Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 24 aprile 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attivita’ economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES” (Ordinanza n. 55).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 24 aprile 2018

 

Disciplina  per  la  delocalizzazione  temporanea   delle   attivita’ economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal  sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata  in  vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell’8 settembre 2017 e  n.  51  del  29  marzo 2018. Proroga del  termine  di  cui  all’articolo  8,  comma  4,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e  s.m.i.  Termine  per  il deposito delle schede AeDES. (Ordinanza n. 55).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello  stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche’  degli  eccezionali  fenomeni meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle  medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

  Visto l’art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno  2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza e’ stato prorogato  fino  al 28 febbraio 2018 e  con  il  quale  e’  stata  prevista  un’ulteriore eventuale  proroga  con  apposita  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri per un massimo di centottanta giorni;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, con la quale sono stati ancora estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in  data  18  gennaio  2017,  nonche’ degli eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato  con  la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

    l’art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al  titolo  II,  capo  I  ai  sensi   dell’art.   14   del   medesimo decreto-legge;

    il comma 2 dell’art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189,  che  attribuisce  al  commissario  straordinario,  per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del  medesimo  articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi  generali   dell’ordinamento   giuridico   e   delle   norme dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa  con  i  presidenti  delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di  cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

  Visto l’art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge  n. 189 del 2016, il quale prevede che,  con  provvedimenti  adottati  ai sensi dell’art. 2, comma  2,  il  commissario  straordinario  dispone l’erogazione di contributi per la delocalizzazione  temporanea  delle attivita’ economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita’;

  Visto l’art. 3, comma 6, del decreto-legge  n.  205  del  2016,  il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1,  possono  acquistare  o acquisire in locazione macchinari, nonche’ effettuare  gli  ulteriori interventi  urgenti  necessari  a  garantire  la  prosecuzione  della propria  attivita’,  sulla  base  di  apposita   perizia   asseverata rilasciata  da   un   professionista   abilitato   che   attesti   la riconducibilita’ causale diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

  Considerato che il medesimo art. 3, al  comma  7,  prevede  che,  a fronte  degli  acquisti  e  interventi  suindicati,  e’  concesso  il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalita’ sono regolate  da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Ritenuto che quest’ultima disposizione ha introdotto una  procedura speditiva, connotata da elementi di  specialita’  rispetto  a  quelle ordinarie  di  concessione  dei  contributi  per  gli  interventi  di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di  consentire  l’immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la  continuita’  delle attivita’ economiche e produttive attraverso  la  diretta  erogazione agli  interessati  di  rimborsi  spese  da  parte   del   commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e  al  tempo stesso consente  al  commissario  straordinario,  nell’esercizio  del potere di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, di regolare anche  l’entita’  delle  spese  ammissibili  a  rimborso, purche’ riconducibili agli interventi di delocalizzazione  temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016;

  Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 la quale, in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, e dell’art. 3, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  11  novembre 2016, n. 205, ha completato a corredo  dell’ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, il quadro  generale delle misure  volte  a  consentire,  attraverso  la  loro  temporanea delocalizzazione, l’immediata ripresa  dell’attivita’  produttiva  di imprese   industriali,   artigianali,   commerciali,   di    servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa  nei  comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonche’ la temporanea delocalizzazione di attivita’ economiche comunali  ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza;

  Visto l’art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  189  del  2016, inserito dall’art. 2-bis, comma 3, lettera b), del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha  previsto  che  con  provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del  citato  decreto-legge  n. 189 del  2016,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita’  per  la concessione   dei   contributi   per   gli   interventi   anche    di delocalizzazione temporanea legittimamente  eseguiti  e  conclusi  in data  anteriore  a  quella  di  entrata  in   vigore   dello   stesso decreto-legge;

  Vista l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante  «Misure  per  il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

  Vista l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017 recante «Principi  di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016»;

  Considerata le necessita’ di  coordinare  le  disposizioni  di  cui all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017 con le disposizioni di  cui all’art. 15 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,  in  particolare, in  ordine  agli  interventi  realizzati  in   maniera   unitaria   e all’obbligatorieta’ di ricorrere alla  costituzione  di  consorzi  in tale ipotesi;

