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Ordinanza 24 aprile 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse” (Ordinanza n. 54)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

ORDINANZA 24 aprile 2018

 

Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e sicurezza del lavoro e criteri generali di  utilizzo  delle  risorse. (Ordinanza n. 54).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

  Richiamato l’art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento delle amministrazioni  statali,  nonche’  con  l’Autorita’  Nazionale Anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11  settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli  e’  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e s.m.i. e, in particolare:

    a) l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo II, Capo I, sovraintendendo  all’attivita’  dei  Vice  Commissari  di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 5;

    b) l’art.  2,  comma  1,  lettera  f),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario sovraintende sull’attuazione  delle  misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

    c) l’art.  2,  comma  1,  lettera  h),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita’ speciale a lui appositamente intestata;

    d) l’art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni altra attivita’ prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

    e)  l’art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento  giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i Presidenti delle Regioni  interessate  nell’ambito  della  cabina  di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

    f) l’art. 2, comma 5, in  forza  del  quale  i  vice  commissari, nell’ambito dei territori interessati:

      a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all’art.  1, comma 6;

      b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al  fine  di favorire il superamento dell’emergenza  e  l’avvio  degli  interventi immediati di ricostruzione;

      c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

      d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione degli immobili privati, con le modalita’ di cui all’art. 6;

      e) esercitano le funzioni di propria  competenza  in  relazione alle misure finalizzate al  sostegno  alle  imprese  e  alla  ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;

    g) l’art. 23 il quale prevede:

  al comma 1 che «Per assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle attivita’ economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori  nei territori  dei  Comuni  di  cui  all’art.  1,  e’   trasferita   alla contabilita’ speciale di cui all’art. 4 la somma di trenta milioni di euro  destinata  dall’Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione  per  l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e  formazione  in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;

  al comma 2 che «La ripartizione fra le  Regioni  interessate  delle somme di cui al comma 1 e i relativi  criteri  generali  di  utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2,  comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013  della Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»».

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

  Considerata  la  necessita’  di  dare  attuazione  alla  previsione dell’art. 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del  2016  e  s.m.i., individuando  le  percentuali  di  riparto  della  somma  pari  ad  € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall’art. 23, comma 1, del predetto decreto legge dall’Istituto nazionale  assicurazioni  contro gli  infortuni  sul  lavoro  al   finanziamento   dei   progetti   di investimento e formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro.

  Considerata la necessita’ di  individuare  i  criteri  generali  di utilizzo delle somme di cui all’art. 23, comma 1, del  decreto  legge n. 189 del 2016;

  Vista  l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  21 febbraio 2018;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto  legge  n.  17  ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l’esercizio  del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione e finalita’ dell’intervento

 

  1. La presente ordinanza disciplina i termini, le  modalita’  e  le procedure per la concessione ed erogazione  dei  contributi  previsti dall’art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di  cui  all’art.  1  del medesimo decreto-legge.

  2. Alla concessione dei contributi di cui alla  presente  ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall’art.  23,  comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo  di € 30.000.000,00 a valere sull’apposita contabilita’ speciale  di  cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Art. 2

 

Soggetti beneficiari

 

  1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di  cui  alla  presente ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti:

    a) essere gia’ presenti ed operanti nei territori dei  Comuni  di cui all’art. 1 del decreto legge 189 del 2016  e  s.m.i.,  alla  data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del  30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;

    b) nel caso di  impresa  iscritta  nel  Registro  delle  imprese, possedere una o piu’ unita’ produttive in uno dei Comuni;

    c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro  delle  imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attivita’ in  uno  dei Comuni, da documentare  attraverso  il  certificato  di  attribuzione della Partita IVA;

    d) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

    e)  non   essere   incorse   nell’applicazione   della   sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive   modifiche   e integrazioni;

    f)  non  essere  incorse  nell’applicazione  di  una  misura   di prevenzione ai sensi del Libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    g)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  decadenza,   di sospensione o di divieto di cui all’art.  67  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159;

    h) in caso di delocalizzazione dell’attivita’, aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni di  cui  all’art.  1  del  decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.;

    i) poter riprendere l’attivita’, ove interrotta in ragione  degli eventi sismici per danneggiamento  degli  immobili,  e  acquisire  il Certificato di agibilita’ sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati.

