Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 3 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018»” (Ordinanza n. 18).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 3 aprile 2017 

 

Modifiche  all’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio   2017,   recante: «Approvazione del programma straordinario  per  la  riapertura  delle scuole  per  l’anno  scolastico  2017-2018».   (Ordinanza   n.   18).

 

 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017)
 

 

Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi

d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e  2, 15, 16, 18 e 50;

  Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del 2016, in forza del quale il  commissario  straordinario  del  Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi dell’art. 14 del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 10 novembre 2016, n. 248 «Regolamento  recante  individuazione  delle opere per le quali sono necessari lavori  o  componenti  di  notevole contenuto tecnologico o  di  rilevante  complessita’  tecnica  e  dei requisiti di specializzazione richiesti per la  loro  esecuzione,  ai sensi dell’art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 2  dicembre  2016,  n.  263  «Regolamento  recante  definizione   dei requisiti  che  devono  possedere   gli   operatori   economici   per l’affidamento  dei   servizi   di   architettura   e   ingegneria   e individuazione dei criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.  24,  commi  2  e  5  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017;

  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017» e, in particolare:

  l’art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell’art. 14  del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla  base  delle  priorita’  stabilite  dal commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b)  del  medesimo art. 14,  predisporre  ed  inviare  al  commissario  straordinario  i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;

  l’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell’introdurre nel comma 2 dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera a-bis),  prevede  che  il  commissario  straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il  ripristino, per il regolare svolgimento  dell’anno  scolastico  2017-2018,  delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento  della normale attivita’ scolastica, educativa o  didattica,  in  ogni  caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, nonche’ comma 2, del  citato  decreto-legge  n.  189  del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano  edifici  scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

  l’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 del 2017  che, nell’inserire nell’art. 14 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il comma  3-bis,  prevede:  a)  che  gli  interventi   funzionali   alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)  del  novellato art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono presupposto per l’applicazione della procedura di  cui  all’art.  63, comma  1,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;   b l’applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi  e  di forniture da aggiudicarsi da  parte  del  commissario  straordinario, delle disposizioni di cui all’art. 63,  commi  1  e  6,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei  principi di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,   l’invito,   contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto, sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista

dall’art. 30. In mancanza  di  un  numero  sufficiente  di  operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe,  l’invito  previsto  dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture    uffici  territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge  6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30.  Si   applicano   le disposizioni di cui all’art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita’  stabilite dall’art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50»;

  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica  delle  previsioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9  dell’ordinanza  n.  14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le  stesse  coerenti  con  la formulazione dell’art. 14 del decreto-legge n.  189  del  2016,  come modificato dall’art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017;

  Ritenuto,  altresi’,  necessario:  a)  al  fine  di  consentire  la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a)  del  comma  1 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 14 del 16  gennaio  2017  per  l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, disciplinare in modo  specifico,  con l’indicazione dei termini massimi,  l’attivita’  di  selezione  degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, nonche’ le procedure di gara; b) prevedere l’avvio da parte delle regioni, delle province e dei  comuni  interessati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art.  14,  comma  4,  del  decreto-legge  n.   189   del   2016, dell’attivita’  di  progettazione  relativa  alla  riparazione  degli edifici scolastici di cui alla lettera b) del  comma  1  dell’art.  1 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  28 marzo 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  base  ai  quali   i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di trenta  giorni  per   l’esercizio   del   controllo   preventivo   di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Attivita’ di progettazione

 

  1. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole «l’attivita’  di  progettazione  e’  cosi’ articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2)  elaborazione del progetto esecutivo. L’attivita’ di progettazione e’  avviata  dal commissario   straordinario   sulla   base   dei   provvedimenti   di localizzazione di cui al successivo art.    sono  sostituite  dalle seguenti  «l’attivita’  di  progettazione,  avviata  dal  commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione  di  cui al successivo  art.  3,  consiste  nella  elaborazione  del  progetto definitivo»;

  b) al comma 2, dopo le parole «L’attivita’ prevista dal  precedente comma 1 e’ effettuata» sono inserite le seguenti «dai comuni e  dalle province anche attraverso professionisti abilitati o»;

  c) al comma 3, dopo il primo periodo e’ inserito il  seguente:  «Le attivita’ di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato  art.  26   sono   effettuate   dall’Agenzia   nazionale   per l’attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.A.  – Invitalia ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1,  del  decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2012, n. 27»;

  d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. E’ autorizzata la verifica e la  validazione  del  progetto definitivo ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo  n.  50  del 2016, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti, autorizzazioni,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,   comunque denominati,  in  ragione   della   loro   acquisizione   tramite   la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 sul progetto  esecutivo presentato dall’aggiudicatario.