  Ritenuta la necessita’  di  impartire  ulteriori  disposizioni  per definire  il  quadro  generale  e  complessivo  delle  misure   volte all’immediato avvio degli interventi di  delocalizzazione  temporanea delle attivita’ produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi  immediati  di rafforzamento locale;

  Ritenuto altresi’ necessario modificare l’allegato 1  all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l’utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori  colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto  2016»,  con  un  nuovo allegato, in ragione delle modificazioni apportate nell’ambito  della riunione del 15 marzo 2018 del Gruppo di lavoro costituito  ai  sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima ordinanza;

  Ritenuto, altresi’, necessario  modificare  la  previsione  di  cui all’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n.  51  del  29  marzo  2018  in ragione dell’erronea indicazione dell’art. 21 in luogo dell’art. 20;

  Ritenuto necessario, ancora, procedere al differimento del  termine previsto dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189  del  2016  e successive modificazioni ed integrazioni, inizialmente fissato al  30 aprile 2018,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti  interessati  la presentazione della documentazione richiesta per  gli  interventi  di immediata esecuzione;

  Ritenuto necessario procedere alla fissazione di un termine  finale per  la  presentazione  delle  schede  AeDES  inizialmente   previsto dall’art. 2-bis, comma 5, previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di consentire una completa ricognizione dei danni;

  Acquisito il favorevole avviso  del  Capo  del  Dipartimento  della Protezione civile;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 12 aprile 2018;

  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340  del  2000,  in  considerazione  dell’imminente  scadenza  del termine di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’urgente indifferibile  necessita’  di  rendere  immediatamente operative le disposizioni volte  a  garantire  la  continuita’  delle attivita’ economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici; 

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione

 

  1. I soggetti legittimati di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 9 del 14  dicembre  2016,  nel  caso  in   cui   abbiano   proceduto   alla delocalizzazione di attivita’ economiche anteriormente all’entrata in vigore del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono  chiedere  il rimborso delle spese sostenute con le modalita’  di  cui  all’art.  2 della presente ordinanza.

  2. Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione  realizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a) e b)  dell’ordinanza  n.  9 del 2016 attuati rispettivamente con le modalita’ di cui all’art.  2, commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma  occorso il 24 agosto 2016.

  3. La richiesta di rimborso delle  spese  sostenute  e’  presentata all’Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  entro  il  30 giugno  2018,  a  condizione  che  sia  stata  emessa  ordinanza   di inagibilita’, a seguito di verifica con scheda  AeDES,  integrata  da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4.  La richiesta  di  rimborso  e’  resa  nella   forma   di   dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,  e  deve essere corredata da  perizia  asseverata  redatta  da  professionista abilitato contenente:

    a) la descrizione delle caratteristiche tecniche  e  dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti,  con  attestazione  della riconducibilita’  causale  dei  danni   subiti   all’evento   sismico verificatisi il 24 agosto 2016;

    b) l’illustrazione in dettaglio dei danni  subiti  dall’edificio, nonche’ di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature  e  dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;

    c)   la   descrizione   delle   attivita’   svolte   dall’impresa delocalizzata;

    d) la descrizione dell’edificio ove l’impresa ha delocalizzato la propria  attivita’,  con  indicazione  della  sua  ubicazione,  delle dimensioni, della dotazione  impiantistica  e  delle  caratteristiche tecniche,   corredata   di   documentazione   fotografica   e   delle certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero,  in  alternativa, il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all’interno del  lotto  di  pertinenza  o  nelle  aree  immediatamente  adiacenti all’insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere avuto la disponibilita’;

    e) la descrizione degli eventuali interventi  che  si  sono  resi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico,  l’edificio  preso  in  locazione   o   la   struttura temporaneamente realizzata nel  lotto  di  pertinenza  o  nelle  aree adiacenti.

