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Ordinanza 21 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante: «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante: «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita’ economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante: «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»” (Ordinanza n. 30)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 21 giugno 2017
 
Modifiche all’ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all’ordinanza n. 9  del  14  dicembre  2016,  recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e all’ordinanza n.  15  del  27 gennaio  2017,  recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».  (Ordinanza  n.  30).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

   Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare:
  l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione degli immobili privati di cui al  titolo  II,  capo  I  del  medesimo decreto,  sovraintendendo  all’attivita’  dei  vice   commissari   di concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla fase attuativa degli stessi;
  l’art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  e delle norme dell’ordinamento europeo;
  l’art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria,  in  qualita’  di  Vicecommissari nell’ambito  dei  territori  interessati:  presiedono   il   comitato istituzionale di cui all’art. 1, comma 6, del medesimo decreto-legge; esercitano le funzioni di propria competenza al fine di  favorire  il superamento dell’emergenza e l’avvio degli  interventi  immediati  di ricostruzione; sovraintendono agli  interventi  relativi  alle  opere pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle  regioni;  sono responsabili  dei  procedimenti   relativi   alla   concessione   dei contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli immobili privati, con le modalita’ di cui  all’art.  6  del  medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;  esercitano  le  funzioni  di  propria competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle imprese e alla ripresa economica di cui al titolo II,  capo  II,  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
    l’art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per la ricostruzione, fra l’altro, curano l’istruttoria per  il  rilascio delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
    l’art. 5, comma 1, lettera  f),  il  quale  stabilisce  che  alla lettera f) che ai fini del riconoscimento dei contributi  nell’ambito dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici  il   Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione  del  costo degli interventi ed i costi parametrici;
    l’art. 5, comma 2, il quale  prevede:  alla  lettera  a)  che  il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei  contributi,  sulla  base dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese occorrenti, per far fronte a gravi  danni  a  scorte  e  beni  mobili strumentali  alle  attivita’   produttive,   industriali,   agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai  soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa  presentazione  di perizia asseverata; alla lettera c) che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto  stesso,  provvede all’erogazione dei contributi, sulla base  dei  danni  effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte  ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero  di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,  relativo  alla protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle   denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; alla lettera g) che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del predetto art. 2, comma 2,  in coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto  stesso,  provvede all’erogazione dei contributi, fino al 100% delle  spese  occorrenti, per la  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita’  economiche  o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di garantirne la continuita’;
    l’art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l’altro,  che  il Commissario straordinario provvede a predisporre d’intesa con i  vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi allegati alle domande di contributo;
    l’art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l’altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi’  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all’istanza  di contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli interventi ricostruttivi;
    l’art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione l’obbligo  di  iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita presso il Ministero dell’interno a norma del  comma  1  del  medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
    l’art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell’art. 2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  Vista  l’ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita’  economiche danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita’ economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
  Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la  disciplina della  «Organizzazione  della  struttura  centrale  del   commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n. 84;
  Considerata la  necessita’  di  procedere  all’aggiornamento  della ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017,  in  ragione  delle  disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
  Ritenuto, inoltre, che sulla base delle esigenze rappresentate  dai territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto  2016  ed  in  considerazione  del  fatto  l’incremento dell’attuale  capacita’  ricettiva   di   detti   territori   risulta indispensabile al fine di agevolare l’attivita’ di riparazione e/o di ricostruzione degli immobili pubblici e privati danneggiati, si rende necessario integrare la disciplina  dell’ordinanza  n.  9  del  2016, introducendovi disposizioni specifiche relative alle  modalita’,  con le quali puo’ essere attuata  la  delocalizzazione  temporanea  delle attivita’ di bed & breakfast, ed ai  criteri  di  determinazione  del contributo;
  Ritenuto,   infine,   necessario   procedere   ad   una    modifica dell’organizzazione  della   struttura   centrale   del   Commissario straordinario,  finalizzata  ad  accrescerne   la   funzionalita’   e l’efficienza, attraverso la previsione di un nuovo ufficio  di  staff del Commissario straordinario del governo, denominato «Ufficio per il coordinamento  delle   funzioni   istituzionali»;   con   conseguente integrazione ed aggiornamento della disciplina dell’ordinanza  n.  15 del 27 gennaio 2017;
  Vista  l’intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   – vicecommissari nelle  riunioni  della  cabina  di  coordinamento  del giorno 8 e 15 giugno 2017;
  Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il termine di 30 giorni per  l’esercizio  del  controllo  preventivo  di legittimita’ da parte della Corte dei conti;
 
 
Dispone:

