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Ordinanza 28 marzo 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i e nella attivita’ di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. ” (Ordinanza n. 52)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

 ORDINANZA 28 marzo 2018 

 

Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui  all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i  e  nella  attivita’  di redazione delle schede  Aedes.  Attuazione  dell’articolo  2-bis  del decreto-legge  n.  148  del  16   ottobre   2017,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172.  (Ordinanza  n. 52).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018)

 
Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal   24 agosto 2016
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400 e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e s.m.i. e, in particolare:
    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo II, Capo I, sovraintendendo  all’attivita’  dei  Vice  Commissari  di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5; 
    b) l’art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni altra attivita’ prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
    c)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
    d) l’art. 2, comma 5, in  forza  del  quale  i  Vice  Commissari, nell’ambito dei territori  interessati:  a)  presiedono  il  comitato  istituzionale di cui all’art. 1, comma 6;  b) esercitano  le  funzioni di  propria  competenza  al   fine   di   favorire   il   superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione; c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e  ai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili  dei procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi  per   gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita’ di cui all’art. 6; e) esercitano le funzioni di  propria competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
    e) l’art. 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali  per la ricostruzione: a) curano la  pianificazione  urbanistica  connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio  delle  concessioni di  contributi  e  tutti  gli   altri   adempimenti   relativi   alla ricostruzione privata; b) provvedono alla  diretta  attuazione  degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni culturali, nonche’  alla  realizzazione  degli  interventi  di  prima emergenza di cui all’art. 42, esercitando anche il ruolo di  soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi  ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
    f) l’art. 5, comma 3, in forza del quale i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma  2  sono  erogati,  con  le modalita’  del  finanziamento  agevolato,  sulla  base  di  stati  di avanzamento  lavori  relativi   all’esecuzione   dei   lavori,   alle prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo; 
    g) l’art. 6 che disciplina criteri e modalita’  generali  per  la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata; 
    h)  l’art.  8  che  disciplina  gli   interventi   di   immediata esecuzione;
    i) l’art.  8-bis  che  disciplina  gli  interventi  eseguiti  per immediate esigenze abitative; 
    l) l’art. 12, in forza del quale: «1. Fuori dei casi disciplinati dall’art. 8, comma 4, l’istanza  di  concessione  dei  contributi  e’ presentata dai soggetti legittimati  di  cui  all’art.  6,  comma  2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente  alla  richiesta  del  titolo  abilitativo  necessario  in relazione alla tipologia  dell’intervento  progettato.  Alla  domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui  all’art. 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 113 del 17 maggio 2011, anche da  parte  del  personale  tecnico  del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto  al  Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;  b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e  iscritto all’elenco  speciale  di  cui  all’art.  34,  attestante  la  riconducibilita’ causale diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi sismici di cui all’art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione  delle  attivita’  di   ricostruzione   e   riparazione necessarie nonche’ degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti  l’entita’  del  contributo  richiesto;  d) indicazione  dell’impresa  affidataria  dei  lavori,   con   allegata documentazione   relativa   alla   sua   selezione   e   attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe  di  cui  all’art.  30,  comma  6.  2. All’esito dell’istruttoria  sulla  compatibilita’  urbanistica  degli interventi richiesti  a  norma  della  vigente  legislazione,  svolta dall’ufficio speciale per la ricostruzione,  il  Comune  rilascia  il titolo  edilizio.  3.  L’ufficio  speciale  per   la   ricostruzione,
verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo  importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione  del  contributo  medesimo,  comprensivo  delle  spese tecniche.  4.  Il  vice  commissario  o  suo  delegato  definisce  il procedimento con decreto di concessione del contributo  nella  misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle  risorse  disponibili. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente  articolo,  previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il  10  per  cento dei contributi  complessivamente  concessi.  Qualora  dalle  predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi  eseguiti   non corrispondono  a  quelli  per  i   quali   e’   stato   concesso   il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento  o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme indebitamente percepite.  6.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita’  e  termini  per  la presentazione delle domande  di  concessione  dei  contributi  e  per  l’istruttoria    delle    relative    pratiche,     prevedendo     la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme  informatiche.  Nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi, nonche’ le modalita’ e le procedure per  le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.,  fuori dei casi disciplinati dall’art. 8, comma 4, l’istanza di  concessione dei contributi e’ presentata dai soggetti legittimati di cui all’art. 6,   comma   2,   all’Ufficio   speciale   per    la    ricostruzione territorialmente competente  unitamente  alla  richiesta  del  titolo abilitativo necessario in relazione  alla  tipologia  dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre  alla documentazione necessaria per il rilascio  del  titolo  edilizio:  a) scheda AeDES di cui all’art. 8, comma 1, redatta a norma del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  anche  da  parte del  personale  tecnico  del  Comune  o  da   personale   tecnico   e specializzato di supporto  al  Comune  appositamente  formato,  senza ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica;  b)  relazione  tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto  all’elenco speciale di cui all’art. 34, attestante la  riconducibilita’  causale  diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attivita’ di ricostruzione e riparazione necessarie nonche’ degli interventi di miglioramento  sismico  previsti  riferiti   all’immobile   nel   suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti l’entita’  del  contributo  richiesto;  d)  indicazione  dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione  e  attestazione  dell’iscrizione  nella  Anagrafe  di  cui all’art. 30, comma 6»;
