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Ordinanza 27 febbraio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 510)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 
ORDINANZA 27 febbraio 2018

 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 510).

 

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018)
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, nonche’ 502 del  26 gennaio 2018, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita’, delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita’ avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45»;

  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, che ai sensi dell’art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 gennaio 2017;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Attuazione dell’art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio  2017,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.

45

 

  1. Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  14,  commi  3  e  5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  e’  disposta,  ai  soli  fini dell’assunzione della spesa a  carico  della  gestione  emergenziale, l’approvazione della  proposta  di  acquisizione  come  indicata  nel decreto n. 5 del 4 gennaio 2018 del Soggetto attuatore della  Regione Marche, per l’importo massimo di euro 55.976.635,66.

Art. 2

 

Ulteriori disposizioni per interventi

nel settore agricolo e zootecnico

 

  1. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’  agricole  e zootecniche, fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  7,  comma  3, dell’ordinanza n. 393/2016 e s.m.i., le regioni  sono  autorizzate  a concludere contratti di  locazione  o  di  comodato  di  immobili  da destinare  ai  citati  usi  o  a  procedere  ad  eventuali  necessari adeguamenti   funzionali,   qualora    tali    soluzioni    risultino economicamente piu’ vantaggiose rispetto all’acquisizione dei  moduli ai sensi del predetto art. 7, comma 3, dell’ordinanza n.  393/2016  e s.m.i.,  anche  in  considerazione  della  prospettiva  temporale  di impiego delle relative strutture.  Di  tale  determinazione  e’  data comunicazione  con  particolare  riferimento  alla   verifica   della convenienza economica al Dipartimento della protezione civile.

  2.  Per  le  medesima  finalita’  di  cui  al  comma  1,  i  comuni interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  in   premessa,   previa acquisizione del parere  favorevole  della  regione  territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita’. Di tale determinazione e’ data comunicazione ai sensi e con le modalita’ di cui  al  precedente  comma  alla  Struttura  di  missione  di  cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444  del  4  aprile  2017, dalla Regione competente per territorio.

Art. 3

 

Ulteriori disposizioni per garantire  la  continuita’  del  trasporto

pubblico e la messa in sicurezza delle aree destinate  ad  ospitare

SAE

 

  1. Al fine di garantire la continuita’ del  servizio  di  trasporto pubblico per le aree ove sorgono le strutture abitative di emergenza, il Comune di Camerino e’ autorizzato a realizzare una nuova  area  da destinare a terminal per il predetto servizio,  nonche’  il  relativo attraversamento pedonale della strada provinciale  n.  256,  mediante sottopasso o sovrappasso, per l’importo massimo di euro 1.700.000,00.

  2. Al fine di ridurre  il  rischio  derivante  dall’incremento  del carico  idraulico  conseguente  alla   realizzazione   di   Strutture abitative di emergenza, il  Comune  di  Camerino  e’  autorizzato  ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche del bacino del «Fosso Lo  Scarico»  e  del  sistema  di raccolta  delle  acque  nere,   per   l’importo   massimo   di   euro 3.200.000,00.

  3. La regione Marche  provvede  alla  preventiva  approvazione  dei progetti relativi alla opere di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

 

Ulteriori disposizioni per garantire la continuita’

delle attivita’ economiche e produttive

 

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  6  dell’ordinanza n. 394/2016 e 3 dell’ordinanza n. 408/2017, il Comune di Accumoli  e’ autorizzato  a  garantire   in   prossimita’   delle   aree   adibite all’ospitalita’ di strutture abitative di emergenza la continuita’ di attivita’ economiche e commerciali che forniscono beni e  servizi  di prima necessita’ a beneficio delle suddette aree, anche nelle ipotesi in cui le attivita’ preesistenti siano state delocalizzate.  

  2. Per le iniziative di cui al comma 1 si provvede con i poteri  di cui all’art. 3, comma  5,  dell’ordinanza  n.  394/2016,  nei  limiti dell’importo massimo di euro 40.000,00.

Art. 5

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire

l’assistenza abitativa

 

  1. In deroga a quanto previsto dall’art. 14  del  decreto-legge  n. 8/2017, al fine di garantire l’assistenza abitativa alla  popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna  e  un  ridotto  consumo  di suolo, il Comune di Tolentino e’ individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione nel medesimo Comune, in luogo delle SAE  di  cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione civile   n.   394/2016,   di   strutture   abitative   da   destinare temporaneamente ai soggetti che, al  momento  degli  eventi  sismici, dimoravano in un’abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo  E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa, purche’ i  costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu’ vantaggiosi rispetto a quelli  necessari  per  la  realizzazione delle citate SAE oltre che congrui con riferimento  ai  parametri  di costo  dell’edilizia  residenziale  pubblica   ed   alle   quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

  2. La Regione Marche  provvede  all’approvazione  del  progetto  di realizzazione delle strutture di cui al  comma  1  comprensivo  della relativa quantificazione economica  per  l’importo  massimo  di  euro 20.850.000,00, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

  3. Per  le  finalita’  di  cui  al  comma  1  ed  in  un’ottica  di contenimento delle modifiche del suolo nei  territori  colpiti  dagli eventi sismici in premessa, il Comune di  Tolentino  e’  autorizzato, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a porre in essere, con i poteri di cui al comma 5 dell’art. 3  dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  394/2016,  le opere di urbanizzazione, per l’importo massimo  di  euro  859.986,77, necessarie per consentire l’allestimento di strutture abitative, gia’ esistenti nel medesimo comune, da destinare temporaneamente, in luogo delle  SAE,  ai  soggetti  che,  al  momento  degli  eventi  sismici, dimoravano in un’abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo  E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa.

Art. 6

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo  di  euro 82.626.623,00, a valere sulle risorse assegnate con la  delibera  del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 febbraio 2018

 

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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