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Ordinanza 3 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Semplificazione dell’attivita’ istruttoria per l’accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018” (Ordinanza n. 62)

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 3 agosto 2018

 

Semplificazione   dell’attivita’   istruttoria   per   l’accesso   ai contributi per gli interventi  di  ricostruzione  privata.  Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre  2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7  aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 62).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018)

 

Titolo I
Semplificazione dell’attivita’ istruttoria sulle domande di
contributo per gli interventi di ricostruzione privata

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di  cui  al  titolo  II,  capo  I, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di  concessione  ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art.  3,  comma  1-ter,  il  quale  prevede  che  le  spese  di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse  da quelle disciplinate dal comma 1, sono  a  carico  del  fondo  di  cui all’art. 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli  anni 2017 e 2018. L’assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  dal precedente periodo e’ effettuata con  provvedimento  del  Commissario straordinario;

    l’art. 3, comma 4, il quale stabilisce che  gli  Uffici  speciali per la ricostruzione operano  come  uffici  di  supporto  e  gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi  ai titoli abilitativi edilizi, e che, ferma restando tale previsione,  i comuni procedono allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa al rilascio dei  titoli  abilitativi  edilizi,  nonche’  all’adozione dell’atto finale per il rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio, dandone  comunicazione  all’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l’attivita’ di quest’ultimo;

    l’art. 4, comma 5, il quale prevede  che  le  donazioni  raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile  ai  sensi di  quanto  previsto  dall’art.  4  dell’ordinanza   del   Capo   del Dipartimento della protezione civile 28 agosto  2016,  n.  389,  come sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391,  che confluiscono nella contabilita’ speciale di  cui  al  comma  3,  sono utilizzate nel  rispetto  delle  procedure  previste  all’interno  di protocolli di intesa,  atti,  provvedimenti,  accordi  e  convenzioni diretti a  disciplinare  l’attivazione  e  la  diffusione  di  numeri solidali, e conti correnti, a cio’ dedicati;

    l’art. 5,  comma  2,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei  danni  effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito (lettera a), e ai danni alle strutture private adibite  ad  attivita’ sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative, sportive e religiose (lettera d);

    l’art. 6, che definisce i criteri e le modalita’ generali per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;

    l’art. 8, che detta le regole specifiche per  gli  interventi  di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi;

    l’art. 12, che disciplina  la  procedura  per  la  concessione  e l’erogazione dei contributi, stabilendo  fra  l’altro  che  all’esito dell’istruttoria sulla compatibilita’  urbanistica  degli  interventi richiesti a norma della  vigente  legislazione,  svolta  dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, il comune rilascia il titolo  edilizio (comma 2) e che l’Ufficio speciale per la  ricostruzione,  verificata la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo  importo,  dopo  aver acquisito e verificato la documentazione relativa  all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui al comma  13  dell’art.  6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione  del  contributo  medesimo,  comprensivo  delle  spese tecniche (comma 3);

    l’art. 16, comma 4, il  quale  prevede  che  per  gli  interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all’art.  15,  comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  vice   commissario competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza permanente di cui al comma 1, e che, al fine di contenere al  massimo i tempi della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera, per i progetti di competenza, con  le  stesse  modalita’,  poteri  ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed  esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle  apposite  ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017, dall’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall’ordinanza  10  gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita’  immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre 2016, modificata dall’ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017, dall’ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall’ordinanza  n.  44  del  15 dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18 gennaio 2018, e dall’ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante «Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, modificata dall’ordinanza n. 30  dell’8  settembre  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19 del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita’  economiche   e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del  3  marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2017, modificata dall’ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  recante  «Disciplina delle modalita’ di funzionamento e di convocazione  della  Conferenza permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall’art.  16  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017, modificata dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall’ordinanza n.  46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno  2017, recante «Linee direttive per la ripartizione e  l’assegnazione  delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del  10  novembre 2016,  recante:  “Schema  tipo  di  convenzione   per   l’istituzione dell’Ufficio comune denominato ‘Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016′”»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell’11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017,  e  dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19 del  24   gennaio   2018,   recante   «Approvazione   del   programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina  della qualificazione  dei  professionisti,  dei  criteri  per  evitare   la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  48  del  10 gennaio 2018, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24 gennaio 2018, recante «Disciplina delle modalita’ di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte  mediante  il  numero solidale 45500 e i versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato dal Dipartimento  della  protezione  civile,  di  assegnazione  e  di trasferimento delle relative risorse finanziarie»;

  Ritenuta la  necessita’  di  adottare  disposizioni  specifiche  in ordine all’articolazione delle attivita’  istruttorie  di  competenza dei comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione in  relazione all’iter delle domande di accesso ai contributi per la  ricostruzione privata, in modo da definire in modo  piu’  analitico  le  rispettive aree di intervento, anche sulla base dell’esperienza  maturata  nella gestione  della  piattaforma  informatica  su  cui  sono  gestite  le pratiche di contributo, e conseguentemente pervenire a  una  maggiore semplificazione e velocizzazione delle procedure;

  Ritenuto  necessario,   per   analoghe   esigenze,   definire   con disposizioni tecniche uniformi il protocollo degli  accertamenti  che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono svolgere in relazione alle voci di costo risultanti dei progetti degli interventi  allegati alle domande di contributo, ferme restando le successive attivita’ di verifica e controllo;

  Ritenuta, pertanto,  la  necessita’  di  apportare  modifiche  alle ordinanze in materia di ricostruzione privata al fine di semplificare le procedure e meglio definire la  loro  articolazione  in  relazione alle diverse competenze dei soggetti chiamati ad intervenirvi;