    m) l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge  n.  189  del 2016 che prevede: a) la perdita totale  del  contributo  erogato  nel caso  di  inadempimento  dell’obbligo  di  tracciamento   finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34  per  gli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente  all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad  uno  degli ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13  agosto 2010, n. 136;
    n) l’art. 34 in forza del quale: «1. Al  fine  di  assicurare  la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e  direzione  dei  lavori,  e’  istituito  un  elenco  speciale   dei professionisti abilitati, di seguito denominato “elenco speciale”. Il Commissario straordinario adotta un  avviso  pubblico  finalizzato  a raccogliere   le   manifestazioni   di   interesse    dei    predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i  criteri generali  ed  i  requisiti  minimi  per   l’iscrizione   nell’elenco. L’iscrizione  nell’elenco  speciale  puo’  comunque  essere  ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e’ reso disponibile presso le Prefetture – Uffici  territoriali  del  Governo  di  Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila  e  Teramo  nonche’ presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione  e  gli  uffici speciali per la ricostruzione. 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli immobili  danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a professionisti iscritti nell’elenco  di  cui  al  comma  1.  3.  Sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali  che  siano  in  possesso  di   adeguati   livelli   di affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio  del  DURC. 4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso  ne’ avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,  quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico, con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per l’affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in subappalto, ne’ rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita’ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o  con chi  riveste  cariche  societarie  nelle  stesse.  A  tale  fine,  il direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici  speciali  per la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo’   effettuare controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita’  di  quanto dichiarato. 5.  Il  contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e’ stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell’art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita’  di erogazione del contributo previsto dal primo e dal  secondo  periodo, assicurando una graduazione del  contributo  che  tenga  conto  della tipologia della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e dell’importo dei lavori; con i  medesimi  provvedimenti  puo’  essere riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al netto dell’IVA e  dei  versamenti  previdenziali.  6.  Per  le  opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza  delle  diocesi  e del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’ fissata  una soglia  massima  di  assunzione  degli   incarichi,   tenendo   conto  dell’organizzazione    dimostrata    dai     professionisti     nella qualificazione.  7.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata diversi da quelli previsti dall’art. 8, con i provvedimenti  adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabiliti i  criteri  finalizzati ad   evitare   concentrazioni   di   incarichi   che   non    trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;
  Visto l’art. 2-bis, comma  5,  del  decreto-legge  n.  148  del  16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172, in forza del quale «I tecnici  professionisti  iscritti agli ordini e collegi professionali e  nell’elenco  speciale  di  cui all’art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,  abilitati  all’esercizio della professione  relativamente  a  competenze  di  tipo  tecnico  e strutturale nell’ambito dell’edilizia, incaricati della  compilazione  della scheda AeDES, di cui all’art. 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed  alla presentazione della scheda AeDES, corredata  della  relativa  perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  229  del  2016.
L’inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle modalita’ di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  n.  229  del  2016,  determina  la  cancellazione   del professionista  dall’elenco  speciale  di   cui   all’art.   34   del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 229 del 2016, il mancato  riconoscimento  al  professionista del  compenso  per  l’attivita’  svolta  e  l’inammissibilita’  della domanda   di   contributo   previsto   dall’art.   8   del   medesimo decreto-legge»;
  Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per  gli  interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6;
  Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5; 
  Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita’  post  sismica  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»  e,  in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
  Vista l’ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione dell’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017,  recante  «Misure  per  la  riparazione,  il  ripristino  e  la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei  territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento  sismico  e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016»;
  Vista l’ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  34,  recante «Approvazione  del  Protocollo   di   intesa   fra   il   Commissario straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle  perizie giurate relative alle schede AeDES»;
  Considerata  la  necessita’  di  dare  attuazione  alla  previsione dell’art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n.  148  del  16  ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n.  172,  in particolare, nella parte in cui prevede che  il  mancato  rispetto del termine  del  comma  5,  primo  periodo,  o  delle  modalita’  di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell’art.   2,   comma   2,   del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del  professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189  del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,  il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l’attivita’ svolta e l’inammissibilita’  della  domanda  di  contributo  previsto dall’art. 8 del medesimo decreto-legge;
  Ritenuto opportuno procedere a regolare il procedimento di verifica dei  presupposti   per   la   mancata   iscrizione,   sospensione   o cancellazione dall’elenco di cui all’art. 34  del  decreto-legge  189 del 2016, sia in relazione all’attivita’ di  redazione  delle  schede Aedes che in relazione alle altre  ipotesi  di  gestione  dell’elenco speciale;
  Visto   il   verbale   della   riunione   dell’8   febbraio    2018 dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione post  sisma  2016  di cui all’art.  4  del  Protocollo  di  intesa  sottoscritto  ai  sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario  n.  12  del  9  gennaio 2017;
  Vista  l’intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  Regioni  –  Vice Commissari nelle  riunioni  della  cabina  di  coordinamento  del  13 febbraio 2018;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;  