  3-ter. Ferma la  previsione  di  cui  al  comma  3-bis,  ove  venga richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e  per  gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1° agosto 2011, n. 151,  prima  della  sua  verifica  o  validazione,  i termini previsti dal terzo comma del  citato  art.  3  sono  ridotti, rispettivamente, a tre giorni, per  la  richiesta  di  documentazione integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformita’  dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. I medesimi termini  di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  al procedimento  di  acquisizione  del  parere  igienico-sanitario.   Le istanze, le domande e le richieste  necessarie  per  il  rilascio  di valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di  nulla-osta  ovvero  di atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto  esecutivo sono esenti dal pagamento di spese, di  tributi,  di  contributi,  di diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati»;

    e) il comma 4 e’ integralmente sostituito dai seguenti:

  «4. Le attivita’ di verifica preventiva dell’interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli  articoli  25  e  27  del decreto legislativo n. 50 del 2016 vengono effettuate  esclusivamente con riguardo al progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario.  A tal  fine,  il  responsabile  unico  del  procedimento  richiede   al commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente di cui all’art. 16 del decreto-legge n.  189  del  2016,  secondo  le modalita’ disciplinate nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. Tutti i termini previsti nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della meta’. I termini di cui  all’art.  3, comma 5 della citata  ordinanza  commissariale  n.  16  sono  ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni,  qualora  siano coinvolte   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale, paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della   salute. Partecipano alla Conferenza permanente,  oltre  alle  amministrazioni indicate  dall’art.  16  del  decreto-legge  n.  189   del   2016   e dall’ordinanza commissariale n.  16  del  3  marzo  2017,  anche  gli eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi  interferenze  con  il   progetto.   Nell’ambito   della Conferenza permanente:

  a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie  determinazioni, in termini di assenso ovvero  di  assenso  condizionato  e,  in  tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie;

  b) gli enti gestori di servizi pubblici a  rete  sono  obbligati  a segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con  il  sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo,  a  pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato  dell’opera,  anche  presentando proposte modificative, nonche’ a comunicare l’eventuale necessita’ di opere mitigatrici e compensative dell’impatto, esclusivamente secondo le modalita’ previste nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3  marzo 2017.

  4-bis. Le varianti al progetto  esecutivo  occorrenti,  sulla  base delle prescrizioni  o  delle  modifiche  richieste  dalla  Conferenza permanente, costituiscono varianti d’ufficio disposte dalla  stazione appaltante e, in  quanto  tali,  obbligatorie  per  l’aggiudicatario, anche  laddove  determinino  una  modificazione   delle   prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto. Le variazioni di  cui al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere  superiori al trenta per cento dell’importo  del  contratto,  sono  valutate  ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie  di  lavorazioni  non previste o si debbano impiegare materiali per  i  quali  non  risulta fissato il prezzo contrattuale  si  provvede  alla  loro  valutazione sulla base del Prezzario unico cratere centro Italia  2016  approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 ovvero in mancanza  secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32, commi 1 e 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.».

Art. 2

 

Localizzazione degli edifici

e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

 

  1. All’art. 3  dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il quinto comma, e’ aggiunto il seguente:

  «5-bis. Le attivita’ di cui alla lettera c) del  precedente  quinto comma  possono  essere  effettuate  anche  da  altre  amministrazioni aggiudicatrici, come  definite  dalla  lettera  a)  del  primo  comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa intesa con i comuni e le province,  proprietarie  degli  immobili  di  cui  alla lettera a) del  precedente  comma  1,  e  comunicata  al  commissario straordinario, ai fini dell’assunzione dei relativi  oneri  a  carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»;

  b)  al  settimo  comma,  le  parole  «da  parte  dei  comuni»  sono sostituite dalle seguenti «da parte dei comuni e delle province»;  

  c) al nono comma, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente: 

 «c) le spese sostenute dalle amministrazioni  aggiudicatrici,  come definite dalla lettera a) del primo comma  dell’art.  1  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi  e  per  gli effetti del comma 5-bis, dell’attivita’ di demolizione degli  edifici esistenti e di conferimento  delle  relative  macerie  in  discarica,

calcolate con l’applicazione Prezzario unico  cratere  centro  Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.   14   del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche’  le  modalita’  di  erogazione dello stesso»;

  d) dopo il nono comma, e’ inserito il seguente:

  «10. Qualora i comuni e  le  province,  proprietari  degli  edifici scolastici che non possono  essere  oggetto  di  adeguamento  sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione  dell’esistenza  di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero   dell’eccessiva onerosita’ degli  interventi  a  tal  fine  necessari,  provvedano  a sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi  ad  oggetto  la realizzazione di nuovi edifici scolastici  definitivi,  nel  rispetto della  vigente  disciplina  di  settore  in   materia   di   edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina  delle  Norme tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe d’uso IV, alla normativa in materia  di  risparmio  energetico  e  di sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9, vengono altresi’ indicati:

  a) gli importi massimi  delle  spese  eventualmente  sostenute  dai comuni  e  dalle  province  per  la  realizzazione  delle  opere   di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto comma,  ed  ammissibili  a  contributo,  sulla  base  dei   parametri contenuti nel Prezzario unico cratere centro  Italia  2016  approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche’ le  modalita’ di riconoscimento e di erogazione dello stesso;

  b) gli importi massimi  delle  spese  eventualmente  sostenute  dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in  discarica,  calcolate  con l’applicazione Prezzario unico cratere centro Italia  2016  approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili  a  contributo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto-legge n. 189  del 2016, nonche’ le modalita’ riconoscimento di erogazione dello stesso. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attivita’  di

cui alle lettere a) e b)  del  precedente  periodo,  i  comuni  e  le province provvedono a trasmettere copia del  contratto  di  donazione all’ufficio   speciale   per   la   ricostruzione,   territorialmente competente, entro sette giorni dalla sua  sottoscrizione  e  comunque prima dell’avvio di procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Art. 3

