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Ordinanza 3 marzo 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.” (Ordinanza n. 16).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

 

ORDINANZA 3 marzo 2017 

 

Disciplina delle modalita’ di funzionamento e di  convocazione  della Conferenza  permanente  e   delle   Conferenze   regionali   previste dall’articolo 16 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e  s.m.i.  (Ordinanza n. 16).

 

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016:

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 16;

  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017» e, in particolare, l’art. 6;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle  funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che  prevede, al fine di potenziare e accelerare  la  ricostruzione  dei  territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto 2016 e di garantire unitarieta’ e omogeneita’  nella  programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle  operazioni  di  ricostruzione, nonche’ la decisione  in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di approvazione dei  progetti,  l’istituzione  di  un  organo  unico  di direzione, coordinamento e  decisione  a  competenza  intersettoriale denominato  «Conferenza  permanente»,  presieduto   dal   Commissario straordinario o da suo delegato  e  composto  da  un  rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  del  Ministero  dell’ambiente  e  della   tutela   del territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,   della   regione,   dell’Ente   parco   e   del    comune territorialmente competenti;  

  Visto l’art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che  prevede, limitatamente agli interventi privati  e  per  quelli  attuati  dalle regioni ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a) del  decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15,  comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, l’istituzione di apposite  conferenze  regionali, presiedute dal Presidente della regione – vice commissario competente o da un suo delegato e composte  da  un  rappresentante  di  ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente  di cui al comma 1 del medesimo art. 16;

  Visto l’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017,  in  base  al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario  provvede a disciplinare le modalita’, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art. 16;

  Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  in  Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia  di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e 14-quinquies;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n.  162,  recante  «Norme  per  il riordino della disciplina in materia di  conferenza  di  servizi,  in attuazione dell’art. 2 della legge 7  agosto  2015,  n.  124»  e,  in particolare, l’art. 1, mediante il  quale  sono  state  integralmente riformulate  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  da  14   a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;

  Vista  l’intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  regioni  –  vice commissari nella  riunione  della  cabina  di  coordinamento  del  23 febbraio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, e 27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;   

Dispone:

 

Art. 1

 

Attivita’ della Conferenza permanente

 

  1. La Conferenza permanente, istituita dall’art. 14, comma  1,  del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di  potenziare e  accelerare  la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  di  garantire  unitarieta’  e omogeneita’  nella  programmazione,  nella  pianificazione  e   nella gestione degli interventi,  esercita  l’attivita’  di  direzione,  di coordinamento e di controllo delle  operazioni  di  ricostruzione  ed adotta gli atti decisori relativi agli  atti  di  programmazione,  di pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di approvazione dei progetti.

  2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:

    a) esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli  strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

    b) approva i progetti  esecutivi  delle  opere  pubbliche  e  dei lavori relativi  a  beni  culturali  di  competenza  del  Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed acquisisce l’autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali, che e’ resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

    c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul  programma  delle infrastrutture ambientali di cui all’art. 14, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2

 

Composizione della Conferenza permanente

 

  1. La Conferenza  permanente  di  cui  al  precedente  art.  1,  e’ presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato  ed  e’ composto da:

    a) un rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo;

    b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e  della  tutela del territorio e del mare;

    c) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;

    d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali  diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

    e)  un  rappresentante  unico  della  regione  e  di   tutte   le amministrazioni riconducibili alla medesima regione  territorialmente competente;

    f) un rappresentante dell’Ente parco territorialmente competente;

    g)  un  rappresentante  unico  della  provincia  e  di  tutte  le amministrazione     riconducibili     alla     medesima     provincia territorialmente competente;

    h)  un  rappresentante  unico  del   comune   e   di   tutte   le amministrazione riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmente competente.

  2.  Partecipano  alle  riunioni  della  Conferenza  permanente:  il Commissario straordinario o il suo  delegato;  i  rappresentanti  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  in  ragione della decisione oggetto della  conferenza  e  della  loro  competenza territoriale,  i  rappresentanti  degli  enti  parco,   delle   altre amministrazioni  dello   Stato,   delle   regioni   e   delle   altre amministrazioni   regionali,   delle   province   e    delle    altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali.

