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Ordinanza 23 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (Ordinanza n. 25)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 23 maggio 2017

 

Criteri per la perimetrazione dei  centri  e  nuclei  di  particolare interesse che risultano maggiormente  colpiti  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016.  (Ordinanza  n.  25).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2017)

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

 

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  9  febbraio  2017,  convertito  con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e in particolare:

    l’art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del medesimo decreto, sovraintendendo all’attivita’ dei  Vice  Commissari di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

    l’art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;

    l’art.  5,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai  quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore  delle  disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei  di particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti urbanistici attuativi;

    l’art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l’altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi;

    l’art. 11, il quale disciplina gli interventi sui centri  storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

  Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017, con la quale e’ stato istituito presso la struttura commissariale  il Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all’art.  50,  comma  5,  del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  ne  e’  stato  disciplinato  il funzionamento;

  Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico  del 28 marzo 2017, nella quale sono  stati  approvati  i  criteri  e  gli indirizzi  sulla  base  dei  quali  le  Regioni  dovranno   procedere all’individuazione e alla  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione dovranno  avvenire  previa  approvazione  di  strumento   urbanistico attuativo da parte dei comuni;

  Ritenutala necessita’ di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede  a  definire,  ai  sensi della citata lettera e) del comma 2 dell’art. 5 del decreto-legge  n. 189 del 2016, i criteri direttivi  per  la  successiva  attivita’  di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

  Precisato che, una volta conclusa la fase di  perimetrazione,  alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i  comuni  nel  rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto-legge,  nonche’ dei  principi  di  indirizzo  che  verranno  stabiliti  con  separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

  Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 12 maggio 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione

 

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali  le  Regioni dovranno  procedere  alla  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e  nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con  miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere  attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Art. 2

 

Criteri e indirizzi della perimetrazione

 

  1. All’individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che  risultano  maggiormente  colpiti  dagli  eventi sismici e alla relativa perimetrazione  si  procede  sulla  base  dei criteri  e  indirizzi  elaborati  dal  Comitato   tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016  e contenuti nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

  2. Le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all’art.   3   del decreto-legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla  entrata  in vigore della presente ordinanza,  individuano  e  perimetrano,  sulla base dei criteri e indirizzi di cui all’Allegato 1 e con le modalita’ stabilite al successivo art. 3, i centri e i  nuclei  di  particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti  dagli eventi sismici che ricadono nei territori  dei  comuni  di  cui  agli Allegati 1 e  2  del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed all’Allegato 2-bis aggiunto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

  3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su  cui si rende necessario  intervenire  previa  approvazione  di  strumenti urbanistici attuativi, da  predisporre  con  le  modalita’  stabilite nelle  ordinanze  emanate  ai  sensi  dell’art.  2,  comma   2,   del decreto-legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3

 

Modalita’ e procedimento di perimetrazione

 

  1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di  particolare interesse  e  maggiormente  danneggiati,  previa  acquisizione  delle necessarie indicazioni dal comune interessato,  vengono  disegnati  i margini dell’area individuata in base ai criteri di cui  all’art.  2, comma 2.  Questa  puo’  comprendere  ambiti  urbanistici  ed  edilizi significativi, finalizzati ad  un  insieme  di  interventi  integrati aventi ad oggetto  piu’  edifici  pubblici  o  privati  od  aggregati edilizi,  anche  articolati  in  unita’  minime  d’intervento,   come previsto all’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario  n. 19 dell’11 aprile 2017.

  2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri  spazi  pubblici  e  possono  includere,  oltre  al  patrimonio edilizio  da  ricostruire  o  recuperare,  le  necessarie  opere   di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.  