 

Procedura di scelta del contraente

 

  1. All’art. 4  dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo comma, l’espressione «committenza.» e’ sostituita dalla seguente: «committenza, per conto del commissario  straordinario  per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma  del  24  agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla lettera a), comma 1, dell’art. 1, costituisce stazione appaltante  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.»;

  b) dopo il primo comma, e’ inserito il seguente:

  «1-bis.    La    centrale    unica    di    committenza    provvede all’individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attivita’ necessarie secondo le modalita’ previste dalla presente  disposizione e dal sopra citato art.  5  del  decreto-legge  n.  8  del  2017.  In particolare, la centrale unica di committenza:

  a)   assicura,   attraverso   il   proprio   sito    istituzionale, l’accessibilita’  all’Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite  dal  commissario straordinario  in  ordine  al  numero,   alla   tipologia   ed   alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare,  all’effettuazione di una consultazione  preliminare,  mediante  la  predisposizione  di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire  le  manifestazioni  di interesse di tutti gli operatori economici  iscritti,  alla  data  di scadenza del termine  indicato  nel  medesimo  avviso,  nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge  n. 189 del 2016 e  degli  operatori  economici  iscritti  in  uno  degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012, n. 190, e che  documentino,  anche  mediante  apposita  dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n.  445  del  2000,  l’avvenuta  presentazione,  entro  il termine previsto dall’avviso medesimo, della  domanda  di  iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L’avviso pubblico deve  contenere, per  ciascuna  procedura  di  gara,  la  descrizione  degli  elementi essenziali della prestazione richiesta e l’indicazione dei  requisiti di qualificazione  necessari  anche  attraverso  l’indicazione  delle categorie  di  opere  generali  e   delle   categorie   delle   opere specializzate  come  definite  dall’allegato  A   del   decreto   del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine  entro il quale devono essere formalizzate le  manifestazioni  di  interesse non puo’ essere inferiore a tre giorni, ne’ superiore a sette  giorni dalla  data  di   pubblicazione   dell’avviso   pubblico   sul   sito istituzionale della centrale unica di committenza;

  c) provvede alla formazione,  alla  gestione  ed  all’aggiornamento dell’elenco degli  operatori  economici  che  hanno  provveduto  alla formalizzazione della manifestazione d’interesse secondo le modalita’ previste nella  precedente  lettera  b),  in  collaborazione  con  la Struttura di missione di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  d) entro tre giorni dalla validazione del  progetto  definitivo  da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il  sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato  la  dichiarazione di interesse secondo le modalita’ indicate nella  precedente  lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalita’ anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita’ di trattamento, la  concorrenza e la rotazione;

  e)  invia,  simultaneamente   e   per   iscritto,   con   procedure telematiche, agli operatori  economici  sorteggiati  una  lettera  di invito, avente il seguente contenuto minimo:

  descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;

  indicazione  del  termine  e  delle  modalita’   di   presentazione dell’offerta, nonche’ del luogo e della data  della  seduta  pubblica nella quale la  commissione  giudicatrice  procedera’  alla  verifica dell’integrita’ dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;

  specificazione del criterio di aggiudicazione;

  previsione dell’obbligo di indicare all’atto della  formalizzazione dell’offerta, l’eventuale nominativo dell’operatore o degli operatori economici  partecipanti  al  raggruppamento  temporaneo   ovvero   al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell’art.  5,  comma 7, lettera a) della presente ordinanza;

  indicazione della possibilita’ di presentare un’offerta, contenente l’indicazione  del  nominativo  dell’operatore  o   degli   operatori economici dei quali l’offerente intenda avvalersi ai sensi e per  gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50  del  2016  ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono  subappaltare,  ai sensi e per gli effetti dell’art.  105,  comma  4,  lettera  b),  del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo  previsto dal comma 2  del  sopra  menzionato  art.  105,  e  riproduzione  del contenuto integrale dell’art. 5, comma  7,  lettere  b)  e  c)  della presente ordinanza;

  indicazione della possibilita’ di presentare un’offerta, contenente l’indicazione di una o piu’ imprese qualificate anche  per  categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di  invito,  nei limiti ed alle condizioni previste nell’art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale  dell’art.  5,  comma  7,  lettera  c)  della presente ordinanza;

  indicazione  della  possibilita’  che  la  Conferenza   permanente, chiamata a pronunciarsi  sull’approvazione  del  progetto  esecutivo, possa  formulare  prescrizioni  o   richiedere   modifiche   e   che, trattandosi di varianti d’ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l’aggiudicatario;

  indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall’art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6;

  f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione  delle offerte di  cui  all’art.  5,  comma  2,  della  presente  ordinanza, provvede  alla   nomina   dei   componenti   della   commissione   di aggiudicazione;

  g) provvede alla verifica, secondo le modalita’ di cui all’art.  81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di tutti  gli  operatori  economici  invitati  che  abbiano   presentato l’offerta entro i termini assegnati;

  h)  ove  necessario,  richiede,  per  il  tramite  del  commissario straordinario, l’effettuazione dei controlli relativi ai  progettisti che risultino iscritti  nel  solo  elenco  di  cui  all’art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016;

