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Rossignoli e Associati

Ordinanza 28 marzo 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia’ interessati da precedenti eventi sismici.” (Ordinanza n. 51)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

 ORDINANZA 28 marzo 2018 

 

 

 Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia’ interessati da precedenti eventi sismici. (Ordinanza n. 51).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018)

Capo I

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO E GIA’ DANNEGGIATI
DALL’EVENTO SISMICO DEL 2009 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli e’ stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

l’art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

l’art. 1, comma 2, il quale prevede che le misure di cui al medesimo decreto-legge possono applicarsi, altresi’, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita’ diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo; l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita’ produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l’art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l’art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

l’art. 6, comma 1, il quale stabilisce l’entita’ dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

l’art. 12, comma 6, il quale prevede fra l’altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi’ indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l’art. 13, commi 3 e 4, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione dei criteri tecnici per l’accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli immobili siti nei comuni di cui all’art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia’ danneggiati per effetto dell’evento sismico del 2009, ai fini dell’individuazione della procedura da seguire per il finanziamento degli interventi destinati a riparare tali danni ulteriori, nonche’ le modalita’ e le procedure per l’accesso ai contributi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entita’ prevalente rispetto a quello pregresso e le modalita’ di erogazione dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entita’ inferiore rispetto al danno gia’ riportato dall’immobile ovvero questo sia stato gia’ ammesso a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i lavori di ripristino dell’agibilita’ sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore del citato art. 13;

l’art. 13, comma 6, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo’ prevedere, valutate le necessita’ connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili gia’ danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all’art. 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un’inagibilita’ indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumita’, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro; l’art. 13, comma 6-bis, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilita’ di cui all’art. 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici gia’ dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e che con il medesimo provvedimento sono altresi’ definiti i criteri e le modalita’ di erogazione delle dette risorse;

l’art. 14, che disciplina le procedure per la ricostruzione pubblica;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», e in particolare:

l’art. 1, il quale definisce l’ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del medesimo decreto legge, precisando tra l’altro che esse hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita’ MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, come integrato dal successivo decreto 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 (comma 2), e che gli interventi di cui al successivo art. 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3);

l’art. 3, recante tra l’altro la disciplina del finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili a uso non abitativo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare:

l’art. 67-ter, recante la disciplina della gestione ordinaria della ricostruzione nei territori colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha tra l’altro istituito due uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta’ dell’Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonche’ sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

l’art. 67-quinquies, che individua i territori comunali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel capo X-bis del medesimo decreto-legge e di tutte le misure adottate in relazione al sisma suindicato;

Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, e dall’ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in particolare l’art. 20, che detta la disciplina per gli interventi su edifici gia’ danneggiati da precedenti eventi sismici;

Vista l’intesa raggiunta tra l’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e gli uffici speciali istituiti a norma dell’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comunicata al Commissario straordinario con nota del 5 febbraio 2018 in relazione alle misure attuative dell’art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 148 del 2017;

Vista altresi’ la nota dell’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo del 5 febbraio 2018 con la quale e’ stato trasmesso l’elenco degli edifici pubblici gia’ danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e che hanno subito un danno ulteriore a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali i maggiori costi imposti dai detti danni ulteriori possono essere finanziati con le risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;

Viste altresi’ le note pervenute in data 21 febbraio 2018 dalle Regioni Marche e Umbria, con le quali sono stati comunicati i rispettivi fabbisogni ai fini dell’adozione di provvedimenti attuativi del comma 6 del citato art. 13 del decreto-legge n. 189/2016;

Ritenuta la necessita’, in conseguenza delle modifiche intervenute nella normativa primaria, di dettare nuovi criteri e nuove modalita’ per il finanziamento degli interventi sugli edifici gia’ danneggiati da precedenti eventi sismici e che, per effetto degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abbiano riportato danni ulteriori;

