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Ordinanza 21 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita’ dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.” (Ordinanza n. 32)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 21 giugno 2017
 
Messa in sicurezza delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi  sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire  la continuita’ dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e  secondo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 32).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e’  stato  nominato  commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche’ degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 10  febbraio  2017  di proroga  dello  stato  di  emergenza  al  18  agosto  2017  per   gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria  e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18  gennaio 2017, nonche’ degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato le stesse  regioni  dalla  seconda  decade  del  mese  di gennaio 2017;

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  9  febbraio  2017,  n.  9,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

  Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  recante  la  disciplina  delle   «Funzioni   del   Commissario straordinario e dei Vice Commissari» e, in particolare,  il  comma  1 che, alla lettera e), stabilisce  che  il  commissario  coordina  gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al titolo II, capo I, ai sensi dell’art. 14;

  Visto l’art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del  2016 che disciplina, tra l’altro, la concessione  di  contributi  per  gli interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale,  compresi quelli sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, finalizzati, oltre che  alla  riparazione  e  al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti  ad  assicurare la funzionalita’ dei servizi  pubblici,  prevedendo  anche  opere  di miglioramento  sismico   finalizzate   ad   accrescere   in   maniera sostanziale la capacita’ di resistenza delle  strutture  interessate, esplicitamente includendovi, alla  lettera  a),  anche  gli  immobili demaniali  o  di  proprieta’   di   enti   ecclesiastici   civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al citato decreto legislativo n. 42/2004;

  Visto il comma 9 del citato art. 14, il quale prevede  che  per  la fase di programmazione e ricostruzione dei  beni  culturali  e  delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un Protocollo  di  intesa  tra  il  commissario  straordinario  per   la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine  di  concordare  priorita’,  modalita’  e termini per il recupero dei beni danneggiati;

  Preso atto che il detto Protocollo di intesa, sottoscritto in  data 21 dicembre 2016,  definisce  le  modalita’  attraverso  cui  rendere stabile e continuativa la consultazione e  la  collaborazione  tra  i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;

  Visto l’art. 15-bis, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare:

    il comma 2, il quale dispone che i comuni possono effettuare  gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa  in  sicurezza degli edifici, per  evitare  ulteriori  danni  ai  beni  culturali  e paesaggistici;

    il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma  2  si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali  immobili  e  dei  beni paesaggistici;

  Vista la circolare esplicativa del citato art. 15-bis  emanata  dal Dipartimento di protezione civile il 22 dicembre 2016, con  la  quale si  specifica  che  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  del  bene culturale puo’  essere  realizzato  dal  proprietario,  possessore  o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresi’ le modalita’  operative  attraverso  le  quali  gli  enti  ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici  di  culto,  in  quanto  specificatamente  riconosciuti  beni culturali immobili;

  Rilevato che, a seguito delle  disposizioni  contenute  nel  citato art. 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre  2016,  gli enti  ecclesiastici,  possessori  o  detentori  dei  beni   culturali utilizzati  come  luoghi   di   culto,   sono   abilitati   a   porre immediatamente  in  essere  tutti   quegli   interventi   di   natura esclusivamente provvisionale  finalizzati  alla  messa  in  sicurezza degli immobili al fine di evitare  l’ulteriore  danneggiamento  degli stessi;

  Visto, in particolare, il  comma  3-bis  del  citato  art.  15-bis, introdotto dalla legge n. 84 del 2017 di conversione decreto-legge n. 8 del 2017, il quale  prevede  che:  «…Al  fine  di  assicurare  la continuita’ del culto, i proprietari, possessori  o  detentori  delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1,  ovvero  le  competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del  bene,  possono  effettuare,  secondo  le  modalita’ stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi  che  consentano  la  riapertura  al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita’ di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere interventi  anche  di   natura   definitiva   complessivamente   piu’ convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione  definitiva  e di quella provvisoria di cui  al  precedente  periodo,  comunque  nei limiti  di  importi  massimi   stabiliti   con   apposita   ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle  citate  ordinanze commissariali, previa acquisizione  delle  necessarie  autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e  delle  attivita’ culturali e del turismo e della valutazione di congruita’  dei  costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente  Ufficio speciale  per  la   ricostruzione.   L’elenco   delle   chiese,   non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla  direttiva  del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio  2015, su cui  saranno  autorizzati  tali  interventi,  e’  individuato  dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 2,  comma  2,  tenuto  conto  degli  interventi  ritenuti  prioritari nell’ambito dei programmi  definiti  secondo  le  modalita’  previste dall’articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni  immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori  e’  comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza  regionale costituita ai sensi dell’art. 16, comma 4»;