  i) provvede alla formulazione  della  proposta  di  aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al commissario  straordinario,  per  la successiva approvazione, sia al presidente  dell’Autorita’  nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  3,  comma  1, lettera b), n. 7, dell’accordo per l’esercizio dei  compiti  di  alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il   commissario   straordinario   e   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;

  j) esercita l’attivita’ di  controllo  sull’esecuzione  dei  lavori secondo le  modalita’  stabilite  nell’accordo  per  l’esercizio  dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica sottoscritto con  il  commissario  straordinario  e  con  l’Autorita’ nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016.»;

  c) al secondo comma sono apportate le  seguenti  modificazioni:  la parola «esclusivamente»  e’  soppressa;  dopo  il  primo  periodo  e’ aggiunto il seguente «Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato secondo il procedimento disciplinato dall’art. 32,  commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  5  ottobre 2010, n. 207»;

  d) il terzo comma e’ abrogato.

  2.  L’art.  5  dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio   2017   e’ integralmente sostituito dal seguente:

  «1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli  edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 1, e’  ammesso  l’uso  della procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, come disciplinata dall’art. 5, comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge n. 8 del  2017,  sulla  base  del  progetto  definitivo elaborato in conformita’ alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207.  L’offerta  ha  ad  oggetto  il progetto esecutivo ed il prezzo. L’offerta relativa al prezzo  indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto  per   la   progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. E’ ammessa la  presentazione di   offerte   migliorative   che   non   comportino   un’alterazione dell’essenza strutturale e prestazionale, come fissate  dal  progetto definitivo e dagli atti  di  gara.  Il  criterio  dell’aggiudicazione dell’appalto e’ quello dell’offerta economicamente  piu’  vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo.  

 2.  In   considerazione   della   necessita’   di   assicurare   la realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1 dell’art. 1 entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018:

  a) i termini per la presentazione delle offerte non possono  essere superiori a quindici giorni ovvero  a  diciotto  giorni,  qualora  le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

  b) nelle ipotesi previste dal comma  3  dell’art.  79  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la presentazione delle offerte non puo’ superare sette giorni.

  3. Sono ammessi a partecipare alla procedura  negoziata  tutti  gli operatori economici, come definiti dall’art. 3, comma 1,  lettera  p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche’ dagli articoli  45  e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell’Anagrafe  antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge  n.  189  del 2016,  che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione.  In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti nella predetta Anagrafe,  l’invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle prefetture-uffici territoriali del  Governo  ai  sensi  dell’art.  1, comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di cui all’art. 30.

  4. Limitatamente  all’attivita’  di  progettazione,  gli  operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i  progettisti, ovvero   avvalersi   di   progettisti   qualificati,   da    indicare nell’offerta,  o   partecipare   in   raggruppamento   con   soggetti qualificati per la progettazione.  La  lettera  di  invito  indica  i requisiti richiesti per i progettisti, in conformita’ alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonche’ i requisiti di capacita’  economica  e finanziaria e di capacita’  tecnica  e  professionale  occorrenti  in relazione  alla  natura  ed  all’importo  dei  lavori  oggetto  degli affidamenti, come di seguito descritti:

  a)  idonee  dichiarazioni  bancarie  o,  se  del  caso,  comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

  b) dichiarazione concernente il fatturato relativo  ai  servizi  di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,  lettera  vvvv)  del decreto legislativo n.  50  del  2016,  espletati  negli  ultimi  tre  esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell’offerta;

  c) elenco dei lavori, in relazione ai quali  sono  stati  espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e  di  architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo  n.  50  del 2016, con indicazione dei rispettivi  importi,  date  e  destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori piu’ importanti;

  d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di  affidamento,  in relazione ai quali sono stati espletati negli  ultimi  dieci  anni  i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.  3,  lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito  dei lavori piu’ importanti;

  e) per i soggetti organizzati  in  forma  societaria  (societa’  di professionisti e societa’  di  ingegneria)  numero  medio  annuo  del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre  anni  (comprendente  i soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti   con   contratto   di collaborazione coordinata e continuativa su base  annua  iscritti  ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti  di  verifica  del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di  direzione  lavori  e che abbiano fatturato nei  confronti  della  societa’  offerente  una quota superiore al cinquanta per cento del proprio  fatturato  annuo,

risultante dall’ultima dichiarazione IVA);

  f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unita’ di personale tecnico.

  5. Il possesso dei requisiti di cui al decreto del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 2  dicembre  2016,  n.  263,  e  delle capacita’ economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4  deve  essere  documentato,  a  pena  di esclusione,   al   momento   della   formalizzazione    dell’offerta. Nell’offerta, l’entita’ delle spese di  progettazione  devono  essere indicate separatamente. L’importo dei  lavori  e’  comprensivo  delle spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell’Anagrafe

di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o negli  elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo,  ai  sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge  6  novembre  2012,  n. 190, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  devono  essere iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il commissario straordinario provvede ad effettuare, in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti,  iscritti nel predetto elenco,  che  partecipino  alle  procedure  disciplinate dalla presente ordinanza.

