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Ordinanza 30 gennaio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 recante “Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020.” (Ordinanza n. 73).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FIN DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 gennaio 2019

 

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  non dirigenziale  delle  pubbliche  amministrazioni  operante  presso  la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per  la ricostruzione, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  50,  comma  7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020. (Ordinanza n. 73).  

 

 

  (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal   24 agosto 2016;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare l’art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario  straordinario  che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione,  l’assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del 9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 (comma 2);

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e’  stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31 dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e’  stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016;

  Visto l’art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il quale la gestione straordinaria di  cui  all’art.  1,  comma  5,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ stata prorogata fino  al  31 dicembre 2020;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario straordinario  disciplina  l’articolazione  interna  della  struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita’ organizzative,  con propri  atti  in  relazione  alle  specificita’   funzionali   e   di competenza;

    l’art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che,  ferma  restando  la dotazione di personale gia’ prevista  dall’art.  2  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  del Commissario straordinario puo’ avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di  personale,  destinate  a operare presso gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui all’art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  raccordo  con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;

    l’art. 50, comma 3, lettera a), il quale  prevede,  fra  l’altro, che le duecentoventicinque unita’ di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento  unita’  tra  il  personale delle amministrazioni pubbliche di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    l’art. 50, comma 7, lettera a), il quale  prevede,  fra  l’altro, che, con uno o  piu’  provvedimenti  del  Commissario  straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2, comma  2,  nei  limiti  delle  risorse disponibili,  al   personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche amministrazioni di  cui  all’art.  3,  direttamente  impegnato  nelle attivita’  di  cui  all’art.   1,   puo’   essere   riconosciuta   la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in  materia  di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

    l’art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che  le  disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’art. 3;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l’istituzione dell’ufficio comune denominato “ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016 n. 189»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28 novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e l’assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27 gennaio 2017, modificata con l’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura  centrale del Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016»;

  Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale,  fra  l’altro,  sono  state   ripartite   fra   la   Struttura commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione  le cento unita’ di personale di cui all’art. 50, comma  3,  lettera  a), del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a  seguito  di  avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio 2017,  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la  ripartizione   e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni, le province, i comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28  marzo 2018, recante: «Modalita’ di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonche’  di  destinazione  e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art. 50, comma 7-bis; art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)»;

  Visto l’art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il quale la gestione straordinaria di  cui  all’art.  1,  comma  4,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ stata prorogata fino  al  31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018.

  Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle previsioni contenute nell’ art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del  decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al  personale  non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi  2019  e  2020 alle condizioni e nei limiti previsti  dalle  predette  disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;

  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30 gennaio 2019;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto  di  dover  disporre  l’immediata   pubblicazione   e   la provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita’,  ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell’urgente e indifferibile necessita’ di evitare  ogni  soluzione  di  continuita’ dell’attivita’ degli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;

Dispone:

Art. 1

 Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale

  Al personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge  15  dicembre 2016, n. 229  e  successive  modificazioni,  in  servizio  presso  la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per  la ricostruzione, e’ riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima  di  40  ore mensili, oltre a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi  ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina  in  materia  di  orario  di lavoro di cui al decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.

Art. 2

Modalita’ di prestazione di lavoro straordinario

  1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale  centrale e’ autorizzato dal dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.

  La liquidazione dei relativi  compensi  e’  effettuata  sulla  base delle  prestazioni  effettivamente  svolte,   quali   attestate   dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilita’ speciale  intestata al Commissario straordinario, ai sensi  dell’art.  4,  comma  3,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.

  2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte del  personale  in  servizio  presso  gli  Uffici  speciali  per   la ricostruzione e’ autorizzato dal direttore di ciascun  Ufficio  sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.

  La liquidazione dei relativi  compensi  e’  effettuata  sulla  base delle  prestazioni  effettivamente  svolte,   quali   attestate   dai direttori dei predetti Uffici, a valere sulle  contabilita’  speciali intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’art.  4,  comma 3,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189   e   successive modificazioni.

Art. 3

Disposizione finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla   presente   ordinanza,   stimati complessivamente in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi  2019 e 2020, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229  e  successive modificazioni.

Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

    Roma, 30 gennaio 2019

Il Commissario straordinario: Farabollini

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