Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 31 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017” (Ordinanza n. 35)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 31 luglio 2017
 
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,  all’ordinanza  n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza  n.  33  dell’11  luglio  2017. (Ordinanza n. 35).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in particolare:

    l’art. 14, che: a) alla lettera a-bis) del secondo comma, prevede che 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera  a-bis),  prevede che  il  Commissario  straordinario  predispone  ed   approva   piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare  svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni  necessarie  per  la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita’ scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1,  nonche’  comma  2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli  nei quali risultano edifici scolastici distrutti o  danneggiati  a  causa degli eventi sismici; b) al comma 3-bis, prevede che  gli  interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del novellato art. 14  del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016 costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura  di  cui all’art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50 e che «nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  concorrenza  e rotazione,  l’invito,  contenente  l’indicazione   dei   criteri   di aggiudicazione dell’appalto, e’  rivolto,  sulla  base  del  progetto definitivo,   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall’art.  30.  In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto  dal  terzo  periodo  deve essere rivolto ad almeno  cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione  nell’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30. Si applicano  le  disposizioni  di  cui all’art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati  sulla  base  della valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice costituita secondo le modalita’ stabilite dall’art.  216,  comma  12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    l’art. 30, comma 1, il quale  prevede  l’istituzione  nell’ambito del Ministero dell’interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita’  finalizzate  alla prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita’ organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,  aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per la  ricostruzione  nei  comuni  di  cui  all’art.  1   del   medesimo decreto-legge, di un’apposita Struttura di missione,  diretta  da  un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’art.  3-bis del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

    l’art. 30, comma 6,  il  quale,  per  le  medesime  finalita’  di prevenzione  e  contrasto  delle  infiltrazioni  della   criminalita’ organizzata  nell’affidamento   e   nell’esecuzione   dei   contratti pubblici,  prevede  che  «gli  operatori  economici   interessati   a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita’,  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all’art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori  […].  Ai  fini  dell’iscrizione  e’  necessario  che  le verifiche di cui agli articoli  90  e  seguenti  del  citato  decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche  per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o  subcontratto, si  siano  concluse  con  esito  liberatorio.  Tutti  gli   operatori economici  interessati  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi   di   ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la  presentazione  della  domanda  di iscrizione  all’Anagrafe.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando  di  gara  o  dalla  lettera  di  invito.  Qualora  al  momento dell’aggiudicazione disposta ai sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico  non risulti ancora iscritto all’Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche’ vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita’ rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto  legislativo  19 aprile 2017, n. 56;

  Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»;

  Vista l’ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  «Approvazione  del programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l’anno scolastico 2017-2018»”;

  Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante  «Approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

  Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

  Visto il Protocollo quadro  di  legalita’,  allegato  alle  Seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l’Autorita’ nazionale anticorruzione e l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

  Rilevato che l’art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n.  189  del 2016, al fine di assicurare la pronta  attuazione  del  programma  di interventi di cui alla lettera a-bis) del comma 2 del  medesimo  art. 14,  prevede  una  disciplina,  gia’  derogatoria  della   previsioni contenute del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si  pone in oggi in rapporto di specialita’ con la disciplina relativa al c.d. appalto integrato contenuta nell’art. 59, comma  1-bis,  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall’art.  38,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

  Rilevato che l’art. 5 dell’ordinanza commissariale  n.  14  del  16 gennaio 2017 prevede  una  procedura  di  selezione  degli  operatori economici aggiudicatari che, in attuazione delle disposizioni di  cui al comma 3-bis dell’art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, contempla la formulazioni di offerte aventi ad oggetto il  prezzo  ed il progetto esecutivo, facendo quindi onere agli operatori  economici di predisporre, gia’ in sede di offerta, il progetto esecutivo;

  Rilevato che, alla luce degli esiti delle procedure gia’  espletate e caratterizzate dalla presentazione di un  numero  assai  esiguo  di offerte,  appare  opportuno  effettuare   una   rimodulazione   delle modalita’  di  selezione  degli  operatori  economici   aggiudicatari secondo criteri che, nell’assicurare una  piu’  ampia  partecipazione degli operatori economici interessati, consentano  l’immediato  avvio dei lavori relativi  agli  interventi  inseriti  nell’Allegato  n.  1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;

