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Ordinanza 22 gennaio 2017 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.” (Ordinanza n. 436).

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 gennaio 2017 

 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24 agosto 2016, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire  dalla seconda  decade  del  mese  di  gennaio  2017.  (Ordinanza  n.  436).

 

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017)

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

 

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

  Visto l’art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e’ stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;  

  Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonche’ dell’11  gennaio  2017,  n.  431,  recanti  ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli  eccezionali eventi sismici in rassegna;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre  2016  con  il  quale  e’  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, n. 229;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Viste le note del Ministero dell’economia e delle finanze prot.  n. 2061 del 10 ottobre 2016, n. 2576 del 4 novembre 2016, n. 3076 del 1° dicembre 2016, n. 3332, n. 3336 e n. 3340 del 16 dicembre 2016;

  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Ulteriori  disposizioni  per  lo  svolgimento  delle   verifiche   di agibilita’ post sismica degli edifici e delle verifiche geologico – Tecniche sul territorio

 

  1. All’art. 1, comma 5, lettera  b),  dell’ordinanza  n.  422/2016, dopo il termine «Arquata» e’ aggiunto il seguente periodo:  «,nonche’ nellezone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»;

  2. All’art. 1, comma 5, lettera c),dell’ordinanza n. 422/2016, dopo il  termine  «AeDES»  e’  aggiunto  il  seguente   periodo:   «oppure classificati» non utilizzabili  per  solo  rischio  esterno»  con  il sopralluogo FAST».

  3. Fermo restando quanto previsto  dall’art.  1  dell’ordinanza  n. 405/2016, dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici  di  cui  in premessa possono, in relazione alle concrete  esigenze  emergenziali, assumere il coordinamento operativo  dell’attivita’  di  ricognizione preliminare dei danni al patrimonio  edilizio  attraverso  la  scheda sintetica  FAST  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  dell’ordinanza  n. 405/2016, nonche’ della relativa attivita’ formativa di cui al  comma 3 del medesimo articolo. A  tale  scopo,  la  Regione  che  avvia  la procedura,  provvede  all’attivazione   dei   tecnici   e   al   loro monitoraggio,     nonche’      all’attivita’      istruttoriaconnessa all’erogazione dei rimborsi di cui all’art. 3, comma 4 dell’ordinanza n 392/2016 ed all’art. 1, comma 6, dell’ordinanza n. 405/2016.

  4.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma   6, dell’ordinanza  n.   405/2016,   nonche’   dall’art.   1,   comma   2 dell’ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civilee’ autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati  nelle  verifiche  di  agibilita’ degli  edifici  e  nelle   verifiche   geologico   –   tecniche   sul territorio,per disciplinare le  attivita’  di  supporto  operativo  e logistico in  loco,  nonche’  quelle  connesse  alla  gestione  delle procedure istruttorie per il riconoscimento e  rimborso  del  mancato guadagno.  Per  la  disciplina  di  tali  attivita’,   ove   ritenuto necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma  3 possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di riferimento territoriale, da sottoporre alla previa approvazione  del Dipartimento della Protezione civile.

 

Art. 2

 

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita’ del Servizio nazionale della protezione civile

 

  1. All’art. 5, comma 2, lettere a) e b) dell’ordinanza n.  392/2016 ed all’art. 2, comma  3,  lettere  a),  b)  e  c)  dell’ordinanza  n. 396/2016 le parole «indennita’ di  funzione»  sono  sostituite  dalle seguenti: «indennita’ straordinaria.».

Art. 3

 

Integrazioni e modifiche all’ordinanza n.  393/2016,  in  materia  di attivita’ dei soggetti attuatori designati dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e dal Corpo  nazionale  dei Vigili del fuoco

 

  1. All’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, e’ aggiunto  il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al  presente  comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2 All’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, e’  aggiunto  il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al  presente  comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 4

 

Integrazioni e modifiche all’ordinanza  n.  394/2016  in  materia  di

attivita’ dei Soggetti attuatori individuati per  la  realizzazione

delle strutture abitative di emergenza

 

  1. All’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 394/2016 dopo  le  parole «avvalendosi della propria struttura organizzativa», e’  aggiunto  il seguente periodo: «nell’ambito  delle  risorse  umane  disponibili  a legislazione vigente.».

  2. All’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 394/2016, e’ aggiunto  il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al comma 2 opera  a titolo  gratuito,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.».  

