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Ordinanza 24 aprile 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018” (Ordinanza n. 53)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 24 aprile 2018

 

Modifiche e integrazioni  all’ordinanza  n.  16  del  3  marzo  2017, all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 53).  

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di cui al titolo ii,  capo  i  del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei  vice  commissari di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione di opere pubbliche di  cui  al  titolo  II,  capo  I  del medesimo decreto, ai sensi dell’art. 14;

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  f),  il  quale  prevede  che   il commissario straordinario sovraintende sull’attuazione  delle  misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art. 14, comma 1, secondo cui «con  provvedimenti  adottati  ai sensi dell’art. 2, comma 2, e’  disciplinato  il  finanziamento,  nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli interventi volti ad assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, nonche’ per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad accrescere in maniera sostanziale la capacita’  di  resistenza  delle strutture, nei Comuni di cui all’art. 1…»;

    l’art. 14, comma 4,  secondo  cui  «sulla  base  delle  priorita’ stabilite  dal  commissario  straordinario  d’intesa   con   i   vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5,  e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il  piano  dei  beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b),  i  soggetti  attuatori oppure i Comuni, le  unioni  dei  Comuni,  le  unioni  montane  e  le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare  i  progetti degli interventi al commissario straordinario»;

    l’art. 14, comma 5, secondo cui  «il  commissario  straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruita’ economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della  Conferenza  regionale,  nei casi previsti dal comma 4 dell’art.  16,  approva  definitivamente  i progetti  esecutivi  ed  adotta  il  decreto   di   concessione   del contributo»;

    l’art. 15, comma 1, secondo «per la  riparazione,  il  ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche  e dei beni culturali, di cui all’art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

      a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

      b) il Ministero dei beni e  delle  attivita’  culturali  e  del turismo;

      c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

      d) l’Agenzia del demanio;

      e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili  in loro proprieta’ di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art.  14 e di importo inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50»;

    l’art. 16, comma,  1,  che  prevede,  al  fine  di  potenziare  e accelerare  la  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  e  di  garantire unitarieta’ e omogeneita’ nella programmazione, nella  pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il  coordinamento  e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche’ la  decisione in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di  pianificazione,   di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di  approvazione  dei progetti,  l’istituzione   di   un   organo   unico   di   direzione, coordinamento e decisione  a  competenza  intersettoriale  denominato «Conferenza permanente», presieduto dal commissario  straordinario  o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del  turismo,  del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  regione, dell’Ente parco e del comune territorialmente competenti;

    l’art. 16, comma 3, lettera a bis), introdotto dal  decreto-legge n. 148 del 2017, secondo cui la Conferenza  permanente  «approva,  ai sensi dell’art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all’art.  14, comma 4, e all’art. 15, comma 1, del presente decreto»;

    l’art. 16, comma 4, come modificato dal decreto-legge n. 148  del 2017, a tenore del quale secondo cui «per gli  interventi  privati  e per quelli attuati dai soggetti di cui all’art. 15, comma 1,  lettere a)  ed  e),  e  comma  2,  che  necessitano  di  pareri   ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  Vice   commissario competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera,  per  i progetti di competenza, con le stesse modalita’,  poteri  ed  effetti stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza  permanente  ed  esprime  il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite  ordinanze  di cui all’art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;

    l’art. 16, comma 6, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai  sensi dell’art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il commissario straordinario provvede a disciplinare le modalita’, anche telematiche, di funzionamento  e  di  convocazione  della  Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste  dal  medesimo  art. 16;

    l’art. 24, comma 1, secondo cui «Per sostenere il  ripristino  ed il riavvio delle attivita’ economiche gia’ presenti nei territori dei Comuni di cui all’art. 1, sono concessi  a  micro,  piccole  e  medie imprese,  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui  all’art.   1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per  cento degli investimenti fino a € 30.000. I  finanziamenti  agevolati  sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento»;

    l’art. 24, comma 2,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  744, lettera a), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  secondo  cui  «i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di  10  milioni  di euro, a tal fine utilizzando  le  risorse  disponibili  sull’apposita contabilita’ speciale del Fondo per la crescita sostenibile,  di  cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

    l’art. 24, comma 3,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  744, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  che  prevede  che, con apposita ordinanza commissariale adottata  ai  sensi  e  per  gli effetti dell’art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del  2016, sentito il Ministero dello  Sviluppo,  vengano,  nel  rispetto  della normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di  aiuti  di   Stato, disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita’  di  concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 24;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n.  124»  e,  in particolare, l’art. 1, mediante il  quale  sono  state  integralmente riformulate  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  da  14   a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;

  Visto l’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

  Vista l’ordinanza del commissario straordinario n. 16 del  3  marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  13  marzo  2017 disciplinante le modalita’ di funzionamento e di  convocazione  della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come  convertito  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

  Vista l’ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  42  del  14 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  30 novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore  delle micro, piccole e  medie  imprese  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici, ai sensi dell’art. 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229;

