Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 31 luglio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalita’ e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.” (Ordinanza n. 59)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 31 luglio 2018

 

Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge  n.  189  del 2016 e s.m.i.; modalita’ e procedure di  verifica  a  campione  sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.  (Ordinanza n. 59)

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018)

 

Titolo I
Verifiche sugli interventi di ripristino e di ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e s.m.i. e, in particolare:

  a) l’art. 1, comma 5, in forza del quale i presidenti delle regioni interessate operano in qualita’ di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario straordinario, che puo’ delegare loro le funzioni  a  lui  attribuite dal decreto stesso;

  b) l’art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di  concessione  ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

  c) l’art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario  del  Governo  esercita  il  controllo  su  ogni  altra attivita’ prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

  d) l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina  di  coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  e) l’art. 2, comma  5,  in  forza  del  quale  i  vice  commissari, nell’ambito dei territori  interessati:  a)  presiedono  il  comitato istituzionale di cui all’art. 1, comma 6; b) esercitano  le  funzioni di  propria  competenza  al   fine   di   favorire   il   superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e  ai beni culturali di competenza delle regioni; d) sono responsabili  dei procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi  per   gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita’ di cui all’art. 6; e) esercitano le funzioni di  propria competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;

  f) l’art. 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali per la ricostruzione: a) curano la pianificazione urbanistica connessa  alla ricostruzione, l’istruttoria per il  rilascio  delle  concessioni  di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla  ricostruzione privata; b) provvedono alla diretta attuazione  degli  interventi  di ripristino o ricostruzione  di  opere  pubbliche  e  beni  culturali, nonche’ alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all’art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di  soggetti  attuatori assegnato alle  regioni  per  tutti  gli  interventi  ricompresi  nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

  g) l’art. 5, comma 3, in forza del quale i contributi di  cui  alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma  2  sono  erogati,  con  le modalita’  del  finanziamento  agevolato,  sulla  base  di  stati  di avanzamento  lavori  relativi   all’esecuzione   dei   lavori,   alle prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

  h) l’art. 6 che disciplina criteri  e  modalita’  generali  per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;

  i) l’art.  12,  comma  1,  in  forza  del  quale,  fuori  dei  casi disciplinati dall’art. 8,  comma  4,  l’istanza  di  concessione  dei contributi e’ presentata dai soggetti legittimati di cui all’art.  6, comma 2, all’Ufficio speciale per la  ricostruzione  territorialmente competente  unitamente  alla   richiesta   del   titolo   abilitativo necessario in relazione alla  tipologia  dell’intervento  progettato. Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla documentazione necessaria per il rilascio  del  titolo  edilizio:  a) scheda AeDES di cui all’art. 8, comma 1, redatta a norma del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  anche  da  parte del  personale  tecnico  del  comune  o  da   personale   tecnico   e specializzato di supporto  al  comune  appositamente  formato,  senza ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica;  b)  relazione  tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto  all’elenco speciale di cui all’art. 34, attestante la  riconducibilita’  causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attivita’ di ricostruzione e riparazione necessarie nonche’ degli interventi di miglioramento  sismico  previsti  riferiti   all’immobile   nel   suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti l’entita’  del  contributo  richiesto;  d)  indicazione  dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione  e  attestazione  dell’iscrizione  nella  Anagrafe  di  cui all’art. 30, comma 6;

  l) l’art. 12, comma 3, in forza del quale l’Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e  il  relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo  medesimo,  comprensivo  delle spese tecniche;

  m) l’art. 12, comma 4, in forza del quale il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con  decreto  di  concessione  del contributo nella misura accertata  e  ritenuta  congrua,  nei  limiti delle risorse disponibili;

  n)  l’art.  12,  comma  5,  in  forza  del   quale   la   struttura commissariale procede con cadenza  mensile  a  verifiche  a  campione sugli interventi per  i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di concessione dei contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il  10  per  cento dei contributi  complessivamente  concessi.  Qualora  dalle  predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi  eseguiti   non corrispondono  a  quelli  per  i   quali   e’   stato   concesso   il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento  o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme indebitamente percepite;

  o) l’art. 12, comma  6,  in  forza  del  quale,  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita’  e termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme  informatiche.  Nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi, nonche’ le modalita’ e le procedure per  le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5;

  p) l’art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1  che,  ai  fini  dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’  organizzata  nell’affidamento  e  nell’esecuzione   dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all’art. 1, e’ istituita,  nell’ambito  del  Ministero  dell’interno,  una  apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all’uopo  a disposizione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d’ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell’iscrizione  e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all’Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

