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Ordinanza 27 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” (Ordinanza n. 15).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 27 gennaio 2017 

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei  territori  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016.  (Ordinanza  n.  15).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal   24 agosto 2016:

  Visto  l’art.  2  del  suindicato  decreto  del  Presidente   della Repubblica del 9 settembre 2016, e in particolare:

  il comma 2, il quale prevede che il  Commissario  straordinario  si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo’  essere  assegnato  personale  appartenente  ad  amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o altro analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse;

  il comma 3, il quale detta specifiche disposizioni in  ordine  alla composizione della predetta struttura;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

  l’art. 3, il quale prevede, fra l’altro, che per la gestione  della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente  agli  enti  locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale  per  la ricostruzione post sisma 2016», e  che  a  tal  fine  il  Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui  all’art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione;

  l’art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che  il Commissario straordinario disciplina  l’articolazione  interna  della struttura anche in aree e  unita’  organizzative  in  relazione  alle specificita’ funzionali e di competenza;

  l’art. 50, comma  2,  il  quale  prevede  che,  ferma  restando  la dotazione di personale gia’ prevista  dall’art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo’ avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di duecentoventicinque unita’ di personale, destinate a  operare  presso gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all’art.  3,  a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2;

  l’art. 50, comma 3, il quale detta ulteriori disposizioni in ordine all’individuazione  delle  suddette  duecentoventicinque  unita’   di personale, precisando che cinquanta di esse sono individuate  fra  il personale  di  altre  pubbliche  amministrazioni  da   collocare   in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e le altre  sulla  base di convenzioni sottoscritte con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  26 novembre  2016,  con  la  quale  e’  stato  approvato  lo  schema  di convenzione  per  l’istituzione  degli   uffici   speciali   per   la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge;  

 Preso  atto  che,  a  seguito  della  predetta  ordinanza,  si   e’ provveduto presso ciascuna delle regioni interessate a istituire  gli uffici speciali per la ricostruzione, configurati come  articolazioni autonome ancorche’ funzionalmente facenti  capo  alla  struttura  del Commissario straordinario;

  Vista  l’ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  2  del  10 novembre 2016, con la  quale  sono  stati  approvati  due  schemi  di convenzioni da sottoscrivere ai sensi dell’art. 50, comma 3,  lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016  con  Invitalia  S.p.a.  e Fintecna S.p.a.;

  Preso atto che le predette convenzioni sono state  sottoscritte  in date 6 e 7 dicembre 2016;

  Preso atto, altresi’, che sono in corso le attivita’  propedeutiche all’apertura della sede operativa della  struttura  commissariale  in Rieti, per la quale  e’  stato  acquisito  in  comodato  gratuito  un immobile sito alla via Ottavio Pitoni n. 2;

  Preso atto, ancora, che e’ in  corso  la  procedura  selettiva  per l’individuazione delle cinquanta unita’ di personale  provenienti  da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 50, comma 3, lettera a),  e che l’individuazione delle ulteriori unita’ di personale da parte  di Fintecna  S.p.a.  e  Invitalia  S.p.a.,  anch’essa  in  corso,  sara’ completata entro il mese di febbraio 2017;

  Ritenuta la necessita’, in attuazione di quanto previsto  dall’art. 50, comma  1,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  di  impartire disposizioni  sull’organizzazione  e  l’articolazione  interna  della struttura commissariale centrale, al fine  di  conferire  un  assetto definitivo alla stessa e di meglio definire le funzioni e  i  compiti del personale gia’ in servizio, in vista del piu’  efficace  avvio  a regime delle attivita’ finalizzate agli interventi  di  ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici;

  Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale dispone che per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale,  tra l’altro, di  consulenti  o  esperti,  anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, nominati per speciali  esigenze  secondo  criteri  e limiti fissati dal Presidente;

  Preso atto che, alla stregua delle disposizioni dianzi  richiamate, per  gli  esperti  assegnati  alla  struttura  commissariale  non  e’ previsto l’obbligo di residenza nel comune ove ha sede  la  struttura medesima;

  Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce:

  che e’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche’ alle  pubbliche  amministrazioni   inserite   nel   conto   economico consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell’art.  1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa’  e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

  che i detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi  dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita’, la durata non  puo’  essere superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

  che  devono  essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di   spese, corrisposti    nei    limiti    fissati    dall’organo     competente dell’amministrazione interessata;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 24 gennaio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente necessita’ di rendere immediatamente operative le  disposizioni  sull’organizzazione  della struttura del Commissario straordinario, in vista della realizzazione dell’interesse dei territori colpiti al piu’ celere ed efficace avvio a regime delle ordinarie attivita’ di ricostruzione;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Oggetto

 

  1. La presente ordinanza, in attuazione dell’art. 50, comma 1,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  (di  seguito   denominato «decreto-legge»)     disciplina     l’articolazione     interna     e l’organizzazione della struttura centrale posta alle  dipendenze  del Commissario straordinario per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  (di  seguito denominato «Commissario straordinario»), ai  sensi  dell’art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

  2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  alla  struttura centrale   sono   assegnate   con   provvedimento   del   Commissario straordinario  fino  a  venticinque  unita’  di  personale  ulteriori attinte  dalla  provvista  di  cui  all’art.   50,   comma   2,   del decreto-legge. Le residue unita’ di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per ricostruzione di  cui  all’art.  3 del decreto-legge.

  3. La  struttura  del  Commissario  straordinario,  attraverso  gli organi e gli uffici di  cui  alla  presente  ordinanza,  persegue  le finalita’ ed esercita le funzioni di  cui  all’art.  2  del  medesimo decreto.

  4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano  con  autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice commissari.

Art. 2

 

Organizzazione della struttura commissariale

 

  1. Il Commissario straordinario e’ l’organo di vertice e  direzione della struttura, della  quale  determina  gli  indirizzi  e  coordina l’attivita’.

  2. La struttura del Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui  all’art.  1,  e’ articolata in uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

  3.  Gli  uffici  di  staff,  ciascuno  nell’ambito  della   propria competenza,   svolgono   attivita’   di   supporto   al   Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e  la  Direzione  generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di  cui  all’art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonche’ a ogni attivita’ funzionale al perseguimento  degli  obiettivi  ed  all’esercizio   delle   funzioni attribuiti all’organo commissariale dal medesimo decreto.

  4. I responsabili degli uffici di staff e degli uffici  di  livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con  provvedimenti del Commissario straordinario, anche in  deroga  all’art.  19,  comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il  Commissario straordinario  puo’  altresi’  conferire  incarichi  di  studio   e/o consulenza  a  soggetti  dei  quali  siano  previamente  valutate  le spiccate e preminenti competenze nelle  materie  tecnico-scientifiche attinenti alle attivita’ e ai compiti  da  svolgere  e  che  pertanto possano   assicurare   un   rilevante   supporto    alla    struttura commissariale. Il trattamento economico di tali  ultimi  soggetti  e’ stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze  su proposta  del  Commissario  straordinario,  nel  limite  massimo   di quarantottomila euro annui, comprese le spese.

  5. Sono uffici di staff:

  a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario;

  b) l’ufficio del consigliere giuridico;

  c) l’ufficio stampa;

  d) l’ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.

  6.  La  Direzione  generale  per  lo  svolgimento  delle   funzioni istituzionali e’ articolata in settori operativi, con le competenze e funzioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10.

  7.  La  sede  istituzionale   della   struttura   del   Commissario straordinario e’ stabilita presso gli  uffici  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri in Roma, largo Chigi n. 19. La sede  operativa della struttura e’ stabilita in Rieti  presso  gli  uffici  di  largo Ottavio Pitoni n. 2.

Art. 3

 

Segreteria tecnica

 

  1. La  segreteria  tecnica  del  Commissario  straordinario  svolge attivita’ di supporto tecnico per l’elaborazione  e  il  monitoraggio delle attivita’ della struttura e per le  determinazioni  strategiche alla base dei provvedimenti commissariali, nonche’  di  raccordo  con gli altri uffici di staff e  con  la  Direzione  generale  e  le  sue articolazioni, sia  nella  fase  di  individuazione  degli  specifici obiettivi  da  perseguire  sia  quella  della  predisposizione  delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario  e  della  loro successiva attuazione.