  4. Nella perizia asseverata di  cui  al  comma  3  devono  altresi’ essere specificamente indicati:

    a) gli estremi dell’ordinanza di inagibilita’ che ha  interessato l’edificio, nonche’ la scheda AeDES su cui questa si basa;

    b) il canone di locazione dell’edificio, ove si e’  de localizzata l’attivita’,  e  il  costo  degli  interventi  eventualmente   resisi necessari  per  dotarlo  degli  impianti  necessari   al   ripristino dell’attivita’ economica o produttiva,  ovvero,  in  alternativa,  il computo  metrico  estimativo  delle  opere  eseguite  utilizzando  il prezzario   unico   interregionale    approvato    dal    commissario straordinario;

    c) il costo  di  acquisto  o  noleggio  dei  macchinari  e  delle attrezzature;

    d) il costo di ripristino delle scorte;

    e) l’importo delle spese tecniche sostenute;

    f)  l’eventuale  indennizzo  assicurativo  gia’   percepito   dal richiedente per i danni subiti ovvero  la  stima  dell’indennizzo  se richiesto, ma non ancora liquidato;

    g) gli  estremi  di  un  conto  corrente  bancario  intestato  al richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

  5. Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati:

    a) i fornitori presso cui si e’  proceduto  al  riacquisto  delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a  quelli  danneggiati  o distrutti;

    b) l’impresa che ha proceduto agli  interventi  di  realizzazione della struttura temporanea;

    c) il progettista e  il  direttore  dei  lavori  che  sono  stati incaricati per gli interventi di cui al precedente comma  3,  lettera e).

  6.  Le  imprese  all’atto  della  presentazione  della  domanda  di rimborso, devono:

    a) essere iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita’ di cui  al  successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi’ prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive modificazioni;

    b) non aver commesso  violazioni  agli  obblighi  contributivi  e previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

    c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell’art.  84  del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  7. I professionisti di cui al comma 5, lettera  c),  devono  essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Limitatamente alla stima  dei  danni  subiti  dai  beni mobili strumentali e dalle scorte, l’incarico puo’  essere  conferito anche a professionisti non tenuti all’iscrizione in tale elenco.  

  8. Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati:

    a)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione  nell’anagrafe  di  cui  all’art.   30,   comma   6,   del decreto-legge n. 189 del 2016;

    b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere iscritto, alla  data  di  presentazione  della  domanda  di rimborso, nell’elenco speciale di  cui  all’art.  34,  comma  2,  del decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con  l’impresa appaltatrice;

    c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore  a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento  sismico  e  recante l’indicazione dell’importo assicurativo riconosciuto o  in  corso  di determinazione;

    d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.

  9. Il presidente della regione, vice  commissario  territorialmente competente, verificata  l’entita’  dei  danni  attestati  e  la  loro riconducibilita’ causale agli eventi sismici  nonche’  la  congruita’ delle  spese  sostenute,  adotta  il  decreto  di   concessione   del contributo. Il vice commissario provvede  altresi’  a  richiedere  il Codice unico di progetto (CUP) di cui  all’art.  11  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3.

 10. La concessione del rimborso di cui al comma 9 e’ subordinata al parere  favorevole  del   comune   in   ordine   all’autorizzabilita’ dell’intervento  richiesto  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici, nonche’  sotto  il  profilo  ambientale  e  sanitario.  La   predetta autorizzazione  tiene  luogo  di  ogni  provvedimento  autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente.

  11. L’erogazione del saldo del contributo  relativo  all’intervento di  riparazione   e   rafforzamento   locale,   di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio o  dell’unita’ immobiliare  preesistente,  finanziato  ai  sensi   delle   ordinanze commissariali numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19  del  2017, e’ subordinata alla rimozione della struttura  temporanea  realizzata ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le  eventuali strutture temporanee installate sono rimosse  a  cura  dell’operatore interessato entro trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori  di ripristino o ricostruzione delle attivita’ economiche originarie.  In caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione, il presidente   della   regione,   vice   commissario   territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa  diffida,  ponendo  le spese a carico dell’operatore inadempiente.

Art. 2

 

Determinazione del rimborso e modalita’ di erogazione

 

  1. Il rimborso per gli interventi di  delocalizzazione  attuati  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) dell’ordinanza n. 9  del  2016 e’  determinato  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  1,  della  medesima ordinanza.

  2. Il rimborso per gli interventi di  delocalizzazione  attuati  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) dell’ordinanza n. 9  del  2016 e’  determinato  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  2,  della  medesima ordinanza.

  3. Nei casi  di  cui  ai  commi  1  e  2  trovano  applicazione  le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell’art. 8  dell’ordinanza n. 9 del 2016.