  Considerato che, a seguito degli  eventi  sismici  iniziati  il  24 agosto 2016, la quasi totalita’ delle chiese  situate  nei  territori dell’Italia centrale interessati dal terremoto  e’  stata  dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l’esercizio  del  culto nei predetti territori risulta  sostanzialmente  precluso,  con  cio’ producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare  significato  e del riferimento identitario che  molti  degli  edifici  in  questione rivestono nel tessuto sociale delle comunita’ locali;

  Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l’avvio degli  interventi  di ricostruzione,  contribuendo   al   riconsolidamento   dell’aggregato sociale e del tessuto di comunita’ in tempi rapidi;

  Preso atto che, ai sensi del piu’  volte  citato  art.  15-bis  del decreto-legge n. 189 del 2016  e  della  circolare  del  Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2016, al fine  di  assicurare la continuita’ del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’art. 1 del medesimo  decreto-legge, ovvero le competenti  diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,  possono  effettuare interventi  provvisionali  che  consentano  anche  la  riapertura  al pubblico delle chiese medesime;

  Rilevato che il citato comma 3-bis dell’art. 15-bis,  in  combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del  medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di  accelerazione  e  decentramento  amministrativo,  una  disciplina parzialmente   derogatoria   rispetto   a   quella   generale   della ricostruzione degli edifici  di  culto  contenuta  nell’art.  14  del decreto-legge n. 189 del 2016, in quanto stabilisce:

    a)  che  gli   interventi   siano   eseguiti   direttamente   dai proprietari, possessori  e  detentori  degli  edifici  in  questione, anziche’ dalla centrale unica di committenza di cui all’art.  18  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 (cosi’ come  previsto  in  via generale dal comma 7 dell’art. 14);

    b) che i progetti degli interventi  siano  istruiti  e  approvati dagli  uffici  speciali   per   la   ricostruzione   territorialmente competenti, anziche’ dal commissario straordinario come  previsto  in via generale dal comma 5 dell’art. 14;

    c)  che  il  provvedimento  di  concessione  dei  contributi  sia adottato dai presidenti delle regioni – vice commissari, anziche’ dal commissario straordinario come stabilito dal  comma  5  del  medesimo art. 14 (fermo restando che il contributo e’ erogato in via  diretta, come stabilito dal successivo comma 6);

  Rilevato che, alla luce del modello procedimentale cosi’ delineato, il   ruolo   del   commissario   straordinario   deve    concentrarsi nell’individuazione   a   monte   delle    chiese    interessate    e nell’approvazione  degli  interventi  da  eseguire,   nonche’   nella quantificazione delle risorse  economiche  necessarie  da  trasferire alla   contabilita’   speciale   degli   uffici   speciali   per   la ricostruzione;

  Considerato che, laddove  sono  previsti  interventi  di  messa  in sicurezza sulle chiese, ai sensi del  comma  3-bis  dell’art.  15-bis cosi’  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  8  del  2017,  sara’ opportuno  verificare,  in  fase  di  esecuzione   degli   interventi immediati,   la   possibilita’   di   procedere   alla    contestuale realizzazione di opere definitive e non  provvisorie  secondo  quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la  possibilita’ in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica;

  Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall’art. 3 del richiamato Protocollo di intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di  un elenco di interventi urgenti  e  prioritari,  ai  fini  del  relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati:

    assenza di altri luoghi  di  culto  nell’ambito  territoriale  di riferimento delle comunita’;

    apertura al culto dell’edificio alla data del 24 agosto 2016;

    livello  di  danneggiamento  modesto,   anche   risolvibile   con interventi strutturali di carattere locale;

  Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del  citato  gruppo di lavoro del 1° febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile  2017,  nelle quali e’ stato individuato un primo  elenco  di  chiese  da  inserire nell’ambito del  programma  di  interventi  immediati  finalizzato  a garantire, secondo  i  criteri  condivisi,  di  cui  all’art.  2  del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunita’ per  consentire la continuita’ dello stesso in tempi brevi;

  Vista l’ordinanza n. 23  del  5  maggio  2017,  recante  «Messa  in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita’ dell’esercizio del culto.  Approvazione  criteri  e  primo  programma interventi immediati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  maggio 2017, n. 113, e,  in  particolare,  l’art.  1,  con  cui  sono  stati individuati ed approvati i criteri per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati  a  consentire  la  continuita’  del culto;

  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli  articoli 54, 55, 56, 57 e 58;

  Ritenuto opportuno e necessario approvare un secondo  programma  di interventi immediati che consenta  la  contestuale  esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza degli  immobili  e  degli  eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al  pubblico  delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo  di  consentire  al piu’ presto la continuita’ dell’esercizio del culto per le  comunita’ colpite dagli eventi sismici;

  Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del  citato  gruppo di lavoro del 5 giugno 2017 e del 15  giugno  2017,  nelle  quali  e’ stato individuato un secondo elenco di chiese da inserire nell’ambito del  programma  di  interventi  immediati  finalizzato  a  garantire, secondo  i  criteri  condivisi,  di  cui  all’art.  2  del   suddetto Protocollo, un luogo  di  culto  alle  comunita’  per  consentire  la continuita’ dello stesso in tempi brevi;

  Visto l’elenco  delle  chiese  predisposto  in  base  ai  requisiti precedentemente concordati,  di  cui  all’allegato  A  alla  presente ordinanza, in cui sono indicati la  localizzazione  comunale,  l’ente attuatore e la denominazione dell’edificio;

  Visto il protocollo d’intesa per la promozione ed il  potenziamento della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale  di  proprieta’  del  Fondo edifici di culto, sottoscritto  in  data  11  gennaio  2013,  tra  il Ministero  dell’interno    Dipartimento  delle  liberta’  civili   e dell’immigrazione  ed  il  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita’ culturali;

  Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti,  come  stabilito dal citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del  2016,  e’  stato fissato in    300.000,00  per  ogni  singolo  intervento,  ai  sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  che, sulla scorta delle indicazioni acquisite  circa  i  costi  presuntivi degli interventi, e’ stata approvata la ripartizione di  massima  fra le   varie   diocesi    interessate    delle    risorse    necessarie all’effettuazione degli interventi  immediati,  come  da  tabella  in allegato B alla presente ordinanza;

  Precisato che il costo  complessivo  del  programma  di  interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione e’ posto  a  carico  delle  risorse  del  fondo  di  cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

  Rilevato che i soggetti attuatori  degli  interventi  previsti  nel programma degli interventi immediati che si approva con  la  presente ordinanza sono individuati:

    a) negli enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti  cosi’  come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, territorialmente competenti, in  ragione  del  fatto che gli stessi dispongono delle capacita’ amministrative, tecniche  e operative necessarie per porre in atto le opere  previste  nei  tempi rapidi coerenti con la finalita’ del programma;

    b) con riguardo alle chiese di proprieta’  pubblica,  negli  enti pubblici proprietari ovvero,  relativamente  alle  chiese  del  Fondo edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti  della  legge  20 maggio 1985, n.  222,  nel  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e del turismo;

  Ritenuta  la  necessita’  di  prevedere,  in  considerazione  della differente  natura  dei  soggetti  attuatori,  diverse  modalita’  di approvazione  dei  progetti  e  di  esecuzione  degli  interventi   e disciplinare  le  modalita’  di   trasferimento   in   favore   delle contabilita’ speciali di cui all’art. 4, comma 4,  del  decreto-legge n.  189  del  2016  delle  risorse  economiche  occorrenti   per   il finanziamento degli interventi previsti dalla  presente  ordinanza  e dall’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017;

  Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di coordinamento del 15 giugno 2017;

  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da  parte  della Corte dei conti;

  Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la  procedura  oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita  la  continuita’  di culto in quei centri che non hanno neanche una  chiesa  agibile,  sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria  efficacia ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

Dispone:

 

Art. 1

 

Approvazione  dei  criteri  e  del  primo  programma  di   interventi

immediati per garantire la continuita’ dell’esercizio del culto.

