. Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui alla  presente ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi degli articoli 4 dell’ordinanza n. 4 del 2016, 9, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma  1,  dell’ordinanza n. 19  del  2017  apposita  dichiarazione  con  cui  si  impegnano  a richiedere la detrazione fiscale di cui  al  comma  1,  ovvero  copia della  documentazione  attestante  l’avvenuta   presentazione   della richiesta  all’Agenzia  delle  entrate.  In  sede  di  richiesta   di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal  contributo,  e’ altresi’ allegata  la  documentazione  prescritta  dai  provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le  spese  sostenute  ai sensi del comma 3.

Art. 3

 

Interventi di immediata esecuzione

 

  1. Nel caso di interventi di  immediata  esecuzione  sugli  edifici residenziali  e  produttivi  che  presentano  danni  lievi  ai  sensi dell’art. 5,  comma  1,  lettera  a),  punto  1,  del  decreto-legge, eseguiti con le procedure di cui all’art. 8 del medesimo  decreto  ed alle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del  2016,  la progettazione degli interventi di rafforzamento locale  di  cui  alle vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni  e   degli   ulteriori interventi inerenti  alle  aggiuntive  misure  antisismiche  previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   e’   effettuata unitariamente.

  2.  Il  progetto  unitario  di  cui  al  comma  1  puo’   prevedere l’esecuzione di opere finalizzate alternativamente:

    a) alla riduzione delle  vulnerabilita’  al  fine  di  consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilita’ inferiore e  alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio;

    b)  al  passaggio   dall’intervento   di   rafforzamento   locale all’intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti  norme tecniche per le costruzioni;

    c)  al  passaggio   dall’intervento   di   rafforzamento   locale all’intervento di adeguamento sismico ai sensi  delle  vigenti  norme tecniche per le costruzioni.

  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della classe di rischio attribuita all’edificio ai sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  28 febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti strutturali e sulle finiture connesse degli edifici  o  complessi  di edifici collegati strutturalmente.

  4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2,  per i quali ai  sensi  della  vigente  normativa  occorra  presentare  la segnalazione certificata di inizio attivita’ o richiedere il permesso di   costruire,   va   in   ogni   caso   acquisita   preventivamente l’autorizzazione ai fini sismici.

  5.  Resta  fermo,  indipendentemente  dal  contenuto  dei  progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine  alla non  operativita’  del  limite  massimo  di  incarichi  professionali dall’art. 6, comma 1, lettera b), dell’allegato A  all’ordinanza  del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017,  come  sostituito dall’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.

Art. 4

 

Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino

 

  1. Nel  caso  di  interventi  di  ripristino  con  miglioramento  o adeguamento sismico o di demolizione con fedele  ricostruzione  delle abitazioni  e  degli  edifici   adibiti   ad   attivita’   produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la  progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di  cui  alle vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni  e   degli   ulteriori interventi inerenti  alle  aggiuntive  misure  antisismiche  previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente della  repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   e’   effettuata unitariamente.

  2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita’ di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 9, comma 4, lettera b), dell’ordinanza n.  19  del  2017, puo’ prevedere l’esecuzione di opere  di  miglioramento  sismico,  di adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte  alla riduzione della classe di rischio attribuita  all’edificio  ai  sensi dell’allegato A al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di progetti  unitari   relativi   ad   unita’   immobiliari   ricomprese all’interno  di  unita’  strutturali  o  edifici  facenti  parte   di aggregati  edilizi  come  disciplinati  agli   articoli   15   e   16 dell’ordinanza n. 19 del 2017.

  4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto  al secondo periodo del comma 3 del precedente art. 3.

Art. 5

 

Esecuzione dei lavori

 

  1. Per l’esecuzione degli interventi di cui alle lettere  b)  e  c) del comma 2 dell’art. 3 ed al comma  2  dell’art.  4  della  presente ordinanza,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui   all’art.   15 dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 15 dell’ordinanza n. 19 del 2017.

  2. Agli interventi di cui  agli  articoli  3  e  4  si  applica  la disciplina  dettata  dall’art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017,  n.  58  («Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico  delle costruzioni nonche’ le modalita’  per  l’attestazione,  da  parte  di professionisti    abilitati,    dell’efficacia    degli    interventi effettuati»).

Art. 6

 

Norme transitorie

 

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata  in vigore non sia stato ancora emesso  il  decreto  di  concessione  del contributo.

  2. Laddove alla data di cui al comma 1  la  domanda  di  contributo risulti gia’ depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione puo’ assegnare al richiedente un termine non inferiore a  quindici  giorni per la produzione della documentazione integrativa di cui all’art. 2, comma 4, della presente ordinanza.

Art. 7

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 31 luglio 2018

 

Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1601


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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