  4. In tutti i casi il rimborso  e’  erogato  dal  presidente  della regione – vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3

 

Ulteriori disposizioni

 

  1.  Nel  caso  di  delocalizzazione  temporanea  attuata  ai  sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, per la quale  sia stato erogato il rimborso con la modalita’ fissata dall’art. 8, comma 1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l’Ufficio  speciale  per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto  di  locazione,  controlli  finalizzati  a  verificare   la permanenza della stessa  attivita’  nell’edificio  in  cui  e’  stata autorizzata la delocalizzazione.

  2. Nel caso in cui l’Ufficio riscontri  una  cessazione  anticipata della  delocalizzazione  rispetto  alla  durata  del   contratto   di locazione, il vice commissario provvede alla revoca,  anche  parziale del contributo gia’ erogato e/o alla rideterminazione del  contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell’effettiva  durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di  quanto erogato in eccesso.

  3. Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  coincidenza  tra  il  soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell’ordinanza n. 9  del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  e  la  ricostruzione  ai  sensi delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, l’Ufficio  speciale  per  la   ricostruzione,   in   relazione   alle delocalizzazioni   attuate   ai   sensi   dell’art.   2,   comma   1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto  di  locazione,  controlli  finalizzati  a  verificare   la permanenza della stessa  attivita’  nell’edificio  in  cui  e’  stata autorizzata la delocalizzazione.

  4. Nel caso in cui l’Ufficio riscontri  una  cessazione  anticipata della  delocalizzazione  rispetto  alla  durata  del   contratto   di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche  parziale, del contributo gia’ erogato, e:

  a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell’art. 8,  comma  1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione  dei pagamenti dei canoni di locazione  e  all’eventuale  ripetizione  dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso  l’edificio  in  cui  il soggetto legittimato si era delocalizzato;

  b) in caso di rimborso autorizzato  ai  sensi  dell’art.  8,  comma 1-bis, dell’ordinanza n. 9 del 2016,  procede  alla  rideterminazione del  contributo  spettante,  che  viene  ricalcolato  tenendo   conto dell’effettiva durata  della  permanenza  presso  l’edificio  in  cui l’attivita’ si era  delocalizzata,  e  alla  richiesta  di  immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.

Art. 4

 

Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 

  1. L’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre  2016  e’ abrogato.

Art. 5

 

Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017

 

  1. L’allegato 1 all’ordinanza n. 24 del  12  maggio  2017,  recante «Criteri per l’utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per  la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a  far  data dal 24 agosto 2016», e’  sostituito  dall’allegato  1  alla  presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6

 

Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017

 

  1. Al terzo periodo del comma 5 dell’art. 3  dell’ordinanza  n.  39 dell’8  settembre  2017  le  parole  «di  costituire   un   consorzio volontario»  sono  sostituite  dalle  parole  «di  procedere  ad   un intervento unitario».

Art. 7

 

Modifiche all’ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018

 

  1. L’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n. 51 del 29  marzo  2018  e’ cosi’  modificato:  «L’art.   20   dell’ordinanza   del   commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e’ abrogato».

  2. La modifica di cui al precedente comma  decorre  dalla  data  di entrata in vigore dell’ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018.

Art. 8

 

Differimento del termine di cui all’art. 8 del decreto-legge  n.  189

del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

  1. Il termine di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n.  189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e’ differito alla data del 31 luglio 2018.

Art. 9

 

Fissazione del termine per la presentazione

delle schede AeDES

 

  1. Ferme restando  le  ulteriori  disposizioni  previste  dall’art. 2-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  148  del  2017,   per   la compilazione e la presentazione della  scheda  AeDES  e’  fissato  il termine perentorio al 30 giugno 2018.

  2. Il mancato rispetto del termine  di  cui  al  comma  1  comporta l’inammissibilita’ della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo  di cause non imputabili al richiedente.

Art. 10

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Gli interventi di cui agli articoli  1,  2  e  3  alla  presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui  all’art.  4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016  nel  limite  di  spesa stanziato dal  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell’art.  5  del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. La presente ordinanza, secondo  quanto  previsto  dal  comma  18 dell’art.  2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,e’ adottata al fine  di  consentire  la  rapida  realizzazione  degli interventi  inseriti  nei  programmi   di   cui   all’art.   14   del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  dicembre   2016,   n.   229,   ed   e’   dichiarata provvisoriamente efficace.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 

    Roma, 24 aprile 2018

 

                             Il commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 846

 

pdfAllegato 1

 

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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