Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 28 marzo 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modalita’ di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonche’ di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)” (Ordinanza n. 50)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

 ORDINANZA 28 marzo 2018 

 

 

Modalita’ di anticipazione e rimborso del trattamento  economico  del personale della struttura, nonche’  di  destinazione  e  ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo  50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  n.  189/2016). (Ordinanza n. 50).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018)

 

   Il Commissario straordinario del Governo  per laa  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017  con  il  quale  l’on.  Paola  De  Micheli  e’  stata   nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell’art.  11  della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  e  dal  decreto-legge  16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172;

  Visto l’art. 3 del richiamato decreto-legge  17  ottobre  2016,  n. 189, rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016» e segnatamente:

    il comma 1, terzo periodo,  il  quale  dispone  che  «le  Regioni disciplinano  l’articolazione  territoriale  di  tali   uffici,   per assicurarne la piena efficacia e operativita’, nonche’  la  dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o  distacchi da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,  Province  e  Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

    il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le Regioni,  le Province e i Comuni interessati possono altresi’ assumere  personale, strettamente necessario ad assicurare la  piena  funzionalita’  degli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  con   forme   contrattuali flessibili, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di personale di cui all’art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’art. 1,  commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di  spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro  annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

    il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che  «ferme  restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di  cui  all’art.  4, comma 3, possono essere  destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle  Province, dai Comuni ovvero da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  regionali  o locali interessate, per  assicurare  la  funzionalita’  degli  Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte  delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo  personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di  due  anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a  supporto dell’attivita’ del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle Province e dei Comuni interessati»;

    il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente  comma  e’  effettuata  con  provvedimento  del  Commissario straordinario»;

  Visto, altresi’, l’art. 50 del medesimo decreto-legge  n.  189  del 2016 e segnatamente:

    il comma 1, secondo periodo,  secondo  cui  «al  personale  della struttura  e’  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente inferiore»;

    il  comma  3-bis   secondo   cui,   «il   trattamento   economico fondamentale ed accessorio del  personale  pubblico  della  struttura commissariale, collocato, ai sensi  dell’art.  17,  comma  14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  e’ anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita’:

      a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi  comprese  le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita’ provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche’ dell’indennita’   di   amministrazione.   Qualora   l’indennita’   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;

      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da  quelle  di  cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e  l’indennita’ di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del   Commissario straordinario;

      c) ogni altro emolumento accessorio e’ corrisposto con oneri  a carico esclusivo del Commissario straordinario»;

    il comma 7,  secondo  cui  «con  uno  o  piu’  provvedimenti  del commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

      a)   al   personale   non    dirigenziale    delle    pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente  impegnato nelle attivita’ di  cui  all’art.  1,  puo’  essere  riconosciuta  la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a quelle gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti,  e  comunque  nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino al 31 dicembre 2016 nonche’ 40  ore  mensili,  oltre  a  quelle  gia’ autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

      b) al personale dirigenziale ed ai  titolari  di  incarichi  di posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita’  di  cui all’art. 1, puo’ essere attribuito un incremento  del  30  per  cento della retribuzione  mensile  di  posizione  prevista  dai  rispettivi ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31 dicembre 2018,  del  20  per  cento  della  retribuzione  mensile  di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale, all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

      c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente  comma puo’ essere attribuito, un  incremento  fino  al  30  per  cento  del trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su specifici  progetti  legati  all’emergenza  e   alla   ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario.  7-bis.  Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c),  si  applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali  di cui all’art. 3»;

    il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al  comma  7, lettere a), b) e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’art. 3»;

    il  comma  8,  ultimo  periodo,  secondo  cui  «con  uno  o  piu’ provvedimenti  del  Commissario  straordinario,  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita’ di liquidazione, di rimborso  e  di  eventuale  anticipazione  alle  amministrazioni   di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater, delle necessarie risorse economiche»;

  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamente, l’art.  1, comma 739, che ha elevato  fino  ad  un  massimo  di  complessivi  20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di  cui  all’art. 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l’istituzione dell’Ufficio comune denominato ufficio speciale per la  ricostruzione post sisma» di cui all’art. 3 del decreto-legge 17  ottobre  2016  n. 189»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28 novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e l’assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27 gennaio 2017 con cui e’ stata disciplinata l’articolazione interna  e l’organizzazione della struttura centrale posta alle  dipendenze  del Commissario straordinario ed in particolare gli articoli 9 e 10;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio 2017  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la   ripartizione   e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189»;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  40  dell’8 settembre  2017  recante  «Compensi   per   prestazioni   di   lavoro straordinario  del  personale  non   dirigenziale   delle   pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e  per  gli effetti dell’art.  50,  comma  7  lettera  a),  e  comma  7-bis,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione» e segnatamente  l’art.  1,  comma  7, secondo  cui  «l’organo  di  indirizzo  individua,  di  norma  tra  i dirigenti di ruolo in servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza»;

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle pubbliche amministrazioni» ed  in  particolare  l’art.  43  rubricato «Responsabile per la trasparenza»;

  Ravvisata la necessita’ di definire le modalita’  di  liquidazione, rimborso  ed  eventuale   anticipazione   alle   amministrazioni   di appartenenza del personale in comando, fuori ruolo  o  altro  analogo istituto, presso la struttura commissariale, delle necessarie risorse economiche  al  fine  di   consentire   continuita’   e   regolarita’ nell’erogazione del trattamento economico fondamentale ed  accessorio in favore del predetto personale, ai sensi del  richiamato  art.  50, comma 8, del decreto-legge n. 189/2016;