  Ritenuto  pertanto  di  dover  ridisciplinare   le   procedure   di affidamento sulla base dei  seguenti  criteri:  a)  presentazione  da parte degli operatori economici selezionati di  offerte  relative  al prezzo  ed  alle  migliorie   che   non   comportino   un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate  dal  progetto definitivo  e   dagli   atti   di   gara,   corredate   da   apposito cronoprogramma; b) predisposizione del progetto  esecutivo  da  parte del solo aggiudicatario; c) sottoscrizione  del  contratto  d’appalto esclusivamente dopo l’approvazione del progetto  esecutivo  da  parte della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del  decreto-legge  n. 189 del 2016;

  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  evitare  possibili  incertezze interpretative, integrare l’ordinanza  n.  33  dell’11  luglio  2017, precisando che: a) tra gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti  Norme  tecniche  per  le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di agibilita’ «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  a partire dall’anno scolastico  2017-2018  individuati  dai  Presidenti delle  Regioni –   Vicecommissari   ed   inseriti   nell’Allegato   1 dell’ordinanza sono compresi anche immobili soggetti alla tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, danneggiati dagli eventi sismici, in relazione ai quali  e’  prevista l’effettuazione di interventi di miglioramento  sismico,  finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell’identita’ culturale del bene stesso; b) il limite di spesa  indicato  nell’art. 1, comma 4, e’ comprensivo degli oneri di progettazione e di tutte le spese  tecniche  e  le  prestazioni   specialistiche   afferenti   la realizzazione  degli  interventi  inseriti  nell’Allegato  n.  1;  c) l’importo, ammissibile a contributo ai sensi dell’art. 34,  comma  5, del decreto-legge n. 189 del 2016, degli oneri di progettazione e  di tutte le spese tecniche e le prestazioni specialistiche afferenti  la realizzazione  degli  interventi  inseriti  nell’Allegato  n.  1,  e’ individuato secondo i criteri e nei limiti stabiliti  nei  successivi articoli 4 e 5 della medesima ordinanza;

  Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento dell’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 al fine di assicurare, anche con riguardo agli interventi disciplinati  da  detta  ordinanza,  l’applicazione  delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del  decreto-legge  n.  189 del 2016 alla luce delle previsioni contenute  nel  Protocollo-quadro sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di  missione  ex art.  30  del  decreto-legge  n.  189  del   2016,   il   Commissario straordinario del Governo e l’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Ritenuto necessario procedere ad un’integrazione dell’Allegato n. 1 dell’ordinanza n. 33 dell’11  luglio  2017,  individuando,  fermo  il limite di spesa indicato nell’art. 1, comma 4,  di  detta  ordinanza, per ciascuna Regione, l’entita’  degli  oneri  complessivi  di  spesa stimati per la  realizzazione  degli  interventi  inseriti  in  detto allegato;

  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  13 luglio 2017 e del 27 luglio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente  efficace  ai  sensi  dell’art.  33,  comma  1,  del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessita’ di dare avvio ai lavori di costruzione dei nuovi  edifici  scolastici definitivi,  come  individuati  nell’Allegato  n.  1   dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  affinche’  possano  essere utilmente impiegati nell’anno scolastico 2017-2018.

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017

e n. 18 del 3 aprile 2017

 

  1. All’art. 5 dell’ordinanza commissariale n.  14  del  16  gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e’ integralmente sostituito dal seguente: «Per  gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici  di  cui  alla lettera a) comma 1 dell’art. 1,  e’  ammesso  l’uso  della  procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016, come disciplinata dall’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8 del 2017,  sulla  base  del  progetto  definitivo  elaborato  in conformita’ alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  L’offerta  ha  ad  oggetto  il  prezzo  e  le migliorie che non comportino un’alterazione dell’essenza  strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed e’ corredata da apposito cronoprogramma. L’offerta  relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto  per  la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei  lavori.  Il  criterio dell’aggiudicazione    dell’appalto    e’     quello     dell’offerta economicamente piu’  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto qualita’/prezzo.»;