  Vista l’ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  46  del  10 gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del 2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19  del  2017, n. 32 del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017  e  n. 39 del 2017;

  Rilevato che, a seguito delle modifiche  apportate  alla  normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione  del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende  necessario  provvedere  alla revisione e integrazione delle suindicate ordinanze n. 16 del 2017  e n. 42 del 2017,  al  fine  di  adeguarne  la  disciplina  alle  nuove disposizioni entrate in vigore;

  Ritenuto altresi’ che occorre correggere  alcuni  refusi  contenuti nell’ordinanza n. 46 del 2017;

  Vista la nota del 1° febbraio 2018,  prot.  n.  1378,  con  cui  il commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero  dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;

  Vista la nota del 13 febbraio 2018,  prot.  n.  3586,  con  cui  il Ministero dello sviluppo  economico  ha  comunicato,  per  quanto  di competenza, il proprio nulla – osta all’approvazione dello schema  di ordinanza trasmesso;

  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  13 febbraio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16

del 3 marzo 2017

 

  1. All’art. 1 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 il richiamo all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e’ sostituito dal richiamo all’art. 16, comma 1,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b) al comma 2 la lettera b) e’  sostituita  dalla  seguente:  «b) approva, ai sensi dell’art. 27  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere  pubbliche,  dei  lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e  di  quelli predisposti dai soggetti indicati dall’art. 14, comma 4  e  dall’art. 15, comma 1, lettera b) e c) del decreto-legge n.  189  del  2016  ed acquisisce l’autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali, che e’ resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo»;

  2. All’art. 4 comma 3 dell’ordinanza n. 16  del  3  marzo  2017  e’ aggiunta in fine la frase: «Della eventuale variante  urbanistica  e’ data specifica  evidenza  nella  determinazione  conclusiva  ai  fini dell’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da  parte dell’amministrazione competente.»

  3. All’art. 5 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 il richiamo all’art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e’ sostituito dal richiamo all’art. 16, comma 4,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b) la lettera a) del comma 2 e  sostituita  dalla  seguente:  «a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi  privati concernenti edifici sottoposti a vincoli  ambientali,  paesaggistici, di tutela  dei  beni  culturali  o  ricompresi  in  aree  dei  parchi nazionali o delle aree protette regionali, su  richiesta  del  Comune competente al rilascio  del  titolo  abilitativo.  Nell’ambito  della conferenza e’ inoltre acquisita l’autorizzazione sismica, qualora  ne ricorrano le condizioni»;

    c) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e’  inserita  la  seguente:

«a-bis)  approva  i  progetti  definitivi  relativi  agli  interventi attuati dai soggetti indicati nell’art. 15, comma 1,  lettere  a)  ed e), e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;».

  4. All’art. 6 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole  «nonche’ il dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione competente  o un suo delegato»;

    b) al comma 8 la parola «permanente» e’ soppressa.

  5. All’art. 7 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 la parola «permanente e’ soppressa;

    b) il comma  5  e’  sostituito  dal  seguente:  «I  lavori  della conferenza si concludono in quindici giorni,  decorrenti  dalla  data della riunione di cui alla lettera  c)  del  comma  4.  Qualora  alla conferenza   partecipino   amministrazioni    preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo’  superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.»

  6. All’art. 8 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono  appartate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 2 e’ inserito  il  seguente  comma:  «2-bis:  La determinazione  conclusiva  ha  altresi’  effetto  di  variante  agli strumenti  urbanistici  vigenti  e  comporta   l’applicazione   della disciplina contenuta nell’art. 7 del Testo unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 2

 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 42

del 14 novembre 2017

 

  1. All’art. 3 dell’ordinanza  n.  42  del  14  novembre  2017  sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «Alla concessione degli aiuti di cui alla presente  ordinanza  si  provvede con le risorse finanziarie e nei limiti previsti dall’art. 24,  comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., a valere sull’apposita contabilita’ speciale del Fondo per la crescita sostenibile,  di  cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

    b) al comma 2: le parole «24, comma  3,»  sono  sostituite  dalle parole «24, comma 2».

Art. 3

 

Modifiche all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018

 

  1. All’art. 5 dell’ordinanza del commissario  straordinario  n.  46 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 14, le parole «nei termini di cui all’art. 11,  comma 9, del decreto-legge» sono sostituite dalle parole  «nei  termini  di cui all’art. 11, comma 8, del decreto-legge»;

    b) al  comma  17,  le  parole  «All’art.  19  dell’ordinanza  del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile  2017»  sono  sostituite dalle   parole   «All’art.   21   dell’ordinanza   del    commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017».

Art. 4

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata, ai  sensi  dell’art.  12  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del commissario straordinario.

  2. La presente ordinanza e’ dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul  sito internet del commissario straordinario.

 

    Roma, 24 aprile 2018

 

                             Il commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 844

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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