  2. In particolare, la segreteria tecnica assicura  il  supporto  al Commissario straordinario:

  a) per i lavori della cabina di coordinamento  della  ricostruzione di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge;

  b) per i rapporti con il Dipartimento della protezione civile;

  c) per i rapporti con il comitato dei garanti di  cui  all’art.  4, comma 6, del decreto-legge;

  d) per i rapporti con gli uffici speciali per la  ricostruzione  di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge;

  e) per i lavori della Conferenza permanente e  con  le  commissioni paritetiche di cui all’art. 16 del decreto-legge;

  f) per l’istituzione e il funzionamento del servizio  help  desk  a disposizione di cittadini e professionisti.

  3. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati esperti di  cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  del 9 settembre 2016.

  4. Il capo della segreteria tecnica del Commissario  straordinario, coadiuvato da  un  vice  capo,  assiste  e  coadiuva  il  Commissario straordinario  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,   nei   rapporti politici  e  istituzionali  e  adempie  su  suo  mandato  a   compiti specifici.

Art. 4

 

Ufficio del consigliere giuridico

 

  1. L’ufficio del consigliere giuridico:

  a) cura l’attivita’ di redazione delle ordinanze di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita’  del  linguaggio normativo, l’applicabilita’ delle disposizioni introdotte,  l’analisi dell’impatto  e  della  fattibilita’   della   regolamentazione,   lo snellimento e la semplificazione normativa;

  b) esamina le  problematiche  applicative  delle  ordinanze  e  dei provvedimenti di cui  alla  precedente  lettera  a),  coadiuvando  il Commissario  straordinario  e  il  servizio  help  desk  di  cui   al successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate alle  amministrazioni  e  agli  altri  soggetti interessati;

  c) cura i rapporti del Commissario straordinario con l’Anac  e  con la struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata di cui all’art. 30 del decreto-legge;

  d) assicura il proprio supporto al  Commissario  straordinario  nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura  generale  dello Stato  e  con  ogni  altro  organo  costituzionale   e   di   rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione  dei  provvedimenti commissariali  sia  per  lo  studio   di   tutte   le   problematiche tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;

  e) sovraintende al contenzioso relativo agli atti  del  Commissario straordinario.

  2. Oltre al consigliere giuridico, che lo dirige, all’ufficio  sono assegnati esperti di  cui  all’art.  2,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei limiti  fissati da tale norma. Nell’ambito della medesima provvista, all’ufficio sono altresi’ assegnate tre unita’ amministrative, di cui al medesimo art. 2, comma 3,  appartenenti  alla  categoria  A  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri  o  equiparate,  col  compito  di  curare  gli adempimenti relativi al funzionamento:

  a) della cabina di coordinamento di cui all’art. 1,  comma  5,  del decreto-legge;

  b)  della  Conferenza   permanente   di   cui   all’art.   16   del decreto-legge;

  c) del comitato tecnico-scientifico di cui all’art.  50,  comma  5, del decreto-legge;

  d) di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto-legge o  da ordinanze commissariali.

  3. Agli esperti assegnati alla struttura  commissariale,  designati ai sensi dell’art. 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei comuni dove ha sede la struttura medesima, e’ riconosciuto il  rimborso  delle  spese  di trasporto  dal  luogo  di  residenza  alla  sede  istituzionale   e/o operativa nonche’ di vitto  e  alloggio  effettivamente  sostenute  e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione  per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto e’ in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio.

  4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’ufficio  del consigliere giuridico e’ allocato presso la sede istituzionale  della struttura commissariale e si avvale di una propria  segreteria.  Alla segreteria sono assegnate unita’ di  personale  di  cui  all’art.  2, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre 2016, nel limite di tre unita’  appartenenti  alla  categoria  B  del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate.