Art. 1

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

    1. All’art. 1 dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e’ integralmente sostituito dal seguente: «1.  Le disposizioni della presente ordinanza,  in  attuazione  dell’art.  5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come successivamente modificato  dal  decreto-legge  9  febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n. 45, d’ora in  poi  denominato  «decreto-legge»,  sono  finalizzate  a disciplinare  gli  interventi  di  ricostruzione  e  ripristino   con miglioramento sismico degli immobili ad uso  produttivo  distrutti  o danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, nonche’ le misure di compensazione dei danni  a  scorte, beni  mobili  strumentali  e  prodotti  di  attivita’  economiche   e produttive  determinati  dai  medesimi  eventi,  nei  comuni  di  cui all’art. 1 del citato decreto-legge al fine di assicurare la  ripresa delle attivita’ produttive interrotte  in  conseguenza  degli  eventi sismici suindicati.»;
      b) il comma 2 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente  ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei  servizi, commerciali,  artigianali,  turistiche,   agricole,   agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui  all’art. 1 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese  sociali  di  cui all’art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti  o  che  hanno  subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale  e  che  ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189  del 2016  devono  eseguire  interventi  di  miglioramento  sismico  o  di ricostruzione.»;
      c) dopo il comma 2 sono inseriti i  seguenti:  «2-bis.  Possono altresi’ beneficiare dei predetti contributi  anche  le  imprese  che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio, pur danneggiato  dall’evento  sismico  come  risultante  da  apposita documentazione  o  certificazione  redatta  o  acquisita  da  tecnici comunali o di altra p.a., sia  stato  considerato  agibile,  anche  a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente  dopo  il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo;
      2-ter. Possono beneficiare  dei  contributi  anche  le  imprese proprietarie  degli  immobili   danneggiati   che   optano   per   la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici  esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art.  6,  ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso  comune, ai sensi del comma 9-ter del successivo art. 3.»;
    d)  al  comma  4  le  parole  da  «principale»  a  «parti  comuni dell’edificio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  tipologia  e destinazione prevalentemente industriale o produttiva».
  2. All’art.  2  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ integralmente sostituito  dal  seguente:  «1.  I contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le  modalita’ del finanziamento agevolato  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  3,  del decreto-legge, possono essere concessi per gli interventi di  cui  ai commi successivi, a condizione  che  questi  siano  finalizzati  alla ripresa e alla piena funzionalita’ dell’attivita’ produttiva in tutte le componenti fisse  e  mobili  strumentali  e  al  recupero  a  fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.»;
    b) il comma 2 e’ integralmente sostituito dal seguente:  «2.  Per le finalita’ di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
  a) il ripristino con miglioramento sismico e  la  ricostruzione  di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal  punto di  vista  urbanistico,  idrogeologico  e   sismico,   al   fine   di ristabilirne la piena funzionalita’ per l’attivita’ delle imprese  in essi insediate;
  b)  la  riparazione  e  l’acquisto  dei  beni  mobili   strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari,  attrezzature anche acquisiti con contratto  di  leasing  e  la  riparazione  delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b),  ultimo  periodo del presente articolo;
  c) il ripristino e riacquisto di scorte  e  il  ristoro  dei  danni economici sui prodotti giacenti in corso  di  maturazione  ovvero  di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del  comma 2 dell’art. 5 del decreto-legge;
  d)  l’acquisto,  nello  stesso  comune,  di  interi  immobili   ove delocalizzare definitivamente l’attivita’ produttiva.»;
  c) il comma 3 e’ integralmente sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il  miglioramento sismico deve raggiungere una  capacita’  di  resistenza  alle  azioni sismiche ricompresa  entro  i  valori  minimi  e  massimi  di  quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.»;
  d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
  i) la lettera b) e’ integralmente sostituita  dalla  seguente:  «b) per «beni mobili strumentali»  si  intendono  i  beni,  ivi  compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti  nel  libro  dei  beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in  esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui  redditi».  Sono  inoltre  considerati beni  strumentali  ammissibili  a  contributo  quelle  infrastrutture nonche’  dotazioni  o  impianti,  detenuti   anche   in   regime   di concessione,  non   definibili   ne’   come   macchinari   ne’   come attrezzature,  funzionali  all’attivita’  produttiva,  costituite  da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per  lo  svolgimento delle attivita’ d’impresa;»;
  ii) dopo la lettera c) e’ aggiunta la  seguente  lettera:  «d)  per “prodotti in corso di maturazione” si intendono i  prodotti  definiti alla lettera c) del comma 2 dell’art. 5 del decreto-legge.»; 
  e) al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole  «le  imprese»  sono sostituite  dalle  parole  «i  proprietari   delle   singole   unita’ immobiliari»;
  f) il comma 7 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «7.  Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l’unita’ produttiva interessata  e’  localizzata  all’interno  di  un edificio  a  prevalente  destinazione  abitativa  o  se   le   unita’ produttive sono localizzate nella loro totalita’ in  immobile  avente tipologia   costruttiva   assimilabile   a   quella   degli   edifici residenziali  o  direzionali,   ammessi   a   contributo   ai   sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19  del  2017,  fermi restando i requisiti di ammissibilita’ dell’allegato 1 della presente ordinanza.»;
    g) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: «8. Gli interventi di cui  alle  lettere  a)  e  d)  del  secondo  comma   della   presente disposizione devono essere realizzati in sito o in altra  area  nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico  e sismico.».