  2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente  comma,  possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le imprese:

    a) titolari di diritto di proprieta’ od  usufrutto  dell’immobile oggetto dell’intervento;

    b) affittuarie dell’immobile oggetto dell’intervento in forza  di contratto  registrato  in  data  antecedente  agli   eventi   sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e  onerate,  in  forza  di tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e  straordinaria dell’immobile;

    c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a  partire  dal  24 agosto 2016 e onerate, in forza di  tale  contratto,  alle  spese  di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3

 

Interventi e spese ammissibili

 

  1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi di cui alle Norme Tecniche per  le  Costruzioni  (NTC) vigenti,  finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  dei   lavoratori, relativi  ad  immobili  destinati  ad  attivita’   di   impresa   e/o produttiva.

  2. Non sono  ammessi  alle  agevolazioni  previste  dalla  presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in  seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto  2016  gia’ oggetto di richiesta di contributo o ammessi a  contributo  ai  sensi dell’ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  cosi’  come  modificata dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla  data  di  entrata  in vigore della presente ordinanza.

  3. La presentazione della domanda per l’ottenimento del  contributo ai  sensi  della  presente  ordinanza  preclude  la  possibilita’  di accedere al contributo ai sensi dell’ordinanza n. 13  del  9  gennaio 2017 cosi’ come modificata dall’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.  

  4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi a finanziamento gli interventi di:

    a) rafforzamento locale effettuati  sulla  base  di  un  progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;

    b) miglioramento sismico effettuati sulla  base  di  un  progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;

    c) messa in sicurezza dei  componenti  non  strutturali  e  degli impianti. Si intendono per componenti  non  strutturali  tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non  collegato alla  struttura  portante  o  con  vincolo  inefficace   e   la   cui instabilita’ possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.  

  5. Al fine  di  ottenere  il  contributo  previsto  dalla  presente ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti  di  cui  all’art.  2 devono allegare alla domanda il certificato di agibilita’  sismica  o altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES  tipo  A)  che  attesti l’utilizzabilita’ dell’immobile.

  6. Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al  comma 4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve  essere pari almeno a quanto stabilito, per la  corrispondente  classe  d’uso dell’immobile, dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016.

  7. Nel caso in cui il livello di sicurezza  sismica  raggiunto  con l’intervento risulti maggiore del  limite  superiore  dell’intervallo definito per la classe d’uso  pertinente  dal  d.m.  n.  477  del  27 dicembre 2016, la spesa ammissibile e’ comunque limitata alla  classe d’uso pertinente corrispondente.

  8.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione produttiva  non  danneggiati   in   seguito   agli   eventi   sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la  spesa  ammissibile  a contributo viene  determinata  con  riferimento  al  Prezzario  Unico interregionale  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria (Prezzario  Unico  Cratere  Centro   Italia   2016)   approvato   con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre  2016.

Il costo unitario massimo  dell’intervento  non  puo’  in  ogni  caso essere superiore a 100 €/mq.

  9.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi  a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo  viene determinata secondo quanto disposto nell’art. 3 dell’ordinanza n.  13 del 9 gennaio 2017 cosi’ come modificata dall’ordinanza n. 46 del  10 gennaio 2018, con  riferimento  ai  costi  parametrici  di  cui  alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 13. A tali costi  parametrici  si  applicano  gli incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2.

  10. Sono ammesse a contributo le spese tecniche  di  progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto,  di  collaudo.  Non  sono ammesse a contributo le spese relative a:

    a) interventi effettuati in locali diversi da quelli  in  cui  e’ esercitata l’attivita’ lavorativa;

    b) acquisto di beni usati;

    c)  manutenzione  ordinaria  degli   ambienti   di   lavoro,   di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

    d) costi del personale interno;

    e) spese generali;

    d) spese amministrative e di gestione.

  11.  Al  fine  di  asseverare  il  contenuto  dell’istanza  e,   in particolare,  la  congruita’  e  coerenza  delle  spese  sostenute  e indicate nella  domanda  con  gli  obiettivi  del  progetto  e  delle finalita’ della presente ordinanza, le imprese  devono  allegare  una perizia asseverata redatta secondo  lo  schema  dell’Allegato  2  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente  ordinanza.

