Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 30 ottobre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018” (Ordinanza n. 69).

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 30 ottobre 2018

 

Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018 (Ordinanza n. 69)

 

 

 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in  particolare l’art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario  straordinario  che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione,  l’assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del 9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 (comma 2);

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e’  stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare:

    l’art. 1, comma 4, il quale prevede che la gestione straordinaria oggetto del decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla  data del 31 dicembre 2018;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 5, comma 2, come modificato dall’art. 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla  base  dei  danni effettivamente verificatisi, i contributi,  fino  al  100  per  cento delle spese occorrenti, sono erogati per  far  fronte,  tra  l’altro, agli interventi di  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli immobili di edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo  distrutti  o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera  a) ed alla delocalizzazione  temporanea  delle  attivita’  economiche  o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di garantirne la continuita’, e che, allo scopo di favorire  la  ripresa dell’attivita’ agricola e zootecnica e  ottimizzare  l’impiego  delle risorse a cio’ destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita’ agricole e zootecniche che,  per  le  loro caratteristiche, possono  essere  utilizzate  in  via  definitiva  e’ assentita,  su  richiesta  del  titolare  dell’impresa,  dall’Ufficio regionale competente (lettera g);

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dalle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017, n.  30  del  21  giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4  luglio  2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del  3  agosto  2018,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, recante «Misure per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici dal 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e,  in  particolare,  l’art.  7, comma  1,  il  quale  prevede  che  le  domande  di  contributo  sono presentate dai soggetti  legittimati  agli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione  entro  il  31  ottobre  2018  mediante  la   procedura informatica a tal  fine  predisposta  dal  Commissario  straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, modificata dalle ordinanze n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, n. 46  del  10  gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio  2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  23  agosto  2018,  recante  «Misure  per   il   ripristino   con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l’art. 9, comma  1, il quale prevede che le domande di contributo per gli  interventi  di cui all’art. 2, comma 1 e comma 1-bis, sono presentate  dai  soggetti legittimati agli Uffici speciali per la  ricostruzione  entro  il  31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a  uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita’»  e,  in particolare, l’art. 3, comma 1, il quale  prevede  che  entro  il  31 ottobre 2018, i soggetti di cui all’art. 1,  commi  2  e  3,  possono presentare all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo  per  gli  interventi  di  cui  alla medesima ordinanza;

  Preso atto che alcuni Uffici speciali per  la  ricostruzione  hanno rappresentato l’esiguita’ del  numero  delle  domande  di  contributo pervenute per interventi di ricostruzione per danni gravi rispetto al numero   complessivo   di   edifici   danneggiati   (cfr.   la   nota CGRTS-0015027-A-24/10/2018  pervenuta  a  mezzo   mail   dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, nonche’ l’analoga nota dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione  Umbria pervenuta a mezzo mail in data 24 ottobre 2018), di modo  che  appare evidente la necessita’ di  una  proroga  dei  termini  suindicati  in considerazione del progressivo superamento delle  criticita’  che  ad oggi  hanno  impedito  un   efficace   avvio   delle   procedure   di ricostruzione  privata  e  dell’esigenza  di  assicurare  l’effettiva entrata a regime delle stesse;

  Rilevato, inoltre, quanto all’ordinanza n. 68 del 2018, che essendo la stessa entrata in vigore solo in data 5 ottobre 2018,  il  termine ivi indicato appare inadeguato a  consentire  a  tutti  i  potenziali interessati la predisposizione e la  presentazione  dei  progetti  di delocalizzazione;

  Ritenuta, alla luce  di  quanto  rappresentato,  la  necessita’  di disporre una proroga dei termini stabiliti dalle ordinanze suindicate per la presentazione delle domande di contributo per  gli  interventi di ricostruzione  privata  e  di  delocalizzazione  definitiva  degli immobili a uso agricolo e zootecnico,  e  che  allo  stato  il  nuovo termine puo’ essere fissato al 31 dicembre 2018, con salvezza di ogni ulteriore determinazione sulla base di quelle che saranno  le  scelte legislative  in  ordine  ad  una  eventuale  proroga  della  gestione straordinaria di cui  all’art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n. 189/2016;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 29 ottobre 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

                              Dispone: 

 

Art. 1

 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

  1.  All’art.   7,   comma   1,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole  «31  ottobre  2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 2

 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

 

  1.  All’art.   9,   comma   1,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le  parole  «31  ottobre  2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 3

 

Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

 

  1.  All’art.   3,   comma   1,   dell’ordinanza   del   Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 le parole  «31  ottobre  2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 4

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

 

    Roma, 30 ottobre 2018

 

Il commissario straordinario: Farabollini

  

 

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.