 

  1. E’ approvato, sulla base dei criteri di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 23 del 5  maggio  2017,  il  secondo  programma  di interventi immediati finalizzati a consentire  la  continuita’  delle attivita’ di culto nei territori  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  nelle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell’allegato A alla  presente ordinanza, da eseguire mediante la  realizzazione  di  interventi  di messa in  sicurezza,  finalizzati  alla  riapertura  al  culto  delle chiese, previa acquisizione  delle  necessarie  autorizzazioni  delle competenti  strutture  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’ culturali e  del  turismo  rilasciate  nell’ambito  delle  Conferenze disciplinate dall’art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016  e  della valutazione  di  congruita’  dei   costi   previsti   dell’intervento complessivo  da  parte  del  competente  Ufficio  speciale   per   la ricostruzione. Sara’ cura dei soggetti attuatori verificare, in  fase di  esecuzione  degli  interventi  immediati,  la   possibilita’   di procedere alla contestuale realizzazione di opere  definitive  e  non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne   emerga   la   possibilita’   in   relazione   alla   prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente  convenienza economica.

  2.  Gli  interventi  indicati   nell’allegato   A   riportano:   la localizzazione comunale dell’edificio, il  soggetto  attuatore  e  la denominazione dell’edificio.

  3. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuita’ delle attivita’ di culto,  al loro   di   tutte   le   spese,   e’   pari   ad       29.152,500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquento/00).   Detta    somma sara’ ripartita:

    a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate come precisato nell’allegato B alla presente ordinanza, i cui  importi  sono  da  intendersi  come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi;

    b) per gli interventi attuati  dagli  enti  pubblici  proprietari ovvero dal Ministero dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del turismo, per le chiese di proprieta’ del Fondo edifici  di  culto  di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985,  n.  222, fra i soggetti attuatori come precisato nell’allegato C alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.

Art. 2

 

Attuazione degli interventi.

 

  1. Gli interventi di cui all’allegato A, sia di messa in  sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad  assicurare la continuita’ del culto, vengono realizzati dai  soggetti  attuatori secondo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis  dell’art.  15-bis   del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dal decreto-legge n. 8  del 2017, con le modalita’ stabilite dalla presente ordinanza.

Art. 3

 

Presentazione dei progetti

 

  1. I soggetti  attuatori  degli  interventi  contenuti  nell’elenco allegato A, individuati ai sensi dell’art. 15-bis, comma  3-bis,  del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  diversi  dagli  enti   pubblici proprietari delle chiese  ovvero  dal  Ministero  dei  beni  e  delle attivita’ culturali e del turismo,  presentano  presso  i  competenti uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3  medesimo  del decreto-legge  i  progetti   riguardanti   la   realizzazione   degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  degli  eventuali  interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura  delle  chiese  ivi individuate,  entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore   della presente ordinanza.

  2. Unitamente al progetto, il soggetto  attuatore  deve  presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino,  con  riferimento  alla data dell’evento sismico:

    a) gli estremi e la categoria catastali dell’edificio;

    b) la sua superficie complessiva;

    c) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilita’;

    d)  il  nominativo  degli  eventuali  proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo dell’edificio;

    e) il nominativo dei tecnici  incaricati  della  progettazione  e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

    f) gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui  far confluire le somme erogate a titolo di contributo.

  3. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente affidati a imprese:

    a) che risultino essere iscritte all’Anagrafe  antimafia  di  cui all’art. 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016;

    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8  del  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

    c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano  in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84  del  codice  dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel  rispetto  dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,  mediante  apposita procedura  concorrenziale  intesa  all’affidamento  dei  lavori  alla migliore offerta.