  3. Ai fini dell’adozione del provvedimento di perimetrazione di cui all’art. 4, l’Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  predispone  i seguenti documenti:

    a) relazione illustrativa che attesti la  coerenza  delle  scelte con i criteri di cui all’art. 2, comma 2;

    b) elaborati cartografici redatti sulla base  catastale  a  scala 1:1.000  e  sulla  Carta  tecnica  regionale  con  l’indicazione  del perimetro  del  territorio  individuato  ricomprendente  gli  edifici distrutti  o   gravemente   danneggiati   ed   il   tracciato   delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere  indicate le  zone  connotate  da   elevati   livelli   di   pericolosita’   e, relativamente al tessuto edilizio  ricadente  nel  perimetro,  devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;

    c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;

    d) scheda, redatta sulla base del modello di cui  all’Allegato  2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi  conoscitivi  e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro  od  il  nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato».

Art. 4

 

Approvazione della perimetrazione

 

  1. All’esito dell’istruttoria di cui all’art. 3, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere  lo  schema  di  atto  di perimetrazione al comune interessato e contestualmente a  pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque  reso  conoscibile  con  mezzi idonei dalla popolazione coinvolta.

  2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 2, l’atto  di  perimetrazione  e’  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione – Vice Commissario.

  3. Il decreto che approva  l’atto  di  perimetrazione  e’  inviato, entro   dieci    giorni    dall’approvazione,    tramite    procedura informatizzata, al Commissario  straordinario  per  il  coordinamento delle azioni successive.

Art. 5

 

Pianificazione urbanistica attuativa

 

  1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell’atto di  perimetrazione di cui  all’art.  4  i  comuni,  previo  ampio  coinvolgimento  delle popolazioni interessate anche con il supporto degli  Uffici  speciali per la ricostruzione, predispongono  i  piani  attuativi  all’interno delle aree perimetrate a norma dell’art. 11 del decreto-legge n.  189 del 2016.

  2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al  comma  1 sono definiti, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario, sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico  di cui all’art. 50  del  medesimo  decreto-legge  e  da  consulenti  del Commissario nominati ai sensi dell’art. 2 del decreto del  Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.  L’elaborazione  e  l’approvazione dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto  dei  principi  e dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui  agli  articoli 5, comma 1, lettera b), ed 11, comma 2, del decreto-legge n. 189  del 2016, assicurando la programmazione  integrata  degli  interventi  di ripristino con miglioramento sismico o  ricostruzione  degli  edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle  opere  di  urbanizzazione primaria  e  secondaria,  compresa  la  rete  di  connessione   dati, dedicando attenzione anche ai temi  della  prevenzione  sismica  alla scala urbana.

  3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite  dai commi 4 e 5  dell’art.  11  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e rispettano i  contenuti  previsti  dai  commi  3  e  7  del  medesimo articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo art.  11,  i  piani attuativi  assumono  anche  il  valore  di  piani  paesaggistici  con riguardo al territorio in essi ricompreso.

  4. Fino all’approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1  non e’ autorizzata  la  realizzazione  di  alcun  intervento  diretto  su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all’interno del perimetro individuato in attuazione della presente ordinanza.

  5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione  degli interventi su edifici privati, su  quelli  pubblici  o  di  interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui  all’art.  14,  comma  2,  del decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi  una  quota delle  risorse  stanziate  la  cui  utilizzazione  e’  definita   con successivo atto.

Art. 6

 

Efficacia

 

  1. La presente ordinanza e’ comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma  2,  del  decreto-legge,  e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai  sensi  dell’art.  12  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  2. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

    Roma, 23 maggio 2017

 Il Commissario: Errani

 

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 2017  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1168

 

Allegato 1

 

Criteri per la perimetrazione dei  centri  e  nuclei  di  particolare interesse o parti di essi da sottoporre a strumenti attuativi

 

Premessa.

    La perimetrazione dei «centri e nuclei di particolare  interesse, o  parti  di  essi»  da  sottoporre  a  strumenti  attuativi  per  la ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall’art. 5, comma 1, lettere b) ed e) (1) ,  del  decreto-legge  n.  189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.