  q) l’art. 31, comma 1, a mente del  quale,  nei  contratti  per  le opere di ricostruzione stipulati tra privati e’  sempre  obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che  deve essere debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341, secondo  comma, del codice  civile.  Con  detta  clausola  l’appaltatore  assume  gli obblighi di cui alla legge 13  agosto  2010,  n.  136,  e  successive modificazioni, nonche’ quello di dare  immediata  comunicazione  alla Struttura di cui all’art. 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi  di  tracciabilita’  dei flussi finanziari;

  r) l’art. 31, comma 2, a mente del quale l’eventuale  inadempimento dell’obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente  nel  mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.a. per  il  pagamento,  in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici  incaricati   o   ai professionisti abilitati di cui all’art.  34  per  gli  incarichi  di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo di contributo pubblico per la  ricostruzione,  determina  la  perdita totale del contributo erogato;

  s) l’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  che,  al  fine  di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori,  prevede  l’istituzione  di  un elenco speciale  dei  professionisti  abilitati  (denominato  «elenco speciale»);

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016 recante «Determinazione del contributo concedibile  per gli interventi immediati di riparazione  e  rafforzamento  locale  su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017,  recante  «Misure  per  la  riparazione,  il  ripristino  e  la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei  territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento  sismico  e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9  giugno 2017, recante  «Misure  in  materia  di  riparazione  del  patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  46  del  10 gennaio 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17  novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre  2017,  n.  38  dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017»;

  Considerata la necessita’ di dare attuazione all’art. 12, comma  5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.,  prevedendo  modalita’  e procedimenti per le verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione del contributo  a  norma del medesimo art. 12 e delle relative ordinanze commissariali;

  Ritenuto necessario prevedere un meccanismo unitario e omogeneo per tutte le verifiche da compiersi ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e delle ordinanze commissariali;

  Ritenuto opportuno delegare le attivita’ di verifica ai  presidenti di regione – vice commissari, per il tramite  degli  Uffici  speciali per la ricostruzione, atteso che le previsioni del  decreto-legge  n. 189  del  2016  e  le  ordinanze  commissariali  gia’   attribuiscono integralmente a tali soggetti la responsabilita’  dell’istruttoria  e della concessione dei contributi per gli interventi di  ricostruzione privata, e che al Commissario  straordinario  deve  essere  riservata l’effettuazione di una quota residuale di verifiche;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni    vice commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 7  giugno 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i., in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci decorso il termine di trenta giorni  per  l’esercizio  del  controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Competenza

 

  1.  I  presidenti  di  regione     vice   commissari   provvedono, nell’ambito dei territori interessati e per il tramite  degli  Uffici speciali per la ricostruzione,  ai  controlli  previsti  dall’art.  8 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  8  del  14  dicembre 2016, dall’art. 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9  gennaio  2017,  dall’art.  24,  comma  1,  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dagli articoli  2, 3, 4 e 5, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 27  del  15 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente titolo.

  2. Resta ferma la competenza dei comuni, anche  in  relazione  alle attivita’ di controllo, in  materia  di  edilizia  e  di  urbanistica nonche’, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di  Sportello unico delle attivita’ produttive.

Art. 2

 

Modalita’ di effettuazione delle verifiche

 

  1. Gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  in  relazione  ai territori  di  rispettiva  competenza,  anche  coordinandosi  con  la struttura commissariale centrale, provvedono all’effettuazione  delle verifiche successive all’adozione  del  decreto  di  concessione  del contributo di cui all’art. 1 della presente ordinanza, procedendo  al sorteggio di un primo quantitativo pari alle percentuali indicate nel successivo  comma  2  e  relativo  ai  decreti  di  concessione   dei contributi richiamati all’art. 1 della presente ordinanza.

  2. I sorteggi di cui  al  comma  1  sono  effettuati,  con  cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla  generazione  di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore delle seguenti percentuali:

  a) 5 per cento dei decreti di concessione dei  contributi  adottati nel mese antecedente il sorteggio e per  i  quali  non  siano  ancora iniziati i relativi lavori;

  b) 5 per cento dei decreti di concessione dei  contributi  relativi ad  interventi  che  risultino  in  corso  di  esecuzione  nel   mese antecedente il sorteggio e per i quali sia decorsa  almeno  la  meta’ del termine previsto dalle singole ordinanze per la  conclusione  dei lavori;

  c) 5 per cento dei decreti di concessione dei  contributi  relativi ad  interventi  che  risultino  ultimati  nel  mese  antecedente   il sorteggio e per i quali sia stata trasmessa la comunicazione di  fine lavori nei termini previsti dalle singole ordinanze.