Ritenuta altresi’ la necessita’ di prevedere il finanziamento degli interventi ulteriori da eseguire su taluni edifici pubblici ubicati nei comuni della Regione Abruzzo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189/2016, gia’ danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto, infine, sulla scorta di quanto rappresentato dalle regioni interessate, di dover adottare determinazioni atte a dare attuazione alle previsioni dei commi 6 (secondo periodo) e 6-bis dell’art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, con le quali sono state stanziate ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione su edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche, gia’ danneggiati a seguito delle crisi sismiche del 1997 e del 1998 (Umbria e Marche) e del 2009 (Umbria) e che hanno subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d’ora innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo e gia’ danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli immobili privati ubicati nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni (d’ora innanzi «decreto-legge n. 39/2009»), ferme restando, per gli immobili siti fuori cratere, la necessita’ di dimostrazione del nesso causale tra gli eventi sismici e i danni riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 e le modalita’ di calcolo del contributo stabilite dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016.

3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano a oggetto edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si e’ proceduto ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, non si applica il divieto di cui all’art. 5, comma 4, della medesima ordinanza n. 25 del 2017.

Art. 2

Criteri per l’individuazione del danno prevalente 

   1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13,  comma  3,  del decreto-legge n.  189/2016,  si  considera  prevalente,  in  caso  di edifici  isolati,  il danno determinato dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che  abbia  comportato  la modifica  in  senso  peggiorativo  dell’esito  di   agibilita’   gia’ attribuito con scheda AeDES a seguito  del  sisma  del  2009,  ovvero l’attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma del 2009.
  2. In caso di aggregati edilizi come  definiti dall’ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12  novembre  2009, salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, si considera  prevalente  il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato:
  a) la modifica in senso peggiorativo del  piu’  grave  esito  AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo  uno  degli edifici o unita’ strutturali ricompresi nell’aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma; 
  b) ove non sussista la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  la modifica in senso peggiorativo dell’esito AeDES accertato  a  seguito del sisma del 2009 ovvero l’attribuzione di un esito di inagibilita’, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici  o unita’ strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell’intero aggregato.
  3. Agli effetti della lettera b) del  precedente  comma  2  per  il calcolo della superficie lorda non si tiene  conto  degli  edifici  o unita’ strutturali per i quali a seguito del sisma del 2016 si  siano verificate le seguenti condizioni:
  conferma di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma del 2009;
  nessun esito a fronte di esito AeDES «A» accertato  a  seguito  del sisma 2009;
  attribuzione di esito AeDES «A» a fronte di nessun esito  accertato a seguito del sisma del 2009. 
  4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si tiene  conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla  data  del  24  agosto 2016 e, per gli edifici gia’ ricompresi in aggregati  individuati  ai sensi della normativa relativa al sisma del 2009 e per i quali non vi sia esito accertato a seguito  del  sisma  del  2009,  l’attribuzione degli  esiti  AeDES  per  i  danni  cagionati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e’ effettuata  secondo  le modalita’ di cui al decreto-legge n. 189/2016  ed  all’ordinanza  del Commissario straordinario n.  10  del  19  dicembre  2016,  anche  in assenza di previa scheda FAST. A tal fine, i  tecnici  professionisti incaricati provvedono alla compilazione e  alla  presentazione  delle schede AeDES entro  quaranta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della presente ordinanza.
  5. L’attribuzione dell’esito AeDES  con  le  modalita’  di  cui  al precedente comma 4 e’ possibile per i soli aggregati per  i  quali  a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un  esito di  inagibilita’  AeDES  almeno  per  uno  degli  edifici  o   unita’ strutturali che lo compongono.
  6. Per gli edifici isolati e per gli aggregati composti  almeno  da un edificio od un’unita’ strutturale con esito AeDES «E», accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da  detti eventi si considera in ogni caso  prevalente  rispetto  all’eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016.
  7.  Per  gli  aggregati  ricompresi  nel  perimetro  di  Piani   di ricostruzione gia’ adottati, ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis,  del decreto-legge n. 39/2009, alla data del  24  agosto  2016,  il  danno ulteriore determinato dagli eventi sismici  del  2016  e’  di  regola indennizzato con le modalita’ e  le  procedure  di  cui  al  medesimo decreto-legge n. 39/2009. Tuttavia, gli interessati possono  chiedere l’accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui  al  precedente  comma  2,  con istanza depositata nei termini e con le modalita’ di cui al  comma  2 dell’art. 3.
  8. Per gli aggregati per i quali non fosse  stato  accertato  alcun esito AeDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino  comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il  contributo e’ integralmente accertato ed  erogato  secondo  le  modalita’  e  le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle  ordinanze  del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