La perizia di cui al precedente periodo deve recare data  antecedente alla presentazione della domanda  e  deve  risultare  redatta  da  un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4

 

Domanda di contributo

 

  1. La  domanda  di  contributo  e’  presentata  nelle  forme  della dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta’  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 e comporta le  conseguenze,  anche  penali,  in caso di dichiarazioni mendaci.

  2. Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l’altro, pena l’esclusione:

    a) il codice risultante dalla classificazione Ateco  2007,  della sede/unita’ produttiva in cui si realizza l’intervento;

    b) l’indirizzo della sede/unita’ locale oggetto di  intervento  la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo;  

   c) il titolo di possesso dell’immobile (o degli immobili) oggetto dell’intervento  riferito  all’impresa  che   presenta   domanda   di contributo;

    d) i dati  identificativi  dell’impresa  richiedente  nonche’  la presenza  dei  requisiti  soggettivi  richiesti   per   accedere   ai contributi previsti all’art. 2;

    e) il numero di iscrizione al registro delle  imprese  presso  la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  competente per territorio;

    f) il  rendiconto  analitico  delle  spese  per  ogni  intervento oggetto di  richiesta  di  contributo  con  le  relative  tabelle  di sintesi, redatto  in  funzione  della  modalita’  di  erogazione  del contributo. In caso di erogazione in un’unica soluzione il rendiconto deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle  spese  e  le generalita’ di tutti i fornitori. In caso di  interventi  di  importo superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi  al  totale  delle  spese previste e riportare la  quietanza  di  almeno  il  35%  delle  spese sostenute nonche’ le generalita’ dei relativi fornitori;

    g) il termine iniziale e finale degli interventi;

    h) gli estremi  della  notifica  preliminare  (Protocollo  SICO), ottenuti tramite la compilazione  sul  sistema  informativo  presente all’indirizzo web www.progettosico.it per le  aziende  affidatarie  e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell’art.  99 del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del  Protocollo  SICO, deve  allagarsi  un  attestato  comprovante  l’avvenuto  invio  della suddetta notifica preliminare,  qualora  dovuto.  In  caso  l’impresa dichiari la non necessita’ della notifica preliminare  devono  essere specificati in domanda i motivi;

    i) le coordinate bancarie – IBAN –  ai  fini  dell’accredito  del contributo concesso.

  3. A pena di esclusione, l’impresa  deve  attestare  nella  domanda che:

    a)  le  spese  indicate  nel  rendiconto   analitico   riguardano effettivamente  ed  unicamente  i  lavori  previsti   dall’intervento ammesso a contributo;

    b)  i  titoli  di  spesa  riportati  nel  rendiconto   analitico, presentati secondo le modalita’ di erogazione  del  contributo,  sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e  non  sono  stati  ne’ saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici;

    c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

  4. Nella domanda  di  concessione  del  contributo  l’impresa  deve sottoscrivere:

    a) l’impegno  a  restituire  i  contributi  erogati  in  caso  di inadempienza  rispetto  agli   obblighi   previsti   nella   presente ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di  effettiva erogazione del contributo;

    b) l’impegno a consentire gli  opportuni  controlli  e  ispezioni previsti dall’art. 6 della presente ordinanza;

    c) l’impegno a fornire,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  di legge, ogni informazione  ritenuta  necessaria  per  il  corretto  ed efficace svolgimento dell’attivita’ di monitoraggio.

  5. La domanda di contributo,  comprensiva  dell’imposta  di  bollo, deve   essere   firmata   digitalmente,   pena   l’esclusione,    dal rappresentante legale dell’impresa richiedente ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82 e ss.mm.ii.

  6. La domanda di contributo  deve  essere  corredata  dei  seguenti documenti:

    1) fotocopia della carta d’identita’ o del passaporto in corso di validita’ del legale rappresentante dell’impresa richiedente;

    2) perizia  asseverata  di  cui  all’Allegato  2  della  presente ordinanza, finalizzata ad asseverare il  contenuto  dell’istanza,  la rispondenza delle opere realizzate, la finalita’  dell’intervento  e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere  e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi  dell’intervento  e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a  quella di  presentazione  della  domanda  nel  caso  degli  interventi  gia’ effettuati; la perizia  deve  essere  redatta  esclusivamente  da  un tecnico   abilitato,   regolarmente   iscritto   al   proprio    Albo professionale; la  perizia  asseverata  deve  altresi’  attestare  la superficie  dell’immobile  o  della  porzione  di  immobile   oggetto dell’intervento;

