Studio Legale
Rossignoli e Associati

Ordinanza 21 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante “Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, l’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.” (Ordinanza n. 31)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
 
ORDINANZA 21 giugno 2017
 
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  tra  il  Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei  territori  dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, l’Ente  Parco  nazionale  dei Monti Sibillini e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Ordinanza n. 31).


 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017)

 

 

Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei   territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

   Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
  Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche’   con   l’Autorita’    Nazionale Anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d’intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016, recante l’ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016 in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3;
  Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l’esercizio  delle funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi generali dell’ordinamento giuridico e  delle  norme  dell’ordinamento europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
  Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  in forza del quale:  a)  nell’ambito  delle  risorse  disponibili  sulla contabilita’ speciale di cui all’art.  4,  comma  3,  possono  essere destinate ulteriori risorse, fino ad un  massimo  di  complessivi  16 milioni di euro per gli  anni  2017  e  2018,  per  i  comandi  ed  i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai  Comuni  ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali  o  locali  interessate, per  assicurare  la  funzionalita’  degli  Uffici  speciali  per   la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle  Regioni,  delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata  massima  di  due  anni,  con  profilo professionale   di    tipo    tecnico-ingegneristico    a    supporto dell’attivita’ del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti  parco  nazionali,  il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei  Comuni  di  cui agli allegati al medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono procedere all’effettuazione di comandi o distacchi per assicurare  la funzionalita’ degli Uffici speciali per la  ricostruzione  ovvero  ad assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo  determinato della durata massima di due anni;
  Vista l’ordinanza n. 22 del 4  maggio  2017,  recante  le  «Seconde linee direttive per la ripartizione e  l’assegnazione  del  personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo  tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato  ad  operare  presso  la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali  per  la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni  e  gli  Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3,  50  e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189»,  pubblicata  in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017;
  Visto, in particolare, l’art. 2 dell’ordinanza n. 22 del  4  maggio 2017, che prevede: a) al  terzo  comma,  che  entro  quindici  giorni dall’entrata in vigore  della  medesima  ordinanza,  gli  enti  parco nazionali, il cui territorio e’ compreso, in tutto o  in  parte,  nei Comuni di cui agli allegati al  medesimo  decreto-legge  n.  189  del 2016, comunicano al Commissario straordinario del governo  il  numero delle unita’ di  personale  da  assumere  per  le  finalita’  di  cui all’art. 3, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  con  la specificazione del  relativo  profilo  professionale;  b)  al  quarto comma,  che,  fermo  il  limite  delle  quindici  unita’  complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 3 del medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016,  attraverso  apposita  convenzione vengono determinati, sulla  base  delle  esigenze  rappresentate  nel termine di cui al  precedente  comma  3,  il  numero  ed  il  profilo professionale delle unita’ di personale che  ciascun  ente  parco  e’ autorizzato ad assumere, nonche’ le modalita’ di finanziamento  delle nuove assunzioni;
  Vista la nota prot. n. 2375 del 19  maggio  2017,  con  cui  l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al  Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di  nuovo  personale, individuato in complessive dieci unita’ di categoria C1, in  possesso dei   seguenti   profili    professionali: due    collaboratori    di amministrazione, un collaboratore in informatica,  due  collaboratori settore partecipazione, comunicazione e  turismo  sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove  assunzioni  in  euro  335.000  (euro trecentotrentacinquemila);
  Vista la nota prot. n. 5762 del 19  maggio  2017,  con  cui  l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  ha  comunicato  al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di  nuovo personale, consistente in complessive cinque unita’ di cui due unita’ di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore  tecnico, e tre unita’ di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo;
  Vista la nota prot. n. 6423 dell’8  giugno  2017,  con  cui  l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato  il costo complessivo annuale delle  nuove  assunzioni  in  euro  154.000 (euro centocinquantaquattromila);
  Visto lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 3, comma  1,  del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   tra   il   Commissario straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini  ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della  Laga,  allegato  sub lettera A alla presente ordinanza;
  Vista   l’intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  15 giugno 2017;
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modifiche  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i   provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta  giorni per l’esercizio del controllo preventivo  di  legittimita’  da  parte della Corte dei Conti e possono  essere  dichiarati  provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell’urgente   indifferibile necessita’ di  consentite  gli  Enti  parco  nazionale  di  procedere all’assunzione delle nuove unita’ di personale assegnate.
 