  Ritenuto altresi’, sulla scorta di quanto  segnalato  dagli  Uffici speciali per la ricostruzione e  dal  Dipartimento  della  protezione civile, di dover intervenire sulle norme in materia di  ricostruzione privata quanto al rapporto tra schede AeDES e domande di  accesso  al contributo, in modo da evitare che la mancata tempestiva compilazione della scheda AeDES possa risultare ostativa alla  proposizione  della domanda, fermo restando pero’ che la scheda  con  l’accertamento  del relativo esito di agibilita’ costituisca elemento indispensabile  per l’esame del progetto di ricostruzione;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 4 luglio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Oggetto ed ambito di applicazione

 

  1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a  definire modalita’  uniformi  e  omogenee   di   espletamento   dell’attivita’ istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere piu’ celeri le  relative  procedure  e  garantire  la correttezza dell’attivita’  tecnica  ed  amministrativa  propedeutica all’adozione del decreto di  concessione  dei  contributi,  anche  in relazione alla successiva attivita’ di verifica e controllo  eseguita in attuazione dell’art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi: «decreto-legge»).

  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo  presentate  ai  sensi  delle  ordinanze  del  Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14  dicembre  2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

Art. 2

 

Verifica preliminare di ammissibilita’ della domanda

 

  1. Nell’ambito dell’attivita’ preliminare di cui all’art. 6,  comma 3, dell’ordinanza n. 8 del 2016, all’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 12, comma  1,  dell’ordinanza  n.  19  del 2017,  gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione   provvedono   a verificare  la  completezza  e  regolarita’  della  domanda  e  della documentazione allegata, nonche’ la  sussistenza  dei  requisiti  per l’accesso  ai  contributi,  con  le  modalita’  di  cui  al  presente articolo.

  2. Con riferimento alla completezza e regolarita’  della  richiesta di concessione di contributo  (d’ora  innanzi  «R.C.R.»)  gli  Uffici speciali provvedono a verificare che questa sia presentata  ai  sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445 e rechi  l’indicazione  corretta  e  completa  dei  dati richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:

    a) gli estremi dell’ordinanza sindacale  di  inagibilita’  ovvero della scheda AeDES;

    b)  l’individuazione  dei  soggetti  titolari  del   diritto   di proprieta’ sull’unita’ strutturale oggetto della R.C.R.  nonche’,  in caso di piu’ comproprietari, l’indicazione delle  relative  quote  di proprieta’, e, in caso di decesso del soggetto proprietario alla data dell’evento  sismico,  degli  estremi  identificativi  dell’atto   di successione registrato in cui i richiedenti siano  individuati  quali aventi causa del de cuius;

    c) in caso di domanda presentata da usufruttuario o  titolare  di altro diritto reale di godimento, indicazione degli estremi dell’atto costitutivo del diritto  avente  data  certa  antecedente  all’evento sismico;

    d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari,  residenti e non, con indicazione degli estremi del contratto di locazione o  di comodato registrato in data antecedente all’evento sismico ovvero, in caso di contratto di comodato non  registrato,  della  documentazione ulteriore idonea a dimostrare il  possesso  dell’immobile  alla  data dell’evento sismico;

    e)  l’individuazione  dell’unita’  strutturale  o  dell’aggregato edilizio  oggetto  della   R.C.R.,   effettuata   tramite   riscontro incrociato degli estremi catastali  identificativi  risultanti  dalla scheda AeDES o dall’ordinanza di inagibilita’.

  3.  Con  riferimento   alla   completezza   e   regolarita’   della documentazione allegata alla R.C.R., gli Uffici speciali provvedono a verificare che  quest’ultima  sia  corredata  da  tutti  i  documenti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:

    a)  la  procura  speciale  al  professionista  incaricato   della progettazione, rilasciata e  firmata  in  originale  sulla  base  del modulo generato dalla piattaforma informatica;

    b) in caso di domanda presentata da usufruttuario o  titolare  di altro diritto reale di  godimento,  ovvero  dai  familiari  nei  casi consentiti dalla legge, la  procura  speciale  per  la  presentazione della  R.C.R.  e  la  successiva  attuazione  degli   interventi   di ricostruzione rilasciata  dal  proprietario  dell’immobile  ai  sensi dell’art. 1703 del codice civile;

    c)  eventuale  documentazione  atta  a  dimostrare  la   corretta individuazione dell’unita’ strutturale o dell’aggregato oggetto della R.C.R., in caso di incongruita’ dei dati catastali;

    d) documentazione fotografica e rilievo del  quadro  fessurativo, in allegato alla perizia asseverata redatta dal  tecnico  incaricato, al fine di dimostrare il nesso di causalita’  tra  i  danni  rilevati sull’unita’ strutturale o sull’aggregato oggetto della R.C.R.  e  gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

    e) nel  caso  di  interventi  riguardanti  un’unita’  strutturale composta  da  piu’  unita’   immobiliari   in   condominio,   verbale dell’assemblea straordinaria  per  i  lavori  sulle  parti  comuni  e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla  base dei  modelli  disponibili  sul  sito  istituzionale  del  Commissario straordinario e dei vice  commissari,  per  gli  interventi  previsti sulle parti interne;

    f) nel caso di comunione o condominio di fatto, eventuali verbali di assemblea e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla base dei modelli  disponibili  sul  sito  istituzionale  del Commissario straordinario e dei vice commissari, per  gli  interventi previsti sulle parti comuni;

