Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 28 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017” (Ordinanza n. 21)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 28 aprile 2017
Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. (Ordinanza n. 21)
 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 5;

  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n.  189  del 2016, in forza del quale il Commissario  straordinario  del  Governo, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti  del  citato art. 2,  comma  2,  sono  stabilite  la  misura  e  le  modalita’  di erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e depositi dai  soggetti  che  abitano  in  locali  sgomberati  dalle competenti autorita’;

  Vista  l’ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita’  economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre  2016,  e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

  Visto l’art. 1, comma 2, lettera a)  dell’ordinanza  n.  9  del  14 dicembre 2016, in base al quale la delocalizzazione  delle  attivita’ economiche in essere alla data degli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016  ed  ubicate  in  edifici  che  risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale  a  seguito  di  verifica  di agibilita’ tramite schede AeDES o GL-AeDES, puo’ essere effettuata in altro edificio agibile sito nello stesso comune;

  Visto l’art. 3, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 9  del  14  dicembre 2016,   che,   nell’individuare   tra    i    soggetti    legittimati all’effettuazione  della  delocalizzazione   secondo   le   modalita’ previste dalla lettera a) del primo comma dell’art. 1 della  medesima ordinanza, consente di utilizzare gli edifici, condotti in  locazione dai comuni per  le  finalita’  di  delocalizzazione,  quale  deposito temporaneo dei mobili e  delle  suppellettili  dei  soggetti  privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalita’ e procedure stabilite mediante apposita ordinanza commissariale;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84;

  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016»   e,   in particolare, l’art. 4, comma 1;

  Vista l’ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,  recante  «Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n.  8  del  14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016  ed  all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017» e, in particolare, l’art. 3,  comma  6,  e l’art. 4, comma 4;

  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in generale;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  20 aprile 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza   contengono,   in attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 2,  lettera  f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalita’ di riconoscimento del contributo  in  favore  dei  soggetti,  la  cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici  verificatisi  a  far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita’ totale (livello di danno E)  a  seguito  di  provvedimenti  delle  autorita’ competenti e che abbiano dovuto sostenere  oneri  per  traslochi  e/o depositi  temporanei  dei  mobili  e  dei  suppellettili,   contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.

  2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al  primo comma e’ riconosciuto:

    a) in favore dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei titolari di  diritti  reali  di  garanzia  che  si  sostituiscano  ai proprietari delle unita’  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5  maggio  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che,  alla  data  degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art.  13,  comma  2,  terzo,  quarto  e  quinto   periodo,   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

    b) in favore del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario, purche’ alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero  ad  abitazione  principale,  abituale  e   continuativa   del conduttore del comodatario o dell’assegnatario,  in  caso  di  unita’ immobiliari danneggiate o distrutte  dal  sisma  e  classificate  con esito E ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla  base  di  un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in  comodato o assegnate a soci di cooperative  a  proprieta’  indivisa,  mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi  sismici che hanno determinato l’inagibilita’ totale dell’unita’ immobiliare.

Art. 2

 

Oggetto, natura e determinazione del contributo

 

  1.  Il  contributo  di  cui  all’art.  1  e’  limitato  alle  spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il  deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti,  la cui abitazione, in conseguenza degli eventi  sismici  verificatisi  a far data dal 24 agosto 2016, sia stata  sgomberata  per  inagibilita’ totale  (livello  di  danno  E)  a  seguito  di  provvedimenti  delle autorita’ competenti e  che  per  l’esecuzione  degli  interventi  di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in  locali  ubicati  in edifici diversi da quelli  oggetto  degli  interventi,  ivi  compresi quelli previsti dall’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016.  

  2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non  puo’ superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di  euro 1.500,00.

  3. Nelle ipotesi previste dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 9 del 2016, il contributo e’  limitato  alle  sole  spese  di  trasloco effettivamente sostenute e, in ogni  caso,  non  puo’  eccedere,  per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00.

  4. Ai fini della presente  ordinanza,  il  nucleo  familiare  viene determinato, con riferimento alla data degli eventi  sismici  di  cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  in  conformita’  alle previsioni di  cui  all’art.  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  ed  all’art.  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 3

 

Presentazione delle domande

 

  1. A pena di  decadenza,  la  domanda  di  contributo  deve  essere presentata  presso  il  comune  del  luogo  ove  si  trova   l’unita’ immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui  al  precedente  art.  2, comma 2, delle  spese  relative  all’attivita’  di  trasloco  e/o  di deposito temporaneo.

  2. Alla domanda, redatta in  conformita’  al  modello,  costituente l’allegato n.  1  alla  presente  ordinanza  e  reperibile  sul  sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilita’, i  seguenti documenti:

    a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi  degli  articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000, contenente l’indicazione degli estremi identificativi  e  della  data del provvedimento di  sgombero  totale  dell’abitazione,  nonche’  la descrizione del numero e della tipologia  dei  beni  mobili  e/o  dei suppellettili   ubicati,   alla   data    degli    eventi    sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;

    b) copia delle fatture e/o delle  ricevute  relative  alle  spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il  deposito  temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;

    c) copia dei documenti di trasporto;

    d) copia della documentazione  attestante  l’effettivo  pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo;

    e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto,  di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro  titolo  legittimante l’utilizzazione dell’unita’ immobiliare come abitazione principale;

    f) copia del contratto o  dei  contratti  relativi  ad  eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a  contributo  ai  sensi della presente ordinanza.