  3. All’art.  3  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e’ integralmente sostituito dal seguente: «2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di  cui al comma 1 comprende  i  costi  sostenuti  per  le  opere  di  pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini  e  le  prove  di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse  agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni  ai  sensi  dell’art. 1117 del Codice civile, per gli impianti interni e comuni  e  per  le opere di efficientamento energetico, nonche’ le spese  tecniche  e  i compensi  per  amministratori  di  condomini  o   di   consorzi   tra proprietari costituiti per gestire  interventi  unitari,  cosi’  come determinati al successivo comma 8-bis. Il costo dell’intervento  puo’ includere, qualora comprese nel progetto  esecutivo  e  previste  nel contratto  di  appalto,  le  spese   per   l’esecuzione,   da   parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai  sensi  dell’art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere  rappresentate  da  prezzi  in  elenco, comunque per un importo non superiore al  2%  del  costo  dei  lavori contabilizzati a misura.»;
  b) dopo il comma 2  e’  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  costo dell’intervento comprende anche:
  a) nel caso di  ripristino  con  miglioramento  sismico,  le  opere necessarie per  assicurare  l’adeguamento  delle  unita’  immobiliari destinate  ad  attivita’  produttiva  e  delle  eventuali  abitazioni presenti   nell’edificio    alle    vigenti    norme    in    materia igienico-sanitaria, nonche’ le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1  della tabella 7 dell’allegato n. 2;
  b) nel caso di interventi di ricostruzione,  oltre  alle  opere  di demolizione  completa  dell’edificio,  anche  quelle  necessarie  per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente  lettera  a), nonche’ le spese per le  indagini  di  laboratorio  e  per  le  prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto  7.1  della  tabella  7 dell’allegato n. 2;
      c) in tutti  i  casi,  le  spese  eventualmente  sostenute  dal beneficiario nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  dei  servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle  utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.»;
  c) al comma 3  sono  aggiunte  in  fine  le  parole:  «Al  fine  di determinare la maggiorazione complessiva dell’I.V.A. da applicare  al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota  relativa  a lavori  e  quota  relativa  ad  altre  spese   comunque   ammissibili determinate   nella   stessa   proporzione   presente    nel    costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi  attribuita  l’aliquota I.V.A. di competenza.»;
  d) la lettera a) del comma  4  e’  integralmente  sostituita  dalla seguente: «a) per «superficie complessiva» si intende  la  superficie utile destinata ad attivita’ produttiva  in  essere  al  momento  del sisma e  quella  eventualmente  destinata  ad  abitazione  ricompresa nell’edificio  a  prevalente   destinazione   produttiva,   piu’   la superficie  accessoria  delle  pertinenze  interne  e  quella   delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie  utile dell’unita’ immobiliare destinata ad  attivita’  produttiva  o  dell’ eventuale abitazione presente nell’edificio;»;
  e) alla lettera b) del comma 4 le  parole  «Tabelle  2  e  3»  sono sostituite dalle parole «tabelle 2 e 4»; 
  f) il comma 5 e’ soppresso;
  g) il comma 7 e’ integralmente sostituito dal seguente:  «7.  Nella quantificazione del contributo di  cui  alla  presente  ordinanza  le spese tecniche, al netto dell’I.V.A. se  detraibile,  sono  computate nel costo  dell’intervento,  secondo  le  percentuali  stabilite  nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario  straordinario  e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e  scientifica, a norma dell’art. 34 del decreto-legge. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016  e  sono  riconosciute  anche  a  professionisti diversi dai progettisti.»;
  h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
  i) al primo periodo,  dopo  le  parole  «avanzamento  lavori»  sono aggiunte le parole «(SAL 0)»;
      ii) al primo periodo, la parole  «dette»  e’  sostituita  dalle parole «le stesse»;
    i) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: «8 bis. Le spese  per le   eventuali   attivita’   professionali   di   competenza    degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente  costituiti tra  proprietari  per  gestire  interventi  unitari  sono  ammesse  a contributo nel limite massimo del:
  a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 euro;
  b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 euro e  fino  a 500.000 euro;
  c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000  euro  e  fino  a 3.000.000 di euro,
  d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 euro.»;
  j) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
  i) dopo le parole «miglioramento sismico» sono inserite  le  parole «o di demolizione e ricostruzione»;
      ii) le parole da  «da  specifiche  ordinanze»  alla  fine  sono sostituite   dalle   seguenti:   «dall’ordinanza   del    Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche.»;
    k) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Gli  edifici gravemente danneggiati con livelli operativi L1, L2  ed  L3,  qualora non risultino di particolare interesse culturale ai  sensi  dell’art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato  dall’Ufficio  speciale,  non   rivestano   alcun   valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono,  previa acquisizione del titolo abilitativo, essere  demoliti  e  ricostruiti nello stesso sito. Il costo  ammissibile  a  contributo  e’  pari  al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova  costruzione  ed il  costo  convenzionale  riferito  al  livello  operativo  ed   alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero  a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.
    9-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione   degli   edifici gravemente danneggiati o distrutti di cui all’art.  1,  comma  2-ter, ultimo periodo, eseguiti in altra area  idonea  dal  punto  di  vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare  l’edificio  stesso, il contributo viene determinato sul minore degli  importi  risultanti dalla comparazione tra il costo dell’intervento di  ricostruzione  ed il costo  convenzionale  relativo  al  livello  operativo  attribuito all’edificio  esistente  danneggiato  ai  sensi   della   tabella   6 dell’allegato  2.  Nel  caso  di  livello   operativo   dell’edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione,  l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attivita’ e la bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di  edifici  che rientrano  nel  livello  operativo  L4,   l’acquisto   dell’area   di pertinenza   ove   delocalizzare   definitivamente   l’attivita’    e l’eventuale bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile  danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.