    b)  il  comma  6  e’  integralmente  sostituito   dal   seguente: «L’individuazione degli operatori economici, invitati  a  partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e, nei limiti di compatibilita’ con le previsioni dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  in  materia  di  accesso  agli  atti  e  di riservatezza, secondo modalita’ anche informatiche che assicurino  la trasparenza,  la  parita’  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la rotazione.   L’individuazione   degli   operatori   economici   viene effettuata tra  tutti  gli  iscritti  nell’Anagrafe  antimafia  degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n.  189  del  2016, che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione,  attestati secondo le modalita’ di  cui  agli  articoli  84  e  85  del  decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  che  abbiano  formalizzato  apposita manifestazione di interesse,  secondo  le  modalita’  e  nei  termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art.  4.  In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti nella predetta Anagrafe,  l’invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, ai sensi  dell’art.  1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda  di  iscrizione  nell’Anagrafe  antimafia  di  cui all’art. 30 e che abbiano  formalizzato  apposita  manifestazione  di interesse, secondo le modalita’ e nei termini previsti dalla  lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4.  Fermo il limite  minimo  di cinque operatori previsto dall’art. 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale  unica  di  committenza,  all’atto  della  trasmissione  del progetto definitivo validato,  il  numero  complessivo  di  operatori economici  che  devono  essere  sorteggiati,  per  motivate  esigenze connesse all’importanza ed alla complessita’ dei lavori,  nonche’  ai tempi di esecuzione degli stessi ed  alla  necessita’  assicurare  la massima partecipazione alle  procedure  disciplinate  dalla  presente ordinanza. In ogni caso, l’individuazione degli  operatori  economici da invitare deve essere effettuato secondo criteri  che  garantiscano il sorteggio non solo degli operatori  economici  in  possesso  della qualificazione minima richiesta ma anche di  operatori  economici  in possesso di una qualificazione superiore a quella minima richiesta.»;

    c) al comma 11, lettera c), il penultimo periodo e’ integralmente sostituito  dal  seguente:  «Qualora  venga  indicato  come   impresa esecutrice un operatore economico  diverso  da  quelli  previsti  dal periodo precedente, l’offerente deve dichiarare,  nei  modi  e  nelle forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 445 del  2000,  e  dimostrare  documentalmente  l’indisponibilita’ degli  operatori  economici  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero l’impossibilita’ per gli stessi, anche in ragione dei limiti previsti dal precedente comma 7, di effettuare i lavori richiesti»;

    d)  il  comma  15  e’  integralmente  sostituito  dal   seguente: «Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di  aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile  unico  del procedimento, con ordine di servizio, dispone che  l’affidatario  dia immediato inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che  dovra’ essere completata entro un termine non superiore a  quindici  giorni. Nel caso  di  ritardo  nella  consegna  del  progetto  esecutivo,  si applicano, in caso di successiva  sottoscrizione  del  contratto,  le penali previste nell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di  contratto  allegato al progetto definitivo. Ove il ritardo nella  consegna  del  progetto esecutivo superi i dieci giorni  complessivi,  non  si  procede  alla sottoscrizione del contratto, ne’ al rimborso degli  oneri  sostenuti dall’aggiudicatario e si applicano le  previsioni  di  cui  al  terzo periodo del successivo comma 16»;