Dispone:

Art. 1

Procedimento di cancellazione dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

  1.  Il  Commissario  straordinario  dispone  la  cancellazione  dei professionisti iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.:
    a) nei casi previsti dall’art. 6, comma 3, dell’ordinanza  n.  12 del 9 gennaio 2017;
    b) nel caso di inosservanza del termine e delle  prescrizioni  di cui all’art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge n. 148 del  16  ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. Il Commissario straordinario, qualora verifichi  la  sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di cui al  comma  1, provvede  a  dare  comunicazione  dell’avvio  del   procedimento   al professionista interessato mediante comunicazione personale inviata a mezzo posta elettronica certificata.
  3. Nella comunicazione di cui al comma 2, sono indicate:
    a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    b) i motivi per i quali si ritiene di disporre  la  cancellazione dall’elenco;
    c) l’ufficio in cui si puo’ prendere visione degli atti.
  4. Il professionista  puo’  formulare  osservazioni,  eventualmente corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
  5.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  4,   il   Commissario straordinario provvede a trasmettere la documentazione acquisita  nel procedimento,   ivi   comprese   le   eventuali   osservazioni    del professionista, all’Osservatorio nazionale della  ricostruzione  post sisma 2016 di cui all’art.  4  del  «Protocollo  d’intesa  recante  i criteri generali e  requisiti  minimi  per  l’iscrizione  nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto tipo, censimento dei danni  ed  istituzione  dell’Osservatorio  della ricostruzione», approvato dall’art. 2  dell’ordinanza  n.  12  del  9 gennaio 2017. L’Osservatorio nazionale, entro il termine di  quindici giorni dalla ricezione della documentazione, esprime  un  parere  non vincolante  in  ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  per   la cancellazione ai sensi del comma 1.
  6. Acquisito il parere dell’Osservatorio o in  caso  di  decorrenza del termine senza che lo stesso sia stato comunicato, il  Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall’elenco ove ricorrano i presupposti per l’adozione del  provvedimento  di  cui  al  comma  1, indicando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno determinato   la   decisione    in    relazione    alle    risultanze dell’istruttoria, indicando, altresi’, le ragioni ostative al mancato accoglimento   delle   osservazioni   eventualmente   formulate   dal professionista all’Osservatorio.
  7. Nel caso previsto dall’art. 6, comma f),  dell’ordinanza  n.  12 del  9  gennaio  2017,  il  Commissario  straordinario,  adottato  il provvedimento  di  cui  al  comma   5,   provvede,   altresi’,   alle comunicazioni previste ai sensi di legge alle competenti Autorita’. 