    9-quater. In ogni caso, la superficie complessiva da  considerare ai fini del costo convenzionale e’ quella  complessiva  dell’edificio oggetto  di  demolizione  ovvero   quella   complessiva   del   nuovo intervento, qualora inferiore.»
  4. All’art.  4  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole «scrittura  privata» sono aggiunte le parole «regolarmente registrata»;
  b) al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole  «e’  conforme  alla normativa vigente in materia di costruzioni  antisismiche  (NTC08  di cui al d.m. 14  gennaio  2008)»  sono  sostituite  dalle  parole  «e’ verificato ai fini antisismici sulla base di quanto  stabilito  dalle norme tecniche vigenti».
  5. All’art.  5  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo le parole «art. 2, comma 2, lettera  b),»  sono inserite  le  parole  «limitatamente  a  beni   mobili   strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature,»;
  b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.  Nel  caso  in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti  fossero,  al  momento degli eventi sismici, nella disponibilita’ dell’impresa in base a  un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo  le seguenti modalita’:
  a) i contributi relativi agli  interventi  di  riparazione  possono essere chiesti:
        dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per  la  manutenzione straordinaria sono a suo carico;
        dalla societa’ di leasing proprietaria del bene, qualora  nel contratto di leasing non sia specificato con  apposita  clausola  che gli oneri  per  la  manutenzione  straordinaria  sono  a  carico  del conduttore oppure qualora, per volonta’  dichiarata  da  entrambe  le parti del contratto di leasing  con  scrittura  privata  regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende  presentare  la  domanda  di contributo;
      b) i contributi relativi agli  interventi  di  acquisizione  in leasing di nuovi beni di uguale o  equivalente  rendimento  economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla societa’ di leasing proprietaria dello stesso;
    2-ter. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a)  e  b) del precedente comma 2-bis, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:
      i)  una  dichiarazione  che  attesti  la  propria  volonta’  di riscattare, ora  per  allora,  il  bene  in  godimento  e  di  essere consapevole della sanzione della revoca del  contributo  concesso  in caso di mancato riscatto;
      ii) una dichiarazione della societa’ di leasing di  rinuncia  a qualsiasi  pretesa,  nei  confronti  del  Commissario  straordinario, relativamente  al  contributo  richiesto  per   gli   interventi   di riparazione e che solleva al contempo  il  Commissario  da  qualsiasi responsabilita’ in merito a potenziali controversie tra le parti.
    2-quater. Nei casi di cui alla lettera b)  del  precedente  comma 2-bis,   il   conduttore,   all’atto   della   presentazione    della documentazione  di  spesa,  deve  altresi’  produrre  le  fatture  di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della societa’ di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del  costo non coperta dal contributo.
    2-quinquies. In tutti i casi di cui al comma 2-bis, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della societa’ di leasing  a  comunicare  ogni  fatto  o  evento  che determini un  inadempimento  contrattuale  da  parte  del  conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilita’ di riscattare il bene concesso  in godimento.»;
    c) dopo il comma 3  e’  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  la riparazione delle infrastrutture di cui all’art. 2, comma 2,  lettera b), la determinazione del  costo  ammissibile  a  contributo  avviene sulla base della valutazione  del  danno  subito  effettuata  con  la perizia giurata  di  cui  al  successivo  art.  12,  sottoposta  alla verifica  dell’Ufficio  speciale,  riferita  all’intervento  eseguito sulla base del  computo  metrico  estimativo  redatto  utilizzando  i prezzi  del  contratto  di  appalto,  desunti  dal  prezziario  unico approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 7  del  14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente  alla  procedura  selettiva per l’individuazione dell’impresa.»;
    d) dopo  il  comma  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «5-bis.  Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di  cui  all’art.  2, comma 5, lettera  d),  la  determinazione  del  costo  ammissibile  a contributo e’ compiuta sulla base  della  quantificazione  del  danno attestata  dalla  perizia  giurata  di  cui  al  successivo  art.  12 sottoposta  alla  verifica  dell’Ufficio  speciale.  A  tal  fine  il professionista incaricato dovra’:
  accertare la quantita’ dei prodotti in  magazzino  al  momento  del sisma.   L’ammontare   delle   quantita’   rilevate   dovra’   essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di  giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto  concerne i prodotti  ad  indicazione  geografica  riconosciuti  ai  sensi  del regolamento del parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre  2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attivita’ di controllo previste dallo stesso regolamento;
  quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni  della produzione vigente al momento degli  eventi  sismici  desumibili  dai listini prezzo delle Camera di commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura in relazione alla maturazione/stagionatura  dei  prodotti presenti nel  magazzino  e  che  risultano  danneggiati.  Qualora  il prodotto  non  avesse  al  momento  del  danno  una   quotazione   di riferimento si procedera’ con apposita stima per il  collegamento  ai valori  ufficiali.  La  stima  del  danno  dovra’  tenere  conto  dei deprezzamenti  o  delle  rivalutazioni   rispetto   alle   quotazioni ufficiali, nonche’ dei costi di evacuazione e gestione  del  prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni e sara’ a cura dei rispettivi Consorzi di  tutela  del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per  quanto  attiene  la  stima  del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso  di  maturazione,  per  i quali l’effettivo valore potra’  esseredefinito  solo  a  seguito  di definitiva espertizzazione a  chiusura  del  periodo  di  maturazione stesso, il valore esperito potra’ essere aggiornato.
  5-ter. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro  dei  danni subiti  dai   prodotti,   tenuto   conto   di   eventuali   coperture assicurative, coincide con il danno quantificato  secondo  i  criteri stabiliti nel precedente comma.