    3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto, per ogni intervento finanziato;

    4)  relazione  tecnica-illustrativa  degli  interventi,   firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal  suo  tecnico  delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalita’  dell’ordinanza.  La  relazione  deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all’Allegato 3 della  presente  ordinanza  che  costituisce   parte   integrante   e sostanziale;

    5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa  sostenuta qualora  si  richieda  l’erogazione  dei   contributi   in   un’unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si  richieda l’erogazione in due soluzioni dei  contributi  previsti.  Le  fatture devono riportate, a  pena  di  inammissibilita’  della  domanda,  una descrizione precisa delle spese sostenute  che  consenta  l’immediata riconducibilita’ delle stesse all’intervento agevolato.

  7. Le domande di contributo devono essere inoltrate,  nel  rispetto delle modalita’ previste dal presente articolo, entro la data del  31 luglio 2018.

Art. 5

 

Concessione del contributo

 

  1. Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la  concessione del contributo.

  2. L’agevolazione  di  cui  al  comma  precedente  consiste  in  un contributo in conto capitale corrispondente al  70  per  cento  della spesa ritenuta ammissibile. Il  contributo  non  puo’  in  ogni  caso superare l’importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su  piu’  immobili  e  anche  attraverso  piu’ domande riguardanti opere di miglioramento sismico.

  3. In presenza di copertura assicurativa,  il  contributo  e’  pari alla  differenza  tra  i  costi  complessivi,  sostenuti  e  ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.  Al  fine  di determinare  il  contributo  nell’ipotesi  indicata  nel   precedente periodo, il richiedente deve allegare alla domanda:

    a) copia della polizza assicurativa;

    b)  attestazione  della  compagnia  assicurativa  indicante:   1) tipologia  e  descrizione   dei   beni   assicurati;   2)   ammontare dell’indennizzo assicurativo per  tipologia  di  bene  e  indicazione della percentuale di copertura, totale  o  parziale,  dell’intervento effettuato.

  4.  Nell’ipotesi  prevista  dal  comma  3  del  presente  articolo, l’erogazione  del  contributo  e’  subordinata  alla   verifica   che l’impresa  beneficiaria  abbia  esperito  tutte  le  azioni   e   gli adempimenti a suo  carico  per  ottenere  il  risarcimento  da  parte dell’assicurazione.

  5. L’erogazione del contributo puo’ avvenire  secondo  le  seguenti modalita’:

    a) pagamento in un’unica soluzione,  qualora  le  spese  relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;

    b)  pagamento  in  due  soluzioni,  per  interventi  di   importo superiore a € 50.000,00.

  6. Nell’ipotesi di cui  al  precedente  comma  5,  lettera  b),  il Commissario provvede ad una prima erogazione  del  contributo,  sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad  almeno  il 35%  del   valore   complessivo   dell’intervento.   Con   successivo provvedimento si provvede all’erogazione a saldo,  sulla  base  della documentazione di spesa richiesta, da  presentarsi  entro  giorni  45 dalla fine dell’intervento ammesso a contributo.

  7. I contributi non sono cumulabili con altri  contributi  pubblici concessi per le stesse spese  e  sono  concessi  nel  rispetto  delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all’applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della Commissione,  del  18  dicembre  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo all’applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  8. Decorso il termine di cui all’art. 4, comma  7,  il  Commissario straordinario procede all’istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi.

  9. Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla  valutazione delle  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   e   di   sicurezza raggiunti, della congruita’ dei valori, nonche’ della coerenza  degli interventi proposti rispetto alle  finalita’  del  contributo.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art.  4,  comma 7, si provvede ad adottare i decreti di  concessione  dei  contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l’entita’ del contributo e’ proporzionalmente  ridotta  fino al raggiungimento  della  somma  pari  alle  risorse  stanziate.  Nel decreto di  concessione  del  contributo  il  Commissario  indica  il termine entro il quale  l’intervento  deve  essere  eseguito,  tenuto conto della complessita’  dell’intervento  e  dei  tempi  tecnici  di realizzazione.