    g) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell’art.  47  del decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   445/2000,   sulla utilizzabilita’ dell’edificio alla data del 24 agosto 2016;

    h) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell’art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  che  l’immobile oggetto di R.C.R. non e’ totalmente  abusivo  e  che  lo  stesso  non risulta comunque interessato  da  ordini  di  demolizione,  anche  se sospesi con provvedimento giudiziale;

    i)   dichiarazione   del    professionista    incaricato    della progettazione, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del decreto-legge;

    j) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47  del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  attestante l’esistenza o meno, per l’immobile  oggetto  di  R.C.R.,  di  polizza assicurativa per i danni causati dagli eventi  sismici  stipulata  in data antecedente agli eventi stessi;

    k) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  attestante  che l’immobile oggetto di  R.C.R.  abbia  o  meno  beneficiato  di  altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

    l)  contratto  di  incarico  professionale,  stipulato   fra   il richiedente e i professionisti incaricati sulla  base  dello  «Schema contratto  tipo   per   lo   svolgimento   di   prestazioni   d’opera intellettuale in favore di committenti privati per  la  ricostruzione post-sisma 2016» di cui all’allegato C all’ordinanza del  Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.

  4. Ai fini delle verifiche di cui  ai  commi  2  e  3,  gli  Uffici speciali curano in particolare il controllo della  regolarita’  della sottoscrizione dei documenti e delle dichiarazioni  autocertificative che il  richiedente  deve  produrre  sulla  base  delle  disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali.

  5. Con riferimento ai requisiti per l’accesso  ai  contributi,  gli Uffici speciali verificano che dalla R.C.R.  e  dalla  documentazione allegata risulti attestato in capo al  richiedente  il  possesso  dei requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:

    a) per gli immobili con destinazione abitativa,  i  requisiti  di legittimazione richiesti dall’art. 1 dell’ordinanza n. 4 del  2016  e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 19 del 2017;

    b) per gli immobili  con  destinazione  economica,  produttiva  o commerciale, i requisiti stabiliti dall’allegato 1  all’ordinanza  n. 13 del 2017;

    c) per tutte  le  unita’  strutturali  composte  da  piu’  unita’ immobiliari, il rispetto  delle  maggioranze  previste  dall’art.  6, comma 11, del decreto-legge nell’assemblea condominiale.

  6. Qualora, all’esito delle verifiche di cui al presente  articolo, risulti  l’incompletezza  o  l’irregolarita’  della  R.C.R.  o  della documentazione  allegata,  gli  Uffici  speciali  procedono  a  norma dell’art. 6, comma 3, dell’ordinanza n. 8 del 2016  ovvero  dell’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 ovvero dell’art. 12, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017.

Art. 3

 

Attivita’ istruttoria del comune

 

  1. Nell’ambito dell’attivita’ istruttoria di cui all’art. 6,  comma 3-bis,  dell’ordinanza  n.  8  del  2016,  all’art.  10,   comma   4, dell’ordinanza n. 19 del 2017 ed all’art. 9, comma 3,  dell’ordinanza n. 13 del 2017, i comuni provvedono agli accertamenti  di  competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma  degli  articoli  6-bis,  20  e  22  del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed  edilizia,  fatto salvo quanto previsto dalle predette ordinanze in ordine ai tempi per l’istruttoria sulla compatibilita’ edilizia.

  2. Oltre a quanto previsto  dal  comma  1,  il  comune  provvede  a verificare anche, dandone comunicazione all’Ufficio speciale:

    a) la necessita’ di parere in materia ambientale o  paesaggistica e di acquisizione del parere  della  Conferenza  regionale  ai  sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge;

    b) l’eventuale esistenza di elementi che inducano  a  considerare l’immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a  norma  dell’art.  10 del decreto-legge;

    c) l’eventuale  esistenza  di  abusi  totali  o  parziali,  salva restando la possibilita’ di sanatoria nei termini e con le  modalita’ di cui all’art. 10, commi 7 e 8, dell’ordinanza n. 19 del 2017;

    d) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.

  3. Nei casi di cui  al  terzo  periodo  del  comma  1  dell’art.  9 dell’ordinanza n. 13 del 2017, nell’ambito dell’attivita’ istruttoria di cui al presente articolo il comune provvede anche a verificare  la completezza e  la  regolarita’  della  documentazione  utile  per  il rilascio del titolo unico ai sensi degli articoli 5 e 7  del  decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nonche’  il rispetto  della  disciplina  vigente  e  l’eventuale  sussistenza  di vincoli per l’esercizio dell’attivita’ produttiva.

Art. 4

 

Attivita’ istruttoria dell’Ufficio speciale

per la determinazione del contributo

 

  1. Nell’ambito dell’istruttoria  di  propria  competenza  intesa  a determinare la spettanza  e  l’entita’  del  contributo  concedibile, all’esito dell’attivita’ istruttoria svolta dai comuni  a  norma  del precedente art. 3, gli Uffici speciali procedono con le modalita’  di cui al presente articolo ed all’allegato 1 della presente ordinanza.

