Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016″». (Ordinanza n. 26).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con apposita ordinanza il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione per l’istituzione da parte delle regioni, unitamente ai comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»;
Vista l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante «Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016″ di cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Visto l’art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha modificato l’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, inserendo i commi 1-ter ed 1-quater, in base ai quali:
a) le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo art. 3, sono a carico del fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) le eventuali spese di funzionamento eccedenti il limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono a carico di ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; c) con apposito provvedimento commissariale sono ripartite le risorse afferenti il finanziamento delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione;
Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e, in particolare, l’art. 5;
Ritenuta la necessita’ di procedere, alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo alla copertura delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, alla modifica dell’art. 9 dello schema di convenzione adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse, previste dal comma 1-ter dell’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di seguito indicata: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria;
Ritenuta la necessita’, al fine di consentire agli Uffici speciali per la ricostruzione di completare la fase di allestimento e primo avvio della loro operativita’ e di assicurarne la piena funzionalita’, di procedere al rimborso e all’anticipazione delle spese di funzionamento inerenti l’esercizio 2017 in un’unica soluzione, nei limiti previsti dall’art. 3, comma 1-ter e delle percentuali di ripartizione di cui sopra;
Vista l’intesa espressa dai presidenti delle regioni – vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessita’, atteso anche il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attivita’ di ricostruzione, di assicurare la piena funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione;
Dispone:
Art. 1
Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli Uffici
speciali per la ricostruzione
1. In considerazione dell’entita’ dei danni subiti dal territorio di ciascuna regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varieta’ e della complessita’ dei compiti e delle funzioni attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonche’ della loro composizione, le risorse previste dall’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Al fine di assicurare la piena funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse previste per l’esercizio 2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del 50% dell’importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun presidente di regione – vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario, ai fini del rimborso degli oneri gia’ sostenuti per il primo avvio degli Uffici medesimi da parte di ciascuno degli enti aderenti alla convenzione di costituzione stipulata in attuazione dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e dell’anticipazione delle somme occorrenti per completarne l’allestimento, i dati relativi alle spese di funzionamento a valere sulle risorse previste per l’esercizio 2017.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento sulle contabilita’ speciali intestate ai presidenti delle regioni – vicecommissari delle risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dall’art. 3, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge e secondo le percentuali stabilite nell’art. 1 della presente ordinanza commissariale.
3. La quota residua delle risorse relative all’esercizio 2017 e’ erogata a saldo, a conclusione dell’esercizio, previa presentazione del rendiconto e tenendo conto in ogni caso di quanto gia’ corrisposto in base al precedente comma 2.
4. Le spese di funzionamento relative all’esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, saranno rimborsate con cadenza trimestrale secondo i tempi e le modalita’ previsti dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 9 dello schema di convenzione, adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, come modificato dall’art. 3 della presente ordinanza.
Art. 3
Modifica dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016
1. All’art. 9 dello schema di convenzione adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 1 e’ integralmente sostituito dal seguente: «La copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 e’ assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo art. 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell’art. 3 del medesimo decreto-legge.»;
b) il paragrafo 4 e’ integralmente sostituito dal seguente:
«L’Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruita’ delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il presidente della regione – vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro trenta giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all’ apposita contabilita’ speciale.»;
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 sono inserite automaticamente nelle convenzioni stipulate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in attuazione dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole difformi ivi contenute.
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell’art. 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Art. 5
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessita’ di dare urgente impulso al completamento dell’attivita’ di costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione e di assicurarne la piena funzionalita’, la presente ordinanza e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.
2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 29 maggio 2017
Il Commissario: Errani
Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1191
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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