  3.  Le  pratiche  vengono  sorteggiate  prescindendo  dall’avvenuta effettuazione  di  precedenti  altri  controlli   (estrazione   senza ripetizione).  Gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  possono comunque  procedere  al  controllo  di  un  quantitativo  di  decreti superiore  alle   percentuali   indicate   dal   comma   2,   dandone comunicazione al Commissario straordinario.

  4.  Gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  provvedono  alla verifica accertando l’effettiva sussistenza dei  presupposti  per  la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze richiamate all’art.  1  della  presente  ordinanza.  Non  possono  procedere  ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che – a qualunque titolo – abbiano partecipato all’istruttoria della pratica di erogazione del contributo  o  comunque  ad  ogni  altra  e  diversa  fase  ad   essa riconducibile.

  5. Nel caso di controlli relativi ai decreti di  cui  al  comma  2, lettera a), gli Uffici speciali per la ricostruzione  verificano,  in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:

  a)  verifica  della  veridicita’  delle  dichiarazioni  sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000;

  b) verifica  del  nesso  di  causalita’  danno  sisma  mediante  la corrispondenza tra documentazione fotografica  e  quadro  fessurativo dell’edificio;

  c)  controllo  sull’esatta  individuazione  del  livello  operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilita’ dichiarati con l’effettivo stato dei luoghi;

  d)  verifica  della  corrispondenza  tra  quanto  rappresentato  in progetto e quanto rilevato in sede di avvio dell’intervento.

  6. Nel caso dei controlli di cui al comma 2, lettere b) e  c),  gli Uffici speciali per  la  ricostruzione  provvedono  a  verificare  la sussistenza dei presupposti  di  cui  al  precedente  comma  5  e  al controllo  sull’intervento  in  corso  di   esecuzione   o   eseguito accertando:

  a) la conformita’ dell’intervento alle previsioni di progetto;

  b) la  rispondenza  delle  tipologie  di  materiali  impiegati  con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere  non  strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell’opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza  delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori,  qualora dal controllo eseguito  ai  sensi  del  precedente  periodo  emergano indicazioni univoche  e  concordanti  sulla  mancanza  dei  requisiti richiesti.

  7. Possono essere  regolarizzate  le  difformita’  riscontrate  nel corso dei controlli di cui al comma 2 riguardanti:

  a) ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali  e  di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;

  b) adozione di prezzi unitari non compresi  nel  prezzario  cratere e/o privi della dovuta analisi;

  c) carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque  tali  da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;

  d) differenze tra misure del rilievo in sito e misure di  progetto, ivi compreso il  computo  metrico  tramite  idonea  campionatura  nel limite del 20%.

  8. All’esito dei controlli di cui  ai  commi  5  e  6,  gli  Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora  dal verbale risulti accertata almeno una delle  difformita’  indicate  al comma  7  l’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   comunica   al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo  e al direttore dei  lavori,  mediante  posta  elettronica  certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., l’esito del sopralluogo e le difformita’ riscontrate concedendo  un  termine  non superiore a trenta giorni per  la  regolarizzazione.  Nel  corso  del medesimo termine i  lavori  sono  provvisoriamente  sospesi.  Analoga comunicazione e’ inviata qualora dall’esito  dei  sopralluoghi  venga riscontrata  l’assenza  dei  presupposti  per  la   concessione   del contributo nonche’ difformita’ non regolarizzabili,  fatta  salva  in tale ultima ipotesi l’applicazione di quanto  previsto  dall’art.  6, comma 3-ter, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e dall’art. 10, comma 7, dall’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.

  9. Nel caso in  cui  non  si  provveda  alla  regolarizzazione  nel termine indicato al secondo periodo del comma 8 e comunque  nei  casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 8 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 10 e 11.

  10. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi  di  cui al comma 9 avviano il  procedimento  di  revoca  anche  parziale  del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi  che sostengono  la  revoca,  inviata  a  mezzo   di   posta   elettronica certificata, ovvero  qualora  non  conosciuta  mediante  raccomandata a.r.,  al  professionista  incaricato,  al  direttore  dei  lavori  e all’impresa esecutrice nonche’ ai singoli beneficiari del contributo. Dell’avvio del  procedimento  di  revoca  e’  data  comunicazione  al comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l’immediata sospensione dei lavori.

