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Ordinanza 30 gennaio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione dello schema di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia per l’individuazione del personale da adibire alle attivita’ di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020.” (Ordinanza n. 71).

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 30 gennaio 2019

 

Approvazione dello schema di convenzione con l’Agenzia nazionale  per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  – Invitalia  per  l’individuazione  del  personale  da   adibire   alle attivita’   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria.  Biennio 2019-2020 (Ordinanza  n.   71).

 

  (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016»;
  Visto l’art. 2 del citato decreto-legge  n.  189/2016,  recante  la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  vice commissari»;
  Visto l’art. 50 del citato decreto-legge n.  189/2016,  recante  la disciplina della «Struttura del Commissario  straordinario  e  misure per  il  personale  impiegato  in  attivita’  emergenziali»,   e   in particolare:
    il comma 2, che prevede che  il  Commissario  straordinario,  per l’esercizio dei compiti  assegnati,  si  avvale  della  dotazione  di personale prevista dall’art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, nonche’ di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unita’ di  personale,  destinate ad operare presso gli uffici speciali per  la  ricostruzione  di  cui all’art. 3 del medesimo decreto-legge  n.  189/2016,  a  supporto  di regioni e comuni ovvero presso la  struttura  commissariale  centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,  sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai  sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto legge;
    il  comma  3,  che,  alle  lettere   b)   e   c),   prevede   che l’individuazione  delle  predette   duecentoventicinque   unita’   di personale possa avvenire anche sulla  base  di  apposite  convenzioni stipulate con  Fintecna  S.p.a.  o  societa’  da  questa  interamente controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita’ tecnico-ingegneristiche,  nonche’   con   l’Agenzia   nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  – Invitalia o societa’ da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
    il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni  per l’anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;
  Visto l’art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l’art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario  straordinario  che subentra nelle funzioni del  Commissario  straordinario  del  Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9  settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano  le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e  ogni  altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori delle regioni interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e’  stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31 dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e’  stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016;
  Visto l’art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il quale la gestione straordinaria di  cui  all’art.  1,  comma  5,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ stata prorogata fino  al  31 dicembre 2020;
  Visto altresi’ il comma 276 della medesima  legge  n.  145/2018  ha disposto che «i contratti  rinnovati  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, di cui alle  convenzioni  con le societa’ indicate all’art. 50, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai  limiti  di cui all’art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
  Considerato che con  comunicazione  prot.  CGRTS-0018722-P  del  31 dicembre  2018,  il  Commissario  straordinario  ha  manifestato   la volonta’ di rinnovare la convenzione sottoscritta in data 7  dicembre 2016  con  Invitalia  S.p.a.  scaduta  alla   medesima   data   della comunicazione in parola;
  Preso  atto  che  l’Agenzia  nazionale   per   l’attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –  Invitalia  riscontrava tale nota in data 15 gennaio 2019 (INV-AD – Prot. n. 25);
  Vista la nota 18 gennaio 2019,  prot.  CGRTS-0001473/2019,  con  la quale Invitalia ha comunicato il calcolo dei  costi  indiretti  e  la validazione del MISE, tale da rendere congrua la misura del  20%  sul totale  dei  costi  sostenuti  che,  a  titolo  di  «rimborso   spese generali», saranno alla stessa riconosciute;
  Considerato che  con  lettera  del  9  novembre  2016,  riscontrata favorevolmente,  e’   stato   chiesto   all’Agenzia   nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  – Invitalia di individuare un  numero  massimo  di  ottanta  unita’  di personale  con  compiti   di   supporto   tecnico-ingegneristico   ed amministrativo-contabile alle attivita’ di cui  al  decreto-legge  n. 189/2016;
  Vista la proposta di  convenzione,  il  cui  schema  allegato  alla presente  per  farne  parte   integrante   e   sostanziale,   prevede l’ammontare massimo annuo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00),  ed inoltre:
    a. conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 990,  della legge n. 145/2018, e’ rinnovata fino al 31 dicembre 2020;
    b. la rimodulazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per  la  ricostruzione  ovvero  presso  la  struttura commissariale  centrale,  ferma  restando  la  possibilita’,  per il Commissario,  di  richiedere  l’impiego   di   risorse   entro,   che comportera’   esclusivamente   l’aggiornamento   dell’Allegato   alla convenzione A-ter «Nuovo quadro economico»;
  Ritenuta la necessita’ di emanare apposita ordinanza con  la  quale rinnovare ed approvare la suindicata proposta di convenzione per  gli anni 2019 e 2020, finalizzata a consentire l’immediata ripresa  delle attivita’  oggetto  della  convenzione   da   parte   del   personale dell’Agenzia nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30 gennaio 2019;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
 

 

Dispone:

Art. 1
 
Approvazione del nuovo schema di convenzione con l’Agenzia  nazionale   per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa  S.p.a.   – Invitalia.

 


  1. E’ approvato lo schema di convenzione  con  l’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.  – Invitalia allegato alla presente ordinanza, della  quale  costituisce parte integrante, e sostanziale, finalizzata all’individuazione delle unita’ di personale da destinare allo svolgimento delle attivita’  di supporto tecnico-ingegneristico necessarie  a  fronteggiare,  con  la massima  celerita’,  efficacia  ed  efficienza,  le  esigenze   delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
  2. La convenzione sara’ efficace e produttiva  di  effetti  secondo quanto  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  33   del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre 2000, n. 340, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018;
  3. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1,  comma  990,  della legge n. 145/2018, e’ rinnovata fino al 31 dicembre 2020;
  4. L’ammontare del corrispettivo massimo stanziato e’ pari ad  euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per  ciascuno  degli  anni  di  durata della convenzione (2019-2020).
  Gli oneri connessi all’effettuazione delle attivita’ previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla  presente ordinanza,   stimati    nella    misura    di    euro    5.321.188,40 (cinquemilionitrecentoventunocentottantotto/40) esclusa I.V.A.,  come specificato nell’Allegato A-ter «Nuovo quadro economico» per ciascuno degli anni di durata della convenzione.
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dalla  presente  ordinanza, si provvede con le risorse assegnate al  fondo  di  cui  all’art.  4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229  e  successive modificazioni.

 

Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia


 
  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal  giorno  stesso  della sua   pubblicazione   sul   sito   istituzionale   del    Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati    dall’evento    sismico    del    24    agosto     2016 (www.sisma2016.gov.it).
 
    Roma, 30 gennaio 2019
 
Il Commissario straordinario: Farabollini

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2019
Ufficio controllo sugli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 559

 

pdfAllegato

 

pdfAllegato A-ter

   


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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