    e) dopo il comma 15 e’  inserito  seguente:  «15-bis.  Entro  tre giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo  il  responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del commissario straordinario della  Conferenza  permanente,  di  cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario.  Si  osservano  le modalita’  di  convocazione  e  di  funzionamento  della   Conferenza permanente disciplinate nell’ordinanza  commissariale  n.  16  del  3 marzo  2017.  Qualora  il   progetto   esecutivo   redatto   a   cura dell’affidatario non sia  ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il responsabile unico del procedimento, tenuto conto  del  numero  delle offerte pervenute e della natura e del valore  dell’intervento,  puo’ richiedere  alla  Centrale  unica  di  committenza  di   interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla  procedura  di gara, a partire dal soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore offerta, fino al  quinto  migliore  offerente,  escluso  l’originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.  In caso di  mancata  approvazione  del  progetto  esecutivo  per  motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze   imputabili    all’aggiudicatario,    e’    riconosciuto all’aggiudicatario medesimo quanto previsto dall’art. 108,  comma  5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  2. All’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, il comma 3 e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «In  deroga  a quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 113-bis, comma  2, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  il  contratto  di  appalto prevede penali  per  il  ritardo  nell’esecuzione  delle  prestazioni contrattuali da  parte  dell’appaltatore  commisurate  ai  giorni  di ritardo e proporzionali rispetto all’importo  del  contratto  o  alle prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute  per  il   ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo  0,3 e lo 0,5 per cento dell’ammontare netto contrattuale  da  determinare in relazione all’entita’ delle conseguenze legate al  ritardo  e  non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

  3.  Le  modifiche  apportate  dalla  presente   disposizione   alle ordinanze commissariali n. 14 del 16 gennaio  2017  e  n.  18  del  3 aprile  2017  si   applicano   alle   procedure   negoziate   avviate successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente ordinanza.

  4. In deroga alle previsioni di cui all’art. 5, comma 7, lettera a) dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e’ ammessa la partecipazione degli operatori economici, che siano stati invitati  a partecipare senza formalizzare la  relativa  offerta  alle  procedure negoziate  relative  agli  interventi  di  cui  all’Allegato   n.   1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017  e  successive modifiche ed integrazioni e gia’ espletate alla data  di  entrata  in vigore della presente ordinanza. La  partecipazione  degli  operatori economici di cui al precedente periodo e’ ammessa esclusivamente  con riguardo  alle  procedure  negoziate  aventi  ad  oggetto  interventi diversi da  quelli  in  relazione  ai  quali  la  centrale  unica  di committenza abbia provveduto  a  notificare  nei  loro  confronti  la lettera di invito.

  5. Entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della  presente ordinanza,  la  centrale   unica   di   committenza   provvede   alla predisposizione ed alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico  ai sensi e per  gli  effetti  dell’art.  4,  comma  1-bis,  lettera  b), dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  finalizzato all’aggiornamento,   tramite   l’inserimento   di   nuovi   operatori economici, degli elenchi degli esecutori  formati  sulla  base  delle manifestazioni  di  interesse  formalizzate  in  risposta  all’avviso pubblico pubblicato in data 14 aprile 2017  dalla  medesima  centrale unica di committenza ai sensi e per gli effetti  dell’art.  4,  comma 1-bis, lettera b), sopra menzionato.

Art. 2

 

Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017

 

  1. All’ordinanza n.  33  dell’11  luglio  2017  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

    a) all’art. 1, comma 1, la lettera b) e’ integralmente sostituita dalla seguente: «interventi di riparazione, con  adeguamento  sismico secondo  la  disciplina  delle  vigenti   Norme   tecniche   per   le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di agibilita’ “B”, “C” o “E” che consenta il riutilizzo delle  scuole  a partire dall’anno scolastico 2017-2018, nonche’,  relativamente  agli immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22   gennaio  2004,  n.  42, interventi di riparazione con miglioramento sismico,  finalizzati  al conseguimento del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell’identita’ culturale del bene stesso»;

    b) all’art. 1, comma 2: le parole «(riparazione  con  adeguamento sismico  o  nuova  costruzione)»  sono  sostituite   dalle   seguenti «(riparazione  con   adeguamento   sismico,   nuova   costruzione   o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati  al  conseguimento del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le  concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identita’ culturale del  bene stesso)»; le parole «al netto  di  quelli  afferenti  l’attivita’  di progettazione» sono sostituite dalle seguenti «comprensivi  anche  di quelli afferenti l’attivita’  di  progettazione,  delle  altre  spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui al successivo art. 5,»;

    c) all’art. 2, il comma 3 e’ sostituito dal seguente «3. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del  2016,  l’entita’ del contributo riconoscibile con riguardo a tutte le  spese  tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione  e  delle  prestazioni  specialistiche,  e’ determinata secondo i criteri e nei limiti  previsti  dai  successivi articoli 4 e 5.»;