  2. Con riferimento all’istruttoria di tipo  tecnico,  in  relazione agli elementi di cui ai punti da 5 a  21  dell’allegato  1,  ai  fini delle determinazioni di cui all’art. 6, comma 4, dell’ordinanza n.  8 del 2016, all’art. 13, comma 2, dell’ordinanza  n.  13  del  2017  ed all’art. 12, comma 2,  dell’ordinanza  n.  19  del  2017  gli  Uffici speciali in particolare, tenuto conto della  natura,  dell’entita’  e delle specificita’ di ciascun intervento esaminato:

    a) verificano che l’immobile  sia  interessato  da  ordinanza  di inagibilita’ emessa a seguito della verifica di agibilita’ effettuata con  schede  AeDES,  ovvero  a  seguito  di  dichiarazione   di   non utilizzabilita’ sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016,  a  cui  ha fatto  seguito  la  compilazione  della   scheda   AeDES   ai   sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre 2016,  e  la  corrispondenza  con  la  domanda  di  contributo  delle risultanze di detta documentazione;

    b) valutano l’effettiva sussistenza delle soglie di danno di  cui agli allegati all’ordinanza n. 4 del 2016 e delle  vulnerabilita’  di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 8 del 2016, ovvero delle  soglie  di danno e delle vulnerabilita’ di cui alle tabelle 1 e 3 allegate  alle ordinanze n. 13 e n. 19  del  2017,  nei  casi  in  cui  non  si  sia proceduto  all’accertamento  preliminare  di   cui   all’art.   6-bis dell’ordinanza n. 13 del 2017 o all’art. 6-bis dell’ordinanza  n.  19 del 2017;

    c) procedono al  controllo  di  almeno  un  campione  delle  voci dell’elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico;

    d) verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di lavorazione e spese tecniche relative alle varie figure professionali coinvolte;

    e) verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici  utilizzate  e  per almeno un terzo delle unita’ immobiliari interessate;

    f) procedono  a  ripartizione  tra  le  opere  strutturali  e  di finitura  riportate  nel  computo   metrico   in   attuazione   delle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia.

  3. Ai fini della lettera c) del precedente comma 2, il controllo e’ riferito alle voci piu’ significative in termini di valore  economico e/o a quelle piu’ significative per la rilevanza  tecnica/tecnologica della lavorazione con priorita’ per i nuovi  prezzi,  verificando  la congruenza  delle  computazioni  con  le  lavorazioni   previste   in progetto, nonche’ la loro  corretta  attribuzione  nelle  macro  voci previste  dalla  normativa.  La  predetta  verifica   deve   comunque riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti  macrocategorie, comunque fino alla concorrenza della percentuale di cui alla  lettera c) del comma 2: indagini e prove,  opere  sulle  strutture,  finiture parti comuni e finiture interne.

  4. Con  riferimento  all’istruttoria  di  tipo  amministrativo,  in relazione agli elementi di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 1,  ai fini delle determinazioni di cui all’art. 6, comma 4,  dell’ordinanza n. 8 del 2016, all’art. 13, comma 4-ter,  dell’ordinanza  n.  13  del 2017 ed all’art. 12, comma 4-ter, dell’ordinanza n. 19 del 2017,  gli Uffici speciali in particolare verificano:

    a)  l’avvenuto   svolgimento   della   procedura   di   selezione dell’impresa  esecutrice  di  cui   all’art.   6,   comma   13,   del decreto-legge;

    b) il possesso in capo  all’impresa  esecutrice  dei  lavori  del requisito dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge, l’assenza di violazioni agli obblighi  di versamenti contributivi  e  previdenziali  risultanti  dal  documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) nonche’,  per  i  lavori  di importo superiore a euro 150.000,00  della  qualificazione  ai  sensi dell’art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

    c) che il  contratto  d’appalto  sia  redatto  sulla  base  dello «Schema contratto tipo» di cui all’allegato 2  dell’ordinanza  n.  19 del 2017,  e  in  particolare  che  vi  siano  inserite  le  clausole obbligatorie previste dalla vigente normativa.

Art. 5

 

Attivita’ istruttoria dell’Ufficio speciale

per la liquidazione del contributo

 

  1. Ai fini della liquidazione  del  saldo  finale  del  contributo, l’Ufficio  speciale  procede  a  verificare  la  coerenza  del  conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi  delle macrovoci  di  cui  si  compone  il  computo  metrico  relativo  agli interventi assentiti con il decreto di  concessione  del  contributo, fatta salva l’approvazione di successive varianti progettuali.

  2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1,  non  costituiscono varianti al progetto le variazioni non  significative  delle  singole voci che compongono il computo metrico tali da  non  determinare  una modifica del costo complessivo dell’intervento.

  3. Sono fatti salvi in ogni caso i  controlli  a  campione  cui  la struttura commissariale provvede a norma dell’art. 12, comma  5,  del decreto-legge.

Titolo II
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n.
19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio
2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018

Art. 6

 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’art. 1 e’ aggiunto infine il seguente comma:

  «4-bis. Per gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di  edificio  adibita  a tale attivita’, resta ferma, ai fini dell’accesso ai  contributi,  la necessita’  del  possesso  dei  requisiti  di  cui   all’allegato   1 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  13  del  9  gennaio 2017.»;

    b) il comma 6 dell’art. 2 e’ sostituito dal seguente:

  «6. Per gli edifici per i quali la scheda  AeDES  originaria  abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati,  i  quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento  difforme e  riconducibile  all’art.  1  della  presente   ordinanza,   possono chiederne l’accertamento  presentando  all’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione la comunicazione di avvio dei  lavori  ai  sensi  della presente ordinanza. Alla  comunicazione,  da  presentare  tramite  la procedura  informatica  predisposta  dal  Commissario   straordinario ovvero a mezzo pec, e’ allegata la documentazione necessaria ai  fini della determinazione del livello operativo ai sensi  dell’allegato  1 alla presente ordinanza»;

    c) all’art. 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento   della richiesta di cui al comma 6, l’Ufficio speciale per la  ricostruzione procede  alla  valutazione  del  livello  operativo  per   l’edificio interessato e ne da’ comunicazione al  richiedente  con  le  medesime modalita’ di cui al  comma  6.  Qualora  la  richiesta  sia  accolta, l’Ufficio  speciale  contestualmente   autorizza   la   progettazione dell’intervento   di    riparazione    con    rafforzamento    locale dell’edificio, dando corso all’istruttoria  secondo  le  modalita’  e procedure di cui alla presente ordinanza. In caso contrario,  informa il richiedente dell’esito negativo della verifica e della  necessita’ di una variante al progetto depositato che preveda  il  miglioramento sismico dell’edificio, come disposto dall’ordinanza n.  13  del  2017 ovvero n. 19 del 2017, dichiarando contestualmente l’improcedibilita’ del progetto di intervento di riparazione con rafforzamento locale.

  6-ter. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati,  i  quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento  difforme e piu’ grave, si avvalgono della  procedura  di  cui  all’art.  6-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 ovvero all’art. 6-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19  del  7  aprile  2017,  depositando  la   scheda   ASeDES   e   la documentazione necessaria a  documentare  il  livello  effettivo  del danneggiamento.»;

    d) all’art. 5 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

  «3-bis. Per gli interventi  sugli  immobili  adibiti  ad  attivita’ produttive nelle ipotesi di  cui  al  comma  4-bis  dell’art.  1,  si applicano in ogni caso le cause di decadenza dal  contributo  di  cui all’art. 23 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  13  del 2017.».

Art. 7

 

Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l’art. 2 e’ aggiunto il seguente:

  «Art. 2-bis (Spese tecniche). – 1. Per le finalita’ della  presente ordinanza, il compenso spettante ai professionisti  incaricati  della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES e’ determinato con le modalita’ di cui  all’art.  6  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n.  29  del  9  giugno  2017,  e  le  spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le  modalita’  di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del  9  gennaio 2017.»;

    b) al comma 3-bis dell’art. 6, in fine sono aggiunti  i  seguenti periodi: «In caso di  esito  negativo  dell’accertamento  di  cui  al periodo precedente ovvero di  incompletezza  della  domanda  o  della documentazione ad essa allegata,  l’Ufficio  speciale  provvede  alla notificazione della comunicazione di cui all’art. 10-bis della  legge 7  agosto  1990,  n.  241,  assegnando  all’istante  un  termine  non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o  la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di  mancato  accoglimento  delle  osservazioni   l’Ufficio   speciale trasmette al vice commissario la proposta di  improcedibilita’  della domanda di contributo.».

                               Art. 8

 

          Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 19 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l’art. 1 e’ inserito il seguente:

  «Art.  1-bis  (Vicende  soggettive  anteriori  alla  richiesta   di contributo). – 1. In caso di  cessione  dell’azienda  o  di  un  ramo d’azienda   dell’impresa   titolare   dell’edificio    distrutto    o danneggiato, cosi’ come di trasformazione, fusione o scissione  della persona giuridica titolare del medesimo  edificio  verificatasi  dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione  della  domanda di contributo, il  soggetto  cessionario  o  risultante  dalle  dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o  parente  o affine  fino  al  quarto  grado  o   persona   legata   da   rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge  20  maggio 2016, n. 76, con l’originario  titolare  dell’attivita’  economica  o produttiva e’ legittimato  a  presentare  le  domande  di  contributo previste  dalla  presente  ordinanza  a  condizione   che   l’impresa originaria possedesse, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilita’ stabiliti nell’allegato 1 e che gli stessi  requisiti, ad eccezione di quello relativo all’essere l’impresa attiva alla data degli eventi sismici,  siano  posseduti  dall’impresa  cessionaria  o subentrante alla data di presentazione delle domande.

  2. Le previsioni del  comma  1  si  applicano  anche  nel  caso  di conferimento di attivita’ da impresa individuale a societa’  semplice e da societa’  semplice  a  impresa  individuale,  a  condizione  che all’interno del  soggetto  subentrante  permanga  rispettivamente  la persona fisica titolare dell’originaria impresa individuale o  almeno uno dei soci dell’originaria societa’ semplice.»;

    b) il comma 2 dell’art. 6-bis e’ sostituito dal seguente:

  «2. Alla richiesta di cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono  essere  allegati  la  scheda  AeDES  compilata  nel  rispetto dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione  del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita’» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1 alla presente ordinanza.»;

    c) dopo il comma 3 dell’art. 6-bis e’ inserito il seguente:

  «3-bis.  Salvo  quanto   previsto   dall’art.   2,   comma   6-ter, dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del  17  novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo’ comportare la rivalutazione  dell’esito  di  agibilita’  risultante  dalla   scheda AeDES.»;

    d) al comma 3 dell’art. 8, dopo la lettera  b),  e’  aggiunta  la seguente:

  «b-bis) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non e’  totalmente abusivo e  che  lo  stesso  non  risulta  interessato  da  ordini  di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;»;

    e) il comma 2 dell’art. 13 e’ sostituito dal seguente:

  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell’accertamento  di  cui   al precedente comma 1 ed all’esito dell’istruttoria di cui  all’art.  9, nei trenta giorni successivi al ricevimento della  comunicazione  del comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  l’Ufficio  speciale  per   la ricostruzione acquisisce l’autorizzazione ai  fini  sismici  prevista dall’art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n. 380/2001 e l’eventuale parere della  Conferenza  regionale,  verifica l’ammissibilita’  al  finanziamento   dell’intervento,   approva   il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede  a  richiedere  il Codice unico di progetto (CUP) di cui  all’art.  11  della  legge  16 gennaio 2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG  dandone  comunicazione  al richiedente  mediante   la   procedura   informatica   a   tal   fine predisposta.»;

    f) al comma 1 dell’art. 17 sono soppresse le parole «con i  tempi e le modalita’ stabilite dall’art. 16 per gli interventi eseguiti  su edifici» e, alla successiva lettera a), le parole «come  previsto  al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 16»;

    g) il comma 3 dell’art. 17 e’ sostituito dal seguente:

  «3. La richiesta di concessione del contributo  e’  presentata  dal beneficiario con le modalita’ di  cui  all’art.  7,  comma  1,  della presente ordinanza. In ogni  caso,  l’erogazione  del  contributo  e’ subordinata alla produzione:

    a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute  e  delle relative quietanze;

    b) di copia del certificato  di  collaudo  dei  beni  strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione  del  tecnico  incaricato del regolare ripristino dei beni.»;

    h) dopo il comma 3 dell’art. 17 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis.  La  documentazione  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del precedente comma 3 e’ depositata dal  beneficiario  con  le  seguenti modalita’:

    a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 e’  allegata  alla domanda  di  contributo  ovvero,  in  alternativa,   allegata   anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento,  in  occasione  della loro presentazione;

    b)  nei  casi  di  cui  alla  lettera   b)   del   comma   1   e’ obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.

  3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta  della  documentazione  ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma  3-bis,  l’Ufficio  speciale  procede  alla  liquidazione   del contributo  anche  per  stralci,  fino  a  concorrenza   dell’importo determinato a norma dell’art. 5 della presente ordinanza.»;

    i) nella tabella 1 dell’allegato 2 il punto 1.1 e’ sostituito dal seguente:

 

              pdfParte di provvedimento in formato grafico

 

Art. 9

 

Modifiche all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017

 

  1. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario  straordinario  n.  16

del 3 marzo 2017, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

  «2-bis. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una  sola

autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e  il parere  o  l’autorizzazione   sono   acquisiti   secondo   le   norme ordinarie.».

Art. 10

 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del  7  aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’art. 2, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  «1-bis. I contributi di cui al  comma  1  possono  essere  concessi altresi’ per l’acquisto,  nello  stesso  comune,  di  edifici  aventi caratteristiche equivalenti a quelli  dichiarati  inagibili  che  non possono  essere  ricostruiti   nello   stesso   sito   o   migliorati sismicamente nei casi previsti dall’art. 22.»;

    b) all’art. 2, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

  «4. Nel caso di edifici interessati da  ordinanze  di  inagibilita’ emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C,  in  relazione  ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di  danni  gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza,  puo’ essere chiesta all’Ufficio speciale la verifica dello stato di  danno contestualmente alla determinazione  del  livello  operativo  con  le modalita’ di cui all’art. 6-bis della  presente  ordinanza.  In  tali casi,  l’Ufficio  speciale  nel  rilasciare   l’autorizzazione   alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico  indica  anche il livello operativo accertato.»;

    b) all’art. 2, il comma 8 e’ soppresso;

    c) all’art. 5, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

  «2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all’art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto  del  costo  dell’intervento  indispensabile   per   assicurare l’agibilita’ dell’intero edificio, le  finiture  sulle  parti  comuni nonche’ le finiture sulle parti di proprieta’ esclusiva relative alle unita’ immobiliari per le  quali  i  proprietari  hanno  prestato  il proprio consenso all’esecuzione degli interventi.»;

    d) il comma 2 dell’art. 6-bis e’ sostituito dal seguente:

  «2. Alla richiesta di cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono  essere  allegati  la  scheda  AeDES  compilata  nel  rispetto dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione  del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita’» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1 alla presente ordinanza.»;

    e) dopo il comma 3 dell’art. 6-bis e’ inserito il seguente:

  «3-bis.  Salvo  quanto   previsto   dall’art.   2,   comma   6-ter, dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del  17  novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo’ comportare la rivalutazione  dell’esito  di  agibilita’  risultante  dalla   scheda AeDES.»;

    f) all’art. 8, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  «1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni transitorie per lo svolgimento  dell’incarico  di  amministratore  di condominio, le spese per le  attivita’  professionali  di  competenza degli amministratori di condominio e le spese  di  funzionamento  dei consorzi  appositamente  costituiti  tra  proprietari   per   gestire interventi unitari, ivi compresi i  compensi  del  presidente  e  del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

    a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 euro;

    b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;

    c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 euro e  fino  a 3.000.000 di euro;

    d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 euro.»;

    g) al comma 1 dell’art. 9, dopo le parole «per gli interventi  di cui all’art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «e comma 1-bis»;

    h) all’art. 11, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

  «2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui ai commi 1 e  2 lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato  per  le parti comuni dell’edificio.»;

    i) il comma 2 dell’art. 12 e’ sostituito dal seguente:

  «2.  In  caso  di  esito  positivo  dell’accertamento  di  cui   al precedente comma 1 ed all’esito dell’istruttoria di cui all’art.  10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della  comunicazione  del comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10  ovvero  alla  scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 8, del decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  l’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione acquisisce l’autorizzazione ai  fini  sismici  prevista dall’art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n. 380/2001 e l’eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica  l’ammissibilita’  al  finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  di  cui all’art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il  codice  CIG dandone  comunicazione   al   richiedente   mediante   la   procedura informatica a tal fine predisposta.»;

    j) all’art. 15, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

  «5. L’unitarieta’  dell’intervento  sull’aggregato  edilizio  viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli  edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei  lavori  ad  un’unica  impresa appaltatrice selezionata con le modalita’ indicate all’art. 12, comma 4-bis, lettera a).»;

    k) al comma 6 dell’art. 15, il terzo periodo  e’  sostituito  dal seguente: «Il contributo  e’  determinato  in  relazione  al  livello operativo   ponderale   attribuito   agli   edifici   facenti   parte dell’aggregato.»;

    l) al comma 4 dell’art. 22, in  fine,  e’  aggiunto  il  seguente periodo:  «Per  gli  edifici  ubicati  in  zona  agricola,  il   vice commissario  puo’  altresi’  autorizzarne  la   ricostruzione   anche nell’ambito del fondo di proprieta’ della  stessa  azienda  agricola, qualora le norme regionali  e  gli  eventuali  vincoli  ambientali  e paesaggistici lo consentano.»;

    m) al comma 5 dell’art. 22, in  fine,  e’  aggiunto  il  seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 4.»;

    n) dopo il comma 5 dell’art. 22 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo  ai  sensi del comma 4, il vice commissario puo’ autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile,  non  abusivo,  conforme  alla  normativa urbanistica, edilizia e  sismica,  ubicato  nello  stesso  comune  ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

  5-ter. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 5-bis  e’ ammissibile a condizione che abbia a  oggetto  un  edificio  che  sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto  8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito della certificazione di  idoneita’,  dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e’ ubicato.

  5-quater. Nei casi di cui al comma  5-bis,  il  contributo  massimo concedibile per l’acquisto dell’edificio e  della  relativa  area  di pertinenza e’ pari al minore importo tra:

    il prezzo di acquisto dell’edificio e  dell’area  di  pertinenza, determinato  a  seguito  di  perizia  asseverata  di   professionista abilitato che ne attesti la  congruita’  sulla  base  del  valore  di mercato

e

    il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell’allegato 1 per il  livello   operativo   L4   calcolato   sulla   superficie   utile dell’edificio da delocalizzare.

  5-quinquies. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del  comma 5-bis puo’ avere a oggetto anche un edificio avente superficie  utile complessiva inferiore a quella  dell’edificio  preesistente.  In  tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma  5-quater  e’ determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.

  5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-bis,  l’area  su  cui  insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle  macerie conseguenti alla demolizione a cura del  soggetto  legittimato,  sono cedute gratuitamente al comune per essere  adibite  ad  uso  pubblico compatibile  con  le  condizioni  di  instabilita’  della  zona.   Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 5-quater  e 5-quinquies  si  aggiunge  in  ogni  caso  il  rimborso  delle  spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche’ per l’atto pubblico di  trasferimento  della  proprieta’  e  delle  spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l’imposta  di  registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il  versamento dell’IVA  se  dovuta  e  non   altrimenti   recuperabile.   L’importo riconosciuto per le dette voci di  spesa  non  puo’  comunque  essere superiore al 20% del costo convenzionale.»;

    o) al comma 1 dell’art. 26 le parole «comma    sono  sostituite dalle parole «comma 7»;

    p)  alla  tabella  7  dell’allegato  1,  in  fine,  prima   della sottotabella 7.1 e’ aggiunto il seguente capoverso:

  «Nel caso di immobili di cui all’art. 1, comma  5,  della  presente ordinanza, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico  e  l’attivita’  dell’impresa  con  conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attivita’ produttiva, tali  da richiedere, anche al fine di assicurare  le  migliori  condizioni  di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonche’ il prolungamento  dei  tempi  previsti  per  gli interventi, e’ riconosciuto un incremento → massimo del 5% dei  costi convenzionali sulla base di una apposita  relazione  predisposta  dal progettista»;

    q) alla tabella 7 dell’allegato 1,  nella  sottotabella  7.1,  il primo capoverso e’ sostituito dal seguente:

  «Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti  in  siti  dove  e’  maggiore  l’azione  sismica  di progetto,   definita   dalle   norme   tecniche   a   partire   dalla “pericolosita’ sismica  di  base”  (ag  )  del  sito  in  cui  ricade l’edificio e dal parametro (S), che tiene conto  della  categoria  di sottosuolo  (Ss)  e  delle  condizioni  topografiche  (St),  i  costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:

   

 

 ag * S ≤ 0,25g              → nessun incremento;

 

 0,25g ≥ ag * S ≥ 0,35g      → incremento del 5% per gli

                               interventi miglioramento sismico e

                               del 2% per i casi di ricostruzione

                               totale;

 

 0,35g ≥ ag * S ≥ 0,45g      → incremento del 10% per gli

                               interventi miglioramento sismico e

                               del 4% per i casi di ricostruzione

                               totale;

 

 0,45g ≥ ag * S              → incremento del 15% per gli

                               interventi miglioramento sismico e

                               del 6% per i casi di ricostruzione

                               totale;

 

   

dove, come detto, ag e’ l’accelerazione orizzontale massima sul  sito di  riferimento  rigido  orizzontale  ed  S  e’  il  coefficiente  di amplificazione  dell’accelerazione   del   terreno   adottato   nella progettazione dell’intervento, sia  che  esso  derivi  dall’approccio semplificato delle Norme tecniche per le costruzioni, sia che  derivi dall’analisi  della  risposta  sismica  locale  svolta   ad   hoc   o dall’assunzione diretta degli spettri di risposta  elastici  prodotti dallo studio  di  MS3,  coerentemente  con  i  criteri  generali  per l’utilizzo dei risultati degli studi  di  Microzonazione  sismica  di livello 3, di  cui  all’allegato  1  dell’ordinanza  del  Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 come modificati  dall’allegato 1 dell’ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018.»;

    r) alla tabella 7 dell’allegato 1,  nella  sottotabella  7.1,  al secondo capoverso la parola «preventivamente» e’ soppressa.