  5-quater.  Ai  fini  del  mantenimento  del  ciclo  produttivo  dei prodotti in corso di maturazione di cui all’art. 2, comma 5,  lettera d), le spese di cui  al  comma  5-bis  devono  essere  sostenute  dal soggetto beneficiario del contributo successivamente  alla  data  del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti  che,  pur non  risultando  danneggiati,  necessitano  per  il  mantenimento   e protezione delle certificazioni di  un  procedimento  di  maturazione interrotto  dall’inagibilita’  dell’edificio  in  cui  era  insediata l’attivita’ produttiva.»;
    e)  al  comma  7,  le  parole  «distrutti  o  danneggiati»   sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 2, comma 2, lettera c)».
  6. All’art.  6  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 sono soppresse le parole «e dimensionali»;
  b) il comma 2 e’ soppresso;
  c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. E’  ammissibile l’acquisto anche di un edificio con  le  caratteristiche  tecniche  e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie  utile  complessiva inferiore a quella dell’edificio gravemente danneggiato o  distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale e’ determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.  Qualora  invece  la  superficie dell’edificio  acquistato  sia  superiore  a   quella   dell’edificio preesistente il costo convenzionale e’ determinato sulla  base  della superficie utile complessiva di quest’ultimo.»;
    d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole  «per  consentire» sono aggiunte le parole «la demolizione e».
  7. All’art.  7  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e’ integralmente sostituito dal seguente: «Le domande di contributo sono presentate dai soggetti  legittimati  agli  uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017  mediante  la procedura  informatica  a  tal  fine  predisposta   dal   Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC.»
  b) la lettera b) del comma due e’  integralmente  sostituita  dalla seguente: «b) la riparazione o acquisto dei beni mobili,  macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in  caso  di  leasing (sezione 2);»;
  c)  alla  lettera  c)  del  comma  2,  dopo  le  parole   «prodotti danneggiati» sono aggiunte le parole «e il ristoro dei  danni  subiti ai prodotti in corso di maturazione»;
    d) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Le domande di contributo per i beni  strumentali  e  le  scorte  possono  precedere quella relativa agli edifici  solo  nel  caso  che  sia  previsto  un intervento di miglioramento sismico per il ripristino dell’agibilita’ e che, sulla base di specifica  relazione  del  progettista  inserita nella  domanda  di  contributo,  sia  possibile  comunque  riprendere l’attivita’ dopo aver rimosso, con interventi di tipo  provvisionale, l’inagibilita’ dichiarata dal sindaco.»
  8. All’art.  8  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la lettera b) del comma  1  e’  integralmente  sostituita  dalla seguente: «b) la superficie utile destinata ad  attivita’  produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente  destinata  ad abitazione  ricompresa  nell’edificio   a   prevalente   destinazione produttiva, piu’ la superficie accessoria delle pertinenze interne  e quelle delle pertinenze esterne nel  limite  massimo  del  70%  della superficie  utile  dell’unita’  immobiliare  destinata  ad  attivita’ produttiva o dell’abitazione presente nell’edificio;»;
  b) la lettera d) del comma  1  e’  integralmente  sostituita  dalla seguente:  «d)  il  numero  e  la  data  dell’ordinanza  comunale  di inagibilita’ conseguente alle schede AeDES o  GL-AeDES,  ovvero  alla dichiarazione di non utilizzabilita’ sulla base delle schede  FAST  a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES  o  GL-AeDES, ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n.  10  del  19 dicembre 2016;»;
  c) al comma 1, dopo la lettera f)  e’  aggiunta  la  seguente:  «g) l’indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi gia’ percepiti ai  sensi  dell’ordinanza  del Commissario straordinario n. 9 del 7 gennaio 2017»;
  d) alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte in fine le parole:  «e gli eventuali compilatori delle schede AeDES o  GL-AeDES  redatte  ai sensi dell’ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  10  del  19 dicembre 2016»;
  e) la lettera a) del comma  3  e’  integralmente  sostituita  dalla seguente:  «a)  perizia  asseverata  dal  tecnico  incaricato   della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita’ tra i danni rilevati e gli eventi  sismici,  con  espresso riferimento alla scheda AeDESo GL-AeDES ovvero alla dichiarazione  di non utilizzabilita’ emessa per l’edificio in questione con la  scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES  o  GL-AeDES  redatta  ai  sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre 2016;»;
  f) al punto v. della lettera b) del comma 3 sono aggiunte  in  fine le parole: «e l’indicazione separata dei costi per la  sicurezza  non soggetti a ribasso»;
    g) alla lettera b) del comma 3 e’ aggiunto in  fine  il  seguente punto: «vii. indicazione degli eventuali interventi minimi  necessari per   conseguire   l’agibilita’   dell’edificio    sotto    l’aspetto igienico-sanitario».
  9. All’art.  9  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole «all’art. 8, comma 4,  lettera  b),  punto ii)» sono sostituite dalle parole «all’art. 8, comma 3,  lettera  b), punto ii)»;
  b) al comma 3, le parole «all’art. 8, comma 4,  lettera  b),  punto iii)» sono sostituite dalle parole «all’art. 8, comma 3, lettera  b), punto iii)»;
  c) il  comma  4  e’  integralmente  sostituito  dal  seguente:  «4. L’Ufficio speciale, che riceve  la  domanda  a  norma  del  comma  1, trasmette  copia  degli  elaborati  e  dei  documenti  relativi  alla segnalazione certificata  di  inizio  attivita’  o  alla  domanda  di permesso a costruire al comune  territorialmente  competente  con  le modalita’ informatiche  di  cui  all’art.  7,  comma  1,  e  verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo  edilizio  ai sensi dello strumento urbanistico e  delle  vigenti  disposizioni  di legge.  A  tal  fine,  e’  acquisita  dal   comune   territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione  dell’immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina  in  vigore  ovvero  sia  totalmente  o  parzialmente abusivo.»;
  d) i commi 5 e 6 sono soppressi;
  e) dopo il comma 6 sono  aggiunti  i  seguenti:  «6-bis.  Entro  60 giorni dalla entrata in vigore della  presente  ordinanza,  i  comuni possono comunicare agli Uffici  speciali  l’intenzione  di  procedere direttamente  all’attivita’  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla  verifica  delle  condizioni  per  il rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 4.