Art. 5

 

Ufficio stampa

 

  1. L’ufficio stampa, cui e’ preposto un apposito  addetto,  cura  i rapporti del Commissario straordinario con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua,  fra  l’altro,  il monitoraggio  dell’informazione  italiana  ed  estera;   promuove   e sviluppa,   anche   in   raccordo   con   le   competenti   strutture amministrative, programmi e iniziative di informazione istituzionale.

Art. 6

 

Ufficio monitoraggio

e stato di attuazione dei programmi

 

  1. L’ufficio monitoraggio  e  stato  di  attuazione  dei  programmi assicura il  proprio  supporto  al  Commissario  straordinario  nella verifica dello stato  di  attuazione  delle  attivita’  previste  dal decreto-legge e dalle ordinanze commissariali. A tal  fine,  provvede al monitoraggio dei  provvedimenti  adottati  e  dei  tempi  e  delle modalita’  della  loro  attuazione,  informandone  periodicamente  il Commissario  straordinario  e  la  struttura  e  segnalando  ritardi, criticita’  e  ogni  altra   esigenza   intesa   ad   assicurare   la tempestivita’ e l’efficacia dell’azione commissariale.

  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma  1  e’  assegnata all’ufficio una unita’ amministrativa.

Art. 7

 

Segreteria del Commissario straordinario

 

  1. La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all’espletamento   dei   compiti   del    Commissario,    provvedendo all’organizzazione  degli  impegni.  Cura,  inoltre,  l’agenda  e  la corrispondenza  privata  dal  Commissario  straordinario,  nonche’  i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

Art. 8

 

Direzione generale

per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali

 

  1.  La  Direzione  generale  per  lo  svolgimento  delle  attivita’ istituzionali,  costituita  come  ufficio  di  livello   dirigenziale generale, svolge tutte le attivita’  di  amministrazione  e  gestione indispensabili per l’esercizio  delle  attribuzioni  e  funzioni  del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge.

  2. Ferme restando le funzioni di supporto  del  direttore  generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all’art.  50,  comma  4, del decreto-legge, a capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali e’ preposto il  dirigente  generale  di cui all’art. 50, comma 3, del decreto-legge. In  caso  di  temporanea vacanza del  posto,  per  l’esercizio  delle  funzioni  direttive  il Commissario straordinario con proprio  provvedimento  puo’  designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al  successivo comma 3.

  3. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1,  la  Direzione generale e’ articolata nei seguenti due settori operativi, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale e cui sono  preposte unita’ con funzioni di  livello  dirigenziale  non  generale  di  cui all’art. 50, comma 3, del decreto-legge:

  a) settore affari generali e interventi di ricostruzione;

  b) settore personale, risorse e contabilita’.

  4. Il  settore  affari  generali  e  interventi  di  ricostruzione, articolato nelle unita’ di coordinamento di cui al successivo art. 9, cura ogni attivita’ di competenza della  struttura  commissariale  in relazione alla gestione  degli  interventi  di  ricostruzione,  e  in particolare: coordina l’attivita’ di  pianificazione  e  approvazione dei progetti svolta dalla Conferenza permanente di  cui  all’art.  16 del decreto-legge; svolge le necessarie verifiche di  congruita’  sui contributi erogati per gli interventi di ricostruzione;  provvede  ai controlli a campione successivi all’erogazione dei  contributi  e  ad ogni opportuna verifica ispettiva; opera in raccordo con le autorita’ preposte alla vigilanza  contro  la  corruzione  e  le  infiltrazioni criminali;   gestisce   il   sito   istituzionale   del   Commissario straordinario e cura la pubblicita’ delle  ordinanze  e  degli  altri provvedimenti dallo stesso emessi; cura il servizio help  desk  della struttura a disposizione di imprese, professionisti e cittadini.

  5. Il settore personale, risorse e contabilita’,  articolato  nelle unita’ di coordinamento di  cui  al  successivo  art.  10,  cura  gli aspetti di  competenza  del  Commissario  straordinario  relativi  al personale assegnato alla struttura ed agli  uffici  speciali  per  la ricostruzione, tiene e  gestisce  la  contabilita’  speciale  di  cui all’art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  e,  in  applicazione  delle direttive impartite dal Commissario  straordinario  e  dal  direttore generale, provvede alla  programmazione  dell’impiego  delle  risorse finanziarie assegnate al Commissario  straordinario  per  l’esercizio delle funzioni di sua competenza.