  3. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvedono  a designare, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente ordinanza, il  proprio  rappresentante  in  seno  alla Conferenza  prevista  dall’art.  1,  individuandone,   altresi’,   il sostituto in caso di impedimento.

  4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del  comma  1  e’ individuato secondo le modalita’ previste dall’art. 14-ter, comma  4, delle  legge  n.  241  del  1990.   Ove   si   tratti   soltanto   di amministrazioni   periferiche,    il    prefetto,    territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento  della  convocazione  della  Conferenza permanente.

  5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo  termine  previsto  dal  comma  2,  alla  designazione   del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.

  6. Gli  enti  parco,  le  province  ed  i  comuni  territorialmente competenti provvedono alla designazione  del  proprio  rappresentante entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  dalla   convocazione   della Conferenza permanente.

  7. Ciascuna amministrazione o ente e’  rappresentato  da  un  unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo  univoco  e vincolante la  posizione  dell’amministrazione  stessa  su  tutte  le decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche   indicando   le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

  8. Resta salva la possibilita’  di  invitare  alle  riunione  della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le  singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1,  di  intervenire  a  dette  riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 3

 

Modalita’ di funzionamento della Conferenza permanente

 

  1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attivita’ di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016, la  Conferenza  permanente  opera  esclusivamente secondo le modalita’ previste dall’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

  2. La  Conferenza  permanente  e’  validamente  costituita  con  la presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti.

  3. La Conferenza permanente si riunisce,  di  regola,  con  cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

  4. Il  Commissario  straordinario  provvede,  entro  cinque  giorni lavorativi  dal  ricevimento  della   documentazione   afferente   le attivita’ descritte nel precedente art. 1, a comunicare,  secondo  le modalita’ previste dall’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ai  membri  permanenti   ed   alle   altre   amministrazioni interessate:

    a)  l’oggetto  della  determinazione  da  assumere,  inviando   i relativi documenti ovvero le  credenziali  per  l’accesso  telematico alle informazioni e ai documenti  utili  ai  fini  dello  svolgimento dell’istruttoria;

    b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro  il quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi dell’art. 2, comma 7, della  legge  n.  241  del  1990,  integrazioni documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita’  non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

    c) la data della prima riunione della Conferenza  permanente  che non puo’ essere fissata  prima  di  tre  giorni  dalla  scadenza  del termine previsto dalla precedente lettera b).

  5. I lavori della  conferenza  si  concludono  non  oltre  quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla  lettera  c) del comma 4. Qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e della salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo’ superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l’obbligo  di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 4

 

Determinazioni della Conferenza permanente

 

  1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle  amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non costituiscono oggetto del procedimento.

  2. La determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti  i  pareri, intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di competenza delle amministrazioni coinvolte.

  3. La determinazione conclusiva ha  altresi’  effetto  di  variante agli strumenti urbanistici vigenti e  comporta  l’applicazione  della disciplina contenuta nell’art. 7 del Testo unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi  sui  beni culturali tutelati ai sensi  della  parte  II  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal  rappresentante  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in  seno alla Conferenza.

  5. Il parere del rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e’  comunque  necessario  ai  fini dell’approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.

  6. Si applicano, per tutto quanto  non  diversamente  disposto  nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5

 

Attivita’ delle conferenze regionali

 

  1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria e’ istituita la conferenza regionale prevista dall’art. 14, comma  4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. La conferenza regionale di cui al comma 1:

    a) esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei  parchi  nazionali  o  delle  aree protette regionali,  relativamente  agli  interventi  privati  e  per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell’art. 15, comma 1,  lettera a), del decreto-legge e dalle diocesi ai sensi del medesimo art.  15, comma 2;

    b) esprime  il  parere  obbligatorio  per  tutti  i  progetti  di fattibilita’ relativi ai beni culturali sottoposti  alla  tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,  limitatamente  alle  opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi  sottoposti  al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o delle aree protette regionali.

Art. 6

 

Composizione delle conferenze regionali

 

  1. La  conferenza  regionale  di  cui  al  precedente  art.  5,  e’ presieduta dal Presidente della regione – vice commissario  o  da  un suo delegato ed e’ composto da:

    a) un rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo;

    b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e  della  tutela del territorio e del mare;

    c) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;

    d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali  diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

    e)  un  rappresentante  unico  della  regione  e  di   tutte   le amministrazioni riconducibili alla medesima regione  territorialmente competente;

    f) un rappresentante dell’Ente parco territorialmente competente;

    g)  un  rappresentante  unico  della  provincia  e  di  tutte  le amministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provincia territorialmente competente;

    h)  un  rappresentante  unico  del   comune   e   di   tutte   le amministrazione riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmente competente.