    I criteri per la perimetrazione, desumibili dall’indicato  quadro normativo, vanno ricondotti:

      1)  alla  presenza  di  patrimonio  culturale  «di  particolare interesse»  e  di  pregio  storico,   architettonico,   archeologico, naturale e paesaggistico;

      2)  all’essere  «i  centri  e  i  nuclei  o  parti   di   essi» «maggiormente colpiti»;

      3) all’essere soggetti a condizioni di pericolosita’  anche  di natura non sismica.

    Al fine di  omogeneizzare  i  comportamenti  delle  Regioni  (cui spetta ai sensi del citato art. 5, comma 1,  lettera  e)  il  compito della  perimetrazione)  e’  necessario  declinare  ciascuno  dei  tre aspetti con riferimento agli elementi da prendere in  considerazione, preferibilmente,   riferendosi   agli   Allegati   B1,   B2   e    B3 rispettivamente.

    La perimetrazione, effettuata anche per parti  distinte,  purche’ riconducibili   ad   aggregati   e/o   unita’   minime   d’intervento strutturale,  e’  definita  dall’inviluppo   dei    beni   individuati attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3,  e  dovra’ essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all’allegato A.

1. Presenza di patrimonio culturale di  particolare  interesse  e  di pregio   storico,   architettonico,    archeologico,    naturale    e paesaggistico

    Si considerano beni di particolare  interesse  e  di  pregio  da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione:

      1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una  pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove  disponibili,  o  di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civilta’ ormai  lontane dalla nostra;

      1b) beni di interesse  culturale  individuati  ai  sensi  degli articoli 10, 12 e  128  decreto  legislativo  n.  42/2004  s.m.i.,  o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo (MiBACT);

      1c) beni paesaggistici,  individuati  ai  sensi  dell’art.  134 decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal  Piano paesaggistico  regionale  o  dai  Piani  territoriali  regionali  con valenza paesaggistica;

      1d) beni naturali e aree protette, individuate ai  sensi  della legge n. 394/1991 e delle leggi regionali  istitutive,  per  decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di interesse comunitario (SIC) e di Zone a  protezione  speciale  (ZPS)  ai  sensi  delle  Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione;

      1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano  paesaggistico regionale,   dai   Piani   territoriali   regionali    con    valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale  o  da  studi  di settore;

      1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza  delle caratteristiche tipologiche o costruttive  della  tradizione  locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti.

    Nell’ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente  punto 1  e  dei  criteri  ivi  indicati,  si  qualificano,  ai  fini  della perimetrazione, come «maggiormente colpiti» i centri e  i  nuclei,  o parti di essi, in cui e’ soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

      2a)  i  livelli  di  intensita’   macrosismica   rilevati   dal Dipartimento  della  Protezione  Civile  o  dall’Istituto   nazionale geofisica    e    vulcanologia,    sulla     base     della     scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o  della  Scala  Macrosismica  Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;

      2b) la percentuale di edifici  inagibili  (come  desunti  dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede  compilate  con esito, e’ maggiore del 90% (purche’ le  schede  compilate  con  esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

      2c) la  percentuale  di  superficie  di  sedime  degli  edifici crollati o demoliti e’ maggiore del 25%.

3. Condizioni di pericolosita’ territoriale.

    Ai  fini  di  precauzione  e  prevenzione,  le  Regioni   possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1  e caratterizzate da livelli di danno inferiori  ai  valori  di  cui  al punto  2),  purche’  siano   connotate   dai   massimi   livelli   di pericolosita’, come di seguito specificato:

      condizioni  direttamente  connesse  ai  fenomeni  sismici  come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e  in  particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilita’  di versante,  fratturazione,  subsidenze   o   sollevamenti   dovuti   a liquefazioni, fagliazione superficiale);

      condizioni non direttamente connesse ai  fenomeni  sismici,  ma rilevanti ai  fini  della  pianificazione  territoriale,  quali  aree soggette a frane e aree soggette  a  inondazioni,  come  desunte  dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene) (2).