    d) all’art. 2, il comma 4 e’ soppresso;

    e) all’art. 2, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma: «9. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di  cui  al presente articolo delle previsioni contenute nell’art. 32,  comma  1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del  comma 2 del medesimo art. 32, il  Commissario  straordinario  del  Governo, anche  avvalendosi  degli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della  Centrale  unica di committenza, come specificati nel  sopra  menzionato  accordo.  Le stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le  previsioni  dell’art.  7 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in  data 28 dicembre 2016, relative agli atti  non  sottoposti  alla  verifica preventiva  di  legittimita’  da   parte   dell’Autorita’   nazionale anticorruzione.»;

    f) all’art. 3, comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso;

    g) all’art. 3, comma 4: la parola  «raltivamente»  e’  sostituita dalla parola «relativamente»; le parole «al collaudo statico ed  alla relazione geologica» sono sostituite dalle parole «collaudo  statico, relazione geologica e relazione archeologica»;

    h) all’art. 3, comma 6, lettera a): le parole «per le prestazioni principali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni  di  cui al precedente comma 3»; la parola «settacinquemilioni» e’  sostituita dalla parola «settantacinquemilioni»;

    i) all’art. 3, comma 6, lettera b): le parole «per le prestazioni parziali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni di cui  al precedente comma 4»;