    6-ter. Qualora l’intervento riguardi  un  edificio  sottoposto  a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali,  il progetto e’ sottoposto al parere della conferenza  regionale  di  cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato  dall’art.  6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente di  regione – vice Commissario competente  provvede  a  convocare  la  conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica  di  conformita’ di cui al successivo art. 13, comma 2, o dalla richiesta del  comune, qualora questo si sia avvalso della facolta’ di cui al comma 6-bis. 
    6-quater. Il comune, entro dieci  giorni  dal  ricevimento  della proposta dell’Ufficio speciale di cui al successivo art. 13, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi di cui  al  comma  6-ter,  ovvero  dalla  conclusione  dell’attivita’ istruttoria condotta direttamente,  rilascia  il  titolo  edilizio  a norma dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge.
    6-quinquies. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede  di richiesta di contributo ovvero all’esito della  verifica  di  cui  al comma  4,  si  accerti  che  l’immobile  oggetto  dell’intervento  e’ interessato da abusi parziali o totali, ancorche’ per gli stessi  non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale  ne informa il comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano  sanabili  e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la  sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in  caso  di inutile decorso del predetto termine,  il  comune  informa  l’Ufficio speciale che  provvede  a  definire  la  domanda  di  contributo  con dichiarazione di improcedibilita’.
    6-sexies.  Il  comune  provvede  a  norma  del  precedente  comma 6-quinquies anche quando l’abusivita’ parziale o  totale  emerga  nel corso dell’istruttoria eseguita direttamente dallo  stesso  ai  sensi del comma 6-bis.»
  10. All’art. 10, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo  le  parole  «e  le  attrezzature»  sono inserite le parole «ed infrastrutture»;
  11. All’art. 12 dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole  «ed infrastrutture fisse o mobili»;
  b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte in fine le  parole  «e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP»;
  c) alla lettera d) del comma 1 sono  aggiunte  in  fine  le  parole «mediante acquisto»;
  d) al comma 2, dopo le parole «al ripristino o riacquisto dei  beni danneggiati»  sono  inserite  le  parole  «e  al  ristoro  del  danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP».
  12.  L’art.  13  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017   e’ integralmente sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Istruttoria sulle domande  di  contributo).  –  1.  Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento  della  sussistenza  in  capo  al  richiedente   dei requisiti per la fruizione del contributo e della  completezza  della domanda e della documentazione allegata. In caso  di  esito  negativo dell’accertamento  di   cui   al   periodo   precedente   ovvero   di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa  allegata, l’Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  assegnando all’istante  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni   per   la presentazione  di  osservazioni  e/o  la  produzione  dei   documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento delle osservazioni l’Ufficio speciale trasmette al  vice  Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.
  2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformita’ dell’intervento alla normativa  urbanistica,  richiede l’effettuazione dell’eventuale  controllo  a  campione  sul  progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalita’ di cui al  comma  6-ter  del  precedente  art.  9, propone  al  comune  il  rilascio  del  titolo   edilizio,   verifica l’ammissibilita’  al   finanziamento   dell’intervento,   indica   il contributo ammissibile e provvede  a  richiedere  contestualmente  il Codice unico di progetto (CUP) di cui  all’art.  11  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG  dandone  comunicazione  al  vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all’art. 9, comma 6-bis, l’Ufficio speciale adotta  i provvedimenti suindicati entro 20 giorni dalla ricezione  degli  atti da  parte  del  comune   all’esito   della   verifica   compiuta   da quest’ultimo.
  3. I termini di cui al precedente comma 2 possono  essere  sospesi, per un sola volta e per un periodo non  superiore  a  trenta  giorni, qualora:
  a)   sia   necessaria   l’acquisizione   di   informazioni   o   di certificazioni relative a fatti, stati o qualita’  non  attestati  in documenti gia’ in possesso dell’Ufficio speciale o  non  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  b)  l’ufficio   ritenga   indispensabile   richiedere   chiarimenti all’istante,  che  fornisce  gli  stessi  entro  venti  giorni  dalla richiesta.
  4. Qualora l’interessato ometta  di  far  pervenire  i  chiarimenti richiesti dall’Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del  precedente  comma  3,  la  domanda  di  contributo  si   intende rinunciata e lo stesso  Ufficio  trasmette  al  vice  Commissario  la proposta di rigetto.
  5. Il vice Commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della comunicazione  di  cui  al  comma  2,  emette  il  provvedimento   di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante  la  procedura  informatica. Con la stessa modalita’ e’ comunicato  l’eventuale  provvedimento  di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle  ragioni del mancato accoglimento della stessa.
  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo’ in  ogni caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  Comune  non  ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’art.  12,  comma  2,  del decreto-legge.
  7.  La  concessione  del  contributo  e’  trascritta  nei  registri immobiliari, su richiesta  dell’Ufficio  speciale,  in  esenzione  da qualsiasi tributo o diritto, sulla base  del  titolo  di  concessione senza alcuna altra formalita’.»
  13. All’art. 14, comma 3, dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio  2017, dopo le parole «ripristino delle scorte» sono inserite le  parole  «e al ristoro del danno economico  relativo  ai  prodotti  in  corso  di maturazione».
  14. Dopo l’art. 14 dell’ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  e’ inserito il seguente:
  «Art. 14-bis (Edifici  ubicati  in  aree  interessate  da  dissesti idrogeologici).  –  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano  agli  interventi  di  ricostruzione   o   ripristino   con miglioramento sismico eseguiti  su  edifici  che  insistono  in  aree suscettibili di instabilita’ dinamiche in fase sismica quali:
  a) zone in frana;