 

Art. 5

 

Modifiche all’art. 3 dell’ordinanza n. 400/2016

 

 

1. All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 400/2016, ultimo periodo, le parole «art. 95, comma 8», sono sostituite dalle  seguenti:  «art. 5, comma 8.».

                              

Art. 6

 

Modifiche all’ordinanza n. 406/2016

 

 

  1.  Nelle  premesse  all’ordinanza  n.  406/2016,  il  periodo  «di concerto  con  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze»,   e’ soppresso.

                              

Art. 7

 

Integrazioni e modifiche all’ordinanza  n.  408/2016  in  materia  di attivita’  dei   Soggetti   attuatori designati   dal   Ministero dell’istruzione,  dell’Universita’  e  della  ricerca  e  dall’ANAS S.p.a.

 

  1. All’art. 2, comma 4, dell’ordinanza n. 408/2016, e’ aggiunto  il seguente periodo: «Il soggetto attuatore di  cui  al  presente  comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2. All’art. 2, comma 7, dell’ordinanza n. 408/2016, e’ aggiunto  il seguente periodo «, mediante  la  stipula  di  apposita  convenzione, senza nuovi e maggiori oneri a carico dei medesimi Ministeri.».

  3. All’art. 4, comma 1 dell’ordinanza n. 408/2016, e’  aggiunto  il seguente periodo «Il soggetto attuatore  di  cui  al  presente  comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 8

 

Integrazioni all’ordinanza n. 415/2016

 

  1. All’ordinanza n. 415/2016, e’ aggiunto il seguente articolo:

    «Art. 2 (Disposizioni finanziarie) – 1. Alle misure  disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di  far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono  rese  disponibili  per  la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.».

                              

Art. 9

 

Concorso  coordinato  delle  componenti  e  strutture  operative  del Servizio nazionale della Protezione civile nell’applicazione  delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione  civile  di  cui all’art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016

 

  1. Al fine di assicurare la  massima  tempestivita’  di  intervento mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le  componenti  e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui  in premessa, nel quadro delle attivita’ connesse con l’assistenza  e  il soccorso alle persone di cui all’art. 5, comma 1,  dell’ordinanza  n. 394/2016, in caso di ricorso all’affidamento  diretto  di  servizi  e forniture ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  8  e  seguenti dell’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e  delle disposizioni  contenute  nel  richiamato  art.  5  dell’ordinanza  n. 394/2016, il Dipartimento della Protezione civile, che nomina il RUP, puo’  attribuire  alle  citate  componenti  e   strutture   operative l’individuazione dell’esecutore contrattuale e lo  svolgimento  delle relative attivita’ concernenti l’esecuzione delle predette  attivita’ negoziali, dal medesimo Dipartimento stipulate. La  liquidazione  dei corrispettivi  e’  comunque   effettuata   dal   Dipartimento   della Protezione civile.

 

Art. 10

 

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l’attuazione del  riordino organizzativo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile   della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  decreto  del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

 

  1. In considerazione dell’aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio 2017, in  concomitanza con  gli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito   i territori delle medesime Regioni, ai fini del riordino  organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione  del  Dipartimento  della Protezione civile», registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data  6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti:

    a. il termine per la proposizione  degli  interpelli  di  cui  al paragrafo 9 della Direttiva del Presidente del  Consiglio  recante  i criteri  e  le  modalita’  per  il   conferimento   degli   incarichi dirigenziali dell’11 maggio 2016, gia’ differito, da  ultimo,  al  10 gennaio 2017 per effetto di quanto disposto  dall’art.  4,  comma  1, dell’ordinanza n. 418/2016, e’ ulteriormente prorogato e decorre  dal 22 febbraio 2017;

    b. il termine di 120 giorni per  l’efficacia  del  nuovo  assetto organizzativo di cui all’art. 10 del citato  decreto  del  segretario generale del 10 agosto 2016, gia’ differito  per  effetto  di  quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 394/2016, e’ ulteriormente prorogato e decorre dal 6 febbraio 2017.

  2. Al conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  a  seguito  del riordino organizzativo del Dipartimento della  Protezione  civile  si procedera’, in conformita’ a quanto previsto dal comma 1, secondo  i criteri e con le modalita’ previste nella  direttiva  del  Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalita’  per  il  conferimento degli incarichi dirigenziali dell’11 maggio 2016.

 

Art. 11

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale, nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3, dell’ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie  che  sono  rese  disponibili  per  la   gestione   della situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

  La presente ordinanza sara’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 gennaio 2017

 

                                            Il Capo del dipartimento:

                                                      Curcio         

  

 

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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