    j) dopo l’art. 6 e’ aggiunto il seguente articolo:  «Art.  6-bis. (Disposizioni   finalizzate   al   ripristino   della   funzionalita’ dell’attivita’ educativa e  didattica  nei  territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici). – 1.  Al  fine  di  assicurare  il   ripristino   della   funzionalita’ dell’attivita’  educativa  e   didattica   degli   edifici   inseriti nell’Allegato n. 1 della presente  ordinanza,  gli  enti  proprietari degli immobili, d’intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca, provvedono ad inviare  all’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione, territorialmente  competente,  unitamente  ai  progetti  di  cui   al precedente art. 6, una relazione contenente l’elenco dettagliato  dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all’interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione  di cui al precedente periodo deve,  in  particolare,  contenere:  a)  la descrizione del numero, della tipologia e  del  valore  economico  di ciascun  bene  alla  data  degli  eventi  sismici;  b)  l’indicazione dell’attuale collocazione e descrizione della condizione  di  ciascun bene, con attestazione dell’entita’ dei danni subiti  in  conseguenza degli eventi sismici e della possibilita’ di  sua  utilizzazione;  c) l’indicazione dell’eventuale fabbisogno di nuovi beni  mobili,  delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia  e  dei  relativi   oneri   economici;   d)   l’indicazione dell’intervenuto avvio, in  data  antecedente  ovvero  successiva  al verificarsi degli eventi sismici, di procedura  di  gara  finalizzate alla  riparazione  ovvero  all’acquisto   di   nuovi   beni   mobili, attrezzatture  o  arredi;  e)  l’indicazione   di   eventuali   beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 41  del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di  donazioni  o  di erogazioni liberali gia’ ricevute o  da  ricevere;  f)  l’indicazione dell’eventuale  fabbisogno  di  nuovi  beni   mobili,   delle   nuove attrezzature od arredi,  con  la  specificazione  del  numero,  della tipologia e dei relativi oneri economici,  insuscettibile  di  essere soddisfatto  attraverso  il  reimpiego   dei   beni   mobili,   delle attrezzature e degli arredi preesistenti  ovvero  nei  modi  previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo  ai  sensi  della presente ordinanza. 2. Con riguardo ai progetti di cui al  precedente art.  6  elaborati  dagli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione, direttamente ovvero tramite  il  conferimento  di  apposito  incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono,  entro trenta giorni dalla formalizzazione dell’intesa ovvero entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente  ordinanza  in  caso  di scuole  paritarie,  a  trasmettere  all’Ufficio   speciale   per   la ricostruzione territorialmente competente  la  relazione  di  cui  al precedente primo comma. 3. L’Ufficio speciale per  la  ricostruzione, entro il termine di cui  al  secondo  periodo  del  primo  comma  del precedente  art.  6,  verifica   la   completezza   della   relazione presentata, esprimendo un parere sulla  congruita’  anche  economica, tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento. 4. Il Commissario straordinario del Governo, con il provvedimento  di  cui  al  secondo comma del precedente art. 6, provvede  a  determinare  l’entita’  del contributo massimo concedibile per l’acquisto dei nuovi beni  mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l’importo  massimo concedibile ai sensi della  presente  disposizione  non  puo’  essere superiore  all’entita’  degli  oneri  economici   stimati   dall’ente proprietario ai sensi della lettera f)  del  precedente  comma  1  e, comunque,  all’1%  dell’importo  dei  lavori  afferenti  l’esecuzione dell’intervento  di  riparazione  o  di  realizzazione  della   nuova costruzione ed ammessi a contributo. 5.  L’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione, territorialmente  competente,  provvede  a  comunicare agli  enti  proprietari  degli  immobili   l’avvenuta   presentazione dell’avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori  da eseguire, al fine dell’avvio da parte degli  stessi  delle  procedure per l’acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature  e/o  arredi secondo le modalita’ stabilite nell’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012, n.  135  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e  nel   decreto legislativo 50 del 2016. 6. L’Ufficio speciale procede all’erogazione del  contributo,   come   determinato   ai   sensi   della   presente disposizione, mediante accredito sulla  contabilita’  della  stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata: – una somma pari al 70% del contributo  concesso,  entro  sette  giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della   stazione   appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto; – una  somma  pari al 30% del contributo concesso, entro sette  giorni  dalla  ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall’emissione del  certificato  di  collaudo,  del  certificato  di   verifica   di conformita’ ovvero del certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui all’art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 7.  Le  economie derivanti dai  ribassi  d’asta  rientrano  nella  disponibilita’  del Presidente di Regione – Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro  economico  dell’intervento.  8.  La  stazione  appaltante provvede a rendicontare all’Ufficio speciale per la  ricostruzione  i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,  ai  sensi  del precedente   quinto   comma,   trasmettendo,   entro   sette   giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta  la  documentazione  ad  esso relativa.   9.   L’Ufficio    speciale    per    la    ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi  alle  scuole paritarie inserite nell’Allegato n. 1 della presente  ordinanza.  10. Al fine di assicurare l’applicazione anche alle procedure di  cui  al presente articolo delle previsioni contenute nell’art. 32,  comma  1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del  comma 2 del medesimo art. 32, il  Commissario  straordinario  del  Governo, anche  avvalendosi  degli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della  Centrale  unica di committenza, come specificati nel  sopra  menzionato  accordo.  Le stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le  previsioni  dell’art.  7 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in  data 28 dicembre 2016, relative agli atti  non  sottoposti  alla  verifica preventiva  di  legittimita’  da   parte   dell’Autorita’   nazionale anticorruzione.  11.  Agli  oneri  derivanti  dall’attuazione   della presente disposizione, stimati  in  complessivi    2.310.386,90,  si provvede a valere sulle risorse di  cui  all’art.  4,  comma  3,  del decreto-legge n. 189 del 2016».

  2. L’Allegato n. 1 dell’ordinanza n.  33  dell’11  luglio  2017  e’ integralmente sostituito dall’Allegato n. 1 della presente ordinanza.

Art. 3

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni  contenute della presente ordinanza, si provvede a valere con le risorse di  cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

    a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle  forme  di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del  14  dicembre  2016, con le risorse di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge  n.  189 del 2016;

    b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso  delle spese  di  rimozione  delle  strutture  provvisorie  con  le  risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni  contenute nell’art. 8 della presente ordinanza,  si  provvede  con  le  risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 4

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita’  di dare urgente avvio alle attivita’ di costruzione  dei  nuovi  edifici scolastici definitivi, inseriti  nell’Allegato  n.  1  dell’ordinanza commissariale  n.   14   del   16   gennaio   2017,   e’   dichiarata provvisoriamente efficace. La  stessa  entra  in  vigore  dal  giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  sito   istituzionale   del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 31 luglio 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

pdfAllegato 1

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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Ordinanza 19 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 986).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

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