  11. Il professionista incaricato puo’, anche in nome  e  per  conto del soggetto legittimato, del direttore  dei  lavori  e  dell’impresa esecutrice,  formulare  osservazioni  e/o   produrre   documentazione ritenuta utile, entro il termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento della comunicazione di cui al comma 10,  mediante  posta  elettronica certificata. Gli uffici speciali per la ricostruzione nei  successivi sessanta  giorni  valutano  le  eventuali   osservazioni   formulate, esaminano  la  eventuale  documentazione  prodotta  e  concludono  il procedimento avviato ai  sensi  del  comma  10.  La  conclusione  del procedimento avviene con l’adozione, entro il termine massimo di  sei mesi dalla data del sorteggio e  comunque  non  oltre  diciotto  mesi dall’erogazione del contributo, del provvedimento di revoca totale  o parziale del contributo ovvero di archiviazione.

  12. La comunicazione dell’archiviazione del procedimento di  revoca determina il riavvio dei lavori.

  13. I termini di cui al terzo periodo del comma 11 non si applicano qualora emerga che i  provvedimenti  di  concessione  del  contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta’  o  di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l’eventuale segnalazione agli  organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale  del  contributo  e  al  recupero  delle  somme indebitamente erogate.

  14. I presidenti  di  regione –  vice  commissari  provvedono,  con cadenza semestrale, ad inoltrare  al  Commissario  straordinario  una relazione riassuntiva contenente l’elenco delle pratiche  oggetto  di controllo  e  delle  verifiche  svolte   corredata   della   relativa documentazione.

  15. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio  speciale  per la ricostruzione  provvede  a  definire  i  criteri  e  le  modalita’ organizzative per l’effettuazione delle verifiche di cui al  presente articolo.

Titolo II
Verifiche sui rimborsi erogati per l’attivita’ di delocalizzazione
temporanea delle attivita’ produttive

Art. 3

 

Ambito di applicazione

 

  1.  I  presidenti  di  regione     vice   commissari   provvedono, nell’ambito dei territori interessati e per il tramite  degli  Uffici speciali per la ricostruzione, all’effettuazione delle  verifiche  di cui all’art. 5 della presente ordinanza, procedendo alla verifica dei presupposti per l’erogazione dei  rimborsi  per  la  delocalizzazione temporanea  delle  attivita’  produttive  dagli  articoli  9   e   10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  9  del  14  dicembre 2016 e s.m.i.

  2. Le risultanze dell’attivita’ di  verifica  di  cui  al  presente titolo confluiscono nell’attivita’ di rendicontazione  afferente  gli aiuti di Stato.

Art. 4

 

Modalita’ di effettuazione delle verifiche

 

  1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno in  relazione al territorio di rispettiva competenza, dispongono  le  verifiche  di cui  al  precedente  articolo,  procedendo   al   sorteggio   di   un quantitativo, pari al 20 per  cento  dei  provvedimenti  di  rimborso concessi ai sensi delle ordinanze richiamate al precedente articolo.

  2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati mediante  procedura informatica basata sulla generazione di una lista di  numeri  casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 20 per cento dei provvedimenti di rimborso. I verbali dei sorteggi  sono trasmessi  alla  struttura  commissariale  e  pubblicati   sul   sito istituzionale del Commissario straordinario.

  3.  Gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  provvedono  alla verifica, accertando: a) l’effettiva perduranza dei  presupposti  per il rimborso; b) nei casi di cui all’art. 2, comma  3,  dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, la corrispondenza  dell’opera  provvisoria realizzata rispetto a quanto  previsto  nell’istanza  di  accesso  al contributo; c) l’avvenuta rimozione della struttura  provvisoria  nei casi in cui sia cessata l’esigenza di  delocalizzazione.  Gli  Uffici speciali provvedono, a seguito della verifica,  a  redigere  apposito verbale.

  4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma  precedente, l’Ufficio speciale  provvede  ad  inviare  al  beneficiario  apposita comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo,  in cui sono indicati i motivi accertati nella verifica. Nell’ipotesi  di revoca del contributo disposta in relazione alla  lettera  b)  e  nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma  l’Ufficio  speciale ordina la rimozione della struttura.

  5. La comunicazione di cui al precedente comma  e’  trasmessa,  ove possibile, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

  6. Il destinatario della comunicazione  di  cui  al  comma  5  puo’ formulare  osservazioni  entro  il  termine  di  dieci   giorni   dal ricevimento della comunicazione stessa. In ogni caso, i presidenti di regione – vice commissari adottano il  provvedimento  definitivo,  di revoca totale o parziale  del  contributo  ovvero  di  archiviazione, entro il termine di tre mesi dalla data del sorteggio e comunque  non oltre nove mesi dall’erogazione del contributo.

  7. I termini di cui al secondo periodo del comma 6 non si applicano qualora emerga che i  provvedimenti  di  concessione  del  contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta’  o  di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali  ipotesi,  possono  sempre  essere  disposti  la  revoca  del contributo e il recupero delle somme indebitamente erogate.