  4. Al progetto devono essere allegati:

    a)  la  perizia   asseverata   dal   tecnico   incaricato   della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita’ tra i danni rilevati e gli eventi sismici  del  24  agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio  2017,  con  espresso riferimento  alla  scheda  per  il  rilievo   del   danno   ai   beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 23 aprile 2015;

    b) la documentazione attestante l’iscrizione  dei  professionisti incaricati  della  progettazione  e  della   direzione   dei   lavori nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189  del 2016;

    c) l’eventuale polizza assicurativa stipulata  prima  della  data del sisma  per  il  risarcimento  dei  danni  conseguenti  all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

  5. Il progetto depositato all’Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:

    a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per  la  messa  in  sicurezza  che  per  rimuovere  lo  stato  di inagibilita’ certificato dall’ordinanza comunale;

    b) l’indicazione degli interventi edilizi da eseguire,  corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;

    c)  l’indicazione  degli  interventi  strutturali  da   eseguire, sviluppata con adeguati elaborati,  nei  limiti  di  quanto  disposto dalle  norme  tecniche  approvate  col  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  del  14  gennaio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008  e  dalle  «Linee  Guida  per  la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio  culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di  cui  alla circolare del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del turismo n. 26/2010;

    d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla  base  del prezziario unico di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese  tecniche,  distinte  per  ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti  dal medesimo decreto-legge;

    e) un’esauriente  documentazione  fotografica  dei  danni  subiti dall’edificio.

  6.  Ove  necessario,  l’Ufficio  speciale  per   la   ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto  e  della  documentazione necessaria al comune territorialmente competente per il rilascio  del titolo abilitativo.

Art. 4

 

Istruttoria tecnica e amministrativa

 

  1. Relativamente gli  interventi  di  cui  al  precedente  art.  3, l’Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  cura  l’istruttoria  sul progetto presentato, verifica la congruita’ dei costi previsti  anche ai fini dell’autorizzazione all’effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l’importo massimo  ammissibile  a contributo entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal  deposito  del progetto e della documentazione allegata. Il  predetto  termine  puo’ essere interrotto per una  sola  volta,  al  fine  di  richiedere  al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.

  2. Qualora l’edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il progetto e’ sottoposto  al parere della Conferenza regionale di cui all’art. 16,  comma  4,  del decreto-legge n. 189 del 2016  per  l’acquisizione  delle  necessarie autorizzazioni.

  3. L’importo dei lavori ammissibili a contributo non puo’  in  ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono  ammissibili  a contributo  nei  limiti  di  quanto   disposto   dall’ordinanza   del commissario straordinario n. 12 del 2017 e  successive  modifiche  ed integrazioni.

  4.  Esaurita  l’istruttoria,  il  presidente  di  Regione     vice commissario, con  proprio  provvedimento,  rilascia  l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento e adotta il decreto di  concessione del  contributo,   dandone   notizia   al   comune   territorialmente competente.

  5.  L’adozione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  4,  laddove necessario, e’ preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le  proprie  determinazioni  entro  venti giorni dal ricevimento della  documentazione  trasmessa  dall’Ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell’art. 3.

  6. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 4, il soggetto attuatore provvede a trasmettere  all’Ufficio speciale per la ricostruzione:

    a) la documentazione relativa alla  procedura  selettiva  seguita per  l’individuazione,  sulla  base  del   progetto   presentato   ed assentito, dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e  le  modalita’  seguite  per  la scelta;

    b) documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei  lavori  all’Anagrafe  antimafia   di   cui   all’art.   30   del decreto-legge n. 189 del 2016.

  7. L’inosservanza della previsione di cui  al  precedente  comma  6 determina la decadenza del contributo, nonche’ l’obbligo di procedere alla sua restituzione, ove gia’ erogato.