Art. 3

Accertamento del danno prevalente

  1. Nei casi di cui al comma 1, alla lettera a) del comma  2  ed  ai commi 5, 6  e  7,  primo  periodo,  dell’art.  2,  la  prevalenza  si considera accertata con la sussistenza dei  requisiti  ivi  indicati, senza necessita’ di ulteriori valutazioni.
  2. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2  ed  al  secondo periodo del comma 7 dell’art. 2, i soggetti legittimati a  richiedere il contributo provvedono, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al comma  4  del  precedente  art.  2,  a chiedere al  comune  territorialmente competente l’accertamento preliminare della prevalenza. L’istanza e’ presentata  conformemente al modello di cui  all’allegato 1 alla presente  ordinanza ed e’ corredata dalla documentazione minima di cui all’allegato 2.
  3. Sulle istanze presentate a norma del comma 2 il comune  provvede nel termine di sessanta giorni dal deposito,  comunicando  gli  esiti dell’accertamento  al  richiedente  e  per   conoscenza   all’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo costituito  ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 189/2016  nonche’  all’ufficio speciale competente ai sensi dell’art. 67-ter  del  decreto-legge  n. 83/2012.
  4. Qualora, all’esito degli accertamenti di  cui al comma  2,  la prevalenza sia attribuita ai danni  cagionati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,  l’ufficio speciale competente ai sensi dell’art. 67-ter  del  decreto-legge  n.  83/2012 dichiara l’improcedibilita’ della domanda di contributo eventualmente presentata ai  sensi   del   decreto-legge   n.   39/2009,   dandone comunicazione all’interessato ed  al   comune   territorialmente competente.
  5. In tutti i casi in cui, sulla base dei criteri di cui  al  comma 2, debba trovare  applicazione  la  normativa  del  decreto-legge  n. 39/2009, l’ufficio speciale competente ai sensi dell’art. 67-ter  del decreto-legge  n.  83/2012,  prima  di  avviare  l’istruttoria  sulla richiesta  di  contributo  presentata  dall’interessato  provvede a validare gli esiti AeDES eventualmente attribuiti con le procedure di cui  al  decreto-legge  n.  189/2016  e  dell’ordinanza  n.  10/2016, seguendo le modalita’ previste dalla normativa relativa al sisma  del 2009, ai soli  fini  della  corretta  determinazione  del  contributo spettante.

Art. 4

Determinazione del contributo

  1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3  del  successivo  art.  5, qualora, all’esito degli accertamenti di cui al precedente art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni  cagionati  dagli  eventi  sismici verificatisi  a  far  data  dal  6  aprile  2009  i  contributi  sono determinati sulla base dei seguenti criteri:
  a)  per  gli  edifici  gia’  ammessi  a  contributo  il  contributo aggiuntivo e’ determinato in misura pari alla differenza tra il nuovo importo  ammesso  a  contributo  e  l’importo  ammesso   sulla   base dell’originaria richiesta di finanziamento;
  b) per gli edifici per i quali  sulla  richiesta  di  finanziamento presentata ai sensi  del  decreto-legge  n.  39/2009  non  sia  stato adottato alcun provvedimento, il contributo aggiuntivo e’ determinato sottraendo dal nuovo importo ammesso a contributo l’importo richiesto all’atto della presentazione dell’originaria    domanda di finanziamento, e decurtando del 20% il risultato di tale differenza;
  c) per gli edifici  per  i  quali  non  risulti  presentata  alcuna domanda di finanziamento ai sensi del decreto-legge  n.  39/2009,  il contributo e’ determinato integralmente ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e sull’importo cosi’ computato l’ufficio speciale  competente individua,  ai  fini  della  successiva  imputazione   alle   risorse commissariali, la quota di contributo ascrivibile ai danni  ulteriori causati dagli eventi sismici del 2016. I parametri tecnici sulla base dei quali calcolare la detta quota di contributo sono definiti  dagli uffici speciali istituiti ai sensi dell’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, con provvedimento adottato ai sensi dell’art.  2 del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 4  febbraio 2013.
  2. Qualora, all’esito degli accertamenti di cui al precedente  art. 3, la prevalenza sia  attribuita  ai  danni  cagionati  dagli  eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  le  opere ammissibili a contributo, il loro costo e  l’entita’  del  contributo sono determinati con  le  modalita’  stabilite  dalle  ordinanze  del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e  n.  8  del  14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017,  a seconda della tipologia di immobile e di intervento di che  trattasi, fatta  salva  l’eventuale  riduzione  del  contributo  corrispondente all’importo gia’ erogato ai sensi del decreto-legge n. 39/2009.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, si  applicano  le  disposizioni dell’art. 6,  comma  13, del  decreto-legge  n.  189/2016  e  quelle previste  nelle  ordinanze citate  al  comma  2  con  riguardo  alle modalita’ di selezione dell’impresa  affidataria  dei  lavori.  La presentazione della  domanda, la concessione  e  l’erogazione  del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le  modalita’ ed i termini stabiliti dalle ordinanze citate al comma 2.