  b) zone di rispetto/suscettibilita’  per  faglie  attive  e  capaci (cosi’  come  definite  nelle  «Linee  guida  per  la  gestione   del territorio in aree interessate da faglie attive e  capaci»  elaborate dalla commissione tecnica di cui all’art. 5, comma 7,  dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 13  novembre  2010,  n. 3907);
  c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato  (R3  o  R4) come definite nel piano di assetto idrogeologico;
  d) zone di rispetto per liquefazione  (cosi’  come  definite  nelle «Linee guida» di cui alla precedente lettera b);
    e) zone con cavita’ sotterranee instabili.
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi  di  ricostruzione  e ripristino  con  miglioramento  sismico  sono  possibili  alle   sole condizioni previste e nei limiti stabiliti  dalla  normativa  vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state  effettuate opere di consolidamento gia’ collaudate e di cui sia stata  accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici  mediante  appositi  monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire,  contestualmente  alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto.
  3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che sono  stati dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere  ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente qualora la zona  non  sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano  sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera  c),  del decreto-legge. In tal caso il vice Commissario  puo’  autorizzare  la ricostruzione di edifici equivalenti per tipologia  e  dimensione  in altri siti stabili e  non  suscettibili  di  instabilita’  dinamiche, individuati tra quelli gia’ edificabili dallo strumento  urbanistico, di proprieta’ pubblica  o  privata,  ovvero  a  seguito  di  apposita variante.
  4.   Il   costo   parametrico   per   determinare   il   contributo dell’intervento di cui al comma 3 e’ pari  a  quello  previsto  nella tabella 6 per il livello operativo  L4  incrementato  percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto  od esproprio dell’area e comunque  fino  al  30%.  L’area  dove  insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute  gratuitamente  al  Comune  per  essere  adibite  ad  uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita’ della zona.»
  15. All’art. 15 dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 le parole «18 mesi» sono sostituite dalle parole  «24 mesi»;
  b) il comma 2 e’ integralmente  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il termine di cui al comma 1 puo’ essere prorogato per non piu’  di  sei mesi, su conforme parere dell’Ufficio  speciale,  sentito  il  comune competente, con provvedimento del vice Commissario, ove l’interessato dimostri di non  averlo  potuto  rispettare  per  fatti  sopravvenuti estranei alla sua volonta’ o per difficolta’ tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.»;
  c) dopo il comma 4 e’  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Qualora  i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il vice Commissario dispone la revoca  del  contributo  concesso  previa diffida  ad  adempiere,  rivolta   al   soggetto   beneficiario   dei contributi, entro ulteriori novanta  giorni.  In  caso  di  ulteriore inadempienza  il  vice  Commissario  chiede   la   restituzione   del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.»
  16. All’art. 16 dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera c) del comma 1 la cifra «70%» e’  sostituita  dalla cifra «30%» e la cifra «40%» e’ sostituita dalla cifra «70%»;
  b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte  in  fine  le  parole: «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi  disposti  dalla ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  2017  per  la delocalizzazione  temporanea,  l’erogazione  del  saldo  e’  comunque subordinata alla  rimozione  della  struttura  temporanea  ovvero  al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato»;
    c) il comma 3 e’ integralmente sostituito dal  seguente:  «3.  Al richiedente puo’ essere riconosciuto,  a  sua  istanza  da  formulare inderogabilmente  in  sede  di  domanda,  un  anticipo  fino  al  20% dell’importo ammesso a  contributo  a  condizione  che  sia  allegata apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente,  entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento  di  concessione  del contributo,  inoltra  all’Ufficio  speciale  tramite   la   procedura informatica la richiesta di anticipo (cosi’ detto SAL 0), la  fattura e  copia  digitale  della  polizza  fidejussoria  incondizionata   ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa  affidataria dei lavori, comprensivi dell’eventuale fornitura e posa in  opera  di strutture prefabbricate, a favore del vice  Commissario,  di  importo almeno   pari   all’ammontare   dell’anticipo.   L’impresa   provvede contestualmente  ad  inviare  l’originale  della  polizza   al   vice Commissario che  la  detiene  per  gli  usi  consentiti  in  caso  di necessita’ e la svincola dopo l’erogazione del contributo a saldo. La fideiussione puo’ essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  dagli intermediari iscritti nell’albo  di  cui  all’art.  106  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione  iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58.»;
    d) al comma 4 le parole «lettera  c)»  in  fine  sono  sostituite dalle parole «lettera d)».
  17. All’art. 17 dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 5, alinea,  le  parole  «fornitura  e  montaggio»  sono sostituite dalle parole «fornitura e installazione»;
  b) al comma 5, lettera a), dopo le parole  «della  fornitura»  sono inserite le parole «e installazione».
  18. Alla rubrica dell’art. 18 dell’ordinanza n. 13  del  9  gennaio 2017 sono aggiunte in  fine  le  parole:  «e  di  ristoro  dei  danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione».
  19.  L’art.  24  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017   e’ integralmente sostituito dal seguente:
  «Art.  24  (Sospensione  dei  termini  relativi  ai  contratti   di locazione).  –  1.  Per  gli  edifici  oggetto  degli  interventi  di ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  di  cui   alla   presente ordinanza che alla data  degli  eventi  sismici  risultassero  essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti  sono prorogati per un periodo non inferiore a  due  anni  successivi  alla conclusione dei lavori finalizzati a ripristinare  l’agibilita’  o  a ricostruire l’edificio, fatto salvo il  recesso  del  conduttore  ove ricorrano le condizioni di legge.»
  20. All’allegato 1, punto 2, lettera e) dell’ordinanza n. 13 del  9 gennaio 2017, la parola «inadempiente»  e’  sostituita  dalla  parola «inadempienti».
  21. L’allegato 2  dell’ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  e’ integralmente sostituito dal seguente:
 