Art. 5

 

Erogazione del contributo

 

  1. Il contributo  per  gli  interventi  di  cui  all’art.  3,  come determinato a norma del successivo art. 4, e’ erogato in via  diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell’art. 14, comma  6,  del decreto-legge  n.  189  del  2016.  La  liquidazione  e’   effettuata dall’Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione   territorialmente competente, mediante accredito sul conto  corrente  bancario  di  cui all’art. 3, comma 2, lettera g), a valere sulle  risorse  disponibili trasferite dal commissario straordinario nelle contabilita’  speciali istituite ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del decreto-legge  n.  189 del 2016.

  2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a € 40.000,00, la somma spettante e’ liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l’Ufficio   speciale   dei    documenti    comprovanti    l’effettiva realizzazione  dell’intervento,  previo  esperimento  dei   necessari controlli  e,  comunque,  successivamente  alla  presentazione  della documentazione di cui all’art. 4, comma 6.

  3. Per gli interventi di importo superiore a € 40.000,00, ferme  le previsioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 4,  a  richiesta del soggetto interessato da formulare in sede  di  presentazione  del progetto, puo’ essere erogato, a  titolo  di  anticipazione,  il  10% dell’importo del  contributo  approvato  all’atto  dell’adozione  dei provvedimenti di cui  al  comma  4  dell’art.  4.  Su  richiesta  del soggetto  attuatore,  da  formulare  nei  medesimi  termini,  possono altresi’ essere riconosciuti un’ulteriore anticipazione  fino  ad  un massimo del 50%  dell’importo  del  contributo,  da  corrispondere  a seguito della consegna dei lavori e dell’attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso.  In  tali  ipotesi,  il  saldo  finale  e’   erogato   alla presentazione dei documenti che comprovano l’effettiva  realizzazione dell’opera ed esperiti i necessari controlli.

Art. 6

 

Attuazione degli interventi relative alle chiese

di proprieta’ pubblica

 

  1. Relativamente agli interventi, inseriti  nell’allegato  A  della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal  precedente  art. 3, l’ente pubblico proprietario della  chiesa  ovvero,  relativamente alle chiese del Fondo edifici di culto, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, predispone ed invia al commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i  progetti  riguardanti  la  realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli  eventuali  interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura  delle  chiese  ivi individuate.

  2. Entro il termine di trenta giorni dal deposito  del  progetto  e della  documentazione  allegata,  il  commissario  straordinario  del Governo,  tramite  i  propri  uffici,  provvede  all’istruttoria  sul progetto presentato, verificando la  congruita’  dei  costi  previsti anche ai fini dell’autorizzazione all’effettuazione di interventi  di natura definitiva  e  provvedendo  a  determinare  l’importo  massimo ammissibile a contributo. Il termine di  cui  al  precedente  periodo puo’ essere interrotto per una sola volta, al fine di  richiedere  al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.

  3. Esaurita l’istruttoria ed acquisito il parere  della  Conferenza permanente di cui all’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189  del 2016,  il  commissario  straordinario   del   Governo   con   proprio provvedimento,    rilascia     l’autorizzazione     all’effettuazione dell’intervento ed adotta il decreto di concessione del contributo.

  4. Ferme le previsioni dell’ordinanza commissariale  n.  16  del  3 marzo  2017  con  riguardo  alle  modalita’  di  convocazione  e   di funzionamento della Conferenza permanente di cui all’art.  16,  comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016,  tutti  i  termini  previsti nell’ordinanza commissariale n. 16 del  3  marzo  2017  sono  ridotti della meta’. I termini di  cui  all’art.  3,  comma  5  della  citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti  rispettivamente  a  dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Nell’ambito della Conferenza permanente, le amministrazioni  coinvolte  rendono  le  proprie  determinazioni,  in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in  tale  ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie.