  6. Nell’esercizio delle proprie  funzioni  il  direttore  generale, sulla base delle  specifiche  esigenze  connesse  alle  attivita’  da svolgere, assegna con proprie determinazioni le unita’  di  personale ai settori operativi di cui ai commi precedenti.

  7. Per tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dalla  presente ordinanza,  al  direttore  generale  e  ai   dirigenti   di   livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si  applica  la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 

 

Articolazione interna del settore operativo

affari generali e interventi di ricostruzione

 

  1. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  4  del precedente art.  9,  il  settore  affari  generali  e  interventi  di ricostruzione e’ articolato nelle seguenti unita’ di coordinamento:

  a) unita’ di coordinamento  per  gli  interventi  di  ricostruzione privata;

  b) unita’ di coordinamento  per  gli  interventi  di  ricostruzione pubblica;

  c) unita’ di coordinamento per le misure  di  sostegno  al  sistema produttivo e al reddito dei lavoratori;

  d) unita’ di coordinamento  per  gli  interventi  di  ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali;

  e) unita’ di coordinamento per gli interventi nelle aree interne.

  2. L’unita’ di coordinamento per gli  interventi  di  ricostruzione privata sovraintende alla definizione dei  procedimenti  intesi  alla ricostruzione  degli  immobili  privati  e  del  patrimonio  edilizio distrutti  o  danneggiati  dal  sisma,  ivi  compresi   i   controlli sull’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi  per  la ricostruzione e riparazione dei beni immobili e  mobili  danneggiati, le successive attivita’  di  verifica  a  campione  e  gli  eventuali provvedimenti di  annullamento,  revoca  e  recupero  dei  contributi erogati,  come  previsto  dagli  articoli  5,  6,  8,  9  e  12   del decreto-legge.

  3.  L’unita’  di  coordinamento  per  la   ricostruzione   pubblica sovraintende alla definizione degli atti  di  pianificazione  di  cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, 27 e 28 del decreto-legge  ed all’attivita’ di competenza del Commissario ai  sensi  dell’art.  14, comma 5, del medesimo decreto-legge ed alla  loro  attuazione,  anche attraverso l’elaborazione dei criteri e gli indirizzi con i quali  il Commissario provvede alla vigilanza e al monitoraggio sull’esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica.

  4. L’unita’ di coordinamento per il sostegno al sistema  produttivo e al reddito dei lavoratori sovraintende all’attuazione delle  misure di sostegno alle imprese  di  cui  agli  articoli  20  e  21  nonche’ all’elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma  2, e 24 ed all’attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori di  cui all’art. 45 del  decreto-legge,  sulla  cui  esecuzione  esercita  la vigilanza e il monitoraggio.

  5. L’unita’ di coordinamento per  la  ricostruzione  degli  edifici scolastici  e  i  programmi  speciali  sovraintende  agli   atti   di programmazione  e  pianificazione  ed   alle   successive   procedure attuative finalizzate alla ricostruzione e riparazione degli  edifici scolastici distrutti o  danneggiati  dagli  eventi  sismici,  curando altresi’ ogni iniziativa e attivita’, ivi compresa  la  realizzazione di nuovi edifici scolastici, ritenuta  necessaria  ad  assicurare  la ripresa e/o la continuita’ dell’attivita’ didattica.

  6. L’unita’ di coordinamento per gli interventi nelle aree  interne sovraintende all’elaborazione delle strategie e delle  misure  intese ad assicurare la continuita’ e il rilancio dello  sviluppo  economico delle aree interne nei  territori  interessati  dalla  ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di interventi nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico  e  in ogni altro settore d’interesse.