Art. 6

 

Controlli

 

  1. Il Commissario straordinario effettua controlli a  campione  per un  importo  pari  almeno  al  25%  dei  contributi  complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall’erogazione del  contributo.

I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel  caso  di provvedimenti di concessione del contributo  erogati  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione o di notorieta’ o di  ogni  altro  documento  allegate alle istanze falsi o mendaci.

  2.  Il  Commissario  straordinario   provvede   a   verificare   la sussistenza  effettiva  dei  presupposti  per  la   concessione   del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.

  3. Nel caso in cui  all’esito  delle  verifiche  di  cui  al  comma precedente sia constatata  l’insussistenza  dei  presupposti  per  il contributo, il Commissario straordinario invia  al  beneficiario  una comunicazione nella quale sono indicate le  ragioni  di  fatto  e  di diritto  ritenute  ostative  al  mantenimento  dei   contributi.   Il Commissario Straordinario ha facolta’ di richiedere ai beneficiari la produzione  di  ogni  documentazione  ritenuta  necessaria   per   le verifiche di cui al presente articolo.

  4. Il destinatario della comunicazione  di  cui  al  comma  3  puo’ formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal  ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe  i termini di conclusione del procedimento  che  iniziano  nuovamente  a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.

  5. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,  il Commissario  straordinario  dispone  la  revoca  anche  parziale  del contributo dandone motivata comunicazione all’interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:

    a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;

    b) mancato rispetto delle  previsioni  contenute  nella  presente ordinanza;

    c) non conformita’ degli  interventi  realizzati  alla  relazione tecnica illustrativa dell’intervento ovvero alla perizia asseverata;

    d) mancata esecuzione dell’intervento nei  termini  indicati  nel decreto di concessione del contributo;

    e) mancato mantenimento dell’uso produttivo  dell’immobile  entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;

    f)  false  rappresentazioni  dei   fatti   o   di   dichiarazioni sostitutive di  certificazione  o  di  notorieta’  o  di  ogni  altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci.

  6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il  Commissario provvede alla richiesta  di  ripetizione  delle  somme  eventualmente erogate e dei relativi interessi.

  7.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  6   e’   comunicato   al beneficiario,  anche,  ove  possibile,  tramite  messaggio  di  posta elettronica certificata, con richiesta  di  provvedere  all’integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il  termine di trenta giorni dalla ricezione del  provvedimento.  Il  Commissario puo’  disporre,  su   richiesta   dell’interessato   da   effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di  revoca,  la rateizzazione dei pagamento  della  somma  capitale  e  dei  relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche  del  richiedente anche in relazione all’entita’ del contributo o del rimborso  oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso  di  accoglimento dell’istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate  non superiori a 24 e di entita’ non inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito puo’ essere estinto mediante un  unico  pagamento.  Decorso inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il  termine  fissato  dal Commissario straordinario ai sensi del secondo  periodo,  l’obbligato e’ tenuto al  pagamento  del  residuo  ammontare  del  contributo  in un’unica soluzione.

  8. Decorsi inutilmente i termini di cui  ai  precedente  comma,  il Commissario  straordinario  provvede  alla  riscossione  coattiva  di quanto  dovuto.  Si  applicano  per  la   riscossione   coattiva   le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario  puo’  avvalersi, per gli adempimenti richiesti dall’Ente impositore dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972, degli Uffici speciali per la ricostruzione.

  9. Con cadenza semestrale  il  commissario  straordinario  verifica l’entita’ delle somme restituite ai sensi del presente articolo e, in caso   di   eventuale   riduzione   proporzionale   dei    contributi originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede  ad incrementare i contributi gia’  erogati  in  percentuale  alle  somme recuperate.

Art. 7

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza  si  provvede  con  le  risorse  di  cui  all’art.  23  del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8

 

Entrata in vigore ed efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei Conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi dell’art.  12  del  decreto  legislativo  del 14  marzo  2013,  n.  33,  nella   Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario  del Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  Comuni  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 

    Roma, 24 aprile 2018

 

                             Il commissario straordinario: De Micheli

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri, n. 845

 

pdfAllegato 1

pdfAllegato 2

pdfAllegato 3

pdfAllegato 4

pdfAppendice 5

pdfAppendice 6

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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