  6.  L’individuazione  degli   operatori   economici,   invitati   a partecipare alla procedura negoziata, avviene in  seduta  pubblica  e secondo modalita’ anche informatiche che assicurino  la  trasparenza, la parita’ di trattamento, la concorrenza e  la  rotazione,  e  viene effettuata tra  tutti  gli  iscritti  nell’Anagrafe  antimafia  degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n.  189  del  2016, che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione,  attestati secondo le modalita’ di  cui  agli  articoli  84  e  85  del  decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  che  abbiano  formalizzato  apposita manifestazione di interesse,  secondo  le  modalita’  e  nei  termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art.  4.  In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti nella predetta Anagrafe,  l’invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, ai sensi  dell’art.  1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda  di  iscrizione  nell’Anagrafe  antimafia  di  cui all’art. 30 e che abbiano  formalizzato  apposita  manifestazione  di

interesse, secondo le modalita’ e nei termini previsti dalla  lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite  minimo  di cinque operatori previsto dall’art. 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale  unica  di  committenza,  all’atto  della  trasmissione  del progetto definitivo validato,  il  numero  complessivo  di  operatori economici  che  devono  essere  sorteggiati,  per  motivate  esigenze connesse all’importanza ed alla complessita’ dei lavori,  nonche’   ai tempi di esecuzione degli stessi ed  alla  necessita’  assicurare  la massima partecipazione alle  procedure  disciplinate  dalla  presente ordinanza.

  7.  In   considerazione   della   necessita’   di   assicurare   la realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1 dell’art. 1, entro l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018:

  a) a pena di esclusione, nessun  operatore  economico  puo’  essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio,  ad  un  numero  di procedure  per  l’affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla presente ordinanza, superiore ad uno;

  b)  a  pena  di  esclusione,  nessun   operatore   economico   puo’ partecipare come impresa  ausiliaria  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 189 del  2016,  ovvero  nelle forme di cui all’art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle  quali  l’operatore  economico  invitato  non  sia  in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero  di  procedure per  l’affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla   presente ordinanza, superiore ad uno;

  c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente  lettera b), la possibilita’ di procedere all’esecuzione, nelle forme  di  cui all’art. 105 del decreto legislativo n. 50 del  2016  ovvero  di  cui all’art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207,  di  parte  delle  prestazioni  o  lavorazioni,

affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente  ordinanza, e’ limitato a numero tre contratti di  appalto;  il  superamento  del limite  previsto  dal  precedente  periodo   determina   l’automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure  e  l’obbligo dell’offerente di provvedere alla sua sostituzione;

  d) e’ vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di  negoziata  da  parte  dello  stesso  operatore  economico,   come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo  o

di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore;

  e)  al  momento  della  formalizzazione  dell’offerta,  l’operatore economico   deve   presentare   apposita   dichiarazione   attestante l’insussistenza della causa di esclusione prevista  dalle  precedenti lettere a), b) e c) e dell’ipotesi di incompatibilita’  di  cui  alla precedente lettera d);

  f) i limiti previsti dalle precedenti lettere  a),  b)  e  c)  sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la  violazione  del  divieto  di  cui  alla  precedente lettera d)  determina  l’esclusione  dell’operatore  economico  dalla procedura negoziata  nonche’  la  sua  cancellazione,  ove  iscritto, dall’elenco formato dalla centrale unica di  committenza  secondo  le modalita’ previste dall’art. 4, comma 1-bis, lettere b) e  c),  della presente ordinanza;

  g) ferme le modalita’ di sorteggio previste dall’art. 4,  comma  1, lettera d), della presente ordinanza, e’ ammesso il  superamento  del limite previsto dalla precedente lettera  a),  laddove,  la  centrale unica di committenza accerti  l’esistenza  di  una  delle  situazioni alternative di seguito descritte:

  il numero di operatori  economici,  in  possesso  della  necessaria qualificazione ed ancora da invitare, e’ inferiore a cinque ovvero  a quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi  del precedente comma 6;

  tutti  gli  operatori  economici,  in  possesso  della   necessaria qualificazione, sono stati invitati almeno una volta  alle  procedure per  l’affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla   presente ordinanza.

  8.  La  commissione  giudicatrice  e’  costituta  da   numero   tre commissari e puo’ lavorare a distanza con procedure  telematiche  che salvaguardino  la  riservatezza  delle  comunicazioni.  La   verifica dell’integrita’ dei plichi contenenti le buste con le  offerte  e  la loro conseguenziale apertura  vengono  effettuate  dalla  commissione nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito.  Fatte  salve le ipotesi di particolare complessita’ dei progetti presentati  dagli offerenti, i lavori della  commissione  si  concludono  entro  cinque

giorni  lavorativi  successivi   alla   scadenza   dei   termini   di presentazione delle  offerte.  Il  termine  previsto  dal  precedente periodo e’ maggiorato del tempo occorrente  per  l’esperimento  della procedura del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9,  del decreto legislativo n.  50  del  2016,  ovvero  del  procedimento  di

verifica delle offerte anomale,  di  cui  all’art.  97  del  medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

  9. I componenti della commissione giudicatrice:

  a) sono scelti, secondo modalita’  che  assicurino  la  trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti nell’apposito  elenco  dei  commissari  della   centrale   unica   di committenza e, in  numero  almeno  pari  ad  uno,  tra  il  personale inserito in un apposito elenco, fornito dal commissario straordinario sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze armate  e  dalle Forze di polizia nonche’ dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, anche per il tramite dei provveditorati interregionali per le opere  pubbliche.  Il  componente  individuato  tra  il  personale inserito nell’elenco del commissario straordinario assume le funzioni di presidente della commissione;

  b) non devono aver svolto ne’ possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  al  contratto  del cui affidamento si tratti;

  c)  possono  partecipare  contemporaneamente  ad   un   numero   di commissioni  giudicatrici  superiore  a  due;   qualora   un   membro partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un’altra  commissione,  i lavori di entrambe le commissioni non  possono  comunque  superare  i dieci giorni lavorativi.