  7. Il settore operativo affari generali cura  altresi’  ogni  altra attivita’  di  competenza  della  struttura  non  rientrante  fra  le attribuzioni  del  settore  di  cui  al  successivo  art.  10,  e  in particolare  l’istruttoria   relativa   ai   rapporti   con   l’Anac, l’istituzione e la tenuta dell’elenco speciale dei professionisti  di cui all’art. 34 del decreto-legge, la vigilanza e  il  controllo  sul rispetto delle disposizioni relative al conferimento degli  incarichi professionali.  Assicura   il   proprio   supporto   al   Commissario straordinario ai fini del rispetto delle disposizioni in  materia  di trasparenza e pubblicita’ degli atti commissariali, curando altresi’, in raccordo con l’unita’ di cui al successivo art.  9,  comma  5,  la gestione dei flussi documentali della struttura  e  la  gestione  del sito istituzionale e del servizio help desk. L’ufficio cura  altresi’ gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai  provvedimenti commissariali in tema di monitoraggio  e  tracciabilita’  dei  flussi finanziari, sia della ricostruzione pubblica che di quella privata  e cura la verifica dell’apposizione dei CUP e dei CIG  nei  mandati  di pagamento a valere sulla contabilita’ speciale ovvero effettuati  per il tramite di conti correnti dedicati.

Art. 10

 

Articolazione interna del  settore  operativo  personale,  risorse  e

contabilita’

 

  1. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  5  del precedente  art.  8,  il  settore  operativo  personale,  risorse   e contabilita’ e’ articolato nelle seguenti unita’ di coordinamento:

  a) unita’ di coordinamento per la gestione finanziaria;

  b) unita’ di coordinamento per le risorse umane;

  c)  unita’  di  coordinamento  per  la   gestione   delle   risorse strumentali;

  d) unita’ di coordinamento per la gestione informatica.

  2. L’unita’ di coordinamento per la gestione  finanziaria  cura  la tenuta  della  contabilita’   speciale   intestata   al   Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di  spesa  e  coadiuva  il Ministero  dell’economia  e  delle   finanze   nell’istruttoria   per l’adozione dei  provvedimenti  di  cui  all’art.  14,  comma  8,  del decreto-legge.

  3. L’unita’ di coordinamento per le risorse umane cura gli  aspetti di    competenza    del    Commissario     straordinario     relativi all’inquadramento   giuridico   ed   al   trattamento   economico   e previdenziale del  personale  e  dei  collaboratori  della  struttura commissariale e assicura il rispetto delle  vigenti  disposizioni  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  4.  L’unita’  di  coordinamento  per  la  gestione  delle   risorse strumentali  provvede  alla  programmazione  e  alla  gestione  delle procedure di evidenza pubblica  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico.

  5. L’unita’ di coordinamento per la gestione  informatica  assicura il proprio supporto  alla  gestione  delle  piattaforme  informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta  del  sito istituzionale.

  6. Al fine di assicurare l’immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al  31  dicembre  2017,  il  dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilita’, che assume  la veste di funzionario delegato, puo’ essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario  straordinario,  all’acquisto  ed  alla conseguente  emanazione  dei  relativi  ordinativi   di   spesa   per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali  e  indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di  diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo  che sara’ definito con successiva ordinanza. In tali casi,  il  dirigente e’ altresi’ autorizzato all’impiego delle risorse del  fondo  per  la ricostruzione per l’acquisto dei beni strumentali.

  7. Per l’esercizio dei compiti di propria competenza, il  dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilita’ opera per  quanto  necessario  raccordandosi  col  dirigente  del   settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.

Art. 11

  

Norma finanziaria

 

  1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall’art.  2,  comma  1,  del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  settembre  2016,  agli ulteriori oneri per l’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il  funzionamento  della  struttura  del Commissario straordinario.

  2. Con provvedimenti di  programmazione  adottati  dal  Commissario straordinario, si provvede  all’assegnazione  delle  risorse  per  il funzionamento della struttura, individuando  le  voci  di  spesa  con l’indicazione delle relative somme.

Art. 12 

 

Efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario.

    Roma, 27 gennaio 2017

 

                                               Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017

Ufficio controllo sugli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 224

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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