pdfAllegato 2
 

 
Art. 2

Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

 
  1. Nell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo l’articolo 7,  e’ inserito il seguente:
  «Art. 7-bis (Delocalizzazione delle attivita’ di bed &breakfast). – 1. E’ ammessa la delocalizzazione temporanea delle attivita’ di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici, in  conformita’ alla  vigente  normativa,  ferma  la  necessita’  del  possesso   dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al   comma   1,   sono   effettuabili esclusivamente secondo le modalita’ di cui alle lettere a) e  b)  del comma 2  del  precedente  articolo  1.  Il  rimborso  determinato  in applicazione del successivo art. 8  e’  commisurato  alla  superficie della porzione dell’immobile distrutto o  danneggiato  che  risultava adibita a struttura ricettiva al momento del sisma, ivi compresi  gli spazi di servizio, ed e’ incrementato di una quota  aggiuntiva,  pari al 30% di quella adibita a struttura ricettiva al momento del  sisma, al  fine  di  assicurare  la   presenza   sul   posto   del   gestore dell’attivita’ ricettiva, e dell’I.V.A. se non recuperabile. Inoltre, la domanda di autorizzazione alla delocalizzazione comporta sempre la rinuncia al contributo di cui all’art. 5, comma 2,  lettera  f),  del decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Nei casi di cui al presente articolo, la perizia  asseverata  di cui all’art. 5, comma 4, deve specificare e documentare  la  porzione di immobile destinata a struttura ricettiva, conformemente  a  quanto attestato all’atto dell’avvio  dell’attivita’  di  bed  &  breakfast.
Inoltre,  alla  domanda  di  contributo  deve  essere  allegata   una dichiarazione con la quale il richiedente si  impegna  ad  assicurare all’utenza, presso il luogo ove avverra’ la delocalizzazione, tutti i servizi previsti dalla vigente normativa per gli esercizi  di  bed  & breakfast.  L’accertamento  del  mancato  rispetto  di  tale  impegno determina la decadenza dal contributo».
 
Art. 3

Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017

 
  1. All’art. 2  dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e’ integralmente sostituito dal seguente: «Sono uffici  di  staff:  a)  la  segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l’ufficio per le  relazioni istituzionali; c) l’ufficio del consigliere giuridico;  d)  l’ufficio per il  coordinamento  delle  funzioni  istituzionali;  e)  l’ufficio stampa;  f)  l’ufficio  monitoraggio  e  stato  di   attuazione   dei programmi».
  2. All’art. 3-bis dell’ordinanza n. 15 del  27  gennaio  2017  sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e’  integralmente sostituito   dal   seguente:   «1.   L’Ufficio   per   le   relazioni istituzionali:
    a) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l’Avvocatura generale  dello  Stato  e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio  di  tutte  le  problematiche  tecnico-giuridiche  connesse all’adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;
    b) cura i rapporti del Commissario straordinario con  l’Autorita’ nazionale anticorruzione e  con  la  struttura  di  missione  per  la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata di cui all’art. 30 del decreto-legge;
  c) verifica l’applicabilita’ delle norme, esamina  i  provvedimenti sottoposti  al  Consiglio  dei  ministri  e  quelli   di   iniziativa parlamentare;
  d) cura l’attivita’ di  definizione  delle  iniziative  legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario;
  e) cura le risposte agli atti parlamentari di  sindacato  ispettivo riguardanti l’attivita’ del commissario straordinario del Governo  ed il seguito dato agli stessi»;
  3. Dopo l’art. 4 dell’ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  e’ inserito  il  seguente  articolo:  «Art.  4-bis   (Ufficio   per   il coordinamento delle funzioni istituzionali).
  1. L’ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali:
    a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi  del  commissario straordinario e l’attivita’ degli uffici amministrativi  e  contabili in   funzione   dell’unitarieta’    dell’azione    della    struttura commissariale, assicurando il relativo coordinamento;
  b)  assicura  il  supporto  al  Commissario  straordinario,   anche mediante l’adozione di apposite linee guida, per  l’attuazione  degli interventi  programmati  in  funzione  dell’efficiente  ed   efficace perseguimento delle finalita’ istituzionali;
  c)  acquisisce  le  proposte  di  adozione  dei  provvedimenti   di competenza dei dirigenti della struttura e le  sottopone  alla  firma del commissario straordinario;
  d)   assicura   il   supporto    al    Commissario    straordinario nell’assolvimento dei  compiti  di  verifica  e  coordinamento  degli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale  attivita’  e’  svolta  in raccordo, per i profili di rispettiva competenza, con il responsabile della segreteria tecnica e con il responsabile dell’Ufficio relazioni istituzionali.
  2. All’ufficio sono assegnati: a) due esperti di  cui  all’art.  2, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica del 9  settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell’ufficio; b) una unita’ amministrativa, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenente alla categoria A della Presidenza del consiglio dei ministri o equiparata, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla  precedente lettera a);
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Ufficio  per il coordinamento delle funzioni istituzionali e’ allocato  presso  la sede istituzionale della struttura commissariale e  si  avvale  della segreteria dell’Ufficio del consigliere giuridico.».
 
Art. 4

Disposizione finanziaria

 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1,  comma  362,  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

 
  1. La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita’, e’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ pubblicata, ai sensi  dell’art.  12  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016.
  2. Le disposizioni contenute nell’art. 1 della  presente  ordinanza si applicano a far data dall’entrata in vigore dell’ordinanza  n.  13 del 9 gennaio 2017. Le disposizioni contenute nell’articolo  2  della presente ordinanza si applicano a far  data  dall’entrata  in  vigore dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
  3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
    Roma, 21 giugno 2017
 
                                               Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1451

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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