  2.  Partecipano  alle  riunioni  della  conferenza  regionale:   il Presidente della regione – vice commissario  o  il  suo  delegato;  i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e del  turismo,  del  Ministero  dell’ambiente  e  della   tutela   del territorio e del mare e del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto  della  conferenza  e della loro  competenza  territoriale,  i  rappresentanti  degli  enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre  amministrazioni  regionali,  delle  province  e  delle   altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali.

  3. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvedono  a designare, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente ordinanza, il  proprio  rappresentante  in  seno  alla Conferenza  prevista  dall’art.  1,  individuandone,   altresi’,   il sostituto in caso di impedimento.

  4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del  comma  1  e’ individuato secondo le modalita’ previste dall’art. 14-ter, comma  4, delle  legge  n.  241  del  1990.   Ove   si   tratti   soltanto   di amministrazioni   periferiche,    il    prefetto,    territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento  della  convocazione  della  conferenza regionale.

  5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo  termine  previsto  dal  comma  2,  alla  designazione   del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.

  6. Gli  enti  parco,  le  province  ed  i  comuni  territorialmente competenti provvedono alla designazione  del  proprio  rappresentante entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  dalla   convocazione   della conferenza regionale.

  7. Ciascuna amministrazione o ente e’  rappresentato  da  un  unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo  univoco  e vincolante la  posizione  dell’amministrazione  stessa  su  tutte  le decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche   indicando   le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.  

 8. Resta salva la possibilita’  di  invitare  alle  riunione  della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le  singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1,  di  intervenire  a  dette  riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 7

 

Modalita’ di funzionamento delle conferenze regionali

 

  1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attivita’ di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016, la  Conferenza  permanente  opera  esclusivamente secondo le modalita’ previste dall’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

  2.  La  conferenza  regionale  e’  validamente  costituita  con  la presenza di almeno la meta’ dei componenti.

  3. La conferenza regionale si  riunisce,  di  regola,  con  cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

  4. Il Presidente della regione – vice commissario  provvede,  entro cinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento   della   documentazione afferente le attivita’ descritte nel precedente art. 5, a comunicare, secondo le modalita’ previste dall’art. 47 del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

    a)  l’oggetto  della  determinazione  da  assumere,  inviando   i relativi documenti ovvero le  credenziali  per  l’accesso  telematico alle informazioni e ai documenti  utili  ai  fini  dello  svolgimento dell’istruttoria;

    b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro  il quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi dell’art. 2, comma 7, della  legge  n.  241  del  1990,  integrazioni documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita’  non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

    c) la data della prima riunione della  conferenza  regionale  che non puo’ essere fissata  prima  di  tre  giorni  dalla  scadenza  del termine previsto dalla precedente lettera b).

  5. I lavori della conferenza  si  concludono  in  quindici  giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. In ogni caso, resta  fermo  l’obbligo  di  rispettare  il  termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 8

 

Determinazioni delle conferenze regionali

 

  1. La conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti.  Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle  amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non costituiscono oggetto del procedimento.

  2. La determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti  i  pareri, intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di competenza delle amministrazioni coinvolte.

  3. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi  sui  beni culturali tutelati ai sensi  della  Parte  II  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal  rappresentante  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in  seno alla conferenza.

  4. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nei precedenti  articoli 1, 2, 3 e 4, e in quanto compatibili, le disposizioni in  materia  di conferenza dei servizi previsti dagli articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

 

Forme di partecipazione delle popolazioni interessate

 

  1. Con successiva  ordinanza  verranno  disciplinate  le  forme  di partecipazione delle popolazioni interessate,  secondo  le  modalita’ previste dall’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge  n. 189 del 2016.

Art. 10

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita’  di dare urgente avvio alle attivita’ di ricostruzione, sia pubblica  che privata, e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra  in vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  sul   sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 3 marzo 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Ufficio controllo sugli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 499

  

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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