  10.  La  nomina  dei  pubblici  dipendenti  come  componenti  della commissione giudicatrice produce, limitatamente al  tempo  occorrente per  l’espletamento  dell’incarico,   gli   effetti   giuridici   del collocamento in posizione di comando, fuori  ruolo  o  altro  analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo  l’obbligo  delle amministrazioni di provenienza di provvedere,  con  oneri  a  proprio carico   esclusivo,   al   pagamento   del   trattamento    economico fondamentale,  ivi  compresa  l’indennita’  di  amministrazione,  gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro  straordinario e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta,  nei  limiti previsti  dai  rispettivamente  ordinamenti,  sono   a   carico   del commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme  a  disposizione  della stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per la partecipazione alla commissione giudicatrice,  ulteriori  somme  a titolo di gettoni di presenza, compensi o altri  emolumenti  comunque denominati.

  11. E’ ammessa la presentazione di offerte contenenti:

  a) l’indicazione di una o piu’ imprese ausiliarie, ai sensi  e  per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo  n.  189  del  2016, fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del  medesimo  art. 89.  L’impresa   o   le   imprese   ausiliarie   al   momento   della formalizzazione    dell’offerta    medesima,    devono     soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in uno degli elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30,  documentata  ovvero attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445  del  2000.  Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi precedenti si applicano anche laddove l’operatore economico, invitato a   partecipare   alla   procedura,   in   possesso   dei   requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla  categoria prevalente  per  l’importo  totale  dei  lavori,  non   possieda   la qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare  nell’offerta uno o piu’ subappaltatori;

  b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall’ultimo periodo della precedente lettera a), l’indicazione, ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2  del  sopra  menzionato

art. 105. L’impresa o le imprese  subappaltatrici  al  momento  della formalizzazione    dell’offerta    medesima,    devono     soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici  territoriali  del

Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e  seguenti,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30,  documentata  ovvero attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445  del  2000;  domanda  di  iscrizione  nell’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30, documentata  ovvero  attestata  tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000. L’impresa o le  imprese  subappaltatrici  sono  individuate,  in  via prioritaria, nel rispetto della parita’ delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta,  tra  gli  operatori  economici,  aventi  sede legale, alla data di entrata in vigore  dell’ordinanza  commissariale n.  18  del  2017  in  uno  dei  comuni  di  cui  agli  allegati  del decreto-legge  n.  189  del  2016.  Qualora   venga   indicato   come subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti  dal periodo precedente, l’offerente deve dichiarare,  nei  modi  e  nelle forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 445 del  2000,  e  dimostrare  documentalmente  l’indisponibilita’ ovvero la giuridica impossibilita’ per gli operatori economici di cui al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del  citato art. 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente  per  l’ingresso del subappaltatore in cantiere e per l’avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto  di  subaffidamento.  Ad  eccezione  dell’ipotesi disciplinata dal comma 12 del  sopra  menzionato  art.  105,  non  e’ ammessa, ne’ puo’ essere autorizzata la  sostituzione  dell’operatore economico indicato come subappaltatore nell’offerta;

  c) in alternativa all’ipotesi disciplinata dalla precedente lettera b), l’indicazione  di  una  o  piu’  imprese  qualificate  anche  per categorie ed importi diversi da quelli  richiesti  nella  lettera  di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell’art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207.

Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente  periodo  al momento   della   formalizzazione   dell’offerta   medesima,   devono soddisfare alternativamente uno dei  seguenti  requisiti:  iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189  del  2016; iscrizione in uno degli elenchi  tenuti  dalle  prefetture    uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e  seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui  all’art.  30,  documentata ovvero   attestata   tramite   apposita   dichiarazione   sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000;  presentazione  della  domanda  di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui  all’art.  30,  documentata ovvero   attestata   tramite   apposita   dichiarazione   sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L’impresa o le  imprese  esecutrici sono individuate, in via  prioritaria,  nel  rispetto  della  parita’ delle  condizioni  economiche  e  tecniche  dell’offerta,   tra   gli operatori economici, aventi sede legale,  alla  data  di  entrata  in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei  comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore  economico  diverso  da quelli previsti dal periodo precedente, l’offerente deve  dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all’art. 47 del decreto del  Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000,  e  dimostrare  documentalmente l’indisponibilita’  degli  operatori  economici  di  cui  al  periodo precedente ovvero la  giuridica  impossibilita’  per  gli  stessi  di effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui ai  periodi precedenti, e’ ammessa la sostituzione dell’impresa o  delle  imprese indicate nell’offerta, esclusivamente laddove all’esito  di  apposita verifica emerga la  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  12. I termini massimi previsti dall’art. 83, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque  giorni. In ogni caso, e’ esclusa la possibilita’ di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarita’ essenziale degli  elementi  rilevanti  ai fini della valutazione dell’offerta.