  8. I  presidenti  di  regione –  vice  commissari  provvedono,  con cadenza  mensile,  ad  inoltrare  al  Commissario  straordinario  una relazione riassuntiva delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.

Titolo III
Verifiche da parte del Commissario straordinario del Governo

Art. 5

 

Ambito di applicazione e modalita’ di effettuazione

delle verifiche da parte del Commissario straordinario

 

  1. Il Commissario straordinario provvede,  con  cadenza  mensile  e anche coordinandosi con gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione, alle verifiche previste dai Titoli I e II della presente ordinanza in misura pari al 5 per  cento  dei  provvedimenti  di  concessione  dei contributo per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b) e c)  del comma  2  dell’art.  2  della  presente  ordinanza  (per  un   totale complessivo del 15%), disposti ai sensi  delle  ordinanze  richiamate all’art. 1 e del 10% dei provvedimenti di rimborso per gli interventi di delocalizzazione concessi  ai  sensi  delle  ordinanze  richiamate all’art. 3, che non siano stati gia’ oggetto  di  verifica  da  parte degli Uffici speciali.

  2. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di  cui  al comma 1, gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  provvedono  ai sorteggi previsti dagli articoli 2 e 4  della  presente  ordinanza  e alla successiva trasmissione, in via telematica, dei provvedimenti  e della relativa documentazione al Commissario straordinario.

  3. Il Commissario  straordinario,  tramite  la  propria  struttura, provvede alle verifiche secondo le modalita’ di cui agli articoli 2 e 4, avvalendosi anche degli Uffici speciali per la ricostruzione per i sopralluoghi e le  ispezioni  necessarie  al  fine  di  un  effettivo controllo.

  4. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalita’ stabilite dagli articoli 2 e 4 della presente ordinanza.

  5. Con provvedimento dirigenziale, si provvede a definire i criteri e le modalita’ organizzative per l’effettuazione delle  verifiche  di cui  al  Titolo  I  della  presente  ordinanza  di   competenza   del Commissario straordinario.

Titolo IV
Esito negativo dei controlli e attivita’ di riscossione

Art. 6

 

Revoca dei contributi e dei rimborsi

e attivita’ di riscossione

 

  1. Nel caso in  cui  all’esito  delle  verifiche  disciplinate  dai precedenti titoli, i presidenti di regione –  vice  commissari  o  il Commissario straordinario  accertino  l’avvenuta  concessione  di  un contributo o  di  un  rimborso  non  dovuto  ovvero  l’esecuzione  di interventi difformi da  quelli  finanziati  provvedono  all’immediata revoca,  anche  parziale,  del  provvedimento  e  alla  richiesta  di restituzione  delle  somme  eventualmente  erogate  e  dei   relativi interessi.

  2.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1   e’   comunicato   al beneficiario,  anche,  ove  possibile,  tramite   posta   elettronica certificata, con richiesta di provvedere  all’integrale  restituzione della somma capitale e degli interessi entro  il  termine  di  trenta giorni.   Il   Commissario   straordinario   puo’   provvedere   alla comunicazione di cui al comma 1 per il tramite degli Uffici  speciali della ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti  di  revoca disposti all’esito delle verifiche di cui al Titolo III.

  3. I presidenti di regione    vice  commissari  o  il  Commissario straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al  comma 1, disporre,  su  richiesta  dell’interessato  da  effettuarsi  entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma  2,  la rateizzazione del pagamento  della  somma  capitale  e  dei  relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in  relazione  all’entita’  del  contributo  o  del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in  caso di accoglimento dell’istanza, che il  pagamento  avvenga  secondo  un numero di rate non superiori  al  numero  di  24  e  di  importo  non inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito puo’ essere estinto in  qualsiasi  momento   mediante   un   unico   pagamento.   Decorso inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il  termine  fissato  dai presidenti di regione o dal commissario straordinario  ai  sensi  del secondo  periodo  del  presente  comma,  l’obbligato  e’  tenuto   al pagamento del residuo ammontare dovuto in un’unica soluzione.

  4. Decorsi inutilmente  i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  3,  i presidenti  di  regione     vice   commissari   o   il   Commissario straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto  dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i. Il Commissario straordinario puo’ avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all’ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  603  del 1972.

  5. Al fine di regolare l’attivita’ di  riscossione  coattiva  delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede  a stipulare  un’apposita  convenzione  con  l’Agenzia   delle   entrate Riscossione  entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della presente ordinanza.

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 7

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 31 luglio 2018

 

Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 160



IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.