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Ordinanza 29 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” (Ordinanza n. 26)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 29 maggio 2017
 

Linee direttive per la ripartizione e  l’assegnazione  delle  risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per  la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del  10  novembre  2016, recante: «Schema tipo di convenzione per  l’istituzione  dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione  post  sisma 2016″». (Ordinanza n. 26).  

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con  apposita  ordinanza  il  Commissario  straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui  all’art.  1,  comma  6, predispone uno schema tipo di convenzione per l’istituzione da  parte delle regioni,  unitamente  ai  comuni  interessati,  di  un  ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post  sisma 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante  «Schema  tipo di  convenzione  per  l’istituzione  dell’Ufficio  comune  denominato “Ufficio speciale per  la  ricostruzione  post  sisma  2016″  di  cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84;

  Visto l’art. 18, comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45, che ha modificato l’art. 3 del  decreto-legge  n. 189 del 2016, inserendo i commi 1-ter ed 1-quater, in base ai  quali:

a)  le  spese  di  funzionamento  degli  Uffici   speciali   per   la ricostruzione, diverse da quelle previste dal comma  1  del  medesimo art. 3, sono a carico del fondo di cui all’art. 4  del  decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno  degli anni 2017 e 2018; b) le eventuali spese di funzionamento eccedenti il limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono a carico di ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; c) con apposito provvedimento commissariale sono  ripartite  le  risorse afferenti il finanziamento delle spese di funzionamento degli  Uffici speciali per la ricostruzione;

  Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante  «Seconde  linee direttive per la ripartizione  e  l’assegnazione  del  personale  con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo  amministrativo-contabile  destinato  ad   operare   presso   la struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali  per  la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni  e  gli  enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli  3,  50,  e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e, in  particolare, l’art. 5;

  Ritenuta la necessita’ di procedere, alla luce  delle  modifiche  e delle integrazioni apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla  legge  n.  45  del  2017,  con riguardo alla copertura delle spese  di  funzionamento  degli  Uffici speciali per la ricostruzione, alla modifica dell’art. 9 dello schema di convenzione adottato con l’ordinanza n. 1 del  10  novembre  2016, prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse,  previste  dal comma 1-ter dell’art. 3 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  nella misura di seguito indicata: a) per il 10% alla  Regione  Abruzzo;  b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche;  d) per il 14% alla Regione Umbria;

  Ritenuta la necessita’, al fine di consentire agli Uffici  speciali per la ricostruzione di completare la fase di  allestimento  e  primo avvio  della  loro   operativita’   e   di   assicurarne   la   piena funzionalita’, di procedere al  rimborso  e  all’anticipazione  delle spese  di  funzionamento  inerenti  l’esercizio  2017   in   un’unica soluzione, nei limiti previsti  dall’art.  3,  comma  1-ter  e  delle percentuali di ripartizione di cui sopra;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  12 maggio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell’urgente   indifferibile necessita’, atteso anche il  rilevantissimo  numero  di  procedimenti amministrativi connessi all’attivita’ di ricostruzione, di assicurare la piena funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

 

Ripartizione delle risorse per spese di  funzionamento  degli  Uffici

speciali per la ricostruzione

 

  1. In considerazione dell’entita’ dei danni subiti  dal  territorio di ciascuna  regione,  del  numero  dei  potenziali  beneficiari  dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varieta’ e della complessita’ dei compiti e  delle  funzioni  attribuite  agli Uffici  speciali   per   la   ricostruzione,   nonche’   della   loro composizione, le risorse  previste  dall’art.  3,  comma  1-ter,  del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite come segue fra le regioni  interessate  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

  a) per il 10% alla Regione Abruzzo;

  b) per il 14% alla Regione Lazio;

  c) per il 62% alla Regione Marche;

  d) per il 14% alla Regione Umbria.

Art. 2

 

 

Trasferimento delle risorse

 

  1. Al fine  di  assicurare  la  piena  funzionalita’  degli  Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse  previste  per  l’esercizio 2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del  50% dell’importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza,  ciascun  presidente di regione – vicecommissario provvede  a  comunicare  al  Commissario straordinario, ai fini del rimborso degli oneri gia’ sostenuti per il primo avvio degli Uffici medesimi da parte  di  ciascuno  degli  enti aderenti alla convenzione di  costituzione  stipulata  in  attuazione dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e  dell’anticipazione  delle somme occorrenti per completarne l’allestimento, i dati relativi alle spese  di  funzionamento  a  valere  sulle   risorse   previste   per l’esercizio 2017.

  2.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione prevista dal  comma  1,  il  Commissario  straordinario  provvede  al trasferimento sulle contabilita’  speciali  intestate  ai  presidenti delle regioni – vicecommissari delle risorse di cui  all’art.  4  del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti  dall’art. 3, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge e secondo  le  percentuali stabilite nell’art. 1 della presente ordinanza commissariale.

  3. La quota residua delle risorse relative  all’esercizio  2017  e’ erogata a saldo, a conclusione dell’esercizio,  previa  presentazione del  rendiconto  e  tenendo  conto  in  ogni  caso  di  quanto   gia’ corrisposto in base al precedente comma 2.

  4. Le spese di funzionamento  relative  all’esercizio  2018,  ed  a valere sulle risorse previste  per  il  medesimo  esercizio,  saranno rimborsate con cadenza trimestrale secondo i  tempi  e  le  modalita’ previsti dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 9 dello schema di convenzione, adottato con l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016,  come  modificato dall’art. 3 della presente ordinanza.

Art. 3

 

 

Modifica dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016

 

  1. All’art. 9 dello schema di convenzione adottato con  l’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il paragrafo 1 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «La copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio speciale  per  la ricostruzione previste dall’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 e’ assicurata dalle risorse  messe  a  disposizione  dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo  art.  3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico  di  ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell’art. 3 del medesimo decreto-legge.»;

  b)  il  paragrafo  4  e’  integralmente  sostituito  dal  seguente:

«L’Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruita’ delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il  presidente della regione – vicecommissario, sulla base del predetto  rendiconto, trasmette,  entro  trenta  giorni,  la  richiesta  di   rimborso   al Commissario straordinario  il  quale  provvede,  entro  i  successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all’ apposita  contabilita’ speciale.»;

  2.  Le  disposizioni  contenute   nel   comma   1   sono   inserite automaticamente nelle convenzioni stipulate  dalle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in attuazione  dell’ordinanza  n.  1  del  10 novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole  difformi  ivi contenute.

Art. 4

 

 

Disposizione finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell’art. 3, comma 1-ter del  decreto-legge n. 189  del  2016  con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e 2018.

Art. 5

 

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. In considerazione della necessita’ di dare  urgente  impulso  al completamento dell’attivita’ di costituzione  degli  Uffici  speciali per la ricostruzione e di  assicurarne  la  piena  funzionalita’,  la presente ordinanza e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

  2. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 maggio 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1191

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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