  13. In caso di presentazione  di  offerte  anormalmente  basse,  il termine previsto dall’art. 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto,  delle  spiegazioni  non puo’ essere superiore a sette giorni.

  14. Il commissario  straordinario  procede  all’approvazione  della proposta di aggiudicazione,  entro  il  termine  di  tre  giorni  dal ricevimento   della   comunicazione   da   parte    del    presidente dell’Autorita’ nazionale  anticorruzione  dell’esito  positivo  della verifica di  legittimita’  degli  atti  relativi  alla  procedura  di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a  trasmettere al  presidente  dell’Autorita’  nazionale  anticorruzione,   che   si pronuncia sulla sua legittimita’ entro il termine  massimo  di  sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione,  corredata dai relativi documenti.

  15.  Immediatamente   dopo   l’approvazione   della   proposta   di aggiudicazione  e  comunque  entro  tre  giorni  dalla   stessa,   il responsabile  unico  del  procedimento  provvede  a   richiedere   la convocazione da parte del commissario straordinario della  Conferenza permanente, di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l’approvazione del progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario.

Si osservano le modalita’ di convocazione e  di  funzionamento  della Conferenza permanente disciplinate nell’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017.

  16. Il commissario straordinario provvede alla  sottoscrizione  del contratto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo  da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che  vi provvede entro tre giorni dall’adozione  da  parte  della  Conferenza permanente della  determinazione  conclusiva.  Il  termine,  previsto

dall’art. 32, comma 9, del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e’ ridotto a dieci giorni  ovvero,  qualora  sia  necessario  acquisire, nell’ambito della Conferenza permanente, l’assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, a venti giorni.

  17.  In  considerazione   della   necessita’   di   assicurare   la realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1 dell’art.  1  entro  l’inizio  dell’anno  scolastico  2017-2018,   e’ autorizzata:

  a) la consegna dei lavori in via di urgenza,  successivamente  alla validazione del progetto esecutivo da parte  del  responsabile  unico del procedimento;

  b)  la  sottoscrizione  nelle  more  delle  verifiche  relative  al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  80  del decreto legislativo n. 50 del 2016; in  tal  caso,  il  contratto  e’ risolutivamente  condizionato  all’esito   delle   sopra   menzionate verifiche.

  18. Ferme le previsioni di cui all’art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e’ obbligatoria l’effettuazione del collaudo in corso d’opera ai sensi e per  gli  effetti  dell’art.  215,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  

 19. Ferme le  previsioni  di  cui  all’art.  230  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  il  collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale  di ultimazione dei lavori.».

Art. 4

 

Esecuzione del contratto

 

  1. All’art. 6 dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017,  sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2: dopo le parole «ai sensi e  per  gli  effetti  degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2,  del  decreto-legge  n.  189  del 2016»  sono  aggiunte  le  seguenti  «ovvero  in   esecuzione   delle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge n.  189 del 2016,»; dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti  i  seguente  «Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle  attivita’  di cui al precedente periodo sono riconosciuti  gli  incentivi  previsti dall’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  La struttura commissariale centrale provvede  al  coordinamento  tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attivita’ di cui  al primo periodo nonche’ al compimento di tutte le attivita’  di  natura amministrativa»;

  b) al comma 5, le parole «, soltanto in parte,» di cui  al  secondo periodo sono soppresse;

  c) il comma 6 e’ cosi’ integralmente sostituito: «La tempistica dei lavori e’ graduata in base alla dimensione dell’intervento e la  loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi,  decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna:

  a)  cento  giorni  solari  consecutivi  per  lavori   con   importi complessivi inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;

  b) centoventi giorni solari  consecutivi  per  lavori  con  importi complessivi superiori ad euro 3.000.000,00 ed  inferiori  o  pari  ad euro 5.225.000,00;

  c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con  importi complessivi superiori ad euro 5.225.000,00»;

    d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:  

 «6-bis. In relazione ai lavori di cui alle  lettere  b)  e  c)  del comma 6, fermi i  limiti  massimi  ivi  stabiliti,  l’esecuzione  dei lavori deve essere ultimata:

  a) entro cento giorni solari consecutivi dal  verbale  di  consegna dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di  edifici destinate alle attivita’ didattiche (aule, laboratori e servizi);

  b) entro il  residuo  termine  per  la  realizzazione  delle  altre strutture (a  titolo  esemplificativo:  palestre,  mense,  refettori, foresterie), incluse le pertinenze.

  6-ter. Con riguardo alle attivita’ di cui  all’art.  1,  comma  52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per tutti i  subcontratti,  che non costituiscono subappalti, ai sensi e per  gli  effetti  dell’art. 105 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  l’aggiudicatario  e’ obbligato  a  stipulare  i  relativi  contratti  esclusivamente   con operatori  economici  in  possesso,  alla  data  di   formalizzazione dell’offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici  territoriali  del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e  seguenti,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione nell’Anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30,  documentata  ovvero attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione

nell’Anagrafe  antimafia  di  cui  all’art.  30,  documentata  ovvero attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo, non sono riconosciuti  all’aggiudicatario  gli oneri economici  derivanti  da  detti  subcontratti.  I  subcontratti previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in  via prioritaria, con gli operatori economici, aventi  sede  legale,  alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati al decreto-legge  n.  189  del 2016.