Art. 5

Richieste di contributo

   1. Nei casi in cui, all’esito degli accertamenti di cui all’art. 3, debbano trovare applicazione le  disposizioni  del  decreto-legge  n. 189/2016 e delle ordinanze del Commissario straordinario  in  materia di  ricostruzione  privata,  la  domanda  di  contributo  ovvero di contributo aggiuntivo e’ presentata dai soggetti legittimati entro il termine di cui all’art. 9, comma 1, della ordinanza n. 19 del 2017.
  2. Nelle ipotesi  in  cui,  all’esito  degli  accertamenti  di  cui all’art. 3 ovvero ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, risulti applicabile la disciplina del  decreto-legge  n. 39/2009, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo  e’ presentata dagli interessati  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della comunicazione sull’esito degli accertamenti di cui al  comma 3 dell’art. 3 della presente ordinanza. Per le  ipotesi  in  cui detti accertamenti  non  siano  stati  effettuati,  gli uffici speciali istituiti ai sensi dell’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n. 134, adottano provvedimenti ai sensi  dell’art.  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del  4  febbraio  2013  in  cui definiscono le  modalita’  per  la  produzione  della  documentazione integrativa e le ulteriori procedure necessarie.
  3. Fermo restando quanto stabilito al  precedente  comma  2,  nelle
ipotesi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 la domanda di contributo e’ corredata da apposita richiesta di  variante rispetto  ai  lavori  gia’  finanziati,   accompagnata   da   perizia asseverata del tecnico incaricato  comprovante  gli  ulteriori  danni subiti, il nesso causale con  gli  eventi  sismici,  le  ulteriori  e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle  gia’ previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi  necessari  all’esecuzione  delle  stesse.  L’ufficio  speciale competente,  col  provvedimento  con  cui  autorizza   la   variante, determina il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi.
  4.  Restano  salvi  i  controlli  a  campione  che   la   struttura
commissariale  esegue, a norma dell’art. 12, comma   5,   del decreto-legge n. 189/2016, in relazione  ai  contributi  erogati  dal Commissario straordinario.

Art. 6

Spese tecniche

  1. Per le finalita’ del presente capo,  il  compenso  spettante  ai professionisti incaricati  della  rilevazione  degli  esiti  e  della predisposizione delle schede AeDES e’ determinato con le modalita’ di cui all’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017 e le spese  tecniche  sono  ammesse  a  contributo  nei limiti e con  le  modalita’  di  cui  all’ordinanza  del  Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.
  2. Con separata ordinanza,  sentiti  i  rappresentanti  della  Rete delle professioni tecniche, sono stabiliti i criteri di determinazione dei  compensi  per  le  attivita’  propedeutiche  alla predisposizione della documentazione di cui all’allegato  2  relativa alla istanza preliminare di accertamento del danno prevalente.