Art. 2

Procedimento di rettifica della scheda AeDES

  1. Nel  caso  previsto  dall’art.  2,  comma  5,  secondo  periodo, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono alla rivalutazione della scheda AeDES, previo contraddittorio con il professionista che abbia  redatto  la  scheda, con le modalita’ di cui al presente articolo.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  l’Ufficio  speciale  per  la ricostruzione provvede a comunicare al professionista i motivi  posti a fondamento della valutazione di  non  congruita’  dell’esito  della scheda AeDES con il quadro valutativo, indicando, altresi’, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e l’ufficio in cui si puo’ prendere visione degli atti.
  3. Il professionista  puo’  formulare  osservazioni,  eventualmente corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
  4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’Ufficio speciale per  la ricostruzione formula al professionista  una  proposta  di  rettifica della scheda AeDES indicando i presupposti  di  fatto  e  le  ragioni giuridiche che hanno  determinato  la  decisione  in  relazione  alle risultanze  dell’istruttoria,  e  le  ragioni  ostative  al   mancato accoglimento   delle   osservazioni   eventualmente   formulate   dal professionista ai sensi del precedente comma 3. In caso  di  adesione del professionista alla proposta di correzione,  lo  stesso  provvede alla rettifica  della  scheda  AeDES  previa  redazione  di  apposita perizia giurata integrativa, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione della proposta di cui al comma 3. In caso di inutile decorso di  tale termine, l’Ufficio speciale puo’ provvedere d’ufficio alla  rettifica dell’esito AeDES.

Art. 3

Procedimento di sospensione dell’iscrizione del professionista

  1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2,  nel  caso previsto dall’art. 2, comma 5, ultimo periodo  dell’ordinanza  n.  10 del 19 dicembre  2016,  gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione trasmettono  al  Commissario  straordinario  le  schede  AeDES  e  la relativa documentazione.
  2. Ricevuta la documentazione di cui al  comma  1,  il  Commissario straordinario comunica al professionista l’avvio del procedimento  di sospensione dell’iscrizione, indicando le schede AeDES  ritenute  non congrue.
  3. Il professionista  puo’  formulare  osservazioni,  eventualmente corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
  5. Decorso il termine di cui al comma 3,  l’Osservatorio  nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all’art. 4 del  Protocollo d’intesa approvato dall’art. 2 dell’ordinanza n.  12  del  9  gennaio 2017  valuta  la  posizione  del  professionista  sulla  base   delle risultanze istruttorie e delle eventuali  osservazioni  formulate  ai sensi del medesimo comma 3.
  6. Il parere dell’Osservatorio di cui al  comma  5  e’  inviato  al Commissario straordinario con  apposita  relazione  contenente  copia dell’intera documentazione acquisita nel corso del procedimento.
  7. Ricevuta la relazione di cui al comma precedente il  Commissario straordinario puo’ disporre la  sospensione  dell’iscrizione  per  un periodo da tre a nove mesi. Nell’adottare il provvedimento di cui  al precedente periodo, il Commissario straordinario  tiene  conto  della gravita’ e dell’entita’ degli errori commessi dal professionista.

Art. 4

Attivita’ di monitoraggio e segnalazione della struttura commissariale

  1. Fuori dai casi previsti dall’art. 1,  comma  1,  della  presente ordinanza, gli uffici deputati alla gestione degli elenchi  procedono ad effettuare un apposito monitoraggio con cadenza  trimestrale  e  a segnalare le eventuali criticita’ al  Commissario  straordinario  per l’avvio delle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per  la  ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6

Entrata in vigore ed effiacacia

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale   (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
    Il Commissario straordinario: De Micheli
 

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 665

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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