  Ritenuto opportuno, altresi’, definire le modalita’ di attuazione e l’ambito di  applicazione  dell’art.  3,  comma  1,  terzo  e  quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, con riferimento  alle forme di reclutamento  del  personale  ivi  previste,  assicurino  il miglior  utilizzo  delle  risorse  contemperando   le   esigenze   di contenimento della spesa e  l’efficacia  dell’azione  amministrativa, avuto riguardo  agli  obiettivi  temporali  di  breve  termine  della gestione straordinaria;

  Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie da destinare a ciascun  Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  finalizzate  al potenziamento delle rispettive dotazioni di personale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  mediante  la ripartizione tra le Regioni  interessate  delle  risorse  di  cui  al medesimo art. 3, comma 1, quarto e sesto periodo;

  Ritenuto  opportuno,  infine,  definire  linee  di  indirizzo   che consentano    ai    Vice-commissari,    nell’ambito    dell’autonomia organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali per la ricostruzione, di dare diretta attuazione alle  disposizioni  di  cui  all’art.  50, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

  Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21 febbraio  2018  e  del  7  marzo 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni e  integrazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta  giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di  legittimita’  da  parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modalita’ di liquidazione, rimborso  e  anticipazione  delle  risorse

economiche  alle  amministrazioni  di  appartenenza  del  personale

pubblico della struttura commissariale.

  1. Il trattamento economico accessorio spettante al  personale  non dirigenziale della struttura commissariale di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre  2016  e all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189  in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo  od  altro  analogo istituto, e’ determinato, ai sensi del medesimo  art.  50,  comma  1, secondo periodo, secondo  i  criteri  e  le  modalita’  di  cui  agli articoli 15 e 18, lettera  B),  del  contratto  collettivo  nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio  dei ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009.

  2. Gli importi  previsti  dall’art.  15,  comma  1,  del  contratto collettivo  nazionale  integrativo  relativo   al   personale   della Presidenza del Consiglio dei ministri per  il  quadriennio  normativo 2006-2009 in favore del personale di cui  al  precedente  comma  sono aumentati di un importo pari all’incremento riconosciuto  annualmente al personale non dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri per effetto dei risparmi di gestione di cui all’art. 82  del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei  ministri  del  17  maggio 2004.

  3. Al personale di cui al precedente comma  1  e’  riconosciuta  la corresponsione dei compensi per lavoro  straordinario  nei  limiti  e secondo le modalita’ di cui all’ordinanza commissariale n. 40/2017.

  4. Le  modalita’  di  liquidazione,  di  rimborso  e  di  eventuale anticipazione  delle  risorse  economiche  alle  amministrazioni   di appartenenza del personale di cui all’art. 50, commi 3-bis,  3-ter  e 3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016,  sono  determinate  sulla base  delle  istruzioni  e  delle  modalita’  operative   specificate nell’allegato  «A»  che  forma  parte   integrante   della   presente ordinanza.

Art. 2

 

Responsabile per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza

 

  1. Il responsabile per  la  prevenzione  della  corruzione  di  cui all’art. 1, comma 7, della legge  6  novembre  2012,  n.  190  svolge presso la Struttura  commissariale  centrale  anche  le  funzioni  di responsabile per la trasparenza. Alla  relativa  nomina  provvede  il Commissario  straordinario  con  proprio  decreto   nell’ambito   del personale della Struttura commissariale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

 

Riparto e destinazione delle risorse di cui all’art. 3,

comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. Le risorse previste dall’art. 3, comma 1,  quarto  periodo,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono ripartite fra  le  Regioni interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 come segue:

    per il 10% alla Regione Abruzzo;

    per il 14% alla Regione Lazio;

    per il 62% alla Regione Marche;

    per il 14% alla Regione Umbria.

  2. All’assunzione di personale con forme contrattuali flessibili di cui all’art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli di  contenimento  della  spesa  di personale di cui all’art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’art. 1,  commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al reclutamento di personale mediante comandi e distacchi di cui all’art.  3,  comma  1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse di cui al citato art. 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti massimi ivi previsti.

  3. La ripartizione percentuale fra le Regioni, fissata dall’art.  2 dell’ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica anche alle  ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 di cui all’art.  3,  comma  1,  sesto  periodo,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stanziate dall’art.  1,  comma 739, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate nel  corso dell’esercizio 2017, incrementano le disponibilita’  per  l’esercizio 2018.

Art. 4

 

Attuazione dell’art. 50, comma 7-bis,

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  n.  189  del 2016, ciascun Vice Commissario e’ delegato ad emanare i provvedimenti attuativi dell’art. 50, comma 7-bis, in relazione alla  dotazione  di personale dell’Ufficio speciale per la  ricostruzione  e  nei  limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, comma  1,  del  medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Dei provvedimenti adottati dai Vice Commissari  in  applicazione del comma 1 e’ data comunicazione al Commissario straordinario.

Art. 5

 

Efficacia e pubblicazione

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

 

    Roma, 28 marzo 2018

 

                             Il Commissario straordinario: De Micheli

 

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 661

 

pdfAllegato A

 

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.