  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter non si applicano ai subcontratti  aventi  ad  oggetto  forniture  senza  prestazione   di manodopera».

  2. L’appaltatore risponde dei ritardi  e  degli  oneri  conseguenti alla necessita’ di introdurre modifiche o varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo, diverse da quelle  derivanti dalla  decisione  adottata  dalla  Conferenza  permanente  ai   sensi dell’art. 2, comma 4-bis dell’ordinanza commissariale n. 14 del  2017 con riguardo a rilevate carenze del progetto  definitivo  a  base  di gara.

  3. In caso di ritardato  adempimento  delle  obbligazioni  assunte, vengono  applicate  penali  determinate,  nella  misura   giornaliera compresa  tra  lo  0,3  e  lo  0,5  per  cento  dell’ammontare  netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci  per cento, da quantificare in ragione della  gravita’  delle  conseguenze derivanti dal ritardo.

  4.  Il  direttore   dei   lavori   riferisce   tempestivamente   al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto  al  programma  di  esecuzione.  Qualora  il  ritardo nell’adempimento determina l’applicazione di una  penale  di  importo superiore  a  quello  previsto  dal  comma  3,  il  responsabile  del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

  5. Le penali di cui ai precedenti commi possono essere applicate al momento della presentazione dello stato di  avanzamento  dei  lavori, qualora il direttore dei lavori accerti  un  ritardo  nell’esecuzione dei lavori, tale da escludere che gli stessi possano essere  ultimati entro i termini previsti dal comma 6 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 14 del 2017. In tutti gli altri  casi,  le  penali  sono  applicate  dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai  fini  della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo.

  6. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore,  la  totale  o parziale disapplicazione delle penali, quando  si  riconosca  che  il ritardo non e’ imputabile all’esecutore, oppure quando  si  riconosca che  le   penali   sono   manifestamente   sproporzionate,   rispetto all’interesse  della  stazione  appaltante.  La  disapplicazione  non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Art. 5

 

Attivita’ di controllo

 

  1.  L’art.  7  dell’ordinanza  n.  14  del  16  gennaio   2017   e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «Il   controllo   relativo all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori previsti dalla  presente ordinanza viene assicurato dall’Autorita’ nazionale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell’art. 32 del  decreto-legge  n.  189  del 2016,  secondo  le  modalita’   individuate   nell’apposito   accordo stipulato tra l’Autorita’ nazionale  anticorruzione,  il  commissario straordinario  e   l’Agenzia   nazionale   per   l’attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia».

Art. 6

 

Attivita’ di progettazione degli edifici scolastici di  cui  all’art.

1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017

 

  1. In ragione della necessita’  di  procedere  all’immediato  avvio dell’attivita’ di  ricostruzione  degli  edifici  scolastici  di  cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n.  14  del  2017,  le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici speciali per la  ricostruzione,  nonche’  le  province  ed  i  comuni interessati, anche mediante il  conferimento  di  appositi  incarichi secondo  le  modalita’  stabilite  dall’art.  2,  comma  2-bis,   del decreto-legge  n.  189  del  2016,  provvedono  all’elaborazione  dei progetti  da  sottoporre,  entro  la  data  del   30   giugno   2017, all’approvazione da parte  del  commissario  straordinario  ai  sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Mediante apposita deliberazione della cabina  di  coordinamento, prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge  n.  189  del  2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui  riparazione  risulti prioritaria in  ragione  dell’entita’  della  popolazione  scolastica interessata e dell’indisponibilita’ nel territorio di altri  immobili pubblici  ovvero  di  immobili  privati  suscettibili  di  locazione, utilizzabili, in conformita’ alle vigenti  disposizioni  di  legge  e regolamentari,  per  lo  svolgimento   dell’attivita’   educativa   e scolastica.

  3.  I  presidenti  delle  regioni    vicecommissari  con  apposito provvedimento selezionano, in conformita’ al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui  assegnare  le risorse di cui al successivo  quarto  comma,  previa  verifica  della congruita’ degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti   da    sottoporre    all’approvazione    del    commissario straordinario. Nel provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti,  le modalita’ di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e  le formalita’   di   rendicontazione   della   spesa   al    commissario straordinario.

  4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri   complessivi   derivanti   dall’attuazione   della    presente disposizione e disciplinata  la  loro  ripartizione  tra  le  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche’  i  comuni  e  le  province interessati.

Art. 7

 

Disciplina di rinvio e di coordinamento

 

  1. Per tutto quanto  non  previsto  e  specificamente  disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, dell’art.  5  del  decreto-legge  9  febbraio 2017, n. 8 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8

 

Disposizione finanziarie

 

  1. All’art. 9, comma 2, dell’ordinanza n. 14 del 16  gennaio  2017, le  parole  «progetti  esecutivi»  sono  sostituite  dalle   seguenti «progetti definitivi».

  2. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo per la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita’  di dare urgente avvio alle attivita’ di costruzione  dei  nuovi  edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che  non  possono essere  riparate  o  riattivate,  da   realizzarsi,   e’   dichiarata provvisoriamente efficace. La  stessa  entra  in  vigore  dal  giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  sito   istituzionale   del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 3 aprile 2017

 

                                               Il commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 703.

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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