PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 21 giugno 2017
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, l’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Ordinanza n. 31).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017)
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche’ con l’Autorita’ Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell’attivita’ del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti parco nazionali, il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all’effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;
Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante le «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017;
Visto, in particolare, l’art. 2 dell’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, che prevede: a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall’entrata in vigore della medesima ordinanza, gli enti parco nazionali, il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, comunicano al Commissario straordinario del governo il numero delle unita’ di personale da assumere per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle quindici unita’ complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita’ di personale che ciascun ente parco e’ autorizzato ad assumere, nonche’ le modalita’ di finanziamento delle nuove assunzioni;
Vista la nota prot. n. 2375 del 19 maggio 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, individuato in complessive dieci unita’ di categoria C1, in possesso dei seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila);
Vista la nota prot. n. 5762 del 19 maggio 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, consistente in complessive cinque unita’ di cui due unita’ di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita’ di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo;
Vista la nota prot. n. 6423 dell’8 giugno 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila);
Visto lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato sub lettera A alla presente ordinanza;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessita’ di consentite gli Enti parco nazionale di procedere all’assunzione delle nuove unita’ di personale assegnate.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e’ stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche’ con l’Autorita’ Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche’ delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell’attivita’ del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti parco nazionali, il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all’effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalita’ degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;
Vista l’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante le «Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalita’ di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017;
Visto, in particolare, l’art. 2 dell’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, che prevede: a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall’entrata in vigore della medesima ordinanza, gli enti parco nazionali, il cui territorio e’ compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, comunicano al Commissario straordinario del governo il numero delle unita’ di personale da assumere per le finalita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle quindici unita’ complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita’ di personale che ciascun ente parco e’ autorizzato ad assumere, nonche’ le modalita’ di finanziamento delle nuove assunzioni;
Vista la nota prot. n. 2375 del 19 maggio 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, individuato in complessive dieci unita’ di categoria C1, in possesso dei seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila);
Vista la nota prot. n. 5762 del 19 maggio 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, consistente in complessive cinque unita’ di cui due unita’ di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita’ di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo;
Vista la nota prot. n. 6423 dell’8 giugno 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila);
Visto lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato sub lettera A alla presente ordinanza;
Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente indifferibile necessita’ di consentite gli Enti parco nazionale di procedere all’assunzione delle nuove unita’ di personale assegnate.
Dispone:
Art. 1
Art. 1
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
1. E’ approvato di schema di convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalizzato ad autorizzare, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 22 del 2017, del numero e del profilo professionale delle unita’ di personale che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono autorizzati ad assumere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche’ le modalita’ di finanziamento delle nuove assunzioni.
2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 viene allegato sub lettera A alla presente ordinanza e costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri economici derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, determinati nella misura massima di complessivi euro 489.000 (quattrocentoottantanovemila) per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 (di cui euro 335.000 – euro trecentotrentacinquemila – afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ed euro 154.000 – centocinquantaquattromila – afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) si provvede a valere sul fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge.
Art. 3
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione dell’estrema urgenza connessa all’esigenza di consentire all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di avviare le procedure di selezione del nuovo personale da assumere, la presente ordinanza e’ dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e’ altresi’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 21 giugno 2017
Il Commissario: Errani
2. La presente ordinanza e’ altresi’ comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e’ trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 21 giugno 2017
Il Commissario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1452
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 gennaio 2017
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi tellurici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori eventi sismici di magnitudo superiore a 5 il giorno 18 gennaio 2017;
Considerato altresi' che i territori delle medesime regioni sono stati interessati a partire dalla seconda decade dello stesso mese di gennaio da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense nevicate, che hanno provocato gravi disagi alla popolazione, l'isolamento di centri abitati, l'interruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, nonche' dei servizi essenziali e, in via generale, un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate delle quattro regioni;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' gia' presente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, impattando anche sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione degli eventi di cui sopra, causando ulteriori crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata su vaste aree delle predette Regioni;
Considerato che nelle regioni interessate e' operativo il dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione delle richiamate deliberazioni del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016;
Considerato, altresi', che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;
Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi', di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestivita' in relazione sia agli ulteriori eventi sismici che agli eccezionali eventi meteorologici;
Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto, il 27 ed il 31 ottobre 2016, dell'ulteriore somma di 30 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilita' finanziarie per la gestione delle attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Considerato che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 19 gennaio 2017, prot. n. CG/TERAG16/0004037;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione delle disposizioni gia' adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016 ai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017, nonche' agli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno colpito i medesimi territori a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo gia' in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli eventi di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.
3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 30 milioni a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Gentiloni Silveri
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