  5. L’importo dei lavori ammissibili a contributo non puo’  in  ogni caso superare  i  300  mila  euro.  Il  soggetto  attuatore  provvede all’individuazione  dell’impresa  esecutrice  dei  lavori,   mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 148, comma 7 del  decreto legislativo n. 50 del 2016. Ferme le previsioni di cui  all’art.  30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016,  l’individuazione  degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene  secondo  modalita’  anche  informatiche  che  assicurino  la trasparenza,  la  parita’  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la rotazione, e viene effettuata tra tutti  gli  iscritti  nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge  n. 189 del 2016, che abbiano i necessari  requisiti  di  qualificazione, ovvero che abbiano presentato domanda di  iscrizione  nella  predetta Anagrafe. Qualora al momento dell’aggiudicazione  disposta  ai  sensi dell’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore  economico  non  risulti  ancora  iscritto   all’Anagrafe antimafia  degli  esecutori,  il  soggetto   attuatore   provvede   a comunicare, tempestivamente, al commissario straordinario del Governo la graduatoria dei concorrenti, affinche’, previo  suo  inoltro  alla struttura di missione di cui all’art. 30, comma 1, del  decreto-legge n. 189  del  2016,  vengano  attivate  le  verifiche  finalizzate  al rilascio dell’informazione antimafia di cui al comma 2  del  medesimo art.  30,  con  priorita’  rispetto  alle  richieste  di   iscrizione pervenute.

Art. 7

 

Disposizioni finanziarie

 

  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, stimati in complessivi    29.152,500,00,  si  provvede  a valere sul fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  2. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente  ordinanza,  gli  uffici  speciali  per   la   ricostruzione provvedono a comunicare al commissario straordinario del  Governo  il numero dei progetti presentati ed  approvati  in  applicazione  delle previsioni di cui all’ordinanza commissariale  n.  23  del  5  maggio 2017, nonche’ l’entita’ dei contributi riconosciuti.  Entro  quindici giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente periodo,  il  commissario  straordinario  del  Governo   provvede   a trasferire sulla contabilita’ speciale  intestata  al  presidente  di Regione – vice commissario di risorse  pari  all’intero  importo  dei contributi concessi.

  3. Relativamente agli  interventi  diversi  da  quelli  di  cui  al precedente comma 2 e con riguardo agli interventi attuati dagli  enti ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   in    esecuzione    delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, gli uffici  speciali per  la  ricostruzione  provvedono,  ogni  mese,  a   comunicare   al commissario  straordinario  del  Governo  il  numero   dei   progetti presentati   ed   approvati,   nonche’   l’entita’   dei   contributi riconosciuti. Entro dieci giorni dal ricevimento della  comunicazione di cui  al  precedente  periodo,  il  commissario  straordinario  del Governo provvede a trasferire sulla contabilita’  speciale  intestata al  presidente  di  Regione    vice  commissario  di  risorse   pari all’intero importo dei contributi concessi.

  4. Relativamente agli interventi di cui al precedente  art.  6,  la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica  e nei limiti di seguito indicati:

    a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro  quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;

    b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro  quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa  all’avvenuta  presentazione  dell’avanzamento  lavori   non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

    c) una somma pari al 5%  del  contributo  concesso,  entro  sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante relativa dall’emissione del certificato di collaudo, del  certificato di  verifica  di  conformita’  ovvero  del  certificato  di  regolare esecuzione di cui all’art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del 2016.

  5. Il commissario straordinario del Governo procede  all’erogazione del contributo, come determinato  ai  sensi  del  comma  4,  mediante accredito sulla contabilita’ della stazione appaltante.  La  stazione appaltante provvede a rendicontare al commissario  straordinario  del Governo i pagamenti effettuati mediante  le  risorse  trasferite,  ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall’effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad esso relativa.

Art. 8

 

Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

 

  1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si  applicano anche  agli  interventi  inseriti  nell’allegato   A   dell’ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017, in relazione  ai  quali,  alla data di entrata in vigore della presente ordinanza,  non  sia  ancora intervenuta la presentazione  del  progetto  da  parte  dei  soggetti attuatori.

  2. In considerazione dell’estrema urgenza connessa all’esigenza  di garantire la continuita’ di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza e’ dichiarata  provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno  successivo  alla  sua pubblicazione sul sito istituzionale  del  commissario  straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

  3. La presente ordinanza e’ altresi’ comunicata al  Presidente  del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario  del Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall’evento sismico del 24  agosto  2016,  ai  sensi  dell’art.  12  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    Roma, 21 giugno 2017

 

Il Commissario: Errani

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1453

pdfAllegato A

 
 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

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