                             
Dispone:
 
                               Art. 1
 
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma   1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  tra  il  Commissario   straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  dei   Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati   dall’evento sismico del 24 agosto  2016,  il  Parco  Nazionale  dei   Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti  della   Laga.
  1. E’  approvato  di  schema  di  convenzione  tra  il  Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei  territori  dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei  Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga, finalizzato ad autorizzare, sulla base delle  esigenze  rappresentate nel termine di cui all’art. 2, comma  3,  dell’ordinanza  n.  22  del 2017,  del  numero  e  del  profilo  professionale  delle  unita’  di personale che il Parco Nazionale dei  Monti  Sibillini  ed  il  Parco Nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga  sono  autorizzati  ad assumere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche’  le  modalita’  di  finanziamento  delle  nuove assunzioni.
  2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1  viene  allegato  sub lettera A alla presente ordinanza e costituisce  parte  integrante  e sostanziale della stessa.
                              
 
Art. 2
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri economici derivanti  dall’attuazione  della  presente ordinanza, determinati  nella  misura  massima  di  complessivi  euro 489.000 (quattrocentoottantanovemila)  per  ciascuno  degli  esercizi 2017 e 2018 (di cui euro 335.000  –  euro  trecentotrentacinquemila – afferenti alle assunzioni da effettuarsi  da  parte  dell’Ente  Parco Nazionale    dei    Monti    Sibillini,    ed    euro    154.000    – centocinquantaquattromila – afferenti alle assunzioni da  effettuarsi da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) si provvede a valere sul fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dall’art. 3, comma 1, del  medesimo decreto legge.
                              
 
Art. 3
 
           Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
 
  1. In considerazione dell’estrema urgenza connessa all’esigenza  di consentire all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini  ed  all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e  Monti  della  Laga  di  avviare  le procedure di selezione del nuovo personale da assumere,  la  presente ordinanza e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  sul   sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
  2. La presente ordinanza e’ altresi’ comunicata al  Presidente  del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario  del Governo ai fini della ricostruzione nei territori  dei  Comuni  delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall’evento sismico del 24  agosto  2016,  ai  sensi  dell’art.  12  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
    Roma, 21 giugno 2017
 Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri, n. 1452

 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
 
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti  della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30  ottobre  2016  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi  tellurici del 24 agosto, del 26 e  del  30  ottobre  2016  si  sono  verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore  a  5  il  giorno  18 gennaio 2017; 
  Considerato altresi' che i territori delle  medesime  regioni  sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio  da  eccezionali  eventi  meteorologici,  caratterizzati   da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla  popolazione, l'isolamento di  centri  abitati,  l'interruzione  di  infrastrutture viarie e ferroviarie,  nonche'  dei  servizi  essenziali  e,  in  via generale, un complessivo aggravamento  delle  condizioni  di  vita  e operative nelle zone interessate delle quattro regioni; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore aggravamento  della  situazione  di  criticita'  gia'  presente   nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria   in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul  servizio  nazionale  di  protezione  civile   gia'   attivamente impegnato  nella  gestione  degli  eventi  di  cui  sopra,   causando ulteriori crolli, situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle persone e rinnovati, forti disagi  alla  popolazione  interessata  su vaste aree delle predette Regioni; 
  Considerato  che  nelle  regioni  interessate   e'   operativo   il dispositivo di intervento del  servizio  nazionale  della  protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27  ed  il  31  ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30  milioni  di  euro,  allo  scopo  di incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi  a  partire  dalla  seconda  decade  dello stesso mese; 
  Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge  24  febbraio  1992,  n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato di  emergenza,  potendosi,  quindi,  procedere  all'estensione  delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24  agosto  2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che  hanno  colpito  i  medesimi  territori  a partire dalla seconda decade dello stesso mese;  
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
Delibera:
 
Art. 1
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016, sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  nonche'  degli  eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.  
 2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera  ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per  le  emergenze nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo Dipartimento della protezione  civile  sono  adottate  per  i  trenta giorni successivi alla  presente  delibera,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2017 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                Gentiloni Silveri     
  

 

  

 

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE

Esplora ultimi contenuti

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici. Non vengono utilizzati cookie per attività di profilazione degli utenti, né sono impiegati altri strumenti attivi o passivi di tracciamento. Non è pertanto necessario acquisire il consenso dell’utente all’utilizzo dei suddetti cookie tecnici (delibera 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in G.U. serie generale n. 163 del 9 luglio 2021). Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy. Per procedere nella navigazione all’interno del sito digita il tasto PROSEGUI.