  3. Relativamente alle spese  per  traslochi  e/o  per  il  deposito temporaneo  dei  beni  mobili  e  dei  suppellettili  ammissibili   a contributo e gia’ sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza,  la domanda  di  contributo,  corredata  dai   documenti   previsti   dal precedente comma 2, deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza, presso  il  comune  del  luogo  ove  si  trova  l’unita’  immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

  4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda  il  comune ne  cura  l’inoltro  all’ufficio  speciale   per   la   ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione  prodotta dal richiedente, alla copia  del  provvedimento  di  sgombero  totale dell’abitazione, nonche’ all’eventuale certificato di residenza.

Art. 4

 

Istruttoria, determinazione e concessione del contributo

 

  1. L’ufficio speciale per la ricostruzione, entro  quaranta  giorni dalla ricezione delle  domande  di  contributo,  come  inoltrate  dal comune ai sensi del comma 4 del precedente art.  3,  previa  verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per  l’accesso al contributo,  nonche’  della  completezza  della  domanda  e  della documentazione alla  stessa  allegata,  procede  alla  determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

  2. L’accoglimento della domanda, con  l’indicazione  specifica  del contributo concesso, e’ comunicato  al  beneficiario,  ove  possibile anche  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo  indicato   nella   domanda   di contributo.  Con  le  stesse  modalita’  e’  comunicato   l’eventuale provvedimento  di  rigetto   della   domanda   di   contributo,   con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

  3. L’ufficio speciale puo’ richiedere all’interessato  integrazioni o chiarimenti, che  devono  pervenire  entro  quindici  giorni  dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine  le  integrazioni  e  i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda  di  contributo si intende  rinunciata.  In  caso  di  richiesta  di  integrazioni  o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e’  sospeso  e  riprende  a decorrere  dalla  data  di  ricezione  da  parte   dell’ufficio   dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L’ufficio  speciale  puo’ in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate  gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali  da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

  4. In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  l’ufficio  speciale procede, entro venti giorni dall’invio della comunicazione di cui  al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.

Art. 5

 

Modifiche agli articoli 4 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e  3

dell’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017

 

  1. All’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l’espressione «lettere  a),  b), d) ed e)» e’ sostituita dalla seguente «lettere a),  b),  c),  d)  ed e)».

  2. All’ordinanza n.  20  del  7  aprile  2017,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

  a) la lettera b) dell’art. 3, comma 6, e’ integralmente  sostituita dalla seguente: «dopo il primo comma e’ aggiunto il  seguente  comma: “1- bis In alternativa al rimborso mensile  di  cui  al  comma  1  il beneficiario puo’ optare per un contributo  una  tantum  determinato, sulla base della superficie  dell’edificio  danneggiato  o  distrutto indicata nella perizia asseverata,  nell’importo  omnicomprensivo  di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente  periodo  viene erogato in un’unica  soluzione  e  la  sua  erogazione  esclude,  per l’intera durata del contratto di locazione, la possibilita’ di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le  spese  tecniche  nella  misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell’ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.»;

  b) all’art. 4, comma 4, le parole «, di cui  uno  con  funzioni  di titolare dell’ufficio», contenute nella lettera a) del secondo  comma del novellato art. 4 dell’ordinanza commissariale  n.  15  del  2017, sono soppresse.

Art. 6

 

Disposizioni finanziarie

 

  1 Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede  con  le risorse di cui all’art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del 2016, che vengono trasferite sulle contabilita’ speciali  di  cui  al comma 4 del medesimo art. 4.

  2. Entro quindici giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i  dati  provvisori  relativi alle unita’ abitative danneggiate con livello di danno  E,  ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  5  maggio 2011, adibite ad abitazione principale, con l’indicazione degli oneri economici  stimati  secondo  i  criteri  contenuti   nella   presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e delle  richieste  formulate  ai  sensi  del  precedente  periodo,  il Commissario  straordinario,  previa  deliberazione  della  cabina  di coordinamento prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del  2016,  provvede  a  determinare   l’entita’   dell’anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalita’ di  rendicontazione  da  parte  dei  Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari dei  contributi  erogati  attraverso  l’impiego  delle somme anticipate.

  3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente  ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari provvedono  a  comunicare al Commissario straordinario i dati  definitivi  relativi  al  numero delle unita’ abitative danneggiate con livello di  danno  E,  con  la specificazione  di  quelle  adibite  ad  abitazione  principale.  Con successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati  definivi  forniti dai Vicecommissari e secondo le  modalita’  prevista  dal  precedente comma  2,  verra’  disposto  il  trasferimento,   in   favore   delle contabilita’ speciali di cui all’art. 4, comma 4,  del  decreto-legge n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti.

Art. 7

 

Entrata in vigore

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.

  2. La disposizione contenuta nell’art. 5,  comma  1,  ha  efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.

  3. Le disposizione contenute nell’art. 5, comma 2, hanno  efficacia retroattiva e, pertanto, si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n.  20  del  7  aprile 2017.

  4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua   pubblicazione   nel   sito   istituzionale   del    Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei  territorio dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 28 aprile 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 2017  

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 904

 

pdfAllegato 1

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.