Art. 7

Erogazione e contabilizzazione dei contributi

  1.  Ai  fini  e  per  gli  effetti  dell’art.  13,  comma  4,   del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali di cui all’art. 67-ter del  decreto-legge   n.   83/2012   comunicano   trimestralmente   al Commissario straordinario i provvedimenti di ammissione a  contributo adottati per gli interventi di cui al presente capo, con  indicazione distinta  per  tipologia  di  fattispecie  ed  entita’   dell’importo ammesso.
  2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli  importi corrispondenti ai contributi da erogare.  Le  risorse  cosi’  erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di  autonoma  voce  in sede di rendiconto dell’attivita’ del Commissario straordinario. 
  3. Con provvedimento del Commissario  straordinario,  su  richiesta degli  uffici   speciali   interessati   motivata   con   riferimento all’effettivo avvio ed allo stato di  avanzamento  delle  istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, e’ disposta un’anticipazione al fine di consentire la tempestiva  erogazione  dei contributi accertati prima dell’avvio della fase  di  rendicontazione di cui al comma 1.

Capo II

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO GIA’  DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009

Art. 8

Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi

  1. Per gli edifici pubblici di cui all’allegato n. 3 della presente ordinanza, gia’ danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile  2009,  gli  interventi  resi necessari per effetto dei  danni  ulteriori  cagionati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono finanziati ed eseguiti con le modalita’ di cui all’art.  14  del  decreto-legge  n. 189/2016.
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  l’ufficio  speciale  per  la ricostruzione della Regione Abruzzo provvede a interessare i soggetti attuatori degli interventi per la predisposizione dei nuovi  progetti con le modalita’ di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge e i successi adempimenti.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi
indicati nell’allegato n. 3  della  presente  ordinanza,  stimati  in complessivi euro 2.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Capo III

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE GIA’ DANNEGGIATI DALLA CRISI SISMICA DEL 1997 E 1998 E IN UMBRIA DEL 2009

Art. 9

Interventi ammessi a contributo

  1. In attuazione  dell’art.  13,  comma  6,  secondo  periodo,  del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano  gia’  stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni  di cui all’art. 1,  comma  1,  del  medesimo  decreto-legge  siti  nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del  1997 e 1998, che abbiano  riportato  danni  ulteriori  per  effetto  degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  i  quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi  integrati di recupero (PIR) di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorita’ per gli interventi su edifici ubicati  all’interno  dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  perimetrati  ai  sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli  15  e 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19  del 7 aprile 2017.
  2. In attuazione dell’art. 13, comma 6-bis,  del  decreto-legge  n. 189/2016 sono ammessi  a  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse stanziate per l’anno  2018,  gli  interventi  sugli  edifici  privati ubicati nei comuni di cui all’art. 1  dell’ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unita’ immobiliari adibite, alla data del sisma del  15  dicembre  2009,  ad abitazione principale  dei  residenti,  che  siano  stati  dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto  sisma  e  successivamente siano  stati  dichiarati  totalmente  inagibili  a  causa  dei  danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  agli edifici siti nelle Regioni Umbria  e  Marche  che  si  trovino  nelle condizioni di cui al primo periodo  del  comma  6  dell’art.  13  del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a  finanziamento  nel  limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle gia’ finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.

Art. 10

Concessione dei contributi

  1. Per gli edifici di  cui  al  precedente  art.  9,  comma  2,  il contributo puo’  essere  concesso  a  condizione  che  l’inagibilita’ totale sia stata dichiarata con  ordinanza  sindacale  a  seguito  di verifica dell’avvenuto aggravamento del danno  da  parte  del  comune competente, previa attestazione da parte del tecnico  incaricato  dal soggetto legittimato, con apposita perizia  asseverata  corredata  da adeguata  documentazione  fotografica   inerente   anche   al   danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalita’ fra  gli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  e  il  danno ulteriore che ha determinato l’inagibilita’ totale.
  2. Con riferimento agli edifici di cui  al  comma  3  dell’art.  9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente  articolo,  il contributo puo’  essere concesso a condizione  che  l’inagibilita’ indotta  di  altri  edifici  ovvero  il  pericolo  per  la   pubblica incolumita’ determinato dall’aggravamento,  a  seguito  degli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni  subiti dagli immobili gia’ danneggiati o resi inagibili dalla crisi  sismica del 1997 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale.
  3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 9, nel caso in cui il richiedente abbia  provveduto  in  proprio alla realizzazione di opere provvisionali,  il  contributo  comprende anche  i  costi  sostenuti  per  le  opere  di  messa  in   sicurezza finalizzate alla rimozione delle cause di pericolo  per  la  pubblica incolumita’.
  4.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente articolo, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
  5. Fermo restando quanto  stabilito  dalla  presente  ordinanza,  i presidenti delle Regioni  Umbria  e  Marche  –  vice  commissari  con proprio  atto  stabiliscono  ulteriori  criteri   e   modalita’   per l’applicazione  dei  benefici e il riconoscimento dei  contributi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 9.