    Il livello di danno a cui riferirsi,  nel  caso  sussistano  tali condizioni di pericolosita’, deve soddisfare almeno uno dei  seguenti criteri:

      (3a)  i  livelli  di  intensita’  macrosismica   rilevati   dal Dipartimento  della  Protezione  Civile  o  dall’Istituto   nazionale geofisica    e    vulcanologia,    sulla     base     della     scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o  della  Scala  Macrosismica  Europea (EMS) sono maggiori o uguale all’8° grado;

      (3b) la percentuale di edifici inagibili  (come  desunti  dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede  compilate  con esito, e’ maggiore del 60% (purche’ le  schede  compilate  con  esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

      (3c) la percentuale  di  superficie  di  sedime  degli  edifici crollati o demoliti e’ maggiore del 10%.

 

(1) Il Commissario provvede  a  [omissis]  «b)  definire  criteri  di indirizzo  per  la  pianificazione,   la   progettazione   e   la realizzazione degli interventi di ricostruzione  con  adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli  interventi  strutturali  con   la   tutela   degli   aspetti architettonici, storici e ambientali, anche  mediante  specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti  per tutti i soggetti pubblici e privati  coinvolti  nel  processo  di ricostruzione», ed «e) definire i criteri in  base  ai  quali  le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i  centri  e  nuclei  di particolare  interesse,  o   parti   di   essi,   che   risultano  maggiormente colpiti e nei  quali  gli  interventi  sono  attuati  attraverso strumenti urbanistici».

 

(2) La corrispondenza delle condizioni di pericolosita’ indicate  e/o desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di  rischio successive all’evento sismico dovra’ essere valutata  dagli  Enti competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un adeguamento, anche speditivo.

 

Allegato A

 

Cartografie di base e dati georeferenziati

 

    La ricostruzione necessita di opportune azioni di  pianificazione che richiedono l’acquisizione di un adeguato «quadro conoscitivo»  da valutare su una base cartografica omogenea. I dati e le  informazioni georeferenziate dovranno possibilmente essere archiviati e gestiti in una banca dati comune  allo  scopo  di  istituire  uno  strumento  di monitoraggio e valutazione dei piani e del loro stato di avanzamento.

    Si  riporta  di  seguito  un  elenco  dei  principali   strumenti cartografici di base:

      1. Archivi storici;

      2. Carta tecnica regionale numerica (1:5000/1:10.000);

      3. Carta del Catasto – Comune – Agenzia delle entrate;

      4. Carta delle sezioni censuarie – ISTAT / Regione / Comune;

      5. Ortofoto regione (1:10.000) – Comune, altri enti;

      6. Carta geologica;

      7. Carta geomorfologica;

      8. Piano territoriale paesaggistico regionale;

      9. PAI piano di assetto idrogeologico;

      10. PSDA piano stralcio difesa alluvioni;

      11. Piano per il parco e aree protette;

      12. Piani di gestione SIC e ZPS.

    Considerando le rilevanti  modifiche  del  territorio  dovute  ai dissesti legati ad instabilita’ di versante, crolli e cedimenti della rete  infrastrutturale,  lo  strumento  di  monitoraggio  si   potra’ avvalere di dati cartografici aggiornati e/o  di  maggiore  dettaglio nelle zone di particolare interesse. A questo scopo, vengono indicati di seguito alcuni dei prodotti cartografici disponibili post-evento:

      Reference  Map    JRC  COPERNICUS   (ortofoto   pre-evento   + vettoriale strutture/ infrastrutture);

      Delineation Map – JRC COPERNICUS (ortofoto area colpita);

      Grading Map – JRC COPERNICUS (ortofoto danni);

      Ortofoto e modelli 3D del terreno da rilievi aerei e UAV.

 

pdfAllegato B1

pdfAllegato B2

 

pdfAllegato B3

 

pdfAllegato 2

 


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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