Art. 11

 

Modifiche all’ordinanza n. 26 del 29 giugno 2017

 

  1. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 giugno 2017, i commi 3 e 4 dell’art. 2 sono sostituiti dai seguenti:

  «3. La quota residua delle risorse relative all’esercizio  2017  e’ erogata entro quindici giorni dalla richiesta  dell’Ufficio  speciale per  la  ricostruzione  contenente  la  rendicontazione  delle  spese sostenute nonche’ l’attestazione  delle  spese  di  funzionamento  di competenza del  medesimo  esercizio  finanziario  programmate  e  non ancora spese.

  4. Le spese di funzionamento  relative  all’esercizio  2018,  ed  a valere  sulle  risorse  previste  per  il  medesimo  esercizio,  sono corrisposte entro il  30  giugno  dello  stesso  anno,  a  titolo  di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per la medesima annualita’ e’ erogata entro la fine dell’esercizio,  previa  richiesta  dell’Ufficio  speciale   per   la ricostruzione contenente la  rendicontazione  delle  spese  sostenute nonche’ l’attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese.».

Art. 12

 

Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017

 

  1. Nell’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell’11 luglio 2017, al comma 4 dell’art. 1 le parole  «proprie  della»  sono sostituite dalle parole «individuate dalla».

Art. 13

 

Modifiche all’ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018

 

  1. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 2 dell’art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore  della  presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, acquisito il parere della  Conferenza  regionale  di  cui  all’art.  16,  comma  4,   del decreto-legge n. 189 del 2016  ai  sensi  dell’art.  27  del  decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  trasmettono  al  Commissario straordinario del Governo,  per  la  loro  approvazione,  i  progetti esecutivi relativi agli interventi di cui  alla  presente  ordinanza. Qualora il progetto sia  elaborato  dalle  regioni,  dalle  province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo  stesso  viene,  altresi’,  trasmesso  all’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il  quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione,  a  verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche  un  parere  sulla  sua congruita’ economica.

  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della congruita’ economica del progetto esecutivo e della  sua  conformita’ alle coperture di spesa  approvate  dal  Comitato  dei  garanti,  nel termine di trenta  giorni  dalla  ricezione  del  progetto  da  parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione,  approva  definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi  dell’art.  14,  comma  5,  del decreto-legge  n.  189  del  2016  il  decreto  di  concessione   del contributo che, in ogni caso, non puo’ superare l’importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni  singolo  intervento.  Entro  sette giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita’  speciale, intestata dal presidente di regione – vice-commissario, di una  somma pari al 30% del  contributo  riconosciuto.  Entro  sette  giorni  dal ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente  della  regione  – vice-commissario relativa  all’avvenuta  stipulazione  del  contratto d’appalto, si provvede al  trasferimento  di  un  ulteriore  30%  del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo del presente comma. L’importo residuo viene corrisposto  entro  sette giorni  dalla  comunicazione   del   presidente   della   regione   – vice-commissario   dell’avvenuta   emissione   del   certificato   di collaudo.»;

    b) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente:

  «Art. 3-bis (Progetti di valore fino a euro 1.000.000). – 1. Per  i progetti  di  interventi  di  importo  fino  a  euro   1.000.000   le disposizioni di  cui  agli  articoli  2  e  3  sono  integrate  dalle disposizioni del presente articolo.

  2. Per tutti gli interventi di valore fino  a  euro  1.000.000,  le procedure di affidamento dei lavori si svolgono secondo le norme  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  3. Con riguardo ai progetti di importo inferiore  a  euro  150.000, l’anticipazione di cui al comma 2 dell’art. 2 e’ pari al 50% e  trova copertura nelle risorse gia’ trasferite alla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016. Tali  risorse sono trasferite in favore delle contabilita’  speciali  intestate  ai presidenti delle regioni – vice commissari con apposito provvedimento del Commissario straordinario.

  4. Fermo restando  quanto  previsto  all’art.  3,  comma  1,  primo periodo, e commi 3, 4 e 5, in ordine alla approvazione ed  esecuzione dei progetti, il residuo 50% delle  risorse  finanziarie  relative  a ciascun intervento di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  e’ trasferito sulle contabilita’ speciali intestate ai presidenti  delle regioni – vice commissari entro sette giorni dalla  comunicazione  al Commissario straordinario  da  parte  degli  stessi  vice  commissari relativa all’avvenuta emissione del certificato di collaudo.»

Titolo III
Norme transitorie e finali

Art. 14

 

Disposizioni transitorie

 

  1. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle domande di contributo depositate in data  successiva  all’entrata  in vigore della presente ordinanza, nonche’ alle domande  di  contributo gia’ depositate alla data di cui al comma 1, per le quali a tale data non e’ ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo.

Art. 15

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 3 agosto 2018

 

Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1610

 

pdfAllegato 1


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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