Art. 11

Modalita’ di erogazione dei contributi

  1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell’art.  9  i  contributi sono erogati in via  diretta,  previo  trasferimento  delle  relative risorse dalla contabilita’  speciale  del  Commissario  straordinario alla contabilita’ speciali  intestate  ai  presidenti  delle  Regioni Umbria e Marche – vice commissari.
  2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell’art.  9  i  contributi sono  erogati  con  le  modalita’  di  cui  al  precedente comma 1 limitatamente  agli   interventi   di   riparazione,   ripristino   o ricostruzione relativi alla  porzione  di  edificio  gia’  dichiarata parzialmente  inagibile  a  seguito  del  sisma  del  2009.  Per  gli interventi relativi alla porzione danneggiata  dagli  eventi  sismici verificatisi a  partire  dal  24  agosto  2016,  che  ha  determinato l’inagibilita’ totale dell’immobile, il contributo e’ erogato con  le modalita’ di cui all’art. 5, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 189/2016.
  3. Al fine di consentire l’avvio delle procedure  di  finanziamento di cui ai commi 1 e 2, primo  periodo,  con  provvedimento  del Commissario   straordinario,   previa   intesa   nella   cabina    di coordinamento di cui  all’art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  n. 189/2016, puo’ essere disposta un’anticipazione di quota  percentuale delle risorse necessarie, fermo restando il rispetto dei  criteri  di ripartizione di cui al comma 2 dell’art. 12.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 12

Norma finanziaria

   1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente  ordinanza  si provvede con le risorse della contabilita’ speciale di  cui  all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, fermi  restando,  per  gli interventi di cui al capo I ed ai commi 1 e 2 dell’art. 9,  i  limiti di spesa stabiliti rispettivamente dai commi 4, 6 e  6-bis  dell’art. 13 del medesimo decreto-legge. Per gli interventi di cui al  comma  2 dell’art. 9, il predetto limite di spesa opera per la sola  parte  di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 11.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1  dell’art.  9,  le  risorse
della contabilita’ speciale sono ripartite tra le  Regioni  Umbria  e Marche nelle proporzioni stabilite dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.

Art. 13

Abrogazione e disposizioni transiatorie

  1. L’art. 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e’ abrogato.
  2. Le disposizioni del capo  I  della  presente  ordinanza  non  si applicano agli immobili, fra quelli individuati a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 1, che siano stati gia’ ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e i cui lavori di ripristino dell’agibilita’ sismica siano stati ultimati alla data del 5 dicembre 2017. Per  tali ultimi interventi, resta in ogni caso  integralmente  applicabile  la disciplina di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze  del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.
  3. Per le altre domande di contributo gia’ presentate in  relazione alle  fattispecie  disciplinate  dall’art.  21   dell’ordinanza   del Commissario straordinario n. 19  del  7  aprile  2017,  entro  trenta giorni  dall’entrata  in  vigore   della   presente   ordinanza   gli interessati possono presentare nuova istanza con le modalita’ di  cui alla presente ordinanza.  Qualora  essi  non  si  avvalgano  di  tale facolta’, le istanze gia’ presentate sono istruite e definite con  le modalita’ di cui al predetto art. 21.

Art. 14

Entrata in vigore ed efficacia

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  n. 189/2016,  e’  trasmessa  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 28 marzo 2018
 
                       Il Commissario straordinario: De Micheli

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 663

pdfAllegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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Ordinanza 19 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 986).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

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Ordinanza 7 aprile 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 979).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 17 aprile 2023) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25,

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